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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4713/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Battista Parte_1 C.F._1
Laronca
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ferrara CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 17/09/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio in data 05/11/2016 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 325, parte I, vol. 00001, quartiere Murat, anno 2016; dalla loro unione è nata il [...] in [...]; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
(UCRAINA) e , nata il [...] in [...] che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 05/11/2016 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 325, parte I, vol. 00001, quartiere Murat, anno 2016 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato nei registri informatici il 17/09/2024 iscritto al n. r.g. 4713/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 01/04/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo