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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3532/2025 V.G
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
AFF. GEN. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice, visto il ricorso presentato da e con l'avv. Garrone Fabio, con il quale Parte_1 CP_1 si chiede la nomina del curatore dell'eredità giacente di nata a [...] il Persona_1
26/10/1943 e deceduta OS SO (BG) il 13/11/2002; considerato che, ai sensi dell'art. 456 c.c., la successione di si è aperta in data Persona_1
13/11/2002 (cfr. all. n. 8); considerato inoltre che, tra i presupposti per l'apertura dell'eredità giacente e la conseguente nomina di un curatore, deve sussistere il diritto di accettare l'eredità da parte dei successibili, in quanto l'istituto in oggetto ha una finalità prettamente conservativa e di tutela nei confronti degli eredi, in vista di una loro futura accettazione dell'eredità; rilevato che l'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 480 c.c., si prescrive nel termine di 10 anni dall'apertura della successione;
rilevato che, nel caso di specie, sono trascorsi più di dieci anni dalla morte della de cuius e che pertanto il relativo diritto di accettare l'eredità risulta oramai prescritto;
ritenuto pertanto che l'eredità non debba essere più considerata “giacente” bensì “vacante”, dunque suscettibile di devoluzione a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c., salvo eventuale accettazione tacita da parte dei chiamati all'eredità della de cuius, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per l'apertura dell'eredità giacente.
P.Q.M
RIGETTA l'istanza.
Si comunichi.
Bergamo, 05/06/2025
Il Giudice
Maria Concetta Elda Caprino
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
AFF. GEN. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice, visto il ricorso presentato da e con l'avv. Garrone Fabio, con il quale Parte_1 CP_1 si chiede la nomina del curatore dell'eredità giacente di nata a [...] il Persona_1
26/10/1943 e deceduta OS SO (BG) il 13/11/2002; considerato che, ai sensi dell'art. 456 c.c., la successione di si è aperta in data Persona_1
13/11/2002 (cfr. all. n. 8); considerato inoltre che, tra i presupposti per l'apertura dell'eredità giacente e la conseguente nomina di un curatore, deve sussistere il diritto di accettare l'eredità da parte dei successibili, in quanto l'istituto in oggetto ha una finalità prettamente conservativa e di tutela nei confronti degli eredi, in vista di una loro futura accettazione dell'eredità; rilevato che l'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 480 c.c., si prescrive nel termine di 10 anni dall'apertura della successione;
rilevato che, nel caso di specie, sono trascorsi più di dieci anni dalla morte della de cuius e che pertanto il relativo diritto di accettare l'eredità risulta oramai prescritto;
ritenuto pertanto che l'eredità non debba essere più considerata “giacente” bensì “vacante”, dunque suscettibile di devoluzione a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c., salvo eventuale accettazione tacita da parte dei chiamati all'eredità della de cuius, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per l'apertura dell'eredità giacente.
P.Q.M
RIGETTA l'istanza.
Si comunichi.
Bergamo, 05/06/2025
Il Giudice
Maria Concetta Elda Caprino