Art. 47. (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1995.
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1 gennaio 1995
1 gennaio 1995
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/2004, n. 22661Provvedimento: […] Senonché, entrata in vigore - dal primo gennaio 1995: art. 47 - la legge 23 dicembre 1994, n. 724, contenente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il principio di base al riguardo affermato è che (art. 6.1.); "In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al DLGS 502/1992, nè direttamente, ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali". A tale principio la legislazione regionale doveva uniformarsi, o comunque l'interpretazione di essa deve adeguarsi, attesa la rilevanza costituzionale del medesimo, essendo stata affermata (Corte Costituzionale 89/2000) la natura di norma interposta, ai sensi dell'art. 117 Costituzione, del precitato art.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- intervento dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994·
- fondamento·
- condizioni·
- interpretazione adeguatrice al disposto del suddetto art. 6·
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- legge reg. dispositiva del subentro della asl·
- fattispecie di omessa indicazione della data della sentenza·
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