Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3688 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 10/01/2025 e vertente
TRA
(p.IV ) in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Pamela Toti in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce all'atto di mandato di costituzione del nuovo procuratore in sostituzione del precedente difensore ed elettivamente domiciliati digitalmente presso l'indirizzo pec di detto difensore,
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APPELLANTE
E
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Borioni in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Via Luigi Ceci n. 21;
OGGETTO: appello contro sentenza n. 8421/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 13/05/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << la società ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto n. 15174/16 emesso in data 22/6/2016, con il quale il
Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore della la somma Parte_1
complessiva di euro 58.975,82, oltre accessori, quale saldo del corrispettivo dovuto per l'attività di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di una vasca di espansione in linea sul fiume Velino, a monte della confluenza con il fiume Salto, destinati a laminare le piene a protezione della città di Rieti, lavori commissionati dall della RDIS) al Controparte_2 Controparte_3
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla DCE Appalti s.r.l. e dalla la quale aveva poi ceduto il ramo d'azienda alla Controparte_4 Parte_2
che, a sua volta, ne aveva trasferito la titolarità alla
[...] Controparte_1
L'opponente in via preliminare ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale che aveva coinvolto la Parte_1
Nel merito ha chiesto la revoca dell'ingiunzione sostenendo, in primo luogo, che il progetto esecutivo realizzato dalla società opposta era difforme dal progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante (la ARDIS), la quale non aveva mai recepito le varianti richieste da RFI, che erano state invece incluse nella progettazione esecutiva della La ha dedotto inoltre che la somma Parte_1 Controparte_1
richiesta ed oggetto di ingiunzione, pari ad euro 58.975,82, era comunque superiore a quella prevista nel contratto, in quanto non teneva conto del pagamento di euro
14.623,10 già ricevuto dalla ed ammesso da quest'ultima nel ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo. La società opponente infine ha eccepito la nullità del contratto di subappalto stipulato con la società opposta per la mancata previsione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari in violazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 con conseguente irregolarità della fattura emessa, poiché priva dei codici necessari alla verifica della tracciabilità dei flussi finanziari. Costituitasi in giudizio la Parte_1
ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
La convenuta nel contestare tutti i motivi di opposizione ha proposto - per il caso in cui fosse dichiarata la nullità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria
- una domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Respinta
l'istanza di sospensione del giudizio e di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti e, all'udienza del 12/02/2021 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dagli artt. 221 D.L. 34/20, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 e 83 D.L. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27), è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8421/2021 così statuiva: << accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
respinge la domanda subordinata di parte opposta di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; condanna la a rifondere alla le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 13.430,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< preliminarmente va ribadito il rigetto dell'istanza, contenuta nell'atto di opposizione, di sospensione ex art. 295
c.p.c. del presente procedimento “in attesa delle determinazioni di merito definitive in merito al procedimento penale che ha determinato il sequestro preventivo antimafia
Co della . . Come già evidenziato nell'ordinanza dell'1/2/2017 non risulta in CP_5 alcun modo provata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità né giuridica, né tanto meno logica tra il presente giudizio ed un non meglio specificato procedimento penale di cui sono stati offerti soltanto articoli giornalistici senza la produzione di atti o documenti specifici dai quali desumere una qualche interferenza con la causa in esame. Peraltro, in seguito alla riforma del codice di procedura penale del 1988 e alla modifica dell'art. 295 c.p.c. da parte della novella del '90 (art. 35 della legge n. 353/90), non è più vigente la c.d. “pregiudiziale penale”, ma è stato instaurato dal legislatore il diverso sistema dell'autonomia e separazione dei giudizi penali e civili, nel senso che il giudice civile può procedere ad autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità dedotte dalle parti. Venendo al merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate. Deve essere preliminarmente esaminato il motivo di opposizione concernente la nullità del titolo contrattuale speso nella fase monitoria quale fatto costitutivo della pretesa creditoria. Con la legge 13 agosto 2010 n. 136 il Legislatore ha introdotto alcune disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, anticipando, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica, attraverso una rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e responsabilizzare le componenti sane del sistema, nonché in grado di far emergere indicatori di anomalie e di distorsioni della libera concorrenza e del mercato, in relazione ai quali avviare mirate attività di contrasto. La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta in particolare nell'articolo 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali: (a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
(b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
(c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara
(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 sono: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. L'espressione "filiera delle imprese" menzionata nell'articolo 3 della legge n. 136/2010 è stata oggetto di interpretazione normativa autentica attraverso l'art. 6 del DL n. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, laddove si precisa che tale espressione “si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma
11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per
l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”. Al fine di garantire una effettiva applicazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso art. 3 della legge n. 136/2010 prevede che nei contratti stipulati dai soggetti sopra menzionati sia inserita un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento di detta clausola è sanzionato con la nullità assoluta del contratto. Ed invero il comma 8 dell'art. 3 della legge n.
136/2010 stabilisce che “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente”. Il comma 9 del citato art. 3 aggiunge che “La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari non gravano solamente sull'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, ma si impongono a tutti i soggetti della filiera.
Del resto, le nullità negoziali previste dai commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge n.
136/2010 non si configurano come nullità di protezione in favore di uno dei contraenti, ma costituiscono nullità assolute conseguenti alla violazione di norme imperative poste a tutela di rilevanti interessi pubblici quali, in particolare, il contrasto alla criminalità organizzata e la tutela della libera concorrenza nelle commesse pubbliche. Ora, venendo al caso in esame, è pacifico tra le parti e risulta documentato che la
[...]
(società partecipe del RTI aggiudicatario dell'appalto pubblico avente ad CP_1
oggetto i lavori di “progettazione ed esecuzione delle opere di laminazione delle piene a protezione della città di Rieti – fiume Velino – I lotto” commissionati dall
[...]
) ha conferito, in subappalto, alla Controparte_6
l'incarico professionale per la “progettazione esecutiva ed esecuzione dei Parte_1
lavori di realizzazione di una vasca di espansione in linea, sul fiume Velino, a monte della confluenza con il fiume Salto, con il compito di laminare le piene più gravose a protezione della città di Rieti”. Il contratto concluso in data 8/3/2013 non contiene la clausola prevista dall'art. 3 commi 8 e 9 della legge n. 136/2010. La circostanza, non negata dalla società opposta, risulta all'evidenza dall'esame della scrittura negoziale
(all. 4 del fascicolo monitorio), nella quale non vi è alcun riferimento all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
Tale omissione – accompagnata dall'emissione di fatture prive dei codici necessari alla verifica di tracciabilità dei flussi finanziari - comporta inevitabilmente la nullità del contratto stipulato tra le due parti in causa. Tale nullità, assoluta ed insanabile in quanto derivante dalla violazione di norme imperative poste a presidio di interessi pubblici, va necessariamente rilevata prescindendo da comportamenti negligenti eventualmente imputabili ai singoli contraenti. A questo punto occorre esaminare la domanda di arricchimento senza causa che la costituendosi nel giudizio di Parte_1
opposizione, ha proposto in via subordinata proprio per il caso di declaratoria di nullità del contratto di conferimento dell'incarico professionale. La Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda sostenendo che fosse precluso al convenuto-opposto proporre domande nuove diverse da quelle introdotte con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ora, per quanto chiarito dalla Suprema Corte “la domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alle domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.” (così Cass. 09/04/2013 n. 8582; cfr. anche Cass. S.U. del 27/12/2010 n.
26128 e, da ultimo, Cass. ordinanza n. 27124 del 25/10/2018). Nel caso di specie la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla con l'atto di Parte_1
costituzione e risposta appare una diretta conseguenza dell'eccezione di nullità contrattuale sollevata dalla con l'atto di opposizione, sicché, Controparte_1
sotto il profilo strettamente processuale delle preclusioni assertive, non può essere predicata l'inammissibilità della suddetta domanda subordinata. Tuttavia, la domanda
è infondata per difetto dell'eventum utilitatis ovvero dell'utilità della prestazione resa dalla società opposta in favore dell'opponente. Ed invero è pacifico tra le parti che la nell'espletamento dell'incarico a lei commissionato ha adeguato la Parte_1
progettazione esecutiva alle prescrizioni tecniche impartite dalla Controparte_7
a causa delle interferenze delle aree interessate dai lavori con la rete
[...]
ferroviaria. La circostanza è comprovata anche dalla nota datata 15/4/2014 (all. 14 del fascicolo di parte opponente) inviata alla e alle altre due Controparte_1
società aggiudicatarie dell'appalto pubblico dall'odierna opposta, la quale ha confessoriamente riconosciuto di aver variato il progetto esecutivo adeguandolo alle prescrizioni impartite da RFI s.p.a. Ora, poiché la ARDIS non ha mai recepito le varianti richieste da RFI s.p.a. non è revocabile in dubbio che il progetto esecutivo redatto dalla sia difforme dal progetto definitivo approvato dalla stazione Parte_1
appaltante. Le eventuali responsabilità di quest'ultima nei confronti dell'appaltatore, anche per il mancato coordinamento e per la mancata preventiva interlocuzione con gli enti interessati dal tracciato delle opere, non eliminano il dato oggettivo della difformità, rispetto all'incarico ricevuto dalla società qui opposta, del progetto realizzato dalla stessa con conseguente inutilità della prestazione resa in favore della sua committente. Ed infatti, la e la stazione appaltante non Controparte_1
hanno conseguito alcuna utilità economica dal progetto realizzato dalla Parte_1
rimasto inutilizzato, sicché non vi sono i presupposti per ritenere integrato il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. In conclusione, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, di seguito Parte_1
illustrati; avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< condannare la al pagamento in favore della CP_1 CP_1 Parte_3
della complessiva somma di € 58.975,28 ovvero della somma maggiore o minore a titolo di indennizzo anche in via equitativa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1226 e 2041 c.c.; il tutto, sempre, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria nelle spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4. 1– Si costituiva per eccepire la nullità dell'atto di appello, Controparte_1
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via preliminare accertare la nullità dell'appello per l'assenza dei termini di rito dalla notificazione all'udienza disponendo quanto dovuto;
in via preliminare e pregiudiziale, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in via principale rigettare le domande formulate in appello dall'appellante poiché inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso confermare la sentenza di primo grado ed accogliere le domande proposte in primo grado, ovvero in via principale e nel merito, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso e/o infondato e comunque sfornito di prova il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare la domanda di pagamento proposta dalla opposta nei confronti della poiché infondata in fatto ed in diritto per le Controparte_1
motivazioni esposte in atti, per i costi di completamento sofferti e per la presenza delle penali come dedotto in atti e come dimostrato in corso in corso di causa. Con vittoria di spese competenze ed onorari.>>
§ 4.2 – L'udienza di prima comparizione, fissata al 15 ottobre 2021, veniva sostituita con il deposito di note di trattazione scritta. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, la Corte osservava che la nullità della citazione in appello era stata sanata dalla costituzione dell'appellata, ma rinviava l'udienza di prima comparizione per consentire il rispetto del termine a comparire.
All'udienza del 18 marzo 2022 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
In data 2 agosto 2023 nell'interesse della parte appellante si costituiva l'avv.to Pamela
Toti in sostituzione dell'avv.to Alessandro Callarelli, che aveva rinunciato al mandato in data 7 dicembre 2022.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 10 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione su motivata istanza di parte, con decreto del 31 gennaio 2024, del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame § 5.1 – Con il primo motivo titolato: << erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e comunque per apodittica, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Omesso esame di documentazione decisiva ai fini del decidere costituita (a) dalla CTU a firma dell'Arch. nel giudizio portante il n. R.G. 49597/2015 e (b) dalla sentenza nr. Persona_1
11014/2020 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata il 27/07/2020, all'esito del procedimento portante il n. R.G. 49597/2015. Contrasto “logico” fra giudicati >>, censurava la sentenza di primo grado per carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il progetto esecutivo non aveva apportato alcuna utilità all'appellata. Sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto esaminare la sentenza n. 11014/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 27/07/2020 all'esito del procedimento promosso dalla dalla DCE Appalti srl Parte_2
e dalla stessa e la relazione peritale del CTU nominato, datata Controparte_1
01/12/2017, atti regolarmente depositati e non contestati e dai quali si poteva evincere la fondatezza della domanda proposta ex art. 2041 c.c. Ribadiva la fondatezza di tale domanda, sia in quanto vi sarebbe il nesso di interdipendenza tra l'arricchimento dell'appellata e l'impoverimento dell'appellante, sia perché il contratto non poteva conservare efficacia obbligatoria. In particolare, la locupletazione in favore dell'appellata risulterebbe dalla sentenza n. 11014/2020 del Tribunale di Roma, che aveva accertato l'inadempimento della ARDIS, società che aveva commissionato i lavori alla che li aveva poi subappaltati all'appellante. Tale Controparte_1
pronuncia aveva liquidato il danno patrimoniale in favore anche dell'appellata, oltre
Par che delle altre ditte appaltatrici, originato dalla rescissione contrattuale della in misura pari a euro 396.649,00. Evidenziava, inoltre, che, sempre nell'ambito di tale procedimento, il CTU aveva ritenuto non condivisibile la decisione della ARDIS di rifiutare il progetto esecutivo redatto dall'appellante e anche una responsabilità concorrente dell'appellata per mancata iscrizione della riserva sul primo atto idoneo a riceverla e per la mancata consegna di documentazione attestante la continuità del possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Tale risarcimento del danno, pertanto, costituirebbe l'utilità percepita dall'appellata, idonea a fondare l'azione ex art. 2041
c.c, soprattutto perché nel valore complessivo del risarcimento liquidato è stato incluso il quantum relativo all'attività di progettazione esecutiva svolta dall'appellante.
Sosteneva l'appellante che la decisione resa, emessa in violazione delle suddette risultanze, comportava un contrasto tra giudicati. Affermava, pertanto, di aver diritto al pagamento del corrispettivo per l'attività prestata pari a euro 58.975,82, oltre agli interessi di legge, perlomeno dal giorno della ricezione della fattura, ovvero a un equo indennizzo nei limiti dell'arricchimento dell'appellata.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << omessa e insufficiente motivazione sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie >>, deduceva l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado riguardo alle istanze istruttorie che, ove fossero state esaminate, avrebbero potuto indurre il Giudice a una decisione diversa da quella adottata, anche in merito alle spese di lite.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << sulla condanna al pagamento delle spese di lite.
Apodittica, omessa ed insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Mancato apprezzamento di atti e di documenti rilevanti ai fini di una corretta regolamentazione delle spese processuali: (a) la relazione propedeutica e il progetto esecutivo redatto dalla in edizione Pt_1
provvisoria (all. 17 della memoria di costituzione e all. 31 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), (b) la nota con la quale la ha trasmesso all'ARDIS in data CP_1
07/06/2013 il progetto esecutivo (all. 20 della memoria di costituzione), (c) il contenuto della missiva inviata dalla all'ARDIS il 28/06/2013 (all. 22 della memoria CP_1
di costituzione), (d) la nota del 15/04/2014 inviata alla alla DCE e CP_1
all'ARDIS con la quale la si dichiarava disponibile ad aggiornare il progetto Pt_1
esecutivo, alla luce di un incontro avvenuto tra ARDIS e RFI (all. 26 della memoria di costituzione). Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Omessa applicazione delle norme tariffarie di cui al D.M. 55/2014 >>, sosteneva l'erroneità della sentenza di primo in grado nella parte in cui il Tribunale aveva condannato essa appellante alla rifusione delle spese di lite, senza tener conto del contegno tenuto dalle parti nell'intera vicenda. Nello specifico, rappresentava che anche l'appellata conosceva o avrebbe dovuto conoscere la causa di invalidità, che aveva omesso di avvisare tempestivamente l'ARDIS e la dell'omissione della clausola relativa agli obblighi di CP_8
tracciabilità e che anche l'appellata avrebbe dovuto garantire, in quanto impresa aggiudicatrice, un meccanismo di trasparenza, pretendendo nei confronti di tutti gli esecutori dell'opera la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l'utilizzo delle risorse pubbliche. Inoltre, significava che il primo Giudice avrebbe dovuto considerare che l'appellata avrebbe dovuto riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere e non su semplici documenti fiscali prodotti dal beneficiario delle somme erogate. Censurava, altresì, la sentenza per avere il primo giudice omesso di considerare alcuni documenti da cui emergevano pacifiche circostanze rilevanti ai fini della decisione, ossia: << (a) la relazione propedeutica e il progetto esecutivo redatto dalla in edizione provvisoria (all. 17 della memoria di costituzione e Pt_1
all. 31 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), (b) la nota con la quale la ha trasmesso all'ARDIS in data 07/06/2013 il progetto esecutivo (all. 20 CP_1
della memoria di costituzione), (c) il contenuto della missiva inviata dalla CP_1
all'ARDIS il 28/06/2013 (all. 22 della memoria di costituzione), (d) la nota del
15/04/2014 inviata alla alla DCE e all'ARDIS con la quale la si CP_1 Pt_1
dichiarava disponibile ad aggiornare il progetto esecutivo, alla luce di un incontro avvenuto tra ARDIS e RFI (all. 26 della memoria di costituzione) >>. Sotto altro profilo, impugnava il capo relativo alla condanna alle spese legali anche in relazione all'entità della somma liquidata, pari a euro 20.000,00, sebbene il processo fosse stato definito senza istruttoria e sebbene fosse stata accolta un'eccezione preliminare e non la domanda nel merito.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate
§ 7 – l'ambito del giudizio di secondo grado
L'appellante ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha accolto l'opposizione spiegata da e revocato il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 15174/2016 emesso su ricorso di essa per la somma Parte_1
complessiva di € 58.975,82 oltre accessori quale saldo del corrispettivo dovuto per l'attività di progettazione esecutiva dei lavori meglio descritti in atti. Il tribunale ha accolto il primo motivo di opposizione svolto da con il quale Controparte_1
veniva eccepita la nullità del titolo contrattuale speso nella fase monitoria in quanto detto contratto dell'8 marzo 2013 non conteneva la clausola prevista dall'art. 3 commi
8 e 9 della legge 136/2010 circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il tribunale ha statuito, con motivazione ormai trascorsa in giudicato che tale omissione
<< comporta inevitabilmente la nullità del contratto (…) tale nullità assoluta ed insanabile in quanto derivante dalla violazione di norme imperative poste a presidio di interessi pubblici, va necessariamente rilevata, prescindendosi da comportamenti negligenti eventualmente imputabili ai singoli contraenti>>.
L'appello è solo parziale e concerne la pronuncia di rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ. introdotta da essa in Pt_1
via subordinata allorché si è costituita nel giudizio di opposizione.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione svolta da di inammissibilità di Controparte_1
tale domanda - sul presupposto che fosse precluso al convenuto-opposto proporre domande nuove, diverse da quelle introdotte con il ricorso per decreto ingiuntivo - avendo ritenuto la domanda ammissibile in quanto diretta conseguenza dell'eccezione di nullità contrattuale sollevata da con l'atto di opposizione. Controparte_1
ripropone (pag. 5 primo capoverso) nella comparsa di costituzione del CP_1
presente grado detta eccezione che tuttavia va dichiarata inammissibile in quanto la censura andava formulata con specifico motivo di appello incidentale (non proposto).
La domanda di ingiustificato arricchimento risulta rigettata nel merito per difetto di prova circa il presupposto del conseguimento di un'utilitas dalla prestazione. ripropone (pag. 5 secondo capoverso) nella comparsa di Controparte_1
costituzione l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. in quanto il pagamento finirebbe con l'aggirare la nullità di legge che rappresenta il limite della condotta lecita, significando che l'istituto dell'ingiustificato arricchimento non può fungere da strumento idoneo a superare ed aggirare le nullità nelle quali sono incorse le parti, soprattutto quando le nullità di cui si discute sono quelle relative a norme di ordine pubblico, quale le norma in esame, volta a limitare ed evitare il fenomeno di infiltrazione mafiosa e di illegalità nell'ambito degli appalti di oo.pp. L'eccezione è volta, nel suo contenuto, a denunciare la violazione del principio di sussidiarietà.
L'eccezione suddetta è scrutinabile nel presente grado in quanto il tribunale non si è espresso sulla stessa avendo deciso sulla base di una ragione di merito che faceva ritenere la domanda all'evidenza infondata.
Tanto premesso, rileva la Corte che non risulta affrontata in primo grado, in relazione alla domanda di indebito arricchimento, la questione relativa al rispetto del precetto di cui all'art. 2042 c.c., ed è dunque scrutinabile da questa Corte la contestazione circa la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa posto che essa non integra un'eccezione in senso stretto, ma mira a confutare l'esistenza di un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, sicché può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr.
Cass. n. 26199/2017), nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di ius novorum posto dall'art. 345 c.p.c., (inapplicabile per le eccezioni rilevabili d'ufficio, cfr. Cass. n. 9486/2013). Ciò comporta che ove la sentenza di primo grado abbia accolto l'azione di arricchimento senza causa, omettendo il previo riscontro positivo del requisito della sussidiarietà dell'azione medesima di cui all'art 2042 c.c., la relativa questione è rilevabile d'ufficio ed esaminabile dal giudice d'appello anche in difetto di uno specifico motivo di gravame, atteso che al riguardo non può dirsi formato il giudicato interno (Cass. n. 2046/2018 e più recentemente Cass.
SU n. 33954/2023).
§ 8 – L'analisi dei motivi
§ 8.1 – È dunque pregiudiziale alla disamina del primo motivo di gravame lo scrutinio sul requisito di sussidiarietà dell'azione medesima.
Rileva la Corte che il riscontro è negativo, alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 33954/2023.
Come evidenziato il tribunale ha rigettato, con statuizione trascorsa in giudicato, la domanda contrattuale avendo riscontrato la nullità del contratto per violazione della disciplina di cui all'art. 3 legge 136/2010 che prevede che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, tutti gli appaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche e tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il tribunale, in motivazione, ha sottolineato l'inderogabilità di tale disciplina trattandosi di norme imperative poste a presidio di interessi pubblici che prescindono da comportamenti negligenti eventualmente imputabili ai singoli contraenti.
Nel caso in esame, veva a disposizione un'azione contrattuale che risulta Parte_1
rigettata nel merito, per nullità del contratto per violazione di norma imperativa;
il profilo del requisito della sussidiarietà va valutato, come del resto eccepito da
, stante la necessità di evitare che l'avente diritto, mediante Controparte_1
l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto nonché per l'esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo.
Osserva la Corte che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 33954/2023 dopo avere confermato, per quel che qui rileva, i principi espressi: << da Cass. n.
13203/2023>> così argomentava: << va ribadito che resta preclusa la possibilità di agire ex art. 2041 c.c., anche in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (conf. ex multis, Cass. n. 10427/2002; Cass. n. 14085/2010)>> e dopo aver ribadito che:<< Risulta, quindi, anche conforme al principio di economia processuale che sia sempre il giudice adito con la domanda di arricchimento a compiere la verifica circa il carattere sussidiario della domanda proposta (verifica come sopra ricordato officiosa ed esperibile anche in grado di appello), e ciò sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti. >> ha enunciato il seguente principio di diritto:<<
7. Va quindi affermato il seguente principio di diritto: Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.>>
Nel caso in esame stante la riconducibilità della norma di cui all'art 3 L. 136/2010 a norma imperativa, l'azione proposta è inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà.
Rimane prelusa la disamina dei restanti profili di merito.
§ 8.2 – Il secondo motivo afferente alla omessa ed insufficiente motivazione sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie rimane assorbito dalla pronuncia di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento per difetto del requisito della sussidiarietà.
§ 8.3 – Il terzo motivo afferente alle spese di lite è infondato.
Il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza;
in effetti, senza motivare avendo meramente enunciato il criterio.
La pronuncia va meramente integrata. Osserva la Corte che è rimasta Pt_1
soccombente (per effetto della spiegata opposizione di sulla Controparte_1
domanda principale con la quale aveva agito in forza del contratto e sulla domanda subordinata con la quale ha agito ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2041 cod. civ. ha visto rigettata l'istanza di sospensione del Controparte_1
processo ex art. 295 c.p.c. che non determina tuttavia soccombenza alcuna essendo integralmente vittoriosa nel merito. Le spese di lite risultano liquidate in € 13.430,00 per compensi in relazione allo scaglione di valore da € 52.001,00 e fino a € 260.000,00, essendo il decreto ingiuntivo opposto pari ad € 58.975,82. Trattasi dell'esatto compenso medio delle tabelle previgenti DM 55/2014 in vigore alla data della pronuncia.
§ 9. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
§ 10. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Controparte_1
Roma n. 8421/2021 pubblicata in data 13/05/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo