Articolo 8 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 7Articolo 9
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1 settembre 1995
Art. 8. (Momento determinante della giurisdizione) 1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l' articolo 5 del codice di procedura civile . Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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