Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 6067 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6067 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CORRADO VINCENZO, C.F._1
SCARAMUZZO GIUSEPPE e MONTAGNA ALESSANDRA presso ii quali elettivamente domicilia
E
nata in data [...] in [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. ERROI GIOVANNI presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in DURAZZO-ALBANIA il 25/09/1996 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Napoli, n. 437, P. II, S. C, sez. CN, anno 1997).
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maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, ovvero concordavano, che:
La casa coniugale, sita in Napoli alla Via Cupa di Santa Cesarea n.33, resterà occupata dal sig. e dai figli e;
Parte_1 Per_3 Per_2
le parti rinunciano ad ogni pretesa economica
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli, n. 437, P. II, S. C, sez. CN, anno 1997);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda
2 divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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