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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6738 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente
Dr. Michele MAGLIULO Consigliere
D.ssa Lucia MINAURO Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4442/2015 R.G. di appello avverso la sentenza n.
879/2015 del Tribunale di Napoli – sezione stralcio, pubblicata in data
20.01.2015 e non notificata;
T R A
(C.F. e P.IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Torino alla piazza San Carlo n. 156, società incorporante il
[...] per notar di Torino (atto stipulato in data 10.10.2018 CP_1 Per_1 rep. n. 7.660, racc. n. 3.703), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caccavale (C.F.
); C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_2
(C.F. e P.IVA in persona della Curatrice
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Melchionda (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore in lla via Agostino Depretis n. 102; CP_1
APPELLATO
Conclusioni: Come da note scritte depositate entro il termine del 02 ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto con il d.lgs. 149/2022; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 testuali conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissioni di massimo scoperto e di previsione d'interessi ultralegali, e per l'effetto
2) condannare essa convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare gli importi indebitamente incassati, in virtù dell'illegittima applicazione delle suindicate clausole, il cui ammontare sarà, nel corso del giudizio, accertato e determinato grazie anche all'ausilio di un c.t.u. del quale, sin da ora, si chiede la nomina;
3) condannare essa convenuta, sulle somme così determinate, al pagamento degli interessi, da ricapitalizzare a norma dell'art. 1283 c.c. e della rivalutazione monetaria”.
A sostegno delle domande proposte, la società attrice deduceva:
- di aver intrattenuto dal 1992 diversi rapporti con il Controparte_1 essendo titolare dei contratti di conto corrente bancario nn. 27/3274,
08/30, 08/44 e 60/22, sui quali era previsto un affidamento;
- che, corso dei citati rapporti, la aveva applicato interessi debitori ad CP_4 un tasso superiore a quello legale mai pattuito, addebitandole somme a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e commissione di massimo scoperto.
I.2. Si costituiva in giudizio l'allora Controparte_3 eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto.
Con ordinanza del 22 aprile 2009, il Giudice istruttore disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio incaricando il tecnico di rispondere ai seguenti quesiti:
“
1. Verificare se per il conto corrente in oggetto del giudizio risulti la stipula di un corrispondente contratto scritto descrivendo le previsioni in materia di calcolo del tasso di interessi sia attivo che passivo, specificando se vi sia anatocismo nonché le eventuali previsioni per spese e commissioni;
2. verificare quale tasso di interessi risulta applicato e se vi sia effettiva capitalizzazione;
3. procedere al conteggio delle competenze applicando la capitalizzazione annuale del tasso di interesse applicato nel corso del rapporto, e ciò per
l'intera durata del rapporto e fino alla chiusura ovvero fino all'applicazione della capitalizzazione trimestrale sia attiva che passiva eventualmente adottata in conformità alla delibera CIRC attuativa del disposto del D.Lvo
342/99 per ogni c/c, applicando annualmente anche la pattuita cms;
4. stabilire quindi, dalla apertura del conto il saldo complessivo come risultante dalla applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi;
5. verificare nel corso del rapporto il tasso di interesse applicato facendo applicazione per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Legge
154/92 (10/07/1992) al tasso legale, e per il periodo successivo all'entrata in vigore degli art. 4 e 5 lett. A) Legge 154/92 (che hanno visto, con disposizione poi ripresa anche dall'art. 117 comma 7 lett. A del D.Lgs.
385/93) diverse modalità di interesse ovvero rinvio agli usi su piazza e cioè a far data dal 10/7/1992 (135° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.) al tasso contemplato dalle dette norme;
6. stabilire, quindi, il saldo complessivo a far data dalla apertura del conto come risultante dalle sopraindicate operazioni contabili;
7. fornire infine, ogni ulteriore chiarimento e/o elemento utile ai fini della definizione della controversia”.
Nel corso del giudizio veniva dedotto che, con sentenza del 27.07.2012, il
Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della
[...]
e pertanto il processo era interrotto per poi essere Controparte_2 riassunto dal con ricorso depositato il 21 gennaio 2013. CP_2
Conclusa l'attività istruttoria, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. I.3. Con sentenza n. 879/2015, depositata il 20 gennaio 2015, il Tribunale di Napoli – sezione stralcio, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvedeva:
““a) accerta e dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, alla c.m.s. ed alla misura ultralegale degli interessi a debito afferenti ai rapporti di conto corrente nn. 27/3274, 08/30 e 04/44 intercorsi tra le parti;
b) accerta e dichiara che il saldo totale dei contratti di conto corrente nn.
27/3274, 08/30 e 04/44 presenta un saldo attivo in favore della correntista di Lire 388.705.845 (pari ad euro 200.794,82) alla data del 14.04.2010;
c) rigetta la domanda attorea in relazione al conto n. 60/22;
d) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice;
e) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, elle spese di ite che liquida in complessivi € 6.340,00 di cui € 340,00 per spese ed €
6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se dovute come per legge, con attribuzione;
f) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, come liquidate con separato decreto”.
II. Il giudizio di appello:
II.1. Con atto di citazione in appello notificato il 29 settembre 2015, la conveniva in giudizio per l'udienza del 12 gennaio CP_3 CP_3
2015 il al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito CP_5 testualmente richiamate:
“1) accertare e dichiarare che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna appellante nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, risulta correttamente proposta, e per l'effetto considerare prescritte tutte le movimentazioni anteriori al 22.02.1995; a tal fine, si chiede sin d'ora di procedere ala nomina di un nuovo CTU che possa effettuare tale ricalcolo;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza nella parte interessata dal vizio di extrapetizione e per l'effetto non considerare
l'accertamento del saldo dei rapporti cui il Giudice è pervenuto, ma limitarsi al rigetto della domanda di ripetizione avanzata dalla società correntista prima e perpetrata dalla Curatela Fallimentare poi;
3) accertare e dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica di cu si è avvalso il Giudice di prime cure, in quanto la stessa risulta affetta da vizio di extrapetizione, avendo il nominato CTU proceduto ad effettuare il ricalcolo senza l'applicazione di alcuna forma di capitalizzazione, in assenza di uno specifico quesito postogli dal Giudice;
4) accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio della consulenza tecnica d'ufficio su cui la stessa si è fondata, per avere il
Consulente effettuato una erronea ricostruzione dei rapporti oggetto di causa tra le parti, con particolare riguardo al risultato riportato nella terza riga di cui allo specchietto riepilogativo, posto alla pagina n. 23 della
Consulenza Tecnica d'Ufficio versata in atti dal Rag. ; Persona_2 difatti l'ausiliario del Giudice è giunto a tale valore numerico non tenendo in alcuna considerazione, nella ricostruzione contabile effettuata, tutte le competenze attive e/o passive che riguardavano i rapporti oggetto di indagine;
e per l'effetto procedere alla nomina di un nuovo Consulente che proceda alla corretta ricostruzione dei rapporti oggetto di causa, in applicazione delle regole tecniche comunemente utilizzate;
5) Accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91
e 112 c.p.c. nonché dell'art. 113 del TUGS e per l'effetto, prevedere, nella denegata e non creduta ipotesi in cui anche dal giudizio di appello dovesse risultare la soccombenza del che per quanto Controparte_1 concerne le spese del primo grado di giudizio, le stesse siano liquidate in favore dello Stato e nei limiti dell'importo che l'Erario a sua volta ha dovuto versare al procuratore del , pari ad € 2.412,50; CP_2
6) in via del tutto subordinata, riformare la sentenza impugnata nel senso di sottrarre e non di aggiungere l'importo riportato alla quinta riga dello specchietto riepilogativo di cui alla pagina n. 23 della Consulenza Tecnica
d'ufficio depositata dal nominato CTU rag. , a quello Persona_2 indicato nella terza riga del medesimo prospetto riepilogativo, determinando così un minore importo a credito della correntista pari a Lire
243.472.709 (ossia L 316.089.277 - Lire 72.616.568 = Lire 243.472.709) pari ad € 125.743,16”. II.2. Con comparsa di risposta depositata il 15 dicembre 2015, si costituiva in giudizio il il quale, contestando la fondatezza del Parte_2 gravame proposto, proponeva altresì appello incidentale per la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito.
Pertanto, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“A) a conferma della sentenza del Tribunale di Napoli, respingere l'appello in quanto inammissibile, improcedibile e infondato;
B) in riforma della decisione del Tribunale di Napoli, accogliere l'appello incidentale e condannare la (già Parte_1 [...]
e, poi, a pagare, in favore del Controparte_3 Controparte_3
, la somma di € 200.749,82 alla data del 14 ottobre 2010, oltre CP_2 interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
C) con il favore delle spese, oltre spese generali e accessori di legge e con attribuzione diretta a favore dell'Erario, atteso che, con decreto reso dal G.D. al Fallimento in data 4 novembre 2015, la Curatela appellata ed appellante in via incidentale è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
Con note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 23.05.2024,
l'avv. Caccavale – originariamente costituito per la Controparte_1
– rappresentava che nelle more del giudizio, con atto per notar di Per_1
Torino in data 10.10.2018 (rep.n. 7.660, racc. n. 3.703) era intervenuta la fusione per incorporazione della nella Controparte_1 Parte_1
subentrando quest'ultima in tutti i rapporti ancora pendenti facenti
[...] capo alla società incorporata.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 23.05.2024 celebrata nelle forme previste dall'art. 127-ter mediante il deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 17 aprile 2025, rilevato che il giudice ausiliario relatore della causa dott. MA MA aveva presentato istanza di dimissioni, il Presidente del collegio rimetteva gli atti al
Presidente di sezione per la designazione del nuovo giudice relatore. Con ordinanza depositata in data 23.05.2025, il Presidente di sezione disponeva lo scardinamento della presente causa dal ruolo del GACA dr.
MA MA e disponeva l'assegnazione della stessa al consigliere dott.ssa Lucia Minauro, rinviando contestualmente la causa all'udienza del
02.10.2025.
A tale udienza, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. la causa veniva riservata in decisione, con concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
III. Motivi di impugnazione
A sostegno dell'impugnazione interposta, proponeva i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione.
III.1. Con il primo motivo, rubricato “Falsa applicazione degli artt. 167, 183
c.p.c., 24 Cost., 2935 e 2697 c.c., vizio di motivazione”, la Banca appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di considerare la correttezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e, per l'effetto, dichiarare prescritti tutti gli addebiti effettuati in conto corrente anteriori al 22.02.1995, valorizzando la mancata prova da parte della correntista di un valido contratto di apertura di credito.
III.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. con conseguente vizio di extrapetizione”, l'Istituto di credito eccepiva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha pronunciato una sentenza di accertamento del saldo di conto corrente rettificato nonostante la correntista avesse richiesto esclusivamente una pronuncia di condanna alla ripetizione delle somme indebitamente applicate dalla CP_6
[.. 3. Con il terzo motivo, veniva dedotta la “Errata ricostruzione contabile effettuata dal CTU”, per due sostanziali ragioni: a) il saldo contabile del conto corrente sarebbe stato rideterminato escludendo ogni capitalizzazione, nonostante la mancanza di una specifica richiesta del giudice in tal senso;
b) il tecnico avrebbe escluso dal ricalcolo qualsiasi tipologia di competenze bancarie, attive e passive, le quali avrebbero dovuto essere addebitate al termine della ricostruzione. III.4. Con il quarto motivo di gravame, rubricato “Errata interpretazione dei conteggi offerti dal Consulente Tecnico d'Ufficio”, la Banca deduceva l'errata interpretazione dell'elaborato peritale da parte del Tribunale, il quale avrebbe aggiunto – anziché sottrarre – dal saldo contabile ricalcolato una ulteriore somma pari a lire 72.616.568, costituente un debito per la correntista, che avrebbe dunque dovuto comportare una riduzione e non un incremento del saldo contabile finale.
Pertanto, la chiedeva di disporre un nuovo accertamento peritale CP_4 per ricostruire correttamente i rapporti in contestazione o, in subordine, di riformare la sentenza gravata rideterminando il saldo contabile di conto corrente in euro 125.743,16 a credito della correntista.
III.5. Con il quinto motivo, la deduceva la “Violazione e/o falsa CP_4 applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., nonché dell'art. 133 del TUSG”, in ragione del fatto che, nonostante l'avvocato del avesse CP_2 depositato in cancelleria istanza di liquidazione a carico dell'Erario in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, il giudice di prime cure aveva disposto in sentenza la condanna della al pagamento Controparte_1 delle spese di lite con attribuzione all'avvocato, mai dichiaratosi anticipatario.
Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto al più condannare la CP_4 soccombente in primo grado al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, nella misura degli importi effettivamente liquidati a titolo di competenze al legale del , pari ad euro 2.412,50 (e non in CP_2 quello maggiore di euro 6.340,00 liquidato in sentenza).
IV. Appello incidentale:
Con la comparsa di risposta depositata in data 15 dicembre 2015, il
Controparte_2 Controparte_2 proponeva appello incidentale avverso la sentenza di prime cure deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 78 legge fallimentare e dell'art. 112 cod. proc. Civ.”.
Nel dettaglio, il impugnava la decisione nella parte in cui aveva CP_2 considerato non allegata e non provata l'effettiva chiusura del conto corrente bancario oggetto di contestazione, nonostante fosse stato dichiarato il fallimento della correntista che, ai sensi dell'art. 78 della legge fallimentare, avrebbe provocato l'automatica estinzione del rapporto.
Per tali ragioni, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi ad una pronuncia di accertamento essendovi le condizioni per accogliere la domanda di ripetizione delle somme indebitamente ritenute dalla in forza delle CP_4 illegittimità riconosciute.
V. Motivi della decisione:
Per le motivazioni e nei limiti di seguito esposti, l'appello principale è in parte fondato.
V.1. Per ragioni di logicità della trattazione, deve essere affrontato in prima battuta il secondo motivo di impugnazione proposto dall'odierna
[...]
, con il quale è stato eccepito il vizio di ultrapetizione in cui Pt_1 sarebbe incorso il Giudice di prime cure accertando il saldo contabile rideterminato dei conti correnti oggetto della controversia, in mancanza di una specifica domanda di parte al riguardo.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e delle conclusioni elaborate dalla emerge Controparte_2 chiaramente l'interesse della correntista all'accertamento del saldo contabile rettificato dei conti correnti bancari intrattenuti con l'allora
[...]
in via del tutto indipendente e autonoma rispetto alla domanda CP_1 di condanna alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla in virtù delle illegittimità accertate. CP_4
In sostanza, le richieste avanzate dalla correntista sono riassumibili nelle seguenti tre domande:
a) accertamento della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi ultralegali;
b) per l'effetto, la condanna dell'Istituto bancario “a rimborsare gli importi indebitamente incassati in virtù dell'illegittima applicazione delle suindicate clausole”;
c) accertamento delle conseguenze economiche realizzate dalle suddette illegittimità, “il cui ammontare sarà, nel corso del giudizio, accertato e determinato grazie anche all'ausilio di un c.t.u. del quale, sin da ora, si chiede la nomina”.
In ragione delle conclusioni esposte, lette alla luce delle motivazioni addotte dalla correntista a fondamento della domanda, deve ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha statuito sulla domanda di accertamento proposta e, per l'effetto del suo accoglimento, provveduto a rideterminare il saldo contabile dei conti correnti bancari oggetto del giudizio. Trattasi, infatti, di una domanda effettivamente proposta da parte della , Controparte_2 con conseguente esclusione di alcun vizio di ultrapetizione.
V.3. A questo punto, occorre soffermarsi sul primo motivo di impugnazione proposto dalla , con il quale l'appellante deduce l'erroneità Parte_1 della sentenza gravata sostenendo che il primo giudice avrebbe escluso la prescrizione delle poste aventi natura solutoria anteriori al 22.02.1995, in virtù di un paventato e non provato contratto di apertura di credito regolato in conto corrente.
Il motivo è infondato.
In termini generali, appare necessario chiarire che in sede di riparto dell'onere di allegazione e prova tra le parti, l'Istituto di credito che sia interessato ad opporre al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate è soddisfatto allegando l'inerzia del titolare del diritto, non essendo necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ. ord. n.
26897/2024; conf. Cass. SS.UU. sent. n. 15895/2019).
Parimenti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. civ. ord. 16602/2024; conf. Cass. civ. sent. n. 2660/2019).
Da quanto detto discende che la prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito compete al cliente e non alla banca, ferma restando però la possibilità per il giudicante di “valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purchè ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (Cass. civ. ord. n.
31927/2019).
Ciò premesso, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la correntista ha dedotto la mancanza di Controparte_2 forma scritta sia dei contratti di conto corrente bancario controversi, sia dei contratti di apertura di credito nonostante la banca avesse da sempre riconosciuto alla correntista di operare allo scoperto su tutti i rapporti in esame.
Costituisce principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che la correntista abbia la possibilità di provare l'esistenza di una valida apertura di credito non soltanto mediante l'allegazione del documento contrattuale, ma anche attraverso l'indicazione di elementi rivelatori dell'esistenza di un affidamento, purché univoci e concordanti nel dimostrare l'esistenza di linee di credito regolate in conto corrente.
Non vi sono dubbi dell'ammissibilità di una prova per fatti concludenti laddove si abbia riguardo a rapporti di conto corrente sorti antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, in considerazione del fatto che solo in seguito all'entrata in vigore della normativa citata è stato imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
Tuttavia, anche nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, “la nullità per il difetto di forma di cui all'art.
117 comma 1, t.u.b. integra – poi – una nullità di protezione, potendo essa operare soltanto a vantaggio del cliente (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio” (Cass. civ. ord. n. 34997/2023).
In ragione di quanto detto, quindi, anche nel caso in cui il rapporto di conto corrente sia sorto nella vigenza del T.U.B. e dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117 citato, il correntista che non si sia voluto avvalere della nullità del rapporto per mancanza della forma scritta è legittimato a dimostrare l'esistenza di una linea di credito – al fine di escludere la natura solutoria degli addebiti effettuati in conto corrente e, per l'effetto, la prescrizione degli stessi – anche sulla base di una serie di indici presuntivi quali: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria;
il fatto che la stessa si sia protratta per lunghi periodi senza che la abbia CP_4 richiesto di rientrare dallo scoperto;
l'entità del saldo debitore;
la previsione di tassi debitori distinti;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto o di altre spese correlate al fido.
Nel caso di specie, tale prova è stata validamente fornita dalla correntista con riferimento ai tre conti correnti oggetto di accertamento. Dall'esame della documentazione contabile versata in atti, è emersa non soltanto la prolungata e ingente esposizione debitoria maturata su ciascun conto corrente, ma anche l'applicazione da parte della di addebiti CP_4 direttamente connessi all'esistenza di una apertura di credito.
Con specifico riferimento al conto corrente n. 27/3274, aperto in data anteriore all'entrata in vigore del TUB, la correntista ha maturato una esposizione debitoria che nel corso del rapporto ha raggiunto picchi anche superiori a lire 800.000.000, senza che la abbia mai richiesto di CP_4 rientrare da tale sconfinamento. Allo stesso tempo, risulta dimostrato dalla documentazione contabile che, oltre all'applicazione della commissione di massimo scoperto, l'Istituto di credito ha addebitato nel corso del rapporto somme a titolo di “spese istruttoria fidi”, rivelando quindi l'esistenza di un affidamento in conto corrente.
Stesso discorso può essere fatto con riguardo al conto n. 8/30 il quale, benché sia stato presumibilmente aperto in data successiva rispetto all'entrata in vigore del TUB, del pari presenta diversi fattori che, letti unitariamente, provano il riconoscimento da parte della Banca di un affidamento in conto corrente. Anche in questo caso, infatti, la correntista ha nel corso del rapporto maturato una esposizione debitoria del valore superiore a lire 500.000.000, la quale ha causato l'addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto. Inoltre, dagli estratti conto è emersa la previsione – almeno in astratto – di interessi debitori determinati in misura diversa a seconda che l'operazione fosse stata compiuta entro o extra fido (rispettivamente 9,75% e 12,75%); previsione questa che risultava contenuta anche all'interno della documentazione contabile relativa al conto corrente n. 8/44, dalla quale è desumibile un tasso di interesse debitorio di 13,25% per le operazioni intra-fido e del 15,25% per quelle effettuate extra fido.
Va in ogni caso evidenziato che dall'esame della documentazione contabile, non è risultato possibile individuare un limite massimo di ciascuno degli affidamenti riconosciuti di fatto alla correntista.
Ciò nonostante, risulta assolutamente ragionevole affermare che il limite dei rispettivi fidi non sia mai stato superato dalla correntista considerato che, sebbene la abbia in astratto previsto una differente misura CP_4 degli interessi debitori intra ed extra fido, i secondi non hanno mai trovato effettiva applicazione.
Ne consegue che può dirsi dimostrata la natura ripristinatoria di tutte le rimesse effettuate in conto corrente, in quanto intervenute sempre entro i limiti degli affidamenti riconosciuti dalla CP_4
Per tali ragioni, deve essere rigettato il primo motivo di appello proposto dalla con conseguente conferma sul punto, della Parte_1 sentenza impugnata, anche se in forza di motivazioni in parte diverse rispetto a quelle adottate dal primo giudice.
V.4. Anche il terzo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Ancorché il Tribunale abbia chiesto al CTU incaricato di rideterminare il saldo contabile dei conti correnti applicando, in sostituzione della capitalizzazione trimestrale non pattuita quella annuale, deve ritenersi assolutamente corretto l'operato del tecnico incaricato, il quale ha semplicemente formulato una ipotesi di ricalcolo ulteriore e diversa rispetto a quelle a lui demandate, al solo fine di fornire al Tribunale un panorama di ricostruzioni alternative dei conti correnti esaminati quanto più completo possibile, consentendo così al giudicante di adottare la prospettazione ritenuta corretta alla luce dei principi di diritto applicabili in concreto.
In questo modo, il consulente non è incorso in alcun tipo di invalidità o nullità, non avendo egli esteso il proprio accertamento oltre il thema decidendum della controversia, ed essendo rimasto entro i limiti rappresentati dalle allegazioni delle parti e dai documenti ritualmente già acquisiti al processo, senza alcuna violazione del principio dispositivo.
Quanto detto trova assoluta corrispondenza nel principio di diritto affermato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza resa a Sezioni Unite n.
3086 del 01.02.2022, nella quale è stato affermato che la “necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta
l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo che non è
e non può essere rigida applicazione di regole, segnatamente, di ordine formale che quel diritto ingiustamente penalizzino, ma deve mirare a garantire attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta”.
Sulla base di questa premessa, la S.C. ha ribadito che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Nel caso di specie, il consulente ha effettuato il proprio accertamento nei limiti delle indagini a lui delegate, elaborando una ulteriore ipotesi di calcolo utile a rispondere in maniera completa ai quesiti postigli dal
Giudice istruttore. L'iniziativa del CTU ha inoltre contribuito ad evitare un ulteriore allungamento dei tempi processuali, sui quali avrebbe senz'altro inciso la necessità di disporre un ulteriore accertamento contabile, proprio finalizzato ad ottenere l'ulteriore ipotesi di ricalcolo del saldo contabile di conto corrente da lui elaborata spontaneamente.
Ciò premesso, deve altresì ritenersi corretta la scelta del giudice di aderire alla ricostruzione effettuata nell'ipotesi n. 7 della consulenza tecnica, con la quale il CTU ha rielaborato il saldo contabile dei conti correnti esaminati applicando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi (in luogo di quella trimestrale non pattuita), in applicazione dell'orientamento ormai pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass. civ. sent. n. 17150/2016).
Parimenti, deve ritenersi corretta la decisione del giudice anche con riguardo alla modalità prescelta per la rideterminazione degli interessi, effettuata ricalcolando gli interessi sulla base del tasso legale – per i conti correnti aperti prima dell'entrata in vigore del TUB – e dei tassi sostitutivi secondo quanto previsto dall'art. 117 TUB per il conto 8/44 aperto in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico di riferimento, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui “La disposizione di cui all'art.
117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma” (Cass. civ. ord. 34600/2022).
V.5. Confermata la correttezza della decisione di primo grado per quanto attiene alle nullità rilevate e ai criteri selezionati per la conseguente rideterminazione del saldo contabile di conto corrente, questo Collegio ritiene di dover condividere quanto prospettato dall' di credito nel CP_7 quarto motivo di appello, relativamente alla determinazione della effettiva misura del saldo contabile ricalcolato. Il giudice di prime cure per un mero errore di calcolo ha sommato - anziché sottrarre - al saldo di conto corrente rideterminato senza applicare alcuna capitalizzazione (pari a lire 316.089.277), l'importo di lire
72.616.568 costituente gli importi dovuti alla in virtù CP_4 dell'applicazione dei tassi legali e dei tassi sostitutivi ricalcolati in sostituzione dei tassi convenzionali illegittimi, addivenendo quindi ad un saldo contabile finale inevitabilmente errato nel suo ammontare.
Per tali ragioni, ricalcolando gli interessi secondo i criteri legali sostitutivi già menzionati senza alcuna capitalizzazione, il saldo contabile finale complessivo alla data del 14.04.2010 va rideterminato in lire 243.472.709
(ovvero pari alla differenza 316.089.277 – 72.616.568), equivalenti ad euro 125.743,16.
V.6. A questo punto, deve essere analizzato l'appello incidentale proposto dal , secondo cui Controparte_8 andrebbe riformata la sentenza appellata in quanto il giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito in ragione del fatto che i conti correnti oggetto di accertamento risultavano ancora aperti.
Per le ragioni di seguito esposte, il motivo di doglianza è infondato.
Sebbene l'art. 78 della legge fallimentare applicabile ratione temporis preveda che “i contratti di conto corrente, anche bancario e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti”, deve ritenersi corretta la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la domanda di ripetizione dell'indebito, non in ragione della mancanza della prova della chiusura del conto, ma in quanto non è stata fornita la prova delle movimentazioni contabili intervenute a far data dall'ultima annotazione contenuta nell'ultimo estratto conto disponibile (appunto al
14.04.2010), fino alla dichiarazione di fallimento effettuata dal Tribunale di
Napoli con sentenza del 27.07.2012.
Parimenti, non può essere condivisa la prospettazione difensiva del secondo cui sarebbe stata possibile anche una condanna al CP_2 pagamento del saldo c.d. intermedio, citando a sostegno di tale affermazione un precedente della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale «potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. civ. sent. n. 4214/2024).
Appare chiaro che la sentenza della S.C. appena richiamata è stata male interpretata da parte dell'appellante incidentale, avendo tratto dalla stessa una conclusione errata e non condivisibile.
Proprio il principio richiamato, infatti, – pienamente condiviso da questo
Collegio – avvalora ancor di più la correttezza della decisione di primo grado, in ragione dell'assenza, nel caso di specie, di un presupposto essenziale per poter considerare fondata una domanda di ripetizione dell'indebito, ovvero la prova dell'effettivo pagamento delle somme di cui si richiede la restituzione.
In sintesi, secondo la S.C., è ammissibile una domanda di ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla solo laddove le stesse CP_4 abbiano natura solutoria, ovvero quando i versamenti costituiscano un vero e proprio pagamento suscettibile di essere ripetuto.
Come evidenziato in precedenza, però, nel caso di specie tutte le rimesse effettuate sui conti correnti esaminati hanno natura ripristinatoria, essendo state le stesse effettuate dalla correntista su conti affidati senza che fosse mai superato il limite dei rispettivi fidi, quindi con la sola finalità di ripristinare la provvista messa a disposizione della In questi casi, è CP_4 possibile configurare un pagamento solo laddove sia intervenuta la chiusura del conto, rimanendo quindi preclusa la ripetizione dei versamenti medio tempore effettuati. Per tutte queste ragioni, quindi, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
V.7. Infine, deve considerarsi assorbito il quinto motivo di appello proposto dalla e avente ad oggetto il capo di sentenza relativo alla condanna CP_4 al pagamento delle spese processuali. La riforma anche parziale della sentenza impugnata determina, infatti, la caducazione automatica della statuizione sulle spese processuali, obbligando il giudice d'appello a provvedere d'ufficio ad una nuova complessiva regolamentazione delle stesse, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Al riguardo, l'accoglimento parziale dell'appello principale con conseguenziale riduzione del quantum oggetto dell'accertamento, nonché il rigetto integrale dell'appello incidentale giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 in capo alla appellante, in applicazione CP_4 dell'art. 91 c.p.c., essendo la stessa sostanzialmente soccombente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 52.001 a euro 260.000,00 e parametrando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
V.9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo per il di Controparte_2 versare, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del Controparte_2
avverso la sentenza 879/2015 del Tribunale di Napoli – sezione
[...] stralcio, del 18.01.2015, pubblicata in data 20.01.2015 e non notificata, così provvede: 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza gravata, ridetermina il saldo contabile complessivo dei conti correnti esaminati in euro 125.743,16 alla data del 14.04.2010;
2) Conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) Condanna la al pagamento, in favore del Parte_1
Controparte_2
, delle spese del doppio grado di giudizio, nelle somme
[...] di seguito indicate già proporzionalmente ridotte della parte oggetto di compensazione:
- Per il primo grado, euro 9.402,00 per onorari, ed euro 226,66 per esborsi;
- Per il secondo grado, euro 6.660,00 per onorari, ed euro 536,00 per gli esborsi;
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
4) dà atto, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
(Testo Unico delle spese di giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del 13 novembre
2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente
Dr. Michele MAGLIULO Consigliere
D.ssa Lucia MINAURO Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4442/2015 R.G. di appello avverso la sentenza n.
879/2015 del Tribunale di Napoli – sezione stralcio, pubblicata in data
20.01.2015 e non notificata;
T R A
(C.F. e P.IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Torino alla piazza San Carlo n. 156, società incorporante il
[...] per notar di Torino (atto stipulato in data 10.10.2018 CP_1 Per_1 rep. n. 7.660, racc. n. 3.703), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caccavale (C.F.
); C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_2
(C.F. e P.IVA in persona della Curatrice
[...] P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Melchionda (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore in lla via Agostino Depretis n. 102; CP_1
APPELLATO
Conclusioni: Come da note scritte depositate entro il termine del 02 ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto con il d.lgs. 149/2022; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 testuali conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di commissioni di massimo scoperto e di previsione d'interessi ultralegali, e per l'effetto
2) condannare essa convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare gli importi indebitamente incassati, in virtù dell'illegittima applicazione delle suindicate clausole, il cui ammontare sarà, nel corso del giudizio, accertato e determinato grazie anche all'ausilio di un c.t.u. del quale, sin da ora, si chiede la nomina;
3) condannare essa convenuta, sulle somme così determinate, al pagamento degli interessi, da ricapitalizzare a norma dell'art. 1283 c.c. e della rivalutazione monetaria”.
A sostegno delle domande proposte, la società attrice deduceva:
- di aver intrattenuto dal 1992 diversi rapporti con il Controparte_1 essendo titolare dei contratti di conto corrente bancario nn. 27/3274,
08/30, 08/44 e 60/22, sui quali era previsto un affidamento;
- che, corso dei citati rapporti, la aveva applicato interessi debitori ad CP_4 un tasso superiore a quello legale mai pattuito, addebitandole somme a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e commissione di massimo scoperto.
I.2. Si costituiva in giudizio l'allora Controparte_3 eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto.
Con ordinanza del 22 aprile 2009, il Giudice istruttore disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio incaricando il tecnico di rispondere ai seguenti quesiti:
“
1. Verificare se per il conto corrente in oggetto del giudizio risulti la stipula di un corrispondente contratto scritto descrivendo le previsioni in materia di calcolo del tasso di interessi sia attivo che passivo, specificando se vi sia anatocismo nonché le eventuali previsioni per spese e commissioni;
2. verificare quale tasso di interessi risulta applicato e se vi sia effettiva capitalizzazione;
3. procedere al conteggio delle competenze applicando la capitalizzazione annuale del tasso di interesse applicato nel corso del rapporto, e ciò per
l'intera durata del rapporto e fino alla chiusura ovvero fino all'applicazione della capitalizzazione trimestrale sia attiva che passiva eventualmente adottata in conformità alla delibera CIRC attuativa del disposto del D.Lvo
342/99 per ogni c/c, applicando annualmente anche la pattuita cms;
4. stabilire quindi, dalla apertura del conto il saldo complessivo come risultante dalla applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi;
5. verificare nel corso del rapporto il tasso di interesse applicato facendo applicazione per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Legge
154/92 (10/07/1992) al tasso legale, e per il periodo successivo all'entrata in vigore degli art. 4 e 5 lett. A) Legge 154/92 (che hanno visto, con disposizione poi ripresa anche dall'art. 117 comma 7 lett. A del D.Lgs.
385/93) diverse modalità di interesse ovvero rinvio agli usi su piazza e cioè a far data dal 10/7/1992 (135° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.) al tasso contemplato dalle dette norme;
6. stabilire, quindi, il saldo complessivo a far data dalla apertura del conto come risultante dalle sopraindicate operazioni contabili;
7. fornire infine, ogni ulteriore chiarimento e/o elemento utile ai fini della definizione della controversia”.
Nel corso del giudizio veniva dedotto che, con sentenza del 27.07.2012, il
Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della
[...]
e pertanto il processo era interrotto per poi essere Controparte_2 riassunto dal con ricorso depositato il 21 gennaio 2013. CP_2
Conclusa l'attività istruttoria, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. I.3. Con sentenza n. 879/2015, depositata il 20 gennaio 2015, il Tribunale di Napoli – sezione stralcio, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvedeva:
““a) accerta e dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, alla c.m.s. ed alla misura ultralegale degli interessi a debito afferenti ai rapporti di conto corrente nn. 27/3274, 08/30 e 04/44 intercorsi tra le parti;
b) accerta e dichiara che il saldo totale dei contratti di conto corrente nn.
27/3274, 08/30 e 04/44 presenta un saldo attivo in favore della correntista di Lire 388.705.845 (pari ad euro 200.794,82) alla data del 14.04.2010;
c) rigetta la domanda attorea in relazione al conto n. 60/22;
d) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice;
e) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, elle spese di ite che liquida in complessivi € 6.340,00 di cui € 340,00 per spese ed €
6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se dovute come per legge, con attribuzione;
f) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, come liquidate con separato decreto”.
II. Il giudizio di appello:
II.1. Con atto di citazione in appello notificato il 29 settembre 2015, la conveniva in giudizio per l'udienza del 12 gennaio CP_3 CP_3
2015 il al fine di sentir accogliere le conclusioni di seguito CP_5 testualmente richiamate:
“1) accertare e dichiarare che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna appellante nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, risulta correttamente proposta, e per l'effetto considerare prescritte tutte le movimentazioni anteriori al 22.02.1995; a tal fine, si chiede sin d'ora di procedere ala nomina di un nuovo CTU che possa effettuare tale ricalcolo;
2) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza nella parte interessata dal vizio di extrapetizione e per l'effetto non considerare
l'accertamento del saldo dei rapporti cui il Giudice è pervenuto, ma limitarsi al rigetto della domanda di ripetizione avanzata dalla società correntista prima e perpetrata dalla Curatela Fallimentare poi;
3) accertare e dichiarare la nullità della Consulenza Tecnica di cu si è avvalso il Giudice di prime cure, in quanto la stessa risulta affetta da vizio di extrapetizione, avendo il nominato CTU proceduto ad effettuare il ricalcolo senza l'applicazione di alcuna forma di capitalizzazione, in assenza di uno specifico quesito postogli dal Giudice;
4) accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio della consulenza tecnica d'ufficio su cui la stessa si è fondata, per avere il
Consulente effettuato una erronea ricostruzione dei rapporti oggetto di causa tra le parti, con particolare riguardo al risultato riportato nella terza riga di cui allo specchietto riepilogativo, posto alla pagina n. 23 della
Consulenza Tecnica d'Ufficio versata in atti dal Rag. ; Persona_2 difatti l'ausiliario del Giudice è giunto a tale valore numerico non tenendo in alcuna considerazione, nella ricostruzione contabile effettuata, tutte le competenze attive e/o passive che riguardavano i rapporti oggetto di indagine;
e per l'effetto procedere alla nomina di un nuovo Consulente che proceda alla corretta ricostruzione dei rapporti oggetto di causa, in applicazione delle regole tecniche comunemente utilizzate;
5) Accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91
e 112 c.p.c. nonché dell'art. 113 del TUGS e per l'effetto, prevedere, nella denegata e non creduta ipotesi in cui anche dal giudizio di appello dovesse risultare la soccombenza del che per quanto Controparte_1 concerne le spese del primo grado di giudizio, le stesse siano liquidate in favore dello Stato e nei limiti dell'importo che l'Erario a sua volta ha dovuto versare al procuratore del , pari ad € 2.412,50; CP_2
6) in via del tutto subordinata, riformare la sentenza impugnata nel senso di sottrarre e non di aggiungere l'importo riportato alla quinta riga dello specchietto riepilogativo di cui alla pagina n. 23 della Consulenza Tecnica
d'ufficio depositata dal nominato CTU rag. , a quello Persona_2 indicato nella terza riga del medesimo prospetto riepilogativo, determinando così un minore importo a credito della correntista pari a Lire
243.472.709 (ossia L 316.089.277 - Lire 72.616.568 = Lire 243.472.709) pari ad € 125.743,16”. II.2. Con comparsa di risposta depositata il 15 dicembre 2015, si costituiva in giudizio il il quale, contestando la fondatezza del Parte_2 gravame proposto, proponeva altresì appello incidentale per la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito.
Pertanto, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“A) a conferma della sentenza del Tribunale di Napoli, respingere l'appello in quanto inammissibile, improcedibile e infondato;
B) in riforma della decisione del Tribunale di Napoli, accogliere l'appello incidentale e condannare la (già Parte_1 [...]
e, poi, a pagare, in favore del Controparte_3 Controparte_3
, la somma di € 200.749,82 alla data del 14 ottobre 2010, oltre CP_2 interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
C) con il favore delle spese, oltre spese generali e accessori di legge e con attribuzione diretta a favore dell'Erario, atteso che, con decreto reso dal G.D. al Fallimento in data 4 novembre 2015, la Curatela appellata ed appellante in via incidentale è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
Con note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 23.05.2024,
l'avv. Caccavale – originariamente costituito per la Controparte_1
– rappresentava che nelle more del giudizio, con atto per notar di Per_1
Torino in data 10.10.2018 (rep.n. 7.660, racc. n. 3.703) era intervenuta la fusione per incorporazione della nella Controparte_1 Parte_1
subentrando quest'ultima in tutti i rapporti ancora pendenti facenti
[...] capo alla società incorporata.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 23.05.2024 celebrata nelle forme previste dall'art. 127-ter mediante il deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 17 aprile 2025, rilevato che il giudice ausiliario relatore della causa dott. MA MA aveva presentato istanza di dimissioni, il Presidente del collegio rimetteva gli atti al
Presidente di sezione per la designazione del nuovo giudice relatore. Con ordinanza depositata in data 23.05.2025, il Presidente di sezione disponeva lo scardinamento della presente causa dal ruolo del GACA dr.
MA MA e disponeva l'assegnazione della stessa al consigliere dott.ssa Lucia Minauro, rinviando contestualmente la causa all'udienza del
02.10.2025.
A tale udienza, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. la causa veniva riservata in decisione, con concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
III. Motivi di impugnazione
A sostegno dell'impugnazione interposta, proponeva i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione.
III.1. Con il primo motivo, rubricato “Falsa applicazione degli artt. 167, 183
c.p.c., 24 Cost., 2935 e 2697 c.c., vizio di motivazione”, la Banca appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di considerare la correttezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado e, per l'effetto, dichiarare prescritti tutti gli addebiti effettuati in conto corrente anteriori al 22.02.1995, valorizzando la mancata prova da parte della correntista di un valido contratto di apertura di credito.
III.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. con conseguente vizio di extrapetizione”, l'Istituto di credito eccepiva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha pronunciato una sentenza di accertamento del saldo di conto corrente rettificato nonostante la correntista avesse richiesto esclusivamente una pronuncia di condanna alla ripetizione delle somme indebitamente applicate dalla CP_6
[.. 3. Con il terzo motivo, veniva dedotta la “Errata ricostruzione contabile effettuata dal CTU”, per due sostanziali ragioni: a) il saldo contabile del conto corrente sarebbe stato rideterminato escludendo ogni capitalizzazione, nonostante la mancanza di una specifica richiesta del giudice in tal senso;
b) il tecnico avrebbe escluso dal ricalcolo qualsiasi tipologia di competenze bancarie, attive e passive, le quali avrebbero dovuto essere addebitate al termine della ricostruzione. III.4. Con il quarto motivo di gravame, rubricato “Errata interpretazione dei conteggi offerti dal Consulente Tecnico d'Ufficio”, la Banca deduceva l'errata interpretazione dell'elaborato peritale da parte del Tribunale, il quale avrebbe aggiunto – anziché sottrarre – dal saldo contabile ricalcolato una ulteriore somma pari a lire 72.616.568, costituente un debito per la correntista, che avrebbe dunque dovuto comportare una riduzione e non un incremento del saldo contabile finale.
Pertanto, la chiedeva di disporre un nuovo accertamento peritale CP_4 per ricostruire correttamente i rapporti in contestazione o, in subordine, di riformare la sentenza gravata rideterminando il saldo contabile di conto corrente in euro 125.743,16 a credito della correntista.
III.5. Con il quinto motivo, la deduceva la “Violazione e/o falsa CP_4 applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., nonché dell'art. 133 del TUSG”, in ragione del fatto che, nonostante l'avvocato del avesse CP_2 depositato in cancelleria istanza di liquidazione a carico dell'Erario in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, il giudice di prime cure aveva disposto in sentenza la condanna della al pagamento Controparte_1 delle spese di lite con attribuzione all'avvocato, mai dichiaratosi anticipatario.
Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto al più condannare la CP_4 soccombente in primo grado al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, nella misura degli importi effettivamente liquidati a titolo di competenze al legale del , pari ad euro 2.412,50 (e non in CP_2 quello maggiore di euro 6.340,00 liquidato in sentenza).
IV. Appello incidentale:
Con la comparsa di risposta depositata in data 15 dicembre 2015, il
Controparte_2 Controparte_2 proponeva appello incidentale avverso la sentenza di prime cure deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 78 legge fallimentare e dell'art. 112 cod. proc. Civ.”.
Nel dettaglio, il impugnava la decisione nella parte in cui aveva CP_2 considerato non allegata e non provata l'effettiva chiusura del conto corrente bancario oggetto di contestazione, nonostante fosse stato dichiarato il fallimento della correntista che, ai sensi dell'art. 78 della legge fallimentare, avrebbe provocato l'automatica estinzione del rapporto.
Per tali ragioni, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi ad una pronuncia di accertamento essendovi le condizioni per accogliere la domanda di ripetizione delle somme indebitamente ritenute dalla in forza delle CP_4 illegittimità riconosciute.
V. Motivi della decisione:
Per le motivazioni e nei limiti di seguito esposti, l'appello principale è in parte fondato.
V.1. Per ragioni di logicità della trattazione, deve essere affrontato in prima battuta il secondo motivo di impugnazione proposto dall'odierna
[...]
, con il quale è stato eccepito il vizio di ultrapetizione in cui Pt_1 sarebbe incorso il Giudice di prime cure accertando il saldo contabile rideterminato dei conti correnti oggetto della controversia, in mancanza di una specifica domanda di parte al riguardo.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e delle conclusioni elaborate dalla emerge Controparte_2 chiaramente l'interesse della correntista all'accertamento del saldo contabile rettificato dei conti correnti bancari intrattenuti con l'allora
[...]
in via del tutto indipendente e autonoma rispetto alla domanda CP_1 di condanna alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla in virtù delle illegittimità accertate. CP_4
In sostanza, le richieste avanzate dalla correntista sono riassumibili nelle seguenti tre domande:
a) accertamento della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi ultralegali;
b) per l'effetto, la condanna dell'Istituto bancario “a rimborsare gli importi indebitamente incassati in virtù dell'illegittima applicazione delle suindicate clausole”;
c) accertamento delle conseguenze economiche realizzate dalle suddette illegittimità, “il cui ammontare sarà, nel corso del giudizio, accertato e determinato grazie anche all'ausilio di un c.t.u. del quale, sin da ora, si chiede la nomina”.
In ragione delle conclusioni esposte, lette alla luce delle motivazioni addotte dalla correntista a fondamento della domanda, deve ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha statuito sulla domanda di accertamento proposta e, per l'effetto del suo accoglimento, provveduto a rideterminare il saldo contabile dei conti correnti bancari oggetto del giudizio. Trattasi, infatti, di una domanda effettivamente proposta da parte della , Controparte_2 con conseguente esclusione di alcun vizio di ultrapetizione.
V.3. A questo punto, occorre soffermarsi sul primo motivo di impugnazione proposto dalla , con il quale l'appellante deduce l'erroneità Parte_1 della sentenza gravata sostenendo che il primo giudice avrebbe escluso la prescrizione delle poste aventi natura solutoria anteriori al 22.02.1995, in virtù di un paventato e non provato contratto di apertura di credito regolato in conto corrente.
Il motivo è infondato.
In termini generali, appare necessario chiarire che in sede di riparto dell'onere di allegazione e prova tra le parti, l'Istituto di credito che sia interessato ad opporre al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate è soddisfatto allegando l'inerzia del titolare del diritto, non essendo necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. civ. ord. n.
26897/2024; conf. Cass. SS.UU. sent. n. 15895/2019).
Parimenti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. civ. ord. 16602/2024; conf. Cass. civ. sent. n. 2660/2019).
Da quanto detto discende che la prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito compete al cliente e non alla banca, ferma restando però la possibilità per il giudicante di “valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purchè ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (Cass. civ. ord. n.
31927/2019).
Ciò premesso, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la correntista ha dedotto la mancanza di Controparte_2 forma scritta sia dei contratti di conto corrente bancario controversi, sia dei contratti di apertura di credito nonostante la banca avesse da sempre riconosciuto alla correntista di operare allo scoperto su tutti i rapporti in esame.
Costituisce principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che la correntista abbia la possibilità di provare l'esistenza di una valida apertura di credito non soltanto mediante l'allegazione del documento contrattuale, ma anche attraverso l'indicazione di elementi rivelatori dell'esistenza di un affidamento, purché univoci e concordanti nel dimostrare l'esistenza di linee di credito regolate in conto corrente.
Non vi sono dubbi dell'ammissibilità di una prova per fatti concludenti laddove si abbia riguardo a rapporti di conto corrente sorti antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 154/1992, in considerazione del fatto che solo in seguito all'entrata in vigore della normativa citata è stato imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
Tuttavia, anche nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, “la nullità per il difetto di forma di cui all'art.
117 comma 1, t.u.b. integra – poi – una nullità di protezione, potendo essa operare soltanto a vantaggio del cliente (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio” (Cass. civ. ord. n. 34997/2023).
In ragione di quanto detto, quindi, anche nel caso in cui il rapporto di conto corrente sia sorto nella vigenza del T.U.B. e dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117 citato, il correntista che non si sia voluto avvalere della nullità del rapporto per mancanza della forma scritta è legittimato a dimostrare l'esistenza di una linea di credito – al fine di escludere la natura solutoria degli addebiti effettuati in conto corrente e, per l'effetto, la prescrizione degli stessi – anche sulla base di una serie di indici presuntivi quali: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria;
il fatto che la stessa si sia protratta per lunghi periodi senza che la abbia CP_4 richiesto di rientrare dallo scoperto;
l'entità del saldo debitore;
la previsione di tassi debitori distinti;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto o di altre spese correlate al fido.
Nel caso di specie, tale prova è stata validamente fornita dalla correntista con riferimento ai tre conti correnti oggetto di accertamento. Dall'esame della documentazione contabile versata in atti, è emersa non soltanto la prolungata e ingente esposizione debitoria maturata su ciascun conto corrente, ma anche l'applicazione da parte della di addebiti CP_4 direttamente connessi all'esistenza di una apertura di credito.
Con specifico riferimento al conto corrente n. 27/3274, aperto in data anteriore all'entrata in vigore del TUB, la correntista ha maturato una esposizione debitoria che nel corso del rapporto ha raggiunto picchi anche superiori a lire 800.000.000, senza che la abbia mai richiesto di CP_4 rientrare da tale sconfinamento. Allo stesso tempo, risulta dimostrato dalla documentazione contabile che, oltre all'applicazione della commissione di massimo scoperto, l'Istituto di credito ha addebitato nel corso del rapporto somme a titolo di “spese istruttoria fidi”, rivelando quindi l'esistenza di un affidamento in conto corrente.
Stesso discorso può essere fatto con riguardo al conto n. 8/30 il quale, benché sia stato presumibilmente aperto in data successiva rispetto all'entrata in vigore del TUB, del pari presenta diversi fattori che, letti unitariamente, provano il riconoscimento da parte della Banca di un affidamento in conto corrente. Anche in questo caso, infatti, la correntista ha nel corso del rapporto maturato una esposizione debitoria del valore superiore a lire 500.000.000, la quale ha causato l'addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto. Inoltre, dagli estratti conto è emersa la previsione – almeno in astratto – di interessi debitori determinati in misura diversa a seconda che l'operazione fosse stata compiuta entro o extra fido (rispettivamente 9,75% e 12,75%); previsione questa che risultava contenuta anche all'interno della documentazione contabile relativa al conto corrente n. 8/44, dalla quale è desumibile un tasso di interesse debitorio di 13,25% per le operazioni intra-fido e del 15,25% per quelle effettuate extra fido.
Va in ogni caso evidenziato che dall'esame della documentazione contabile, non è risultato possibile individuare un limite massimo di ciascuno degli affidamenti riconosciuti di fatto alla correntista.
Ciò nonostante, risulta assolutamente ragionevole affermare che il limite dei rispettivi fidi non sia mai stato superato dalla correntista considerato che, sebbene la abbia in astratto previsto una differente misura CP_4 degli interessi debitori intra ed extra fido, i secondi non hanno mai trovato effettiva applicazione.
Ne consegue che può dirsi dimostrata la natura ripristinatoria di tutte le rimesse effettuate in conto corrente, in quanto intervenute sempre entro i limiti degli affidamenti riconosciuti dalla CP_4
Per tali ragioni, deve essere rigettato il primo motivo di appello proposto dalla con conseguente conferma sul punto, della Parte_1 sentenza impugnata, anche se in forza di motivazioni in parte diverse rispetto a quelle adottate dal primo giudice.
V.4. Anche il terzo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Ancorché il Tribunale abbia chiesto al CTU incaricato di rideterminare il saldo contabile dei conti correnti applicando, in sostituzione della capitalizzazione trimestrale non pattuita quella annuale, deve ritenersi assolutamente corretto l'operato del tecnico incaricato, il quale ha semplicemente formulato una ipotesi di ricalcolo ulteriore e diversa rispetto a quelle a lui demandate, al solo fine di fornire al Tribunale un panorama di ricostruzioni alternative dei conti correnti esaminati quanto più completo possibile, consentendo così al giudicante di adottare la prospettazione ritenuta corretta alla luce dei principi di diritto applicabili in concreto.
In questo modo, il consulente non è incorso in alcun tipo di invalidità o nullità, non avendo egli esteso il proprio accertamento oltre il thema decidendum della controversia, ed essendo rimasto entro i limiti rappresentati dalle allegazioni delle parti e dai documenti ritualmente già acquisiti al processo, senza alcuna violazione del principio dispositivo.
Quanto detto trova assoluta corrispondenza nel principio di diritto affermato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza resa a Sezioni Unite n.
3086 del 01.02.2022, nella quale è stato affermato che la “necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta
l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo che non è
e non può essere rigida applicazione di regole, segnatamente, di ordine formale che quel diritto ingiustamente penalizzino, ma deve mirare a garantire attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta”.
Sulla base di questa premessa, la S.C. ha ribadito che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Nel caso di specie, il consulente ha effettuato il proprio accertamento nei limiti delle indagini a lui delegate, elaborando una ulteriore ipotesi di calcolo utile a rispondere in maniera completa ai quesiti postigli dal
Giudice istruttore. L'iniziativa del CTU ha inoltre contribuito ad evitare un ulteriore allungamento dei tempi processuali, sui quali avrebbe senz'altro inciso la necessità di disporre un ulteriore accertamento contabile, proprio finalizzato ad ottenere l'ulteriore ipotesi di ricalcolo del saldo contabile di conto corrente da lui elaborata spontaneamente.
Ciò premesso, deve altresì ritenersi corretta la scelta del giudice di aderire alla ricostruzione effettuata nell'ipotesi n. 7 della consulenza tecnica, con la quale il CTU ha rielaborato il saldo contabile dei conti correnti esaminati applicando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi (in luogo di quella trimestrale non pattuita), in applicazione dell'orientamento ormai pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass. civ. sent. n. 17150/2016).
Parimenti, deve ritenersi corretta la decisione del giudice anche con riguardo alla modalità prescelta per la rideterminazione degli interessi, effettuata ricalcolando gli interessi sulla base del tasso legale – per i conti correnti aperti prima dell'entrata in vigore del TUB – e dei tassi sostitutivi secondo quanto previsto dall'art. 117 TUB per il conto 8/44 aperto in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico di riferimento, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui “La disposizione di cui all'art.
117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma” (Cass. civ. ord. 34600/2022).
V.5. Confermata la correttezza della decisione di primo grado per quanto attiene alle nullità rilevate e ai criteri selezionati per la conseguente rideterminazione del saldo contabile di conto corrente, questo Collegio ritiene di dover condividere quanto prospettato dall' di credito nel CP_7 quarto motivo di appello, relativamente alla determinazione della effettiva misura del saldo contabile ricalcolato. Il giudice di prime cure per un mero errore di calcolo ha sommato - anziché sottrarre - al saldo di conto corrente rideterminato senza applicare alcuna capitalizzazione (pari a lire 316.089.277), l'importo di lire
72.616.568 costituente gli importi dovuti alla in virtù CP_4 dell'applicazione dei tassi legali e dei tassi sostitutivi ricalcolati in sostituzione dei tassi convenzionali illegittimi, addivenendo quindi ad un saldo contabile finale inevitabilmente errato nel suo ammontare.
Per tali ragioni, ricalcolando gli interessi secondo i criteri legali sostitutivi già menzionati senza alcuna capitalizzazione, il saldo contabile finale complessivo alla data del 14.04.2010 va rideterminato in lire 243.472.709
(ovvero pari alla differenza 316.089.277 – 72.616.568), equivalenti ad euro 125.743,16.
V.6. A questo punto, deve essere analizzato l'appello incidentale proposto dal , secondo cui Controparte_8 andrebbe riformata la sentenza appellata in quanto il giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito in ragione del fatto che i conti correnti oggetto di accertamento risultavano ancora aperti.
Per le ragioni di seguito esposte, il motivo di doglianza è infondato.
Sebbene l'art. 78 della legge fallimentare applicabile ratione temporis preveda che “i contratti di conto corrente, anche bancario e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti”, deve ritenersi corretta la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la domanda di ripetizione dell'indebito, non in ragione della mancanza della prova della chiusura del conto, ma in quanto non è stata fornita la prova delle movimentazioni contabili intervenute a far data dall'ultima annotazione contenuta nell'ultimo estratto conto disponibile (appunto al
14.04.2010), fino alla dichiarazione di fallimento effettuata dal Tribunale di
Napoli con sentenza del 27.07.2012.
Parimenti, non può essere condivisa la prospettazione difensiva del secondo cui sarebbe stata possibile anche una condanna al CP_2 pagamento del saldo c.d. intermedio, citando a sostegno di tale affermazione un precedente della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale «potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. civ. sent. n. 4214/2024).
Appare chiaro che la sentenza della S.C. appena richiamata è stata male interpretata da parte dell'appellante incidentale, avendo tratto dalla stessa una conclusione errata e non condivisibile.
Proprio il principio richiamato, infatti, – pienamente condiviso da questo
Collegio – avvalora ancor di più la correttezza della decisione di primo grado, in ragione dell'assenza, nel caso di specie, di un presupposto essenziale per poter considerare fondata una domanda di ripetizione dell'indebito, ovvero la prova dell'effettivo pagamento delle somme di cui si richiede la restituzione.
In sintesi, secondo la S.C., è ammissibile una domanda di ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla solo laddove le stesse CP_4 abbiano natura solutoria, ovvero quando i versamenti costituiscano un vero e proprio pagamento suscettibile di essere ripetuto.
Come evidenziato in precedenza, però, nel caso di specie tutte le rimesse effettuate sui conti correnti esaminati hanno natura ripristinatoria, essendo state le stesse effettuate dalla correntista su conti affidati senza che fosse mai superato il limite dei rispettivi fidi, quindi con la sola finalità di ripristinare la provvista messa a disposizione della In questi casi, è CP_4 possibile configurare un pagamento solo laddove sia intervenuta la chiusura del conto, rimanendo quindi preclusa la ripetizione dei versamenti medio tempore effettuati. Per tutte queste ragioni, quindi, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
V.7. Infine, deve considerarsi assorbito il quinto motivo di appello proposto dalla e avente ad oggetto il capo di sentenza relativo alla condanna CP_4 al pagamento delle spese processuali. La riforma anche parziale della sentenza impugnata determina, infatti, la caducazione automatica della statuizione sulle spese processuali, obbligando il giudice d'appello a provvedere d'ufficio ad una nuova complessiva regolamentazione delle stesse, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Al riguardo, l'accoglimento parziale dell'appello principale con conseguenziale riduzione del quantum oggetto dell'accertamento, nonché il rigetto integrale dell'appello incidentale giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 in capo alla appellante, in applicazione CP_4 dell'art. 91 c.p.c., essendo la stessa sostanzialmente soccombente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 52.001 a euro 260.000,00 e parametrando il compenso ai valori medi delle tariffe tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
V.9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo per il di Controparte_2 versare, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del Controparte_2
avverso la sentenza 879/2015 del Tribunale di Napoli – sezione
[...] stralcio, del 18.01.2015, pubblicata in data 20.01.2015 e non notificata, così provvede: 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza gravata, ridetermina il saldo contabile complessivo dei conti correnti esaminati in euro 125.743,16 alla data del 14.04.2010;
2) Conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) Condanna la al pagamento, in favore del Parte_1
Controparte_2
, delle spese del doppio grado di giudizio, nelle somme
[...] di seguito indicate già proporzionalmente ridotte della parte oggetto di compensazione:
- Per il primo grado, euro 9.402,00 per onorari, ed euro 226,66 per esborsi;
- Per il secondo grado, euro 6.660,00 per onorari, ed euro 536,00 per gli esborsi;
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
4) dà atto, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
(Testo Unico delle spese di giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del 13 novembre
2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. ssa Aurelia D'Ambrosio