CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 396 del ruolo 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 776/2021, pubblicata in data 23.8.2021, in punto:
leasing immobiliare;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, e tutti Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Olga Fabris per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Emilio Girino e Roberto Pavia ed elettivamente domiciliata in Trieste, presso lo studio dell'Avv. Claudio Bragaglia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza: 1) nel merito, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte ai motivi 1) e 2), la nullità e/o l'inefficacia ex art. 1346 c.c. e/o ex art. 1229 c.c. e/o ex art. 1341 co. 2 c.c. e/ o ex art. 1236 c.c. e/o ex artt. 1965 ss. c.c. e/o dell'art. 1988 c.c.
delle clausole contenenti rinuncia a parte dei diritti azionati da contenute Parte_1
nella rimodulazione del 18/11/2010, nel verbale di consegna del 18/12/2003 e nella conversione dell'8/06/2010. 2) Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 4), l'usurarietà del tasso effettivo annuo pattuito sia col contratto originario che col verbale di consegna, con conseguente nullità ex art. 1815
co. 2 c.c. delle relative clausole, condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a restituire a gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti, pari al 10/04/2018 ad Parte_1
euro 528.225,41, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre, fatta corretta applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.,
che il leasing per cui è causa è da considerarsi gratuito e che per il futuro (ovvero dal
10/04/2018 in poi) nessuna somma a titolo interesse sarà dovuta dall'odierna attrice alla convenuta. Nel merito, in via subordinata: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte ai motivi 5) e 6), l'usurarietà degli interessi pattuiti in sede di rimodulazione all'art. 8, con conseguente nullità ex art. 1815 co. 2 c.c., condannarsi Hypo Alpe Adria
2 NK S.p.A. a restituire a gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti Parte_1
post-rimodulazione, pari al 10/04/2018 ad euro 158.947,05, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4
c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre, fatta corretta applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., che il leasing per cui è causa è da considerarsi gratuito e che per il futuro (ovvero dal 10/04/2018 in poi) nessuna somma a titolo interesse sarà dovuta dall'odierna attrice alla convenuta;
nonché accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 7), l'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto originario,
nel verbale di consegna e nella conversione, con conseguente violazione dell'art. 117
co. 4 TUB, fatta corretta applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB ovvero, accertata e dichiarata la nullità della relativa clausola ex art. 1418 co. 2, 1346 e 1325 n. 3 c.c. e fatta corretta applicazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A.
a restituire a gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti ante- Parte_1
rimodulazione, pari ad euro 206.154,98, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo. Nel merito,
in via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 7), l'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto originario, nel verbale di consegna, nella conversione e nella rimodulazione, con conseguente violazione dell'art. 117 co. 4 TUB, fatta corretta
3 applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB - ovvero, accertata e dichiarata la nullità della relativa clausola ex art. 1418 co. 2, 1346 e 1325 n. 3 c.c. e fatta corretta applicazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. -, condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a restituire a Pt_1
gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti, pari al 10/04/2018 ad euro
[...]
336.379,35, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre che per il futuro (ovvero dal 10/04/2018 in poi)
gli interessi corrispettivi saranno dovuti al tasso di cui all'art. 117 co. 7 TUB, con ulteriore credito a scadere in capo a per euro 58.118,03 stimati al 10/04/2018. 3) Pt_1
Nel merito, in ogni caso: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 2),
l'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso degli interessi di prefinanziamento indicato nel contratto originario alla lettera D e la conseguente violazione dell'art. 117
co. 4 TUB, fatta corretta applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB - ovvero, accertata e dichiarata la nullità della relativa clausola ex art. 1418 co. 2, 1346 e 1325 n. 3 c.c. e fatta corretta applicazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. - condannarsi Hypo Alpe Adria NK Sp.A.
a restituire a gli interessi di prefinanziamento indebitamente percepiti, pari Parte_1
ad euro 37.875,48, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo. Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 3), la nullità della clausola di indicizzazione del tasso in base all'andamento dell'Euribor / del Libor, contenuta alla lettera D del Contratto Originario,
4 anche per come integrata e/o modificata nel Verbale di Consegna, nella Conversione e nella Rimodulazione, per indeterminatezza/indeterminabilità del suo oggetto ex art. 1346, 1325 n. 3 e 1418 co. 2 c.c., condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a restituire a gli importi indebitamente percepiti a tale titolo, pari al 10/04/2018 ad euro Parte_1
19.798,33 imponibili, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre che la CA dovrà astenersi per il futuro
(ovvero dal 10/04/2018 in poi) dall'applicazione di tale clausola e che nulla Parte_1
le deve più a tale titolo. Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte ai motivi 3 e
6), la nullità della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF (cd. “rischio cambio”), contenuta all'art. 8 della Rimodulazione, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1325 n. 3 e 1418 co. 2
c.c., per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e 117 co. 8 TUB (in relazione a quanto prescritto alla sez. III par. 3 del Provvedimento CA Italia del 29 luglio 2009)
ovvero per non meritevolezza di tutela giuridica ex art. 1322 co. 2 c.c. e/o per violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., condannarsi Hypo Alpe
Adria NK S.p.A. a restituire a gli importi indebitamente percepiti a tale Parte_1
titolo, pari al 10/04/2018 ad euro 85.419,76 imponibili, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4
c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre che la
5 CA dovrà astenersi per il futuro (ovvero dal 10/04/2018 in poi) dall'applicazione di tale clausola e che nulla le deve più a tale titolo;
ovvero, in via alternativa, Parte_1
accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte al motivo 6), il grave inadempimento di Hypo Alpe Adria NK per violazione degli artt. 21 TUF e 27 e ss., 39 e 40 Reg.to
Consob 16190/2007 in relazione alla stipula della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF (cd. “rischio cambio”) di cui all'art. 8
della Rimodulazione, qualificabile come strumento finanziario, dichiararsi la risoluzione del contratto finanziario derivato rappresentato dalla predetta clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF (cd. “rischio cambio”) e, per l'effetto condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a restituire a Pt_1
anche a titolo di risarcimento dei danni, gli importi indebitamente percepiti a tale
[...]
titolo, pari al 10/04/2018 ad euro 85.419,76 imponibili, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284
co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre che la CA dovrà astenersi per il futuro (ovvero dal 10/04/2018 in poi) dall'applicazione di tale clausola e che nulla le deve più a tale titolo;
Parte_1
ovvero, in via alternativa, accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte al motivo
6), il grave inadempimento di Hypo Alpe Adria NK per violazione degli artt. 21 TUF
e 27 e ss., 39 e 40 Reg.to Consob 16190/2007 in relazione alla stipula della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF (cd. “rischio cambio”) di cui all'art. 8 della Rimodulazione, qualificabile come strumento finanziario,
condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. al risarcimento dei danni tutti arrecati a
6 pari al 10/04/2018 ad euro 85.419,76 imponibili, oltre a quelli successivi al Parte_1
10/04/2018, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284
co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
condannarsi inoltre la CA ad eseguire il contratto secondo buona fede e, quindi, ad astenersi per il futuro
(ovvero dal 10/04/2018 in poi) dal pretendere pagamenti in applicazione di tale clausola;
in subordine, accertarsi e dichiararsi che la pattuizione relativa all'indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF risale solo al 18/11/2010, data di sottoscrizione della e, per l'effetto condannarsi Hypo Alpe Adria CP_2
NK S.p.A. a restituire a gli importi indebitamente percepiti a tale titolo Parte_1
sino al 18/11/2010, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì
di proposizione della domanda giudiziale al saldo. Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria: disporsi integrazione/supplemento della Consulenza Tecnica d'Ufficio con la finalità di: 1.
ricalcolare preliminarmente l'importo degli interessi di prelocazione secondo le disposizioni dell'articolo 117 comma 7 TUB, applicando i tassi sostitutivi tempo per tempo vigenti, avendo cura di utilizzare gli importi delle spese sostenute dalla convenuta al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e considerando come date di pagamento quelle indicate nel Verbale di Consegna, o, se diverse, quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di esibizione;
2. verificare se la clausola contrattuale volta a definire le condizioni economiche del contratto di leasing, anche in punto indicizzazione, abbia un contenuto determinato o determinabile in modo univoco, e – in
7 caso negativo – calcolare le somme complessivamente addebitate, e corrisposte, a titolo di interessi ed a titolo di indicizzazione dall'attrice;
3. calcolare, attenendosi alla definizione espressa nelle Istruzioni di Trasparenza della CA d'Italia, il Tasso
Leasing del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa all'atto della stipula e all'atto di ogni singola variazione contrattuale intervenuta, tenendo conto delle somme effettivamente erogate dalla convenuta e delle modalità temporali pattuite per il pagamento dei canoni (anticipati) e quelle avvenute per il pagamento dell'anticipo. In
caso di difformità del Tasso Leasing calcolato rispetto a quello indicato in atti, provveda conseguentemente il CTU ad effettuare il ricalcolo del piano di ammortamento,
applicando il tasso sostitutivo, tempo per tempo vigente, previsto dall'articolo 117
comma 7 del Testo Unico CArio, quantificando l'eccedenza degli interessi pagati dall'attrice. Su questo punto, pur già oggetto di C.T.U., si chiede una riconvocazione del professionista al fine di riscontrare le osservazioni alla bozza espresse dal Rag.
nonché dalla difesa di parte attrice all'udienza del 18/11/2020; 4. calcolare, Per_1
utilizzando la formula indicata nelle Istruzioni della CA d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, se il Tasso Effettivo Globale
del contratto di locazione finanziaria risulti o meno superiore al Tasso Soglia Usura
vigente all'epoca della stipula del Contratto e delle relative integrazioni, nelle seguenti due ipotesi: Ipotesi 1, includendo tra le voci di costo: a) la quotazione alla stipula (il mark to market), previo accertamento della stessa, del derivato implicito nella clausola relativa al rischio cambio;
b) le spese di istruttoria, gli oneri bancari riferiti all'incasso delle rate e le spese per le scritture private sottoscritte fra le parti a fronte delle modifiche contrattuali intervenute;
c) le spese di assicurazione prescritte nell'articolato contrattuale. Ipotesi 2, considerando gli effetti congiunti degli interessi corrispettivi e di
8 quelli moratori, analizzando, alla data di stipula, lo scenario più estremo (cd. “worst case”), ossia quello che presume l'inadempimento del pagamento delle rate di rimborso alle scadenze pattuite contro il puntuale versamento periodico degli interessi di mora.
In caso di accertato superamento del Tasso Soglia Usura, in almeno una delle due ipotesi, sulla base di tutta la documentazione contabile allegata agli atti di causa,
determini il CTU gli interessi complessivamente pagati dall'attrice in esecuzione del contratto in esame e l'ammontare dei canoni a scadere sulla base delle sole quote capitali;
5. verificare se la clausola contrattuale relativa agli interessi di mora, abbia un contenuto determinato o determinabile in modo univoco, e – in caso negativo – calcolare le somme complessivamente addebitate, e corrisposte, a tale titolo;
6. determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti, avendo cura di verificare l'importo delle rate già pagate dall'attrice, alla luce delle risultanze delle verifiche compiute.”
Per l'appellata: “Respingere l'avversario appello con totale conferma della sentenza impugnata e, in particolare: in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di appello numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 per palese contrasto con il disposto dell'art. 342,
comma 1, n. 1, cod. proc. civ.; nel merito, respingersi le domande attrici tutte siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in atti. In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande avversarie, limitare le
Part restituzioni in favore di nell'ammontare corrispondente all'effettivo scarto di valore fra i risultati che sarebbero stati conseguiti mantenendo il Contratto Originario
(contratto di leasing del 14/02/2001) e quelli ottenuti attraverso la Conversione
(l'operazione di conversione valutaria del 8 giugno 2010); in ulteriore ed estremo subordine, dichiarare in ogni caso rinunciato e comunque prescritto il diritto alla ripetizione di qualsivoglia importo corrisposto sino alla data dell'8 giugno 2010, nonché
9 prescritto il diritto alla ripetizione degli interessi corrispettivi corrisposti versati dalla data di stipula del Contratto Originario sino alla data del 22 luglio 2004. In ogni caso,
con vittoria di spese, anche forfettarie, onorari e accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2018 aveva convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di Udine Hypo Alpe Adria NK S.p.A. esponendo che in data 14.2.2001
aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria per immobile da costruire su un terreno in Meduno di Livenza con indicizzazione al parametro Euribor 3 mesi base
4,60% (valore convenzionale che prescindeva dalla effettiva corrispondenza alla rilevazione ufficiale del giorno) e opzione finale d'acquisto pari al 25% del costo globale;
che in data 18.12.2003 aveva sottoscritto il verbale di consegna dell'immobile con piano finanziario definitivo che prevedeva un valore finanziato di euro
1.505.509,63, un anticipo di euro 150.550,97, durata di 144 mesi, coefficiente per il calcolo dei canoni dello 0,698793%, canone mensile di euro 10.520,40, prezzo di opzione finale d'acquisto di euro 376.377,41 e indicizzazione all'Euribor 3 mesi base
2,10%; che in data 8.6.2010 su richiesta dell'utilizzatrice era stata effettuata una conversione valutaria da euro a franco svizzero;
che in data 18.11.2010 era stata concordata una rimodulazione del piano finanziario con allungamento della durata del contratto a 216 mesi.
Ciò premesso, la società attrice aveva lamentato l'indeterminatezza del tasso di interessi di prelocazione, l'indeterminatezza del tasso degli interessi corrispettivi, la nullità delle clausole di indicizzazione del tasso e del rischio cambio per indeterminatezza o indeterminabilità, contrasto con norme imperative, non meritevolezza, violazione correttezza e buona fede, violazione delle norme del TUF e l'usurarietà del T.e.g.
10 pattuito nel contratto originario e nel verbale di consegna e aveva chiesto la ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla convenuta.
Hypo Alpe Adria NK S.p.A. si era costituita resistendo alla pretesa attorea e deducendo che con la scrittura dd. 18.11.2010 le parti avevano convenuto che sarebbero rimaste da essa acquisite in via definitiva tutte le somme fino a tale data introitate a titolo di canoni, indicizzazioni canoni, interessi, spese e quant'altro inerente al contratto di leasing, avendo quindi l'attrice già rinunciato a una parte dei diritti azionati ed eccependo inoltre il decorso della prescrizione con riferimento a quanto versato fino al
13 gennaio 2004.
Radicatosi il contraddittorio era stato espletato un accertamento contabile e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 23.8.2021, pronunciata nei confronti di nuova denominazione assunta dalla Controparte_1
convenuta, con la quale era stato statuito quanto segue: “1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro
20.700,00, di cui euro 18.000,00 per compensi ed euro 2.700,00 per rimborso forfettario
15%, oltre a c.p.a. e iva se dovute per legge;
3) pone definitivamente le spese della c.t.u.
a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
Con tale decisione era stato rilevato che la rinuncia formulata nella scrittura di rinegoziazione del 18.11.2010 rappresentava un atto abdicativo lecito ed efficace e che la stessa non richiedeva una specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ.,
non avendo natura vessatoria;
che le richieste di conversione della valuta e di allungamento del piano finanziario costituivano frutto di autonome istanze avanzate dall'attrice; che analoghe considerazioni andavano svolte anche quanto agli interessi di
11 prefinanziamento, risultando determinante l'accordo contenuto nel verbale di consegna del 2003 sulla quantificazione ed accettazione degli interessi;
che pertanto “le somme versate dall'attrice fino al 18.11.2010 a titolo di canoni mensili, indicizzazione canoni,
interessi, spese e quant'altro inerente al contratto, non potevano essere ripetute.
Era pertanto stata respinta la domanda di restituzione dell'importo di euro 37.875,48
riguardante gli interessi di prefinanziamento, con precisazione che il rigetto della domanda di ripetizione delle somme corrisposte fino alla rimodulazione del 18.11.2010
doveva estendersi alla domanda di condanna alla restituzione di euro 19.798,33 relativa alle somme percepite a titolo di indicizzazione al tasso.
In merito all'usura era stato rilevato che nessun accertamento poteva essere disposto con riferimento ad elementi di fatto meramente ipotetici;
che era incontroverso che l'attrice non era mai stata in mora nel pagamento dei canoni;
che gli interessi corrispettivi erano in ogni caso dovuti;
che la clausola di indicizzazione al cambio non conteneva costi occulti.
Quanto a quest'ultima erano state altresì respinte sia le eccezioni di indeterminatezza,
attesa la chiara conoscenza da parte dell'attrice del meccanismo di funzionamento della stessa, sia le questioni relative al difetto di meritevolezza ed era stato rilevato che tale clausola non aveva natura di autonomo contratto derivato.
Quanto agli interessi corrispettivi era stato rilevato che il tasso di interesse era stato indicato nella scrittura di conversione valutaria e in quella di rimodulazione;
che l'eccepita difformità rispetto al tasso applicato non costituiva violazione dell'art. 117,
comma 4, TUB, potendo comportare solamente la restituzione di quanto pagato in più,
trattandosi di un inadempimento sanzionabile sul piano risarcitorio;
che l'omessa indicazione del tasso leasing nel verbale di consegna, sottoscritto successivamente
12 all'entrata in vigore della delibera CICR del 4.3.2003, poteva astrattamente comportare la restituzione di quanto indebitamente versato per interessi, ma che nella fattispecie nulla risultava dovuto in ragione della dichiarazione abdicativa contenuta nella scrittura del 18.11.2010; che quanto alla scrittura di rimodulazione del 18.11.2010, pacificamente contenente l'indicazione del tasso e delle altre condizioni praticate, nessuna domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale risultava formulata.
ha gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta Parte_1
elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 30.9.2021; Controparte_1
si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e la sua
[...]
infondatezza e riproponendo l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita in primo grado;
radicatosi il contraddittorio, è stato disposto un accertamento tecnico contabile e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione al decorso dei termini di cui agli artt.
352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado deducendo:
1) che era stata erroneamente ritenuta la validità della dichiarazione di rinuncia contenuta nella scrittura di rinegoziazione del 18.11.2010, atteso che all'atto della sottoscrizione non era ancora stata accertata la nullità delle clausole contrattuali, che non vi era consapevolezza dei plurimi profili di invalidità delle clausole e dei conseguenti profili risarcitori e che andava pertanto accertata la ripetibilità delle somme versate;
2) che la dichiarazione relativa agli interessi di prefinanziamento contenuta nella scrittura di rinegoziazione aveva valenza meramente ricognitiva;
13 3) che la ripetibilità delle somme versate prima del 18.11.2010 andava in particolare accertata in conseguenza della nullità per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di indicizzazione del tasso nonché della clausola di rischio cambio per indeterminatezza e indeterminabilità derivata dalla nullità della prima;
4) che la verifica della usurarietà del T.e.g. andava effettuata considerando quanto pagato sul capitale di credito utilizzato in tutti i possibili scenari in cui si poteva evolvere il rapporto con conseguente ripetibilità di tutte le somme versate a titolo di interessi corrispettivi;
5) che non si era tenuto conto degli oneri assicurativi e del “mark to market” del derivato
“rischio cambio”, nonché del costo occulto riconducibile all'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta;
6) che era stata erroneamente respinta l'eccezione di nullità della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio per indeterminatezza o indeterminabilità, per contrasto con norme imperative, per non meritevolezza e per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
che era stata erroneamente esclusa la natura di strumento finanziario derivato della clausola “rischio cambio”;
7) che era stata erroneamente ritenuta l'irripetibilità delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi sino alla scrittura di rinegoziazione del 18.11.2010; che la disciplina dettata dall'art. 117, commi 4 e 7 TUB, andava applicata anche nel caso di difformità tra tasso indicato e tasso applicato;
che in tal senso concorreva anche la circostanza che le rate erano state calcolate in regime finanziario composto, anziché
semplice in assenza di previsione contrattuale.
8) che andava disposto un nuovo accertamento contabile.
* * *
14 L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
ha inoltre riproposto in via subordinata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi corrisposto sino all'8 giugno 2010, nonché del diritto alla ripetizione degli interessi corrispettivi corrisposti versati dalla data di stipula del contratto al 22 luglio 2004, rimasta assorbita in primo grado.
* * *
Ciò premesso, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in tal modo consentendo sia di comprendere il contenuto delle censure proposte, sia un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel merito va a questo punto evidenziato che le questioni relative alla effettiva determinatezza e determinabilità delle clausole relative alla indicizzazione dei canoni sono state nel caso concreto oggetto di disamina nell'ambito dell'accertamento tecnico di ufficio eseguito nel presente grado, dal quale è emerso quanto segue:
“Nel contratto di leasing originario del 14.2.2001, alla clausola D (Corrispettivo), punto
5, è prevista la variabilità dei canoni in funzione dell'Euribor 3 mesi “oggi preso a base
4,60%. Nel verbale di consegna del 18.12.2003 è stata confermata l'indicizzazione all'Euribor 3 mesi, ma è stato modificato l'indice base che da 4,60% è stato ridotto a
2,10%. Con la conversione del contratto ai franchi svizzeri avvenuta in data 8.6.2010 è
stato modificato il parametro di riferimento dell'indicizzazione che non è più l'Euribor
3 mesi ma il “Chf 3 mesi 365” con indice base dello 0,20%. Infine, nella modifica contrattuale del 18.11.2010 è stato indicato, quale parametro di indicizzazione, il “Libor
Chf 3 mesi 365” con base 0,20%.
15 Dalle condizioni relative all'indicizzazione riscontrate nei documenti contrattuali versati in atti si ricava che solo nel contratto originario (clausola D. Corrispettivo) sono state descritte le modalità applicative del meccanismo di indicizzazione in base alle quali, in caso di variazione del tasso Euribor 3 mesi rispetto all'indice base, il canone deve essere rideterminato in relazione al capitale residuo ed al numero dei canoni ancora da pagare in base all'originario piano finanziario.
Il testo contrattuale non specifica, però, le modalità di rilevazione del tasso Euribor 3
mesi (es. media mensile, quotazione del giorno di decorrenza o scadenza, ecc.), né la relativa base di riferimento (360 o 365); neanche sono precisati i criteri per la determinazione del canone, né risulta allegato il piano di ammortamento utile ad individuare il capitale residuo ad ogni scadenza. Nei successivi documenti contrattuali sono indicati solo il parametro di indicizzazione ed il valore dell'indice base, ma si riscontrano comunque delle carenze;
in particolare, nel documento di conversione dell'8.6.2010 è stabilita l'indicizzazione al Chf 3 mesi 365”, omettendo l'indicazione del tasso Libor che, invece, è presente nella successiva modifica contrattuale del
18/11/2010.”
Le censure di cui ai motivi sub 3 e 6 debbono pertanto ritenersi fondate per quanto di ragione, dovendo concludersi, in accordo con tali oggettive evidenze, nel senso che, in considerazione delle carenze sopra illustrate, le modalità di indicizzazione dei canoni,
così come risultanti dalla documentazione relativa alle pattuizioni intercorse tra le parti,
non possano ritenersi ex ante compiutamente determinate o determinabili, restando con ciò assorbite le ulteriori censure relative al contrasto con norme imperative, alla assenza di meritevolezza e alla violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Risultano invece infondate le doglianze proposte con i motivi di cui ai nn. 4 e 5.
16 Va infatti evidenziato che la decisione impugnata, nel rilevare che l'usurarietà andava verificata in relazione alle situazioni concrete e non agli scenari teorici e solo astrattamente possibili, risulta essersi correttamente adeguata all'orientamento di legittimità espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597 e dalla successiva ordinanza n. 26525 del 11/10/2024, in base al quale la valutazione di usurarietà del tasso contrattuale di mora deve avere ad oggetto il tasso in concreto applicato o preteso dal creditore;
la questione dedotta deve pertanto ritenersi priva di sostanziale rilevanza, non essendo in contestazione che il superamento del tasso soglia nel caso di specie non si era in concreto mai verificato, dal momento che non si era mai verificata alcuna mora nel pagamento dei canoni.
Parimenti conforme all'orientamento di legittimità è anche la statuizione che ha escluso la natura di contratto derivato quanto alla clausola rischio cambio e il corrispondente superamento delle soglie di usura in considerazione dell'assenza di eventuali costi occulti gravanti sulla utilizzatrice.
Come infatti affermato in fattispecie analoga nella sentenza n. 4659 del 22/02/2021 “la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing in costruendo, non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato”; più di recente, anche le Sezioni Unite hanno ribadito, con la sentenza n.
5657 del 23/02/2023, che “non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322
c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità
delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che
17 preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.”
In merito alle questioni oggetto dei primi due motivi e del settimo motivo, prima parte,
va a questo punto rilevata l'invalidità della rinuncia a far valere le preesistenti ragioni creditorie contenuta nella clausola di cui al punto 3 della scrittura privata di data
18.11.2010, con la quale era stato convenuto che “restano definitivamente acquisite da parte di Hypo Alpe Adria NK S.p.A. ed incontestate da parte della società Parte_1
tutte le somme fino ad ora introitate dalla Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a titolo di canoni, interessi e spese e quant'altro inerente al contratto di leasing richiamato.”
Richiamate le precedenti considerazioni in merito alla indeterminatezza delle clausole relative alla indicizzazione dei canoni, va infatti rilevato che la nullità di tali disposizioni contrattuali non può non trasmettersi al successivo accordo che direttamente le riguarda,
venendo esso a risolversi, in definitiva, in una convalida del contratto nullo, come tale inammissibile ex art. 1423 cod. civ.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche qualora tale dichiarazione dovesse intendersi riferita alla sola esecuzione del titolo - anziché alla fonte originaria del rapporto - atteso che “la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato,
perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo” (Cass. Sez. 3, n. 7963 del 20/04/2020; v. altresì: Sez. 1, n. 6703
del 10/07/1998).
18 Le doglianze di cui ai primi due motivi debbono pertanto ritenersi fondate, non potendo,
per l'effetto, la rinuncia a far valere le preesistenti ragioni creditorie ritenersi valida ed efficace, anche a prescindere dall'assenza di una formale impugnazione.
Sono invece infondate le ulteriori questioni sollevate con il settimo motivo.
Come infatti evidenziato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29/05/2024
“in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Va inoltre rilevato che la disciplina dettata dall'art. 117, commi 4 e 7 TUB deve intendersi riferita ai soli casi nei quali i contratti non indicano il tasso d'interesse, sia esso previsto a titolo corrispettivo o anche moratorio.
Non dà quindi luogo a nullità l'eventuale difformità tra tasso indicato e tasso applicato,
rimanendo invece soggetta alla disciplina ordinaria ogni ulteriore causa di nullità diversa da quelle espressamente prevista dal predetto comma 4 dell'art. 117 cit.
In tal senso va richiamato l'orientamento di legittimità espresso da Sez. 6 - 1, n. 11876
del 18/06/2020, alla cui stregua “in tema di rapporti bancari, quando sia contestata l'indeterminatezza del contenuto del contratto di conto corrente in relazione all'ammontare del tasso convenzionale d'interesse, trova applicazione la sanzione generale prevista dall'art. 1346 cod. civ., perché la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, si
19 applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4
e 6 dello stesso art. 117.”
Va da ultimo rilevata anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione, dovendo essere data continuità all'orientamento di legittimità espresso da
Sez. 3, n. 2086 del 30/01/2008, alla cui stregua “là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria,
pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento,
ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità,”
Come in tal senso rilevato dal Supremo Collegio, i canoni di leasing non sono pertanto prestazioni destinate a maturare con il passare del tempo, in diretta correlazione con il protrarsi del godimento dell'utilizzatore, essendo dilazionata nel tempo solo l'esigibilità
delle singole rate, ma non anche la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire,
che è invece concepita e concordata dalle parti come prestazione unitaria.
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che, sulla base del ricalcolo operato dall'ausiliario sulla base degli anzidetti criteri, mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1284 cod. civ., è emerso:
1) che aveva pagato a titolo di interessi convenzionali: Parte_1
a) dal 14.2.2001 al 18.12.2003 euro 75.029,89;
b) dal 18.12.2003 al 18.11.2010 euro 365.958,96;
c) dal 18.11.2010 al 18.3.2018 euro 160.542,82;
20 il tutto per un totale complessivo di euro 601.531,67;
2) che allo stesso titolo, nel caso di applicazione del tasso legale ex art. 1284 cod. civ.,
avrebbe dovuto pagare: Parte_1
a) dal 14.2.2001 al 18.12.2003 euro 47.016,10;
b) dal 18.12.2003 al 18.11.2010 euro 183.913,58;
c) dal 18.11.2010 al 18.3.2018 euro 60.910,87;
il tutto per un totale complessivo di euro 291.840,55.
Ne discende dunque che l'importo relativo alla pretesa restitutoria dovrà essere determinato nel complessivo importo di euro (601.531,67 - 291.840,55) 309.691,12 che andrà maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
L'appello andrà pertanto parzialmente accolto, per quanto di ragione, e respinto quanto al resto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Le spese del doppio grado, stante la parziale soccombenza e tenuto conto dell'esito finale della controversia, andranno compensate per un terzo, mentre la restante parte,
calcolata sulla base dello scaglione di valore corrispondente alla somma concretamente attribuita, andrà posta a carico della parte appellata;
allo stesso modo, anche le spese degli accertamenti tecnici di ufficio, già liquidate come in atti, andranno in via definitiva posti a carico dell'appellante per un terzo, e dell'appellata per la restante parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 776/2021, pubblicata in data 23.8.2021,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
21 a restituire a il complessivo importo di euro Controparte_1 Parte_1
309.691,12 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, e per l'effetto condanna alla rifusione della restante parte, spese che Controparte_1
liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in euro 12.000,00 per ciascun grado, oltre alla relativa quota del contributo unificato, nonché alle spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge;
Pone in via definitiva le spese degli accertamenti tecnici di ufficio, già liquidate come in atti, per un terzo a carico della parte appellante e per la restante parte a carico della parte appellata.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 396 del ruolo 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 776/2021, pubblicata in data 23.8.2021, in punto:
leasing immobiliare;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, e tutti Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Olga Fabris per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Emilio Girino e Roberto Pavia ed elettivamente domiciliata in Trieste, presso lo studio dell'Avv. Claudio Bragaglia per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza: 1) nel merito, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte ai motivi 1) e 2), la nullità e/o l'inefficacia ex art. 1346 c.c. e/o ex art. 1229 c.c. e/o ex art. 1341 co. 2 c.c. e/ o ex art. 1236 c.c. e/o ex artt. 1965 ss. c.c. e/o dell'art. 1988 c.c.
delle clausole contenenti rinuncia a parte dei diritti azionati da contenute Parte_1
nella rimodulazione del 18/11/2010, nel verbale di consegna del 18/12/2003 e nella conversione dell'8/06/2010. 2) Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 4), l'usurarietà del tasso effettivo annuo pattuito sia col contratto originario che col verbale di consegna, con conseguente nullità ex art. 1815
co. 2 c.c. delle relative clausole, condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a restituire a gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti, pari al 10/04/2018 ad Parte_1
euro 528.225,41, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre, fatta corretta applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.,
che il leasing per cui è causa è da considerarsi gratuito e che per il futuro (ovvero dal
10/04/2018 in poi) nessuna somma a titolo interesse sarà dovuta dall'odierna attrice alla convenuta. Nel merito, in via subordinata: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte ai motivi 5) e 6), l'usurarietà degli interessi pattuiti in sede di rimodulazione all'art. 8, con conseguente nullità ex art. 1815 co. 2 c.c., condannarsi Hypo Alpe Adria
2 NK S.p.A. a restituire a gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti Parte_1
post-rimodulazione, pari al 10/04/2018 ad euro 158.947,05, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4
c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre, fatta corretta applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., che il leasing per cui è causa è da considerarsi gratuito e che per il futuro (ovvero dal 10/04/2018 in poi) nessuna somma a titolo interesse sarà dovuta dall'odierna attrice alla convenuta;
nonché accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 7), l'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto originario,
nel verbale di consegna e nella conversione, con conseguente violazione dell'art. 117
co. 4 TUB, fatta corretta applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB ovvero, accertata e dichiarata la nullità della relativa clausola ex art. 1418 co. 2, 1346 e 1325 n. 3 c.c. e fatta corretta applicazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A.
a restituire a gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti ante- Parte_1
rimodulazione, pari ad euro 206.154,98, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo. Nel merito,
in via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 7), l'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso degli interessi corrispettivi indicato nel contratto originario, nel verbale di consegna, nella conversione e nella rimodulazione, con conseguente violazione dell'art. 117 co. 4 TUB, fatta corretta
3 applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB - ovvero, accertata e dichiarata la nullità della relativa clausola ex art. 1418 co. 2, 1346 e 1325 n. 3 c.c. e fatta corretta applicazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. -, condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a restituire a Pt_1
gli interessi corrispettivi indebitamente percepiti, pari al 10/04/2018 ad euro
[...]
336.379,35, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre che per il futuro (ovvero dal 10/04/2018 in poi)
gli interessi corrispettivi saranno dovuti al tasso di cui all'art. 117 co. 7 TUB, con ulteriore credito a scadere in capo a per euro 58.118,03 stimati al 10/04/2018. 3) Pt_1
Nel merito, in ogni caso: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 2),
l'indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso degli interessi di prefinanziamento indicato nel contratto originario alla lettera D e la conseguente violazione dell'art. 117
co. 4 TUB, fatta corretta applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB - ovvero, accertata e dichiarata la nullità della relativa clausola ex art. 1418 co. 2, 1346 e 1325 n. 3 c.c. e fatta corretta applicazione dell'art. 1284 co. 3 c.c. - condannarsi Hypo Alpe Adria NK Sp.A.
a restituire a gli interessi di prefinanziamento indebitamente percepiti, pari Parte_1
ad euro 37.875,48, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo. Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte al motivo 3), la nullità della clausola di indicizzazione del tasso in base all'andamento dell'Euribor / del Libor, contenuta alla lettera D del Contratto Originario,
4 anche per come integrata e/o modificata nel Verbale di Consegna, nella Conversione e nella Rimodulazione, per indeterminatezza/indeterminabilità del suo oggetto ex art. 1346, 1325 n. 3 e 1418 co. 2 c.c., condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a restituire a gli importi indebitamente percepiti a tale titolo, pari al 10/04/2018 ad euro Parte_1
19.798,33 imponibili, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre che la CA dovrà astenersi per il futuro
(ovvero dal 10/04/2018 in poi) dall'applicazione di tale clausola e che nulla Parte_1
le deve più a tale titolo. Accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte ai motivi 3 e
6), la nullità della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF (cd. “rischio cambio”), contenuta all'art. 8 della Rimodulazione, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1325 n. 3 e 1418 co. 2
c.c., per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e 117 co. 8 TUB (in relazione a quanto prescritto alla sez. III par. 3 del Provvedimento CA Italia del 29 luglio 2009)
ovvero per non meritevolezza di tutela giuridica ex art. 1322 co. 2 c.c. e/o per violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., condannarsi Hypo Alpe
Adria NK S.p.A. a restituire a gli importi indebitamente percepiti a tale Parte_1
titolo, pari al 10/04/2018 ad euro 85.419,76 imponibili, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4
c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre che la
5 CA dovrà astenersi per il futuro (ovvero dal 10/04/2018 in poi) dall'applicazione di tale clausola e che nulla le deve più a tale titolo;
ovvero, in via alternativa, Parte_1
accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte al motivo 6), il grave inadempimento di Hypo Alpe Adria NK per violazione degli artt. 21 TUF e 27 e ss., 39 e 40 Reg.to
Consob 16190/2007 in relazione alla stipula della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF (cd. “rischio cambio”) di cui all'art. 8
della Rimodulazione, qualificabile come strumento finanziario, dichiararsi la risoluzione del contratto finanziario derivato rappresentato dalla predetta clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF (cd. “rischio cambio”) e, per l'effetto condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a restituire a Pt_1
anche a titolo di risarcimento dei danni, gli importi indebitamente percepiti a tale
[...]
titolo, pari al 10/04/2018 ad euro 85.419,76 imponibili, oltre a quelli corrisposti successivamente al 10/04/2018, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284
co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
dichiararsi inoltre che la CA dovrà astenersi per il futuro (ovvero dal 10/04/2018 in poi) dall'applicazione di tale clausola e che nulla le deve più a tale titolo;
Parte_1
ovvero, in via alternativa, accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte al motivo
6), il grave inadempimento di Hypo Alpe Adria NK per violazione degli artt. 21 TUF
e 27 e ss., 39 e 40 Reg.to Consob 16190/2007 in relazione alla stipula della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF (cd. “rischio cambio”) di cui all'art. 8 della Rimodulazione, qualificabile come strumento finanziario,
condannarsi Hypo Alpe Adria NK S.p.A. al risarcimento dei danni tutti arrecati a
6 pari al 10/04/2018 ad euro 85.419,76 imponibili, oltre a quelli successivi al Parte_1
10/04/2018, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284
co. 4 c.c. dal dì di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
condannarsi inoltre la CA ad eseguire il contratto secondo buona fede e, quindi, ad astenersi per il futuro
(ovvero dal 10/04/2018 in poi) dal pretendere pagamenti in applicazione di tale clausola;
in subordine, accertarsi e dichiararsi che la pattuizione relativa all'indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF risale solo al 18/11/2010, data di sottoscrizione della e, per l'effetto condannarsi Hypo Alpe Adria CP_2
NK S.p.A. a restituire a gli importi indebitamente percepiti a tale titolo Parte_1
sino al 18/11/2010, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dì del dovuto alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì
di proposizione della domanda giudiziale al saldo. Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria: disporsi integrazione/supplemento della Consulenza Tecnica d'Ufficio con la finalità di: 1.
ricalcolare preliminarmente l'importo degli interessi di prelocazione secondo le disposizioni dell'articolo 117 comma 7 TUB, applicando i tassi sostitutivi tempo per tempo vigenti, avendo cura di utilizzare gli importi delle spese sostenute dalla convenuta al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e considerando come date di pagamento quelle indicate nel Verbale di Consegna, o, se diverse, quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di esibizione;
2. verificare se la clausola contrattuale volta a definire le condizioni economiche del contratto di leasing, anche in punto indicizzazione, abbia un contenuto determinato o determinabile in modo univoco, e – in
7 caso negativo – calcolare le somme complessivamente addebitate, e corrisposte, a titolo di interessi ed a titolo di indicizzazione dall'attrice;
3. calcolare, attenendosi alla definizione espressa nelle Istruzioni di Trasparenza della CA d'Italia, il Tasso
Leasing del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa all'atto della stipula e all'atto di ogni singola variazione contrattuale intervenuta, tenendo conto delle somme effettivamente erogate dalla convenuta e delle modalità temporali pattuite per il pagamento dei canoni (anticipati) e quelle avvenute per il pagamento dell'anticipo. In
caso di difformità del Tasso Leasing calcolato rispetto a quello indicato in atti, provveda conseguentemente il CTU ad effettuare il ricalcolo del piano di ammortamento,
applicando il tasso sostitutivo, tempo per tempo vigente, previsto dall'articolo 117
comma 7 del Testo Unico CArio, quantificando l'eccedenza degli interessi pagati dall'attrice. Su questo punto, pur già oggetto di C.T.U., si chiede una riconvocazione del professionista al fine di riscontrare le osservazioni alla bozza espresse dal Rag.
nonché dalla difesa di parte attrice all'udienza del 18/11/2020; 4. calcolare, Per_1
utilizzando la formula indicata nelle Istruzioni della CA d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, se il Tasso Effettivo Globale
del contratto di locazione finanziaria risulti o meno superiore al Tasso Soglia Usura
vigente all'epoca della stipula del Contratto e delle relative integrazioni, nelle seguenti due ipotesi: Ipotesi 1, includendo tra le voci di costo: a) la quotazione alla stipula (il mark to market), previo accertamento della stessa, del derivato implicito nella clausola relativa al rischio cambio;
b) le spese di istruttoria, gli oneri bancari riferiti all'incasso delle rate e le spese per le scritture private sottoscritte fra le parti a fronte delle modifiche contrattuali intervenute;
c) le spese di assicurazione prescritte nell'articolato contrattuale. Ipotesi 2, considerando gli effetti congiunti degli interessi corrispettivi e di
8 quelli moratori, analizzando, alla data di stipula, lo scenario più estremo (cd. “worst case”), ossia quello che presume l'inadempimento del pagamento delle rate di rimborso alle scadenze pattuite contro il puntuale versamento periodico degli interessi di mora.
In caso di accertato superamento del Tasso Soglia Usura, in almeno una delle due ipotesi, sulla base di tutta la documentazione contabile allegata agli atti di causa,
determini il CTU gli interessi complessivamente pagati dall'attrice in esecuzione del contratto in esame e l'ammontare dei canoni a scadere sulla base delle sole quote capitali;
5. verificare se la clausola contrattuale relativa agli interessi di mora, abbia un contenuto determinato o determinabile in modo univoco, e – in caso negativo – calcolare le somme complessivamente addebitate, e corrisposte, a tale titolo;
6. determinare il corretto rapporto dare/avere tra le parti, avendo cura di verificare l'importo delle rate già pagate dall'attrice, alla luce delle risultanze delle verifiche compiute.”
Per l'appellata: “Respingere l'avversario appello con totale conferma della sentenza impugnata e, in particolare: in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di appello numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 per palese contrasto con il disposto dell'art. 342,
comma 1, n. 1, cod. proc. civ.; nel merito, respingersi le domande attrici tutte siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in atti. In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande avversarie, limitare le
Part restituzioni in favore di nell'ammontare corrispondente all'effettivo scarto di valore fra i risultati che sarebbero stati conseguiti mantenendo il Contratto Originario
(contratto di leasing del 14/02/2001) e quelli ottenuti attraverso la Conversione
(l'operazione di conversione valutaria del 8 giugno 2010); in ulteriore ed estremo subordine, dichiarare in ogni caso rinunciato e comunque prescritto il diritto alla ripetizione di qualsivoglia importo corrisposto sino alla data dell'8 giugno 2010, nonché
9 prescritto il diritto alla ripetizione degli interessi corrispettivi corrisposti versati dalla data di stipula del Contratto Originario sino alla data del 22 luglio 2004. In ogni caso,
con vittoria di spese, anche forfettarie, onorari e accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2018 aveva convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di Udine Hypo Alpe Adria NK S.p.A. esponendo che in data 14.2.2001
aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria per immobile da costruire su un terreno in Meduno di Livenza con indicizzazione al parametro Euribor 3 mesi base
4,60% (valore convenzionale che prescindeva dalla effettiva corrispondenza alla rilevazione ufficiale del giorno) e opzione finale d'acquisto pari al 25% del costo globale;
che in data 18.12.2003 aveva sottoscritto il verbale di consegna dell'immobile con piano finanziario definitivo che prevedeva un valore finanziato di euro
1.505.509,63, un anticipo di euro 150.550,97, durata di 144 mesi, coefficiente per il calcolo dei canoni dello 0,698793%, canone mensile di euro 10.520,40, prezzo di opzione finale d'acquisto di euro 376.377,41 e indicizzazione all'Euribor 3 mesi base
2,10%; che in data 8.6.2010 su richiesta dell'utilizzatrice era stata effettuata una conversione valutaria da euro a franco svizzero;
che in data 18.11.2010 era stata concordata una rimodulazione del piano finanziario con allungamento della durata del contratto a 216 mesi.
Ciò premesso, la società attrice aveva lamentato l'indeterminatezza del tasso di interessi di prelocazione, l'indeterminatezza del tasso degli interessi corrispettivi, la nullità delle clausole di indicizzazione del tasso e del rischio cambio per indeterminatezza o indeterminabilità, contrasto con norme imperative, non meritevolezza, violazione correttezza e buona fede, violazione delle norme del TUF e l'usurarietà del T.e.g.
10 pattuito nel contratto originario e nel verbale di consegna e aveva chiesto la ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla convenuta.
Hypo Alpe Adria NK S.p.A. si era costituita resistendo alla pretesa attorea e deducendo che con la scrittura dd. 18.11.2010 le parti avevano convenuto che sarebbero rimaste da essa acquisite in via definitiva tutte le somme fino a tale data introitate a titolo di canoni, indicizzazioni canoni, interessi, spese e quant'altro inerente al contratto di leasing, avendo quindi l'attrice già rinunciato a una parte dei diritti azionati ed eccependo inoltre il decorso della prescrizione con riferimento a quanto versato fino al
13 gennaio 2004.
Radicatosi il contraddittorio era stato espletato un accertamento contabile e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 23.8.2021, pronunciata nei confronti di nuova denominazione assunta dalla Controparte_1
convenuta, con la quale era stato statuito quanto segue: “1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro
20.700,00, di cui euro 18.000,00 per compensi ed euro 2.700,00 per rimborso forfettario
15%, oltre a c.p.a. e iva se dovute per legge;
3) pone definitivamente le spese della c.t.u.
a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
Con tale decisione era stato rilevato che la rinuncia formulata nella scrittura di rinegoziazione del 18.11.2010 rappresentava un atto abdicativo lecito ed efficace e che la stessa non richiedeva una specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ.,
non avendo natura vessatoria;
che le richieste di conversione della valuta e di allungamento del piano finanziario costituivano frutto di autonome istanze avanzate dall'attrice; che analoghe considerazioni andavano svolte anche quanto agli interessi di
11 prefinanziamento, risultando determinante l'accordo contenuto nel verbale di consegna del 2003 sulla quantificazione ed accettazione degli interessi;
che pertanto “le somme versate dall'attrice fino al 18.11.2010 a titolo di canoni mensili, indicizzazione canoni,
interessi, spese e quant'altro inerente al contratto, non potevano essere ripetute.
Era pertanto stata respinta la domanda di restituzione dell'importo di euro 37.875,48
riguardante gli interessi di prefinanziamento, con precisazione che il rigetto della domanda di ripetizione delle somme corrisposte fino alla rimodulazione del 18.11.2010
doveva estendersi alla domanda di condanna alla restituzione di euro 19.798,33 relativa alle somme percepite a titolo di indicizzazione al tasso.
In merito all'usura era stato rilevato che nessun accertamento poteva essere disposto con riferimento ad elementi di fatto meramente ipotetici;
che era incontroverso che l'attrice non era mai stata in mora nel pagamento dei canoni;
che gli interessi corrispettivi erano in ogni caso dovuti;
che la clausola di indicizzazione al cambio non conteneva costi occulti.
Quanto a quest'ultima erano state altresì respinte sia le eccezioni di indeterminatezza,
attesa la chiara conoscenza da parte dell'attrice del meccanismo di funzionamento della stessa, sia le questioni relative al difetto di meritevolezza ed era stato rilevato che tale clausola non aveva natura di autonomo contratto derivato.
Quanto agli interessi corrispettivi era stato rilevato che il tasso di interesse era stato indicato nella scrittura di conversione valutaria e in quella di rimodulazione;
che l'eccepita difformità rispetto al tasso applicato non costituiva violazione dell'art. 117,
comma 4, TUB, potendo comportare solamente la restituzione di quanto pagato in più,
trattandosi di un inadempimento sanzionabile sul piano risarcitorio;
che l'omessa indicazione del tasso leasing nel verbale di consegna, sottoscritto successivamente
12 all'entrata in vigore della delibera CICR del 4.3.2003, poteva astrattamente comportare la restituzione di quanto indebitamente versato per interessi, ma che nella fattispecie nulla risultava dovuto in ragione della dichiarazione abdicativa contenuta nella scrittura del 18.11.2010; che quanto alla scrittura di rimodulazione del 18.11.2010, pacificamente contenente l'indicazione del tasso e delle altre condizioni praticate, nessuna domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale risultava formulata.
ha gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta Parte_1
elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 30.9.2021; Controparte_1
si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e la sua
[...]
infondatezza e riproponendo l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita in primo grado;
radicatosi il contraddittorio, è stato disposto un accertamento tecnico contabile e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione al decorso dei termini di cui agli artt.
352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado deducendo:
1) che era stata erroneamente ritenuta la validità della dichiarazione di rinuncia contenuta nella scrittura di rinegoziazione del 18.11.2010, atteso che all'atto della sottoscrizione non era ancora stata accertata la nullità delle clausole contrattuali, che non vi era consapevolezza dei plurimi profili di invalidità delle clausole e dei conseguenti profili risarcitori e che andava pertanto accertata la ripetibilità delle somme versate;
2) che la dichiarazione relativa agli interessi di prefinanziamento contenuta nella scrittura di rinegoziazione aveva valenza meramente ricognitiva;
13 3) che la ripetibilità delle somme versate prima del 18.11.2010 andava in particolare accertata in conseguenza della nullità per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di indicizzazione del tasso nonché della clausola di rischio cambio per indeterminatezza e indeterminabilità derivata dalla nullità della prima;
4) che la verifica della usurarietà del T.e.g. andava effettuata considerando quanto pagato sul capitale di credito utilizzato in tutti i possibili scenari in cui si poteva evolvere il rapporto con conseguente ripetibilità di tutte le somme versate a titolo di interessi corrispettivi;
5) che non si era tenuto conto degli oneri assicurativi e del “mark to market” del derivato
“rischio cambio”, nonché del costo occulto riconducibile all'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta;
6) che era stata erroneamente respinta l'eccezione di nullità della clausola di indicizzazione dei canoni all'andamento del rapporto di cambio per indeterminatezza o indeterminabilità, per contrasto con norme imperative, per non meritevolezza e per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
che era stata erroneamente esclusa la natura di strumento finanziario derivato della clausola “rischio cambio”;
7) che era stata erroneamente ritenuta l'irripetibilità delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi sino alla scrittura di rinegoziazione del 18.11.2010; che la disciplina dettata dall'art. 117, commi 4 e 7 TUB, andava applicata anche nel caso di difformità tra tasso indicato e tasso applicato;
che in tal senso concorreva anche la circostanza che le rate erano state calcolate in regime finanziario composto, anziché
semplice in assenza di previsione contrattuale.
8) che andava disposto un nuovo accertamento contabile.
* * *
14 L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
ha inoltre riproposto in via subordinata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi corrisposto sino all'8 giugno 2010, nonché del diritto alla ripetizione degli interessi corrispettivi corrisposti versati dalla data di stipula del contratto al 22 luglio 2004, rimasta assorbita in primo grado.
* * *
Ciò premesso, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in tal modo consentendo sia di comprendere il contenuto delle censure proposte, sia un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel merito va a questo punto evidenziato che le questioni relative alla effettiva determinatezza e determinabilità delle clausole relative alla indicizzazione dei canoni sono state nel caso concreto oggetto di disamina nell'ambito dell'accertamento tecnico di ufficio eseguito nel presente grado, dal quale è emerso quanto segue:
“Nel contratto di leasing originario del 14.2.2001, alla clausola D (Corrispettivo), punto
5, è prevista la variabilità dei canoni in funzione dell'Euribor 3 mesi “oggi preso a base
4,60%. Nel verbale di consegna del 18.12.2003 è stata confermata l'indicizzazione all'Euribor 3 mesi, ma è stato modificato l'indice base che da 4,60% è stato ridotto a
2,10%. Con la conversione del contratto ai franchi svizzeri avvenuta in data 8.6.2010 è
stato modificato il parametro di riferimento dell'indicizzazione che non è più l'Euribor
3 mesi ma il “Chf 3 mesi 365” con indice base dello 0,20%. Infine, nella modifica contrattuale del 18.11.2010 è stato indicato, quale parametro di indicizzazione, il “Libor
Chf 3 mesi 365” con base 0,20%.
15 Dalle condizioni relative all'indicizzazione riscontrate nei documenti contrattuali versati in atti si ricava che solo nel contratto originario (clausola D. Corrispettivo) sono state descritte le modalità applicative del meccanismo di indicizzazione in base alle quali, in caso di variazione del tasso Euribor 3 mesi rispetto all'indice base, il canone deve essere rideterminato in relazione al capitale residuo ed al numero dei canoni ancora da pagare in base all'originario piano finanziario.
Il testo contrattuale non specifica, però, le modalità di rilevazione del tasso Euribor 3
mesi (es. media mensile, quotazione del giorno di decorrenza o scadenza, ecc.), né la relativa base di riferimento (360 o 365); neanche sono precisati i criteri per la determinazione del canone, né risulta allegato il piano di ammortamento utile ad individuare il capitale residuo ad ogni scadenza. Nei successivi documenti contrattuali sono indicati solo il parametro di indicizzazione ed il valore dell'indice base, ma si riscontrano comunque delle carenze;
in particolare, nel documento di conversione dell'8.6.2010 è stabilita l'indicizzazione al Chf 3 mesi 365”, omettendo l'indicazione del tasso Libor che, invece, è presente nella successiva modifica contrattuale del
18/11/2010.”
Le censure di cui ai motivi sub 3 e 6 debbono pertanto ritenersi fondate per quanto di ragione, dovendo concludersi, in accordo con tali oggettive evidenze, nel senso che, in considerazione delle carenze sopra illustrate, le modalità di indicizzazione dei canoni,
così come risultanti dalla documentazione relativa alle pattuizioni intercorse tra le parti,
non possano ritenersi ex ante compiutamente determinate o determinabili, restando con ciò assorbite le ulteriori censure relative al contrasto con norme imperative, alla assenza di meritevolezza e alla violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Risultano invece infondate le doglianze proposte con i motivi di cui ai nn. 4 e 5.
16 Va infatti evidenziato che la decisione impugnata, nel rilevare che l'usurarietà andava verificata in relazione alle situazioni concrete e non agli scenari teorici e solo astrattamente possibili, risulta essersi correttamente adeguata all'orientamento di legittimità espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597 e dalla successiva ordinanza n. 26525 del 11/10/2024, in base al quale la valutazione di usurarietà del tasso contrattuale di mora deve avere ad oggetto il tasso in concreto applicato o preteso dal creditore;
la questione dedotta deve pertanto ritenersi priva di sostanziale rilevanza, non essendo in contestazione che il superamento del tasso soglia nel caso di specie non si era in concreto mai verificato, dal momento che non si era mai verificata alcuna mora nel pagamento dei canoni.
Parimenti conforme all'orientamento di legittimità è anche la statuizione che ha escluso la natura di contratto derivato quanto alla clausola rischio cambio e il corrispondente superamento delle soglie di usura in considerazione dell'assenza di eventuali costi occulti gravanti sulla utilizzatrice.
Come infatti affermato in fattispecie analoga nella sentenza n. 4659 del 22/02/2021 “la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing in costruendo, non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato”; più di recente, anche le Sezioni Unite hanno ribadito, con la sentenza n.
5657 del 23/02/2023, che “non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322
c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità
delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che
17 preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.”
In merito alle questioni oggetto dei primi due motivi e del settimo motivo, prima parte,
va a questo punto rilevata l'invalidità della rinuncia a far valere le preesistenti ragioni creditorie contenuta nella clausola di cui al punto 3 della scrittura privata di data
18.11.2010, con la quale era stato convenuto che “restano definitivamente acquisite da parte di Hypo Alpe Adria NK S.p.A. ed incontestate da parte della società Parte_1
tutte le somme fino ad ora introitate dalla Hypo Alpe Adria NK S.p.A. a titolo di canoni, interessi e spese e quant'altro inerente al contratto di leasing richiamato.”
Richiamate le precedenti considerazioni in merito alla indeterminatezza delle clausole relative alla indicizzazione dei canoni, va infatti rilevato che la nullità di tali disposizioni contrattuali non può non trasmettersi al successivo accordo che direttamente le riguarda,
venendo esso a risolversi, in definitiva, in una convalida del contratto nullo, come tale inammissibile ex art. 1423 cod. civ.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche qualora tale dichiarazione dovesse intendersi riferita alla sola esecuzione del titolo - anziché alla fonte originaria del rapporto - atteso che “la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato,
perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo” (Cass. Sez. 3, n. 7963 del 20/04/2020; v. altresì: Sez. 1, n. 6703
del 10/07/1998).
18 Le doglianze di cui ai primi due motivi debbono pertanto ritenersi fondate, non potendo,
per l'effetto, la rinuncia a far valere le preesistenti ragioni creditorie ritenersi valida ed efficace, anche a prescindere dall'assenza di una formale impugnazione.
Sono invece infondate le ulteriori questioni sollevate con il settimo motivo.
Come infatti evidenziato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29/05/2024
“in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Va inoltre rilevato che la disciplina dettata dall'art. 117, commi 4 e 7 TUB deve intendersi riferita ai soli casi nei quali i contratti non indicano il tasso d'interesse, sia esso previsto a titolo corrispettivo o anche moratorio.
Non dà quindi luogo a nullità l'eventuale difformità tra tasso indicato e tasso applicato,
rimanendo invece soggetta alla disciplina ordinaria ogni ulteriore causa di nullità diversa da quelle espressamente prevista dal predetto comma 4 dell'art. 117 cit.
In tal senso va richiamato l'orientamento di legittimità espresso da Sez. 6 - 1, n. 11876
del 18/06/2020, alla cui stregua “in tema di rapporti bancari, quando sia contestata l'indeterminatezza del contenuto del contratto di conto corrente in relazione all'ammontare del tasso convenzionale d'interesse, trova applicazione la sanzione generale prevista dall'art. 1346 cod. civ., perché la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, si
19 applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4
e 6 dello stesso art. 117.”
Va da ultimo rilevata anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione, dovendo essere data continuità all'orientamento di legittimità espresso da
Sez. 3, n. 2086 del 30/01/2008, alla cui stregua “là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria,
pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento,
ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità,”
Come in tal senso rilevato dal Supremo Collegio, i canoni di leasing non sono pertanto prestazioni destinate a maturare con il passare del tempo, in diretta correlazione con il protrarsi del godimento dell'utilizzatore, essendo dilazionata nel tempo solo l'esigibilità
delle singole rate, ma non anche la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire,
che è invece concepita e concordata dalle parti come prestazione unitaria.
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che, sulla base del ricalcolo operato dall'ausiliario sulla base degli anzidetti criteri, mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1284 cod. civ., è emerso:
1) che aveva pagato a titolo di interessi convenzionali: Parte_1
a) dal 14.2.2001 al 18.12.2003 euro 75.029,89;
b) dal 18.12.2003 al 18.11.2010 euro 365.958,96;
c) dal 18.11.2010 al 18.3.2018 euro 160.542,82;
20 il tutto per un totale complessivo di euro 601.531,67;
2) che allo stesso titolo, nel caso di applicazione del tasso legale ex art. 1284 cod. civ.,
avrebbe dovuto pagare: Parte_1
a) dal 14.2.2001 al 18.12.2003 euro 47.016,10;
b) dal 18.12.2003 al 18.11.2010 euro 183.913,58;
c) dal 18.11.2010 al 18.3.2018 euro 60.910,87;
il tutto per un totale complessivo di euro 291.840,55.
Ne discende dunque che l'importo relativo alla pretesa restitutoria dovrà essere determinato nel complessivo importo di euro (601.531,67 - 291.840,55) 309.691,12 che andrà maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
L'appello andrà pertanto parzialmente accolto, per quanto di ragione, e respinto quanto al resto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
Le spese del doppio grado, stante la parziale soccombenza e tenuto conto dell'esito finale della controversia, andranno compensate per un terzo, mentre la restante parte,
calcolata sulla base dello scaglione di valore corrispondente alla somma concretamente attribuita, andrà posta a carico della parte appellata;
allo stesso modo, anche le spese degli accertamenti tecnici di ufficio, già liquidate come in atti, andranno in via definitiva posti a carico dell'appellante per un terzo, e dell'appellata per la restante parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 776/2021, pubblicata in data 23.8.2021,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
21 a restituire a il complessivo importo di euro Controparte_1 Parte_1
309.691,12 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, e per l'effetto condanna alla rifusione della restante parte, spese che Controparte_1
liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in euro 12.000,00 per ciascun grado, oltre alla relativa quota del contributo unificato, nonché alle spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. di legge;
Pone in via definitiva le spese degli accertamenti tecnici di ufficio, già liquidate come in atti, per un terzo a carico della parte appellante e per la restante parte a carico della parte appellata.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
22