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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 551/2024, avente per oggetto “pensione di vecchiaia-lavoratore extracomunitario rimpatriato”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
BASILE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 5.9.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
, domandando che le sia riconosciuto il diritto alla liquidazione della
[...]
pensione di vecchiaia, avendo ella prestato attività lavorativa in IT, come collaboratrice familiare, nel periodo dal 1.4.2009 al 21.9.2016.
La ricorrente ha spiegato che, essendo stata disposta dal Comune di CO la sua cancellazione
“per irreperibilità” dall'anagrafe delle persone residenti, la domanda amministrativa presentata in data 21.12.2021, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, è stata respinta dall proprio in ragione di tale condizione di irreperibilità. CP_2 La sig.ra , premesso di avere comunque allegato e documentato all Pt_1 CP_1
convenuto il definitivo trasferimento della propria residenza in BI, ha precisato di avere avanzato, già nelle more del procedimento amministrativo, richiesta al Comune di CO di rettifica delle ragioni di cancellazione dall'anagrafe delle persone residenti, modificando la causa da “irreperibilità” ad “emigrazione”. Richiesta che, tuttavia, non è stata accolta.
La parte ricorrente deduce di avere successivamente proposto impugnazione davanti al
Comitato Provinciale, il quale, precisato che l'istante “è rimasta irreperibile presso l'ultimo comune di residenza in IT” e che, “senza regolarizzazione di questa condizione, non può essere considerata cancellata dalla popolazione residente per espatrio”, ha respinto anch'esso la domanda, in forza di un'interpretazione dell'art. 18 della L. 189 del 2002 secondo cui “la sola attestazione della residenza estera non è sufficiente al riconoscimento della prestazione pensionistica in esame” (cfr. doc. 9, ricorso).
La sig.ra , rilevato che il diritto alla prestazione pensionistica richiede, quali unici Pt_1
presupposti, il versamento dei contributi ed il rimpatrio nel paese di origine e che l'interpretazione data all'art. 18 L. 189/2002 deve ritenersi errata, ha pertanto incardinato, il presente giudizio avanti il Tribunale di Perugia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FDLD ex art.18 della legge 189 del 2002 al comma 13, con decorrenza dalla data della domanda 21.12.2021;
- per l'effetto condannare la resistente alla liquidazione della pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FDLD ex art.18 della legge 189 del 2002 al comma 13, oltre interessi legali sulla prestazione a decorrere dal 120° giorno.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall ha dichiarato la CP_2
propria incompetenza a favore di questo Giudice, cosicché la ricorrente ha riassunto il presente giudizio, reiterando le conclusioni già rassegnate.
Con memoria difensiva del 15.11.2024, si è costituito in giudizio l
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
L in particolare ha rilevato che la ricorrente non ha allegato di possedere i requisiti di CP_1
accesso al beneficio pensionistico richiesto e che, in ogni caso, non vi sarebbero i presupposti per la sua erogazione, mancando la prova del suo effettivo rimpatrio, come richiesto dall'art. 18, co. 13 della L. 189/2002, dato che dai registri anagrafici del Comune di CO (ove ella aveva la sua ultima residenza) risulta irreperibile.
A detta della parte resistente, ciò dimostrerebbe che la sig.ra , non solo ha violato Pt_1
l'art. 11 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico) previsto in caso di “rimpatrio”, avendo omesso di comunicare all'Ufficio anagrafico del Comune di CO la sua intenzione di fare rientro definitivo nel proprio paese d'origine, ma non si è neppure attivata “presso quell'Ufficio comunale per rimuovere il provvedimento di IRREPERIBILITÀ” (cfr. pag. 5, memoria difensiva), provvedimento che impedirebbe all i accogliere la domanda pensionistica. CP_2
A seguito di richiesta di informazioni da parte di questo Giudice, il Comune di CO ha comunicato, con nota depositata il 5.2.2025, di non potere accogliere la domanda della ricorrente di cancellazione per espatrio in BI, poiché ella è già cancellata per irreperibilità, con pratica definita in data 15.4.2015.
La causa viene qui decisa all'esito di discussione finale celebrata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'art. 18, comma 13, legge n. 189/2002 prevede che “in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Appare defatigatoria l'eccezione sollevata dall di inammissibilità del ricorso perché la CP_2
ricorrente non avrebbe allegato l'esistenza dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico richiesto, perché ove tali requisiti mancassero, l'ente previdenziale avrebbe dovuto eccepirlo puntualmente e, invece, l'unico motivo per cui l nega alla ricorrente la richiesta CP_2
pensione di vecchiaia consiste nel fatto che non vi sarebbe prova del rimpatrio, perché la ricorrente risulta cancellata per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di CO.
Tale circostanza è vera, ma non si vede per quale ragione essa debba impedire la prova, da parte della ricorrente, di essere effettivamente rimpatriata in BI. In altre parole, non occorre verificare in questa sede se la cancellazione per irreperibilità della ricorrente dall'anagrafe dell'ultimo Comune in cui ha risieduto in IT sia avvenuta nel rispetto di tutte le regole che presiedono al relativo procedimento amministrativo, dovendosi ritenere che tale circostanza non osti affatto all'accertamento dell'effettivo rimpatrio.
La difesa dell'Ente parrebbe assumere che, ove sia avvenuta la cancellazione per irreperibilità di una persona, l debba rimanere vincolato a tali “evidenze anagrafiche”, non potendo CP_2
recepire “certificazioni difformi” dai dati forniti dai Comuni.
In disparte l'opinabilità di tale considerazione, anche ad ammettere che la cancellazione per irreperibilità “vincoli” l tale vincolo non potrà significare più di quanto la CP_2
certificazione stessa attesti e cioè, semplicemente, che la sig.ra è stata Parte_1
cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente del comune di CO. Ciò tuttavia non esclude che la ricorrente -prima o dopo la cancellazione per irreperibilità- sia essere tornata nel Paese di origine. A conferma di ciò la ricorrente produce certificato di residenza tradotto in lingua italiana attestante che ella abita nella città di Grodno in BI (doc. n. 3)
e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del medesimo tenore (doc. n. 4). La ricorrente documenta anche di avere richiesto al Comune di CO la cancellazione dall'anagrafe per trasferimento all'estero, con conseguente rettifica della cancellazione per irreperibilità (doc. n.
5); richiesta che il Comune di CO ha tuttavia ritenuto “non necessaria” per il fatto che ella era già stata cancellata per irreperibilità e non risultava trasferita in nessun altro Comune d'IT
(doc. n. 6). La medesima giustificazione è stata resa dal Comune di CO in seguito alla richiesta di informazioni da parte di questo Giudice, alla quale la responsabile dei servizi demografici ha risposto che la richiesta di cancellazione dall'anagrafe residente per rimpatrio non può avvenire per la semplice ragione che la sig.ra è già stata cancellata per Pt_1
irreperibilità, il che appalesa non tanto che il rimpatrio sia smentito dalla cancellazione per irreperibilità, ma piuttosto che la sua attestazione non sia più necessaria al Comune, trattandosi di persona già cancellata dall'anagrafe per altro motivo.
In definitiva, la domanda attorea va senz'altro accolta, poiché la cancellazione per irreperibilità non smentisce affatto la circostanza del rimpatrio e poiché l stesso non nega nel CP_2
presente giudizio che la ricorrente abbia lavorato in IT e che sia stata residente a [...](e del resto, ciò si desume anche dall'estratto contributivo e dalla carta di identità, sub docc. nn. 1 e
10 della ricorrente) e tantomeno contesta gli altri elementi addotti dalla ricorrente per comprovare l'attuale sua residenza in BI (così come non contesta la sussistenza degli altri requisiti per accedere alla prestazione previdenziale richiesta).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna l alla liquidazione in favore di della pensione di vecchiaia, con CP_2 Parte_1
decorrenza dalla data della domanda del 21.12.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compensi CP_2
professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
CO, 28 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 551/2024, avente per oggetto “pensione di vecchiaia-lavoratore extracomunitario rimpatriato”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
BASILE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 5.9.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, l Controparte_1
, domandando che le sia riconosciuto il diritto alla liquidazione della
[...]
pensione di vecchiaia, avendo ella prestato attività lavorativa in IT, come collaboratrice familiare, nel periodo dal 1.4.2009 al 21.9.2016.
La ricorrente ha spiegato che, essendo stata disposta dal Comune di CO la sua cancellazione
“per irreperibilità” dall'anagrafe delle persone residenti, la domanda amministrativa presentata in data 21.12.2021, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, è stata respinta dall proprio in ragione di tale condizione di irreperibilità. CP_2 La sig.ra , premesso di avere comunque allegato e documentato all Pt_1 CP_1
convenuto il definitivo trasferimento della propria residenza in BI, ha precisato di avere avanzato, già nelle more del procedimento amministrativo, richiesta al Comune di CO di rettifica delle ragioni di cancellazione dall'anagrafe delle persone residenti, modificando la causa da “irreperibilità” ad “emigrazione”. Richiesta che, tuttavia, non è stata accolta.
La parte ricorrente deduce di avere successivamente proposto impugnazione davanti al
Comitato Provinciale, il quale, precisato che l'istante “è rimasta irreperibile presso l'ultimo comune di residenza in IT” e che, “senza regolarizzazione di questa condizione, non può essere considerata cancellata dalla popolazione residente per espatrio”, ha respinto anch'esso la domanda, in forza di un'interpretazione dell'art. 18 della L. 189 del 2002 secondo cui “la sola attestazione della residenza estera non è sufficiente al riconoscimento della prestazione pensionistica in esame” (cfr. doc. 9, ricorso).
La sig.ra , rilevato che il diritto alla prestazione pensionistica richiede, quali unici Pt_1
presupposti, il versamento dei contributi ed il rimpatrio nel paese di origine e che l'interpretazione data all'art. 18 L. 189/2002 deve ritenersi errata, ha pertanto incardinato, il presente giudizio avanti il Tribunale di Perugia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FDLD ex art.18 della legge 189 del 2002 al comma 13, con decorrenza dalla data della domanda 21.12.2021;
- per l'effetto condannare la resistente alla liquidazione della pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo nella gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FDLD ex art.18 della legge 189 del 2002 al comma 13, oltre interessi legali sulla prestazione a decorrere dal 120° giorno.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall ha dichiarato la CP_2
propria incompetenza a favore di questo Giudice, cosicché la ricorrente ha riassunto il presente giudizio, reiterando le conclusioni già rassegnate.
Con memoria difensiva del 15.11.2024, si è costituito in giudizio l
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
L in particolare ha rilevato che la ricorrente non ha allegato di possedere i requisiti di CP_1
accesso al beneficio pensionistico richiesto e che, in ogni caso, non vi sarebbero i presupposti per la sua erogazione, mancando la prova del suo effettivo rimpatrio, come richiesto dall'art. 18, co. 13 della L. 189/2002, dato che dai registri anagrafici del Comune di CO (ove ella aveva la sua ultima residenza) risulta irreperibile.
A detta della parte resistente, ciò dimostrerebbe che la sig.ra , non solo ha violato Pt_1
l'art. 11 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico) previsto in caso di “rimpatrio”, avendo omesso di comunicare all'Ufficio anagrafico del Comune di CO la sua intenzione di fare rientro definitivo nel proprio paese d'origine, ma non si è neppure attivata “presso quell'Ufficio comunale per rimuovere il provvedimento di IRREPERIBILITÀ” (cfr. pag. 5, memoria difensiva), provvedimento che impedirebbe all i accogliere la domanda pensionistica. CP_2
A seguito di richiesta di informazioni da parte di questo Giudice, il Comune di CO ha comunicato, con nota depositata il 5.2.2025, di non potere accogliere la domanda della ricorrente di cancellazione per espatrio in BI, poiché ella è già cancellata per irreperibilità, con pratica definita in data 15.4.2015.
La causa viene qui decisa all'esito di discussione finale celebrata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'art. 18, comma 13, legge n. 189/2002 prevede che “in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Appare defatigatoria l'eccezione sollevata dall di inammissibilità del ricorso perché la CP_2
ricorrente non avrebbe allegato l'esistenza dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico richiesto, perché ove tali requisiti mancassero, l'ente previdenziale avrebbe dovuto eccepirlo puntualmente e, invece, l'unico motivo per cui l nega alla ricorrente la richiesta CP_2
pensione di vecchiaia consiste nel fatto che non vi sarebbe prova del rimpatrio, perché la ricorrente risulta cancellata per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di CO.
Tale circostanza è vera, ma non si vede per quale ragione essa debba impedire la prova, da parte della ricorrente, di essere effettivamente rimpatriata in BI. In altre parole, non occorre verificare in questa sede se la cancellazione per irreperibilità della ricorrente dall'anagrafe dell'ultimo Comune in cui ha risieduto in IT sia avvenuta nel rispetto di tutte le regole che presiedono al relativo procedimento amministrativo, dovendosi ritenere che tale circostanza non osti affatto all'accertamento dell'effettivo rimpatrio.
La difesa dell'Ente parrebbe assumere che, ove sia avvenuta la cancellazione per irreperibilità di una persona, l debba rimanere vincolato a tali “evidenze anagrafiche”, non potendo CP_2
recepire “certificazioni difformi” dai dati forniti dai Comuni.
In disparte l'opinabilità di tale considerazione, anche ad ammettere che la cancellazione per irreperibilità “vincoli” l tale vincolo non potrà significare più di quanto la CP_2
certificazione stessa attesti e cioè, semplicemente, che la sig.ra è stata Parte_1
cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente del comune di CO. Ciò tuttavia non esclude che la ricorrente -prima o dopo la cancellazione per irreperibilità- sia essere tornata nel Paese di origine. A conferma di ciò la ricorrente produce certificato di residenza tradotto in lingua italiana attestante che ella abita nella città di Grodno in BI (doc. n. 3)
e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del medesimo tenore (doc. n. 4). La ricorrente documenta anche di avere richiesto al Comune di CO la cancellazione dall'anagrafe per trasferimento all'estero, con conseguente rettifica della cancellazione per irreperibilità (doc. n.
5); richiesta che il Comune di CO ha tuttavia ritenuto “non necessaria” per il fatto che ella era già stata cancellata per irreperibilità e non risultava trasferita in nessun altro Comune d'IT
(doc. n. 6). La medesima giustificazione è stata resa dal Comune di CO in seguito alla richiesta di informazioni da parte di questo Giudice, alla quale la responsabile dei servizi demografici ha risposto che la richiesta di cancellazione dall'anagrafe residente per rimpatrio non può avvenire per la semplice ragione che la sig.ra è già stata cancellata per Pt_1
irreperibilità, il che appalesa non tanto che il rimpatrio sia smentito dalla cancellazione per irreperibilità, ma piuttosto che la sua attestazione non sia più necessaria al Comune, trattandosi di persona già cancellata dall'anagrafe per altro motivo.
In definitiva, la domanda attorea va senz'altro accolta, poiché la cancellazione per irreperibilità non smentisce affatto la circostanza del rimpatrio e poiché l stesso non nega nel CP_2
presente giudizio che la ricorrente abbia lavorato in IT e che sia stata residente a [...](e del resto, ciò si desume anche dall'estratto contributivo e dalla carta di identità, sub docc. nn. 1 e
10 della ricorrente) e tantomeno contesta gli altri elementi addotti dalla ricorrente per comprovare l'attuale sua residenza in BI (così come non contesta la sussistenza degli altri requisiti per accedere alla prestazione previdenziale richiesta).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna l alla liquidazione in favore di della pensione di vecchiaia, con CP_2 Parte_1
decorrenza dalla data della domanda del 21.12.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compensi CP_2
professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
CO, 28 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò