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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
Sentenza contestuale nella causa civile iscritta al n. 11544/2020 R.G., chiamata all'udienza del 24/9/2025
TRA
; ; Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
; ; ; CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
; , rappresentati e difesi dall'avv. L. Goffredo Controparte_8 Parte_2
Ricorrenti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Cazzolla CP_9
Resistente
OGGETTO: tempo vestizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/12/2020, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, tutti dipendenti della quali professionisti sanitari presso il P.O. “San Paolo” di CP_9
Bari, adivano il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare che il tempo necessario all'istante in ogni giorno di effettiva presenza per vestire e/o svestire la divisa aziendale (e per il passaggio di consegne al collega subentrante) rientra nell'orario di lavoro da retribuire;
B. accertare e dichiarare che si è resa inadempiente all'obbligazione di CP_9 retribuire il tempo necessario all'istante in ogni giorno di effettiva presenza per vestire
e/o svestire la divisa aziendale (e per il passaggio di consegne al collega subentrante);
C. per l'effetto, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro CP_9 tempore, a pagare in favore dell'istante, nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile (computata a ritroso dalla data della costituzione in mora), le somme dovute a titolo di retribuzione per il tempo necessario per vestire e/o svestire la divisa
(e per il passaggio di consegne al collega subentrante), la cui durata andrà complessivamente quantificata per ogni giorno di effettiva presenza in servizio:
C.1. in via principale, in 30 minuti o, in subordine, in 15 minuti per l'intero periodo di causa ovvero, in subordine, a far tempo dal 1/1/2018, e in 10 minuti per il periodo pregresso;
C.2. in via gradata, in 10 minuti per l'intero periodo di causa;
C.3. in via estremamente gradata, per l'intero periodo di causa, in misura pari ai minuti di scarto risultanti dalle timbrature, limitatamente ai giorni di presenza in servizio in cui la timbratura in entrata risulta anticipata rispetto all'ora prevista di inizio turno e/o la timbratura in uscita risulta posticipata rispetto all'ora prevista di fine turno;
D. in via gradata e residuale rispetto a quanto sub A), B) e C), accertare e dichiarare che il tempo per il quale l'istante in ogni giorno di effettiva presenza si trattiene sul posto di lavoro oltre la durata del proprio turno di servizio per vestire e/o svestire la divisa aziendale (e per il passaggio di consegne al collega subentrante), realizza per
l'Azienda un ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, condannare , in CP_9 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'istante il relativo indennizzo, da liquidarsi secondo equità.
E. in ogni caso, con vittoria delle spese in distrazione.”
Si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza del ricorso del quale CP_9 chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Con note depositate in data 5/11/2024, il difensore dei ricorrenti versava in atti l'Accordo Sindacale del 28/10/2022 e la Delibera n. 1313 del 28/06/2023 e, all'udienza, del 6/11/2024 dava atto dell'avvenuta conciliazione della lite in sede sindacale, come da verbale depositato nel fascicolo telematico, per tutte le posizioni azionate, tranne che per la signora;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della Parte_2 materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in relazione alle posizioni conciliate.
Pag. 2 di 5 Il difensore dell'Azienda resistente si associava alle avverse richieste;
la causa veniva rinviata all'udienza del 30/4/2025.
Con note autorizzate depositate in data 17/4/2025, il procuratore delle parti ricorrenti rappresentava che, nelle more del giudizio, l' aveva raggiunto l'accordo di CP_9 definizione bonaria della controversia anche con riferimento alla posizione di e che il predetto accordo era in attesa di essere formalizzato con Parte_2 verbale di conciliazione sindacale;
pertanto, chiedeva un rinvio in attesa della formalizzazione dell'accordo conciliativo già raggiunto.
Concesso un ulteriore rinvio della trattazione del giudizio, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il difensore dei ricorrenti dava atto che anche la SI.ra , così come già avvenuto in precedenza per gli altri Parte_2 ricorrenti, aveva conciliato la lite in sede sindacale, allegando all'atto il verbale di conciliazione, recepito con Delibera D.G. n. 1625 del 7/8/2025; invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti nel verbale d'udienza odierno, essendo intervenuta la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale in data 28/10/2022, recepito con la delibera n. 1625 del
7/8/2025 del Direttore Generale dell' con conseguente venir meno Pt_3 dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Il Giudice deve, pertanto, prendere atto della situazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Ciò posto, rilevato che secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la
Pag. 3 di 5 situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); le parti hanno richiesto concordemente che le spese del giudizio siano compensate;
non sussistono ragioni per discostarsi dalla concorde volontà espressa dalle parti che appare quella di richiedere la compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, e nei confronti di CP_6 CP_7 Controparte_8 Parte_2 CP_9
, con ricorso depositato in data 23/12/2020, così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 24/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
Sentenza contestuale nella causa civile iscritta al n. 11544/2020 R.G., chiamata all'udienza del 24/9/2025
TRA
; ; Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
; ; ; CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
; , rappresentati e difesi dall'avv. L. Goffredo Controparte_8 Parte_2
Ricorrenti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Cazzolla CP_9
Resistente
OGGETTO: tempo vestizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/12/2020, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, tutti dipendenti della quali professionisti sanitari presso il P.O. “San Paolo” di CP_9
Bari, adivano il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare che il tempo necessario all'istante in ogni giorno di effettiva presenza per vestire e/o svestire la divisa aziendale (e per il passaggio di consegne al collega subentrante) rientra nell'orario di lavoro da retribuire;
B. accertare e dichiarare che si è resa inadempiente all'obbligazione di CP_9 retribuire il tempo necessario all'istante in ogni giorno di effettiva presenza per vestire
e/o svestire la divisa aziendale (e per il passaggio di consegne al collega subentrante);
C. per l'effetto, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro CP_9 tempore, a pagare in favore dell'istante, nei limiti della prescrizione quinquennale applicabile (computata a ritroso dalla data della costituzione in mora), le somme dovute a titolo di retribuzione per il tempo necessario per vestire e/o svestire la divisa
(e per il passaggio di consegne al collega subentrante), la cui durata andrà complessivamente quantificata per ogni giorno di effettiva presenza in servizio:
C.1. in via principale, in 30 minuti o, in subordine, in 15 minuti per l'intero periodo di causa ovvero, in subordine, a far tempo dal 1/1/2018, e in 10 minuti per il periodo pregresso;
C.2. in via gradata, in 10 minuti per l'intero periodo di causa;
C.3. in via estremamente gradata, per l'intero periodo di causa, in misura pari ai minuti di scarto risultanti dalle timbrature, limitatamente ai giorni di presenza in servizio in cui la timbratura in entrata risulta anticipata rispetto all'ora prevista di inizio turno e/o la timbratura in uscita risulta posticipata rispetto all'ora prevista di fine turno;
D. in via gradata e residuale rispetto a quanto sub A), B) e C), accertare e dichiarare che il tempo per il quale l'istante in ogni giorno di effettiva presenza si trattiene sul posto di lavoro oltre la durata del proprio turno di servizio per vestire e/o svestire la divisa aziendale (e per il passaggio di consegne al collega subentrante), realizza per
l'Azienda un ingiustificato arricchimento e, per l'effetto, condannare , in CP_9 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'istante il relativo indennizzo, da liquidarsi secondo equità.
E. in ogni caso, con vittoria delle spese in distrazione.”
Si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza del ricorso del quale CP_9 chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Con note depositate in data 5/11/2024, il difensore dei ricorrenti versava in atti l'Accordo Sindacale del 28/10/2022 e la Delibera n. 1313 del 28/06/2023 e, all'udienza, del 6/11/2024 dava atto dell'avvenuta conciliazione della lite in sede sindacale, come da verbale depositato nel fascicolo telematico, per tutte le posizioni azionate, tranne che per la signora;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della Parte_2 materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in relazione alle posizioni conciliate.
Pag. 2 di 5 Il difensore dell'Azienda resistente si associava alle avverse richieste;
la causa veniva rinviata all'udienza del 30/4/2025.
Con note autorizzate depositate in data 17/4/2025, il procuratore delle parti ricorrenti rappresentava che, nelle more del giudizio, l' aveva raggiunto l'accordo di CP_9 definizione bonaria della controversia anche con riferimento alla posizione di e che il predetto accordo era in attesa di essere formalizzato con Parte_2 verbale di conciliazione sindacale;
pertanto, chiedeva un rinvio in attesa della formalizzazione dell'accordo conciliativo già raggiunto.
Concesso un ulteriore rinvio della trattazione del giudizio, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il difensore dei ricorrenti dava atto che anche la SI.ra , così come già avvenuto in precedenza per gli altri Parte_2 ricorrenti, aveva conciliato la lite in sede sindacale, allegando all'atto il verbale di conciliazione, recepito con Delibera D.G. n. 1625 del 7/8/2025; invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti nel verbale d'udienza odierno, essendo intervenuta la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale in data 28/10/2022, recepito con la delibera n. 1625 del
7/8/2025 del Direttore Generale dell' con conseguente venir meno Pt_3 dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Il Giudice deve, pertanto, prendere atto della situazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Ciò posto, rilevato che secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la
Pag. 3 di 5 situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); le parti hanno richiesto concordemente che le spese del giudizio siano compensate;
non sussistono ragioni per discostarsi dalla concorde volontà espressa dalle parti che appare quella di richiedere la compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, e nei confronti di CP_6 CP_7 Controparte_8 Parte_2 CP_9
, con ricorso depositato in data 23/12/2020, così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 24/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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