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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 890/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 iusta atti, dall'Avv. Danilo Mazzarini e dall'Avv. Marilù Colucci, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e;
Email_1 Email_2
Parte Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Erika Blasizza del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
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Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Appalto
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:Nel merito Voglia il Tribunale Ill.mo revocare il decreto ingiuntivo n. 267/2023 opposto così accertando l'infondatezza in fatto ed in diritto della Con domanda formulata dalla nei confronti della Parte_2 Parte_1 condannare la in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese e Controparte_2 competenze di causa.
In via istruttoria Voglia l'Ill.mo Tribunale ammettere, qualora ritenuto opportuno e/o necessario, la prova per testi sui capitoli sub 6 e 9 e 15 e 16 e 17 con i testi già indicati nella memoria ex 171-ter n. 2 c.p.c. e la eventuale controprova testimoniale di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c..
Per parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
1 nel merito: accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
L'attrice opposta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art.
7-ter n. 2 c.p.c. e non accolte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo n. 267/2024 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 20/09/2023 , ha ingiunto a Controparte_2 Parte_1
(d'ora in poi, anche solo per brevità) al pagamento della
[...] Parte_1
a € 34.075,45, oltre interes 1/2002 decorrenti dalla data della scadenza della fattura al saldo, € 40,00 a titolo risarcimento spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria. A fondamento della domanda monitoria, ha allegato di essere creditrice della somma di € 34.075,45, giusta Controparte_2
3/FE del 01/03/2023, in forza di contratto di sub-appalto, regolarmente autorizzato, per l'esecuzione di lavori di riqualificazione dell'edificio Municipale del Comune di Capriva del Friuli.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso suddetto decreto in parte attrice ha allegato e dedotto: a) di aver stipulato in data 04/11/2021 contratto di appalto con il Comune di Capriva del Friuli per l'esecuzione di lavoro di riqualificazione del municipio per un importo complessivo di € 154.565,87; b) che il Comune appaltante ha provveduto al pagamento delle fatture emesse;
c) di aver stipulato, previa autorizzazione della stazione appaltante, contratto di subappalto con per la fornitura e posa di Controparte_2 serramenti in alluminio per il complessiv 0 con termine di consegna del 29/06/2022, giusto preventivo del 03/11/2021; d) di aver anticipato al subappaltatore, in data 18/11/2021 a saldo della fattura del 18/11/2021, la somma di € 20.000,00 Pt_3 anche al fine di permettere a questi di acquistare immediatamente l'alluminio e i vetri, anche al fine di avere priorità sulla consegne;
e) che in data 24/11/2021 Controparte_2 comunicava di aver provveduto all'ordine del materiale grezzo relativamente alle finestre e in data 15/02/2022 emetteva ulteriore fattura in acconto per € 30.000,00, senza che
[...]
accettasse tale ulteriore esborso;
f) che in data 27/05/2022 Parte_1 [...]
inviava alla controparte il contratto di subappalto e gli elementi ne Parte_1 per la redazione del Piano di Sicurezza Operativo, al fine di procedere poi alla corretta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
g) che in data 30/05/2022 si teneva presso il cantiere incontro tra le società coinvolte e la Direzione dei Lavori;
h) che a seguito di diversi solleciti da società subappaltatrice trasmetteva il contratto in data 18/07/2022, in cui si dava addo del mutamento della veste sociale della stessa (non più MR di
[...]
e si definiva la nuova data di consegna infissi per la fine di settembre 202 CP_3 aver più volte sollecitato la consegna del Piano Operativo di Sicurezza e del D.UR.C., che avveniva il 25 e il 30 ottobre 2022; l) che la Direzione dei Lavori in data 23/11/2022 redigeva perizia di variante dei Lavori di riqualificazione, prevedendo uno stralcio di opere relative ai serramenti esterni per l'importo di € 24.479,72; m) che in Controparte_2 data 20/12/22 confermava che avrebbe provveduto alla sostituzione delle finestre, entro la metà di gennaio 2023 e in data 21/12/2022 la stessa prevedeva a trasmettere una nuova fattura di acconto n. 10/FE per € 30.500,00 (IVA compresa) a sostituire la precedente fattura in acconto 11/FE/22 e la precedente nota di acconto (a fronte del mutamento della
2 veste sociale della ditta); n) di aver rigettato tale fattura in acconto, avendo precisato alla controparte dell'avvenuta variante delle opere e dell'acconto di € 20.000,00 già versato;
o) che in data 11/01/2023 comunicava di aver completato i propri Controparte_2 lavori e con successiva comunicazione chiedeva di emettere fattura per ulteriore acconto di
€ 20.000,00 a fronte di asserita contabilità finale di circa € 70.000,00; p) che in data 27/01/2023 emetteva fattura n. 1/FE per € 25.000,00 (oltre IVA), CP_2 sollecitandon con successive comunicazioni;
q) di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura (per il complessivo importo di € 30.500,00) in data 13/02/2023; r) che la Direzione dei Lavori in data 14/02/2023 trasmetteva i computi metrici alle parti, comunicando che il Comune di Capriva del Friuli avrebbe potuto pagare solamente la parte relativa al contratto ( perizia di variante ), mentre, per la parte corrispondente all'aggiornamento prezzi, è stato richiesto, come da D.L. 50/2022, il contributo al corrispondente ministero e che successivamente, in data 23/02/2023, la D.L. trasmetteva a
[...]
il Computo Metrico Comparativo (lavori in detrazione e nuovi lavori) Parte_1 ale dell'intero appalto;
s) che in data 01/03/2023 Controparte_2 emetteva la fattura n. 3/F per complessivi € 34.075,45 (portata al D.I. opposto); t) di aver immediatamente contestato tale fattura, chiedendo l'emissione di nota di accredito, contestando il ritardo nella posa dei serramenti a fronte dell'acconto che era stato versato;
u) che la D.L. tra marzo e aprile 2023 emetteva i documenti finali relativi all'appalto (Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto e la Relazione sullo stato finale dei lavori e lo Stato Finale dei Lavori).
Sulla scorta di tali allegazioni, allegando di aver provveduto al pagamento della somma di € 45.000,00 (oltre IVA), l'attrice opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, negando la debenza del credito azionato in via monitoria da , a CP_2 fronte dell'intervenuta perizia di variante, che ha ridotto le opere per fo ei serramenti originariamente previste (da € 67.745,15 a € 43.306,65, IVA esclusa), e della mancata erogazione, da parte del , del contributo per l'aggiornamento prezzi (a CP_4 fronte della previsione dell'art. 26 D.L. 50/2022). L'attrice opponente ha inoltre dedotto come le problematiche sorte a causa dell'aggiornamento dei prezzi sono da imputarsi all'inesatto adempimento da parte di , che ha consegnato le opere in ritardo CP_2 rispetto alla data originariamente pattuita
Si è costituita in Giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_2 conferma del D.I. oppos ocietà convenuta ha allegato. a) di aver comunicato tramite, dopo una verifica del prezziario regionale 2020, due mail del 25/10/2021 e del 03/11/2021, tramite il proprio legale rappresentante, perplessità rispetto all'aumento dei prezzi in corso;
b) di aver trasmesso, preventivo delle opere di posa degli infissi, stilato sulla base del prezziario 2020, adeguato a quello 2021, che veniva confermato da , che addiveniva pertanto alla stipula del contratto di appalto con Parte_1 il l Friuli;
c) che in data 03/01/2022 avveniva il pagamento del primo Sal a copertura dei costi del materiale grezzo per la costruzione delle finestre (tale importo veniva saldato con la copertura della prima anticipazione del prezzo liquidata dal Comune;
d) che in data 30/05/2022 avveniva incontro in cantiere tra le parti e la Direzione dei Lavori, la quale trasmetteva successivamente comunicazioni in data 14/07/2022 con variazioni delle opere, che non prevedevano modifiche relativamente ai serramenti;
e) di aver informato, in data 18/07/2022, durante la fase di lavorazione dei serramenti, l'appaltatore e la D.L. che avrebbe apportato modifiche ai lavori già eseguiti, a fronte della carenza dei materiali certificata dal proprio fornitore: tale modifica avrebbe permesso l'esecuzione dei lavori a regola d'arte (permettendo omogeneità degli infissi;
f) di essersi impegnato, con la comunicazione predetta, ad ultimare i lavori nel mese di settembre 2022 e di sopportare le eventuali penali che sarebbero maturate;
g) che successivamente
3 interveniva una ulteriore variante che prevedeva una stralcio di opere relative anche ai serramenti esterni, della quale NON riceveva comunicazione alcuna da CP_2 parte di to a compimento, nonostante le modifiche Parte_1 occorse in corso d'opere e avendo acquistato materiali eccedenti il necessario, le opere subappaltate in data 16/12/2023, a cui seguiva una richiesta di modifica di alcune finestre, eseguita in data 12/01/2023; g) di aver pertanto richiesto, ai fini dell'emissione della fattura a saldo delle opere svolte, computo metrico con indicazione delle opere dalla stessa svolte;
f) di essere stata informata che sarebbero stati emessi due SAL per il pagamento degli aumenti prezzi riferiti al prezziario di luglio 2022 di cui il 50% pagato subito dalla stazione appaltante ed il restante su contributo regionale;
g) di aver sempre indicato nella corrispondenza con e la D.L. i conteggi secondo l'adeguamento del Parte_1 prezziario, senza che vi fosse obiezione da parte della società sub-appaltante. Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, argomentando di Controparte_2 aver correttamente eseguito le opere di cui al contratto di subappalto (anticipandone i costi), richiamando la previsione dell'art. 26 D.L. 50/2022, norma introdotta con lo scopo di mitigare, nell'ambito degli appalti pubblici, le conseguenze derivanti dall'aumento del costo delle materie prime e sostenendo che non debba essere il subappaltatore a farsi carico dei maggiori oneri di realizzazione delle opere subappaltate.
Nella prima memoria ex 171 ter c.p.c. ha richiamato le proprie Parte_1 precedenti deduzioni, rimarcando come l'importo indicato nel contratto di subappalto fosse solo presunto e soggetto a variazioni, allegando di non aver mai rassicurato la rivisitazione degli importi, di non aver mai accettato e confermato un adeguamento dei prezzi al prezziario regionale, di non aver a sua volta mai beneficiato di tale adeguamento e che veniva sempre coinvolta nei sopralluoghi in cantiere ed era Controparte_2 cost con la Direzione dei Lavori e aggiornata delle decisioni della Stazione Appaltante.
Ad esito della prima udienza, tenutasi in data 11/04/2024, il Giudice scrivente non ha ammesso le prove costituende richieste dalle parti e, ritenendo la causa di pronta soluzione, ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termini per conclusionali e repliche.
2. L'opposizione proposta da avverso il D.I. Parte_1 n. 438/2021 del 30/12/2021 è in parte fondata e deve essere limitatamente accolta per i seguenti motivi.
È utile, preliminarmente, richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Ciò chiarito, è bene rammentare ulteriormente ulteriore insegnamento fatto proprio da pacifica
4 giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, si osserva come abbia correttamente adempiuto Controparte_2 all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo allegato e documentato l'esistenza del contratto sul quale si fonda la propria pretesa e allegato l'inadempimento di controparte. Di contro, on ha contestato l'esistenza del rapporto Parte_1 contrat il pagamento richiesto ma ha eccepito come, in forza delle modificazioni all'originaria pattuizione, l'importo richiesto dalla controparte non fosse dovuto.
Sul punto, viene in rilievo, in primo luogo, la disciplina prevista in tema di appalti pubblici.
Sul punto, si osserva come l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (nella formulazione posteriore alla novella del 31/07/2021) detti una serie di norme finalizzate a regolare le ipotesi di subappalto (definito come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto), ponendo una serie di limiti volti a garantire il rispetto delle ragioni di natura pubblicistica sottese alla materia, prevedendo poi una serie di disposizioni volte a tutelare il rispetto dell'adempimento degli obblighi retributivi dei lavoratori coinvolti (commi IX, X) e degli obblighi di sicurezza (comma XIV) ed il subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma XIII.
Il successivo art. 106 del medesimo corpus normativo detta una disciplina in tema di varianti in corso d'opera, stabilendo in primo luogo le ipotesi in cui tali variazioni sono ammesse senza la necessità, per la Stazione Appaltante, di bandire nuova gara. Per quel che rileva nel caso di specie, si osserva come il comma XII dell'articolo in esame preveda che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Non pare applicabile al caso di specie la norma contenuta nell'art. 26 del D.L 50/2022, che detta una disciplina speciale – derogatoria delle norme generali in tema di appalto – finalizzata ad adeguare il compenso dovuto all'appaltatore a fronte dell'aumento dei prezzi che ha caratterizzato nel periodo il settore, permettendo alle Stazioni Appaltanti, previa l'attivazione di una peculiare procedura, di corrispondere un prezzo maggiore rispetto a quello originariamente pattuito.
Posto che la disciplina normativa analizzata non appare fornire norme volte a regolare le conseguenze di eventuali varianti in corso d'opera nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (eventualità in parte superata dalle disposizioni del nuovo D.Lgs. 36/2023, che nel disciplinare il contratto di subappalto, prevede l'inserimento obbligatorio di clausole di revisione dei prezzi), si ritiene necessario fare applicazione della disciplina generale contenuta nel Codice Civile. Sul punto, partendo dalla preliminare premessa che, esclusa la previsione di cui all'art. 1670 c.c., i rapporti tra appaltatore e subappaltatore sono regolati dalle norme generali in tema di appalto, si osserva come l'art. 1661 c.c. attribuisce al committente il c.d. ius variandi: il potere di modificare unilateralmente il contratto (laddove però questo non escluda ab origine tale possibilità) a fronte di aumento del compenso pattuito, anche se questo fosse stato determinato a forfait. Si ritiene inoltre che variazione possa consistere anche in una riduzione dell'opera, nei limiti in cui la stessa mantenga un
5 "carattere di serietà": si tratta di un recesso parziale, legittimo ex art. 1671 c.c., e pertanto l'appaltatore andrà indenne del mancato guadagno e delle spese già sostenute per la parte di opera soppressa. Si osserva infine come l'art. 1664 c.c. preveda il diritto, tanto per il committente quanto per l'appaltatore, a una revisione del prezzo qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificate aumenti o diminuzioni per il costo delle materie prime o della manodopera tali da determinare una variazione del prezzo superiori ad un decimo del prezzo pattuito.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, posto che Controparte_2 nel corso dell'esecuzione dell'opera ha svolto la stessa in confor apportate, che i lavori sono stati ultimati e accettati e che la consegna tardiva dell'opera non ha avuto conseguenze negative nel complessivo rapporto tra Stazione Appaltante, appaltatore e subappaltatore (circostanze queste tutte non contestate), si ritiene che
[...] sia obbligata a tenere indenne Parte_1 Controparte_2 rispetto al mancato guadagno dalla stessa subito, rispetto a quanto originariamente pattuito nel contratto di subappalto, in ragione della variazione in riduzione avvenuta in corso d'opera.
Pertanto, a fronte dell'intervenuto pagamento della minor somma corrispondente al corrispettivo per le opere realizzate a fronte della variazione in riduzione, da parte di
[...]
deve trovare parziale accoglimento la Parte_1 originariamente azionata da in via monitoria, dovendo ad essere Controparte_2 riconosciuta a quest'ultima, a mancato guadagno, la differenza tra il prezzo nella misura originariamente pattuita (€ 66.500,00, IVA esclusa) e quanto effettivamente pagato per le opere svolte (€ 45.000,00, IVA esclusa), pari a complessivi € 26.230,00 (€ 21.500,00 + IVA 22%). Si ritiene infatti come il subappaltatore abbia diritto, a norma dell'art. 1664 c.c., ad una rideterminazione del prezzo originariamente pattuito a fronte dell'aumento dei costi del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera, posto che tale circostanza non rivestiva il carattere dell'imprevedibilità: lo stesso convenuto opposto nelle proprie difese ha rappresentato infatti come già nelle trattative in corso l'evenienza di un aumento dei costi fosse stata presa in considerazione e avesse determinato il celere versamento di acconti, da parte del sub-committente, per permettere l'acquisto tempestivo dei materiali, onde scongiurare il più possibile le conseguenze negative del prospettato aumento dei prezzi.
Si ritiene come il riconoscimento di un importo minore da quello domandato non comporti una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cristallizzato nell'art. 112 c.p.c., posto che, per orientamento giurisprudenziale costante, nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 28660/2013).
Pertanto, per le ragioni suesposte, previa Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo emes vore di della somma di € 26.230,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. Controparte_2
231/2002 dalla domanda al saldo.
3. Si ritiene che, sebbene l'instaurazione del presente giudizio abbia portato alla revoca del D.I. opposto, l'accoglimento della domanda originariamente azionata in via monitoria da nella minor misura di circa il 75%, a fronte della domanda di revoca Controparte_2
parte attrice opponente, determini comunque la soccombenza integrale in capo a quest'ultima.
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Avuto in considerazione il valore della controversia nella misura riconosciuta in parte motiva, si applicano, a fronte della complessità della vertenza, i valori medi dello scaglione di riferimento, eccetto che per la fase istruttoria, rispetto cui, tenuto conto della natura documentale della presente causa, si applicano i valori minimi dello scaglione di riferimento.
Devono essere confermate le spese riconosciute nel decreto ingiuntivo, seppur revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Revoca il D.I. n. 267/2024 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 20/09/2023;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 26.230,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 CP_2 dalla domanda al saldo;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] io, che liquida in € 6.713,00 CP_2 compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese già liquidate nel D.I. oggi revocato in € 1.370,00 per CP_2 ssionali, € 293,00 per esborsi, oltre al 15 % per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende
Così deciso Gorizia in data 11/02/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 890/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 iusta atti, dall'Avv. Danilo Mazzarini e dall'Avv. Marilù Colucci, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e;
Email_1 Email_2
Parte Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Erika Blasizza del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
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Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Appalto
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:Nel merito Voglia il Tribunale Ill.mo revocare il decreto ingiuntivo n. 267/2023 opposto così accertando l'infondatezza in fatto ed in diritto della Con domanda formulata dalla nei confronti della Parte_2 Parte_1 condannare la in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese e Controparte_2 competenze di causa.
In via istruttoria Voglia l'Ill.mo Tribunale ammettere, qualora ritenuto opportuno e/o necessario, la prova per testi sui capitoli sub 6 e 9 e 15 e 16 e 17 con i testi già indicati nella memoria ex 171-ter n. 2 c.p.c. e la eventuale controprova testimoniale di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c..
Per parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
1 nel merito: accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
L'attrice opposta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art.
7-ter n. 2 c.p.c. e non accolte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo n. 267/2024 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 20/09/2023 , ha ingiunto a Controparte_2 Parte_1
(d'ora in poi, anche solo per brevità) al pagamento della
[...] Parte_1
a € 34.075,45, oltre interes 1/2002 decorrenti dalla data della scadenza della fattura al saldo, € 40,00 a titolo risarcimento spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria. A fondamento della domanda monitoria, ha allegato di essere creditrice della somma di € 34.075,45, giusta Controparte_2
3/FE del 01/03/2023, in forza di contratto di sub-appalto, regolarmente autorizzato, per l'esecuzione di lavori di riqualificazione dell'edificio Municipale del Comune di Capriva del Friuli.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso suddetto decreto in parte attrice ha allegato e dedotto: a) di aver stipulato in data 04/11/2021 contratto di appalto con il Comune di Capriva del Friuli per l'esecuzione di lavoro di riqualificazione del municipio per un importo complessivo di € 154.565,87; b) che il Comune appaltante ha provveduto al pagamento delle fatture emesse;
c) di aver stipulato, previa autorizzazione della stazione appaltante, contratto di subappalto con per la fornitura e posa di Controparte_2 serramenti in alluminio per il complessiv 0 con termine di consegna del 29/06/2022, giusto preventivo del 03/11/2021; d) di aver anticipato al subappaltatore, in data 18/11/2021 a saldo della fattura del 18/11/2021, la somma di € 20.000,00 Pt_3 anche al fine di permettere a questi di acquistare immediatamente l'alluminio e i vetri, anche al fine di avere priorità sulla consegne;
e) che in data 24/11/2021 Controparte_2 comunicava di aver provveduto all'ordine del materiale grezzo relativamente alle finestre e in data 15/02/2022 emetteva ulteriore fattura in acconto per € 30.000,00, senza che
[...]
accettasse tale ulteriore esborso;
f) che in data 27/05/2022 Parte_1 [...]
inviava alla controparte il contratto di subappalto e gli elementi ne Parte_1 per la redazione del Piano di Sicurezza Operativo, al fine di procedere poi alla corretta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
g) che in data 30/05/2022 si teneva presso il cantiere incontro tra le società coinvolte e la Direzione dei Lavori;
h) che a seguito di diversi solleciti da società subappaltatrice trasmetteva il contratto in data 18/07/2022, in cui si dava addo del mutamento della veste sociale della stessa (non più MR di
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e si definiva la nuova data di consegna infissi per la fine di settembre 202 CP_3 aver più volte sollecitato la consegna del Piano Operativo di Sicurezza e del D.UR.C., che avveniva il 25 e il 30 ottobre 2022; l) che la Direzione dei Lavori in data 23/11/2022 redigeva perizia di variante dei Lavori di riqualificazione, prevedendo uno stralcio di opere relative ai serramenti esterni per l'importo di € 24.479,72; m) che in Controparte_2 data 20/12/22 confermava che avrebbe provveduto alla sostituzione delle finestre, entro la metà di gennaio 2023 e in data 21/12/2022 la stessa prevedeva a trasmettere una nuova fattura di acconto n. 10/FE per € 30.500,00 (IVA compresa) a sostituire la precedente fattura in acconto 11/FE/22 e la precedente nota di acconto (a fronte del mutamento della
2 veste sociale della ditta); n) di aver rigettato tale fattura in acconto, avendo precisato alla controparte dell'avvenuta variante delle opere e dell'acconto di € 20.000,00 già versato;
o) che in data 11/01/2023 comunicava di aver completato i propri Controparte_2 lavori e con successiva comunicazione chiedeva di emettere fattura per ulteriore acconto di
€ 20.000,00 a fronte di asserita contabilità finale di circa € 70.000,00; p) che in data 27/01/2023 emetteva fattura n. 1/FE per € 25.000,00 (oltre IVA), CP_2 sollecitandon con successive comunicazioni;
q) di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura (per il complessivo importo di € 30.500,00) in data 13/02/2023; r) che la Direzione dei Lavori in data 14/02/2023 trasmetteva i computi metrici alle parti, comunicando che il Comune di Capriva del Friuli avrebbe potuto pagare solamente la parte relativa al contratto ( perizia di variante ), mentre, per la parte corrispondente all'aggiornamento prezzi, è stato richiesto, come da D.L. 50/2022, il contributo al corrispondente ministero e che successivamente, in data 23/02/2023, la D.L. trasmetteva a
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il Computo Metrico Comparativo (lavori in detrazione e nuovi lavori) Parte_1 ale dell'intero appalto;
s) che in data 01/03/2023 Controparte_2 emetteva la fattura n. 3/F per complessivi € 34.075,45 (portata al D.I. opposto); t) di aver immediatamente contestato tale fattura, chiedendo l'emissione di nota di accredito, contestando il ritardo nella posa dei serramenti a fronte dell'acconto che era stato versato;
u) che la D.L. tra marzo e aprile 2023 emetteva i documenti finali relativi all'appalto (Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto e la Relazione sullo stato finale dei lavori e lo Stato Finale dei Lavori).
Sulla scorta di tali allegazioni, allegando di aver provveduto al pagamento della somma di € 45.000,00 (oltre IVA), l'attrice opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, negando la debenza del credito azionato in via monitoria da , a CP_2 fronte dell'intervenuta perizia di variante, che ha ridotto le opere per fo ei serramenti originariamente previste (da € 67.745,15 a € 43.306,65, IVA esclusa), e della mancata erogazione, da parte del , del contributo per l'aggiornamento prezzi (a CP_4 fronte della previsione dell'art. 26 D.L. 50/2022). L'attrice opponente ha inoltre dedotto come le problematiche sorte a causa dell'aggiornamento dei prezzi sono da imputarsi all'inesatto adempimento da parte di , che ha consegnato le opere in ritardo CP_2 rispetto alla data originariamente pattuita
Si è costituita in Giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_2 conferma del D.I. oppos ocietà convenuta ha allegato. a) di aver comunicato tramite, dopo una verifica del prezziario regionale 2020, due mail del 25/10/2021 e del 03/11/2021, tramite il proprio legale rappresentante, perplessità rispetto all'aumento dei prezzi in corso;
b) di aver trasmesso, preventivo delle opere di posa degli infissi, stilato sulla base del prezziario 2020, adeguato a quello 2021, che veniva confermato da , che addiveniva pertanto alla stipula del contratto di appalto con Parte_1 il l Friuli;
c) che in data 03/01/2022 avveniva il pagamento del primo Sal a copertura dei costi del materiale grezzo per la costruzione delle finestre (tale importo veniva saldato con la copertura della prima anticipazione del prezzo liquidata dal Comune;
d) che in data 30/05/2022 avveniva incontro in cantiere tra le parti e la Direzione dei Lavori, la quale trasmetteva successivamente comunicazioni in data 14/07/2022 con variazioni delle opere, che non prevedevano modifiche relativamente ai serramenti;
e) di aver informato, in data 18/07/2022, durante la fase di lavorazione dei serramenti, l'appaltatore e la D.L. che avrebbe apportato modifiche ai lavori già eseguiti, a fronte della carenza dei materiali certificata dal proprio fornitore: tale modifica avrebbe permesso l'esecuzione dei lavori a regola d'arte (permettendo omogeneità degli infissi;
f) di essersi impegnato, con la comunicazione predetta, ad ultimare i lavori nel mese di settembre 2022 e di sopportare le eventuali penali che sarebbero maturate;
g) che successivamente
3 interveniva una ulteriore variante che prevedeva una stralcio di opere relative anche ai serramenti esterni, della quale NON riceveva comunicazione alcuna da CP_2 parte di to a compimento, nonostante le modifiche Parte_1 occorse in corso d'opere e avendo acquistato materiali eccedenti il necessario, le opere subappaltate in data 16/12/2023, a cui seguiva una richiesta di modifica di alcune finestre, eseguita in data 12/01/2023; g) di aver pertanto richiesto, ai fini dell'emissione della fattura a saldo delle opere svolte, computo metrico con indicazione delle opere dalla stessa svolte;
f) di essere stata informata che sarebbero stati emessi due SAL per il pagamento degli aumenti prezzi riferiti al prezziario di luglio 2022 di cui il 50% pagato subito dalla stazione appaltante ed il restante su contributo regionale;
g) di aver sempre indicato nella corrispondenza con e la D.L. i conteggi secondo l'adeguamento del Parte_1 prezziario, senza che vi fosse obiezione da parte della società sub-appaltante. Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, argomentando di Controparte_2 aver correttamente eseguito le opere di cui al contratto di subappalto (anticipandone i costi), richiamando la previsione dell'art. 26 D.L. 50/2022, norma introdotta con lo scopo di mitigare, nell'ambito degli appalti pubblici, le conseguenze derivanti dall'aumento del costo delle materie prime e sostenendo che non debba essere il subappaltatore a farsi carico dei maggiori oneri di realizzazione delle opere subappaltate.
Nella prima memoria ex 171 ter c.p.c. ha richiamato le proprie Parte_1 precedenti deduzioni, rimarcando come l'importo indicato nel contratto di subappalto fosse solo presunto e soggetto a variazioni, allegando di non aver mai rassicurato la rivisitazione degli importi, di non aver mai accettato e confermato un adeguamento dei prezzi al prezziario regionale, di non aver a sua volta mai beneficiato di tale adeguamento e che veniva sempre coinvolta nei sopralluoghi in cantiere ed era Controparte_2 cost con la Direzione dei Lavori e aggiornata delle decisioni della Stazione Appaltante.
Ad esito della prima udienza, tenutasi in data 11/04/2024, il Giudice scrivente non ha ammesso le prove costituende richieste dalle parti e, ritenendo la causa di pronta soluzione, ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termini per conclusionali e repliche.
2. L'opposizione proposta da avverso il D.I. Parte_1 n. 438/2021 del 30/12/2021 è in parte fondata e deve essere limitatamente accolta per i seguenti motivi.
È utile, preliminarmente, richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Ciò chiarito, è bene rammentare ulteriormente ulteriore insegnamento fatto proprio da pacifica
4 giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, si osserva come abbia correttamente adempiuto Controparte_2 all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo allegato e documentato l'esistenza del contratto sul quale si fonda la propria pretesa e allegato l'inadempimento di controparte. Di contro, on ha contestato l'esistenza del rapporto Parte_1 contrat il pagamento richiesto ma ha eccepito come, in forza delle modificazioni all'originaria pattuizione, l'importo richiesto dalla controparte non fosse dovuto.
Sul punto, viene in rilievo, in primo luogo, la disciplina prevista in tema di appalti pubblici.
Sul punto, si osserva come l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (nella formulazione posteriore alla novella del 31/07/2021) detti una serie di norme finalizzate a regolare le ipotesi di subappalto (definito come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto), ponendo una serie di limiti volti a garantire il rispetto delle ragioni di natura pubblicistica sottese alla materia, prevedendo poi una serie di disposizioni volte a tutelare il rispetto dell'adempimento degli obblighi retributivi dei lavoratori coinvolti (commi IX, X) e degli obblighi di sicurezza (comma XIV) ed il subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma XIII.
Il successivo art. 106 del medesimo corpus normativo detta una disciplina in tema di varianti in corso d'opera, stabilendo in primo luogo le ipotesi in cui tali variazioni sono ammesse senza la necessità, per la Stazione Appaltante, di bandire nuova gara. Per quel che rileva nel caso di specie, si osserva come il comma XII dell'articolo in esame preveda che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Non pare applicabile al caso di specie la norma contenuta nell'art. 26 del D.L 50/2022, che detta una disciplina speciale – derogatoria delle norme generali in tema di appalto – finalizzata ad adeguare il compenso dovuto all'appaltatore a fronte dell'aumento dei prezzi che ha caratterizzato nel periodo il settore, permettendo alle Stazioni Appaltanti, previa l'attivazione di una peculiare procedura, di corrispondere un prezzo maggiore rispetto a quello originariamente pattuito.
Posto che la disciplina normativa analizzata non appare fornire norme volte a regolare le conseguenze di eventuali varianti in corso d'opera nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore (eventualità in parte superata dalle disposizioni del nuovo D.Lgs. 36/2023, che nel disciplinare il contratto di subappalto, prevede l'inserimento obbligatorio di clausole di revisione dei prezzi), si ritiene necessario fare applicazione della disciplina generale contenuta nel Codice Civile. Sul punto, partendo dalla preliminare premessa che, esclusa la previsione di cui all'art. 1670 c.c., i rapporti tra appaltatore e subappaltatore sono regolati dalle norme generali in tema di appalto, si osserva come l'art. 1661 c.c. attribuisce al committente il c.d. ius variandi: il potere di modificare unilateralmente il contratto (laddove però questo non escluda ab origine tale possibilità) a fronte di aumento del compenso pattuito, anche se questo fosse stato determinato a forfait. Si ritiene inoltre che variazione possa consistere anche in una riduzione dell'opera, nei limiti in cui la stessa mantenga un
5 "carattere di serietà": si tratta di un recesso parziale, legittimo ex art. 1671 c.c., e pertanto l'appaltatore andrà indenne del mancato guadagno e delle spese già sostenute per la parte di opera soppressa. Si osserva infine come l'art. 1664 c.c. preveda il diritto, tanto per il committente quanto per l'appaltatore, a una revisione del prezzo qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificate aumenti o diminuzioni per il costo delle materie prime o della manodopera tali da determinare una variazione del prezzo superiori ad un decimo del prezzo pattuito.
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, posto che Controparte_2 nel corso dell'esecuzione dell'opera ha svolto la stessa in confor apportate, che i lavori sono stati ultimati e accettati e che la consegna tardiva dell'opera non ha avuto conseguenze negative nel complessivo rapporto tra Stazione Appaltante, appaltatore e subappaltatore (circostanze queste tutte non contestate), si ritiene che
[...] sia obbligata a tenere indenne Parte_1 Controparte_2 rispetto al mancato guadagno dalla stessa subito, rispetto a quanto originariamente pattuito nel contratto di subappalto, in ragione della variazione in riduzione avvenuta in corso d'opera.
Pertanto, a fronte dell'intervenuto pagamento della minor somma corrispondente al corrispettivo per le opere realizzate a fronte della variazione in riduzione, da parte di
[...]
deve trovare parziale accoglimento la Parte_1 originariamente azionata da in via monitoria, dovendo ad essere Controparte_2 riconosciuta a quest'ultima, a mancato guadagno, la differenza tra il prezzo nella misura originariamente pattuita (€ 66.500,00, IVA esclusa) e quanto effettivamente pagato per le opere svolte (€ 45.000,00, IVA esclusa), pari a complessivi € 26.230,00 (€ 21.500,00 + IVA 22%). Si ritiene infatti come il subappaltatore abbia diritto, a norma dell'art. 1664 c.c., ad una rideterminazione del prezzo originariamente pattuito a fronte dell'aumento dei costi del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera, posto che tale circostanza non rivestiva il carattere dell'imprevedibilità: lo stesso convenuto opposto nelle proprie difese ha rappresentato infatti come già nelle trattative in corso l'evenienza di un aumento dei costi fosse stata presa in considerazione e avesse determinato il celere versamento di acconti, da parte del sub-committente, per permettere l'acquisto tempestivo dei materiali, onde scongiurare il più possibile le conseguenze negative del prospettato aumento dei prezzi.
Si ritiene come il riconoscimento di un importo minore da quello domandato non comporti una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cristallizzato nell'art. 112 c.p.c., posto che, per orientamento giurisprudenziale costante, nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 28660/2013).
Pertanto, per le ragioni suesposte, previa Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo emes vore di della somma di € 26.230,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. Controparte_2
231/2002 dalla domanda al saldo.
3. Si ritiene che, sebbene l'instaurazione del presente giudizio abbia portato alla revoca del D.I. opposto, l'accoglimento della domanda originariamente azionata in via monitoria da nella minor misura di circa il 75%, a fronte della domanda di revoca Controparte_2
parte attrice opponente, determini comunque la soccombenza integrale in capo a quest'ultima.
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Avuto in considerazione il valore della controversia nella misura riconosciuta in parte motiva, si applicano, a fronte della complessità della vertenza, i valori medi dello scaglione di riferimento, eccetto che per la fase istruttoria, rispetto cui, tenuto conto della natura documentale della presente causa, si applicano i valori minimi dello scaglione di riferimento.
Devono essere confermate le spese riconosciute nel decreto ingiuntivo, seppur revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Revoca il D.I. n. 267/2024 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 20/09/2023;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 26.230,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 CP_2 dalla domanda al saldo;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] io, che liquida in € 6.713,00 CP_2 compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese già liquidate nel D.I. oggi revocato in € 1.370,00 per CP_2 ssionali, € 293,00 per esborsi, oltre al 15 % per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende
Così deciso Gorizia in data 11/02/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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