Articolo 807 del Codice civile
Articolo 806Articolo 781
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19 aprile 1942
Art. 807.

(Effetti della revocazione).

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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