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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/11/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2779 del R.G.AA.CC. per l'anno 2023 e vertente
TRA
c.f. ), in proprio e quale titolare della ditta “Servizi Parte_1 C.F._1 ecologici di Marchese Giosé”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Ferrara e Giuseppe Lanzo, nel cui studio in Catanzaro alla Via V. Pugliese n. 29, è elettivamente domiciliato giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
E
c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici alla Via Gioacchino Da Fiore, n. 3 è elettivamente domiciliata;
convenuta
E
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE interventore necessario
OGGETTO: querela di falso in via principale ex art. 221 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 189 c.p.c.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato, evocava in giudizio, Parte_2 dinanzi al Tribunale di Cosenza, l' , al fine di Controparte_1
pagina 1 di 7 ottenere l'accertamento e la conseguente declaratoria di falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 14263652375-5, con la quale la convenuta asseritamente notificava in data 18.3.2019
l'atto di appello alla sentenza della CTP di Cosenza n. 7185/2018, al fine di contestare le attestazioni ivi risultanti circa il luogo in cui era stato consegnato l'atto, nonché la qualità di persona addetta alla ricezione da parte del destinatario.
A sostegno dell'azione deduceva:
- che in data 29.6.2021, a mezzo del proprio difensore avv. Roberto Ameruso, richiedeva alla C.T.P. di l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 7185/2018, pronunciata il 5.10.2018 e CP_1 depositata il 14.12.2018, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 2375/2014, con la quale la
Commissione adita annullava l'avviso d'accertamento impugnato n. TD3010300746-2014 di €
3.265.640,00;
-che in pari data la cancelleria della C.T.P. di informava l'avv. Ameruso di essere CP_1 impossibilitata al rilascio della certificazione richiesta (Sent. n. 7185/2018), in quanto la sentenza risultava essere stata oggetto di impugnazione in grado d'appello innanzi alla Parte_3
, a definizione del cui procedimento, instaurato con R.G.n. 842/2019, veniva emessa la
[...] sentenza n. 296/2020, di parziale accoglimento dell'appello proposto;
-che, in data 9.7.2021, l'avv. Ameruso, non avendo mai avuto conoscenza del procedimento d'appello de quo (prima del 29.6.2021), formulava alla formale richiesta di Parte_3 visibilità del fascicolo R.G.n. 842/2019, nonché copia autentica della sentenza n. 296/2020 che definiva il detto procedimento;
-che, in pari data, all'atto del rilascio in copia autentica della sentenza n. 296/2020 e del contestuale accesso al fascicolo del procedimento, l'avv. Ameruso, visionata la copia del ricorso in appello allegato al fascicolo a cui era congiunta anche la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a lui indirizzata n. 14263652374-4 data 18.3.2019, recante il detto ricorso in Parte_4 appello, immediatamente si avvedeva che la firma apposta sul detto avviso, visibilmente, non era la propria bensì, evidentemente, di altro soggetto sconosciuto;
-che, nella propria contumacia, la riformava, sia pur parzialmente, la Parte_3 sentenza di primo grado, giudicando nel procedimento R.G.n. 842/2019 così disponendo: “La
Commissione, in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, conferma l'avviso di accertamento
IR ed VA e annulla quello relativo all'Irap”, confermando la sentenza di annullamento di primo grado dell'avviso di accertamento n. TD3010300746-2014 solo limitatamente alle somme richieste a titolo di
Irap (di valore estremamente esiguo rispetto al totale dell'avviso);
pagina 2 di 7 -che, successivamente, introduceva innanzi alla Corte Tributaria Regionale di Parte_2
Catanzaro il giudizio di revocazione R.G. n. 577/2022, per ottenere la revocazione della sentenza resa dalla medesima Corte all'esito del giudizio di appello svoltosi nella sua incolpevole contumacia, nel corso del quale la convenuta produceva copia dell'avviso di ricevimento, relativo al plico postale contenente l'atto d'appello notificato alla parte personalmente che, però, non veniva mai ricevuto dal sig. atteso che il plico veniva consegnato in luogo diverso da quello dichiarato nel medesimo Pt_1 avviso ed a persona mai delegata dall'attore al ritiro della propria corrispondenza;
-che, in particolare, contrariamente a quanto emerge dall'avviso di ricevimento in contestazione, il postino non consegnava la raccomandata in via OR CA (CS), alla via C.da Macchia Tavola n.
13, luogo di residenza dell'attore, bensì nella medesima via ma al n. civico 15 dove insisteva un'attività di ristorazione avente come insegna AR TO , attività, non riconducibile all'odierno Pt_1 attore, essendo un'attività di ristorazione gestita da , suocero di Persona_1 CP_2 che, trovandosi presso il ristorante, riceveva la raccomandata com'era occasionalmente solito fare in assenza del suocero e la lasciava all'interno del ristorante, senza mai consegnarla a Parte_2
- che, pertanto, attesa la fede privilegiata attribuita all'avviso di ricevimento in questione e la conseguente presunzione di conformità al vero di quanto dichiarato dall'agente postale, l'attore aveva interesse a sentire accertare e dichiarare la falsità della notifica, così da consentirgli di recuperare l'esercizio del proprio diritto di difesa in sede tributaria attraverso il procedimento di revocazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di appello a cui lo stesso non aveva potuto partecipare, senza sua colpa.
Concludeva chiedendo al Tribunale di:
“a. Accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata numero
14263652375-5 spedita in data 14 marzo 2018 dall'Ufficio postale di , notificata in data CP_1
18.3.2019, portante l'atto di appello alla sentenza della CTP di Cosenza n. 7185/2018 e diretta al sig. nella parte in cui il messo postale dichiara di avere consegnato il relativo plico al sig. Parte_2
quale delegato dell'attore alla ricezione degli atti, nonché nella parte in cui dichiara di CP_2 aver consegnato il relativo plico in OR CA (CS) alla via C.da Macchia Tavola n. 13 non essendo mai stato il sig. delegato dell'attore alla ricezione della propria corrispondenza CP_2 ed essendo stato consegnato il plico in OR CA (CS), presso il AR TO “Marchese” alla via C.da Macchia Tavola n. 15 e, definitivamente, dichiarare la falsità dell'intero avviso con ogni ulteriore effetto di legge;
pagina 3 di 7 b. Per l'effetto dichiarare la nullità, o comunque il mancato perfezionamento della notifica dell'atto
d'appello portato dalla suddetta raccomandata e che ha introdotto il giudizio in grado d'appello innanzi alla R.G.n. 842/2019 concluso con sentenza n. 296/2020; Pt_3 Parte_3
c. Disporre la menzione della sentenza sul documento dichiarato falso ai sensi e per gli effetti dell'art.
226 c.p.c.;
d. Assumere ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario all'esito dell'accertamento della falsità del documento;
e. Condannare comunque la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori come per legge.”.
Si costituiva in giudizio l' convenuta, la quale contestava l'azione ex adverso Controparte_1 promossa, di cui ha eccepito inammissibilità ed infondatezza.
La causa, effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 221 e ss c.p.c., veniva istruita in via documentale e mediante la prova testi richiesta da parte attrice.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del 17.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
****
Oggetto del presente procedimento è la querela di falso proposta da avverso l'avviso di Parte_2 ricevimento della raccomandata postale n. 14263652375-5, con la quale la convenuta
[...]
ha asseritamente notificato, in data 18.3.2019, l'atto di appello alla sentenza della Controparte_3
CTP di Cosenza n. 7185/2018.
In particolare, l'attore ha negato di avere mai ricevuto tale notifica, in quanto il plico è stato erroneamente consegnato presso il AR TO "Marchese", sito al civico 15 di via Contrada Macchia
Tavola in OR CA, anziché presso la sua residenza al civico 13 della medesima via, nelle mani di
, genero del gestore del ristorante, il quale aveva ricevuto il plico, supponendo trattarsi di CP_2 corrispondenza destinata all'attività di ristorazione gestita dal suocero, senza mai consegnarlo al vero destinatario e senza essere dallo stesso delegato alla ricezione di atti.
Si deve premettere che, secondo quanto riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 pagina 4 di 7 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull' avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr. Cass. Civ., n. 24852 del 22.11.2006; cfr. anche Cass.
Civ., n. 14574 del 6.6.2018: “In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto”).
Deve pertanto, in via preliminare, riconoscersi l'ammissibilità della proposta querela, che costituisce l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c.”
(Cass. 18328/2022).
Del resto, l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. 19413/ 2017).
In tal modo, la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362 del
2000).
Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore (cfr. Cass. 18323/2007).
pagina 5 di 7 Più nello specifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr., Cass., 30 agosto 2007, n. 18323).
Nella fattispecie in esame, pertanto, sussiste l'interesse dell'attore a conseguire la Parte_2 declaratoria di falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 14263652375-5, con la quale la convenuta ha asseritamente notificato, in data 18.3.2019, Controparte_3
l'atto di appello alla sentenza della CTP di Cosenza n. 7185/2018, così da consentirgli di recuperare l'esercizio del proprio diritto di difesa in sede tributaria attraverso il procedimento di revocazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di appello, a cui lo stesso non ha potuto partecipare, senza sua colpa.
Legittimata passiva è, poi, l , quale soggetto che si è avvalso del Controparte_3 documento impugnato nell'ambito del giudizio di appello n. 842/2019 r.g. dinanzi alla C.T.R. della
, conclusosi con la sentenza n. 296/2020. Pt_3
Ciò posto, nel merito, le risultanze dell'istruttoria espletata hanno confermato la prospettazione defensionale di parte attrice e la fondatezza della domanda proposta.
In particolare, “ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate.” (cfr. Cass. Civ., n. 53 del
2.01.2024).
L'avviso di ricevimento in contestazione risulta sottoscritto da , quale "incaricato” CP_2 dell'attore alla ricezione degli atti. Inoltre, l'atto in questione attesta, quale luogo di avvenuta consegna,
“via Contrada Macchia Tavola, 13, OR CA”.
Lo stesso , escusso quale testimone nel presente giudizio, ha riconosciuto la firma da lui CP_2 apposta sull'avviso di ricevimento n. 14263652375-5, ed ha confermato di non essere mai stato delegato dal sig. al ritiro della sua corrispondenza. Inoltre, ha riferito di aver ricevuto il plico mentre si Pt_1 trovava presso il AR TO "Marchese" gestito dal suocero , aggiungendo Persona_1 che l'ufficiale postale non aveva specificato che si trattava di un plico destinato a ed ha Parte_2 dichiarato di aver lasciato il plico sul bancone del bar senza consegnarlo al sig. né ad altre Pt_1 persone, né di avere avvisato il suocero o altri dell'arrivo dello stesso.
Anche ha riferito di gestire un ristorante sito in OR CA alla Via Crotone Persona_1
n. 15, ubicato in locali di proprietà dei figli di ma ha negato di avere mai preso in Parte_2
pagina 6 di 7 consegna né ricevuto al proprio ristorante alcuna corrispondenza indirizzata a . Inoltre, il Parte_2 teste ha aggiunto di non aver mai ricevuto alcun plico indirizzato a da parte di Parte_2 [...]
. CP_2
Quanto, poi, al luogo in cui è stato consegnato l'atto, si evidenzia che l'avviso di ricevimento attesta la consegna presso "via C.da Macchia Tavola n. 13", mentre dalle testimonianze assunte in giudizio è emerso che l'atto sia stato consegnato presso il AR TO "Marchese" sito al civico 15 della medesima via.
Alla stregua delle evidenze probatorie ritualmente acquisite, deve riconoscersi che le attestazioni risultanti dall'avviso di ricevimento in contestazione, in merito al luogo di consegna dell'atto ed alla qualità di , come “incaricato” e/o “delegato” alla ricezione dell'atto, da parte dell'attore, CP_2 non siano corrispondenti al vero, dovendosi, quindi, dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 14263652374-5.
In considerazione delle ragioni della decisione e della sostanziale estraneità della parte convenuta rispetto alla falsità del documento, si reputano sussistenti fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti di Parte_2
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Controparte_3
1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara la falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata numero 14263652375-5 spedita in data 14 marzo 2018 dall'Ufficio postale di
Cosenza, notificata in data 18.3.2019, portante l'atto di appello alla sentenza della CTP di Cosenza
n. 7185/2018 e diretta a nella parte in cui il messo postale dichiara di avere Parte_2 consegnato il relativo plico a quale delegato dell'attore alla ricezione degli atti, nonché CP_2 nella parte in cui dichiara di aver consegnato il relativo plico in OR CA (CS) alla via C.da
Macchia Tavola n. 13;
2) ordina la menzione della sentenza sul documento dichiarato falso ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 c.p.c..;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2779 del R.G.AA.CC. per l'anno 2023 e vertente
TRA
c.f. ), in proprio e quale titolare della ditta “Servizi Parte_1 C.F._1 ecologici di Marchese Giosé”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Ferrara e Giuseppe Lanzo, nel cui studio in Catanzaro alla Via V. Pugliese n. 29, è elettivamente domiciliato giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
E
c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici alla Via Gioacchino Da Fiore, n. 3 è elettivamente domiciliata;
convenuta
E
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE interventore necessario
OGGETTO: querela di falso in via principale ex art. 221 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 189 c.p.c.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato, evocava in giudizio, Parte_2 dinanzi al Tribunale di Cosenza, l' , al fine di Controparte_1
pagina 1 di 7 ottenere l'accertamento e la conseguente declaratoria di falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 14263652375-5, con la quale la convenuta asseritamente notificava in data 18.3.2019
l'atto di appello alla sentenza della CTP di Cosenza n. 7185/2018, al fine di contestare le attestazioni ivi risultanti circa il luogo in cui era stato consegnato l'atto, nonché la qualità di persona addetta alla ricezione da parte del destinatario.
A sostegno dell'azione deduceva:
- che in data 29.6.2021, a mezzo del proprio difensore avv. Roberto Ameruso, richiedeva alla C.T.P. di l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 7185/2018, pronunciata il 5.10.2018 e CP_1 depositata il 14.12.2018, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 2375/2014, con la quale la
Commissione adita annullava l'avviso d'accertamento impugnato n. TD3010300746-2014 di €
3.265.640,00;
-che in pari data la cancelleria della C.T.P. di informava l'avv. Ameruso di essere CP_1 impossibilitata al rilascio della certificazione richiesta (Sent. n. 7185/2018), in quanto la sentenza risultava essere stata oggetto di impugnazione in grado d'appello innanzi alla Parte_3
, a definizione del cui procedimento, instaurato con R.G.n. 842/2019, veniva emessa la
[...] sentenza n. 296/2020, di parziale accoglimento dell'appello proposto;
-che, in data 9.7.2021, l'avv. Ameruso, non avendo mai avuto conoscenza del procedimento d'appello de quo (prima del 29.6.2021), formulava alla formale richiesta di Parte_3 visibilità del fascicolo R.G.n. 842/2019, nonché copia autentica della sentenza n. 296/2020 che definiva il detto procedimento;
-che, in pari data, all'atto del rilascio in copia autentica della sentenza n. 296/2020 e del contestuale accesso al fascicolo del procedimento, l'avv. Ameruso, visionata la copia del ricorso in appello allegato al fascicolo a cui era congiunta anche la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a lui indirizzata n. 14263652374-4 data 18.3.2019, recante il detto ricorso in Parte_4 appello, immediatamente si avvedeva che la firma apposta sul detto avviso, visibilmente, non era la propria bensì, evidentemente, di altro soggetto sconosciuto;
-che, nella propria contumacia, la riformava, sia pur parzialmente, la Parte_3 sentenza di primo grado, giudicando nel procedimento R.G.n. 842/2019 così disponendo: “La
Commissione, in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, conferma l'avviso di accertamento
IR ed VA e annulla quello relativo all'Irap”, confermando la sentenza di annullamento di primo grado dell'avviso di accertamento n. TD3010300746-2014 solo limitatamente alle somme richieste a titolo di
Irap (di valore estremamente esiguo rispetto al totale dell'avviso);
pagina 2 di 7 -che, successivamente, introduceva innanzi alla Corte Tributaria Regionale di Parte_2
Catanzaro il giudizio di revocazione R.G. n. 577/2022, per ottenere la revocazione della sentenza resa dalla medesima Corte all'esito del giudizio di appello svoltosi nella sua incolpevole contumacia, nel corso del quale la convenuta produceva copia dell'avviso di ricevimento, relativo al plico postale contenente l'atto d'appello notificato alla parte personalmente che, però, non veniva mai ricevuto dal sig. atteso che il plico veniva consegnato in luogo diverso da quello dichiarato nel medesimo Pt_1 avviso ed a persona mai delegata dall'attore al ritiro della propria corrispondenza;
-che, in particolare, contrariamente a quanto emerge dall'avviso di ricevimento in contestazione, il postino non consegnava la raccomandata in via OR CA (CS), alla via C.da Macchia Tavola n.
13, luogo di residenza dell'attore, bensì nella medesima via ma al n. civico 15 dove insisteva un'attività di ristorazione avente come insegna AR TO , attività, non riconducibile all'odierno Pt_1 attore, essendo un'attività di ristorazione gestita da , suocero di Persona_1 CP_2 che, trovandosi presso il ristorante, riceveva la raccomandata com'era occasionalmente solito fare in assenza del suocero e la lasciava all'interno del ristorante, senza mai consegnarla a Parte_2
- che, pertanto, attesa la fede privilegiata attribuita all'avviso di ricevimento in questione e la conseguente presunzione di conformità al vero di quanto dichiarato dall'agente postale, l'attore aveva interesse a sentire accertare e dichiarare la falsità della notifica, così da consentirgli di recuperare l'esercizio del proprio diritto di difesa in sede tributaria attraverso il procedimento di revocazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di appello a cui lo stesso non aveva potuto partecipare, senza sua colpa.
Concludeva chiedendo al Tribunale di:
“a. Accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata numero
14263652375-5 spedita in data 14 marzo 2018 dall'Ufficio postale di , notificata in data CP_1
18.3.2019, portante l'atto di appello alla sentenza della CTP di Cosenza n. 7185/2018 e diretta al sig. nella parte in cui il messo postale dichiara di avere consegnato il relativo plico al sig. Parte_2
quale delegato dell'attore alla ricezione degli atti, nonché nella parte in cui dichiara di CP_2 aver consegnato il relativo plico in OR CA (CS) alla via C.da Macchia Tavola n. 13 non essendo mai stato il sig. delegato dell'attore alla ricezione della propria corrispondenza CP_2 ed essendo stato consegnato il plico in OR CA (CS), presso il AR TO “Marchese” alla via C.da Macchia Tavola n. 15 e, definitivamente, dichiarare la falsità dell'intero avviso con ogni ulteriore effetto di legge;
pagina 3 di 7 b. Per l'effetto dichiarare la nullità, o comunque il mancato perfezionamento della notifica dell'atto
d'appello portato dalla suddetta raccomandata e che ha introdotto il giudizio in grado d'appello innanzi alla R.G.n. 842/2019 concluso con sentenza n. 296/2020; Pt_3 Parte_3
c. Disporre la menzione della sentenza sul documento dichiarato falso ai sensi e per gli effetti dell'art.
226 c.p.c.;
d. Assumere ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario all'esito dell'accertamento della falsità del documento;
e. Condannare comunque la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori come per legge.”.
Si costituiva in giudizio l' convenuta, la quale contestava l'azione ex adverso Controparte_1 promossa, di cui ha eccepito inammissibilità ed infondatezza.
La causa, effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 221 e ss c.p.c., veniva istruita in via documentale e mediante la prova testi richiesta da parte attrice.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del 17.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
****
Oggetto del presente procedimento è la querela di falso proposta da avverso l'avviso di Parte_2 ricevimento della raccomandata postale n. 14263652375-5, con la quale la convenuta
[...]
ha asseritamente notificato, in data 18.3.2019, l'atto di appello alla sentenza della Controparte_3
CTP di Cosenza n. 7185/2018.
In particolare, l'attore ha negato di avere mai ricevuto tale notifica, in quanto il plico è stato erroneamente consegnato presso il AR TO "Marchese", sito al civico 15 di via Contrada Macchia
Tavola in OR CA, anziché presso la sua residenza al civico 13 della medesima via, nelle mani di
, genero del gestore del ristorante, il quale aveva ricevuto il plico, supponendo trattarsi di CP_2 corrispondenza destinata all'attività di ristorazione gestita dal suocero, senza mai consegnarlo al vero destinatario e senza essere dallo stesso delegato alla ricezione di atti.
Si deve premettere che, secondo quanto riconosciuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 pagina 4 di 7 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull' avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr. Cass. Civ., n. 24852 del 22.11.2006; cfr. anche Cass.
Civ., n. 14574 del 6.6.2018: “In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto”).
Deve pertanto, in via preliminare, riconoscersi l'ammissibilità della proposta querela, che costituisce l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c.”
(Cass. 18328/2022).
Del resto, l'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. 19413/ 2017).
In tal modo, la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362 del
2000).
Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l'attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore (cfr. Cass. 18323/2007).
pagina 5 di 7 Più nello specifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr., Cass., 30 agosto 2007, n. 18323).
Nella fattispecie in esame, pertanto, sussiste l'interesse dell'attore a conseguire la Parte_2 declaratoria di falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 14263652375-5, con la quale la convenuta ha asseritamente notificato, in data 18.3.2019, Controparte_3
l'atto di appello alla sentenza della CTP di Cosenza n. 7185/2018, così da consentirgli di recuperare l'esercizio del proprio diritto di difesa in sede tributaria attraverso il procedimento di revocazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di appello, a cui lo stesso non ha potuto partecipare, senza sua colpa.
Legittimata passiva è, poi, l , quale soggetto che si è avvalso del Controparte_3 documento impugnato nell'ambito del giudizio di appello n. 842/2019 r.g. dinanzi alla C.T.R. della
, conclusosi con la sentenza n. 296/2020. Pt_3
Ciò posto, nel merito, le risultanze dell'istruttoria espletata hanno confermato la prospettazione defensionale di parte attrice e la fondatezza della domanda proposta.
In particolare, “ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate.” (cfr. Cass. Civ., n. 53 del
2.01.2024).
L'avviso di ricevimento in contestazione risulta sottoscritto da , quale "incaricato” CP_2 dell'attore alla ricezione degli atti. Inoltre, l'atto in questione attesta, quale luogo di avvenuta consegna,
“via Contrada Macchia Tavola, 13, OR CA”.
Lo stesso , escusso quale testimone nel presente giudizio, ha riconosciuto la firma da lui CP_2 apposta sull'avviso di ricevimento n. 14263652375-5, ed ha confermato di non essere mai stato delegato dal sig. al ritiro della sua corrispondenza. Inoltre, ha riferito di aver ricevuto il plico mentre si Pt_1 trovava presso il AR TO "Marchese" gestito dal suocero , aggiungendo Persona_1 che l'ufficiale postale non aveva specificato che si trattava di un plico destinato a ed ha Parte_2 dichiarato di aver lasciato il plico sul bancone del bar senza consegnarlo al sig. né ad altre Pt_1 persone, né di avere avvisato il suocero o altri dell'arrivo dello stesso.
Anche ha riferito di gestire un ristorante sito in OR CA alla Via Crotone Persona_1
n. 15, ubicato in locali di proprietà dei figli di ma ha negato di avere mai preso in Parte_2
pagina 6 di 7 consegna né ricevuto al proprio ristorante alcuna corrispondenza indirizzata a . Inoltre, il Parte_2 teste ha aggiunto di non aver mai ricevuto alcun plico indirizzato a da parte di Parte_2 [...]
. CP_2
Quanto, poi, al luogo in cui è stato consegnato l'atto, si evidenzia che l'avviso di ricevimento attesta la consegna presso "via C.da Macchia Tavola n. 13", mentre dalle testimonianze assunte in giudizio è emerso che l'atto sia stato consegnato presso il AR TO "Marchese" sito al civico 15 della medesima via.
Alla stregua delle evidenze probatorie ritualmente acquisite, deve riconoscersi che le attestazioni risultanti dall'avviso di ricevimento in contestazione, in merito al luogo di consegna dell'atto ed alla qualità di , come “incaricato” e/o “delegato” alla ricezione dell'atto, da parte dell'attore, CP_2 non siano corrispondenti al vero, dovendosi, quindi, dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 14263652374-5.
In considerazione delle ragioni della decisione e della sostanziale estraneità della parte convenuta rispetto alla falsità del documento, si reputano sussistenti fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da nei confronti di Parte_2
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Controparte_3
1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara la falsità dell'avviso di ricevimento della raccomandata numero 14263652375-5 spedita in data 14 marzo 2018 dall'Ufficio postale di
Cosenza, notificata in data 18.3.2019, portante l'atto di appello alla sentenza della CTP di Cosenza
n. 7185/2018 e diretta a nella parte in cui il messo postale dichiara di avere Parte_2 consegnato il relativo plico a quale delegato dell'attore alla ricezione degli atti, nonché CP_2 nella parte in cui dichiara di aver consegnato il relativo plico in OR CA (CS) alla via C.da
Macchia Tavola n. 13;
2) ordina la menzione della sentenza sul documento dichiarato falso ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 c.p.c..;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà
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