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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/05/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5759/2022 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1
) C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Olmari in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso il suo studio
ATTORE contro
DOTT. C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Marcotulli in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio e
AVV. (C.F. Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Grani in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di
1 GENERALE - GIÀ (C.F. Controparte_4 CP_5 Controparte_6
) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Rigoli
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 17/10/2024, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalle domande proposte dal Parte_1
nei confronti dell'Avv. dell'Avv. e
[...] Controparte_2 CP_3
del dott. al fine di sentir accertare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei Controparte_1
rispettivi contratti di mandato professionale intercorsi con la Parte_1
e con la dott.ssa e la neocostituita
[...] Controparte_7 [...]
, aventi ad oggetto l'attività di consulenza Controparte_8
necessaria al superamento della crisi della , compresa ogni assistenza Parte_1
correlata alla presentazione della proposta di concordato preventivo della Parte_1
della dott.ssa ed alla relativa procedura, ed ottenere, per
[...] Parte_1
l'effetto, nella sua qualità di cessionario dei relativi crediti, la restituzione dei compensi concordati e corrisposti dalla dott.ssa in favore dei professionisti predetti per CP_7
complessivi € 98.721,36 (di cui € 43.016,68 all'avv. € 43.016,68 all'avv. ed € CP_3 CP_2
12.688,00 al dott. , comunque non dovuti ex art. 1460 c.c., oltre al pagamento delle CP_1
competenze del commissario della procedura concordataria, avv. Marco Mamoli, ammesso al
2 passivo del fallimento in prededuzione per complessivi € 10.733,42, ovvero, in subordine, al fine di sentir comunque accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dei professionisti e, conseguentemente, ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in relazione alle medesime poste sopra indicate in complessivi € 109.454,78.
A sostegno della domanda la parte attrice, dopo aver precisato che il pagamento dei professionisti per le prestazioni rese era stato a suo tempo effettuato dalla neocostituita e che, nell'ottica di una transazione globale, il Controparte_9
Concordato della aveva poi ceduto al il Controparte_9 Parte_1
credito vantato verso i professionisti, ha prospettato la responsabilità di questi ultimi per aver ideato e posto in essere un'operazione di risanamento dell'impresa connotata dalla proposizione di una proposta di concordato preventivo inammissibile a causa della mancanza dei requisiti di terzietà cui all'art. 67, co. 3, L.F. in capo all'attestatore del piano di concordato preventivo e dalla costituzione di una nuova società destinata a garantire la continuità aziendale, in quanto conferitaria della concessione farmaceutica, senza l'attivazione di alcuno strumento idoneo ad evitare che tale neocostituita società fosse chiamata a rispondere ex art. 2560 c.c. di tutti i debiti inerenti l'azienda ceduta.
Si sono costituiti gli avv.ti e opponendosi alle domande, negando di essere mai CP_2 CP_3
stati legati alla dott.ssa da un rapporto contrattuale, avendo quest'ultima seguito CP_7
l'intera operazione con l'assistenza di propri professionisti, contestando poi, sotto ogni profilo, le ragioni espresse dalla controparte a sostegno della configurabilità di un loro inadempimento.
Si è altresì costituito il dott. negando la sussistenza di qualsivoglia sua Controparte_1
responsabilità ed insistendo per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Chiamata in manleva sia dagli Avv.ti e sia dal dott. si è costituita CP_2 CP_3 CP_1
separatamente , eccependo l'inoperatività Controparte_10
3 della polizza rispetto alle pretese del , siccome inerenti a poste restitutorie e non Parte_1
risarcitorie, contestando in ogni caso il merito delle domande attoree.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. il dott. ha eccepito sia la nullità CP_1
della cessione del credito di cui è causa per violazione del divieto posto dall'art. 1261 c.c., sia la carenza in capo al IM della legittimazione ad agire, nella sua veste di cessionario, per la risoluzione del contratto e l'accertamento dell'inadempimento del professionista incaricato dalla cedente.
Alla seconda delle ridette eccezioni hanno aderito gli avv.ti e nella seconda CP_2 CP_3
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Siffatte eccezioni devono essere prioritariamente esaminate, in quanto, ove ammissibili e fondate, sarebbero suscettibili di assorbire la decisione delle domande principali.
Orbene, si appalesa tardiva l'eccezione di nullità della cessione di credito, alla quale non s'intende in ogni caso dare alcun seguito, non essendo ravvisabili i presupposti per l'applicazione del divieto di cessione di crediti litigiosi, considerata l'estraneità del , Parte_1
parte cessionaria, al novero dei soggetti indicati dall'art. 1261, primo comma, c.c.
Quanto alla seconda eccezione, non può essere condivisa la tesi del , secondo cui il Parte_1
difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, attenendo al merito della causa, avrebbe dovuto essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto e i convenuti sarebbero, quindi, decaduti dall'eccezione ai sensi dell'art. 167, secondo comma,
c.p.c.
Ed invero, premesso che lo stesso ha ricondotto il proprio diritto di azione alla Parte_1
cessione di credito di cui alla transazione intercorsa con il Concordato della
[...]
(doc. 5 e 6 attorei), viene in rilievo, non già Parte_1 Controparte_11
una questione di merito, ma la legitimatio ad causam della stessa parte, quale condizione dell'azione, il cui difetto, rilevabile sulla base della domanda e della prospettazione in essa
4 contenuta, può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato d'ufficio dal giudice (v. Cass., Sez. Un., n. 2951 del 16/02/2016).
Si deve, pertanto, innanzitutto apprezzare la sussistenza o meno della legittimazione attiva del a proporre l'azione di risoluzione, la quale, benchè non ribadita in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, non è stata espressamente rinunciata.
Al riguardo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui, se al cessionario del credito è consentito di esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito, non altrettanto può dirsi per le azioni afferenti al titolo negoziale che di quel credito costituisce la fonte, quale l'azione di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
In tal senso ha osservato la Suprema Corte che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”; che “nella cessione del credito, (…) il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del
5 contratto; ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario” e che “in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali” (v. Cass., Sez. 2, n. 8579 del 29/03/2024; Sez. 3, n. 17727 del 06/07/2018; Sez. 3,
n. 776 del 28/04/1967).
La carente legittimazione ad agire per la risoluzione dei mandati professionali conferiti dalla cedente comporta il rigetto della domanda volta alla restituzione delle somme versate in esecuzione degli stessi titoli, che, contrariamente a quanto sostenuto dal , non Parte_1
poteva prescindere dalla prima, secondo le norme in materia di risoluzione del contratto e di indebito oggettivo, dato che la restituzione costituisce l'effetto della caducazione del titolo contrattuale che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 8188 del 28/03/2025), e neppure poteva validamente fondarsi su una mera eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., che rappresenta rimedio preventivo il cui effetto tipico è paralizzare l'esecuzione del contratto, e non quello di fondare un obbligo di restituzione della prestazione già eseguita dal contraente non inadempiente.
La parte attrice ha peraltro proposto una domanda subordinata, fondata sulle medesime allegazioni poste a fondamento delle domande principali, chiedendo il versamento dell'identico ammontare sopra indicato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, previo accertamento incidentale dell'inesatto inadempimento dei professionisti agli obblighi del mandato.
6 La legittimazione del cessionario ad esperire l'azione risarcitoria non può essere messa in discussione ed è stata ribadita anche di recente dalla Suprema Corte (v. ancora Cass., Sez. 3, n.
17727 del 06/07/2018, ove, una volta esclusa la proponibilità dell'azione di risoluzione, ha aggiunto “pertanto, nel caso di specie, la (…) cessionaria del credito risarcitorio (…) poteva agire (…) per l'adempimento del detto credito (eventualmente previo accertamento incidentale dell'inadempimento (…)”).
Ed invero, indipendentemente dalla caducazione del titolo negoziale, l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità patrimoniali al contraente fedele, che devono essere a costui riattribuite in conformità al criterio dell'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato.
Correttamente il IM ha poi evidenziato che la cessione di un credito futuro è valida, come chiarito dalla giurisprudenza (per tutte, Cass., Sez.1, n. 27690 del 02/10/2023, secondo cui “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non di validità”).
Occorre, tuttavia, indagare se i compensi versati ai convenuti possano essere ricompresi tra le utilità ritratte dalla domanda risarcitoria della parte attrice e, al proposito, la Corte di cassazione ha di recente ribadito il principio che “qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass., Sez. 3, Ord. n. 36497 del 29/12/2023; Cass., Sez. 3, Ord. n. 31026 del
7 07/11/2023; Sez. 3, Ord. n. 22254del 25/07/2023; Sez. 2, Sent. n. 6886 del 24/03/2014), osservando anche che “l'esborso dei compensi in favore del professionista, se si vuole anche da un punto di vista logico e spesso anche cronologico, non è "conseguenza" della prestazione inadempiente;
tanto meno, da un punto di vista più strettamente giuridico, può considerarsi conseguenza pregiudizievole (come tale risarcibile) dell'evento di danno determinato dall'inadempimento; esso costituisce, piuttosto e semplicemente, la controprestazione gravante sul cliente (…) secondo il sinallagma derivante dal contratto d'opera professionale”
(così Cass., Sez. 3, Ord. n. 31026 del 07/11/2023).
In applicazione del principio appena richiamato la domanda risarcitoria riferita agli esborsi sostenuti dalla cedente per il pagamento dei corrispettivi dei professionisti convenuti, che non possono considerarsi conseguenza pregiudizievole dell'addotto loro inadempimento, non può comunque essere accolta.
Viceversa, per quanto attiene all'esborso relativo al compenso dovuto al Commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo della dott.ssa trattasi di danno diretto Pt_1
lamentato dalla parte attrice, la cui rifusione, essendo ravvisabile l'inesatto inadempimento dei professionisti al rapporto contrattuale intercorso con la dott.ssa per quanto di Pt_1
seguito si dirà, le va riconosciuta, risultando pacifica, nonché comprovata l'ammissione al passivo fallimentare in prededuzione del credito dell'avv. Marco Mamoli per complessivi €
10.733,42 (doc. 12 attoreo).
Come già detto, il imputa ai convenuti di essersi resi inadempienti al mandato Parte_1
ricevuto dalla Farmacia Cherubine di OV AD, avendo consigliato e posto in essere una proposta concordataria inutile, che era ex ante inidonea a raggiungere lo scopo.
Tale prospettazione va accolta, in quanto, per un verso, è documentale che il concordato preventivo della Farmacia Cherubine di OV AD è stato dichiarato inammissibile con provvedimento del 22.12.2017, che non risulta esser stato opposto, a causa della mancanza di
8 terzietà in capo all'attestatore del piano di concordato designato dalla debitrice, dott.
il quale, come del pari documentale, già prima della presentazione della domanda, CP_1
aveva redatto una perizia di stima del possibile valore della Farmacia in questione (doc. 3 e 4 attorei), e, per altro verso, i professionisti convenuti non hanno in alcun modo considerato i limiti della complessiva operazione prospettata all'assistita, e precisamente non hanno considerato che, con la nuova società, la cui costituzione era stata suggerita nell'ottica della presentazione della domanda ex art. 186 bis L.F. ed aveva il fine di trasferire parte dell'azienda in crisi, sarebbero stati trasferiti anche tutti i debiti presenti nella contabilità della cedente ai sensi dell'art 2560 c.c., determinando un risultato opposto a quello che ci si era prefissato, ovvero quello di evitare il fallimento.
I convenuti, pertanto, vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 10.733,42, corrispondente alla spesa gravante sul per lo svolgimento del Parte_1
procedimento di concordato.
A diverso apprezzamento non conduce il generico rilievo che il , proprio in virtù Parte_1
della soluzione suggerita, ha ottenuto un pagamento dalla conferitaria mediante l'atto di transazione. Tale rilievo, infatti, trascura di considerare che l'attribuzione patrimoniale indicata, lungi da risolversi in una conseguenza vantaggiosa per la parte attrice derivata dall'operato dei convenuti, era intesa ad evitare, secondo quanto espresso proprio nella transazione, la proposizione di un'azione revocatoria avverso l'atto di conferimento del
01.02.2017, e dunque ad elidere almeno in parte conseguenze dannose derivate alla Pt_1
da quell'atto.
Trattandosi di risarcimento, in accoglimento delle domande di manleva la società - CP_4
la cui qualità di assicuratrice dei convenuti è comprovata dalle polizze in atti (v. quanto alla chiamata dei due advisor doc. 1 e 2 terza chiamata e quanto alla chiamata del dott. CP_1
9 doc. 1 terza chiamata) – dev'essere condannata a rivalere i convenuti dalle conseguenze della pronuncia a loro sfavorevole.
Ogni altra istanza ed eccezione s'intenda assorbita dai motivi innanzi esposti, salvo le eccezioni proposte negli atti conclusionali, insuscettibili di essere esaminate in quanto tardive.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezion disattesa, così provvede:
1. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del Parte_1
al titolo risarcitorio, della somma di € 10.733,42;
[...]
2. dichiara inammissibile la domanda risolutoria proposta dalla parte attrice;
3. respinge ogni altra domanda della parte attrice;
4. condanna la terza chiamata a rivalere ciascuno dei convenuti delle somme Controparte_4
che questi pagheranno alla parte attrice in conseguenza della presente sentenza;
5. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Verona, 12 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5759/2022 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1
) C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Olmari in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso il suo studio
ATTORE contro
DOTT. C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Marcotulli in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio e
AVV. (C.F. Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Grani in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di
1 GENERALE - GIÀ (C.F. Controparte_4 CP_5 Controparte_6
) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Rigoli
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 17/10/2024, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalle domande proposte dal Parte_1
nei confronti dell'Avv. dell'Avv. e
[...] Controparte_2 CP_3
del dott. al fine di sentir accertare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei Controparte_1
rispettivi contratti di mandato professionale intercorsi con la Parte_1
e con la dott.ssa e la neocostituita
[...] Controparte_7 [...]
, aventi ad oggetto l'attività di consulenza Controparte_8
necessaria al superamento della crisi della , compresa ogni assistenza Parte_1
correlata alla presentazione della proposta di concordato preventivo della Parte_1
della dott.ssa ed alla relativa procedura, ed ottenere, per
[...] Parte_1
l'effetto, nella sua qualità di cessionario dei relativi crediti, la restituzione dei compensi concordati e corrisposti dalla dott.ssa in favore dei professionisti predetti per CP_7
complessivi € 98.721,36 (di cui € 43.016,68 all'avv. € 43.016,68 all'avv. ed € CP_3 CP_2
12.688,00 al dott. , comunque non dovuti ex art. 1460 c.c., oltre al pagamento delle CP_1
competenze del commissario della procedura concordataria, avv. Marco Mamoli, ammesso al
2 passivo del fallimento in prededuzione per complessivi € 10.733,42, ovvero, in subordine, al fine di sentir comunque accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dei professionisti e, conseguentemente, ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in relazione alle medesime poste sopra indicate in complessivi € 109.454,78.
A sostegno della domanda la parte attrice, dopo aver precisato che il pagamento dei professionisti per le prestazioni rese era stato a suo tempo effettuato dalla neocostituita e che, nell'ottica di una transazione globale, il Controparte_9
Concordato della aveva poi ceduto al il Controparte_9 Parte_1
credito vantato verso i professionisti, ha prospettato la responsabilità di questi ultimi per aver ideato e posto in essere un'operazione di risanamento dell'impresa connotata dalla proposizione di una proposta di concordato preventivo inammissibile a causa della mancanza dei requisiti di terzietà cui all'art. 67, co. 3, L.F. in capo all'attestatore del piano di concordato preventivo e dalla costituzione di una nuova società destinata a garantire la continuità aziendale, in quanto conferitaria della concessione farmaceutica, senza l'attivazione di alcuno strumento idoneo ad evitare che tale neocostituita società fosse chiamata a rispondere ex art. 2560 c.c. di tutti i debiti inerenti l'azienda ceduta.
Si sono costituiti gli avv.ti e opponendosi alle domande, negando di essere mai CP_2 CP_3
stati legati alla dott.ssa da un rapporto contrattuale, avendo quest'ultima seguito CP_7
l'intera operazione con l'assistenza di propri professionisti, contestando poi, sotto ogni profilo, le ragioni espresse dalla controparte a sostegno della configurabilità di un loro inadempimento.
Si è altresì costituito il dott. negando la sussistenza di qualsivoglia sua Controparte_1
responsabilità ed insistendo per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Chiamata in manleva sia dagli Avv.ti e sia dal dott. si è costituita CP_2 CP_3 CP_1
separatamente , eccependo l'inoperatività Controparte_10
3 della polizza rispetto alle pretese del , siccome inerenti a poste restitutorie e non Parte_1
risarcitorie, contestando in ogni caso il merito delle domande attoree.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. il dott. ha eccepito sia la nullità CP_1
della cessione del credito di cui è causa per violazione del divieto posto dall'art. 1261 c.c., sia la carenza in capo al IM della legittimazione ad agire, nella sua veste di cessionario, per la risoluzione del contratto e l'accertamento dell'inadempimento del professionista incaricato dalla cedente.
Alla seconda delle ridette eccezioni hanno aderito gli avv.ti e nella seconda CP_2 CP_3
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Siffatte eccezioni devono essere prioritariamente esaminate, in quanto, ove ammissibili e fondate, sarebbero suscettibili di assorbire la decisione delle domande principali.
Orbene, si appalesa tardiva l'eccezione di nullità della cessione di credito, alla quale non s'intende in ogni caso dare alcun seguito, non essendo ravvisabili i presupposti per l'applicazione del divieto di cessione di crediti litigiosi, considerata l'estraneità del , Parte_1
parte cessionaria, al novero dei soggetti indicati dall'art. 1261, primo comma, c.c.
Quanto alla seconda eccezione, non può essere condivisa la tesi del , secondo cui il Parte_1
difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, attenendo al merito della causa, avrebbe dovuto essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto e i convenuti sarebbero, quindi, decaduti dall'eccezione ai sensi dell'art. 167, secondo comma,
c.p.c.
Ed invero, premesso che lo stesso ha ricondotto il proprio diritto di azione alla Parte_1
cessione di credito di cui alla transazione intercorsa con il Concordato della
[...]
(doc. 5 e 6 attorei), viene in rilievo, non già Parte_1 Controparte_11
una questione di merito, ma la legitimatio ad causam della stessa parte, quale condizione dell'azione, il cui difetto, rilevabile sulla base della domanda e della prospettazione in essa
4 contenuta, può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato d'ufficio dal giudice (v. Cass., Sez. Un., n. 2951 del 16/02/2016).
Si deve, pertanto, innanzitutto apprezzare la sussistenza o meno della legittimazione attiva del a proporre l'azione di risoluzione, la quale, benchè non ribadita in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, non è stata espressamente rinunciata.
Al riguardo, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui, se al cessionario del credito è consentito di esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito, non altrettanto può dirsi per le azioni afferenti al titolo negoziale che di quel credito costituisce la fonte, quale l'azione di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
In tal senso ha osservato la Suprema Corte che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”; che “nella cessione del credito, (…) il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del
5 contratto; ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario” e che “in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali” (v. Cass., Sez. 2, n. 8579 del 29/03/2024; Sez. 3, n. 17727 del 06/07/2018; Sez. 3,
n. 776 del 28/04/1967).
La carente legittimazione ad agire per la risoluzione dei mandati professionali conferiti dalla cedente comporta il rigetto della domanda volta alla restituzione delle somme versate in esecuzione degli stessi titoli, che, contrariamente a quanto sostenuto dal , non Parte_1
poteva prescindere dalla prima, secondo le norme in materia di risoluzione del contratto e di indebito oggettivo, dato che la restituzione costituisce l'effetto della caducazione del titolo contrattuale che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 8188 del 28/03/2025), e neppure poteva validamente fondarsi su una mera eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., che rappresenta rimedio preventivo il cui effetto tipico è paralizzare l'esecuzione del contratto, e non quello di fondare un obbligo di restituzione della prestazione già eseguita dal contraente non inadempiente.
La parte attrice ha peraltro proposto una domanda subordinata, fondata sulle medesime allegazioni poste a fondamento delle domande principali, chiedendo il versamento dell'identico ammontare sopra indicato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, previo accertamento incidentale dell'inesatto inadempimento dei professionisti agli obblighi del mandato.
6 La legittimazione del cessionario ad esperire l'azione risarcitoria non può essere messa in discussione ed è stata ribadita anche di recente dalla Suprema Corte (v. ancora Cass., Sez. 3, n.
17727 del 06/07/2018, ove, una volta esclusa la proponibilità dell'azione di risoluzione, ha aggiunto “pertanto, nel caso di specie, la (…) cessionaria del credito risarcitorio (…) poteva agire (…) per l'adempimento del detto credito (eventualmente previo accertamento incidentale dell'inadempimento (…)”).
Ed invero, indipendentemente dalla caducazione del titolo negoziale, l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità patrimoniali al contraente fedele, che devono essere a costui riattribuite in conformità al criterio dell'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato.
Correttamente il IM ha poi evidenziato che la cessione di un credito futuro è valida, come chiarito dalla giurisprudenza (per tutte, Cass., Sez.1, n. 27690 del 02/10/2023, secondo cui “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non di validità”).
Occorre, tuttavia, indagare se i compensi versati ai convenuti possano essere ricompresi tra le utilità ritratte dalla domanda risarcitoria della parte attrice e, al proposito, la Corte di cassazione ha di recente ribadito il principio che “qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass., Sez. 3, Ord. n. 36497 del 29/12/2023; Cass., Sez. 3, Ord. n. 31026 del
7 07/11/2023; Sez. 3, Ord. n. 22254del 25/07/2023; Sez. 2, Sent. n. 6886 del 24/03/2014), osservando anche che “l'esborso dei compensi in favore del professionista, se si vuole anche da un punto di vista logico e spesso anche cronologico, non è "conseguenza" della prestazione inadempiente;
tanto meno, da un punto di vista più strettamente giuridico, può considerarsi conseguenza pregiudizievole (come tale risarcibile) dell'evento di danno determinato dall'inadempimento; esso costituisce, piuttosto e semplicemente, la controprestazione gravante sul cliente (…) secondo il sinallagma derivante dal contratto d'opera professionale”
(così Cass., Sez. 3, Ord. n. 31026 del 07/11/2023).
In applicazione del principio appena richiamato la domanda risarcitoria riferita agli esborsi sostenuti dalla cedente per il pagamento dei corrispettivi dei professionisti convenuti, che non possono considerarsi conseguenza pregiudizievole dell'addotto loro inadempimento, non può comunque essere accolta.
Viceversa, per quanto attiene all'esborso relativo al compenso dovuto al Commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo della dott.ssa trattasi di danno diretto Pt_1
lamentato dalla parte attrice, la cui rifusione, essendo ravvisabile l'inesatto inadempimento dei professionisti al rapporto contrattuale intercorso con la dott.ssa per quanto di Pt_1
seguito si dirà, le va riconosciuta, risultando pacifica, nonché comprovata l'ammissione al passivo fallimentare in prededuzione del credito dell'avv. Marco Mamoli per complessivi €
10.733,42 (doc. 12 attoreo).
Come già detto, il imputa ai convenuti di essersi resi inadempienti al mandato Parte_1
ricevuto dalla Farmacia Cherubine di OV AD, avendo consigliato e posto in essere una proposta concordataria inutile, che era ex ante inidonea a raggiungere lo scopo.
Tale prospettazione va accolta, in quanto, per un verso, è documentale che il concordato preventivo della Farmacia Cherubine di OV AD è stato dichiarato inammissibile con provvedimento del 22.12.2017, che non risulta esser stato opposto, a causa della mancanza di
8 terzietà in capo all'attestatore del piano di concordato designato dalla debitrice, dott.
il quale, come del pari documentale, già prima della presentazione della domanda, CP_1
aveva redatto una perizia di stima del possibile valore della Farmacia in questione (doc. 3 e 4 attorei), e, per altro verso, i professionisti convenuti non hanno in alcun modo considerato i limiti della complessiva operazione prospettata all'assistita, e precisamente non hanno considerato che, con la nuova società, la cui costituzione era stata suggerita nell'ottica della presentazione della domanda ex art. 186 bis L.F. ed aveva il fine di trasferire parte dell'azienda in crisi, sarebbero stati trasferiti anche tutti i debiti presenti nella contabilità della cedente ai sensi dell'art 2560 c.c., determinando un risultato opposto a quello che ci si era prefissato, ovvero quello di evitare il fallimento.
I convenuti, pertanto, vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 10.733,42, corrispondente alla spesa gravante sul per lo svolgimento del Parte_1
procedimento di concordato.
A diverso apprezzamento non conduce il generico rilievo che il , proprio in virtù Parte_1
della soluzione suggerita, ha ottenuto un pagamento dalla conferitaria mediante l'atto di transazione. Tale rilievo, infatti, trascura di considerare che l'attribuzione patrimoniale indicata, lungi da risolversi in una conseguenza vantaggiosa per la parte attrice derivata dall'operato dei convenuti, era intesa ad evitare, secondo quanto espresso proprio nella transazione, la proposizione di un'azione revocatoria avverso l'atto di conferimento del
01.02.2017, e dunque ad elidere almeno in parte conseguenze dannose derivate alla Pt_1
da quell'atto.
Trattandosi di risarcimento, in accoglimento delle domande di manleva la società - CP_4
la cui qualità di assicuratrice dei convenuti è comprovata dalle polizze in atti (v. quanto alla chiamata dei due advisor doc. 1 e 2 terza chiamata e quanto alla chiamata del dott. CP_1
9 doc. 1 terza chiamata) – dev'essere condannata a rivalere i convenuti dalle conseguenze della pronuncia a loro sfavorevole.
Ogni altra istanza ed eccezione s'intenda assorbita dai motivi innanzi esposti, salvo le eccezioni proposte negli atti conclusionali, insuscettibili di essere esaminate in quanto tardive.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezion disattesa, così provvede:
1. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del Parte_1
al titolo risarcitorio, della somma di € 10.733,42;
[...]
2. dichiara inammissibile la domanda risolutoria proposta dalla parte attrice;
3. respinge ogni altra domanda della parte attrice;
4. condanna la terza chiamata a rivalere ciascuno dei convenuti delle somme Controparte_4
che questi pagheranno alla parte attrice in conseguenza della presente sentenza;
5. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Verona, 12 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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