CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6072 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5594/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5594/2019 All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
PAte_1 Avv. SCAFARELLI FEDERICA presente Avv. MAZZEO LUCA Avv. MURA SALVATORE Appellato/i
.Q. INCORPORANTE PER FUSIONE DELLA Controparte_1 CP_2 Avv. MASCIOCCHI ALESSANDRO
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'avv. Scafarelli discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli ER d'Amato Assistenza giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5594 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro PAte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo (C. F. – PEC C.F._1
), ER Scafarelli (C.F. - PEC Email_1 C.F._2
) e VA MU, (C.F. - PEC Email_2 CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_3
ER Scafarelli in Roma, via Giosuè 4, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore quale Controparte_1 P.IVA_2 incorporante per fusione della (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
SS AS (c.f. – PEC C.F._4
), giusta procura in atti Email_4
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 4/9/2019, la
[...] ha convenuto in giudizio la per la riforma della sentenza del Tribunale di PAte_1 Controparte_2
pagina 2 di 13 Roma n. 2925/2019, pubblicata l'8/2/2019, a definizione del giudizio di primo grado R.G. n.
19712/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti della con atto di citazione Controparte_2 in opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 27933/2015, emesso dal Tribunale di Roma in favore della per l'importo di € 225.840,00 oltre interessi moratori. Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa possono come qui di seguito viene riportato. Con ricorso del 7/11/2015, azionava in via monitoria, dinanzi al Tribunale di Roma, il credito di € 225.840,00 Controparte_2
PA vantato nei confronti della (d'ora in avanti anche solo per il mancato PAte_1 pagamento di due fatture, emesse rispettivamente il 4/11/2004 ed il 23/5/2005, per prestazioni rese in esecuzione del contratto stipulato tra le parti il 17/9/2003 e denominato accordo di collaborazione.
Questo prevedeva la realizzazione, da parte della di alcune prestazioni tecniche CP_2
PA funzionali all'adempimento del “contratto principale”, stipulato il 30/7/2003 dalla con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (in seguito MIPAF) e il Corpo Forestale dello Stato (in seguito CFS), per la realizzazione di un sistema integrato finalizzato alla rilevazione delle criticità termiche e, particolare, per la rilevazione degli incendi all'interno delle aree boschive e alla trasmissione delle informazioni necessarie agli interventi da parte di una sala operativa. Tale contratto pubblico di appalto prevedeva, altresì, lo sviluppo dell'attività di ricerca in quattro fasi, ciascuna dotata di autonomia funzionale e avente risultati di immediata utilità per il CFS.
Sulla domanda monitoria provvedeva il Tribunale adito, con decreto n. 27933 del 4/12/2015, PA ingiungendo alla il pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi moratori e spese della procedura.
Con atto di citazione dell'8/3/2016, la società ingiunta opponeva detto provvedimento monitorio, sostenendo che il credito azionato fosse inesigibile in forza della previsione contrattuale di cui all'art. 5 comma 2 del sopradetto accordo di collaborazione, siglato tra le parti il 17/9/2003, secondo cui “i pagamenti avverranno entro 10 giorni dalla data dell'effettivo pagamento delle somme dovute da parte del CFS a fronte dei collaudi previsti per ciascuna fase”, non avendo ancora ricevuto il citato pagamento del CFS. L'opponente al decreto ingiuntivo richiedeva, altresì, la sospensione del giudizio in attesa di conoscere l'esito della causa che aveva pendente con MIPAF innanzi alla Corte di Appello di Roma con il n. r.g. 1905/2015, e che aveva a oggetto la risoluzione per inadempimento del “contratto principale”.
Resisteva alla opposizione la con comparsa di costituzione e risposta nella quale, Controparte_3 premettendo di non aver ricevuto alcuna informativa della esistenza del contenzioso giudiziario in PA essere tra la e il MIPAF e di averne saputo solo all'atto dell'introduzione del procedimento di opposizione al d.i., insisteva per la condanna della opponente al pagamento delle somme azionate in pagina 3 di 13 monitorio a seguito del decorso del termine di adempimento previsto nell'art. 5 del detto accordo di collaborazione del 17/9/2003, atteso che gli effetti del collaudo ivi richiamato (da effettuarsi per la terza fase del contratto, essendo esaurite le prime due) dovevano intendersi comunque realizzati ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. n. 163/2006 e tenuto conto, altresì, che nessuna contestazione era stata PA avanzata dalla in merito all'esatto adempimento delle proprie prestazioni.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “rigetta l'opposizione e, per
l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.; condanna la parte opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro
13.430,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali”.
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliersi le seguenti PAte_1 conclusioni: “piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto: A) annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Roma n.
2925/2019, pubblicata in data 8.2.2019, non notificata;
B) per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in primo grado n. 27933/2015 (R.G.
77340/2015). In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio e condanna di alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more della definizione del Controparte_2 presente giudizio a titolo di sorte e/o di spese legali;
il tutto oltre accessori di legge e comunque refusione del contributo unificato.”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
3/3/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale rigettare il gravame proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi su esposti Controparte_4
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 6. — All'udienza di prima comparizione del 17/6/2020, svoltasi mediante scambio di note difensive prodotte sulla istanza proposta ex art. 283 c.p.c. dalla appellante, la Corte d'Appello ha respinto la richiesta di inibitoria e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo ritenuto che “al sommario esame proprio della presente fase, quanto al fumus boni iuris dell'istanza cautelare la sentenza gravata non appare affetta da vizi manifesti con particolare riferimento al motivo di appello che contesta l'interpretazione del Tribunale ai sensi dell'art. 1183 c.c. della clausola 5.2 contenuta nell'accordo di collaborazione concluso tra le parti il 17/9/2003 – la quale così prevede: “i pagina 4 di 13 pagamenti avverranno entro 10 giorni dalla data dell'effettivo pagamento delle somme dovute da parte del CFS a fronte dei collaudi previsti per ciascuna fase. La emetterà apposita fattura” – di CP_2 cui l'appellante afferma la natura di condizione sospensiva non avverata per l'omesso pagamento a lei da parte del committente principale CFS, essendo incontestato l'adempimento nei suoi confronti della controparte mentre, con riguardo al periculum in mora, lo stesso non è concretamente Controparte_2 apprezzabile perché risulta allegato genericamente, non essendo dedotta né l'incapacità restitutoria dell'appellata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata, né
l'incapacità patrimoniale dell'appellante a far fronte all'obbligazione pecuniaria specifica, sicché non
è ravvisabile il pregiudizio derivante dalla fisiologica esecutività della sentenza di primo grado”.
Con memoria difensiva del 7/11/2023, il procuratore della ha dato atto della Controparte_3 avvenuta fusione per incorporazione della sua assistita nella Controparte_1
Alla odierna udienza il difensore di parte appellante ha discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti. Il difensore di parte appellata non è comparso.
§ 7. — Nell'atto di appello sono contenuti tre motivi di impugnazione.
§ 7.1 — Con il primo motivo la sentenza di primo grado è censurata ai sensi dell'art. 342, comma 1 n. 1 c.p.c.: “per aver erroneamente ritenuto il primo Giudice che la clausola 5.2 dell'accordo di collaborazione concluso tra le parti il 17.9.2003 non sia interpretabile quale condizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e segg. c.c., ma quale clausola di determinazione del tempo dell'adempimento ex art. 1183 c.c.” (cfr. pag. 2) o comunque per aver interpretato detta clausola contrattuale nel senso di consentire unilateralmente a di stabilire un termine per CP_2
l'adempimento (pagamento del prezzo) diverso da quello contrattualmente stabilito”.
Si legge in proposito nella sentenza gravata: “Ritiene il giudice che la clausola de qua non sia interpretabile quale condizione ai sensi e per gli effetti degli artt.1353 e segg. c.c., ma quale clausola di determinazione del tempo dell'adempimento ex art.1183 c.c. Secondo la disposizione dettata in via generale dall'art.1363 c.c. tale clausola deve essere interpretata alla luce del complessivo regolamento contrattuale, quale risultante di tutte le clausole dell'accordo di collaborazione concluso tra le parti, avuto riguardo alle premesse del medesimo accordo che rilevano al fine dell'accertamento della comune intenzione delle parti ex art.1362 c.c. I contraenti hanno inteso rappresentare la comune volontà delle parti nella clausola 1) dell'accordo di collaborazione (“Scopo”), prevedendo in termini generali gli obiettivi dell'accordo, il piano di lavoro ed il ruolo spettante a ciascun delle parti. A questo proposito si rileva che nelle premesse dell'accordo viene rappresentato che l'odierna parte opponente ha concluso con il Corpo forestale dello stato il “contratto principale”, rispetto al quale viene specificato il ruolo che dovrà svolgere l'odierna parte opposta ed in particolare le attività di pagina 5 di 13 competenza. Per quanto oggetto del giudizio l'ultimo periodo della clausola 1) prevede che: “Per PA quanto sopra detto quale titolare del contratto principale;
si impegna a compensare a i CP_2 servizi e le attività di seguito riportate seguendo lo schema definito dal contratto principale dove sono riportate modalità, tempistiche ed importi.”. Appare evidente la comune intenzione delle parti di non subordinare il diritto al compenso di agli eventi relativi al pagamento del compenso CP_2
PA spettante a in forza del contratto principale. La clausola sopra richiamata prevede infatti che
l'odierna parte opponente “si impegna a compensare”, senza riserve o condizioni, l'odierna parte opposta per le attività svolte.”.
Afferma l'appellante che, nel provvedimento impugnato, sia errata l'interpretazione delle clausole contenute nell'accordo di collaborazione tra le parti e che sia ingiusta la mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di interpretazione complessiva delle clausole del citato contratto di cui all'art. 1363 c.c., alla luce del quale deve rinvenirsi, nel caso di specie, la volontà comune di prevedere una condizione sospensiva o, comunque, un termine finalizzato a subordinare il versamento dei compensi pattuiti alla alla erogazione della provvista da parte del MIPAF. CP_2
PA
precisa, al riguardo, che, attraverso la clausola di cui al citato art. 5 comma 2 dell'accordo sottoscritto il 17/9/2003, le parti avevano previsto: “l'apposizione di un termine al quale subordinare i PA pagamenti, collegando l'effettivo pagamento delle somme dovute a a quello ricevuto da CP_2 da parte del MIPAF” e che lettura complessiva dell'accordo di collaborazione fa emergere “che nelle intenzioni delle parti la fissazione di scopi ed obiettivi comuni (cfr. pag. 3 doc. 1) lasciano pacificamente intendere la previsione di una condizione nell'esigibilità dei pagamenti, da intendersi quale conseguenza dell'accettazione, in parti uguali, del rischio di impresa.”.
Aggiunge l'appellante con riferimento a detti scopi comuni, che “Nel settembre 2003, dunque, PA e sottoscrivevano un accordo di collaborazione il cui scopo dichiarato all'art. 1 CP_2 prevedeva di stabilire le linee guida di lavoro nel reciproco rispetto dei ruoli e delle attività da svolgere anche in ottemperanza agli obblighi assunti con il CFS, attraverso il contratto principale, dando atto i contraenti già in sede di premessa che i loro stessi rapporti sarebbero stati regolati sulla PA base dell'evoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra e il Ministero”.
La doglianza dell'appellante non coglie nel segno.
Osserva in proposito la Corte che, dal tenore letterale del citato art. 5, comma 2, dell'accordo di collaborazione del 17/9/2003, non risulta che le parti avessero subordinato l'efficacia dell'obbligazione PA della di pagamento delle prestazioni rese dalla all'adempimento delle obbligazioni CP_2 contrattuali - di esecuzione dei collaudi e di pagamento del prezzo dell'appalto - da parte del CFS, ma pagina 6 di 13 solo che pattuirono la cronologia dei pagamenti in riferimento al versamento delle somme da parte dell'amministrazione committente.
La finalità pratica della pattuizione negoziale di detto termine era evidente, essendo costituita PA dalla necessità di evitare anticipazioni economiche da parte della in ipotesi di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione committente. Nessuna delle clausole contenute nel suddetto accordo tra le parti indica la diversa finalità di ritenere efficace l'obbligazione di pagamento da parte PA della in favore della solamente in caso di adempimento del CFS alle obbligazioni CP_2
PA contratte in favore di
La suddetta qualificazione trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte che ha chiarito che qualora, nella stipulazione di un contratto, i contraenti abbiano correlato ad un evento futuro non l'efficacia del vincolo, come accade nel caso del negozio condizionato, ma solo il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione, non sono invocabili i principi inerenti alla condizione, o al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia, e rimane applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento di cui agli art. 1183 ss. c.c., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato con il verificarsi dell'evento, che può essere costituito anche dalla prestazione della controparte ovvero dal compimento di determinate attività in suo favore (v. Cass. Civ. Sez. III, 14/04/2000, n. 4853).
Depone inoltre a favore della interpretazione della clausola di cui all'art. 5, comma 2, citata in funzione del tempo dell'adempimento, e non già alla stregua di una condizione sospensiva, la previsione contrattuale di cui al comma primo dell'art. 5, così richiamata nella sentenza appellata:
“Nello stesso senso può essere interpretata la clausola 5.1) dell'accordo di collaborazione, laddove si PA prevede che: "Per le attività sopra descritte riceverà da un compenso di 700.000,00 euro CP_2 oltre Iva, secondo le modalità di seguito descritte.” Al riguardo il tribunale evidenzia: “In buona sostanza anche questa clausola prevede un diritto incondizionato al compenso a favore di CP_2 per le attività descritte dalla clausola 2). Il riferimento alle “modalità di seguito descritte” non appare infatti interpretabile quale comune intenzione delle parti di subordinare il pagamento ad un evento futuro ed incerto;
ma, più semplicemente, di prevedere specifiche modalità di pagamento in PA considerazione della esistenza del contratto principale tra ed il Corpo forestale dello Stato, e della conseguente necessità per la prima di procurarsi dalla seconda la provvista per il pagamento del compenso (incondizionato) spettante a . CP_2
Si ritiene di condividere tale argomento del giudice a quo, risultando chiara la citata formulazione della clausola contenuta nel primo comma dello stesso art. 5, alla luce della quale deve ritenersi che, attraverso la previsione del detto termine di dieci giorni dalla data di effettivo pagamento pagina 7 di 13 delle somme dovute da parte del CFS, le parti abbiano inteso definire le “modalità” di pagamento e non già indicare condizioni determinative dell'efficacia di tale obbligo.
Per altro aspetto, considerati i rilevanti oneri di adempimento delle prestazioni tecniche assunte dalla con l'accordo di collaborazione, la subordinazione del proprio diritto al compenso CP_2 all'alea di un possibile inadempimento contrattuale da parte del CFS, avrebbe dovuto trovare chiara esplicitazione a causa della evidente restrizione della posizione contrattuale che avrebbe generato in capo alla attuale appellata. Invero, pur essendo l'accordo di collaborazione ben dettagliato, tale clausola non è rinvenibile nel contratto sottoscritto dalle parti. PA
§ 7.2 — Con il secondo motivo d'impugnazione, la censura la decisione del Tribunale: “per aver erroneamente individuato nel citato accordo di collaborazione tra le parti un contratto commutativo, anzi sinallagmatico (cfr. pag. 4) senza considerare il tenore delle clausole ivi indicate, assumendo che il ricorso per decreto ingiuntivo possa essere qualificato quale richiesta di fissazione del tempo dell'adempimento ex art. 1183 c.c. co. 1 secondo periodo c.c. E ciò in considerazione del fatto che la clausola 5.2) si risolve in una sostanziale indeterminazione del tempo dell'adempimento, proprio in considerazione del fatto che il termine è stato stabilito per relationem con riferimento ad altri eventi del tutto estranei alla sfera di controllo del creditore”.
Il Giudice a quo ha così argomentato sul primo punto: “Nè può ritenersi che, come dedotto dalla parte opponente, le parti abbiano inteso concludere una sorta di contratto aleatorio, prevedendo il diritto al compenso per le attività svolte da solo nel caso di effettivo pagamento da parte CP_2
PA del Corpo forestale dello stato del compenso spettante a Nessuna delle clausole dell'accordo di collaborazione concluso tra le parti è infatti interpretabile in questo senso. Al contrario, per le considerazioni sopra svolte, risulta che le parti abbiano inteso concludere un contratto commutativo, ed anzi sinallagmatico.”. PA
§ 7.2a — Con riferimento alla prima parte del motivo di gravame, la deduce che la premessa contrattuale e l'individuazione nell'art. 1 dello scopo comune debbano costituire l'indirizzo interpretativo della volontà dei contraenti nel senso di aver attribuito natura aleatoria all'accordo di collaborazione.
Nell'articolo 1 dell'accordo si legge: “quanto segue determina ruoli e competenze attuative e stabilisce anche i parametri di competenza, inoltre deve essere interpretato fondamentalmente come un accordo operativo strategico che stabilisce non solo obiettivi di attuazione contrattuale, bensì la volontà congiunta di realizzare un Sistema Operativo stabile ed ingegnerizzato al fine di renderlo utilizzabile in campo operativo e quindi applicabile in modalità industriale”.
pagina 8 di 13 L'appellante sostiene in proposito: “Alla luce di tale clausola appare evidente che l'Accordo rappresenti lo strumento di regolamentazione di rapporti che operano su un piano di parità, con assunzione del rischio di impresa nell'esecuzione del progetto di realizzazione del sistema operativo”. afferma, in sostanza, che la volontà congiunta delle parti di realizzare un sistema operativo sia Pt_1 significativa della condivisione paritetica anche del rischio di impresa costituito da un eventuale inadempimento del contratto principale da parte del MIPAF e che il giudice di prime cure abbia omesso PA di considerare che il collegamento tra i due contratti (quello tra le parti in causa e quello tra la e il abbia determinato le parti a subordinare il diritto al compenso di alla CP_5 CP_2
PA sussistenza del pagamento a da parte dell'amministrazione committente.
Anche tale censura dell'appellante non risulta condivisibile poiché nell'accordo di collaborazione del 17/9/2003, la condivisione del rischio di inadempimento dell'amministrazione committente non è affatto menzionata, né esplicitamente, né in via implicita.
Va altresì precisato che i seguenti elementi fattuali depongono in merito all'assenza di pariteticità delle posizioni tra le parti in causa, così come dell'insussistenza della natura aleatoria dell'accordo: PA
1) nel contratto stipulato dalla con il è indicata tale società quale unica CP_5 affidataria e l'appellante non ha indicato l'esistenza in tale contratto di alcuna clausola nella quale sia PA data menzione della collaborazione di con soggetti terzi (dunque nemmeno con alla CP_2 realizzazione del sistema operativo commissionato;
2) nell'art. 4 dell'accordo di collaborazione concluso tra le parti è stabilito che, per le fasi successive alla prima delle quattro previste per la realizzazione dei servizi e delle opere commissionati dal i periodi di attuazione scadenzati siano <indicativi sino alla effettiva comunicazione CP_5
PA scritta che verrà inviata dalla alla e per conoscenza alla ; dunque la tempistica CP_2 Pt_2
PA operativa tra le parti era decisa dalla e non già di comune accordo con né era CP_2 determinata dal Ministero committente;
PA
3) l'oggetto del contratto tra la e il era assai più ampio di quello dell'accordo CP_5
PA di collaborazione tra la e la alla quale risultano affidati compiti funzionali precisamente CP_2 delimitati - cioè prestazioni finalizzate ad occuparsi di tutti gli aspetti concernenti gli impianti di trasmissione e i software di gestione sia degli apparati che dei dati - alla stregua di quanto avviene di PA norma in un contratto di subappalto e non già in chiave di collaborazione alle attività svolte dalla difatti, nella premessa di cui a pag. 2 dell'accordo di collaborazione, si legge: “In particolare la dovrà ricoprire tutta la sezione di integrazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli CP_2
pagina 9 di 13 impianti di trasmissione e dei software di gestione sia degli apparati che dati con particolare attenzione allo sviluppo, realizzazione e gestione del segmento “avionica”; PA
4) nell'accordo inter partes manca, infine, la previsione di una gestione congiunta tra la e la dell'esercizio del diritto di credito nei confronti dell'amministrazione committente o CP_2 comunque la previsione di un diritto della di controllare la avvenuta esecuzione del CP_2 pagamento da parte del MIPAF;
risulta invece dagli atti che le attività volte al recupero del credito PA contrattualmente vantato dalla nei confronti del MIPAF siano state gestite interamente e in autonomia dalla appellante, che infatti non ha allegato alcun elemento probatorio idoneo a contraddire quanto in proposito lamentato dalla appellata, ovvero di aver conosciuto l'esistenza del contenzioso PA giudiziale tra la e il MIPAF soltanto in seguito alla notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne deriva che anche l'utilizzo del principio interpretativo di cui all'art. 1363 c.c., ripetutamente invocato dall'appellante, conduce a ritenere l'insussistenza di una volontà comune alle parti di condivisione di un'alea contrattuale che sarebbe costituita dalla subordinazione del diritto alla remunerazione per le attività svolte da al pagamento da parte del CFS del compenso CP_2
PA spettante alla
La censura merita dunque di essere respinta. PA
§ 7.2b — Nella restante parte del secondo profilo di appello, la contesta al Tribunale di aver intrepretato il ricorso per decreto ingiuntivo della quale richiesta di fissazione del tempo CP_2 dell'adempimento ex art. 1183 co. 1°, secondo periodo c.c..
§ 7.3 — Con il terzo profilo d'impugnazione si censura la sentenza: “per aver erroneamente il
Giudice ritenuto che potesse essere più che congruo un termine superiore ai dieci anni, qualificando come del tutto irrilevanti le iniziative giudiziarie intraprese dall'appellante per il recupero del proprio credito “comune” a arrivando a configurare come “esigibile il diritto di credito vantato da CP_2 parte opposta, e mai contestato in punto an e quantum da parte opponente”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Dall'esecuzione delle opere, e quindi la loro fatturazione, da parte di al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è CP_2 decorso un termine pari a circa 10 anni. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte ritiene il giudice che il ricorso per decreto ingiuntivo possa essere qualificato quale richiesta di fissazione del tempo dell'adempimento ex art.1183 co.1 secondo periodo c.c. E ciò in considerazione del fatto che la clausola 5.2) si risolve in una sostanziale indeterminazione del tempo dell'adempimento, proprio in considerazione del fatto che il termine è stato stabilito per relationem con riferimento ad altri eventi del tutto estranei alla sfera di controllo del creditore. Per l'effetto, ritiene il giudice che in pagina 10 di 13 considerazione del modo dell'esecuzione - quale concordato tra le parti per effetto dell'accordo di collaborazione - sia più che congruo un termine ormai superiore ai 10 anni. In questa prospettiva appaiono del tutto irrilevanti le iniziative intraprese da parte opponente per il recupero del credito o per il perfezionamento delle attività di collaudo trattandosi di eventi rispetto ai quali le parti non hanno inteso subordinare il diritto al compenso di . CP_2
Le due censure meritano esame congiunto per la loro stretta connessione logico-giuridica.
Ritiene la Corte che, all'esito della corretta interpretazione fornita dal giudice a quo della clausola di cui all'art. 5 comma 2 del contratto inter partes quale determinazione del tempo dell'adempimento ex art. 1183 c.c. anziché quale condizione apposta ai sensi dell'art. 1353 c.c., risulta coerentemente dichiarata dal Tribunale l'esigibilità del credito vantato dalla tenuto altresì CP_2
PA conto della mancanza di contestazioni, da parte della in merito all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla appellata, anche con riferimento alle attività oggetto della terza fase del contratto, nonché del decorso di oltre un decennio dalla conclusione delle dette attività.
Infatti, l'indicazione del tempo dell'adempimento operata dalle parti con riferimento alla PA provvista per a causa dell'inutile decorso di 10 anni dalla emissione della seconda delle due fatture di pagamento portate a fondamento del ricorso monitorio, aveva assunto, in concreto, il carattere di un'obbligazione senza termine oppure di termine rimesso alla determinazione unilaterale della debitrice PA
Il termine in questione è stato dunque stabilito dal giudice a quo, il quale, valutando che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era decorso un termine pari a circa 10 anni, ha ritenuto che tale ricorso potesse essere qualificato quale richiesta di fissazione del tempo dell'adempimento ex art.1183 co.1 secondo periodo c.c..
Deve ritenersi corretta l'argomentazione del giudice di prime cure alla luce del risalente orientamento giurisprudenziale in tema di presupposti per la fissazione giudiziale del tempus destinatae solutionis, secondo il quale: “Non può essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la prestazione di un'obbligazione senza determinazione del tempo per l'adempimento, poiché, non essendo imposta nessuna formula sacramentale o forma determinata per la richiesta al giudice di fissazione del termine per adempiere e per il conseguenziale provvedimento, la richiesta può essere individuata anche nel ricorso per l'emanazione del decreto ingiuntivo ed il provvedimento di fissazione nel decreto pronunciato in accoglimento di essa.” (cfr. Cass Civ. Sez. 3, n. 1084/1962).
Va inoltre condivisa la valutazione di congruità del periodo di dieci anni ormai trascorso e, di PA conseguenza, dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte della pagina 11 di 13 Detto lasso di tempo è da infatti ritenersi congruo non solo per la sua evidente lunga durata ma PA anche alla luce della assenza di contestazioni da parte della all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla appellata. PA
Infatti, l'accettazione incontestata operata dalla delle attività realizzate dalla CP_2 riguarda tanto quelle svolte in esecuzione delle prime due fasi del contratto con il MIPAF che la terza, oggetto della domanda monitoria in questione. PA
Peraltro, l'inadempimento della all'obbligazione di pagamento dei compensi spettanti a si è protratto ingiustificatamente per un tempo ulteriore rispetto a quello decennale intercorso CP_2 tra l'esecuzione delle attività e l'azione monitoria. PA
Risulta, infatti, che, nel corso del giudizio di primo grado, sia stata depositata dalla stessa la sentenza n. 3378 del 22/5/2017 resa dalla Corte d'Appello di Roma a definizione del giudizio proposto PA dalla ad impugnazione della sentenza n. 16678/2014, con la quale il Tribunale di Roma, PA accogliendo la domanda riconvenzionale del MIPAF, aveva dichiarato l'inadempimento di al
“contratto principale”. La decisione di secondo grado, accogliendo parzialmente l'appello, aveva dichiarato risolto il contratto principale per inadempimento del CFS, liquidando tuttavia in favore della PA
solamente la somma risarcitoria di € 67.588,00 pari al 10% dell'importo delle prestazioni rese per la terza fase contrattuale (ovvero la fase nella quale la ha reso le attività oggetto del CP_6 compenso azionato in monitorio) a titolo di mancato utile, oltre che la somma di € 3.660,00 per esborsi e rivalutazione, e rigettando le domande risarcitorie per € 573.104,33 a titolo di rimborso per le spese relative alla predisposizione delle attrezzature oggetto di detta terza fase, di € 79.009,00 (pari al 10% dell'importo del contratto della quarta fase poiché non resa in quanto non richiesta dal MIPAF) e di €
3.000.000,00 per la omessa restituzione del brevetto industriale impiegato.
La provvista per il pagamento delle spettanze di era a quel punto fornita, seppure CP_2 nella misura determinata dalla Corte d'Appello.
Pertanto, quantomeno nel corso del giudizio a quo, l'opponente avrebbe dovuto corrispondere alla gli importi pattuiti e fatturati per la terza fase, senza aspettare la sentenza del Tribunale. CP_2
La sentenza di primo grado merita, dunque, conferma anche in relazione al secondo e al terzo profilo di gravame.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 8. — Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante. Sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 260.000,00; valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria). pagina 12 di 13 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
§ 9. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso PAte_1 la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 2925/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere PAte_1 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della PAte_1
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
.
pagina 13 di 13
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 5594/2019 All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
PAte_1 Avv. SCAFARELLI FEDERICA presente Avv. MAZZEO LUCA Avv. MURA SALVATORE Appellato/i
.Q. INCORPORANTE PER FUSIONE DELLA Controparte_1 CP_2 Avv. MASCIOCCHI ALESSANDRO
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'avv. Scafarelli discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli ER d'Amato Assistenza giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5594 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro PAte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo (C. F. – PEC C.F._1
), ER Scafarelli (C.F. - PEC Email_1 C.F._2
) e VA MU, (C.F. - PEC Email_2 CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_3
ER Scafarelli in Roma, via Giosuè 4, giusta procura in atti
- APPELLANTE - E P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore quale Controparte_1 P.IVA_2 incorporante per fusione della (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
SS AS (c.f. – PEC C.F._4
), giusta procura in atti Email_4
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 4/9/2019, la
[...] ha convenuto in giudizio la per la riforma della sentenza del Tribunale di PAte_1 Controparte_2
pagina 2 di 13 Roma n. 2925/2019, pubblicata l'8/2/2019, a definizione del giudizio di primo grado R.G. n.
19712/2016, promosso dall'odierna appellante nei confronti della con atto di citazione Controparte_2 in opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 27933/2015, emesso dal Tribunale di Roma in favore della per l'importo di € 225.840,00 oltre interessi moratori. Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa possono come qui di seguito viene riportato. Con ricorso del 7/11/2015, azionava in via monitoria, dinanzi al Tribunale di Roma, il credito di € 225.840,00 Controparte_2
PA vantato nei confronti della (d'ora in avanti anche solo per il mancato PAte_1 pagamento di due fatture, emesse rispettivamente il 4/11/2004 ed il 23/5/2005, per prestazioni rese in esecuzione del contratto stipulato tra le parti il 17/9/2003 e denominato accordo di collaborazione.
Questo prevedeva la realizzazione, da parte della di alcune prestazioni tecniche CP_2
PA funzionali all'adempimento del “contratto principale”, stipulato il 30/7/2003 dalla con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (in seguito MIPAF) e il Corpo Forestale dello Stato (in seguito CFS), per la realizzazione di un sistema integrato finalizzato alla rilevazione delle criticità termiche e, particolare, per la rilevazione degli incendi all'interno delle aree boschive e alla trasmissione delle informazioni necessarie agli interventi da parte di una sala operativa. Tale contratto pubblico di appalto prevedeva, altresì, lo sviluppo dell'attività di ricerca in quattro fasi, ciascuna dotata di autonomia funzionale e avente risultati di immediata utilità per il CFS.
Sulla domanda monitoria provvedeva il Tribunale adito, con decreto n. 27933 del 4/12/2015, PA ingiungendo alla il pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi moratori e spese della procedura.
Con atto di citazione dell'8/3/2016, la società ingiunta opponeva detto provvedimento monitorio, sostenendo che il credito azionato fosse inesigibile in forza della previsione contrattuale di cui all'art. 5 comma 2 del sopradetto accordo di collaborazione, siglato tra le parti il 17/9/2003, secondo cui “i pagamenti avverranno entro 10 giorni dalla data dell'effettivo pagamento delle somme dovute da parte del CFS a fronte dei collaudi previsti per ciascuna fase”, non avendo ancora ricevuto il citato pagamento del CFS. L'opponente al decreto ingiuntivo richiedeva, altresì, la sospensione del giudizio in attesa di conoscere l'esito della causa che aveva pendente con MIPAF innanzi alla Corte di Appello di Roma con il n. r.g. 1905/2015, e che aveva a oggetto la risoluzione per inadempimento del “contratto principale”.
Resisteva alla opposizione la con comparsa di costituzione e risposta nella quale, Controparte_3 premettendo di non aver ricevuto alcuna informativa della esistenza del contenzioso giudiziario in PA essere tra la e il MIPAF e di averne saputo solo all'atto dell'introduzione del procedimento di opposizione al d.i., insisteva per la condanna della opponente al pagamento delle somme azionate in pagina 3 di 13 monitorio a seguito del decorso del termine di adempimento previsto nell'art. 5 del detto accordo di collaborazione del 17/9/2003, atteso che gli effetti del collaudo ivi richiamato (da effettuarsi per la terza fase del contratto, essendo esaurite le prime due) dovevano intendersi comunque realizzati ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. n. 163/2006 e tenuto conto, altresì, che nessuna contestazione era stata PA avanzata dalla in merito all'esatto adempimento delle proprie prestazioni.
§ 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “rigetta l'opposizione e, per
l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.; condanna la parte opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro
13.430,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali”.
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliersi le seguenti PAte_1 conclusioni: “piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto: A) annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Roma n.
2925/2019, pubblicata in data 8.2.2019, non notificata;
B) per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in primo grado n. 27933/2015 (R.G.
77340/2015). In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio e condanna di alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more della definizione del Controparte_2 presente giudizio a titolo di sorte e/o di spese legali;
il tutto oltre accessori di legge e comunque refusione del contributo unificato.”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
3/3/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale rigettare il gravame proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi su esposti Controparte_4
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 6. — All'udienza di prima comparizione del 17/6/2020, svoltasi mediante scambio di note difensive prodotte sulla istanza proposta ex art. 283 c.p.c. dalla appellante, la Corte d'Appello ha respinto la richiesta di inibitoria e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo ritenuto che “al sommario esame proprio della presente fase, quanto al fumus boni iuris dell'istanza cautelare la sentenza gravata non appare affetta da vizi manifesti con particolare riferimento al motivo di appello che contesta l'interpretazione del Tribunale ai sensi dell'art. 1183 c.c. della clausola 5.2 contenuta nell'accordo di collaborazione concluso tra le parti il 17/9/2003 – la quale così prevede: “i pagina 4 di 13 pagamenti avverranno entro 10 giorni dalla data dell'effettivo pagamento delle somme dovute da parte del CFS a fronte dei collaudi previsti per ciascuna fase. La emetterà apposita fattura” – di CP_2 cui l'appellante afferma la natura di condizione sospensiva non avverata per l'omesso pagamento a lei da parte del committente principale CFS, essendo incontestato l'adempimento nei suoi confronti della controparte mentre, con riguardo al periculum in mora, lo stesso non è concretamente Controparte_2 apprezzabile perché risulta allegato genericamente, non essendo dedotta né l'incapacità restitutoria dell'appellata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata, né
l'incapacità patrimoniale dell'appellante a far fronte all'obbligazione pecuniaria specifica, sicché non
è ravvisabile il pregiudizio derivante dalla fisiologica esecutività della sentenza di primo grado”.
Con memoria difensiva del 7/11/2023, il procuratore della ha dato atto della Controparte_3 avvenuta fusione per incorporazione della sua assistita nella Controparte_1
Alla odierna udienza il difensore di parte appellante ha discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti. Il difensore di parte appellata non è comparso.
§ 7. — Nell'atto di appello sono contenuti tre motivi di impugnazione.
§ 7.1 — Con il primo motivo la sentenza di primo grado è censurata ai sensi dell'art. 342, comma 1 n. 1 c.p.c.: “per aver erroneamente ritenuto il primo Giudice che la clausola 5.2 dell'accordo di collaborazione concluso tra le parti il 17.9.2003 non sia interpretabile quale condizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e segg. c.c., ma quale clausola di determinazione del tempo dell'adempimento ex art. 1183 c.c.” (cfr. pag. 2) o comunque per aver interpretato detta clausola contrattuale nel senso di consentire unilateralmente a di stabilire un termine per CP_2
l'adempimento (pagamento del prezzo) diverso da quello contrattualmente stabilito”.
Si legge in proposito nella sentenza gravata: “Ritiene il giudice che la clausola de qua non sia interpretabile quale condizione ai sensi e per gli effetti degli artt.1353 e segg. c.c., ma quale clausola di determinazione del tempo dell'adempimento ex art.1183 c.c. Secondo la disposizione dettata in via generale dall'art.1363 c.c. tale clausola deve essere interpretata alla luce del complessivo regolamento contrattuale, quale risultante di tutte le clausole dell'accordo di collaborazione concluso tra le parti, avuto riguardo alle premesse del medesimo accordo che rilevano al fine dell'accertamento della comune intenzione delle parti ex art.1362 c.c. I contraenti hanno inteso rappresentare la comune volontà delle parti nella clausola 1) dell'accordo di collaborazione (“Scopo”), prevedendo in termini generali gli obiettivi dell'accordo, il piano di lavoro ed il ruolo spettante a ciascun delle parti. A questo proposito si rileva che nelle premesse dell'accordo viene rappresentato che l'odierna parte opponente ha concluso con il Corpo forestale dello stato il “contratto principale”, rispetto al quale viene specificato il ruolo che dovrà svolgere l'odierna parte opposta ed in particolare le attività di pagina 5 di 13 competenza. Per quanto oggetto del giudizio l'ultimo periodo della clausola 1) prevede che: “Per PA quanto sopra detto quale titolare del contratto principale;
si impegna a compensare a i CP_2 servizi e le attività di seguito riportate seguendo lo schema definito dal contratto principale dove sono riportate modalità, tempistiche ed importi.”. Appare evidente la comune intenzione delle parti di non subordinare il diritto al compenso di agli eventi relativi al pagamento del compenso CP_2
PA spettante a in forza del contratto principale. La clausola sopra richiamata prevede infatti che
l'odierna parte opponente “si impegna a compensare”, senza riserve o condizioni, l'odierna parte opposta per le attività svolte.”.
Afferma l'appellante che, nel provvedimento impugnato, sia errata l'interpretazione delle clausole contenute nell'accordo di collaborazione tra le parti e che sia ingiusta la mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di interpretazione complessiva delle clausole del citato contratto di cui all'art. 1363 c.c., alla luce del quale deve rinvenirsi, nel caso di specie, la volontà comune di prevedere una condizione sospensiva o, comunque, un termine finalizzato a subordinare il versamento dei compensi pattuiti alla alla erogazione della provvista da parte del MIPAF. CP_2
PA
precisa, al riguardo, che, attraverso la clausola di cui al citato art. 5 comma 2 dell'accordo sottoscritto il 17/9/2003, le parti avevano previsto: “l'apposizione di un termine al quale subordinare i PA pagamenti, collegando l'effettivo pagamento delle somme dovute a a quello ricevuto da CP_2 da parte del MIPAF” e che lettura complessiva dell'accordo di collaborazione fa emergere “che nelle intenzioni delle parti la fissazione di scopi ed obiettivi comuni (cfr. pag. 3 doc. 1) lasciano pacificamente intendere la previsione di una condizione nell'esigibilità dei pagamenti, da intendersi quale conseguenza dell'accettazione, in parti uguali, del rischio di impresa.”.
Aggiunge l'appellante con riferimento a detti scopi comuni, che “Nel settembre 2003, dunque, PA e sottoscrivevano un accordo di collaborazione il cui scopo dichiarato all'art. 1 CP_2 prevedeva di stabilire le linee guida di lavoro nel reciproco rispetto dei ruoli e delle attività da svolgere anche in ottemperanza agli obblighi assunti con il CFS, attraverso il contratto principale, dando atto i contraenti già in sede di premessa che i loro stessi rapporti sarebbero stati regolati sulla PA base dell'evoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra e il Ministero”.
La doglianza dell'appellante non coglie nel segno.
Osserva in proposito la Corte che, dal tenore letterale del citato art. 5, comma 2, dell'accordo di collaborazione del 17/9/2003, non risulta che le parti avessero subordinato l'efficacia dell'obbligazione PA della di pagamento delle prestazioni rese dalla all'adempimento delle obbligazioni CP_2 contrattuali - di esecuzione dei collaudi e di pagamento del prezzo dell'appalto - da parte del CFS, ma pagina 6 di 13 solo che pattuirono la cronologia dei pagamenti in riferimento al versamento delle somme da parte dell'amministrazione committente.
La finalità pratica della pattuizione negoziale di detto termine era evidente, essendo costituita PA dalla necessità di evitare anticipazioni economiche da parte della in ipotesi di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione committente. Nessuna delle clausole contenute nel suddetto accordo tra le parti indica la diversa finalità di ritenere efficace l'obbligazione di pagamento da parte PA della in favore della solamente in caso di adempimento del CFS alle obbligazioni CP_2
PA contratte in favore di
La suddetta qualificazione trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte che ha chiarito che qualora, nella stipulazione di un contratto, i contraenti abbiano correlato ad un evento futuro non l'efficacia del vincolo, come accade nel caso del negozio condizionato, ma solo il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione, non sono invocabili i principi inerenti alla condizione, o al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia, e rimane applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento di cui agli art. 1183 ss. c.c., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato con il verificarsi dell'evento, che può essere costituito anche dalla prestazione della controparte ovvero dal compimento di determinate attività in suo favore (v. Cass. Civ. Sez. III, 14/04/2000, n. 4853).
Depone inoltre a favore della interpretazione della clausola di cui all'art. 5, comma 2, citata in funzione del tempo dell'adempimento, e non già alla stregua di una condizione sospensiva, la previsione contrattuale di cui al comma primo dell'art. 5, così richiamata nella sentenza appellata:
“Nello stesso senso può essere interpretata la clausola 5.1) dell'accordo di collaborazione, laddove si PA prevede che: "Per le attività sopra descritte riceverà da un compenso di 700.000,00 euro CP_2 oltre Iva, secondo le modalità di seguito descritte.” Al riguardo il tribunale evidenzia: “In buona sostanza anche questa clausola prevede un diritto incondizionato al compenso a favore di CP_2 per le attività descritte dalla clausola 2). Il riferimento alle “modalità di seguito descritte” non appare infatti interpretabile quale comune intenzione delle parti di subordinare il pagamento ad un evento futuro ed incerto;
ma, più semplicemente, di prevedere specifiche modalità di pagamento in PA considerazione della esistenza del contratto principale tra ed il Corpo forestale dello Stato, e della conseguente necessità per la prima di procurarsi dalla seconda la provvista per il pagamento del compenso (incondizionato) spettante a . CP_2
Si ritiene di condividere tale argomento del giudice a quo, risultando chiara la citata formulazione della clausola contenuta nel primo comma dello stesso art. 5, alla luce della quale deve ritenersi che, attraverso la previsione del detto termine di dieci giorni dalla data di effettivo pagamento pagina 7 di 13 delle somme dovute da parte del CFS, le parti abbiano inteso definire le “modalità” di pagamento e non già indicare condizioni determinative dell'efficacia di tale obbligo.
Per altro aspetto, considerati i rilevanti oneri di adempimento delle prestazioni tecniche assunte dalla con l'accordo di collaborazione, la subordinazione del proprio diritto al compenso CP_2 all'alea di un possibile inadempimento contrattuale da parte del CFS, avrebbe dovuto trovare chiara esplicitazione a causa della evidente restrizione della posizione contrattuale che avrebbe generato in capo alla attuale appellata. Invero, pur essendo l'accordo di collaborazione ben dettagliato, tale clausola non è rinvenibile nel contratto sottoscritto dalle parti. PA
§ 7.2 — Con il secondo motivo d'impugnazione, la censura la decisione del Tribunale: “per aver erroneamente individuato nel citato accordo di collaborazione tra le parti un contratto commutativo, anzi sinallagmatico (cfr. pag. 4) senza considerare il tenore delle clausole ivi indicate, assumendo che il ricorso per decreto ingiuntivo possa essere qualificato quale richiesta di fissazione del tempo dell'adempimento ex art. 1183 c.c. co. 1 secondo periodo c.c. E ciò in considerazione del fatto che la clausola 5.2) si risolve in una sostanziale indeterminazione del tempo dell'adempimento, proprio in considerazione del fatto che il termine è stato stabilito per relationem con riferimento ad altri eventi del tutto estranei alla sfera di controllo del creditore”.
Il Giudice a quo ha così argomentato sul primo punto: “Nè può ritenersi che, come dedotto dalla parte opponente, le parti abbiano inteso concludere una sorta di contratto aleatorio, prevedendo il diritto al compenso per le attività svolte da solo nel caso di effettivo pagamento da parte CP_2
PA del Corpo forestale dello stato del compenso spettante a Nessuna delle clausole dell'accordo di collaborazione concluso tra le parti è infatti interpretabile in questo senso. Al contrario, per le considerazioni sopra svolte, risulta che le parti abbiano inteso concludere un contratto commutativo, ed anzi sinallagmatico.”. PA
§ 7.2a — Con riferimento alla prima parte del motivo di gravame, la deduce che la premessa contrattuale e l'individuazione nell'art. 1 dello scopo comune debbano costituire l'indirizzo interpretativo della volontà dei contraenti nel senso di aver attribuito natura aleatoria all'accordo di collaborazione.
Nell'articolo 1 dell'accordo si legge: “quanto segue determina ruoli e competenze attuative e stabilisce anche i parametri di competenza, inoltre deve essere interpretato fondamentalmente come un accordo operativo strategico che stabilisce non solo obiettivi di attuazione contrattuale, bensì la volontà congiunta di realizzare un Sistema Operativo stabile ed ingegnerizzato al fine di renderlo utilizzabile in campo operativo e quindi applicabile in modalità industriale”.
pagina 8 di 13 L'appellante sostiene in proposito: “Alla luce di tale clausola appare evidente che l'Accordo rappresenti lo strumento di regolamentazione di rapporti che operano su un piano di parità, con assunzione del rischio di impresa nell'esecuzione del progetto di realizzazione del sistema operativo”. afferma, in sostanza, che la volontà congiunta delle parti di realizzare un sistema operativo sia Pt_1 significativa della condivisione paritetica anche del rischio di impresa costituito da un eventuale inadempimento del contratto principale da parte del MIPAF e che il giudice di prime cure abbia omesso PA di considerare che il collegamento tra i due contratti (quello tra le parti in causa e quello tra la e il abbia determinato le parti a subordinare il diritto al compenso di alla CP_5 CP_2
PA sussistenza del pagamento a da parte dell'amministrazione committente.
Anche tale censura dell'appellante non risulta condivisibile poiché nell'accordo di collaborazione del 17/9/2003, la condivisione del rischio di inadempimento dell'amministrazione committente non è affatto menzionata, né esplicitamente, né in via implicita.
Va altresì precisato che i seguenti elementi fattuali depongono in merito all'assenza di pariteticità delle posizioni tra le parti in causa, così come dell'insussistenza della natura aleatoria dell'accordo: PA
1) nel contratto stipulato dalla con il è indicata tale società quale unica CP_5 affidataria e l'appellante non ha indicato l'esistenza in tale contratto di alcuna clausola nella quale sia PA data menzione della collaborazione di con soggetti terzi (dunque nemmeno con alla CP_2 realizzazione del sistema operativo commissionato;
2) nell'art. 4 dell'accordo di collaborazione concluso tra le parti è stabilito che, per le fasi successive alla prima delle quattro previste per la realizzazione dei servizi e delle opere commissionati dal i periodi di attuazione scadenzati siano <indicativi sino alla effettiva comunicazione CP_5
PA scritta che verrà inviata dalla alla e per conoscenza alla ; dunque la tempistica CP_2 Pt_2
PA operativa tra le parti era decisa dalla e non già di comune accordo con né era CP_2 determinata dal Ministero committente;
PA
3) l'oggetto del contratto tra la e il era assai più ampio di quello dell'accordo CP_5
PA di collaborazione tra la e la alla quale risultano affidati compiti funzionali precisamente CP_2 delimitati - cioè prestazioni finalizzate ad occuparsi di tutti gli aspetti concernenti gli impianti di trasmissione e i software di gestione sia degli apparati che dei dati - alla stregua di quanto avviene di PA norma in un contratto di subappalto e non già in chiave di collaborazione alle attività svolte dalla difatti, nella premessa di cui a pag. 2 dell'accordo di collaborazione, si legge: “In particolare la dovrà ricoprire tutta la sezione di integrazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli CP_2
pagina 9 di 13 impianti di trasmissione e dei software di gestione sia degli apparati che dati con particolare attenzione allo sviluppo, realizzazione e gestione del segmento “avionica”; PA
4) nell'accordo inter partes manca, infine, la previsione di una gestione congiunta tra la e la dell'esercizio del diritto di credito nei confronti dell'amministrazione committente o CP_2 comunque la previsione di un diritto della di controllare la avvenuta esecuzione del CP_2 pagamento da parte del MIPAF;
risulta invece dagli atti che le attività volte al recupero del credito PA contrattualmente vantato dalla nei confronti del MIPAF siano state gestite interamente e in autonomia dalla appellante, che infatti non ha allegato alcun elemento probatorio idoneo a contraddire quanto in proposito lamentato dalla appellata, ovvero di aver conosciuto l'esistenza del contenzioso PA giudiziale tra la e il MIPAF soltanto in seguito alla notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ne deriva che anche l'utilizzo del principio interpretativo di cui all'art. 1363 c.c., ripetutamente invocato dall'appellante, conduce a ritenere l'insussistenza di una volontà comune alle parti di condivisione di un'alea contrattuale che sarebbe costituita dalla subordinazione del diritto alla remunerazione per le attività svolte da al pagamento da parte del CFS del compenso CP_2
PA spettante alla
La censura merita dunque di essere respinta. PA
§ 7.2b — Nella restante parte del secondo profilo di appello, la contesta al Tribunale di aver intrepretato il ricorso per decreto ingiuntivo della quale richiesta di fissazione del tempo CP_2 dell'adempimento ex art. 1183 co. 1°, secondo periodo c.c..
§ 7.3 — Con il terzo profilo d'impugnazione si censura la sentenza: “per aver erroneamente il
Giudice ritenuto che potesse essere più che congruo un termine superiore ai dieci anni, qualificando come del tutto irrilevanti le iniziative giudiziarie intraprese dall'appellante per il recupero del proprio credito “comune” a arrivando a configurare come “esigibile il diritto di credito vantato da CP_2 parte opposta, e mai contestato in punto an e quantum da parte opponente”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Dall'esecuzione delle opere, e quindi la loro fatturazione, da parte di al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è CP_2 decorso un termine pari a circa 10 anni. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte ritiene il giudice che il ricorso per decreto ingiuntivo possa essere qualificato quale richiesta di fissazione del tempo dell'adempimento ex art.1183 co.1 secondo periodo c.c. E ciò in considerazione del fatto che la clausola 5.2) si risolve in una sostanziale indeterminazione del tempo dell'adempimento, proprio in considerazione del fatto che il termine è stato stabilito per relationem con riferimento ad altri eventi del tutto estranei alla sfera di controllo del creditore. Per l'effetto, ritiene il giudice che in pagina 10 di 13 considerazione del modo dell'esecuzione - quale concordato tra le parti per effetto dell'accordo di collaborazione - sia più che congruo un termine ormai superiore ai 10 anni. In questa prospettiva appaiono del tutto irrilevanti le iniziative intraprese da parte opponente per il recupero del credito o per il perfezionamento delle attività di collaudo trattandosi di eventi rispetto ai quali le parti non hanno inteso subordinare il diritto al compenso di . CP_2
Le due censure meritano esame congiunto per la loro stretta connessione logico-giuridica.
Ritiene la Corte che, all'esito della corretta interpretazione fornita dal giudice a quo della clausola di cui all'art. 5 comma 2 del contratto inter partes quale determinazione del tempo dell'adempimento ex art. 1183 c.c. anziché quale condizione apposta ai sensi dell'art. 1353 c.c., risulta coerentemente dichiarata dal Tribunale l'esigibilità del credito vantato dalla tenuto altresì CP_2
PA conto della mancanza di contestazioni, da parte della in merito all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla appellata, anche con riferimento alle attività oggetto della terza fase del contratto, nonché del decorso di oltre un decennio dalla conclusione delle dette attività.
Infatti, l'indicazione del tempo dell'adempimento operata dalle parti con riferimento alla PA provvista per a causa dell'inutile decorso di 10 anni dalla emissione della seconda delle due fatture di pagamento portate a fondamento del ricorso monitorio, aveva assunto, in concreto, il carattere di un'obbligazione senza termine oppure di termine rimesso alla determinazione unilaterale della debitrice PA
Il termine in questione è stato dunque stabilito dal giudice a quo, il quale, valutando che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era decorso un termine pari a circa 10 anni, ha ritenuto che tale ricorso potesse essere qualificato quale richiesta di fissazione del tempo dell'adempimento ex art.1183 co.1 secondo periodo c.c..
Deve ritenersi corretta l'argomentazione del giudice di prime cure alla luce del risalente orientamento giurisprudenziale in tema di presupposti per la fissazione giudiziale del tempus destinatae solutionis, secondo il quale: “Non può essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la prestazione di un'obbligazione senza determinazione del tempo per l'adempimento, poiché, non essendo imposta nessuna formula sacramentale o forma determinata per la richiesta al giudice di fissazione del termine per adempiere e per il conseguenziale provvedimento, la richiesta può essere individuata anche nel ricorso per l'emanazione del decreto ingiuntivo ed il provvedimento di fissazione nel decreto pronunciato in accoglimento di essa.” (cfr. Cass Civ. Sez. 3, n. 1084/1962).
Va inoltre condivisa la valutazione di congruità del periodo di dieci anni ormai trascorso e, di PA conseguenza, dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte della pagina 11 di 13 Detto lasso di tempo è da infatti ritenersi congruo non solo per la sua evidente lunga durata ma PA anche alla luce della assenza di contestazioni da parte della all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla appellata. PA
Infatti, l'accettazione incontestata operata dalla delle attività realizzate dalla CP_2 riguarda tanto quelle svolte in esecuzione delle prime due fasi del contratto con il MIPAF che la terza, oggetto della domanda monitoria in questione. PA
Peraltro, l'inadempimento della all'obbligazione di pagamento dei compensi spettanti a si è protratto ingiustificatamente per un tempo ulteriore rispetto a quello decennale intercorso CP_2 tra l'esecuzione delle attività e l'azione monitoria. PA
Risulta, infatti, che, nel corso del giudizio di primo grado, sia stata depositata dalla stessa la sentenza n. 3378 del 22/5/2017 resa dalla Corte d'Appello di Roma a definizione del giudizio proposto PA dalla ad impugnazione della sentenza n. 16678/2014, con la quale il Tribunale di Roma, PA accogliendo la domanda riconvenzionale del MIPAF, aveva dichiarato l'inadempimento di al
“contratto principale”. La decisione di secondo grado, accogliendo parzialmente l'appello, aveva dichiarato risolto il contratto principale per inadempimento del CFS, liquidando tuttavia in favore della PA
solamente la somma risarcitoria di € 67.588,00 pari al 10% dell'importo delle prestazioni rese per la terza fase contrattuale (ovvero la fase nella quale la ha reso le attività oggetto del CP_6 compenso azionato in monitorio) a titolo di mancato utile, oltre che la somma di € 3.660,00 per esborsi e rivalutazione, e rigettando le domande risarcitorie per € 573.104,33 a titolo di rimborso per le spese relative alla predisposizione delle attrezzature oggetto di detta terza fase, di € 79.009,00 (pari al 10% dell'importo del contratto della quarta fase poiché non resa in quanto non richiesta dal MIPAF) e di €
3.000.000,00 per la omessa restituzione del brevetto industriale impiegato.
La provvista per il pagamento delle spettanze di era a quel punto fornita, seppure CP_2 nella misura determinata dalla Corte d'Appello.
Pertanto, quantomeno nel corso del giudizio a quo, l'opponente avrebbe dovuto corrispondere alla gli importi pattuiti e fatturati per la terza fase, senza aspettare la sentenza del Tribunale. CP_2
La sentenza di primo grado merita, dunque, conferma anche in relazione al secondo e al terzo profilo di gravame.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 8. — Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante. Sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 260.000,00; valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria). pagina 12 di 13 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
§ 9. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso PAte_1 la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 2925/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere PAte_1 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della PAte_1
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
.
pagina 13 di 13