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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1875 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANNA MARIA C.F._1
SECHI, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
1 Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
in via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto disporre:
- la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con sentenza n. 416/2018 pubblicata il
12.02.2028 emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 7211/2017 dal Tribunale di Cagliari in favore della signora nell'interesse della figlia posto a suo Controparte_1 Controparte_2
carico, in ragione del venir meno dei presupposti per cui erano stati concessi e per le ragioni esposte in narrativa;
- la revoca dell'assegno divorzile disposto con sentenza n. 416/2018 pubblicata il 12.02.2028
emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 7211/2017 il Tribunale di Cagliari in favore di in ragione del venir meno dei presupposti per cui erano stati concessi e per le Controparte_1
ragioni esposte in narrativa;
In subordine: accogliere il presente ricorso di revisione delle condizioni di divorzio e per l'effetto disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile pari ad € 500,00 oltre che del contributo al 50% delle spese straordinarie e la riduzione dell'assegno divorzile pari a € 200,00
secondo l'apprezzamento del Tribunale.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2024, premesso che con sentenza Parte_1
di divorzio n. 416/2018, pubblicata in data 12/02/2018, era stato posto a suo carico il versamento
2 mensile dell'assegno divorzile di euro 200,00 e dell'assegno di euro 500 per il mantenimento della figlia che quest'ultima, ormai ventiquattrenne, aveva deciso di non CP_2
proseguire gli studi e di lavorare come commessa, e che pertanto era ormai economicamente indipendente;
che la ex moglie era attualmente occupata come operatrice socio-sanitaria; che al contrario le proprie condizioni economiche erano notevolmente peggiorate, avendo egli perso il lavoro;
ciò premesso, ha domandato che il Tribunale disponesse la revoca degli assegni previsti a suo carico dalla sentenza di divorzio fra le parti.
La convenuta, nonostante la regolare chiamata in causa, non si è costituita.
Con provvedimento in data 16/10/2024, il Giudice delegato, sentito il ricorrente che ha confermato il ricorso e dichiarato di essere disoccupato e senza stabile dimora, che la figlia lavora regolarmente dal 4/11/2022, così come lavora anche la ex moglie, tenuto conto di quanto allegato, ha in via temporanea revocato l'obbligo del ricorrente di versare l'assegno divorzile e di mantenimento della figlia.
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta, non dichiarata dal giudice delegato, senza che da ciò sia comunque dipesa la lesione delle facoltà difensive della parte non costituita.
La domanda proposta da eve essere accolta in quanto fondata. Parte_1
Infatti, attraverso i documenti prodotti, è provato che la figlia delle parti, Controparte_2
(documento n. 3 allegato al ricorso) lavora regolarmente e stabilmente seppure con contratti a tempo determinato, sin dal 4/11/2022.
3 Inoltre, essendo mutate le condizioni economiche del ricorrente, rimasto privo di occupazione dal
2023 (vedi documento n. 4) e non in grado di sostenere i costi di una abitazione propria, sono venuti meno i presupposti per l'imposizione di un obbligo di mantenimento in favore dell'ex coniuge.
Pertanto, devono essere revocati entrambi gli obblighi di contribuzione in capo al ricorrente.
Le spese del giudizio devono essere compensate, non avendo la resistente, rimasta contumace,
svolto alcuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Revoca l'obbligo statuito dalla sentenza di divorzio n. 416/2018 del tribunale di Cagliari in capo a i versare l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento della Parte_1
figlia, in favore di a decorrere dalla domanda;
Controparte_1
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso il 11/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in
Cagliari.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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