Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2200/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice esaminato il ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. ANNA TOMAELLO
e
CP_1
Con l'avv. ANDREA BERTO ricorrenti sulle conclusioni congiunte delle parti: “1. disporre l'affidamento condiviso della figlia Persona_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la
[...] responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia minore.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fintantoché la figlia permarrà con ciascuno di loro. Quanto al diritto di visita e frequentazione spettante al genitore non collocatario, sig. i genitori così CP_1 concordano: Il padre potrà contattare telefonicamente - anche a mezzo di videochiamata - la figlia minore una volta al giorno, possibilmente prima di cena, salvo diversa necessità; La figlia
[...]
starà con il padre i fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì, dalle ore 18,30,
Persona_1 quando il padre andrà a prenderla presso l'abitazione materna, fino alle ore 19,00 della successiva domenica, quando il padre la riporterà presso l'abitazione materna. La figlia
Persona_1 trascorrerà con il padre sei giorni nel periodo natalizio, alternativamente, in ragione d'anno, dal 26 dicembre al 31 dicembre compreso o dall'1 gennaio al 6 gennaio compreso, andando a prendere la piccola ad ore 9.30 e riaccompagnandola ad ore 19,00. Per quanto riguarda il giorno del Natale e la relativa vigilia la figlia li trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore in via
Persona_1 alternata, in ragione d'anno. La figlia trascorrerà con il padre tre giorni durante
Persona_1 le vacanze pasquali, alternativamente, in ragione d'anno, dalle ore 18.30 del giovedì santo fino alle ore 19.00 della domenica di Pasqua o dalle ore 18,30 della domenica di Pasqua alle ore 19.00 del
Nei giorni in cui è previsto il diritto di visita e frequentazione, il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione della madre, ove la riaccompagnerà al termine. I genitori stabiliscono che potranno essere concordate diverse ed ulteriori modalità del diritto di visita e frequentazione, con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le esigenze, bisogni, desideri e impegni della figlia minore e degli impegni lavorativi dei genitori, di provvedere ad apportare modifiche.
2. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1
, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore la Parte_1 Persona_1 maggior somma di € 400,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Venezia, precisandosi che ciascun genitore si accollerà interamente le spese di baby sitter che si dovessero rendere necessarie per il periodo in cui avrà la figlia con sé, in ragione delle condizioni innanzi indicate.
3. L'assegno Unico erogato dall'INPS sarà percepito dai genitori al 50% ciascuno, come per legge, con detrazione fiscale per la figlia a carico nella misura del 50% ciascuno.
4. I genitori dichiarano sin d'ora di prestare reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore
.
5. Spese legali compensate” Persona_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
(02/08/2017); che parti ricorrenti hanno raggiungo un accordo nel procedimento avanti al Tribunale di Venezia avente RG 300/2019 v.g. per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, definito con decreto n. 9678/2019 del 01/07/2019; che i ricorrenti chiedono ora la parziale modifica delle condizioni di cui al suddetto decreto, sia in relazione alle visite padre–figlia sia in punto mantenimento e spese straordinarie, rinviando per la loro elencazione al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, il tutto per le ragioni esposte in ricorso;
viste le conclusioni conformi del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta depositate rispettivamente l'11/12/2014 dalla sig.ra e il 10/12/2024 dal sig. in quanto conformi all'interesse morale e materiale della Pt_1 Per_1
figlia minore;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la causa congiuntamente promossa
P.Q.M.
1) a modifica in parte qua decreto del decreto n. 9678/2019 dell01/07/2019, reso inter partes dal
Tribunale di Venezia, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep.
23/05/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 25.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison