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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente relatore
Dott. Emanuele De Gregorio - Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga - Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322/2024 del R.G. di questa Corte di Ap- pello, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: , rappresentato e dife- C.F._1 so dall'Avv. Ivano Costa come da procura in atti, domicilio pec:
[...]
domicilio fax: 0934563625; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e ivi resi- Controparte_1 dente in via P. Nenni n. 33, C.F.: , elettivamente C.F._2 domiciliata in Caltanissetta in Corso Sicilia n. 105 presso lo studio dell'Avv. Antonella Macaluso che la rappresenta e difende giusta procu- ra in atti, domicilio pec: Email_2 domicilio fax: 09341935951;
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 83 comma 7 D.L.n.18/2020 depositate in data 4 gennaio 2025 per l'appellante e in data 7 gennaio 2025 per l'appellata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 480 del 28 maggio 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(dal loro matrimonio, contratto a Caltanissetta in data 10 aprile 1991, erano nati i figli il 15.7.1991, il 27.8.1992 e il Per_1 Per_2 Per_3
21.1.1995, tutti maggiorenni e i primi due economicamente autosuffi- cienti) con addebito a carico del resistente . Parte_1
Quel Giudice, evidenziata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del sulla scorta degli accertamenti condotti e riferiti Pt_1 dall'investigatore privato incaricato dalla non ha ritenuto di- CP_1 mostrato che la disgregazione della coppia preesistesse rispetto a tali fat- ti e ha, quindi, inteso tale violazione come eziologicamente connessa al- la crisi coniugale.
Ha reputato che ciò fosse dimostrato anche dal breve lasso di tempo in- tercorso tra la scoperta dell'infedeltà del marito e il deposito della do- manda di separazione, preceduta dalla decisione della di la- CP_1 sciare la casa coniugale e trovare alloggio in n Bed and Breakfast.
Il Tribunale ha ritenuto che la testimonianza del figlio , che Per_1 non vive con i genitori dal 2017, non offrisse sufficienti elementi di giu- dizio al fine di provare, come dedotto dal che il rapporto coniu- Pt_1 gale fosse già inesistente da anni, dovendosi piuttosto ritenere che i pre-
- 2 - cedenti periodi di crisi fossero stati superati, visto che la convivenza co- niugale era stata ripristinata per parecchio tempo dopo che, dapprima nel 2008, e successivamente nel 2016, la aveva abbandonato CP_1 il proposito di addivenire ad una separazione consensuale dal marito, da lei sollecitata.
Ha rigettato, invece, la domanda di addebito avanzata dal nei Pt_1 confronti della moglie, essendo rimasti privi di riscontri probatori i comportamenti asseritamente violativi dei doveri coniugali imputati alla stessa.
Il Tribunale nisseno ha, nel resto, confermato l'assegno di euro 200,00 mensili disposto con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. carico della ricorrente e a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ed Per_4 ha onerato il resistente di corrispondere alla figlia a titolo di manteni- mento somma di euro 300,00 mensili. Ha posto le spese straordinarie a carico della ricorrente per il 30% e del resistente per il restante 70%.
Ha escluso, infine, il diritto della alla percezione dell'assegno CP_1 di mantenimento in proprio favore e dichiarato inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti. Compensate le spese di lite.
***
, proponendo appello, ha censurato la sentenza di primo Parte_1 grado in punto di addebito della separazione.
In particolare, ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha conferito rilievo esclusivo alle dichiarazioni del teste
[...]
(investigatore privato) e non anche alle dichiarazioni Testimone_1 rese dal teste , figlio della coppia, anche in ordine al pe- Testimone_2 riodo successivo al 2017, nel quale il ragazzo aveva comunque mante- nuto i contatti con i genitori, pur non vivendo più con loro.
Proprio le dichiarazioni del figlio avrebbero dovuto dimostra- Per_1 re la preesistenza della crisi e il rapporto di convivenza “di facciata” esi-
- 3 - stente tra i coniugi: (“le uniche volte che ricordo i miei genitori insieme erano in occasioni di matrimoni o comunioni;
tutte le altre volte stavano separati. Da quando noi avevamo 10 o 11 anni ricordo così il rapporto tra i miei genitori”). Non sa- rebbe determinante, in tesi, che il figlio avesse lasciato la casa dei geni- tori nel 2017, dovendosi piuttosto rilevare che il teste ha riferito, aven- done contezza per aver continuato a frequentare la casa familiare, che anche dopo il 2017 i rapporti tra i genitori non erano cambiati.
***
Sull'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà il ricorrente ha dedotto che i fatti riferiti dall'investigatore privato non consentirebbero di dimo- strare alcuna violazione di un obbligo siffatto: i luoghi in cui esso Pt_1 sarebbe stato visto intrattenersi con dei ragazzi extracomunitari non so- no dedicati alla prostituzione, né vi è alcuna prova di adescamento “non risultando che si tratti di minorenni o che il abbia messo in atto artifici o lu- Pt_1 singhe”, né vi sarebbe prova di rapporti sessuali dato che l'investigatore aveva riferito genericamente di aver visto la macchina del ricorrente semplicemente vicino a un villino disabitato o vicino la strada ferrata, siti che non possono definirsi luoghi appartati.
Ha concluso chiedendo riformarsi la sentenza di primo grado con esclusione della pronuncia di addebito a proprio carico, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
***
, costituendosi, ha contestato la fondatezza del pro- Controparte_1 posto gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Ha ribadito, in particolare, di essere stata vittima di violenza psicologica e di frequenti condotte denigratorie poste in essere dal marito nei suoi confronti, anche in presenza di parenti e amici, di fatto facendo in mo- do che “non avessero un vero e proprio rapporto di coppia”. Pur sperando nel cambiamento del marito, questo stato di cose l'avrebbe indotta a inda- gare conferendo incarico a un investigatore privato.
- 4 - Così venuta a conoscenza delle abitudini del marito di recarsi presso il centro di accoglienza di Pian del Lago o in via Rochester al fine di ade- scare giovani uomini extracomunitari in situazione di estrema vulnerabi- lità, verosimilmente per consumare rapporti sessuali, essa stessa si era risolta a lasciare la casa familiare e a trasferirsi in un b&b in attesa di ac- quistare un nuovo appartamento. In questi termini ribadita la connes- sione causale tra le condotte adulterine del marito e la crisi coniugale, ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado.
***
L'appello proposto è infondato e merita rigetto.
Giova premettere che la relazione extraconiugale non deve necessaria- mente essere adulterina - avere cioè il contrassegno della carnalità - per considerarsi idonea a legittimare la pronuncia di addebito in quanto ef- fettivamente lesiva dei doveri coniugali.
La Suprema Corte ha infatti specificato che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge” (Cassa- zione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929).
Nel caso di specie, l'abitudine di recarsi presso il centro di accoglienza di Pian del Lago o lungo la via Rochester dimostra e le risultanze delle indagini del teste denotano la volontà di mettersi del Costa di Tes_3 relazionarsi con giovani uomini extracomunitari, plausibilmente in con- dizioni di vulnerabilità, trattandosi di luoghi che, per stessa ammissione dell'appellante, sono notoriamente frequentati dagli ospiti del centro di accoglienza che percorrono quella via per rientrare a Pian del Lago.
L'investigatore privato ha confermato di aver visto l'uomo fermarsi e intrattenersi con giovani uomini extracomunitari, di volta in volta fa- cendoli salire in macchina e recandosi in compagnia di uno di loro nei
- 5 - luoghi indicati, e segnatamente un villino disabitato e la zona “del pon- ticello” in prossimità alla strada ferrata nissena, che, considerata l'ora se- rale, non possono certamente considerarsi frequentati.
L'appellante, per altro verso, si è limitato ad evidenziare la mancanza di prove dei rapporti sessuali e di adescamenti senza in alcun modo chiari- re il motivo della sua frequenza assidua di quelle zone (“quasi tutte le sere”), le ragioni delle conversazioni con i giovani uomini incontrati e la necessità di spostarsi in macchina in compagnia di uno di loro in zone non frequentate nelle ore serali.
Tanto basta, a parere della Corte, a ritenere che la condotta tenuta dal possa intendersi lesiva dei rapporti di fedeltà coniugale e tale da Pt_1 offendere l'onore e la dignità della coniuge.
La rilevanza di tale violazione, di per sé sola legittima l'addebito, non essendo stata raggiunta la prova che il ménage - magari non felice, ma comunque in piedi e perpetuato su una convivenza e su abitudini di vita che, quanto meno come proiezione all'esterno, avevano un loro rilievo - fosse consistito in una vuota forma.
Le precedenti sollecitazioni ad una separazione consensuale, avanzate da nel 2008 e nel 2016 e poi abbandonate, dimo- Controparte_1 strano infatti che i coniugi avevano trovato il modo per far funzionare la loro convivenza matrimoniale (poi cessata alla fine del 2019).
Le dichiarazioni rese dal teste , figlio della coppia, mag- Testimone_2 giorenne e non convivente con i genitori già dal 2017, non valgono a provare il contrario: egli ha genericamente riferito che i genitori erano uniti nelle occasioni di comunioni e matrimoni ma di aver sempre nota- to un rapporto di distanza tra loro, tanto da evidenziare di non aver mai condiviso tutti insieme “una vacanza o una pizza”. Diversamente da quan- to pretenderebbe parte appellante, tale circostanza vale solo a confer- mare che i rapporti tra i coniugi sono rimasti costanti in questi anni e che l'equilibrio della coppia aveva consentito la prosecuzione del rap-
- 6 - porto matrimoniale per quasi trent'anni, nonostante le crisi del 2008 e del 2016, evidentemente superate.
Al contrario, la scelta di conferire incarico a un investigatore, vale da so- la a confermare la volontà della di comprendere le cause di CP_1 una crisi percepita come elemento di novità, non apparendo movente adeguato quello di ottenere una pronuncia di addebito di una separazio- ne giudiziale che in difetto di accordo, avrebbe potuto essere ottenuta in tempi celeri.
La decisione della di lasciare la casa coniugale appena venuta CP_1
a conoscenza dell'infedeltà del marito e di farlo con tale repentinità da scegliere un b&b dimostrano, al contrario, che proprio tale scoperta ha costituito il momento di rottura.
Dovendosi escludere, infine, ogni condotta della eziologica- CP_1 mente connessa alla crisi coniugale per come ritenuto in primo grado e non oggetto di impugnazione nel presente grado, ritiene la Corte che la crisi coniugale deve intendersi causalmente determinata dalla condotta del lesiva del dovere di fedeltà e dell'onore e della dignità della Pt_1 coniuge.
Da tanto deve farsi discendere la conferma della sentenza di primo gra- do.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porsi interamente a carico dell'appellante soccombente, liquidate nella complessiva somma di euro 3.473,00 (valore della causa indeterminabile- complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria).
Alla conferma della sentenza appellata segue l'obbligo, a carico dell'appellante, del pagamento di una somma pari all'importo del con- tributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
- 7 -
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del Tri- bunale di Caltanissetta n. 480 del 28 maggio 2024, appellata da Pt_1
.
[...]
Pone a carico dell'appellante le spese di lite del presente grado di giudi- zio che liquida in complessivi euro 3.473,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TU spese di giustizia per il pagamento, a carico dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta il 17 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente relatore
Dott. Emanuele De Gregorio - Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga - Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322/2024 del R.G. di questa Corte di Ap- pello, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: , rappresentato e dife- C.F._1 so dall'Avv. Ivano Costa come da procura in atti, domicilio pec:
[...]
domicilio fax: 0934563625; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e ivi resi- Controparte_1 dente in via P. Nenni n. 33, C.F.: , elettivamente C.F._2 domiciliata in Caltanissetta in Corso Sicilia n. 105 presso lo studio dell'Avv. Antonella Macaluso che la rappresenta e difende giusta procu- ra in atti, domicilio pec: Email_2 domicilio fax: 09341935951;
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 83 comma 7 D.L.n.18/2020 depositate in data 4 gennaio 2025 per l'appellante e in data 7 gennaio 2025 per l'appellata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 480 del 28 maggio 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(dal loro matrimonio, contratto a Caltanissetta in data 10 aprile 1991, erano nati i figli il 15.7.1991, il 27.8.1992 e il Per_1 Per_2 Per_3
21.1.1995, tutti maggiorenni e i primi due economicamente autosuffi- cienti) con addebito a carico del resistente . Parte_1
Quel Giudice, evidenziata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del sulla scorta degli accertamenti condotti e riferiti Pt_1 dall'investigatore privato incaricato dalla non ha ritenuto di- CP_1 mostrato che la disgregazione della coppia preesistesse rispetto a tali fat- ti e ha, quindi, inteso tale violazione come eziologicamente connessa al- la crisi coniugale.
Ha reputato che ciò fosse dimostrato anche dal breve lasso di tempo in- tercorso tra la scoperta dell'infedeltà del marito e il deposito della do- manda di separazione, preceduta dalla decisione della di la- CP_1 sciare la casa coniugale e trovare alloggio in n Bed and Breakfast.
Il Tribunale ha ritenuto che la testimonianza del figlio , che Per_1 non vive con i genitori dal 2017, non offrisse sufficienti elementi di giu- dizio al fine di provare, come dedotto dal che il rapporto coniu- Pt_1 gale fosse già inesistente da anni, dovendosi piuttosto ritenere che i pre-
- 2 - cedenti periodi di crisi fossero stati superati, visto che la convivenza co- niugale era stata ripristinata per parecchio tempo dopo che, dapprima nel 2008, e successivamente nel 2016, la aveva abbandonato CP_1 il proposito di addivenire ad una separazione consensuale dal marito, da lei sollecitata.
Ha rigettato, invece, la domanda di addebito avanzata dal nei Pt_1 confronti della moglie, essendo rimasti privi di riscontri probatori i comportamenti asseritamente violativi dei doveri coniugali imputati alla stessa.
Il Tribunale nisseno ha, nel resto, confermato l'assegno di euro 200,00 mensili disposto con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. carico della ricorrente e a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ed Per_4 ha onerato il resistente di corrispondere alla figlia a titolo di manteni- mento somma di euro 300,00 mensili. Ha posto le spese straordinarie a carico della ricorrente per il 30% e del resistente per il restante 70%.
Ha escluso, infine, il diritto della alla percezione dell'assegno CP_1 di mantenimento in proprio favore e dichiarato inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti. Compensate le spese di lite.
***
, proponendo appello, ha censurato la sentenza di primo Parte_1 grado in punto di addebito della separazione.
In particolare, ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha conferito rilievo esclusivo alle dichiarazioni del teste
[...]
(investigatore privato) e non anche alle dichiarazioni Testimone_1 rese dal teste , figlio della coppia, anche in ordine al pe- Testimone_2 riodo successivo al 2017, nel quale il ragazzo aveva comunque mante- nuto i contatti con i genitori, pur non vivendo più con loro.
Proprio le dichiarazioni del figlio avrebbero dovuto dimostra- Per_1 re la preesistenza della crisi e il rapporto di convivenza “di facciata” esi-
- 3 - stente tra i coniugi: (“le uniche volte che ricordo i miei genitori insieme erano in occasioni di matrimoni o comunioni;
tutte le altre volte stavano separati. Da quando noi avevamo 10 o 11 anni ricordo così il rapporto tra i miei genitori”). Non sa- rebbe determinante, in tesi, che il figlio avesse lasciato la casa dei geni- tori nel 2017, dovendosi piuttosto rilevare che il teste ha riferito, aven- done contezza per aver continuato a frequentare la casa familiare, che anche dopo il 2017 i rapporti tra i genitori non erano cambiati.
***
Sull'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà il ricorrente ha dedotto che i fatti riferiti dall'investigatore privato non consentirebbero di dimo- strare alcuna violazione di un obbligo siffatto: i luoghi in cui esso Pt_1 sarebbe stato visto intrattenersi con dei ragazzi extracomunitari non so- no dedicati alla prostituzione, né vi è alcuna prova di adescamento “non risultando che si tratti di minorenni o che il abbia messo in atto artifici o lu- Pt_1 singhe”, né vi sarebbe prova di rapporti sessuali dato che l'investigatore aveva riferito genericamente di aver visto la macchina del ricorrente semplicemente vicino a un villino disabitato o vicino la strada ferrata, siti che non possono definirsi luoghi appartati.
Ha concluso chiedendo riformarsi la sentenza di primo grado con esclusione della pronuncia di addebito a proprio carico, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
***
, costituendosi, ha contestato la fondatezza del pro- Controparte_1 posto gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Ha ribadito, in particolare, di essere stata vittima di violenza psicologica e di frequenti condotte denigratorie poste in essere dal marito nei suoi confronti, anche in presenza di parenti e amici, di fatto facendo in mo- do che “non avessero un vero e proprio rapporto di coppia”. Pur sperando nel cambiamento del marito, questo stato di cose l'avrebbe indotta a inda- gare conferendo incarico a un investigatore privato.
- 4 - Così venuta a conoscenza delle abitudini del marito di recarsi presso il centro di accoglienza di Pian del Lago o in via Rochester al fine di ade- scare giovani uomini extracomunitari in situazione di estrema vulnerabi- lità, verosimilmente per consumare rapporti sessuali, essa stessa si era risolta a lasciare la casa familiare e a trasferirsi in un b&b in attesa di ac- quistare un nuovo appartamento. In questi termini ribadita la connes- sione causale tra le condotte adulterine del marito e la crisi coniugale, ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado.
***
L'appello proposto è infondato e merita rigetto.
Giova premettere che la relazione extraconiugale non deve necessaria- mente essere adulterina - avere cioè il contrassegno della carnalità - per considerarsi idonea a legittimare la pronuncia di addebito in quanto ef- fettivamente lesiva dei doveri coniugali.
La Suprema Corte ha infatti specificato che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge” (Cassa- zione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929).
Nel caso di specie, l'abitudine di recarsi presso il centro di accoglienza di Pian del Lago o lungo la via Rochester dimostra e le risultanze delle indagini del teste denotano la volontà di mettersi del Costa di Tes_3 relazionarsi con giovani uomini extracomunitari, plausibilmente in con- dizioni di vulnerabilità, trattandosi di luoghi che, per stessa ammissione dell'appellante, sono notoriamente frequentati dagli ospiti del centro di accoglienza che percorrono quella via per rientrare a Pian del Lago.
L'investigatore privato ha confermato di aver visto l'uomo fermarsi e intrattenersi con giovani uomini extracomunitari, di volta in volta fa- cendoli salire in macchina e recandosi in compagnia di uno di loro nei
- 5 - luoghi indicati, e segnatamente un villino disabitato e la zona “del pon- ticello” in prossimità alla strada ferrata nissena, che, considerata l'ora se- rale, non possono certamente considerarsi frequentati.
L'appellante, per altro verso, si è limitato ad evidenziare la mancanza di prove dei rapporti sessuali e di adescamenti senza in alcun modo chiari- re il motivo della sua frequenza assidua di quelle zone (“quasi tutte le sere”), le ragioni delle conversazioni con i giovani uomini incontrati e la necessità di spostarsi in macchina in compagnia di uno di loro in zone non frequentate nelle ore serali.
Tanto basta, a parere della Corte, a ritenere che la condotta tenuta dal possa intendersi lesiva dei rapporti di fedeltà coniugale e tale da Pt_1 offendere l'onore e la dignità della coniuge.
La rilevanza di tale violazione, di per sé sola legittima l'addebito, non essendo stata raggiunta la prova che il ménage - magari non felice, ma comunque in piedi e perpetuato su una convivenza e su abitudini di vita che, quanto meno come proiezione all'esterno, avevano un loro rilievo - fosse consistito in una vuota forma.
Le precedenti sollecitazioni ad una separazione consensuale, avanzate da nel 2008 e nel 2016 e poi abbandonate, dimo- Controparte_1 strano infatti che i coniugi avevano trovato il modo per far funzionare la loro convivenza matrimoniale (poi cessata alla fine del 2019).
Le dichiarazioni rese dal teste , figlio della coppia, mag- Testimone_2 giorenne e non convivente con i genitori già dal 2017, non valgono a provare il contrario: egli ha genericamente riferito che i genitori erano uniti nelle occasioni di comunioni e matrimoni ma di aver sempre nota- to un rapporto di distanza tra loro, tanto da evidenziare di non aver mai condiviso tutti insieme “una vacanza o una pizza”. Diversamente da quan- to pretenderebbe parte appellante, tale circostanza vale solo a confer- mare che i rapporti tra i coniugi sono rimasti costanti in questi anni e che l'equilibrio della coppia aveva consentito la prosecuzione del rap-
- 6 - porto matrimoniale per quasi trent'anni, nonostante le crisi del 2008 e del 2016, evidentemente superate.
Al contrario, la scelta di conferire incarico a un investigatore, vale da so- la a confermare la volontà della di comprendere le cause di CP_1 una crisi percepita come elemento di novità, non apparendo movente adeguato quello di ottenere una pronuncia di addebito di una separazio- ne giudiziale che in difetto di accordo, avrebbe potuto essere ottenuta in tempi celeri.
La decisione della di lasciare la casa coniugale appena venuta CP_1
a conoscenza dell'infedeltà del marito e di farlo con tale repentinità da scegliere un b&b dimostrano, al contrario, che proprio tale scoperta ha costituito il momento di rottura.
Dovendosi escludere, infine, ogni condotta della eziologica- CP_1 mente connessa alla crisi coniugale per come ritenuto in primo grado e non oggetto di impugnazione nel presente grado, ritiene la Corte che la crisi coniugale deve intendersi causalmente determinata dalla condotta del lesiva del dovere di fedeltà e dell'onore e della dignità della Pt_1 coniuge.
Da tanto deve farsi discendere la conferma della sentenza di primo gra- do.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porsi interamente a carico dell'appellante soccombente, liquidate nella complessiva somma di euro 3.473,00 (valore della causa indeterminabile- complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria).
Alla conferma della sentenza appellata segue l'obbligo, a carico dell'appellante, del pagamento di una somma pari all'importo del con- tributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del Tri- bunale di Caltanissetta n. 480 del 28 maggio 2024, appellata da Pt_1
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[...]
Pone a carico dell'appellante le spese di lite del presente grado di giudi- zio che liquida in complessivi euro 3.473,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
TU spese di giustizia per il pagamento, a carico dell'appellante, di una somma pari all'importo del contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta il 17 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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