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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 79-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Stefania Frojo Presidente
dott.ssa Meri Papalia Giudice
dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 79-1/2024 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII) proposto dai sigg. (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2 avvocati Silvia Mincolelli e Davide Biava del foro di Ivrea, volto ad ottenere la liquidazione giudiziale di (C.F. con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Piverone (TO), Strada San Pietro n. 28/C (TO); ritenuta la propria competenza, atteso che la sede legale della resistente debitrice ricade nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Ivrea;
-preso atto della mera costituzione in giudizio del curatore speciale della società, in persona dell'avv. Cinzia Milotta del Foro di Biella, nominato dal
Tribunale di Ivrea con decreto del 5 febbraio 2025 al fine di rappresentare la resistente, a causa del decesso del legale rappresentante ed unico socio decesso avvenuto anteriormente al radicarsi della Controparte_2 procedura;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita in corso del procedimento;
2
ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti non risultano contestati,
- il debitore è imprenditore commerciale,
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, né gli stessi risultano in alcun modo argomentati, né documentati;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, co. 5, CCII;
richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass.
11309/2009; Cass. 8769/2012; da ultimo, Cass. 11747/2021), formatasi nel vigore della legge fallimentare, ma applicabile al novellato Codice della Crisi, trattandosi di principi informatori della materia, secondo cui dalla previsione dell'art. 15, comma quarto, legge fallim. (oggi 41, co. 4, CCII, in base al quale l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio “i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata”) discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma secondo, L.F. (oggi individuati nell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII), va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi;
osservato che i crediti degli istanti, sono suggellati da titolo esecutivo giudiziale definitivo (decreto ingiuntivo n. 58/2024 del Tribunale di Ivrea) e dall'esito infruttuoso di una esecuzione forzata;
osservata l'assenza di bilanci della debitrice per gli esercizi 2023 e 2024; osservati i debiti della medesima nei confronti di plurime Amministrazioni dello
Stato indicati in € 265.605,62 alla data (cfr. Ag. delle Entrate Riscossione, comunicazione del 09/12/2024); considerato che deve ritenersi comprovato che la debitrice eserciti attività commerciale ed abbia maturato debiti, ivi inclusi quelli di cui all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di entità superiore alla soglia 3
normativamente prevista, circostanza sintomatica dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto e non già di una volontaria inadempienza o di una illiquidità transeunte;
considerato che
appare conclamata l'impossibilità per la società resistente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
osservato che, ai sensi dell'art. 150 CCII, al provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale consegue il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;
ritenuto che
, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dottore Persona_1 ricorrendone evidenti gli estremi,
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di (C.F. ) con sede legale in Piverone (TO), Strada CP_1 P.IVA_1
San Pietro n. 28/C
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA 4
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, co.
4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di 5
fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII ed a dare atto della insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA al Curatore:
− di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'art. 758 c.p.c.;
− di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
− di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella 6
disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
− entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
− di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 18.07.2025 h. 12.00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito. 7
DISPONE che lo svolgimento dell'udienza avverrà, in “videoconferenza” mediante l'applicativo Microsoft Teams, alla stregua dei provvedimenti del Direttore generale S.I.A. che indicano il detto programma quale idoneo strumento per la realizzazione del collegamento e, a tal fine, indica il seguente link ipertestuale, che – nel giorno e nell'orario sopra indicati – consentirà l'accesso alla stanza virtuale del Giudice, in base alla disposizioni che saranno impartite dal G.D. e disponibili presso il Curatore:
GIUDICE CP_3 https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YmY2NTExZTYtZGU5Yi00ZDdiLTlkNGYtZWU1ZD
U1ZWNiNDhk%40thread.v2/0? CodiceFiscale_3
[...]
CodiceFiscale_4
[...]
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200
CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene: 8
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del Curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
− entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
− entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle 9
imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Ivrea, 15.04.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Stefania Frojo Presidente
dott.ssa Meri Papalia Giudice
dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 79-1/2024 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 37, co. 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII) proposto dai sigg. (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2 avvocati Silvia Mincolelli e Davide Biava del foro di Ivrea, volto ad ottenere la liquidazione giudiziale di (C.F. con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Piverone (TO), Strada San Pietro n. 28/C (TO); ritenuta la propria competenza, atteso che la sede legale della resistente debitrice ricade nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Ivrea;
-preso atto della mera costituzione in giudizio del curatore speciale della società, in persona dell'avv. Cinzia Milotta del Foro di Biella, nominato dal
Tribunale di Ivrea con decreto del 5 febbraio 2025 al fine di rappresentare la resistente, a causa del decesso del legale rappresentante ed unico socio decesso avvenuto anteriormente al radicarsi della Controparte_2 procedura;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita in corso del procedimento;
2
ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti non risultano contestati,
- il debitore è imprenditore commerciale,
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, né gli stessi risultano in alcun modo argomentati, né documentati;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, co. 5, CCII;
richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass.
11309/2009; Cass. 8769/2012; da ultimo, Cass. 11747/2021), formatasi nel vigore della legge fallimentare, ma applicabile al novellato Codice della Crisi, trattandosi di principi informatori della materia, secondo cui dalla previsione dell'art. 15, comma quarto, legge fallim. (oggi 41, co. 4, CCII, in base al quale l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio “i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata”) discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma secondo, L.F. (oggi individuati nell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII), va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi;
osservato che i crediti degli istanti, sono suggellati da titolo esecutivo giudiziale definitivo (decreto ingiuntivo n. 58/2024 del Tribunale di Ivrea) e dall'esito infruttuoso di una esecuzione forzata;
osservata l'assenza di bilanci della debitrice per gli esercizi 2023 e 2024; osservati i debiti della medesima nei confronti di plurime Amministrazioni dello
Stato indicati in € 265.605,62 alla data (cfr. Ag. delle Entrate Riscossione, comunicazione del 09/12/2024); considerato che deve ritenersi comprovato che la debitrice eserciti attività commerciale ed abbia maturato debiti, ivi inclusi quelli di cui all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, di entità superiore alla soglia 3
normativamente prevista, circostanza sintomatica dell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni e, quindi, dell'esistenza di un patrimonio in dissesto e non già di una volontaria inadempienza o di una illiquidità transeunte;
considerato che
appare conclamata l'impossibilità per la società resistente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
osservato che, ai sensi dell'art. 150 CCII, al provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale consegue il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;
ritenuto che
, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dottore Persona_1 ricorrendone evidenti gli estremi,
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di (C.F. ) con sede legale in Piverone (TO), Strada CP_1 P.IVA_1
San Pietro n. 28/C
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA 4
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, co.
4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di 5
fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII ed a dare atto della insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA al Curatore:
− di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'art. 758 c.p.c.;
− di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
− di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella 6
disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
− entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
− di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 18.07.2025 h. 12.00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito. 7
DISPONE che lo svolgimento dell'udienza avverrà, in “videoconferenza” mediante l'applicativo Microsoft Teams, alla stregua dei provvedimenti del Direttore generale S.I.A. che indicano il detto programma quale idoneo strumento per la realizzazione del collegamento e, a tal fine, indica il seguente link ipertestuale, che – nel giorno e nell'orario sopra indicati – consentirà l'accesso alla stanza virtuale del Giudice, in base alla disposizioni che saranno impartite dal G.D. e disponibili presso il Curatore:
GIUDICE CP_3 https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YmY2NTExZTYtZGU5Yi00ZDdiLTlkNGYtZWU1ZD
U1ZWNiNDhk%40thread.v2/0? CodiceFiscale_3
[...]
CodiceFiscale_4
[...]
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200
CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene: 8
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del Curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
− entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
− entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle 9
imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Ivrea, 15.04.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)