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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3359/2021
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott.ssa Francesca
Costa, all' esito dell' udienza del 22-10-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n°3359/2021 R.G.L. contenzioso vertente
TRA
rappr e difeso dall' avv Parte_1
ON IN
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore- con sede in Lecce, al viale Marche n.14.
CONVENUTO avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola anni
2013, 2014, 2015, 2017 e 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.3.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare il proprio diritto a percepire la indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e
2018 con rifusione di spese.
A fondamento del ricorso evidenziava che l' aveva CP_2 rigettato le domande del ricorrente in quanto “il era Parte_1 iscritto negli elenchi CD/CM quale lavoratore agricolo autonomo”.
L , regolarmente citato rimaneva contumace. CP_2
La causa viene dunque decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua delle dichiarazioni rese dal procuratore di parte ricorrente, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta la sussistenza dei requisiti richiesti per l' accesso alla prestazione.
Va invero evidenziato che l' ha rigettato le domande di CP_2 liquidazione dell' indennità di disoccupazione proposte dal ricorrente evidenziando che il era iscritto nell' Parte_1 elenco dei CD/CM quale lavoratore agricolo autonomo.
Dalla documentazione allegata emerge tuttavia che successivamente l' ha riconosciuto l' erroneità dell' CP_2 iscrizione del ricorrente negli elenchi CD/CM quale lavoratore agricolo autonomo e, in conseguenza di tanto, con nota di sgravio del 5.4.2020 ha annullato gli avvisi di addebito con i quali l' aveva chiesto al ricorrente il pagamento della CP_2 contribuzione nella gestione agricoli autonomi per gli anni
2011, 2022, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Venendo meno il fatto impeditivo all' accoglimento della domanda evidenziato dall' consegue l' accoglimento della CP_2 domanda proposta dal ricorrente.
Va inoltre evidenziato che dalla prodotta documentazione risulta la sussistenza del duplice requisito richiesto per il riconoscimento della domandata prestazione e, cioè, il biennio di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ed il versamento di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello immediatamente precedente. In particolare le giornate lavorative prestate dal ricorrente sono documentate dalle buste paga prodotte e dall' elenco nominativo degli operai agricoli relativi agli anni 2013,
2014, 2015, 2017 e 2018.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto dell'istante all'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018.
L va conseguentemente condannato al pagamento CP_2 della relativa prestazione sulla base dei conteggi formulati dalla parte ricorrente oltre alla rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
, con atto depositato il 25.03.2021, così provvede: CP_2
a)- Dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e
2018 e, per l'effetto, condanna l al pagamento della CP_2 relativa prestazione nella misura di euro 6.598,24 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all' art 16 comma sesto della legge n
412/1991 e fino al soddisfo, in favore del ricorrente.
b)-condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_2 in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell' avv ON
IN.
Lecce, 22-10-2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott.ssa Francesca
Costa, all' esito dell' udienza del 22-10-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n°3359/2021 R.G.L. contenzioso vertente
TRA
rappr e difeso dall' avv Parte_1
ON IN
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore- con sede in Lecce, al viale Marche n.14.
CONVENUTO avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola anni
2013, 2014, 2015, 2017 e 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.3.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare il proprio diritto a percepire la indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e
2018 con rifusione di spese.
A fondamento del ricorso evidenziava che l' aveva CP_2 rigettato le domande del ricorrente in quanto “il era Parte_1 iscritto negli elenchi CD/CM quale lavoratore agricolo autonomo”.
L , regolarmente citato rimaneva contumace. CP_2
La causa viene dunque decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua delle dichiarazioni rese dal procuratore di parte ricorrente, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta la sussistenza dei requisiti richiesti per l' accesso alla prestazione.
Va invero evidenziato che l' ha rigettato le domande di CP_2 liquidazione dell' indennità di disoccupazione proposte dal ricorrente evidenziando che il era iscritto nell' Parte_1 elenco dei CD/CM quale lavoratore agricolo autonomo.
Dalla documentazione allegata emerge tuttavia che successivamente l' ha riconosciuto l' erroneità dell' CP_2 iscrizione del ricorrente negli elenchi CD/CM quale lavoratore agricolo autonomo e, in conseguenza di tanto, con nota di sgravio del 5.4.2020 ha annullato gli avvisi di addebito con i quali l' aveva chiesto al ricorrente il pagamento della CP_2 contribuzione nella gestione agricoli autonomi per gli anni
2011, 2022, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Venendo meno il fatto impeditivo all' accoglimento della domanda evidenziato dall' consegue l' accoglimento della CP_2 domanda proposta dal ricorrente.
Va inoltre evidenziato che dalla prodotta documentazione risulta la sussistenza del duplice requisito richiesto per il riconoscimento della domandata prestazione e, cioè, il biennio di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ed il versamento di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno cui si riferisce la domanda ed in quello immediatamente precedente. In particolare le giornate lavorative prestate dal ricorrente sono documentate dalle buste paga prodotte e dall' elenco nominativo degli operai agricoli relativi agli anni 2013,
2014, 2015, 2017 e 2018.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto dell'istante all'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018.
L va conseguentemente condannato al pagamento CP_2 della relativa prestazione sulla base dei conteggi formulati dalla parte ricorrente oltre alla rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
, con atto depositato il 25.03.2021, così provvede: CP_2
a)- Dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e
2018 e, per l'effetto, condanna l al pagamento della CP_2 relativa prestazione nella misura di euro 6.598,24 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all' art 16 comma sesto della legge n
412/1991 e fino al soddisfo, in favore del ricorrente.
b)-condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_2 in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dell' avv ON
IN.
Lecce, 22-10-2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa