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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/09/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.471/2024 VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Amato Alfonso e Parte_1 dall'avv.Stefania Crocamo elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Sicignano degli Alburni alla via Roma n.19- appellante
E quale genitore di rappresentata e difesa CP_1 Persona_1 dall'avv. Ludovico Montera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Diaz n.12- appellato
E Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno n.242/2024 pubblicata il 15/1/2024
1 e non notificata e la sentenza definitiva del Tribunale di Salerno n.
1048/2024 pubblicata il 26/2/2024 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva che la domanda introduttiva fosse dichiarata inammissibile ed improcedibile, che fosse dichiarata la nullità dell' intero procedimento di primo grado per il primo e per il secondo motivo di appello, che fosse dichiarata la nullità delle sentenze per il primo e per il secondo motivo di appello, che la domanda introduttiva fosse dichiarata improcedibile per il terzo motivo di appello, che fosse dichiarata non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 269 cc e 116 e 118
cpc in relazione agli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost., che fosse dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda introduttiva o che fosse rigettata nel merito, che fosse ammessa la prova orale come richiesta con memoria ex art. 183 VI c secondo termine cpc del
5/11/2019, che fosse dichiarata nulla la sentenza 1048/2024 per il settimo motivo di appello con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
2 per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze professionali di causa.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 23 gennaio 2025
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza del 3 luglio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10 luglio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 3 luglio 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
quale genitore esercente la responsabilità CP_1
genitoriale di nata il [...], adiva il Tribunale di Persona_1
Salerno per sentir dichiarare che la minore era figlia di Pt_1
.
[...]
A tal fine, esponeva che, nell'anno 2015 aveva intrattenuto una relazione con il che, sin dalla nascita, non aveva mai prestato Pt_1
assistenza alla minore, non riconoscendola e sottraendosi al test del
DNA.
3 si costituiva e contestava di essere il padre della Parte_1
minore.
Nel corso di giudizio veniva disposta una consulenza tecnica genetica al fine di accertare la paternità, ma il rifiutava di Pt_1
sottoporsi al prelievo.
All'udienza del 29/6/2023 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con successiva ordinanza depositata il 27/10/23, la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire la comunicazione al PM e l'allegazione del certificato di nascita della minore.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale accoglieva la domanda di riconoscimento giudiziale di paternità naturale di cui all'art. 269 cc e rimetteva la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 277 2 c cc, per acquisire elementi utili ai fini di adottare, anche d' ufficio, i provvedimenti conseguenti in relazione all'affidamento e al mantenimento della minore e per l'audizione della minore in ordine al cognome.
Il Tribunale riteneva che, sulla base della giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n.12574/1991; sent.Cass.n.7193/1997;
sent.Cass.n.386/99), la prova del fatto procreativo potesse essere
4 fornita con qualsiasi mezzo anche se la sola dichiarazione della madre non era sufficiente, che, nel caso di rifiuto ingiustificato della parte ad accertamenti ematici, il giudice avrebbe potuto valutare tale comportamento ai sensi dell' art. 116 cpc, anche se la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per seguire gli accertamenti sul DNA
non era coercibile (ord. Cass n. 32308/2018; sent. Cass. 4221/2021) e che, all'esito della nomina del consulente, il resistente si era rifiutato,
senza alcuna motivazione, di sottoporsi al test del DNA, condotta che aveva assunto anche in precedenza, prima del giudizio.
Acquisita la documentazione reddituale delle parti, disposta l'audizione della minore, all'udienza del 22/02/24, sulle conclusioni delle parti, la causa passava di nuovo in decisione.
Il Tribunale, a definizione del procedimento, emetteva le seguenti statuizioni:
affidava la minore in modo super esclusivo alla madre con residenza presso la stessa e rinviava alla parte motiva la disciplina degli incontri tra il padre e la figlia;
determinava in € 150,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del resistente per la minore, da corrispondersi, entro il giorno 5
5 di ogni mese e a far data dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
ripartiva tra i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia minore;
applicava in tema di spese comprensive di quelle di CTU il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
il padre non si era sottoposto al prelievo del DNA, mantenendo fermo il suo rifiuto nei confronti della minore, e non era comparso all'udienza del 22/02/24, in occasione della quale si era proceduto all'ascolto della bambina;
la minore aveva dichiarato di non averlo mai incontrato di persona, di averlo visto solo in fotografia e di vivere con la madre e l'attuale marito;
i genitori non avevano contatti tra di loro;
gli incontri tra padre e figlia dovevano essere regolamentati mediante accordi tra le parti, tenendo conto della volontà e delle esigenze della minore, nonché del continuo rifiuto del padre;
6 non emetteva alcuna statuizione sul cognome, avendo la minore manifestato la volontà di conservare quello materno;
in ordine al mantenimento, il non aveva depositato Pt_1
alcuna documentazione, dichiarando di non svolgere attività lavorativa e la invece, risultava impegnata in un' attività di lavoro CP_1
dipendente a tempo determinato e risultava aver percepito per l'anno
2022 la somma di € 546,71.
ha presentato appello avverso le predette Parte_1
sentenze, deducendo i seguenti motivi:
1)sentenza n. 242/24 - violazione degli artt. 50 bis, 69, 70, 71 e
72 cpc;
violazione dell' art. 190 cpc- violazione dell' art. 101 cpc-
nullità dell' intero procedimento;
la domanda introduttiva doveva essere dichiarata inammissibile per la mancata notifica e comunicazione della stessa al PM e non poteva essere disposta la comunicazione d'ufficio quando la causa era già passata in decisione ,
a meno di non voler vanificare l'intervento del Pm e l'esercizio in concreto delle sue facoltà; sollevava tale eccezione che , però, poteva essere rilevata anche di ufficio;
7 2)sentenza n. 242/2024 - violazione dell' art. 101 cpc -
violazione dell' art. 190 cpc - nullità dell' intero procedimento- nullità
della sentenza;
il Tribunale non poteva rimettere la causa sul ruolo e riportare subito la causa in decisione senza specificare che l'udienza del 30/11/2023 fosse quella di precisazione delle conclusioni;
3)sentenza n. 242/2024 - violazione del principio di disponibilità
della prova - violazione dell' art. 183 VI c cpc- mancata declaratoria di improcedibilità della domanda;
la domanda doveva essere dichiarata improcedibile per la mancata allegazione del certificato di nascita non potendo sopperirsi a tale omissione mediante l'attivazione di poteri di ufficio;
4) sentenza n. 242/2024 - violazione degli artt. 269 e ss. cc;
violazione dell' art. 116 cpc;
la decisione era censurabile nella parte in cui era stato affermato che la paternità naturale potesse essere provata con ogni mezzo, basandosi esclusivamente sul rifiuto da parte del di sottoporsi al prelievo ematico per gli accertamenti sul Pt_1
DNA, in quanto tale attività non era coercibile;
invero la ricorrente si era limitata ad affermare genericamente di aver avuto una relazione con il e non aveva formulato istanze istruttorie in maniera Pt_1
8 tempestiva;
inoltre il Tribunale aveva disposto una CTU senza convocare formalmente il per l'esame genetico e la sua Pt_1
mancata adesione a tale esame, senza ulteriori elementi probatori, non era sufficiente per riconoscere la paternità in quanto secondo l'art 269
cc la sola dichiarazione della madre e l'esistenza di presunti rapporti tra la madre e il presunto padre all' epoca del concepimento non costituivano prova della paternità naturale;
la CTU non poteva esonerare una parte dall'assolvimento dell'onere probatorio
(cfr.sent.Cass.n.15157/2012), ma poteva solo costituire uno strumento per valutare e ad accertare fatti quando non vi fossero altri mezzi per arrivare all'accertamento e solo qualora la parte avesse dedotto un fatto a sostegno della sua domanda, cosa che non era avvenuta nel caso di specie;
la dichiarazione di paternità doveva essere attestata oltre ogni ragionevole dubbio anche mediante prove storiche
(sent.Cass.n.13880/2017) che però non erano state fornite dalla ricorrente;
5) sentenza n. 242/2024 - violazione degli artt. 269 e ss. cc;
violazione dell' art. 116 cpc – illegittimità costituzionale dell' art. 269
c.c. in relazione agli artt. 13, 15, 24,30, 32 Cost;
il rifiuto di sottoporsi
9 al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA doveva considerarsi legittimo, in quanto tutelava l'inviolabilità e la libertà
della persona umana, così come già statuito in diverse sentenze della
Cassazione - n. 32308/2018- n. 13276/06 –n. 8059/97-n. 12194/2014;
ne conseguiva che tale rifiuto era giustificato e non poteva essere utilizzato come unica prova della paternità; la tutela costituzionale dell'assoluta inviolabilità della persona umana poteva essere garantita solo dalla totale intangibilità di ogni prerogativa sottesa alla stessa, ivi compreso il legittimo rifiuto al prelievo ematico per l'esame del DNA;
l'appellante concludeva chiedendo che fosse sollevata una formale questione di illegittimità costituzionale degli articoli 269 cc, 116 e 119
cpc poiché incompatibili con gli articoli 13, 15, 24, 30 e 32 della
Costituzione;
6) sentenza n. 242/2024 – violazione degli artt. 228 e ss. cpc-
violazione degli artt.244 e ss cpc - mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla parte convenuta;
il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi - regolarmente depositate con memoria ex art. 183
VIc cpc in data 05/11/2019 –, prove che avrebbero potuto dimostrare
10 le relazioni amorose intrattenute dall'appellante nel contesto lavorativo e gli incontri avvenuti con il suo ex negli anni 2014-2015;
7) sentenza n. 242/2024 - violazione degli artt. 99 e ss. cpc-
sentenza n. 1048/2024 - violazione degli artt. 99 e ss. cpc- violazione dell' art. 112 cpc - nullità delle sentenze;
le statuizioni in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore erano state adottate d'ufficio in assenza di una domanda;
8) violazione ex art. 91 cpc;
a seguito dell' accoglimento dell'appello doveva essere applicato a suo favore il principio della soccombenza.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
vittoria delle spese.
Evidenziava che:
in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, il giudice poteva determinarsi di ufficio per tutelare i diritti e l'interesse superiore del minore;
all'udienza del 22/02/2024 i procuratori delle parti avevano rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 cpc;
11 non si era voluto sottoporre alle indagini Parte_1
ematologiche, non presentandosi presso lo studio in cui si dovevano svolgere le operazioni peritali in presenza del consulente tecnico nominato;
il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei principi esposti dalla Cassazione nella parte in cui aveva ritenuto (sent. Cass. n. 32308/
2018) che nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità, l'esame genetico sul presunto padre si svolgeva mediante una consulenza tecnica in cui il consulente aveva, oltre al compito di valutare i fatti, anche quello di accertarli, che la consulenza tecnica risultava lo strumento più adeguato e sicuro per acquisire la conoscenza del rapporto di filiazione naturale ( sent. Cass. n. 14462/
2008), che un'interpretazione dell'art. 269 IIc cc che imponesse limitazioni o un ordine rigido per l'assunzione delle prove, avrebbe ostacolato l'esercizio del diritto di azione, compromettendo la tutela di diritti fondamentali legati allo status, come la dichiarazione di paternità ( sent. Cass. n. 3479 del 2016) e che (sent. Cass. n. 32308/
2018; sent. Cass. n. 16356/ 2018; sent. Cass. n. 26914/l 2017; sent.
Cass. n. 18626/ 2017; sent. Cass. n. 3479/ 2016; sent. Cass. n. 6025/
12 2015; sent. Cass. n. 12971/ 2012; sent. Cass. n. 11223/ 2014) in un giudizio per l'accertamento della paternità il rifiuto di sottoporsi a indagini ematologiche poteva essere valutato dal giudice ai sensi dell'art. 116 II c cpc e, quindi, il rifiuto del era legittimo in Pt_1
quanto non coercibile, ma acquistava un valore indiziario tale da dimostrare, da solo, la fondatezza della domanda.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
La comunicazione al PM può essere effettuata anche in maniera non tempestiva perché ciò che rende il procedimento nullo non è il mancato intervento del PM e l'eventuale esercizio della sua facoltà,
solo ma la mancanza della comunicazione come è desumibile dalla seguenti decisioni della corte di Cassazione
Nelle cause relative allo stato delle persone (nella specie,
accertamento giudiziale della paternità), la mancata trasmissione
degli atti al P.M., il cui intervento è obbligatorio ai sensi dell'art. 70,
n. 3, c.p.c., dà luogo a nullità della sentenza che, se resa nel giudizio
di appello, va cassata con rinvio alla corte d'appello affinché, previo
coinvolgimento del P.G., proceda alla trattazione e decisione della
causa (cfr.sent.Cass.n.17664/2015).
13 In tema d'intervento obbligatorio del p.m., la tardiva
formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti
abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del
contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non
è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle
conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve
semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in
condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto,
l'omessa partecipazione del p.m., che sia titolare solo del potere di
intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione
della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo
grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo
coinvolgimento(cfr.sent.Cass.n.11223/2014).
Non vi è stata una violazione dell'art.190 cpc perché la seconda volta che il procedimento andava in decisione il Giudice concedeva i termini di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche e in ogni caso la mancata fissazione di un'udienza di precisazione delle conclusioni è considerata soltanto una mera irregolarità (cfr.sent.Cass.n.24041/2006).
14 Inoltre dopo la rimessione della causa sul ruolo la parte attrice insisteva per il passaggio in decisione mentre l' appellante chiedeva un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni, non motivando in merito alla ragioni per qui sarebbe stata necessaria tale ulteriore fissazione.
Infine l'appellante sollevando tale questione non ha precisato quale sarebbe stata l'effettiva lesione del suo diritto di difesa.
Non può essere censurata la decisione del Tribunale in ordine alla rimessione sul ruolo per l'allegazione del certificato di nascita della minore da riconoscere;
invero l'appellante, resistente in primo grado, non eccepiva alcunché in primo grado e l'acquisizione avveniva in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio.
In ogni caso veniva in questione un procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità di una minorenne per cui l'acquisizione di tale atto sulla base dell'indicazione delle generalità di sin dalla domanda introduttiva, in quanto utile ai fini Persona_1
dell'annotazione sugli atti dello stato civile, era esplicazione dei poteri di ufficio spettanti al Tribunale adito (cfr.sent. Cass. n.21178/2018;
sent. Cass. n.3206/2019; sent. Cass. n. 9145/2020).
15 L'accoglimento della domanda è avvenuto sulla base della comportamento processuale delle parti e precisamente di quanto dedotto dalla madre e genericamente contestato dal e sul Pt_1
rifiuto alla sottoposizione per il Dna, rifiuto che il resistente aveva opposto già in precedenza costringendo la ad intraprendere la CP_1
via giudiziaria.
In sostanza la sentenza impugnata è conforme alle previsioni normative e all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
In particolare in tema di prova della paternità naturale è ammesso ogni mezzo di prova, tutti i mezzi di prova hanno pari valore, la CTU
genetica è lo strumento più valido a livello probatorio e non è
esplorativa e il rifiuto al prelievo per il DNA ha un valore indiziario così elevato tanto da poter consentire da solo di riconoscere la fondatezza della domanda.
In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale,
l'art. 269 c.c. consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone
alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata
siffatta paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere
discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio
16 convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione
anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario,
senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione
dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre
durante il periodo del concepimento (cfr.sent.Cass.n.29838/2024).
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale,
l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è
subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto
sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della
libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non
tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una
gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella
paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di
una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed
assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per
espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa
interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto
di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo
status(cfr.sent.Cass.n.22732/2024).
17 In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla
maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di
prova, e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di
sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione.
Non è un mezzo per valutare elementi di prova offerto dalle parti, ma
costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto
di filiazione (cfr.sent.Cass.n.14916/2020).
Nel giudizio di accertamento della paternità, è possibile trarre la
dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal
rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto
padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della
madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte
del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore
indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della
fondatezza della domanda (cfr.sent.Cass.n.28444/2023;
sent.Cass.n.16972/2023; sent.Cass.n.24361/2013).
La questione di legittimità costituzionale dell'art.269cc in relazione agli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost è stata già valutata dalla
18 Corte di Cassazione – sent. Cass. n. 14458/2018 e sent. Cass. n.
4221/2021- nel senso della manifesta infondatezza.
In riferimento agli articoli 13,15,24,30 e 32 della Costituzione è
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli articoli 269 del Cc, 116 e 118 del Cpc, ove
interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova
dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine
dell'espletamento dell'esame del Dna. Invero, dall'articolo 269 del Cc
non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto
piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno
ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti
della parte costituisce applicazione del principio della libera
valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti
pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della
parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno
con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che
l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini
di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a
19 compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al
rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675(cfr.
Le richieste istruttorie articolate dall'appellante in primo grado sono state oggetto di rigetto implicito e non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado con conseguente decadenza sul punto (cfr.sent.Cass.n.10748/2012).
Il Tribunale ha statuito in ordine al mantenimento e all'affidamento della minore in assenza di una domanda Persona_1
delle parti, in quanto il Giudice adito ha poteri d'ufficio tutte le volte che deve adottare provvedimenti nell'interesse di minori( sent. Cass.
n.21178/2018; sent. Cass. n.3206/2019; sent. Cass. n. 9145/2020).
Il motivo in tema di spese è generico in quanto mediante la proposizione dello stesso l'appellante ha chiesto l'applicazione della soccombenza in entrambi i gradi a seguito del'accoglimento dell'appello.
Il rigetto dell'appello conduce, invece, all'applicazione del principio della soccombenza a favore della parte appellata ( scaglione:
valore indeterminabile- complessità bassa - valori minimi - fase
20 introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata e per essa, in quanto ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in
4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 2 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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