Art. 61. (Estinzione dei conti di risparmio)
I conti di risparmio fruttifero costituiti ai sensi dell' articolo 91 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le somme sugli stessi accreditate sono rimborsate agli aventi diritto, maggiorate degli interessi previsti dal citato articolo 91.
I conti di risparmio fruttifero costituiti ai sensi dell' articolo 91 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sono definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le somme sugli stessi accreditate sono rimborsate agli aventi diritto, maggiorate degli interessi previsti dal citato articolo 91.