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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1433/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 712/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1416/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 12/07/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012777389000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012777389000 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302S103330 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301S103370 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 293/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1416/02/2023, depositata il 12.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo rigettava il ricorso avanzato da Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Società_1 s.n.c., avverso l'intimazione di pagamento n.29620229012777389000 e, tramite essa, gli avvisi di accertamento n. TY302S103330/2012 e n.
TY301S0103370/2012, relativi a Irap, Irpef e correlate addizionali.
Ha interposto appello il contribuente, censurando la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, con il quale è stato ribadita l'illegittimità dell'intimazione di pagamento a causa della mancata/ regolare notifica degli atti prodromici e la conseguente intervenuta prescrizione delle somme pretese, è infondato.
Ed invero, già nel primo grado del giudizio l'Agenzia delle Entrate (cfr.fascicolo) ha documentalmente provato che:
-l'avviso di accertamento n. TY302S103330/2012, con cui è stata rettificata la dichiarazione trasmessa dalla società Modello Unico SP 2008 per l'anno d'imposta 2007, è stato notificato il 07.11.2012 con consegna a mani del rappresentante legale, sig. Nominativo_1; -l'avviso di accertamento n. TY3001S103370/2012, con cui è stata rettificata la dichiarazione trasmessa da
Ricorrente_1 Modello Unico PF 2008 per l'anno d'imposta 2007, è stata notificata il 26.11.2012 con consegna a mani dello stesso contribuente destinatario dell'atto;
Inoltre:
-relativamente all'avviso di accertamento n. TY302S103330/2012, risulta che la società ha presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 (prot. n. 1180 del
04.01.2013). A seguito di tale istanza la DP di Palermo il 18.01.2013 ha notificato l'invito a comparire n.
TY3I1S100119/2013 e, nell'ambito del procedimento di adesione, sono stati svolti contraddittori in data
07.02.2013 e in data 07.03.2013, rispettivamente documentati dai verbali prot. n. 16787 e n. 31546;
-relativamente all'avviso di accertamento n. TY3001S103370/2012, la conoscenza effettiva si desume dall'invito a comparire n. TY3I1S100122/2013, notificato dalla DP di Palermo il 16.01.2013 e dallo svolgimento dei due citati contraddittori che riguardavano anche tale atto con la partecipazione del rappresentante del contribuente.
Ciò posto, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante secondo cui tutti i tributi portati dagli avvisi di accertamento esecutivi sottesi all'intimazione di pagamento (nella specie, Irap, Irpef ed addizionali) sono soggetti a prescrizione quinquennale, va considerato che: “I diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti;
con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta" (cfr., ex multis, Cass.
n. 8713 del 2022 e n. 1692 del 2024).
Nel caso di specie, poi, sul decorso della prescrizione (sia dei tributi che degli accessori) ha inciso la sospensione di legge prevista dalle varie disposizioni emanate nel periodo emergenziale.
Al riguardo, va richiamata la recentissima ordinanza n. 960 del 15.01.2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”.
In definitiva, quindi, l'appello appare infondato e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna appellata, in complessivi
E. 3.862,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore di ciascuna appellata, in complessivi E. 3.862,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 712/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1416/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 12/07/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012777389000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012777389000 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302S103330 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301S103370 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 293/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1416/02/2023, depositata il 12.07.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo rigettava il ricorso avanzato da Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Società_1 s.n.c., avverso l'intimazione di pagamento n.29620229012777389000 e, tramite essa, gli avvisi di accertamento n. TY302S103330/2012 e n.
TY301S0103370/2012, relativi a Irap, Irpef e correlate addizionali.
Ha interposto appello il contribuente, censurando la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, con il quale è stato ribadita l'illegittimità dell'intimazione di pagamento a causa della mancata/ regolare notifica degli atti prodromici e la conseguente intervenuta prescrizione delle somme pretese, è infondato.
Ed invero, già nel primo grado del giudizio l'Agenzia delle Entrate (cfr.fascicolo) ha documentalmente provato che:
-l'avviso di accertamento n. TY302S103330/2012, con cui è stata rettificata la dichiarazione trasmessa dalla società Modello Unico SP 2008 per l'anno d'imposta 2007, è stato notificato il 07.11.2012 con consegna a mani del rappresentante legale, sig. Nominativo_1; -l'avviso di accertamento n. TY3001S103370/2012, con cui è stata rettificata la dichiarazione trasmessa da
Ricorrente_1 Modello Unico PF 2008 per l'anno d'imposta 2007, è stata notificata il 26.11.2012 con consegna a mani dello stesso contribuente destinatario dell'atto;
Inoltre:
-relativamente all'avviso di accertamento n. TY302S103330/2012, risulta che la società ha presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 (prot. n. 1180 del
04.01.2013). A seguito di tale istanza la DP di Palermo il 18.01.2013 ha notificato l'invito a comparire n.
TY3I1S100119/2013 e, nell'ambito del procedimento di adesione, sono stati svolti contraddittori in data
07.02.2013 e in data 07.03.2013, rispettivamente documentati dai verbali prot. n. 16787 e n. 31546;
-relativamente all'avviso di accertamento n. TY3001S103370/2012, la conoscenza effettiva si desume dall'invito a comparire n. TY3I1S100122/2013, notificato dalla DP di Palermo il 16.01.2013 e dallo svolgimento dei due citati contraddittori che riguardavano anche tale atto con la partecipazione del rappresentante del contribuente.
Ciò posto, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante secondo cui tutti i tributi portati dagli avvisi di accertamento esecutivi sottesi all'intimazione di pagamento (nella specie, Irap, Irpef ed addizionali) sono soggetti a prescrizione quinquennale, va considerato che: “I diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti;
con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta" (cfr., ex multis, Cass.
n. 8713 del 2022 e n. 1692 del 2024).
Nel caso di specie, poi, sul decorso della prescrizione (sia dei tributi che degli accessori) ha inciso la sospensione di legge prevista dalle varie disposizioni emanate nel periodo emergenziale.
Al riguardo, va richiamata la recentissima ordinanza n. 960 del 15.01.2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”.
In definitiva, quindi, l'appello appare infondato e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna appellata, in complessivi
E. 3.862,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore di ciascuna appellata, in complessivi E. 3.862,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025