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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Cusolito Viviana Consigliera dott.ssa La Rosa Stefania Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 984-2019 R.G., promossa
DA
(c.f.: ) E (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in via congiunta e disgiunta, dall' C.F._2
Avv.ti Michele Surace (c.f.: ), indirizzo PEC: C.F._3
e dall'avv. Pasquale Gaudio (c.f.: Email_1
) p.e.c.: C.F._4 Email_2
appellanti
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
DE LUCA (C.F. Pec: CodiceFiscale_5
Email_3 appellata
avente ad oggetto: risarcimento per mancato rimborso di buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, gli avv.ti Michele Surace e
Pasquale Gaudio difensori degli appellanti, rassegnavano così le proprie conclusioni ” Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria adita,
ACCOGLIERE l'appello e per l'effetto, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinte, in riforma integrale della sentenza appellata: 1)nel merito accogliere
l'appello e, in riforma integrale della sentenza appellata, comunque condannare al pagamento a favore degli attori appellanti della somma di Controparte_1
euro 61.210,26 quale mancato incasso dei titoli BFP: serie AD 765; serie AD 766; serie AD 767, serie AD 768, serie AD 769, serie AD 770, serie AD 771, serie AD 772, tutti emessi in data 12.08.1991 e tutti dell'importo di lire it.
5.000.000 e del titolo BF serie Q 2314554 del 26.4.1995 dell'importo di lire. it. 1.000.000, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore che risultasse di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) riformare la sentenza appellata anche in punto di spese legali ponendo a carico della controparte, le spese del primo e secondo grado del giudizio”
L'avv. Salvatore De Luca, nell'interesse dell'appellata , Controparte_1
formulava le seguenti deduzioni di udienza “riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta eccependo l'inammissibilità del gravame ed in subordine, impugnando e contestando tutte le avverse deduzioni e argomentazioni perché infondate in fatto ed in diritto con conseguente rigetto dell'appello. Si chiede il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Reggio Calabria la società
[...]
al fine di sentirla condannare alla rifusione in loro favore della CP_1
complessiva somma di € 56.810,26, quale risarcimento pari al valore dei buoni fruttiferi postali serie AD emessi in data 12.8.1991, non riscossi perché prescritti a pag. 2/24 causa dell'omessa informazione che avrebbe dovuto periodicamente fornire CP_1
agli intestatari.
Esponevano che in data 01.03.2016 era stato contattato Parte_1
telefonicamente dall'ufficio postale di Via Veneto (RC) ed in quell'occasione era stato informato dell'esistenza di una serie di buoni postali fruttiferi a suo nome e del figlio ancora non riscossi.
Recatosi presso l'ufficio postale, aveva riferito di non essere Parte_1
nel possesso dei buoni e quindi gli era stato consigliato di presentare una richiesta di resoconto, poi effettivamente presentata in data 04.03.2016. Aveva quindi appreso dell'esistenza di alcuni buoni fruttiferi intestati a sé ed al figlio, che erano stati emessi su richiesta della defunta madre Persona_1
L'ufficio postale, al fine di rilasciare i duplicati dei titoli, aveva consigliato al di sporgere denuncia di smarrimento dei titoli originali. Fatta la Pt_1
denuncia, il aveva inoltrato richiesta di duplicato dei titoli, ma Pt_1 [...]
gli aveva risposto che avrebbe dovuto recarsi personalmente in filiale. CP_1
Presentata la richiesta in filiale, con comunicazione dell'11.06.2016 lo aveva CP_1
informato che i titoli serie AD, emessi nel 1991, risultavano ormai prescritti e quindi non erano più riscuotibili, fatta eccezione per un buono ( serie BF) del
27.04.1995.
Eccepivano un difetto di informazione da parte di in merito CP_1
all'esistenza dei titoli che ne aveva consentito la prescrizione, in violazione dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto dei piani di risparmio per l'emissione dei buoni fruttiferi.
Quantificavano il danno nella somma derivante dal capitale investito e dagli interessi maturati alle date di scadenza dei titoli.
pag. 3/24 Sulla scorta di quanto sopra rappresentato chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che non ha Controparte_1
adempiuto al proprio dovere di informazione nei confronti dei risparmiatori così come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto dei piani di risparmio ed in particolare ha omesso quanto stabilito dall'art. 8 delle succitate Condizioni in merito alle Comunicazioni ai risparmiatori;
b) 2. Accertare e dichiarare che tale comportamento omissivo ha causato agli attori la presunta prescrizione del dirittp ad incassare i propri risparmi ed in atto la perdita della disponibilità di un risparmio pari ad € 38.734,27 alla prima scadenza (qualora avessero riscosso i buoni fruttiferi in data 12.08.1991) e pari ad € 56.810,26 alla seconda scadenza
(qualora avessero riscosso i buoni fruttiferi in data 12.08.2002); c) condannare la convenuta al pagamento a favore degli attori della somma di € 56.810,26 quale mancato incasso dei titoli meglio specificati nel corpo dell'atto a causa del colposo atteggiamento omissivo di che non ha fornito ai risparmiatori i giusti CP_1
e necessari strumenti di informazione che li avrebbero resi edotti (nel caso specifico dell'esistenza dei titoli a loro sconosciuti) ma in generale dei termini e delle scadenze utili all'incasso, o quella diversa, maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Costituitasi, con comparsa depositata il 29.05.2017, , Controparte_1
eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la società qualificava come mero intermediario, non titolare dell'obbligo di rimborso, sostenendo di svolgere esclusivamente un ruolo di collocamento e distribuzione dei titoli senza assumere responsabilità dirette nei confronti degli investitori.
pag. 4/24 Inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e negava la sussistenza di un obbligo informativo nei confronti dei titolari dei buoni, evidenziando che la disciplina applicabile non imponeva alcun dovere di avviso individuale circa la scadenza dei titoli, in particolare sostenendo che il termine decennale decorreva dalla naturale scadenza dei buoni fruttiferi, in conformità all'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, che stabilisce, appunto, la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo.
La società si qualificava come mero intermediario, non titolare dell'obbligo di rimborso, sostenendo di svolgere esclusivamente un ruolo di collocamento e distribuzione dei titoli senza assumere responsabilità dirette nei confronti degli investitori.
Affermava di non avere alcun obbligo di informare i titolari sulla scadenza dei titoli o sulla loro prescrizione, sostenendo che la pubblicazione delle condizioni in Gazzetta Ufficiale era sufficiente ad adempiere a eventuali obblighi di trasparenza.
Rilevava di non aver violato alcun obbligo informativo, posto che le condizioni generali di contratto richiamate dai sigg.ri risalivano al 2014 Pt_1
ed erano quindi inapplicabili al caso di specie.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 21.06.2017 venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'originaria parte attrice integrava la domanda chiedendo il risarcimento dell'ulteriore somma di €
4.400,00, in quanto nelle more aveva negato anche la riscossione del buono CP_1
fruttifero serie “Q” emesso il 26.4.1995 dell'importo di lire 1.000.000.
All'udienza del 23.10.2019 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa e, dopo discussione orale, il Giudice pronunciava la decisione di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pag. 5/24 Con sentenza ex art. 281 sexies cpc il Tribunale di Reggio Calabria,
Sezione Civile, così statuiva: “1. Rigetta la domanda;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere in favore della convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.100,00, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario al 10%. Sentenza resa ex
Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle ore 14,20 (parti non presenti) ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.”
Il Tribunale di Reggio Calabria, preliminarmente, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , Controparte_1
in quanto gli attori/odierni appellanti la chiamavano in giudizio non al fine di ottenere la riscossione dei buoni, ma al diverso scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla violazione dei doveri di informazione asseritamente gravanti sulla società.
Nel merito riteneva infondata la domanda poiché poggiava esclusivamente sulle condizioni generali di contratto edizione 2014 dei piani di risparmio per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali, che erano posteriori non solo all'emissione dei titoli (risalenti al 1991 ed al 1995) ma anche alla loro data di scadenza (2002 e 2005).
Evidenziava che i sigg. non avevano indicato altra fonte Pt_1
dell'obbligo informativo né di natura normativa né di natura contrattuale, risalenti all'epoca di emissione dei titoli e della loro scadenza da cui potesse ricavarsi che già all'epoca vigessero doveri di informazione in capo a . CP_1
Specificava che l'istituto della prescrizione era stato correttamente applicato nel caso di specie, visto che i buoni risultavano prescritti sin dal 2012
(termine decennale come da art. 8 DM 19.12.2000).
Precisava che la prescrizione è funzionale proprio a punire l'inerzia del titolare di un diritto, connettendo il suo mancato esercizio ad un periodo pag. 6/24 temporale tale da far ritenere che il creditore abbia perso interesse alla prestazione.
Statuiva, quindi, che dalla mancata prova del presupposto dell'azione giudiziale, ossia della violazione dei doveri informativi da parte della convenuta, ne discendeva l'esclusione della sussistenza di un obbligo risarcitorio in capo a
Controparte_1
Applicava il criterio della soccombenza per la regolamentazione delle spese di lite.
Con atto di citazione del 28.11.2019 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso l'indicata sentenza, rassegnando le doglianze che di seguito si specificano.
Lamentavano che il Tribunale aveva erroneamente accertato l'infondatezza della domanda per inesistenza di un inadempimento e/o responsabilità imputabili a carico della appellata . CP_1
Specificavano che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto enucleare una responsabilità delle , per omessa informazione circa l 'esistenza dei CP_1
titoli in questione, sulla base, in via congiunta e/o disgiunta:
-del generale dovere di cooperare secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto, imposto dagli articoli 1175 e 1375 codice civile;
-del dovere riconosciuto dal l 'art. 2 D.M. Tesoro 23.07.1987 (il decreto che istituiva la serie AD dei BFP in questione) a carico di di provvedere, alla CP_1
scadenza, al rimborso del capitale in favore dei titolari dei Buoni;
- dell'obbligo quale mandatario – depositario, discendente dall'art. 1838
c.c. in capo a in quanto emittente e depositaria dei BPF;
secondo CP_1
gli appellanti era obbligo di , nella qualità di mandatario- CP_1
depositario, di curare la riscossione dei BFP per conto e nell'interesse dei titolari, informando i medesimi della relativa attività e quindi permettendo loro, nel pag. 7/24 concreto, di poter venire a conoscenza della esistenza dei Buoni e recuperare il capitale e gli interessi.
Deducevano che la società aveva dimostrato di monitorare CP_1
lo stato dei buoni, dato che nel 2016 aveva contattato il sig. per Parte_1
avvisarlo della loro esistenza. Questo avrebbe dimostrato che la società aveva i mezzi per informare i clienti, ma non li aveva usati tempestivamente.
Evidenziavano che la condotta omissiva di aveva Controparte_1
violato il principio di correttezza e buona fede contrattuale, aggravando l'inerzia del creditore, e sostenevano che un simile obbligo informativo avrebbe dovuto essere riconosciuto in virtù della natura fiduciaria del rapporto tra emittente e sottoscrittore dei buoni.
Gli appellanti, altresì, deducevano che la mancata comunicazione sulla scadenza e prescrizione dei titoli abbia costituito una violazione dell'obbligo di trasparenza che si impone agli intermediari finanziari.
Chiedevano, infine, la riforma integrale della sentenza impugnata, con il riconoscimento della responsabilità di e la conseguente Controparte_1
condanna al pagamento della somma corrispondente al valore dei buoni fruttiferi prescritti, pari alla somma di 61.210,26 euro e al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto d'appello non individuasse con sufficiente chiarezza le parti della sentenza impugnata e le relative censure.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del gravame, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c, atteso che l'impugnazione non aveva alcuna ragionevole probabilità di accoglimento.
pag. 8/24 Insisteva nell'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decennale era decorso sin dal 2012, conformemente all'art. 8 del D.M. 19.12.2000, che disciplina la prescrizione dei buoni fruttiferi postali.
Nel merito, contestava la sussistenza di un obbligo Controparte_1
informativo nei confronti dei titolari dei buoni, evidenziando che la normativa applicabile non prevedeva alcun dovere di comunicazione specifica e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di emissione costituiva una forma sufficiente di pubblicità legale.
Sottolineava che i buoni fruttiferi postali costituivano titoli al portatore e che l'onere della conservazione e della riscossione ricade interamente sul titolare, non potendosi configurare una responsabilità in capo a per il CP_1
mancato incasso prima della scadenza.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, vanno trattate le questioni preliminari in rito eccepite dalle parti appellate.
§§§
Con riferimento all'eccepita inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c. anche laddove l'atto di appello possa non rispettare il rigoroso paradigma invocato, nella sostanza esso contiene tutti gli elementi che consentono di avere cognizione delle censure articolate avverso la sentenza, delle modifiche che la parte ha invocato e delle ragioni poste a relativo fondamento.
pag. 9/24 La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "non è necessario che l'atto
d'appello contenga un'esplicita enunciazione delle norme violate, essendo sufficiente che l'insieme delle argomentazioni evidenzi chiaramente i profili di critica alla decisione impugnata" (Cass. Civ., Sez. III, 15.06.2020, n. 11571).
La finalità dell'art. 342 c.p.c. è infatti quella di consentire al giudice e alla controparte di individuare agevolmente le ragioni della contestazione e non quella di imporre una rigida formalità che possa pregiudicare il diritto di difesa dell'appellante (Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2019, n. 30459). (Cass. Civ., Sez. VI,
24.07.2013, n. 18020).
Pertanto, un'interpretazione eccessivamente rigorosa dell'art. 342 c.p.c. risulterebbe in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, sanciti dall'art. 24 Cost., il quale garantisce il diritto di difesa,
e dall'art. 111 Cost., che impone il principio del giusto processo.
Le argomentazioni su cui si fondano le contestazioni sono senz'altro idonee a puntualizzare quali siano le modifiche richieste, rispecchiando quanto indicato dalle SSUU della Corte di Cassazione, ord. n.36481 del 13.12.2022: “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
L'art. 342 c.p.c. richiede che siano chiaramente enunciate le ragioni di doglianza e di critica alla sentenza impugnata in modo da porre il giudice in pag. 10/24 condizione di individuarne il contenuto e di circoscrivere l'esame alle questioni controverse.
Principi recentemente confermati dalla Suprema Corte che ha puntualizzato “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno , non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, cpc- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte , anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione , ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata , siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta , le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure
“(Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25.01.2023).
Nella fattispecie in esame, gli indicati requisiti sono stati osservati: sono state specificatamente indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione.
L'atto di appello è, pertanto, dotato del necessario corredo espositivo, illustrativo ed argomentativo, richiesto ai fini della sua ammissibilità.
§§§
L'eccepita inammissibilità del gravame ex art. 348 ter c.p.c., per mancanza dei presupposti ex art. 348 bis C.P.C., è priva di pregio.
La giurisprudenza ha chiarito che "il giudice di appello è tenuto a valutare autonomamente la probabilità di accoglimento del gravame, senza limitarsi a una verifica sommaria e astratta, ma esaminando il merito della controversia" (Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30499).
pag. 11/24 Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che "l'art. 348 bis c.p.c. deve essere interpretato in senso conforme ai principi del giusto processo, evitando di precludere in maniera arbitraria l'accesso al grado di appello in presenza di motivazioni giuridicamente rilevanti" (Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2021, n. 10573).
Le numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019, n. 10422).
§§§
Andando a verificare il merito, in relazione agli specifici motivi di doglianza, si osserva quanto segue:
1. Sulla intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi
Gli appellanti sostengono che il decorso della prescrizione dei BPF oggetto di causa ( BFP: serie AD 765; serie AD 766; serie AD 767, serie AD 768, serie AD
769, serie AD 770, serie AD 771, serie AD 772, tutti emessi in data 12.08.1991 e tutti dell'importo di lire it.
5.000.000 a cui si aggiunge il BPF serie Q n. 2314554 del
26.4.1995, dell'importo di lire. It. 1.000.000) debba computarsi dalla data in cui esi hanno avuto conoscenza dell'esistenza dei titoli, avvenuta nel 2016, e ritengono, pertanto, che i buoni in esame debbano considerarsi non prescritti, mentre la sentenza di primo grado ha ritenuto che la prescrizione fosse decorsa regolarmente ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 e, pertanto, i BPF si siano prescritti nel
2012 e nel 2015.
§§§
pag. 12/24 Le censure mosse dagli odierni appellanti rendono necessario, in primis, tracciare il quadro normativo applicabile al caso in esame, in particolare, lo specifico regime sancito dalla normativa primaria e dai decreti ministeriali di istituzione dei buoni di cui è stata chiesta domanda risarcitoria.
Si precisa che i buoni oggetto di causa, emessi il 12.08.1991 , appartengono alla tipologia dei BFP a termine caratterizzata dalla sigla AD istituita con DM Tesoro 23 luglio 1987 (G.U. 221 del 22/09/1987), per la quale era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%),
Alla scadenza dell'11° anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo quinquennio.
Si rileva che in base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.
In seguito, l'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
«La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta».
pag. 13/24 A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente».
Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza
(individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»).
Quanto al buono emesso 26.4.1995 , della serie “Q” dell'importo di lire
1.000.000, anche ad esso si applica il termine di prescrizione decennale di cui sopra, risalendo l'emissione al 1995.
In merito alla natura giuridica dei BPF, per pacifica giurisprudenza, i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 c.c. Pertanto, il possesso del buono conferisce al titolare il diritto di richiedere il rimborso del capitale e degli interessi maturati, ma non implica l'autonomia e trasferibilità tipiche dei titoli di credito. Il rapporto tra il sottoscrittore e l'emittente (Cassa Depositi e Prestiti, tramite ) è di natura contrattuale e le condizioni applicabili sono CP_1
quelle stabilite al momento dell'emissione, integrate da eventuali disposizioni normative o amministrative successive ( Cass. Sezione I Civile, n. 4761 del 28 febbraio 2018).
§§§
pag. 14/24 Fatta questa premessa in ordine alla normativa di riferimento e al decorso del termine di prescrizione che, dunque, è ad oggi decennale, anche in merito ai buoni fruttiferi oggetto di causa, è da evidenziare quanto segue.
In punto di prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, principio, questo, codificato nell'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Viene in rilievo, a tal riguardo, non la conoscenza soggettiva del titolare, ma l'oggettiva esistenza del diritto e la sua effettiva possibilità legale di esercizio, ai fini della quale non rileva il difetto di conoscenza, né le cause che l'abbiano generata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il termine di prescrizione decorre dalla scadenza naturale del titolo, indipendentemente dalla conoscenza soggettiva del titolare, trattandosi di un termine di decadenza imposto per ragioni di certezza del diritto" (Cass. Civ., Sez. I, 16.06.2021, n. 17150).
In tal senso, la Suprema Corte ha altresì affermato che "la prescrizione, quale istituto di ordine pubblico, è finalizzata a garantire la stabilità e la sicurezza dei rapporti giuridici, impedendo che un credito possa essere fatto valere sine die"
(Cass. Civ., Sez. I, 10.12.2020, n. 28395).
Ed infatti, è indubbio che l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è soltanto l'impossibilità c.d. di diritto.
Ne deriva che, nel caso di specie, il diritto alla riscossione dei buoni oggetto di causa era oggettivamente esistente e suscettibile di essere fatto valere fin dal 1991 (e dal 1995 per il buono serie Q) , ossia successivamente alla data di emissione dei buoni e spirava, rispettivamente, nel 2001 per i buoni serie AD e nel pag. 15/24 2005 per il buono serie Q, ossia subito dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione.
I buoni sono quindi da ritenersi prescritti nel 2016 , allorquando gli appellanti riferiscono di averne avuto conoscenza.
Nè la decorrenza del termine di prescrizione può ritenersi sospesa sulla scorta della disposizione di cui all'art. 2941 n.8) c.c.
Al fine di integrare gli estremi di tale eccezionale causa sospensiva, risulta assolutamente necessario:
1) fornire “la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore”, non essendo sufficiente la mera omissione di un'informazione, bensì occorrendo un vero e proprio comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, fattispecie che non si è realizzata nel caso di specie;
2) dimostrare che condotta ingannatrice e fraudolenta comporti “una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà” (Cass. civ.,
29/01/2010, n. 2030), circostanza anch'essa non realizzatesi nel caso di specie.
Sono da relegarsi nell'alveo delle mere giustificazioni soggettive, come tali non influenti ai fini della applicabilità della causa sospensiva di cui all'art. 2941
n.8) c.c., la mancata conoscenza circa l'esistenza dei buoni fruttiferi invocata dagli appellanti, derivante dal riferito mancato ritrovamento nell'abitazione dei buoni stessi, o, ancora, alcune ragioni, legate alle condizioni di salute della sorella degli appellanti, a cui essi fanno riferimento nella denuncia di smarrimento del
19.05.2016 presentata a , rientrando tali eventi in meri impedimenti CP_1
soggettivi, come tali ininfluenti ai fini del decorso del termine prescrizionale, per le ragioni sopra esposte.
pag. 16/24 Ne deriva, pertanto, che è condivisibile quanto motivato dal Giudice di primo grado nel ove statuisce che “secondo le regole generali che governano il diritto civile, certamente non grava mai sul debitore alcun onere di sollecitare il creditore al fine di impedire la prescrizione del suo diritto. Del resto l'istituto della prescrizione, correttamente applicato nel caso di specie visto che i buoni risultano prescritti sin dal 2012 (termine decennale come da art. 8 DM 19.12.2000), è funzionale proprio a punire l'inerzia del titolare di un diritto, connettendo il suo mancato esercizio ad un periodo temporale tale da far ritenere che il creditore abbia perso interesse alla prestazione. Ha anche la funzione di garantire la certezza dei rapporti giuridici, evitando che il debitore possa rimanere obbligato all'infinito senza limiti temporali nei confronti del creditore”.
Ciò è, del resto, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma che “l'istituto della prescrizione è funzionale proprio a punire l'inerzia del titolare di un diritto, connettendo il suo mancato esercizio ad un periodo temporale tale da far ritenere che il creditore abbia perso interesse alla prestazione”
(Cass. Civ., Sez. I, 10.12.2020, n. 28395), nonché da quello secondo cui "l'onere di vigilare sulla scadenza di un titolo ricade interamente sul titolare, il quale deve attivarsi tempestivamente per evitare che il diritto si estingua per prescrizione"
(Cass. Civ., Sez. III, 22.09.2022, n. 27611) e quello secondo il quale "il decorso della prescrizione è automatico e non dipende dalla conoscenza effettiva del titolare del diritto, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge" (Cass. Civ., Sez. I,
05.07.2019, n. 18099).
Pertanto, non può accogliersi la tesi degli appellanti che invocano una decorrenza della prescrizione subordinata alla conoscenza effettiva dei titoli, posto che il mancato tempestivo esercizio del diritto di riscossione dei BPF non può essere imputato alla condotta dell'appellata, la quale ha operato nel rispetto pag. 17/24 delle disposizioni normative vigenti ed essendo la prescrizione maturata correttamente in conformità alla normativa esistente.
E' da ritenersi, pertanto, che, al momento della richiesta di liquidazione dei buoni da parte dei risparmiatori, avvenuta nel 2016, i buoni postali risultavano effettivamente prescritti.
2. Sulla esistenza di un obbligo informativo a carico di CP_1
Gli appellanti, dopo che il giudice di prime curie ha ritenuto non sufficienti le argomentazioni difensive spese in primo grado per fondare l'esistenza di un obbligo informativo circa la scadenza dei buoni postali in capo a
, invocano, in questa sede, il principio di buona fede e correttezza CP_1
nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), l'art. 2 D.M. 23.07.1987 ( che imporrebbe a l'obbligo di rimborsare automaticamente i BFP), nonché l'art. CP_1
1838 c.c. per fondare l'esistenza di un obbligo informativo in capo a parte appellata circa la sussistenza e scadenza dei BPF ai loro titolari.
§§§
Quanto alla possibile violazione dell'obbligo di buona fede, trasparenza, correttezza contrattuale, che dovrebbe essere riconosciuto in virtù della natura fiduciaria del rapporto tra emittente e sottoscrittore dei buoni, ex artt. 1175 e 1375
c.c., il motivo è privo di pregio.
Come è noto, la buona fede oggettiva rappresenta un principio di lealtà e onestà che le parti devono rispettare durante l'esecuzione del contratto ed è un criterio di comportamento che impone alle parti di agire con diligenza e trasparenza, evitando di ledere i diritti e gli interessi dell'altra parte contrattuale.
pag. 18/24 E' da evidenziare come, mentre con l'art. 3 co. 1 del d.lgs. 284/1999 è stato normativizzato l'obbligo di informazione attraverso la previsione, per i BPF, emessi successivamente a quella data, della necessità di consegna al sottoscrittore da parte di del FIA ( Foglio Informativo Analitico), CP_1
recante indicazione delle condizioni dei Buoni, nel caso in esame, trattandosi di buoni serie AD, emessi nell'anno 1991 (nonché un buono di serie Q, emesso nel
1995) non esisteva, all'epoca dei fatti, una previsione normativa esplicita circa l' esistenza di un obbligo informativo in capo a Controparte_1
Tuttavia, attraverso una interpretazione sistematica delle fonti e dei principi regolatori della materia, nonché dalla interpretazione giurisprudenziale sul punto, si è pervenuti a ritenere non sussistente una violazione di obblighi informativi in capo a laddove la serie dei buoni fosse stata CP_1
pubblicata sin Gazzetta ufficiale.
La giurisprudenza, sul punto, ha, in particolare, chiarito che "l'obbligo di informazione in capo al debitore non sussiste qualora non sia previsto da specifiche disposizioni normative o contrattuali, né può essere desunto dal principio generale di buona fede, il quale non impone al debitore di sollecitare il creditore all'esercizio del suo diritto" (Cass. Civ., Sez. I, 10.05.2018, n. 11591) e che "l'omessa informazione su aspetti essenziali del rapporto giuridico può costituire inadempimento quando vi sia un ragionevole affidamento dell'altra parte circa l'obbligo di comunicazione" (Cass. Civ., Sez. III, 15.03.2019, n. 7454).
Dirimente sul punto è l'arresto delle SS.UU. con cui la Suprema Corte ha stabilito il principio generale secondo cui, “non sussiste a carico di alcun CP_1
obbligo di informazione in quanto, la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
pag. 19/24 La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale
l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione.
E' quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”. (Cass. civ., S. U., 11.02.2019. n. 3963; Cass.
Civ., Sez. III, 12.11.2015, n. 23123).
All'epoca dei fatti, pertanto, la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale integrava un elemento necessario e sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su , ritenendosi assolti dunque anche gli obblighi di buona CP_1
fede e correttezza contrattuale.
Discendeva, pertanto, in capo agli appellanti l'onere di attivarsi per reperire il Prospetto sulla Gazzetta e verificare l'esatta scadenza del buono e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi.
Inoltre, a ulteriore fondamento dell'assolvimento di una sufficiente informazione sui titoli a carico di è da evidenziare che nei buoni CP_1
postali serie “AD”, oggetto di causa, vi è indicazione, con clausola apposta a tergo, di sufficienti elementi informativi, che si riportano di seguito:
“il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione
e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sottoindicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal
1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. Il capitale raddoppia
pag. 20/24 dopo 7 anni e triplica dopo 11 anni. Se riscosso prima di tali termini il saggio
d'interesse è 7,50% lordo per i primi 5 anni, 8,50% lordo dal sesto anno. Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%; entro il primo anno sarà rimborsato il solo capitale”.
L' indicazione degli elementi informativi indicati nella clausola a tergo e la pubblicazione della serie AD sulla Gazzetta Ufficiale ha , in definitiva, comportato l'assolvimento di un obbligo informativo, anche se non normativizzato, in capo a , e non si è violato, per le ragioni sopra CP_1
argomentate alcuna regola di buona fede, correttezza e diligenza contrattuale.
Quanto poi alla allegazione degli odierni appellanti secondo cui la sussistenza dell'obbligo informativo si fonderebbe nella violazione del dovere riconosciuto dall'art. 2 D.M. Tesoro 23.07.1987, ossia nell'obbligo, a carico di
, di provvedere, alla scadenza, al rimborso del capitale in favore dei CP_1
titolari dei Buoni, anch'essa non coglie nel segno, atteso che non vi è stata alcuna negazione del diritto al rimborso da parte delle nell'arco temporale ( 2002- CP_1
2012 e 2005- 2015) in cui il predetto diritto poteva essere esercitato: il diritto al rimborso del controvalore dei BPF risultava già oggettivamente sorto sul piano ordinamentale al momento della loro emissione, essendo esercitabile, senza impedimenti giuridici fin dal 2002 ( e 2005 per il buono serie Q), non rilevando gli impedimenti soggettivi addotti dall'appellante.
Infine, non coglie nel segno neanche l'allegazione difensiva secondo cui il dovere di informazione troverebbe fondamento nell'obbligo, quale mandatario- depositario di cui all'art. 1838 cc., in capo a , di CP_1
dovere curare la riscossione dei BFP per conto e nell'interesse dei titolari, informando i medesimi della relativa sussistenza, permettendo loro di venire a conoscenza dei buoni e di recuperarne il controvalore.
pag. 21/24 Posto che, come già esposto, ha adempiuto agli obblighi CP_1
informativi previsti dalla normativa applicabile all'epoca dei fatti, ella non aveva ulteriori obblighi, neppure in qualità di depositario - mandatario, di comunicare peculiari circostanze attinenti ai BPF, che il titolare del buono avrebbe dovuto conoscere attivandosi con la diligenza richiesta sia per conoscere l'esistenza dei
BPF di propria spettanza, sia per conoscerne la durata e la relativa prescrizione.
§§§
3. Sulla responsabilità risarcitoria
Per tutte le ragioni sopra argomentate ne discende come logico corollario che non sussista una responsabilità risarcitoria a carico di parte appellata, non essendo stato violato uno specifico obbligo contrattuale.
La responsabilità risarcitoria, in ambito contrattuale, presuppone, infatti, la violazione di un obbligo specifico e non può essere genericamente invocata in assenza di un preciso inadempimento. La Cassazione ha più volte ribadito che "la responsabilità risarcitoria per inadempimento contrattuale presuppone la dimostrazione del mancato adempimento di un obbligo giuridico specifico e non può basarsi su un generico principio di diligenza" (Cass. Civ., Sez. III, 20.06.2018, n.
16037).
Dalla intervenuta prescrizione dei titoli e dall'assolvimento degli obblighi informativi secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti da parte di poste italiane , di cui si è ampiamente argomentato, ne consegue che la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli appellanti non trova fondamento giuridico e deve essere respinta.
§§§
pag. 22/24 Alla luce di quanto argomentato, risultando i motivi proposti insuscettibili di accoglimento, occorre dichiarare come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame principale e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
11.Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91 c.p.c., la condanna di e alla rifusione delle spese di questo Parte_1 Parte_2
grado di giudizio in favore delle parti appellate.
Avendo l'appellante dichiarato che il valore della lite euro 61.210,00, corrispondente al valore dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa (scaglione da
€.52.001,00 a 260.000,00 Euro), le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate, applicando i minimi, in complessivi € 7.160,00, di cui € 1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00, per fase trattazione/istruttoria (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II 29857/2023), € 2.552,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_1
sentenza ex art. 281 sexies n. 1433/19, pubblicata il 23.10.2019 del Tribunale di
Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza pag. 23/24 2. Condanna e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 22.07.2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia
Morabito
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Cusolito Viviana Consigliera dott.ssa La Rosa Stefania Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 984-2019 R.G., promossa
DA
(c.f.: ) E (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in via congiunta e disgiunta, dall' C.F._2
Avv.ti Michele Surace (c.f.: ), indirizzo PEC: C.F._3
e dall'avv. Pasquale Gaudio (c.f.: Email_1
) p.e.c.: C.F._4 Email_2
appellanti
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
DE LUCA (C.F. Pec: CodiceFiscale_5
Email_3 appellata
avente ad oggetto: risarcimento per mancato rimborso di buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, gli avv.ti Michele Surace e
Pasquale Gaudio difensori degli appellanti, rassegnavano così le proprie conclusioni ” Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria adita,
ACCOGLIERE l'appello e per l'effetto, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinte, in riforma integrale della sentenza appellata: 1)nel merito accogliere
l'appello e, in riforma integrale della sentenza appellata, comunque condannare al pagamento a favore degli attori appellanti della somma di Controparte_1
euro 61.210,26 quale mancato incasso dei titoli BFP: serie AD 765; serie AD 766; serie AD 767, serie AD 768, serie AD 769, serie AD 770, serie AD 771, serie AD 772, tutti emessi in data 12.08.1991 e tutti dell'importo di lire it.
5.000.000 e del titolo BF serie Q 2314554 del 26.4.1995 dell'importo di lire. it. 1.000.000, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore che risultasse di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) riformare la sentenza appellata anche in punto di spese legali ponendo a carico della controparte, le spese del primo e secondo grado del giudizio”
L'avv. Salvatore De Luca, nell'interesse dell'appellata , Controparte_1
formulava le seguenti deduzioni di udienza “riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta eccependo l'inammissibilità del gravame ed in subordine, impugnando e contestando tutte le avverse deduzioni e argomentazioni perché infondate in fatto ed in diritto con conseguente rigetto dell'appello. Si chiede il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Reggio Calabria la società
[...]
al fine di sentirla condannare alla rifusione in loro favore della CP_1
complessiva somma di € 56.810,26, quale risarcimento pari al valore dei buoni fruttiferi postali serie AD emessi in data 12.8.1991, non riscossi perché prescritti a pag. 2/24 causa dell'omessa informazione che avrebbe dovuto periodicamente fornire CP_1
agli intestatari.
Esponevano che in data 01.03.2016 era stato contattato Parte_1
telefonicamente dall'ufficio postale di Via Veneto (RC) ed in quell'occasione era stato informato dell'esistenza di una serie di buoni postali fruttiferi a suo nome e del figlio ancora non riscossi.
Recatosi presso l'ufficio postale, aveva riferito di non essere Parte_1
nel possesso dei buoni e quindi gli era stato consigliato di presentare una richiesta di resoconto, poi effettivamente presentata in data 04.03.2016. Aveva quindi appreso dell'esistenza di alcuni buoni fruttiferi intestati a sé ed al figlio, che erano stati emessi su richiesta della defunta madre Persona_1
L'ufficio postale, al fine di rilasciare i duplicati dei titoli, aveva consigliato al di sporgere denuncia di smarrimento dei titoli originali. Fatta la Pt_1
denuncia, il aveva inoltrato richiesta di duplicato dei titoli, ma Pt_1 [...]
gli aveva risposto che avrebbe dovuto recarsi personalmente in filiale. CP_1
Presentata la richiesta in filiale, con comunicazione dell'11.06.2016 lo aveva CP_1
informato che i titoli serie AD, emessi nel 1991, risultavano ormai prescritti e quindi non erano più riscuotibili, fatta eccezione per un buono ( serie BF) del
27.04.1995.
Eccepivano un difetto di informazione da parte di in merito CP_1
all'esistenza dei titoli che ne aveva consentito la prescrizione, in violazione dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto dei piani di risparmio per l'emissione dei buoni fruttiferi.
Quantificavano il danno nella somma derivante dal capitale investito e dagli interessi maturati alle date di scadenza dei titoli.
pag. 3/24 Sulla scorta di quanto sopra rappresentato chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che non ha Controparte_1
adempiuto al proprio dovere di informazione nei confronti dei risparmiatori così come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto dei piani di risparmio ed in particolare ha omesso quanto stabilito dall'art. 8 delle succitate Condizioni in merito alle Comunicazioni ai risparmiatori;
b) 2. Accertare e dichiarare che tale comportamento omissivo ha causato agli attori la presunta prescrizione del dirittp ad incassare i propri risparmi ed in atto la perdita della disponibilità di un risparmio pari ad € 38.734,27 alla prima scadenza (qualora avessero riscosso i buoni fruttiferi in data 12.08.1991) e pari ad € 56.810,26 alla seconda scadenza
(qualora avessero riscosso i buoni fruttiferi in data 12.08.2002); c) condannare la convenuta al pagamento a favore degli attori della somma di € 56.810,26 quale mancato incasso dei titoli meglio specificati nel corpo dell'atto a causa del colposo atteggiamento omissivo di che non ha fornito ai risparmiatori i giusti CP_1
e necessari strumenti di informazione che li avrebbero resi edotti (nel caso specifico dell'esistenza dei titoli a loro sconosciuti) ma in generale dei termini e delle scadenze utili all'incasso, o quella diversa, maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Costituitasi, con comparsa depositata il 29.05.2017, , Controparte_1
eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la società qualificava come mero intermediario, non titolare dell'obbligo di rimborso, sostenendo di svolgere esclusivamente un ruolo di collocamento e distribuzione dei titoli senza assumere responsabilità dirette nei confronti degli investitori.
pag. 4/24 Inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e negava la sussistenza di un obbligo informativo nei confronti dei titolari dei buoni, evidenziando che la disciplina applicabile non imponeva alcun dovere di avviso individuale circa la scadenza dei titoli, in particolare sostenendo che il termine decennale decorreva dalla naturale scadenza dei buoni fruttiferi, in conformità all'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, che stabilisce, appunto, la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo.
La società si qualificava come mero intermediario, non titolare dell'obbligo di rimborso, sostenendo di svolgere esclusivamente un ruolo di collocamento e distribuzione dei titoli senza assumere responsabilità dirette nei confronti degli investitori.
Affermava di non avere alcun obbligo di informare i titolari sulla scadenza dei titoli o sulla loro prescrizione, sostenendo che la pubblicazione delle condizioni in Gazzetta Ufficiale era sufficiente ad adempiere a eventuali obblighi di trasparenza.
Rilevava di non aver violato alcun obbligo informativo, posto che le condizioni generali di contratto richiamate dai sigg.ri risalivano al 2014 Pt_1
ed erano quindi inapplicabili al caso di specie.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 21.06.2017 venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. l'originaria parte attrice integrava la domanda chiedendo il risarcimento dell'ulteriore somma di €
4.400,00, in quanto nelle more aveva negato anche la riscossione del buono CP_1
fruttifero serie “Q” emesso il 26.4.1995 dell'importo di lire 1.000.000.
All'udienza del 23.10.2019 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa e, dopo discussione orale, il Giudice pronunciava la decisione di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pag. 5/24 Con sentenza ex art. 281 sexies cpc il Tribunale di Reggio Calabria,
Sezione Civile, così statuiva: “1. Rigetta la domanda;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere in favore della convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.100,00, oltre iva, Cpa e rimborso forfettario al 10%. Sentenza resa ex
Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle ore 14,20 (parti non presenti) ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.”
Il Tribunale di Reggio Calabria, preliminarmente, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , Controparte_1
in quanto gli attori/odierni appellanti la chiamavano in giudizio non al fine di ottenere la riscossione dei buoni, ma al diverso scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla violazione dei doveri di informazione asseritamente gravanti sulla società.
Nel merito riteneva infondata la domanda poiché poggiava esclusivamente sulle condizioni generali di contratto edizione 2014 dei piani di risparmio per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali, che erano posteriori non solo all'emissione dei titoli (risalenti al 1991 ed al 1995) ma anche alla loro data di scadenza (2002 e 2005).
Evidenziava che i sigg. non avevano indicato altra fonte Pt_1
dell'obbligo informativo né di natura normativa né di natura contrattuale, risalenti all'epoca di emissione dei titoli e della loro scadenza da cui potesse ricavarsi che già all'epoca vigessero doveri di informazione in capo a . CP_1
Specificava che l'istituto della prescrizione era stato correttamente applicato nel caso di specie, visto che i buoni risultavano prescritti sin dal 2012
(termine decennale come da art. 8 DM 19.12.2000).
Precisava che la prescrizione è funzionale proprio a punire l'inerzia del titolare di un diritto, connettendo il suo mancato esercizio ad un periodo pag. 6/24 temporale tale da far ritenere che il creditore abbia perso interesse alla prestazione.
Statuiva, quindi, che dalla mancata prova del presupposto dell'azione giudiziale, ossia della violazione dei doveri informativi da parte della convenuta, ne discendeva l'esclusione della sussistenza di un obbligo risarcitorio in capo a
Controparte_1
Applicava il criterio della soccombenza per la regolamentazione delle spese di lite.
Con atto di citazione del 28.11.2019 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso l'indicata sentenza, rassegnando le doglianze che di seguito si specificano.
Lamentavano che il Tribunale aveva erroneamente accertato l'infondatezza della domanda per inesistenza di un inadempimento e/o responsabilità imputabili a carico della appellata . CP_1
Specificavano che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto enucleare una responsabilità delle , per omessa informazione circa l 'esistenza dei CP_1
titoli in questione, sulla base, in via congiunta e/o disgiunta:
-del generale dovere di cooperare secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto, imposto dagli articoli 1175 e 1375 codice civile;
-del dovere riconosciuto dal l 'art. 2 D.M. Tesoro 23.07.1987 (il decreto che istituiva la serie AD dei BFP in questione) a carico di di provvedere, alla CP_1
scadenza, al rimborso del capitale in favore dei titolari dei Buoni;
- dell'obbligo quale mandatario – depositario, discendente dall'art. 1838
c.c. in capo a in quanto emittente e depositaria dei BPF;
secondo CP_1
gli appellanti era obbligo di , nella qualità di mandatario- CP_1
depositario, di curare la riscossione dei BFP per conto e nell'interesse dei titolari, informando i medesimi della relativa attività e quindi permettendo loro, nel pag. 7/24 concreto, di poter venire a conoscenza della esistenza dei Buoni e recuperare il capitale e gli interessi.
Deducevano che la società aveva dimostrato di monitorare CP_1
lo stato dei buoni, dato che nel 2016 aveva contattato il sig. per Parte_1
avvisarlo della loro esistenza. Questo avrebbe dimostrato che la società aveva i mezzi per informare i clienti, ma non li aveva usati tempestivamente.
Evidenziavano che la condotta omissiva di aveva Controparte_1
violato il principio di correttezza e buona fede contrattuale, aggravando l'inerzia del creditore, e sostenevano che un simile obbligo informativo avrebbe dovuto essere riconosciuto in virtù della natura fiduciaria del rapporto tra emittente e sottoscrittore dei buoni.
Gli appellanti, altresì, deducevano che la mancata comunicazione sulla scadenza e prescrizione dei titoli abbia costituito una violazione dell'obbligo di trasparenza che si impone agli intermediari finanziari.
Chiedevano, infine, la riforma integrale della sentenza impugnata, con il riconoscimento della responsabilità di e la conseguente Controparte_1
condanna al pagamento della somma corrispondente al valore dei buoni fruttiferi prescritti, pari alla somma di 61.210,26 euro e al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto d'appello non individuasse con sufficiente chiarezza le parti della sentenza impugnata e le relative censure.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del gravame, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c, atteso che l'impugnazione non aveva alcuna ragionevole probabilità di accoglimento.
pag. 8/24 Insisteva nell'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decennale era decorso sin dal 2012, conformemente all'art. 8 del D.M. 19.12.2000, che disciplina la prescrizione dei buoni fruttiferi postali.
Nel merito, contestava la sussistenza di un obbligo Controparte_1
informativo nei confronti dei titolari dei buoni, evidenziando che la normativa applicabile non prevedeva alcun dovere di comunicazione specifica e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di emissione costituiva una forma sufficiente di pubblicità legale.
Sottolineava che i buoni fruttiferi postali costituivano titoli al portatore e che l'onere della conservazione e della riscossione ricade interamente sul titolare, non potendosi configurare una responsabilità in capo a per il CP_1
mancato incasso prima della scadenza.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, vanno trattate le questioni preliminari in rito eccepite dalle parti appellate.
§§§
Con riferimento all'eccepita inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c. anche laddove l'atto di appello possa non rispettare il rigoroso paradigma invocato, nella sostanza esso contiene tutti gli elementi che consentono di avere cognizione delle censure articolate avverso la sentenza, delle modifiche che la parte ha invocato e delle ragioni poste a relativo fondamento.
pag. 9/24 La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "non è necessario che l'atto
d'appello contenga un'esplicita enunciazione delle norme violate, essendo sufficiente che l'insieme delle argomentazioni evidenzi chiaramente i profili di critica alla decisione impugnata" (Cass. Civ., Sez. III, 15.06.2020, n. 11571).
La finalità dell'art. 342 c.p.c. è infatti quella di consentire al giudice e alla controparte di individuare agevolmente le ragioni della contestazione e non quella di imporre una rigida formalità che possa pregiudicare il diritto di difesa dell'appellante (Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2019, n. 30459). (Cass. Civ., Sez. VI,
24.07.2013, n. 18020).
Pertanto, un'interpretazione eccessivamente rigorosa dell'art. 342 c.p.c. risulterebbe in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, sanciti dall'art. 24 Cost., il quale garantisce il diritto di difesa,
e dall'art. 111 Cost., che impone il principio del giusto processo.
Le argomentazioni su cui si fondano le contestazioni sono senz'altro idonee a puntualizzare quali siano le modifiche richieste, rispecchiando quanto indicato dalle SSUU della Corte di Cassazione, ord. n.36481 del 13.12.2022: “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
L'art. 342 c.p.c. richiede che siano chiaramente enunciate le ragioni di doglianza e di critica alla sentenza impugnata in modo da porre il giudice in pag. 10/24 condizione di individuarne il contenuto e di circoscrivere l'esame alle questioni controverse.
Principi recentemente confermati dalla Suprema Corte che ha puntualizzato “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno , non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, cpc- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte , anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione , ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata , siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta , le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure
“(Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25.01.2023).
Nella fattispecie in esame, gli indicati requisiti sono stati osservati: sono state specificatamente indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione.
L'atto di appello è, pertanto, dotato del necessario corredo espositivo, illustrativo ed argomentativo, richiesto ai fini della sua ammissibilità.
§§§
L'eccepita inammissibilità del gravame ex art. 348 ter c.p.c., per mancanza dei presupposti ex art. 348 bis C.P.C., è priva di pregio.
La giurisprudenza ha chiarito che "il giudice di appello è tenuto a valutare autonomamente la probabilità di accoglimento del gravame, senza limitarsi a una verifica sommaria e astratta, ma esaminando il merito della controversia" (Cass. civ., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30499).
pag. 11/24 Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che "l'art. 348 bis c.p.c. deve essere interpretato in senso conforme ai principi del giusto processo, evitando di precludere in maniera arbitraria l'accesso al grado di appello in presenza di motivazioni giuridicamente rilevanti" (Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2021, n. 10573).
Le numerose pronunce rese sull'argomento hanno escluso che la questione, una volta introdotta la fase di trattazione della causa, possa ancora trovare ingresso e rilievo (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/04/2019, n. 10422).
§§§
Andando a verificare il merito, in relazione agli specifici motivi di doglianza, si osserva quanto segue:
1. Sulla intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi
Gli appellanti sostengono che il decorso della prescrizione dei BPF oggetto di causa ( BFP: serie AD 765; serie AD 766; serie AD 767, serie AD 768, serie AD
769, serie AD 770, serie AD 771, serie AD 772, tutti emessi in data 12.08.1991 e tutti dell'importo di lire it.
5.000.000 a cui si aggiunge il BPF serie Q n. 2314554 del
26.4.1995, dell'importo di lire. It. 1.000.000) debba computarsi dalla data in cui esi hanno avuto conoscenza dell'esistenza dei titoli, avvenuta nel 2016, e ritengono, pertanto, che i buoni in esame debbano considerarsi non prescritti, mentre la sentenza di primo grado ha ritenuto che la prescrizione fosse decorsa regolarmente ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 e, pertanto, i BPF si siano prescritti nel
2012 e nel 2015.
§§§
pag. 12/24 Le censure mosse dagli odierni appellanti rendono necessario, in primis, tracciare il quadro normativo applicabile al caso in esame, in particolare, lo specifico regime sancito dalla normativa primaria e dai decreti ministeriali di istituzione dei buoni di cui è stata chiesta domanda risarcitoria.
Si precisa che i buoni oggetto di causa, emessi il 12.08.1991 , appartengono alla tipologia dei BFP a termine caratterizzata dalla sigla AD istituita con DM Tesoro 23 luglio 1987 (G.U. 221 del 22/09/1987), per la quale era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%),
Alla scadenza dell'11° anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo quinquennio.
Si rileva che in base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.
In seguito, l'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
«La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta».
pag. 13/24 A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente».
Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza
(individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»).
Quanto al buono emesso 26.4.1995 , della serie “Q” dell'importo di lire
1.000.000, anche ad esso si applica il termine di prescrizione decennale di cui sopra, risalendo l'emissione al 1995.
In merito alla natura giuridica dei BPF, per pacifica giurisprudenza, i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 c.c. Pertanto, il possesso del buono conferisce al titolare il diritto di richiedere il rimborso del capitale e degli interessi maturati, ma non implica l'autonomia e trasferibilità tipiche dei titoli di credito. Il rapporto tra il sottoscrittore e l'emittente (Cassa Depositi e Prestiti, tramite ) è di natura contrattuale e le condizioni applicabili sono CP_1
quelle stabilite al momento dell'emissione, integrate da eventuali disposizioni normative o amministrative successive ( Cass. Sezione I Civile, n. 4761 del 28 febbraio 2018).
§§§
pag. 14/24 Fatta questa premessa in ordine alla normativa di riferimento e al decorso del termine di prescrizione che, dunque, è ad oggi decennale, anche in merito ai buoni fruttiferi oggetto di causa, è da evidenziare quanto segue.
In punto di prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, principio, questo, codificato nell'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Viene in rilievo, a tal riguardo, non la conoscenza soggettiva del titolare, ma l'oggettiva esistenza del diritto e la sua effettiva possibilità legale di esercizio, ai fini della quale non rileva il difetto di conoscenza, né le cause che l'abbiano generata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il termine di prescrizione decorre dalla scadenza naturale del titolo, indipendentemente dalla conoscenza soggettiva del titolare, trattandosi di un termine di decadenza imposto per ragioni di certezza del diritto" (Cass. Civ., Sez. I, 16.06.2021, n. 17150).
In tal senso, la Suprema Corte ha altresì affermato che "la prescrizione, quale istituto di ordine pubblico, è finalizzata a garantire la stabilità e la sicurezza dei rapporti giuridici, impedendo che un credito possa essere fatto valere sine die"
(Cass. Civ., Sez. I, 10.12.2020, n. 28395).
Ed infatti, è indubbio che l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è soltanto l'impossibilità c.d. di diritto.
Ne deriva che, nel caso di specie, il diritto alla riscossione dei buoni oggetto di causa era oggettivamente esistente e suscettibile di essere fatto valere fin dal 1991 (e dal 1995 per il buono serie Q) , ossia successivamente alla data di emissione dei buoni e spirava, rispettivamente, nel 2001 per i buoni serie AD e nel pag. 15/24 2005 per il buono serie Q, ossia subito dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione.
I buoni sono quindi da ritenersi prescritti nel 2016 , allorquando gli appellanti riferiscono di averne avuto conoscenza.
Nè la decorrenza del termine di prescrizione può ritenersi sospesa sulla scorta della disposizione di cui all'art. 2941 n.8) c.c.
Al fine di integrare gli estremi di tale eccezionale causa sospensiva, risulta assolutamente necessario:
1) fornire “la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore”, non essendo sufficiente la mera omissione di un'informazione, bensì occorrendo un vero e proprio comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, fattispecie che non si è realizzata nel caso di specie;
2) dimostrare che condotta ingannatrice e fraudolenta comporti “una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà” (Cass. civ.,
29/01/2010, n. 2030), circostanza anch'essa non realizzatesi nel caso di specie.
Sono da relegarsi nell'alveo delle mere giustificazioni soggettive, come tali non influenti ai fini della applicabilità della causa sospensiva di cui all'art. 2941
n.8) c.c., la mancata conoscenza circa l'esistenza dei buoni fruttiferi invocata dagli appellanti, derivante dal riferito mancato ritrovamento nell'abitazione dei buoni stessi, o, ancora, alcune ragioni, legate alle condizioni di salute della sorella degli appellanti, a cui essi fanno riferimento nella denuncia di smarrimento del
19.05.2016 presentata a , rientrando tali eventi in meri impedimenti CP_1
soggettivi, come tali ininfluenti ai fini del decorso del termine prescrizionale, per le ragioni sopra esposte.
pag. 16/24 Ne deriva, pertanto, che è condivisibile quanto motivato dal Giudice di primo grado nel ove statuisce che “secondo le regole generali che governano il diritto civile, certamente non grava mai sul debitore alcun onere di sollecitare il creditore al fine di impedire la prescrizione del suo diritto. Del resto l'istituto della prescrizione, correttamente applicato nel caso di specie visto che i buoni risultano prescritti sin dal 2012 (termine decennale come da art. 8 DM 19.12.2000), è funzionale proprio a punire l'inerzia del titolare di un diritto, connettendo il suo mancato esercizio ad un periodo temporale tale da far ritenere che il creditore abbia perso interesse alla prestazione. Ha anche la funzione di garantire la certezza dei rapporti giuridici, evitando che il debitore possa rimanere obbligato all'infinito senza limiti temporali nei confronti del creditore”.
Ciò è, del resto, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma che “l'istituto della prescrizione è funzionale proprio a punire l'inerzia del titolare di un diritto, connettendo il suo mancato esercizio ad un periodo temporale tale da far ritenere che il creditore abbia perso interesse alla prestazione”
(Cass. Civ., Sez. I, 10.12.2020, n. 28395), nonché da quello secondo cui "l'onere di vigilare sulla scadenza di un titolo ricade interamente sul titolare, il quale deve attivarsi tempestivamente per evitare che il diritto si estingua per prescrizione"
(Cass. Civ., Sez. III, 22.09.2022, n. 27611) e quello secondo il quale "il decorso della prescrizione è automatico e non dipende dalla conoscenza effettiva del titolare del diritto, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge" (Cass. Civ., Sez. I,
05.07.2019, n. 18099).
Pertanto, non può accogliersi la tesi degli appellanti che invocano una decorrenza della prescrizione subordinata alla conoscenza effettiva dei titoli, posto che il mancato tempestivo esercizio del diritto di riscossione dei BPF non può essere imputato alla condotta dell'appellata, la quale ha operato nel rispetto pag. 17/24 delle disposizioni normative vigenti ed essendo la prescrizione maturata correttamente in conformità alla normativa esistente.
E' da ritenersi, pertanto, che, al momento della richiesta di liquidazione dei buoni da parte dei risparmiatori, avvenuta nel 2016, i buoni postali risultavano effettivamente prescritti.
2. Sulla esistenza di un obbligo informativo a carico di CP_1
Gli appellanti, dopo che il giudice di prime curie ha ritenuto non sufficienti le argomentazioni difensive spese in primo grado per fondare l'esistenza di un obbligo informativo circa la scadenza dei buoni postali in capo a
, invocano, in questa sede, il principio di buona fede e correttezza CP_1
nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), l'art. 2 D.M. 23.07.1987 ( che imporrebbe a l'obbligo di rimborsare automaticamente i BFP), nonché l'art. CP_1
1838 c.c. per fondare l'esistenza di un obbligo informativo in capo a parte appellata circa la sussistenza e scadenza dei BPF ai loro titolari.
§§§
Quanto alla possibile violazione dell'obbligo di buona fede, trasparenza, correttezza contrattuale, che dovrebbe essere riconosciuto in virtù della natura fiduciaria del rapporto tra emittente e sottoscrittore dei buoni, ex artt. 1175 e 1375
c.c., il motivo è privo di pregio.
Come è noto, la buona fede oggettiva rappresenta un principio di lealtà e onestà che le parti devono rispettare durante l'esecuzione del contratto ed è un criterio di comportamento che impone alle parti di agire con diligenza e trasparenza, evitando di ledere i diritti e gli interessi dell'altra parte contrattuale.
pag. 18/24 E' da evidenziare come, mentre con l'art. 3 co. 1 del d.lgs. 284/1999 è stato normativizzato l'obbligo di informazione attraverso la previsione, per i BPF, emessi successivamente a quella data, della necessità di consegna al sottoscrittore da parte di del FIA ( Foglio Informativo Analitico), CP_1
recante indicazione delle condizioni dei Buoni, nel caso in esame, trattandosi di buoni serie AD, emessi nell'anno 1991 (nonché un buono di serie Q, emesso nel
1995) non esisteva, all'epoca dei fatti, una previsione normativa esplicita circa l' esistenza di un obbligo informativo in capo a Controparte_1
Tuttavia, attraverso una interpretazione sistematica delle fonti e dei principi regolatori della materia, nonché dalla interpretazione giurisprudenziale sul punto, si è pervenuti a ritenere non sussistente una violazione di obblighi informativi in capo a laddove la serie dei buoni fosse stata CP_1
pubblicata sin Gazzetta ufficiale.
La giurisprudenza, sul punto, ha, in particolare, chiarito che "l'obbligo di informazione in capo al debitore non sussiste qualora non sia previsto da specifiche disposizioni normative o contrattuali, né può essere desunto dal principio generale di buona fede, il quale non impone al debitore di sollecitare il creditore all'esercizio del suo diritto" (Cass. Civ., Sez. I, 10.05.2018, n. 11591) e che "l'omessa informazione su aspetti essenziali del rapporto giuridico può costituire inadempimento quando vi sia un ragionevole affidamento dell'altra parte circa l'obbligo di comunicazione" (Cass. Civ., Sez. III, 15.03.2019, n. 7454).
Dirimente sul punto è l'arresto delle SS.UU. con cui la Suprema Corte ha stabilito il principio generale secondo cui, “non sussiste a carico di alcun CP_1
obbligo di informazione in quanto, la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
pag. 19/24 La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale
l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione.
E' quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”. (Cass. civ., S. U., 11.02.2019. n. 3963; Cass.
Civ., Sez. III, 12.11.2015, n. 23123).
All'epoca dei fatti, pertanto, la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale integrava un elemento necessario e sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su , ritenendosi assolti dunque anche gli obblighi di buona CP_1
fede e correttezza contrattuale.
Discendeva, pertanto, in capo agli appellanti l'onere di attivarsi per reperire il Prospetto sulla Gazzetta e verificare l'esatta scadenza del buono e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi.
Inoltre, a ulteriore fondamento dell'assolvimento di una sufficiente informazione sui titoli a carico di è da evidenziare che nei buoni CP_1
postali serie “AD”, oggetto di causa, vi è indicazione, con clausola apposta a tergo, di sufficienti elementi informativi, che si riportano di seguito:
“il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione
e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sottoindicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal
1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”. Il capitale raddoppia
pag. 20/24 dopo 7 anni e triplica dopo 11 anni. Se riscosso prima di tali termini il saggio
d'interesse è 7,50% lordo per i primi 5 anni, 8,50% lordo dal sesto anno. Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%; entro il primo anno sarà rimborsato il solo capitale”.
L' indicazione degli elementi informativi indicati nella clausola a tergo e la pubblicazione della serie AD sulla Gazzetta Ufficiale ha , in definitiva, comportato l'assolvimento di un obbligo informativo, anche se non normativizzato, in capo a , e non si è violato, per le ragioni sopra CP_1
argomentate alcuna regola di buona fede, correttezza e diligenza contrattuale.
Quanto poi alla allegazione degli odierni appellanti secondo cui la sussistenza dell'obbligo informativo si fonderebbe nella violazione del dovere riconosciuto dall'art. 2 D.M. Tesoro 23.07.1987, ossia nell'obbligo, a carico di
, di provvedere, alla scadenza, al rimborso del capitale in favore dei CP_1
titolari dei Buoni, anch'essa non coglie nel segno, atteso che non vi è stata alcuna negazione del diritto al rimborso da parte delle nell'arco temporale ( 2002- CP_1
2012 e 2005- 2015) in cui il predetto diritto poteva essere esercitato: il diritto al rimborso del controvalore dei BPF risultava già oggettivamente sorto sul piano ordinamentale al momento della loro emissione, essendo esercitabile, senza impedimenti giuridici fin dal 2002 ( e 2005 per il buono serie Q), non rilevando gli impedimenti soggettivi addotti dall'appellante.
Infine, non coglie nel segno neanche l'allegazione difensiva secondo cui il dovere di informazione troverebbe fondamento nell'obbligo, quale mandatario- depositario di cui all'art. 1838 cc., in capo a , di CP_1
dovere curare la riscossione dei BFP per conto e nell'interesse dei titolari, informando i medesimi della relativa sussistenza, permettendo loro di venire a conoscenza dei buoni e di recuperarne il controvalore.
pag. 21/24 Posto che, come già esposto, ha adempiuto agli obblighi CP_1
informativi previsti dalla normativa applicabile all'epoca dei fatti, ella non aveva ulteriori obblighi, neppure in qualità di depositario - mandatario, di comunicare peculiari circostanze attinenti ai BPF, che il titolare del buono avrebbe dovuto conoscere attivandosi con la diligenza richiesta sia per conoscere l'esistenza dei
BPF di propria spettanza, sia per conoscerne la durata e la relativa prescrizione.
§§§
3. Sulla responsabilità risarcitoria
Per tutte le ragioni sopra argomentate ne discende come logico corollario che non sussista una responsabilità risarcitoria a carico di parte appellata, non essendo stato violato uno specifico obbligo contrattuale.
La responsabilità risarcitoria, in ambito contrattuale, presuppone, infatti, la violazione di un obbligo specifico e non può essere genericamente invocata in assenza di un preciso inadempimento. La Cassazione ha più volte ribadito che "la responsabilità risarcitoria per inadempimento contrattuale presuppone la dimostrazione del mancato adempimento di un obbligo giuridico specifico e non può basarsi su un generico principio di diligenza" (Cass. Civ., Sez. III, 20.06.2018, n.
16037).
Dalla intervenuta prescrizione dei titoli e dall'assolvimento degli obblighi informativi secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti da parte di poste italiane , di cui si è ampiamente argomentato, ne consegue che la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli appellanti non trova fondamento giuridico e deve essere respinta.
§§§
pag. 22/24 Alla luce di quanto argomentato, risultando i motivi proposti insuscettibili di accoglimento, occorre dichiarare come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame principale e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
11.Resta da statuire sulle spese di giudizio.
In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91 c.p.c., la condanna di e alla rifusione delle spese di questo Parte_1 Parte_2
grado di giudizio in favore delle parti appellate.
Avendo l'appellante dichiarato che il valore della lite euro 61.210,00, corrispondente al valore dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa (scaglione da
€.52.001,00 a 260.000,00 Euro), le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate, applicando i minimi, in complessivi € 7.160,00, di cui € 1.489,00 per fase di studio, € 956,00 per fase introduttiva, € 2.163,00, per fase trattazione/istruttoria (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II 29857/2023), € 2.552,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_1
sentenza ex art. 281 sexies n. 1433/19, pubblicata il 23.10.2019 del Tribunale di
Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza pag. 23/24 2. Condanna e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 22.07.2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia
Morabito
pag. 24/24