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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3331/2023 promossa da:
COMUNE DI SESTO CALENDE (C.F. 00283240125), con il patrocinio dell'avv. CEREDA SERGIO CESARE e dell'avv. RADICE MARCO ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CEREDA SERGIO CESARE
ATTORE contro
A.G.RE. SPA (C.F. 00916580152), con il patrocinio dell'avv. FARINA MARCO e dell'avv. FERLA
STEFANO ([...]) LARGO QUINTO ALPINI, 12 20145 MILANO;
, elettivamente domiciliato in LARGO QUINTO ALPINI, 12 20145 MILANO presso il difensore avv. FARINA
MARCO
CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La controversia è stata oggetto di una sentenza parziale emessa in data 8/10/2024, con la quale è stato accertato, in relazione alla concessione a favore della convenuta del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, il diritto del Comune di Sesto Calende, per il periodo successivo al
25.5.2017, al canone di concessione contrattualmente previsto, come rideterminato dall'accordo del
21.10.2016.
pagina 1 di 3 Tale sentenza viene richiamata integralmente in questa sede anche ai fini della ricostruzione della vicenda e delle conclusioni assunte dalle parti.
La causa è proseguita unicamente al fine della determinazione del canone contrattualmente dovuto.
Ferme le reciproche posizioni sul decisum- avendo parte convenuta formulato riserva di appello avverso la pronuncia parziale ribadendo le proprie conclusioni - le parti si sono confrontate sulla questione di natura meramente contabile depositando nota congiunta in data 26/3/2025 nella quale danno atto che:
“(…) che con riferimento alle annualità del canone oggetto del presente giudizio, la AGRE ha sua sponte già versato, in applicazione del criterio di quantificazione del canone ritenuto corretto, i suddetti importi:
Anno 2021 (saldo): Euro 115.790,68 oltre IVA;
Anno 2022 (intero canone): 250.750,25 oltre IVA;
Anno 2023 (acconto): Euro 135.705,00 oltre IVA (ciò imputando ad acconto del 2023 la metà della somma già versata a titolo di canone per l'intero anno, ovvero Euro 271.410,00 oltre i.v.a.)
E, dunque, un importo complessivo di Euro 502.245,93 oltre IVA;
Così evidenziando che: “(…) la differenza tra la somma che deriva dall'applicazione dell'accordo del
21.10.2026 in relazione ai canoni per il periodo dal 2021 (saldo) al 2023 (acconto) e quella già versata da
A.G.R.E. con riferimento al medesimo periodo ammonta ad un totale complessivo di (Euro 1.076.377,38 –
Euro 502.245,93) Euro 574.131,45 oltre IVA.”
Sulla base di tale nota il Comune ha dunque così concluso
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris rejectis, cosi giudicare:
In via principale e nel merito: condannare la concessionaria A.G.RE. S.p.A. (già AGES S.p.A), C.F. e P.
IVA 00916580152, con sede in Via Olona n. 28, 20016, Pero (MI), nella persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Comune di Sesto Calende dell'importo complessivo di Euro
1.076.377,38 oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di singola scadenza di ciascun canone fino al saldo effettivo a titolo di canoni per il “2021 (saldo), 2022 (acconto), 2022 (saldo) e
2023 (acconto)”, e tenuto conto dei pagamenti parziali fatti dalla AGRE S.p.A., condannarla a corrispondere la differenza che ammonta ad Euro 574.131,45 oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n.
231/2002 dalla data di singola scadenza di ciascun canone fino al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.“
Attesa la concorde determinazione del residuo dovuto, si dispone pertanto in conformità della richiesta attorea
pagina 2 di 3 Spese di lite
Le spese di lite per l'intero procedimento seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dando atto di quanto statuito con la sentenza emessa nel corso del procedimento, così provvede:
1) Accertato che la concessionaria A.G.RE. S.p.A. (già AGES S.p.A), C.F. e P. IVA 00916580152, con sede in Via Olona n. 28, 20016, Pero (MI), nella persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento è debitrice nei confronti del Comune di Sesto Calende dell'importo complessivo di
Euro 1.076.377,38 oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di singola scadenza di ciascun canone fino al saldo effettivo a titolo di canoni per il “2021 (saldo), 2022
(acconto), 2022 (saldo) e 2023 (acconto)”, e tenuto conto dei pagamenti parziali fatti dalla AGRE
S.p.A., condanna quest'ultima a corrispondere al Comune di Sesto Calende la differenza che ammonta ad Euro 574.131,45 oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di ogni singola scadenza di ciascun canone fino al saldo effettivo;
2) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in euro 36 mila per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3331/2023 promossa da:
COMUNE DI SESTO CALENDE (C.F. 00283240125), con il patrocinio dell'avv. CEREDA SERGIO CESARE e dell'avv. RADICE MARCO ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CEREDA SERGIO CESARE
ATTORE contro
A.G.RE. SPA (C.F. 00916580152), con il patrocinio dell'avv. FARINA MARCO e dell'avv. FERLA
STEFANO ([...]) LARGO QUINTO ALPINI, 12 20145 MILANO;
, elettivamente domiciliato in LARGO QUINTO ALPINI, 12 20145 MILANO presso il difensore avv. FARINA
MARCO
CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La controversia è stata oggetto di una sentenza parziale emessa in data 8/10/2024, con la quale è stato accertato, in relazione alla concessione a favore della convenuta del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, il diritto del Comune di Sesto Calende, per il periodo successivo al
25.5.2017, al canone di concessione contrattualmente previsto, come rideterminato dall'accordo del
21.10.2016.
pagina 1 di 3 Tale sentenza viene richiamata integralmente in questa sede anche ai fini della ricostruzione della vicenda e delle conclusioni assunte dalle parti.
La causa è proseguita unicamente al fine della determinazione del canone contrattualmente dovuto.
Ferme le reciproche posizioni sul decisum- avendo parte convenuta formulato riserva di appello avverso la pronuncia parziale ribadendo le proprie conclusioni - le parti si sono confrontate sulla questione di natura meramente contabile depositando nota congiunta in data 26/3/2025 nella quale danno atto che:
“(…) che con riferimento alle annualità del canone oggetto del presente giudizio, la AGRE ha sua sponte già versato, in applicazione del criterio di quantificazione del canone ritenuto corretto, i suddetti importi:
Anno 2021 (saldo): Euro 115.790,68 oltre IVA;
Anno 2022 (intero canone): 250.750,25 oltre IVA;
Anno 2023 (acconto): Euro 135.705,00 oltre IVA (ciò imputando ad acconto del 2023 la metà della somma già versata a titolo di canone per l'intero anno, ovvero Euro 271.410,00 oltre i.v.a.)
E, dunque, un importo complessivo di Euro 502.245,93 oltre IVA;
Così evidenziando che: “(…) la differenza tra la somma che deriva dall'applicazione dell'accordo del
21.10.2026 in relazione ai canoni per il periodo dal 2021 (saldo) al 2023 (acconto) e quella già versata da
A.G.R.E. con riferimento al medesimo periodo ammonta ad un totale complessivo di (Euro 1.076.377,38 –
Euro 502.245,93) Euro 574.131,45 oltre IVA.”
Sulla base di tale nota il Comune ha dunque così concluso
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris rejectis, cosi giudicare:
In via principale e nel merito: condannare la concessionaria A.G.RE. S.p.A. (già AGES S.p.A), C.F. e P.
IVA 00916580152, con sede in Via Olona n. 28, 20016, Pero (MI), nella persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Comune di Sesto Calende dell'importo complessivo di Euro
1.076.377,38 oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di singola scadenza di ciascun canone fino al saldo effettivo a titolo di canoni per il “2021 (saldo), 2022 (acconto), 2022 (saldo) e
2023 (acconto)”, e tenuto conto dei pagamenti parziali fatti dalla AGRE S.p.A., condannarla a corrispondere la differenza che ammonta ad Euro 574.131,45 oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n.
231/2002 dalla data di singola scadenza di ciascun canone fino al saldo effettivo, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.“
Attesa la concorde determinazione del residuo dovuto, si dispone pertanto in conformità della richiesta attorea
pagina 2 di 3 Spese di lite
Le spese di lite per l'intero procedimento seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dando atto di quanto statuito con la sentenza emessa nel corso del procedimento, così provvede:
1) Accertato che la concessionaria A.G.RE. S.p.A. (già AGES S.p.A), C.F. e P. IVA 00916580152, con sede in Via Olona n. 28, 20016, Pero (MI), nella persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento è debitrice nei confronti del Comune di Sesto Calende dell'importo complessivo di
Euro 1.076.377,38 oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di singola scadenza di ciascun canone fino al saldo effettivo a titolo di canoni per il “2021 (saldo), 2022
(acconto), 2022 (saldo) e 2023 (acconto)”, e tenuto conto dei pagamenti parziali fatti dalla AGRE
S.p.A., condanna quest'ultima a corrispondere al Comune di Sesto Calende la differenza che ammonta ad Euro 574.131,45 oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di ogni singola scadenza di ciascun canone fino al saldo effettivo;
2) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in euro 36 mila per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3