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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CHIETTINI ALMA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bussolengo - Piazza Nuova N. 14 37012 Bussolengo VR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
M.T. s.p.a. - 02638260402
Difesa da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliata presso Email_3
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 128 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Il sig. ha impugnato il “preavviso di fermo di beni immobili registrati” n. 128 del 6.12.2023 (per il mezzo Prodotto_1 targato Targa_1) che gli è stato notificato in qualità di ex socio di Società_1 s.n.c. di Ricorrente_1 & C., con sede in
Bussolengo, sciolta e messa in liquidazione dal 23.12.2014, con nomina del liquidatore in persona del sig. Nominativo_1 (altro socio). Il preavviso indica l'esistenza di un debito tributario nei confronti del Comune di Bussolengo per complessivi euro 2.405,00.
Egli informa che la Società operava in un immobile condotto in leasing in forza di un contratto del
Banca_123.5.2005, sottoscritto con , ancora vigente nel 2013, anno di riferimento del preavviso impugnato.
2. Il ricorso è affidato al seguente motivo:
- “l'immobile era concesso in leasing e per costante e consolidata giurisprudenza, soggetto passivo del pagamento dell'IMU risulta non l'utilizzatore del bene quanto la società di leasing, appunto in quanto effettivo possessore del bene anche se nella disponibilità di terzi soggetti”.
Il Ricorrente conclude chiedendo di annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica “l'avviso di accertamento notificato in data 20.12.2023 e dichiarare che la somma in esso indicata non è da quest'ultimo dovuta né al Comune di Bussolengo né al suo concessionario deputato alla riscossione”.
Ha anche chiesto, in sede cautelare, “la provvisoria sospensione dell'atto impugnato non ravvisandosi nel caso di specie quelle esigenze di tutela tali da rigettare la richiesta di un provvedimento di sospensione cautelare”.
3. Questa Corte di Giustizia, rilevato che il Ricorrente aveva proposto il ricorso solo nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, con conseguente violazione del principio del
2 contraddittorio, con ordinanza n. 600/2024, del 16.12.2024, ha disposto l'integrazione dello stesso nei confronti del Comune di Bussolengo titolare del credito. Il Ricorrente ha adempiuto depositando gli atti il 7.1.2025.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Bussolengo: i - specificando che il preavviso di fermo di beni mobili registrati è riferito ad un credito non pagato per IMU relativa all'anno 2013 come risulta dall'avviso di accertamento del 14.11.2018 regolarmente notificato alla Società il 27.12.2018, nonché dall'ingiunzione di pagamento n. 1108 notificata in data 9.12.2021 a Ricorrente_1 M.T. quale ex socio di;
i due provvedimenti, non essendo stati impugnati nei termini, devono ritenersi definitivi e quindi la pretesa dell'Ente impositore si è cristallizzata;
ii – che al momento della notifica dell'avviso di accertamento la Società era attiva, come da visura estratta in data 19.3.2025 dalla quale si evince che la cancellazione è avvenuta in data 5.3.2020;
iii – che durante la validità del contratto di leasing l'IMU è dovuta dall'utilizzatore dell'immobile, in quanto detentore qualificato del bene in forza del contratto. Il Comune conclude chiedendo la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
5. Si è costituita in giudizio anche M.T. s.p.a., Concessionaria per il Comune di Bussolengo, comunicando che “l'avviso di accertamento n. 371 è stato notificato il 27.12.2018 (quindi entro i termini di decadenza quinquennale che, per l'IMU 2013, sarebbero scaduti il 31.12.2018), mentre l'ingiunzione di pagamento n. 1108 è stata notificata in data 9.12.2021, ovvero entro il termine decadenziale di tre anni dalla data di notifica del precedente atto (che sarebbe spirato il 31.12.2021).
La pretesa veniva poi ulteriormente richiesta con il sollecito di pagamento n. 576 del 15.11.2022 che, essendo una comunicazione per ribadire la sussistenza del debito a proprio carico, non necessita di notifica legale”.
6. Con ordinanza n. 172/2025, depositata il 10.4.2025, l'istanza cautelare è stata respinta.
7. In vista dell'udienza il Comune ha presentato una memoria riepilogativa.
8. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, sentiti i difensori del Ricorrente e del Comune che hanno esposto le differenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
3 2. Il Ricorrente ha impugnato il “preavviso di fermo” dell'automobile per contestare l'an della pretesa tributaria sottostante, e non ha mai impugnato i plurimi atti che gli sono stati notificati in precedenza.
Le Parti convenute hanno infatti provato che:
- l'avviso di accertamento per il mancato versamento dell'IMU 2013 è stato notificato alla Società in nome collettivo il 27.12.2018, data in cui, sebbene in liquidazione volontaria, era ancora attiva perché cancellata il 5.3.2020 (cfr., doc. n. 3 e n. 7 in atti del Comune); su questo punto vale soggiungere che non era necessaria la notifica dell'avviso di accertamento direttamente al socio perché trattandosi di una società di persone la notifica di un atto tributario avverso la Società produce effetti, anche in termini di prescrizione, sul socio in quanto illimitatamente responsabile in relazione alle obbligazioni tributarie contratte dalla Società stessa;
- successivamente, in data 9.12.2021 è stata notificata al Ricorrente in qualità di ex socio (e allo stesso indirizzo di residenza dichiarato anche in sede di ricorso) un'ingiunzione di pagamento;
l'atto è stato ritirato dalla figlia e dalla relata di notifica risulta l'invio della raccomanda a semplice informativa
M.T.(cfr., doc. n. 3 in atti di );
- infine, prima del provvedimento di fermo, in data 15.11.2022 gli è stato notificato un sollecito di pagamento (cfr., doc. n. 4 in atti di M.T.).
3. Tutti questi provvedimenti sono divenuti definitivi perché non sono stati impugnati, e ciò comporta che è divenuta definitiva anche la pretesa tributaria da essi portata, che dunque non può più essere contestata.
4. Difatti, il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e che solamente “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitariamente a quest'ultimo”.
L'orientamento di legittimità è da tempo granitico nell'affermare che nel processo tributario ogni provvedimento può essere impugnato solo per vizi suoi propri e non quelli che riguardano provvedimenti precedenti ricevuti, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo provvedimento. In concreto, ciò comporta che se viene accertata la regolare notifica/comunicazione di un atto tributario precedente a quello impugnato, il contribuente non è più legittimato a impugnare l'atto successivo presentando pretese e lamentando vizi oramai divenuti definitivi. Qualsivoglia eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio 4 della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo a un altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., Cass. civ., sez. V, 2.11.2023, n. 30498; id., sez. V, 27.8.2024, n.
23162; id., sez. V, 5.8.2024, n. 22108, e la giurisprudenza ivi citata;
id., 4.2.2025, n. 2743; Cass. civ., sez. V, 11.3.2025, n. 6436; id., sez. V, 21.7.2025, n. 20476; id., sez. V, 22.9.2025, n. 25756; id., 29.9.2025, n. 26311; id., sez. V, 30.10.2025, n. 28706).
5. Pretesa del Ricorrente che è comunque infondata perché nel 2013 - come afferma lo stesso
Ricorrente - era “vigente il contratto di leasing” sull'immobile della cui imposta immobiliare si discute (e tanto trova conferma nel documento di sintesi di Banca_1 datato 29.2.2016 da cui risulta che il contratto è stato risolto in data 2.4.2015 - doc. n. 4 in atti del Ricorrente, mentre dal verbale di riconsegna dell'immobile emerge che questa è avvenuta in data 5.9.2016 - doc. n. 6 in atti del
Comune). L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che erano
“soggetti passivi dell'imposta municipale propria il proprietario di immobili …”, ma che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Ebbene il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU per un immobile in locazione finanziaria è il suo locatario / detentore, perché solo con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, “anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore” (Cass. civ., sez. V, 22.5.2019, n. 13793; id., sez. VI-5, 9.3.2020, n. 6664; sez. VI-5, 13.3.2020, n. 7227; sez. VI-5, 13.7.2020, n. 14906; sez. VI-5, 3.12.2020, n. 27631; sez.
VI-5, 3.12.2020, n. 27631; sez. V, 13.4.2021, n. 9624; sez. V, 22.7.2021, n. 20977; sez. V, 29.10.2021, n. 30955; sez. VI-5, 28.2.2022, n. 6476; sez. VI-5, 27.4.2022, n. 13140; sez. V, 27.4.2022, n. 13120; sez. V, 21.10.2022, n. 31173; id., sez. V, 7.3.2024, n. 6232).
6. Inammissibile è, infine, anche il motivo – formulato in udienza dall'Avvocata del Ricorrente – con cui lamenta la mancata dimostrazione da parte del Comune dell'escussione del patrimonio sociale prima dell'emissione del provvedimento gravato.
Trattasi, infatti, di motivo nuovo rispetto a quanto dedotto col ricorso introduttivo, dedotto che ha cristallizzato la pretesa del Contribuente fatto salvo l'istituto dei motivi aggiunti. 5 7. Tanto chiarito, occorre in conclusione dichiarare il ricorso inammissibile.
8. Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del
Comune di Bussolengo e di M.T. s.p.a.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile. Condanna il Ricorrente a rifondere al Comune di Bussolengo e a M.T. s.p.a. le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, a favore di ciascuna delle Parti costituite.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2016. Il Giudice monocratico dott.ssa Alma Chiettini
6
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CHIETTINI ALMA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bussolengo - Piazza Nuova N. 14 37012 Bussolengo VR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
M.T. s.p.a. - 02638260402
Difesa da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliata presso Email_3
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 128 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Il sig. ha impugnato il “preavviso di fermo di beni immobili registrati” n. 128 del 6.12.2023 (per il mezzo Prodotto_1 targato Targa_1) che gli è stato notificato in qualità di ex socio di Società_1 s.n.c. di Ricorrente_1 & C., con sede in
Bussolengo, sciolta e messa in liquidazione dal 23.12.2014, con nomina del liquidatore in persona del sig. Nominativo_1 (altro socio). Il preavviso indica l'esistenza di un debito tributario nei confronti del Comune di Bussolengo per complessivi euro 2.405,00.
Egli informa che la Società operava in un immobile condotto in leasing in forza di un contratto del
Banca_123.5.2005, sottoscritto con , ancora vigente nel 2013, anno di riferimento del preavviso impugnato.
2. Il ricorso è affidato al seguente motivo:
- “l'immobile era concesso in leasing e per costante e consolidata giurisprudenza, soggetto passivo del pagamento dell'IMU risulta non l'utilizzatore del bene quanto la società di leasing, appunto in quanto effettivo possessore del bene anche se nella disponibilità di terzi soggetti”.
Il Ricorrente conclude chiedendo di annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia giuridica “l'avviso di accertamento notificato in data 20.12.2023 e dichiarare che la somma in esso indicata non è da quest'ultimo dovuta né al Comune di Bussolengo né al suo concessionario deputato alla riscossione”.
Ha anche chiesto, in sede cautelare, “la provvisoria sospensione dell'atto impugnato non ravvisandosi nel caso di specie quelle esigenze di tutela tali da rigettare la richiesta di un provvedimento di sospensione cautelare”.
3. Questa Corte di Giustizia, rilevato che il Ricorrente aveva proposto il ricorso solo nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, con conseguente violazione del principio del
2 contraddittorio, con ordinanza n. 600/2024, del 16.12.2024, ha disposto l'integrazione dello stesso nei confronti del Comune di Bussolengo titolare del credito. Il Ricorrente ha adempiuto depositando gli atti il 7.1.2025.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Bussolengo: i - specificando che il preavviso di fermo di beni mobili registrati è riferito ad un credito non pagato per IMU relativa all'anno 2013 come risulta dall'avviso di accertamento del 14.11.2018 regolarmente notificato alla Società il 27.12.2018, nonché dall'ingiunzione di pagamento n. 1108 notificata in data 9.12.2021 a Ricorrente_1 M.T. quale ex socio di;
i due provvedimenti, non essendo stati impugnati nei termini, devono ritenersi definitivi e quindi la pretesa dell'Ente impositore si è cristallizzata;
ii – che al momento della notifica dell'avviso di accertamento la Società era attiva, come da visura estratta in data 19.3.2025 dalla quale si evince che la cancellazione è avvenuta in data 5.3.2020;
iii – che durante la validità del contratto di leasing l'IMU è dovuta dall'utilizzatore dell'immobile, in quanto detentore qualificato del bene in forza del contratto. Il Comune conclude chiedendo la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
5. Si è costituita in giudizio anche M.T. s.p.a., Concessionaria per il Comune di Bussolengo, comunicando che “l'avviso di accertamento n. 371 è stato notificato il 27.12.2018 (quindi entro i termini di decadenza quinquennale che, per l'IMU 2013, sarebbero scaduti il 31.12.2018), mentre l'ingiunzione di pagamento n. 1108 è stata notificata in data 9.12.2021, ovvero entro il termine decadenziale di tre anni dalla data di notifica del precedente atto (che sarebbe spirato il 31.12.2021).
La pretesa veniva poi ulteriormente richiesta con il sollecito di pagamento n. 576 del 15.11.2022 che, essendo una comunicazione per ribadire la sussistenza del debito a proprio carico, non necessita di notifica legale”.
6. Con ordinanza n. 172/2025, depositata il 10.4.2025, l'istanza cautelare è stata respinta.
7. In vista dell'udienza il Comune ha presentato una memoria riepilogativa.
8. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, sentiti i difensori del Ricorrente e del Comune che hanno esposto le differenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
3 2. Il Ricorrente ha impugnato il “preavviso di fermo” dell'automobile per contestare l'an della pretesa tributaria sottostante, e non ha mai impugnato i plurimi atti che gli sono stati notificati in precedenza.
Le Parti convenute hanno infatti provato che:
- l'avviso di accertamento per il mancato versamento dell'IMU 2013 è stato notificato alla Società in nome collettivo il 27.12.2018, data in cui, sebbene in liquidazione volontaria, era ancora attiva perché cancellata il 5.3.2020 (cfr., doc. n. 3 e n. 7 in atti del Comune); su questo punto vale soggiungere che non era necessaria la notifica dell'avviso di accertamento direttamente al socio perché trattandosi di una società di persone la notifica di un atto tributario avverso la Società produce effetti, anche in termini di prescrizione, sul socio in quanto illimitatamente responsabile in relazione alle obbligazioni tributarie contratte dalla Società stessa;
- successivamente, in data 9.12.2021 è stata notificata al Ricorrente in qualità di ex socio (e allo stesso indirizzo di residenza dichiarato anche in sede di ricorso) un'ingiunzione di pagamento;
l'atto è stato ritirato dalla figlia e dalla relata di notifica risulta l'invio della raccomanda a semplice informativa
M.T.(cfr., doc. n. 3 in atti di );
- infine, prima del provvedimento di fermo, in data 15.11.2022 gli è stato notificato un sollecito di pagamento (cfr., doc. n. 4 in atti di M.T.).
3. Tutti questi provvedimenti sono divenuti definitivi perché non sono stati impugnati, e ciò comporta che è divenuta definitiva anche la pretesa tributaria da essi portata, che dunque non può più essere contestata.
4. Difatti, il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e che solamente “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitariamente a quest'ultimo”.
L'orientamento di legittimità è da tempo granitico nell'affermare che nel processo tributario ogni provvedimento può essere impugnato solo per vizi suoi propri e non quelli che riguardano provvedimenti precedenti ricevuti, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo provvedimento. In concreto, ciò comporta che se viene accertata la regolare notifica/comunicazione di un atto tributario precedente a quello impugnato, il contribuente non è più legittimato a impugnare l'atto successivo presentando pretese e lamentando vizi oramai divenuti definitivi. Qualsivoglia eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio 4 della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo a un altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., Cass. civ., sez. V, 2.11.2023, n. 30498; id., sez. V, 27.8.2024, n.
23162; id., sez. V, 5.8.2024, n. 22108, e la giurisprudenza ivi citata;
id., 4.2.2025, n. 2743; Cass. civ., sez. V, 11.3.2025, n. 6436; id., sez. V, 21.7.2025, n. 20476; id., sez. V, 22.9.2025, n. 25756; id., 29.9.2025, n. 26311; id., sez. V, 30.10.2025, n. 28706).
5. Pretesa del Ricorrente che è comunque infondata perché nel 2013 - come afferma lo stesso
Ricorrente - era “vigente il contratto di leasing” sull'immobile della cui imposta immobiliare si discute (e tanto trova conferma nel documento di sintesi di Banca_1 datato 29.2.2016 da cui risulta che il contratto è stato risolto in data 2.4.2015 - doc. n. 4 in atti del Ricorrente, mentre dal verbale di riconsegna dell'immobile emerge che questa è avvenuta in data 5.9.2016 - doc. n. 6 in atti del
Comune). L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che erano
“soggetti passivi dell'imposta municipale propria il proprietario di immobili …”, ma che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Ebbene il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU per un immobile in locazione finanziaria è il suo locatario / detentore, perché solo con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, “anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore” (Cass. civ., sez. V, 22.5.2019, n. 13793; id., sez. VI-5, 9.3.2020, n. 6664; sez. VI-5, 13.3.2020, n. 7227; sez. VI-5, 13.7.2020, n. 14906; sez. VI-5, 3.12.2020, n. 27631; sez.
VI-5, 3.12.2020, n. 27631; sez. V, 13.4.2021, n. 9624; sez. V, 22.7.2021, n. 20977; sez. V, 29.10.2021, n. 30955; sez. VI-5, 28.2.2022, n. 6476; sez. VI-5, 27.4.2022, n. 13140; sez. V, 27.4.2022, n. 13120; sez. V, 21.10.2022, n. 31173; id., sez. V, 7.3.2024, n. 6232).
6. Inammissibile è, infine, anche il motivo – formulato in udienza dall'Avvocata del Ricorrente – con cui lamenta la mancata dimostrazione da parte del Comune dell'escussione del patrimonio sociale prima dell'emissione del provvedimento gravato.
Trattasi, infatti, di motivo nuovo rispetto a quanto dedotto col ricorso introduttivo, dedotto che ha cristallizzato la pretesa del Contribuente fatto salvo l'istituto dei motivi aggiunti. 5 7. Tanto chiarito, occorre in conclusione dichiarare il ricorso inammissibile.
8. Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del
Comune di Bussolengo e di M.T. s.p.a.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile. Condanna il Ricorrente a rifondere al Comune di Bussolengo e a M.T. s.p.a. le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, a favore di ciascuna delle Parti costituite.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2016. Il Giudice monocratico dott.ssa Alma Chiettini
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