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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 707/2023 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e Pt_1
SPARACINO MARIA GRAZIA
-Appellante- CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOFFREDO Controparte_1
FERDINANDO
-Appellata- All'udienza del 3 luglio 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 2200/2023 del 16.06.2023 il G.L. del Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato Controparte_1
l'illegittimità della ripetizione dell'indebito di cui alla nota del 16.12.2014, Pt_1 relativa a somme percepite dalla ricorrente sulla pensione di reversibilità SO n. 20089512 negli anni 2012 e 2014 e, conseguentemente, condannato l' alla CP_2 restituzione degli importi illegittimamente trattenuti. Più nel dettaglio, il G.L., disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione (sollevata dall' in relazione alla natura pubblica della pensione VOCPDEL n. Pt_1
08768245, su cui erano state effettuate le trattenute), ha accertato, per l'anno 2012, la tardività dell'azione di recupero - indi la decadenza dell' - ai sensi dell'art. 13 Pt_1 comma 2 L. n. 412/91, avendo l' comunicato l'indebito solo nel gennaio CP_2
2015; quanto all'indebito per l'anno 2014, ha accertato l'illegittimità dell'
“abbattimento” del trattamento pensionistico, effettuato dall' in relazione Pt_1
1 all'applicazione di una più alta percentuale di trattenuta per incumulabilità dei redditi ex art. 1 comma 41 l. 335/1995; ha, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 35 comma 8 D.L. 207/2008 convertito in L. n. 14/2009, non si sarebbero dovuti cumulare i redditi percepiti dalla nel 2013 e nel 2014 (il primo da CP_1 lavoro ed il secondo da pensione diretta ordinaria), dovendo, invece, applicarsi ratione temporis (in relazione all'entrata in vigore della legge suddetta) il criterio della
“neutralizzazione”. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1 data 14.07.2023, cui ha resistito con memoria depositata il Controparte_1
18.06.2025. All'udienza del 03/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con il primo motivo, l' lamenta l'erroneità in cui sarebbe incorso il Pt_1 giudice di primo grado laddove, per l'anno 2012, ha ritenuto tardiva l'azione di ripetizione dell'indebito intrapresa con missiva datata 16.12.2014, atteso che la locuzione di cui all'art. 13 comma 2 l. 412/1991 “entro l'anno successivo” andrebbe intesa non già in termini di effettivo recupero e restituzione di quanto erogato e percepito in eccedenza, ma di termine finale entro cui dare inizio alla verifica;
di talché, sostiene la tempestività dell'azione intrapresa con missiva datata 16.12.2014 per i redditi 2012, conosciuti con dichiarazione del 2013. Tale assunto non è condivisibile. Premessa l'indubbia ed incontestata natura previdenziale dell'indebito per cui è causa, va osservato che esso soggiace alla disciplina di cui all'art. 52 comma 2° Legge n. 88/89 come autenticamente interpretato dall'art. 13 Legge n. 412 del 1991. Per quel che quivi rileva, «l'obbligo dell' di procedere annualmente alla Pt_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Alla luce di tali considerazioni, oltre che della sua lettura testuale (che utilizza l'espressione "entro l'anno successivo" per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero, non già "entro un anno" dalla verifica) l'art. 13, co. 2, si interpreta, dunque, nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi,
2 deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. Inoltre, per costante esegesi giurisprudenziale, il termine di cui all'art. 13 comma 2 l. 412/1991 si riferisce al momento in cui l'azione di recupero deve essere intrapresa, ovvero portata a conoscenza del destinatario: afferma, infatti, la Corte di legittimità che “…In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha Pt_1 avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito…si è ulteriormente specificato che «entro l'anno successivo» l deve CP_2 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito -cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021)…” (Cass. 29689/2024). Non coglie, dunque, nel segno la tesi prospettata dall'appellante che vorrebbe ancorare la tempestività dell'azione alla “verifica” dell'indebito, documentata dalla nota datata 16.12.2014, e non già all'inizio dell'iter amministrativo di recupero che coincide con l'invio della suddetta nota, effettuato, mediante affidamento della relativa raccomandata al servizio postale, in data 9.01.2015, dunque oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2014. Con il secondo motivo, l' lamenta la violazione dell'art. 1 comma 41 Pt_1 della l. 225/1995 e dell'art. 35 D.L. 207/2008 convertito in L. n. 14/2009, atteso che il G.L. avrebbe errato nel ritenere applicabile il cosiddetto principio di
“neutralizzazione” alla fattispecie in esame, principio che invece l' con il Pt_1 messaggio n. 5178 del 05.08.2015, “…ha stabilito di applicare alle pensioni con decorrenza 2016…”. Il motivo non ha pregio. L'art. 35 comma 8 D.L. 207/2008 convertito in L.n. 14/2009 prevede che
“…Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni..”. Nell'interpretare (correttamente) la norma, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 29/0000076/P del 12 gennaio 2015, ha chiarito che
“…l'articolo 35, comma 8, del decreto legge n. 207 del 2008 è finalizzato ad evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura
3 inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi…In altre parole, il comma 8 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario…Da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame”. Con messaggio n 5178 del 05.08.2015l' ha recepito l'indicazione del Pt_1
Ministro, stabilendo, tuttavia, di applicare tale criterio soltanto alle pensioni aventi decorrenza 2016. Ebbene, trattandosi di disposizioni meramente interpretative del dato normativo di rango primario, al quale non possono derogare, non può che osservarsi come la norma in parola non preveda alcuna diversa decorrenza in termini di applicazione, dovendo pertanto necessariamente farsi a tal fine riferimento ai principi generali di cui all'art. 11 delle preleggi, con conseguente applicazione della stessa alle prestazioni successive alla sua entrata in vigore, ovvero al 27 febbraio 2009. L'interpretazione fornita dall' con il proprio Messaggio n. 5178 del Pt_1
05.08.2015, che ha individuato nel 2016 il dies a quo dal quale applicare il principio di
“neutralizzazione” introdotto dalla menzionata normativa è dunque, sul punto, arbitraria, non rinvenendo alcun appiglio normativo dalla fonte primaria. Di talché anche relativamente all'anno 2014 l'azione di recupero intrapresa dall' va ritenuta illegittima in quanto erroneamente giustificata dalla riduzione Pt_1 del trattamento di riversibilità conseguente al cumulo dei redditi percepiti dalla negli anni 2013 e 2014, rispetto ai quali, invece, avrebbe dovuto CP_1 operare la ridetta “neutralizzazione”, tenendo conto soltanto del reddito di maggiore importo. Pertanto, l'appello va respinto. Le spese dovranno regolarsi secondo soccombenza e liquidarsi come da dispositivo, in calce. Deve darsi, atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 2200/2023 resa il 16.06.2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
4 Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che liquida per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'ar. 1, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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