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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Parte_1 C.F._1 in Estavayer-le-Lac (Svizzera) Rue do Fuor 21, con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI MIRKO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA P. MASCAGNI N.28 47122 FORLI'
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con ricorso depositato il 07/01/2024 chiedeva pronunziarsi il divorzio Parte_1 da con la quale si era unito in matrimonio concordatario nel Comune di Santa CP_1
Flavia (PA) in data 13.09.1997 (Atto n. 28 - Parte II – Serie A – Anno 1997, con regime patrimoniale di comunione dei beni).
Rappresentava che da tale unione erano nati a Palermo la figlia maggiorenne (nata il Per_1
02.02.1999) ed economicamente autosufficiente, il figlio , maggiorenne (nato il Persona_2
31.12.2001) studente universitario, e quindi economicamente non autosufficiente, ed il figlio
, minorenne (nato il [...]); che i coniugi si sono separati consensualmente Persona_3 tramite procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/14 conv. in L. 162/14, con accordo sottoscritto il 10.11.2022; che egli, residente in [...]nel Cantone “Friburgo” da oltre due anni, svolge attività di operaio presso una società che si occupa di produzione di infissi, con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, con reddito mensile netto di circa 3.500 Franchi
Svizzeri per 12 mensilità e risiede in immobile condotto in locazione al canone mensile di 1.400
Franchi Svizzeri;
che il costo della vita in Svizzera, seppur con alcune differenze tra i vari Cantoni, risulta essere di gran lunga superiore a quella italiana. Chiedeva pertanto una riduzione dei contributi a suo carico già previsti nell'accordo di negoziazione assistita.
nonostante regolare citazione in giudizio, perfezionatasi per compiuta giacenza, CP_1 non si costituiva, quindi ne deve essere dichiarata la contumacia.
Fallito il tentativo di conciliazione, intervenuto il pubblico ministero, verificato che l'accordo di negoziazione assistita aveva ricevuto l'autorizzazione del Pubblico Ministero in data 11.11.2022 (ex art. 6 comma 2 bis d.l. 132/2014 conv. dalla l. 162/2014), data la mancata richiesta di provvedimenti urgenti, all'udienza del 10.4.2025 il ricorrente ribadiva la richiesta di pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per quanto di competenza.
2. – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo stato debitamente autorizzato l'accordo di negoziazione assistita dei coniugi (accordo che tiene luogo, ex art. 6 comma 3 d.l. 132/2014, del provvedimento giudiziale di separazione personale e che è stato sottoscritto in data 10.11.2022 e autorizzato dal PM in data 11.11.2022) ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto
(da ritenersi pari a mesi 6 data la natura consensuale) senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale tenuto conto, del resto, anche del fatto che il ricorrente è iscritto dal 06.11.2021 e risiede in Svizzera. CP_2
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per le questioni concernenti la prole e i provvedimenti di natura economica.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con sentenza non definitiva nel procedimento iscritto al n. 33/2024 RG a seguito di ricorso depositato in data
07.01.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra nato a Parte_1
PALERMO il 19/07/1970 e nata a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio concordatario nel Comune di Santa Flavia (PA) in data 13.09.1997 (Atto n. 28
- Parte II – Serie A – Anno 1997);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 28 Parte II Serie A
3. dispone per la ulteriore trattazione della causa come da separata ordinanza;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Spese al definitivo.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
Dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudce rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
N. R.G. 33/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente e Relatore dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BARTOLINI MIRKO, residente in Estavayer-le-Lac (Svizzera) Rue do Fuor 21, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA P. MASCAGNI N.28 47122 FORLI'
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 residente a Civitella di Romagna (FC), Via Garibaldi, n. 28
RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti ed i documenti di causa,
vista la sentenza non definitiva di separazione pronunziata in pari data;
rilevato che deve avere ancora inizio l'istruttoria del procedimento,
rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti la prole e le questioni economiche;
P.Q.M.
rimette le parti davanti al Giudice relatore delegato all'udienza del 23.09.2025, ore 10,00 per ammissione dei mezzi di prova e istruttoria.
Si comunichi. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
dott.Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Parte_1 C.F._1 in Estavayer-le-Lac (Svizzera) Rue do Fuor 21, con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI MIRKO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA P. MASCAGNI N.28 47122 FORLI'
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. – Con ricorso depositato il 07/01/2024 chiedeva pronunziarsi il divorzio Parte_1 da con la quale si era unito in matrimonio concordatario nel Comune di Santa CP_1
Flavia (PA) in data 13.09.1997 (Atto n. 28 - Parte II – Serie A – Anno 1997, con regime patrimoniale di comunione dei beni).
Rappresentava che da tale unione erano nati a Palermo la figlia maggiorenne (nata il Per_1
02.02.1999) ed economicamente autosufficiente, il figlio , maggiorenne (nato il Persona_2
31.12.2001) studente universitario, e quindi economicamente non autosufficiente, ed il figlio
, minorenne (nato il [...]); che i coniugi si sono separati consensualmente Persona_3 tramite procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/14 conv. in L. 162/14, con accordo sottoscritto il 10.11.2022; che egli, residente in [...]nel Cantone “Friburgo” da oltre due anni, svolge attività di operaio presso una società che si occupa di produzione di infissi, con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, con reddito mensile netto di circa 3.500 Franchi
Svizzeri per 12 mensilità e risiede in immobile condotto in locazione al canone mensile di 1.400
Franchi Svizzeri;
che il costo della vita in Svizzera, seppur con alcune differenze tra i vari Cantoni, risulta essere di gran lunga superiore a quella italiana. Chiedeva pertanto una riduzione dei contributi a suo carico già previsti nell'accordo di negoziazione assistita.
nonostante regolare citazione in giudizio, perfezionatasi per compiuta giacenza, CP_1 non si costituiva, quindi ne deve essere dichiarata la contumacia.
Fallito il tentativo di conciliazione, intervenuto il pubblico ministero, verificato che l'accordo di negoziazione assistita aveva ricevuto l'autorizzazione del Pubblico Ministero in data 11.11.2022 (ex art. 6 comma 2 bis d.l. 132/2014 conv. dalla l. 162/2014), data la mancata richiesta di provvedimenti urgenti, all'udienza del 10.4.2025 il ricorrente ribadiva la richiesta di pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per quanto di competenza.
2. – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo stato debitamente autorizzato l'accordo di negoziazione assistita dei coniugi (accordo che tiene luogo, ex art. 6 comma 3 d.l. 132/2014, del provvedimento giudiziale di separazione personale e che è stato sottoscritto in data 10.11.2022 e autorizzato dal PM in data 11.11.2022) ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto
(da ritenersi pari a mesi 6 data la natura consensuale) senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale tenuto conto, del resto, anche del fatto che il ricorrente è iscritto dal 06.11.2021 e risiede in Svizzera. CP_2
Va pertanto emessa la richiesta pronunzia parziale, con rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per le questioni concernenti la prole e i provvedimenti di natura economica.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, con sentenza non definitiva nel procedimento iscritto al n. 33/2024 RG a seguito di ricorso depositato in data
07.01.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra nato a Parte_1
PALERMO il 19/07/1970 e nata a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio concordatario nel Comune di Santa Flavia (PA) in data 13.09.1997 (Atto n. 28
- Parte II – Serie A – Anno 1997);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 28 Parte II Serie A
3. dispone per la ulteriore trattazione della causa come da separata ordinanza;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Spese al definitivo.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
Dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudce rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
N. R.G. 33/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Unica Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente e Relatore dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BARTOLINI MIRKO, residente in Estavayer-le-Lac (Svizzera) Rue do Fuor 21, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA P. MASCAGNI N.28 47122 FORLI'
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 residente a Civitella di Romagna (FC), Via Garibaldi, n. 28
RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti ed i documenti di causa,
vista la sentenza non definitiva di separazione pronunziata in pari data;
rilevato che deve avere ancora inizio l'istruttoria del procedimento,
rilevato che il giudizio deve proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti la prole e le questioni economiche;
P.Q.M.
rimette le parti davanti al Giudice relatore delegato all'udienza del 23.09.2025, ore 10,00 per ammissione dei mezzi di prova e istruttoria.
Si comunichi. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
dott.Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI