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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 740/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 740/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9.7.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Piazza F. Alario n. 1 84121 SALERNO ITALIA, presso lo studio dell'Avv.
LI GI (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: azione di inefficacia ex art. 44; revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_1 costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Pagina 1 di 8 Va premesso in diritto che la L. Fall., art. 44, comma 1, dispone la inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ("Tutti....i pagamenti....eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori").
Lo strumento dell'inefficacia dei pagamenti è posto a tutela della "par condicio creditorum" ed è volto ad impedire l'effetto giuridico proprio dell'atto estintivo del debito del fallito verso il terzo, in quanto - diversamente - il credito di quest'ultimo verrebbe ad essere sottratto alla verifica concorsuale ed alla falcidia dei crediti privilegiati di grado anteriore.
La L. Fall., art. 44, comma 1, nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, configura logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso (L. Fall., art. 42) e mira a preservare l'integrità dell'attivo, assicurando la "par condicio creditorum". La norma in questione, alla luce della valenza letterale dell'espressione "pagamenti eseguiti dal fallito", nonchè del presupposto sul quale essa norma si basa e della finalità da essa perseguita, è riferibile agli atti estintivi di obbligazioni del "solvens", compiuti con prelievo dal suo patrimonio e con connesso trattamento preferenziale dello "accipiens" (cfr. Corte Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 4957 del 18/04/2000).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che i pagamenti sono stati eseguiti anteriormente alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 08.02.2017 e dopo la istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Dunque, la domanda ex art. 44 l.f. va dichiarata inammissibile, atteso che trattasi di pagamenti eseguiti prima della dichiarazione di fallimento.
In questo senso depone la S.C. allorquando afferma, nella sentenza n. n.3850 del 2021, che “la L.Fall., art. 44 è un corollario anzitutto del precedente art. 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito "dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni", nonchè dell'art. 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore. In tal senso è stato anche di recente evidenziato che il citato art. 44 "rappresenta la proiezione del cd. spossessamento sostanziale e processuale tracciato dai precedenti artt. 42 e 43... in attuazione del principio della "cristallizzazione", alla data del fallimento, dei rapporti facenti capo al fallito" (così la citata Cass. 8 giugno 2020, n.
10867). Viceversa, in ambito concordatario, la L.Fall., art. 169 a ragione non richiama l'art. 44. La procedura di concordato preventivo comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario
Pagina 2 di 8 conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio. In tale contesto il commissario giudiziale, diversamente dal curatore fallimentare, non subentra nella disponibilità del patrimonio del debitore e non ha potere di rappresentanza processuale di quest'ultimo, nè della massa dei creditori. Essi, anche durante la pendenza della procedura di concordato preventivo, conservano la loro legittimazione ad agire nei confronti dell'imprenditore per ottenere l'accertamento delle loro pretese creditorie. Si discorre dunque in proposito di "spossessamento attenuato", in quanto il debitore concordatario conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura. Quindi a differenza che nel fallimento, in cui il debitore è privato dei poteri di amministrazione patrimoniale che vengono trasferiti al curatore fallimentare, nel concordato preventivo il debitore "conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale", secondo quanto stabilisce la L.Fall., art. 167, comma 1.
Sicchè può essere infine affermato il seguente principio. Nella disciplina del concordato preventivo, nella quale non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla L.Fall., artt. 42-43, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale…”.
A questo punto, va esaminata la domanda subordinata ex art. 67, comma II, l. fall.
Sussiste il requisito temporale, atteso che i pagamenti sono stati eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Appurata la sussistenza, nel caso di specie, del requisito oggettivo e temporale, occorre a questo punto verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Invero, l'art. 67 comma 2, l.f. assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento "se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore".
La scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cfr. Cass.
n. 8827/2011). Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della scientia decotionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche,
Pagina 3 di 8 sociali, organizzative, topografiche e culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione
(Cass. n. 27070/2022).
Se non esistono singoli elementi presuntivi di per sé idonei in via esclusiva a dimostrare tale conoscenza, l'oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva conoscenza, non essendo esigibile la prova diretta di uno stato psicologico, né per converso da semplici elementi indiziari dai quali si deduca la mera conoscibilità da parte del creditore
"medio", essendo necessaria la dimostrazione della "possibilità della conoscenza" fondata sulla valutazione delle concrete condizioni in cui si sia trovato il creditore ricevente. (Cass. n.
6686/2012).
Il momento determinante ai fini della verifica della scientia decoctionis coincide con quello in cui il debitore, poi fallito, pone in essere il singolo atto revocabile, vale a dire la data di stipulazione del contratto, quella del pagamento o quella di costituzione della garanzia, non essendo rilevante se la conoscenza dello stato d'insolvenza interviene successivamente a tale momento (ex multis v. Cass. 5 aprile 2001, n. 5041).
Il ricorso ad elementi indiziari e' ammesso dalla Suprema Corte che ha piu' volte ribadito che l'effettivita' della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo "puo' essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purche' idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettivita'. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita'" (ex multis v. Cass. 30 ottobre 2015, n. 22184).
Questi elementi indiziari devono tenere conto della fattispecie concreta e di tutte le circostanze che hanno connotato il contesto di riferimento, siano esse economiche, sociali, organizzative e culturali.
La giurisprudenza ha individuato una grande varieta' di elementi indiziari in presenza dei quali si presume che il terzo convenuto in revocatoria abbia conosciuto lo stato di insolvenza del debitore poi fallito.
In proposito, sono tradizionalmente indici dello stato di insolvenza l'esistenza di protesti a carico del debitore, l'esistenza di procedure esecutive a carico del fallito, l'iscrizione di un'ipoteca, la trascrizione di un sequestro conservativo, l'emissione di decreti ingiuntivi, la pendenza di un'istanza di fallimento, le voci negative di bilancio, le notizie di stampa riguardanti alcune vicende dell'impresa (scioperi, cassa integrazione etc.), i reclami dei
Pagina 4 di 8 fornitori, le rateizzazioni del credito, i ritardi dei pagamenti o il ricorso a mezzi anormali nell'esecuzione degli stessi.
Questi indizi devono pur sempre essere rapportati alla capacità di percezione che ciascun soggetto del soggetto che entra in contatto con una società in crisi, nonche' della situazione concreta in cui il medesimo si e' trovato ad operare.
Con una recente pronuncia la Suprema Corte nel ribadire che in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, puo' essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettivita' ha sancito che " all'uopo il giudice, prima e' tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (cosi' Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, n.
29257).
Il Giudice deve quindi analizzare i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo e deve, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno di essi, verificare, all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, se essi siano tali da far ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, la certa ricorrenza della scientia decoctionis in capo al soggetto che abbia ricevuto uno o piu' pagamenti da un imprenditore poi dichiarato fallito.
Al fine dell'accertamento della scientia decoctionis occorre, quindi, conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operativita'.
Pertanto, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore puo' desumersi dalla natura di agente economico qualificato, tale da consentire al terzo l'acquisizione di informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori e dunque dalla peculiare capacità di percepire, nella situazione in cui si era trovato concretamente ad operare, i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore. (in questo senso v.
Tribunale Milano sez. II, 16/01/2020, (ud. 12/01/2020, dep. 16/01/2020), n.436).
Cio' posto in linea teorica quanto alle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimita' e di merito, applicando detti principi alla fattispecie in esame si ritiene provata l'effettiva conoscenza in capo alla società convenuta dello stato di insolvenza in cui versava al momento del compimento di tutti gli atti revocandi, Parte_1
Pagina 5 di 8 Prima di esporre le ragioni che hanno determinato tale convincimento occorre ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita', il giudice del merito puo' fondare il proprio convincimento sui soli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione e non e' obbligato a prendere in esame ed a disattendere tutte le contrarie risultanze processuali, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati (cfr., fra moltissime, Cass. Civ. n. 13485/14, 8129/14,
25608/13).
Nel caso di specie, ad assumere notevolissimo rilievo dal punto di vista dell'elemento psicologico caratterizzante l'azione revocatoria proposta sono le vicende che hanno riguardato la società fallita.
Il bilancio di esercizio del 2014 ha evidenziato una perdita per euro 638.873.
Nella nota integrativa al suddetto bilancio espressamente si dichiara:” Purtroppo il ns. settore ha il problema del credito che è soggetto ad assicurazione. Le compagnie assicurative stanno cercando di uscire da questo mercato per cui stanno operando una stretta e quindi le compagnie petrolifere a loro volta restringono i fidi agli operatore del settore come noi.
Questa problematica ha purtroppo innescato un problema serio ovvero la riduzione dei fidi e ci ha portato alla necessità di acquisire prodotto pagandolo per contanti. A ns. volta abbiamo operato, restrizione dei fidi ai ns. clienti, i quali vedendosi in difficoltà hanno differito e/o fermato l'incasso spostando le richieste di prodotto verso altri operatori. Tutto ciò ha provocato una riduzione del volume d'affari, in quanto abbiamo preferito non mettere in difficoltà la ns. rete, tutelando anche il ns. patrimonio, riducendo gradualmente ma drasticamente l'extrarete che ha causato l'allungamento dei tempi di incasso dei crediti, per i quali abbiamo preferito, visto le lungaggini e i costi, di gestire amichevolmente con i clienti.
Il ritardo degli incassi a sua volta ha generato un problema con l'istituto Banca della
Campania ora che non ha voluto prendere in Controparte_2 considerazione la ns. richiesta di una maggiore dilazione di tempo per l'estinzione degli anticipi di fatture andando ad allarmare il sistema interbancario. Abbiamo in corso un'importante operazione finanziaria il cui perfezionamento ci permetterà di estinguere le passività e di poter riprendere la ns. normale attività”.
Dall'esame di detta relazione si evince l'incapacità della società di Parte_1 fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni nei confronti dei maggiori creditori (gli istituti bancari); la perdita dei clienti “storici” della società che avevano spostato le richieste di prodotto verso altri operatori;
la riduzione del volume di affari;
la riduzione di fidi;
la difficoltà di incassare i crediti.
Pagina 6 di 8 A ciò si aggiungano gli ulteriori elementi dell'iscrizione di protesti (del 6.10.2015 di assegno di importo di euro 476.427,11 e del 17.11.2015 di cambiale di importo di euro
65.838,89) e di ipoteca volontaria nel 2011 a garanzia della restituzione del finanziamento di Contr euro 4.000,000,00 concesso dalla
Trattasi, infatti, di elementi tra loro coerenti nell'indicare lo stato di decozione in cui versava la i quali non potevano certamente non essere colti tra gli Parte_1 operatori del settore come il convenuto.
Pertanto, va disposta la revoca ex art. 67 comma 2 LF di tutti i pagamenti effettuati per un importo complessivo di euro 401.364,22 dalla società in bonis in Parte_1 favore della società convenuta nel periodo che va dal 29.12.2016 all'8.2.2017.
Pertanto, la convenuta e' tenuta a restituire al la somma Parte_1 complessiva di euro 401.364,22.
Tale somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, da calcolarsi dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, in virtu' degli effetti restitutori e reali tipicamente conseguenti alla revocatoria ex art. 67 LF, la cui pronuncia ha efficacia costitutiva
(cfr. il condivisibile orientamento espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 437 del 15/06/2000; conf. le successive Cass. nn. 887/2006, 12736/2011 e 20784/2011 "In ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel
"periodo sospetto", l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito e' originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e percio' qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito").
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda ex art. 44 L.F;
Pagina 7 di 8 2) Dichiara inefficaci ex art. 67 co. 2 L.F nei confronti del . n. 9/2017 Parte_1
i pagamenti effettuati in favore di per un importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di euro 401.364,22 dalla società in bonis nel Parte_1 periodo che va dal 29.12.2016 all'8.2.2017;
3) Condanna a corrispondere al Controparte_1 Parte_2
[... la somma di euro 401.364,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...] che si liquidano in euro 1.241,00 per spese vive ed Parte_2 euro 18.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 740/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9.7.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Piazza F. Alario n. 1 84121 SALERNO ITALIA, presso lo studio dell'Avv.
LI GI (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggetto: azione di inefficacia ex art. 44; revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_1 costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Pagina 1 di 8 Va premesso in diritto che la L. Fall., art. 44, comma 1, dispone la inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ("Tutti....i pagamenti....eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori").
Lo strumento dell'inefficacia dei pagamenti è posto a tutela della "par condicio creditorum" ed è volto ad impedire l'effetto giuridico proprio dell'atto estintivo del debito del fallito verso il terzo, in quanto - diversamente - il credito di quest'ultimo verrebbe ad essere sottratto alla verifica concorsuale ed alla falcidia dei crediti privilegiati di grado anteriore.
La L. Fall., art. 44, comma 1, nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, configura logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso (L. Fall., art. 42) e mira a preservare l'integrità dell'attivo, assicurando la "par condicio creditorum". La norma in questione, alla luce della valenza letterale dell'espressione "pagamenti eseguiti dal fallito", nonchè del presupposto sul quale essa norma si basa e della finalità da essa perseguita, è riferibile agli atti estintivi di obbligazioni del "solvens", compiuti con prelievo dal suo patrimonio e con connesso trattamento preferenziale dello "accipiens" (cfr. Corte Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 4957 del 18/04/2000).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che i pagamenti sono stati eseguiti anteriormente alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 08.02.2017 e dopo la istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Dunque, la domanda ex art. 44 l.f. va dichiarata inammissibile, atteso che trattasi di pagamenti eseguiti prima della dichiarazione di fallimento.
In questo senso depone la S.C. allorquando afferma, nella sentenza n. n.3850 del 2021, che “la L.Fall., art. 44 è un corollario anzitutto del precedente art. 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito "dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni", nonchè dell'art. 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore. In tal senso è stato anche di recente evidenziato che il citato art. 44 "rappresenta la proiezione del cd. spossessamento sostanziale e processuale tracciato dai precedenti artt. 42 e 43... in attuazione del principio della "cristallizzazione", alla data del fallimento, dei rapporti facenti capo al fallito" (così la citata Cass. 8 giugno 2020, n.
10867). Viceversa, in ambito concordatario, la L.Fall., art. 169 a ragione non richiama l'art. 44. La procedura di concordato preventivo comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario
Pagina 2 di 8 conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio. In tale contesto il commissario giudiziale, diversamente dal curatore fallimentare, non subentra nella disponibilità del patrimonio del debitore e non ha potere di rappresentanza processuale di quest'ultimo, nè della massa dei creditori. Essi, anche durante la pendenza della procedura di concordato preventivo, conservano la loro legittimazione ad agire nei confronti dell'imprenditore per ottenere l'accertamento delle loro pretese creditorie. Si discorre dunque in proposito di "spossessamento attenuato", in quanto il debitore concordatario conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura. Quindi a differenza che nel fallimento, in cui il debitore è privato dei poteri di amministrazione patrimoniale che vengono trasferiti al curatore fallimentare, nel concordato preventivo il debitore "conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale", secondo quanto stabilisce la L.Fall., art. 167, comma 1.
Sicchè può essere infine affermato il seguente principio. Nella disciplina del concordato preventivo, nella quale non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla L.Fall., artt. 42-43, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale…”.
A questo punto, va esaminata la domanda subordinata ex art. 67, comma II, l. fall.
Sussiste il requisito temporale, atteso che i pagamenti sono stati eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Appurata la sussistenza, nel caso di specie, del requisito oggettivo e temporale, occorre a questo punto verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Invero, l'art. 67 comma 2, l.f. assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento "se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore".
La scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cfr. Cass.
n. 8827/2011). Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della scientia decotionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche,
Pagina 3 di 8 sociali, organizzative, topografiche e culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione
(Cass. n. 27070/2022).
Se non esistono singoli elementi presuntivi di per sé idonei in via esclusiva a dimostrare tale conoscenza, l'oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva conoscenza, non essendo esigibile la prova diretta di uno stato psicologico, né per converso da semplici elementi indiziari dai quali si deduca la mera conoscibilità da parte del creditore
"medio", essendo necessaria la dimostrazione della "possibilità della conoscenza" fondata sulla valutazione delle concrete condizioni in cui si sia trovato il creditore ricevente. (Cass. n.
6686/2012).
Il momento determinante ai fini della verifica della scientia decoctionis coincide con quello in cui il debitore, poi fallito, pone in essere il singolo atto revocabile, vale a dire la data di stipulazione del contratto, quella del pagamento o quella di costituzione della garanzia, non essendo rilevante se la conoscenza dello stato d'insolvenza interviene successivamente a tale momento (ex multis v. Cass. 5 aprile 2001, n. 5041).
Il ricorso ad elementi indiziari e' ammesso dalla Suprema Corte che ha piu' volte ribadito che l'effettivita' della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo "puo' essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purche' idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettivita'. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita'" (ex multis v. Cass. 30 ottobre 2015, n. 22184).
Questi elementi indiziari devono tenere conto della fattispecie concreta e di tutte le circostanze che hanno connotato il contesto di riferimento, siano esse economiche, sociali, organizzative e culturali.
La giurisprudenza ha individuato una grande varieta' di elementi indiziari in presenza dei quali si presume che il terzo convenuto in revocatoria abbia conosciuto lo stato di insolvenza del debitore poi fallito.
In proposito, sono tradizionalmente indici dello stato di insolvenza l'esistenza di protesti a carico del debitore, l'esistenza di procedure esecutive a carico del fallito, l'iscrizione di un'ipoteca, la trascrizione di un sequestro conservativo, l'emissione di decreti ingiuntivi, la pendenza di un'istanza di fallimento, le voci negative di bilancio, le notizie di stampa riguardanti alcune vicende dell'impresa (scioperi, cassa integrazione etc.), i reclami dei
Pagina 4 di 8 fornitori, le rateizzazioni del credito, i ritardi dei pagamenti o il ricorso a mezzi anormali nell'esecuzione degli stessi.
Questi indizi devono pur sempre essere rapportati alla capacità di percezione che ciascun soggetto del soggetto che entra in contatto con una società in crisi, nonche' della situazione concreta in cui il medesimo si e' trovato ad operare.
Con una recente pronuncia la Suprema Corte nel ribadire che in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, puo' essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettivita' ha sancito che " all'uopo il giudice, prima e' tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (cosi' Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, n.
29257).
Il Giudice deve quindi analizzare i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo e deve, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno di essi, verificare, all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, se essi siano tali da far ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, la certa ricorrenza della scientia decoctionis in capo al soggetto che abbia ricevuto uno o piu' pagamenti da un imprenditore poi dichiarato fallito.
Al fine dell'accertamento della scientia decoctionis occorre, quindi, conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operativita'.
Pertanto, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore puo' desumersi dalla natura di agente economico qualificato, tale da consentire al terzo l'acquisizione di informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori e dunque dalla peculiare capacità di percepire, nella situazione in cui si era trovato concretamente ad operare, i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore. (in questo senso v.
Tribunale Milano sez. II, 16/01/2020, (ud. 12/01/2020, dep. 16/01/2020), n.436).
Cio' posto in linea teorica quanto alle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimita' e di merito, applicando detti principi alla fattispecie in esame si ritiene provata l'effettiva conoscenza in capo alla società convenuta dello stato di insolvenza in cui versava al momento del compimento di tutti gli atti revocandi, Parte_1
Pagina 5 di 8 Prima di esporre le ragioni che hanno determinato tale convincimento occorre ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita', il giudice del merito puo' fondare il proprio convincimento sui soli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione e non e' obbligato a prendere in esame ed a disattendere tutte le contrarie risultanze processuali, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati (cfr., fra moltissime, Cass. Civ. n. 13485/14, 8129/14,
25608/13).
Nel caso di specie, ad assumere notevolissimo rilievo dal punto di vista dell'elemento psicologico caratterizzante l'azione revocatoria proposta sono le vicende che hanno riguardato la società fallita.
Il bilancio di esercizio del 2014 ha evidenziato una perdita per euro 638.873.
Nella nota integrativa al suddetto bilancio espressamente si dichiara:” Purtroppo il ns. settore ha il problema del credito che è soggetto ad assicurazione. Le compagnie assicurative stanno cercando di uscire da questo mercato per cui stanno operando una stretta e quindi le compagnie petrolifere a loro volta restringono i fidi agli operatore del settore come noi.
Questa problematica ha purtroppo innescato un problema serio ovvero la riduzione dei fidi e ci ha portato alla necessità di acquisire prodotto pagandolo per contanti. A ns. volta abbiamo operato, restrizione dei fidi ai ns. clienti, i quali vedendosi in difficoltà hanno differito e/o fermato l'incasso spostando le richieste di prodotto verso altri operatori. Tutto ciò ha provocato una riduzione del volume d'affari, in quanto abbiamo preferito non mettere in difficoltà la ns. rete, tutelando anche il ns. patrimonio, riducendo gradualmente ma drasticamente l'extrarete che ha causato l'allungamento dei tempi di incasso dei crediti, per i quali abbiamo preferito, visto le lungaggini e i costi, di gestire amichevolmente con i clienti.
Il ritardo degli incassi a sua volta ha generato un problema con l'istituto Banca della
Campania ora che non ha voluto prendere in Controparte_2 considerazione la ns. richiesta di una maggiore dilazione di tempo per l'estinzione degli anticipi di fatture andando ad allarmare il sistema interbancario. Abbiamo in corso un'importante operazione finanziaria il cui perfezionamento ci permetterà di estinguere le passività e di poter riprendere la ns. normale attività”.
Dall'esame di detta relazione si evince l'incapacità della società di Parte_1 fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni nei confronti dei maggiori creditori (gli istituti bancari); la perdita dei clienti “storici” della società che avevano spostato le richieste di prodotto verso altri operatori;
la riduzione del volume di affari;
la riduzione di fidi;
la difficoltà di incassare i crediti.
Pagina 6 di 8 A ciò si aggiungano gli ulteriori elementi dell'iscrizione di protesti (del 6.10.2015 di assegno di importo di euro 476.427,11 e del 17.11.2015 di cambiale di importo di euro
65.838,89) e di ipoteca volontaria nel 2011 a garanzia della restituzione del finanziamento di Contr euro 4.000,000,00 concesso dalla
Trattasi, infatti, di elementi tra loro coerenti nell'indicare lo stato di decozione in cui versava la i quali non potevano certamente non essere colti tra gli Parte_1 operatori del settore come il convenuto.
Pertanto, va disposta la revoca ex art. 67 comma 2 LF di tutti i pagamenti effettuati per un importo complessivo di euro 401.364,22 dalla società in bonis in Parte_1 favore della società convenuta nel periodo che va dal 29.12.2016 all'8.2.2017.
Pertanto, la convenuta e' tenuta a restituire al la somma Parte_1 complessiva di euro 401.364,22.
Tale somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, da calcolarsi dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, in virtu' degli effetti restitutori e reali tipicamente conseguenti alla revocatoria ex art. 67 LF, la cui pronuncia ha efficacia costitutiva
(cfr. il condivisibile orientamento espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 437 del 15/06/2000; conf. le successive Cass. nn. 887/2006, 12736/2011 e 20784/2011 "In ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel
"periodo sospetto", l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito e' originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e percio' qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito").
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda ex art. 44 L.F;
Pagina 7 di 8 2) Dichiara inefficaci ex art. 67 co. 2 L.F nei confronti del . n. 9/2017 Parte_1
i pagamenti effettuati in favore di per un importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di euro 401.364,22 dalla società in bonis nel Parte_1 periodo che va dal 29.12.2016 all'8.2.2017;
3) Condanna a corrispondere al Controparte_1 Parte_2
[... la somma di euro 401.364,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...] che si liquidano in euro 1.241,00 per spese vive ed Parte_2 euro 18.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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