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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 65/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Cecilia Marino PRESIDENTE
Dott. Roberto Rivello CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 65\2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1 via Cavour n. 19, presso lo studio dell'avv. Alessandra Beltramo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, Via CP_1 C.F._2
Vassalli Eandi n. 38 presso lo studio dell'avv. Mariangela Abrate che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento dei motivi di appello e per tutte le considerazioni si qui svolte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) INVIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, ai sensi degli artt. 351, comma 2, 283 cpc, sospendere e/o revocare la concessa esecutività del decreto ingiuntivo opposto (R.G.
8148/2021) e della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello
e per l'effetto riformare la sentenza appellata nelle parti indicate analiticamente in premessa, con il rigetto delle domande avverse, perché infondate in fatto oltre che in diritto;
3) confermare l'impugnata sentenza con riferimento alla già riconosciuta domanda riconvenzionale, riformandola su quanto non riconosciuto, sempre in via riconvenzionale, accogliendone le domande così come proposte in atto di citazione;
4) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e competenze di rito.
5)in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, Voglia la
Corte compensare le spese di primo e secondo grado sulla scorta delle argomentazioni odiernamente descritte”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Ogni contraria azione, eccezione ed istanza respinta
Riservata ogni ulteriore produzione, allegazione e deduzione
Riservato ogni ulteriore incombente istruttorio
RESPINGERE l'appello avversario
RESPINGERE le domande tutte formulate
CONFERMARE la sentenza impugnata
Il tutto confermando le statuizioni in punto spese della fase monitoria e del giudizio di primo grado e con la condanna al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con rimborso forfetario ex lege, c.p.a. ed i.v.a. secondo legge”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 5500/2021, depositato il 19.7.2021 (R.G. 8148/2021), il Tribunale di
Torino ingiungeva a di pagare in favore di – figlio ed Parte_1 CP_1 erede di – l'importo di € 42.000, oltre interessi e spese. Il ricorrente allegava, a Persona_1 fondamento della pretesa monitoria, che l'ingiunta aveva posto all'incasso un assegno bancario tratto dal conto corrente del de cuius, all'ordine di sé stessa e dalla stessa compilato, in forza della delega ad operare su tale conto.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione e Parte_1 formulava, altresì, diverse domande riconvenzionali.
Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 4547/2022 pubblicata in data 23.11.2022 ha respinto l'opposizione proposta da confermando il decreto ingiuntivo ed ha Parte_1 parzialmente accolto le domande riconvenzionali dell'opponente, condannando parte opposta a corrispondere in favore di l'importo di € 7.707,48 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 4, dalla domanda al saldo. Infine, il Tribunale ha compensato nella misura del 50% le spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, premette che non è in contestazione tra le parti la qualità dell'odierno opposto, , di erede del de cuius e CP_1 che, parimenti, è incontroverso tra le parti che l'assegno bancario oggetto di causa sia datato
6.2.2019 e che, quindi, sia stato emesso anteriormente alla morte del de cuius.
Il Giudice di primo grado precisa che, nel caso di specie, l'assegno, pur tratto su conto corrente del de cuius, non è dallo stesso stato emesso – non comparendo mai il suo nome sul documento
– con la conseguenza che esso non contiene alcuna promessa riferibile al de cuius di pagamento dell'importo indicato.
Ciò chiarito, il Giudice di primo grado passa ad esaminare la fondatezza o meno della giustificazione causale addotta dall'opponente al fine di fornire la spiegazione dello spostamento patrimoniale di ricchezza dal de cuius all'opponente.
Per quanto riguardo le asserite spese sostenute dall'opposta durante la convivenza, il Tribunale evidenzia che, alla luce delle contestazioni dell'opposto, l'onere di quanto meno allegare l'esistenza di alcune specifiche spese effettuate in favore di e non rimborsate CP_2 gravava sull'opponente . Ciò sia in ragione del principio di vicinanza della prova – Parte_1 essendo la stessa ad averle sostenute – sia in ragione del fatto che dall'estratto conto del de cuius prodotto dall'opposto (doc. 8 ) risultano essere stati effettuati numerosi accrediti CP_1
a favore dell'opponente, circostanza che induce il Tribunale a ritenere l'implausibilità di un anticipo di spese a favore del de cuius di valore così elevato (€ 42.000). Per quanto riguarda l'affermazione di parte opponente secondo cui avrebbe emesso l'assegno all'ordine di sé stessa in ragione della volontà del de cuius di ricompensarla per la lunga convivenza, da ciò – osserva il Tribunale - emergerebbe la natura donativa dell'attribuzione patrimoniale a suo vantaggio, in quanto posta in essere per evidente spirito di liberalità. In questa prospettiva, il Tribunale osserva che tale attribuzione costituisce una donazione diretta, nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c. e che la medesima, in considerazione della sua oggettiva rilevanza economica, non può essere considerata una donazione di modico valore, anche alla luce dei beni indicati dall'opposto nella denuncia di successione.
In considerazione di quanto sopra esposto, difettando la prova di un valido rapporto fondamentale sottostante all'emissione dell'assegno, il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda le domande riconvenzionali formulate da parte opponente, il Giudice le ha ritenute parzialmente fondate.
In particolare, ha ritenuto fondata la domanda di restituzione delle spese funebri, essendo stato documentalmente provato l'esborso sostenuto da parte opponente per € 2.234,00 (pari alla metà dell'importo complessivo di cui alle fatture emesse dalla società di onoranze funebri del
12.2.2019 e del 22.2.2019).
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, fondata la domanda di restituzione degli importi corrisposti da alla moglie del de cuius, osservando che è documentalmente provato Parte_1 che l'opponente ha eseguito bonifici a favore di nel periodo 2011-2012 e che è CP_3 pacifico che il de cuius era debitore nei confronti della in forza delle statuizioni della Parte_2 sentenza di separazione.
Pertanto, avendo l'opponente estinto ex art. 1180 c.c. il debito del de cuius nei confronti della
, il Tribunale afferma che la domanda di parte opponente (riconducibile a quella di CP_3 arricchimento senza causa) è fondata, in quanto la medesima ha allegato le ricevute di bonifico a sostengo della propria pretesa restitutoria. In particolare, il credito dell'opponente risulta documentalmente provato nella misura di € 5.363,48, tale essendo la somma delle ricevute di bonifico prodotte (752,95 € il 6.4.2011; 702,95 € il 10.5.2011; 723,95 € il 6.6.2011; 1.013,24 € il 6.10.2011; 735,43 € il 7.11.2011; 717,48 € il 5.1.2012; 717,48 € il 9.2.2012). Non viene ritenuta fondata, invece, la richiesta di rimborso di € 18,00 documentata dallo scontrino prodotto in atti, in quanto priva di elementi certi dai quali evincersi l'avvenuto acquisto di libri di testo di competenza della . CP_3
La domanda viene, quindi, ritenuta fondata per il minor importo di € 5.363,48.
Per quanto riguarda le allegazioni dell'opponente circa l'impiego della somma di € 1.900 ricavata dalla vendita della propria auto per l'acquisto di un veicolo Jeep, non meglio identificato, di proprietà del de cuius, il Tribunale osserva che tale domanda è rimasta completamente sfornita di prova, non avendo parte attrice provato né che tale importo sia stato accreditato sul conto del de cuius, né che sia stato effettivamente impiegato per l'acquisto del veicolo indicato.
Per quanto riguarda la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dall'opponente, anche questa viene ritenuta infondata difettando il presupposto dalla soccombenza di CP_1 con riferimento alla domanda azionata in via monitoria.
Infine, con riferimento alla domanda formulata dall'opponente di risarcimento del danno per essere stata coinvolta in procedimento penale per appropriazione indebita conclusosi con l'archiviazione, il Tribunale osserva che, in virtù del principio della ragione più liquida, a prescindere dalla questione della sua ammissibilità, tale domanda è infondata risultando priva di riscontri probatori oggettivi e valutabili, anche in punto quantum, tenuto conto che l'azione penale non è stata nemmeno esercitata.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto la domanda riconvenzionale avanzata dalla fondata per l'importo complessivo di € 7.707,48 (€ 2.340 per spese funebri ed € Parte_1
5.363,48 per mantenimento versato alla moglie del de cuius), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c , dalla domanda al saldo.
Avverso la suindicata sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello precisamente nelle parti indicate alle pagg. 4 e 5 dell'atto
[...] di appello (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva).
In data 22.05.23 si è costituito in giudizio contestando il dedotto avversario e CP_1 chiedendo il rigetto del proposto atto di appello, con conferma della sentenza impugnata.
La causa, verificata la regolare costituzione delle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 18.06.25, svoltasi in modalità di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Parte appellante con un primo motivo di censura lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, “al fine di dimostrare il rapporto esistente tra la sig.ra e Parte_1 il de cuius e le volontà di quest'ultimo circa la destinazione dei propri beni, Persona_1 senza l'ausilio dell'atto di donazione ai sensi dell'art. 782 c.c.”.
Il suindicato motivo di appello deve ritenersi infondato.
Sul punto, occorre osservare che parte appellante non si confronta adeguatamente con le ragioni di rigetto delle richieste istruttorie esplicitate dal Giudice di primo grado, limitandosi ad una censura genericamente formulata.
Il Giudice di primo grado con l'ordinanza del 31.03.22 ha ritenuto, con motivazione esaustiva e che questa Corte condivide (anche in considerazione della genericità delle circostanze di prova per come capitolate da parte appellante), l'inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati da parte attrice “attesa la natura documentale delle circostanze in essi dedotte, ovvero
l'irrilevanza delle stesse”. In questa prospettiva anche le circostanze di prova reiterate e/o nuovamente formulate con l'atto di appello non si ritengono ammissibili, in quanto irrilevanti e genericamente formulate.
Con un secondo motivo di censura l'appellante contesta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto inesistente il rapporto causale a fondamento dell'emissione dell'assegno in favore della sig.ra che, invece, troverebbe la propria giustificazione nel Parte_1 rapporto di convivenza esistente tra il de cuius e la sig.ra . A tal fine, parte appellante Parte_1 richiama i rapporti conflittuali intercorrenti tra il de cuius ed il figlio, ragion per cui il padre decise di non lasciare nulla al figlio.
In particolare, nel dicembre del 2018 gli veniva diagnosticato un tumore ed in quel periodo - dal dicembre 2018 alla sua dipartita - il EA si raccomandò con la convivente Per_1
di ritirare tutto dal suo conto corrente. Parte_1
Parte appellante contesta che il Giudice di primo grado ha errato nel considerare l'attribuzione, oggetto dell'assegno, una donazione diretta nulla per difetto di forma. Si tratterebbe, in tesi dell'appellante, di una donazione indiretta. L'appellante osserva che gli spostamenti patrimoniali tra conviventi possono essere privi di intento liberale ed inattaccabili da parte dei legittimari di ciascun convivente, poiché agli atti solutori di adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza non potrebbe applicarsi la disciplina delle donazioni.
L'appellante, previo richiamo alla nozione di coppia di fatto, aggiunge che il Tribunale ha ritenuto nulla la donazione per difetto di forma ma non si è pronunciato circa la posizione ereditaria della sig.ra ovverosia se la stessa fosse o meno erede di Parte_1
. Persona_1
La Corte osserva che anche tale motivo di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La sentenza impugnata ha approfonditamente esaminato la tesi sostenuta da Parte_1 osservando che l'opponente giustifica l'emissione dell'assegno in ragione della prassi
[...] consolidata del de cuius, data la lunga convivenza in essere, o come rimborso delle spese da lei sostenute in costanza di convivenza. Sennonché, il Tribunale ha osservato che l'opponente non ha allegato l'esistenza di specifiche spese effettuate in favore di e che Persona_1 dall'estratto conto del de cuius risultano essere stati effettuati numerosi accrediti in favore dell'opponente. Circostanza che ha indotto il Tribunale a ritenere implausibile un anticipo spese in favore del de cuius di valore così elevato (€ 42.000,00). In considerazione di tali elementi, il
Giudice di primo grado ha ritenuto che la somma oggetto dell'assegno in contestazione costituisca un'attribuzione patrimoniale effettuata in vantaggio della con spirito di Parte_1 liberalità, da ritenersi nulla per difetto di forma, non trattandosi, in considerazione dell'elevato importo, una donazione di modico valore.
La Corte osserva che le doglianze svolte dall'appellante non sono meritevoli di accorgimento.
Infatti, le modalità, i tempi e l'entità dell'attribuzione patrimoniale (unitamente al fatto che sono stati effettuati numerosi accrediti in favore dell'appellante) consentono di ritenere che si tratti di prestazioni a vantaggio dell'opponente esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
In questa prospettiva, non si ritiene accoglibile nemmeno la tesi secondo cui si sarebbe in presenza non di una donazione diretta, ma indiretta che ricorre, invece, quando la “causa” del contratto – ovvero l'impoverimento del donante con contestuale arricchimento del donatario per spirito di liberalità – è soddisfatta ricorrendo a negozi giuridici diversi dalla donazione tipica. Nè risulta conferente quanto genericamente affermato da parte appellante secondo cui
“il Tribunale ha ritenuto nulla la donazione per difetto di forma, ma non si è pronunciato circa la posizione ereditaria della RA , ovverossia se la stessa fosse o Parte_1 meno erede del EA ”. Infatti, del tutto correttamente parte appellata eccepisce, non Per_1 solo, come si tratti di una deduzione nuova, ma anche ed in ogni caso di una questione che esula dall'oggetto del giudizio avente ad oggetto la dimostrazione della sussistenza del rapporto causale giustificativo dello spostamento patrimoniale in esame.
Parimenti è da ritenersi infondato il motivo di appello con cui lamenta Parte_1 il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per abuso del processo ex art. 96 comma 3
c.p.c.
Parte appellante osserva che l'odierno appellato, in data 10.05.2019 ha denunciato la sig.ra per appropriazione indebita e che il procedimento penale è stato archiviato e che la Parte_1 negoziazione assistita è fallita.
Parte appellante richiama le motivazioni giudiziali a sostegno dell'archiviazione ed osserva che il Giudice avrebbe dovuto esimersi dall'emettere il decreto ingiuntivo e che il ricorrente/odierno opposto avrebbe dovuto svolgere idonea causa civile per dimostrare l'eventuale proprio diritto, essendo già stata archiviata l'appropriazione indebita in sede penale. Sarebbe, pertanto, palese l'abuso del processo, in quanto dopo l'archiviazione del GUP, su richiesta del PM, l'odierno appellato ha proposto ricorso per ingiunzione di pagamento.
La Corte osserva come tale motivo di censura non si confronta adeguatamente con le ragioni di rigetto esplicitate nella sentenza impugnata.
Infatti, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la domanda risarcitoria per asserito abuso del processo non risulta assistita da alcun riscontro probatorio circa gli ipotetici pregiudizi subiti, anche in considerazione del fatto che l'azione penale non è stata nemmeno esercitata. Né può ritenersi che le vicende giudiziarie in sede penale conclusesi con l'archiviazione per l'ipotesi di reato di appropriazione indebita, siano di per sé sole idonee a ritenere integrata la fattispecie dell'abuso del processo che, pertanto, nella presente fattispecie
è da ritenersi del tutto indimostrata in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi. Parimenti, del tutto corretta è la statuizione del Giudice di prime cure di rigetto della richiesta di condanna per lite temeraria, difettando il presupposto della soccombenza di CP_1 per quanto riguarda la domanda azionata in via monitoria.
L'appellante contesta, quale ulteriore motivo di appello, anche l'omessa compensazione integrale delle spese di lite.
Anche in ordine a tale aspetto la sentenza impugnata non merita censura, atteso che in considerazione del rigetto dell'opposizione proposta da e del parziale Parte_1 accoglimento delle domande riconvenzionali dalla medesima proposte, il Tribunale del tutto correttamente ha ritenuto di compensare le spese di lite soltanto nella misura del 50%.
Infine, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in ordine alle somme richieste in via riconvenzionale e non riconosciute.
Nello specifico, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui - a pag. 6), ultimo cpv, si statuisce: “…deve rilevarsi che dall'esame della documentazione prodotta risulta provato il credito dell'opposta risulta provato nella misura di € 5.363,48, tale essendo la somma delle ricevute di bonifico prodotte…”. L'appellante si limita a contestare che la somma delle ricevute di bonifico prodotte ammonterebbe ad € 9.770,67 e non già ad € 5.363,48.
La censura non risulta fondata atteso che, a fronte dell'analitica indicazione contenuta in sentenza delle somme delle ricevute di bonifico allegate in atti (per la somma complessiva di €
5.363,48), parte appellante nulla deduce specificamente in merito all'eventuale omissione di ulteriori somme di denaro il cui importo, in ipotesi ove provato nella sua esistenza e debenza, non sarebbe stato preso in considerazione.
impugna la sentenza anche nella parte in cui a pag. 7), punto 7.3 Parte_1 afferma che“… l'impiego della somma di € 1.900,00 ricavata dalla vendita della propria auto per l'acquisto del veicolo Jeep, non meglio identificato, di proprietà del de cuius è rimasta completamente sfornita di prova…”. Parte appellante al fine di contestare tale parte della sentenza si limita ad affermare genericamente che in atti sarebbero stati depositati i documenti di acquisto con permuta dell'autovettura di (vds. certificato PRA allegato da Parte_1 parte appellante).
Il motivo di appello risulta genericamente formulato e non si confronta adeguatamente con le ragioni di rigetto di cui all'impugnata sentenza, ove si dà atto che non è stato provato né che l'importo di € 1.900,00 sia stato accreditato sul conto corrente del de cuius, né che sia stato effettivamente impiegato per l'acquisto di tale veicolo. Sul punto parte appellante nulla deduce specificamente in ordine all'eventuale conducenza della documentazione prodotta al fine di dimostrare il proprio assunto e di colmare la lacuna probatoria individuata dal Giudice di prime cure.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierna appellante.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia e della nota spese depositata da parte appellata, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come di seguito:
Fase di studio (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva (valore medio) € 1.418,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
TOTALE: € 6.946,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Parte_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Torino n.
4547/2022 pubblicata in data 23.11.2022. - Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore dell'appellato , che liquida in € 6.946,00 oltre al CP_1 rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.10.25.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Cecilia Marino PRESIDENTE
Dott. Roberto Rivello CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 65\2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1 via Cavour n. 19, presso lo studio dell'avv. Alessandra Beltramo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, Via CP_1 C.F._2
Vassalli Eandi n. 38 presso lo studio dell'avv. Mariangela Abrate che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, in accoglimento dei motivi di appello e per tutte le considerazioni si qui svolte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) INVIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, ai sensi degli artt. 351, comma 2, 283 cpc, sospendere e/o revocare la concessa esecutività del decreto ingiuntivo opposto (R.G.
8148/2021) e della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello
e per l'effetto riformare la sentenza appellata nelle parti indicate analiticamente in premessa, con il rigetto delle domande avverse, perché infondate in fatto oltre che in diritto;
3) confermare l'impugnata sentenza con riferimento alla già riconosciuta domanda riconvenzionale, riformandola su quanto non riconosciuto, sempre in via riconvenzionale, accogliendone le domande così come proposte in atto di citazione;
4) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e competenze di rito.
5)in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata, Voglia la
Corte compensare le spese di primo e secondo grado sulla scorta delle argomentazioni odiernamente descritte”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Ogni contraria azione, eccezione ed istanza respinta
Riservata ogni ulteriore produzione, allegazione e deduzione
Riservato ogni ulteriore incombente istruttorio
RESPINGERE l'appello avversario
RESPINGERE le domande tutte formulate
CONFERMARE la sentenza impugnata
Il tutto confermando le statuizioni in punto spese della fase monitoria e del giudizio di primo grado e con la condanna al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con rimborso forfetario ex lege, c.p.a. ed i.v.a. secondo legge”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 5500/2021, depositato il 19.7.2021 (R.G. 8148/2021), il Tribunale di
Torino ingiungeva a di pagare in favore di – figlio ed Parte_1 CP_1 erede di – l'importo di € 42.000, oltre interessi e spese. Il ricorrente allegava, a Persona_1 fondamento della pretesa monitoria, che l'ingiunta aveva posto all'incasso un assegno bancario tratto dal conto corrente del de cuius, all'ordine di sé stessa e dalla stessa compilato, in forza della delega ad operare su tale conto.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione e Parte_1 formulava, altresì, diverse domande riconvenzionali.
Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 4547/2022 pubblicata in data 23.11.2022 ha respinto l'opposizione proposta da confermando il decreto ingiuntivo ed ha Parte_1 parzialmente accolto le domande riconvenzionali dell'opponente, condannando parte opposta a corrispondere in favore di l'importo di € 7.707,48 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali ex art. 1284, comma 4, dalla domanda al saldo. Infine, il Tribunale ha compensato nella misura del 50% le spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, premette che non è in contestazione tra le parti la qualità dell'odierno opposto, , di erede del de cuius e CP_1 che, parimenti, è incontroverso tra le parti che l'assegno bancario oggetto di causa sia datato
6.2.2019 e che, quindi, sia stato emesso anteriormente alla morte del de cuius.
Il Giudice di primo grado precisa che, nel caso di specie, l'assegno, pur tratto su conto corrente del de cuius, non è dallo stesso stato emesso – non comparendo mai il suo nome sul documento
– con la conseguenza che esso non contiene alcuna promessa riferibile al de cuius di pagamento dell'importo indicato.
Ciò chiarito, il Giudice di primo grado passa ad esaminare la fondatezza o meno della giustificazione causale addotta dall'opponente al fine di fornire la spiegazione dello spostamento patrimoniale di ricchezza dal de cuius all'opponente.
Per quanto riguardo le asserite spese sostenute dall'opposta durante la convivenza, il Tribunale evidenzia che, alla luce delle contestazioni dell'opposto, l'onere di quanto meno allegare l'esistenza di alcune specifiche spese effettuate in favore di e non rimborsate CP_2 gravava sull'opponente . Ciò sia in ragione del principio di vicinanza della prova – Parte_1 essendo la stessa ad averle sostenute – sia in ragione del fatto che dall'estratto conto del de cuius prodotto dall'opposto (doc. 8 ) risultano essere stati effettuati numerosi accrediti CP_1
a favore dell'opponente, circostanza che induce il Tribunale a ritenere l'implausibilità di un anticipo di spese a favore del de cuius di valore così elevato (€ 42.000). Per quanto riguarda l'affermazione di parte opponente secondo cui avrebbe emesso l'assegno all'ordine di sé stessa in ragione della volontà del de cuius di ricompensarla per la lunga convivenza, da ciò – osserva il Tribunale - emergerebbe la natura donativa dell'attribuzione patrimoniale a suo vantaggio, in quanto posta in essere per evidente spirito di liberalità. In questa prospettiva, il Tribunale osserva che tale attribuzione costituisce una donazione diretta, nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c. e che la medesima, in considerazione della sua oggettiva rilevanza economica, non può essere considerata una donazione di modico valore, anche alla luce dei beni indicati dall'opposto nella denuncia di successione.
In considerazione di quanto sopra esposto, difettando la prova di un valido rapporto fondamentale sottostante all'emissione dell'assegno, il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda le domande riconvenzionali formulate da parte opponente, il Giudice le ha ritenute parzialmente fondate.
In particolare, ha ritenuto fondata la domanda di restituzione delle spese funebri, essendo stato documentalmente provato l'esborso sostenuto da parte opponente per € 2.234,00 (pari alla metà dell'importo complessivo di cui alle fatture emesse dalla società di onoranze funebri del
12.2.2019 e del 22.2.2019).
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, fondata la domanda di restituzione degli importi corrisposti da alla moglie del de cuius, osservando che è documentalmente provato Parte_1 che l'opponente ha eseguito bonifici a favore di nel periodo 2011-2012 e che è CP_3 pacifico che il de cuius era debitore nei confronti della in forza delle statuizioni della Parte_2 sentenza di separazione.
Pertanto, avendo l'opponente estinto ex art. 1180 c.c. il debito del de cuius nei confronti della
, il Tribunale afferma che la domanda di parte opponente (riconducibile a quella di CP_3 arricchimento senza causa) è fondata, in quanto la medesima ha allegato le ricevute di bonifico a sostengo della propria pretesa restitutoria. In particolare, il credito dell'opponente risulta documentalmente provato nella misura di € 5.363,48, tale essendo la somma delle ricevute di bonifico prodotte (752,95 € il 6.4.2011; 702,95 € il 10.5.2011; 723,95 € il 6.6.2011; 1.013,24 € il 6.10.2011; 735,43 € il 7.11.2011; 717,48 € il 5.1.2012; 717,48 € il 9.2.2012). Non viene ritenuta fondata, invece, la richiesta di rimborso di € 18,00 documentata dallo scontrino prodotto in atti, in quanto priva di elementi certi dai quali evincersi l'avvenuto acquisto di libri di testo di competenza della . CP_3
La domanda viene, quindi, ritenuta fondata per il minor importo di € 5.363,48.
Per quanto riguarda le allegazioni dell'opponente circa l'impiego della somma di € 1.900 ricavata dalla vendita della propria auto per l'acquisto di un veicolo Jeep, non meglio identificato, di proprietà del de cuius, il Tribunale osserva che tale domanda è rimasta completamente sfornita di prova, non avendo parte attrice provato né che tale importo sia stato accreditato sul conto del de cuius, né che sia stato effettivamente impiegato per l'acquisto del veicolo indicato.
Per quanto riguarda la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dall'opponente, anche questa viene ritenuta infondata difettando il presupposto dalla soccombenza di CP_1 con riferimento alla domanda azionata in via monitoria.
Infine, con riferimento alla domanda formulata dall'opponente di risarcimento del danno per essere stata coinvolta in procedimento penale per appropriazione indebita conclusosi con l'archiviazione, il Tribunale osserva che, in virtù del principio della ragione più liquida, a prescindere dalla questione della sua ammissibilità, tale domanda è infondata risultando priva di riscontri probatori oggettivi e valutabili, anche in punto quantum, tenuto conto che l'azione penale non è stata nemmeno esercitata.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, ritenuto la domanda riconvenzionale avanzata dalla fondata per l'importo complessivo di € 7.707,48 (€ 2.340 per spese funebri ed € Parte_1
5.363,48 per mantenimento versato alla moglie del de cuius), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c , dalla domanda al saldo.
Avverso la suindicata sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello precisamente nelle parti indicate alle pagg. 4 e 5 dell'atto
[...] di appello (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva).
In data 22.05.23 si è costituito in giudizio contestando il dedotto avversario e CP_1 chiedendo il rigetto del proposto atto di appello, con conferma della sentenza impugnata.
La causa, verificata la regolare costituzione delle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 18.06.25, svoltasi in modalità di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Parte appellante con un primo motivo di censura lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, “al fine di dimostrare il rapporto esistente tra la sig.ra e Parte_1 il de cuius e le volontà di quest'ultimo circa la destinazione dei propri beni, Persona_1 senza l'ausilio dell'atto di donazione ai sensi dell'art. 782 c.c.”.
Il suindicato motivo di appello deve ritenersi infondato.
Sul punto, occorre osservare che parte appellante non si confronta adeguatamente con le ragioni di rigetto delle richieste istruttorie esplicitate dal Giudice di primo grado, limitandosi ad una censura genericamente formulata.
Il Giudice di primo grado con l'ordinanza del 31.03.22 ha ritenuto, con motivazione esaustiva e che questa Corte condivide (anche in considerazione della genericità delle circostanze di prova per come capitolate da parte appellante), l'inammissibilità dei capitoli di prova orale articolati da parte attrice “attesa la natura documentale delle circostanze in essi dedotte, ovvero
l'irrilevanza delle stesse”. In questa prospettiva anche le circostanze di prova reiterate e/o nuovamente formulate con l'atto di appello non si ritengono ammissibili, in quanto irrilevanti e genericamente formulate.
Con un secondo motivo di censura l'appellante contesta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto inesistente il rapporto causale a fondamento dell'emissione dell'assegno in favore della sig.ra che, invece, troverebbe la propria giustificazione nel Parte_1 rapporto di convivenza esistente tra il de cuius e la sig.ra . A tal fine, parte appellante Parte_1 richiama i rapporti conflittuali intercorrenti tra il de cuius ed il figlio, ragion per cui il padre decise di non lasciare nulla al figlio.
In particolare, nel dicembre del 2018 gli veniva diagnosticato un tumore ed in quel periodo - dal dicembre 2018 alla sua dipartita - il EA si raccomandò con la convivente Per_1
di ritirare tutto dal suo conto corrente. Parte_1
Parte appellante contesta che il Giudice di primo grado ha errato nel considerare l'attribuzione, oggetto dell'assegno, una donazione diretta nulla per difetto di forma. Si tratterebbe, in tesi dell'appellante, di una donazione indiretta. L'appellante osserva che gli spostamenti patrimoniali tra conviventi possono essere privi di intento liberale ed inattaccabili da parte dei legittimari di ciascun convivente, poiché agli atti solutori di adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza non potrebbe applicarsi la disciplina delle donazioni.
L'appellante, previo richiamo alla nozione di coppia di fatto, aggiunge che il Tribunale ha ritenuto nulla la donazione per difetto di forma ma non si è pronunciato circa la posizione ereditaria della sig.ra ovverosia se la stessa fosse o meno erede di Parte_1
. Persona_1
La Corte osserva che anche tale motivo di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La sentenza impugnata ha approfonditamente esaminato la tesi sostenuta da Parte_1 osservando che l'opponente giustifica l'emissione dell'assegno in ragione della prassi
[...] consolidata del de cuius, data la lunga convivenza in essere, o come rimborso delle spese da lei sostenute in costanza di convivenza. Sennonché, il Tribunale ha osservato che l'opponente non ha allegato l'esistenza di specifiche spese effettuate in favore di e che Persona_1 dall'estratto conto del de cuius risultano essere stati effettuati numerosi accrediti in favore dell'opponente. Circostanza che ha indotto il Tribunale a ritenere implausibile un anticipo spese in favore del de cuius di valore così elevato (€ 42.000,00). In considerazione di tali elementi, il
Giudice di primo grado ha ritenuto che la somma oggetto dell'assegno in contestazione costituisca un'attribuzione patrimoniale effettuata in vantaggio della con spirito di Parte_1 liberalità, da ritenersi nulla per difetto di forma, non trattandosi, in considerazione dell'elevato importo, una donazione di modico valore.
La Corte osserva che le doglianze svolte dall'appellante non sono meritevoli di accorgimento.
Infatti, le modalità, i tempi e l'entità dell'attribuzione patrimoniale (unitamente al fatto che sono stati effettuati numerosi accrediti in favore dell'appellante) consentono di ritenere che si tratti di prestazioni a vantaggio dell'opponente esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
In questa prospettiva, non si ritiene accoglibile nemmeno la tesi secondo cui si sarebbe in presenza non di una donazione diretta, ma indiretta che ricorre, invece, quando la “causa” del contratto – ovvero l'impoverimento del donante con contestuale arricchimento del donatario per spirito di liberalità – è soddisfatta ricorrendo a negozi giuridici diversi dalla donazione tipica. Nè risulta conferente quanto genericamente affermato da parte appellante secondo cui
“il Tribunale ha ritenuto nulla la donazione per difetto di forma, ma non si è pronunciato circa la posizione ereditaria della RA , ovverossia se la stessa fosse o Parte_1 meno erede del EA ”. Infatti, del tutto correttamente parte appellata eccepisce, non Per_1 solo, come si tratti di una deduzione nuova, ma anche ed in ogni caso di una questione che esula dall'oggetto del giudizio avente ad oggetto la dimostrazione della sussistenza del rapporto causale giustificativo dello spostamento patrimoniale in esame.
Parimenti è da ritenersi infondato il motivo di appello con cui lamenta Parte_1 il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per abuso del processo ex art. 96 comma 3
c.p.c.
Parte appellante osserva che l'odierno appellato, in data 10.05.2019 ha denunciato la sig.ra per appropriazione indebita e che il procedimento penale è stato archiviato e che la Parte_1 negoziazione assistita è fallita.
Parte appellante richiama le motivazioni giudiziali a sostegno dell'archiviazione ed osserva che il Giudice avrebbe dovuto esimersi dall'emettere il decreto ingiuntivo e che il ricorrente/odierno opposto avrebbe dovuto svolgere idonea causa civile per dimostrare l'eventuale proprio diritto, essendo già stata archiviata l'appropriazione indebita in sede penale. Sarebbe, pertanto, palese l'abuso del processo, in quanto dopo l'archiviazione del GUP, su richiesta del PM, l'odierno appellato ha proposto ricorso per ingiunzione di pagamento.
La Corte osserva come tale motivo di censura non si confronta adeguatamente con le ragioni di rigetto esplicitate nella sentenza impugnata.
Infatti, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la domanda risarcitoria per asserito abuso del processo non risulta assistita da alcun riscontro probatorio circa gli ipotetici pregiudizi subiti, anche in considerazione del fatto che l'azione penale non è stata nemmeno esercitata. Né può ritenersi che le vicende giudiziarie in sede penale conclusesi con l'archiviazione per l'ipotesi di reato di appropriazione indebita, siano di per sé sole idonee a ritenere integrata la fattispecie dell'abuso del processo che, pertanto, nella presente fattispecie
è da ritenersi del tutto indimostrata in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi. Parimenti, del tutto corretta è la statuizione del Giudice di prime cure di rigetto della richiesta di condanna per lite temeraria, difettando il presupposto della soccombenza di CP_1 per quanto riguarda la domanda azionata in via monitoria.
L'appellante contesta, quale ulteriore motivo di appello, anche l'omessa compensazione integrale delle spese di lite.
Anche in ordine a tale aspetto la sentenza impugnata non merita censura, atteso che in considerazione del rigetto dell'opposizione proposta da e del parziale Parte_1 accoglimento delle domande riconvenzionali dalla medesima proposte, il Tribunale del tutto correttamente ha ritenuto di compensare le spese di lite soltanto nella misura del 50%.
Infine, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in ordine alle somme richieste in via riconvenzionale e non riconosciute.
Nello specifico, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui - a pag. 6), ultimo cpv, si statuisce: “…deve rilevarsi che dall'esame della documentazione prodotta risulta provato il credito dell'opposta risulta provato nella misura di € 5.363,48, tale essendo la somma delle ricevute di bonifico prodotte…”. L'appellante si limita a contestare che la somma delle ricevute di bonifico prodotte ammonterebbe ad € 9.770,67 e non già ad € 5.363,48.
La censura non risulta fondata atteso che, a fronte dell'analitica indicazione contenuta in sentenza delle somme delle ricevute di bonifico allegate in atti (per la somma complessiva di €
5.363,48), parte appellante nulla deduce specificamente in merito all'eventuale omissione di ulteriori somme di denaro il cui importo, in ipotesi ove provato nella sua esistenza e debenza, non sarebbe stato preso in considerazione.
impugna la sentenza anche nella parte in cui a pag. 7), punto 7.3 Parte_1 afferma che“… l'impiego della somma di € 1.900,00 ricavata dalla vendita della propria auto per l'acquisto del veicolo Jeep, non meglio identificato, di proprietà del de cuius è rimasta completamente sfornita di prova…”. Parte appellante al fine di contestare tale parte della sentenza si limita ad affermare genericamente che in atti sarebbero stati depositati i documenti di acquisto con permuta dell'autovettura di (vds. certificato PRA allegato da Parte_1 parte appellante).
Il motivo di appello risulta genericamente formulato e non si confronta adeguatamente con le ragioni di rigetto di cui all'impugnata sentenza, ove si dà atto che non è stato provato né che l'importo di € 1.900,00 sia stato accreditato sul conto corrente del de cuius, né che sia stato effettivamente impiegato per l'acquisto di tale veicolo. Sul punto parte appellante nulla deduce specificamente in ordine all'eventuale conducenza della documentazione prodotta al fine di dimostrare il proprio assunto e di colmare la lacuna probatoria individuata dal Giudice di prime cure.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierna appellante.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia e della nota spese depositata da parte appellata, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come di seguito:
Fase di studio (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva (valore medio) € 1.418,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
TOTALE: € 6.946,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Parte_1
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Torino n.
4547/2022 pubblicata in data 23.11.2022. - Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore dell'appellato , che liquida in € 6.946,00 oltre al CP_1 rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.10.25.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino