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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1716 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cerveteri, p.zza Dante, 11, nello studio Parte_1 dell'Avv. Simone Morani, che lo rappresenta e difende con l' Avv. Giuseppe Giovanni Maria
Ladisi per procura a margine del ricorso
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, per procura generale alle liti
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 7-8.09.2022 , ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n 397 2022 00065094 37000 notificato in data 29.07.2022 con il quale
è stato richiesto il pagamento della globale somma di Euro 4.258,17 a titolo di Gestione commercianti dal 01/2020 al 12/2020 codice Matricola 2863728610.
L'opponente chiedeva al Tribunale di:
- dichiarare, in via principale, la nullità dell'avviso di addebito n. 397 2022 00065094 37000 per mancanza dei requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010; TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- dichiarare, ove ricorrano i presupposti, la decadenza ai sensi dell' art. 25 ai sensi del Dlgs
26.02.99 n. 46;
- nel merito, dichiarare, in ogni caso, non dovuti i contributi per tutti i motivi suesposti in mancanza dei requisiti sostanziali legittimanti la richiesta dei contributi, avendo il ricorrente ceduto l'attività di impresa in data 24.11.2016;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal CP_1 ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito opposto nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Va preliminarmente affermata la tempestività dell'opposizione: come già rilevato con ordinanza del 27.10.2023 al fine di stabilire quale sia l'esatta data di deposito del ricorso giudiziario al vaglio deve, invero, essere richiamata la dichiarazione del funzionario giudiziario
(depositata in data 16.06.2023) con la quale si attesta la conformità del contenuto del ricorso RG
1716/2022 depositato e iscritto a ruolo in data 08/09/2022 con quello depositato in data
07/09/2022, non iscritto, e si precisa che a causa di problemi tecnici è stato lavorato dalla
Cancelleria, e dunque iscritto a ruolo, solamente il 2° ricorso depositato il giorno 08/09/2022 e non il 1° depositato in data 07/09/2022. Ne discende che va considerata, al fine di valutare la tempestività dell'azione giudiziaria, la data del deposito del primo dei due ricorsi aventi analogo tenere, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza
3. Passando a verificare, nel merito, la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo dedotto in lite, osserva il Giudice che risulta dall'avviso di addebito impugnato che esso è costituito da contributi gestione commercianti relativi al periodo dal 01/2020 al 12/2020.
La ricorrente contesta la fondatezza di tale pretesa creditoria sulla base della circostanza che egli avrebbe cessato la propria attività di impresa individuale già molto prima, ovvero nell'anno
2016, quando ha ceduto l'attività di autonoleggio a . Pertanto, egli è rimasto solo Persona_1 formalmente titoale di impresa individuale fino al 27.07.2021, data della cancellazione d'ufficio per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Vale, allora, rammentare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. L., nella sentenza n. 8651 del 12.04.2010, secondo cui “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”.
Nel caso di specie, dunque, la circostanza – non contestata ex adverso e comunque emergente dalla visura camerale prodotta da parte ricorrente – che in data 24.11.2016 parte ricorrente abbia ceduto l'attività di autonoleggio a , costituisce senz'altro prova Persona_1 contraria idonea a superare la presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa.
A ciò va aggiunto che l' non ha né dedotto né offerto di dimostrare che a seguito CP_1 della cessione di azienda di cui si è detto il ricorrente abbia avviato altra attività commerciale.
4. Di qui la conclusione che la pretesa creditoria vantata dall'Istituto nei confronti del ricorrente con l'avviso di addebito n. 397 2022 00065094 37000 risulta processualmente infondata, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti nel periodo dal 01/2020 al 12/2020.
5. Resta pertanto assorbita la necessità di riflettere sulle ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
6. Alla luce delle svolte considerazioni l'opposizione va, dunque, accolta e va dichiarato che il ricorrente non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti da con l'avviso di addebito n. CP_1
397 2022 00065094 37000.
7. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti da con l'avviso di addebito n. 397 2022 00065094 37000, non CP_1 sussistendo i presupposti per l'iscrizione di alla gestione commercianti nel Parte_1 periodo dal 01/2020 al 12/2020.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 1.018,90 di cui € 886,00 per compensi ed € 132,90 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 6.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1716 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cerveteri, p.zza Dante, 11, nello studio Parte_1 dell'Avv. Simone Morani, che lo rappresenta e difende con l' Avv. Giuseppe Giovanni Maria
Ladisi per procura a margine del ricorso
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, per procura generale alle liti
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 7-8.09.2022 , ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n 397 2022 00065094 37000 notificato in data 29.07.2022 con il quale
è stato richiesto il pagamento della globale somma di Euro 4.258,17 a titolo di Gestione commercianti dal 01/2020 al 12/2020 codice Matricola 2863728610.
L'opponente chiedeva al Tribunale di:
- dichiarare, in via principale, la nullità dell'avviso di addebito n. 397 2022 00065094 37000 per mancanza dei requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010; TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- dichiarare, ove ricorrano i presupposti, la decadenza ai sensi dell' art. 25 ai sensi del Dlgs
26.02.99 n. 46;
- nel merito, dichiarare, in ogni caso, non dovuti i contributi per tutti i motivi suesposti in mancanza dei requisiti sostanziali legittimanti la richiesta dei contributi, avendo il ricorrente ceduto l'attività di impresa in data 24.11.2016;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal CP_1 ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica dell' avviso di addebito opposto nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Va preliminarmente affermata la tempestività dell'opposizione: come già rilevato con ordinanza del 27.10.2023 al fine di stabilire quale sia l'esatta data di deposito del ricorso giudiziario al vaglio deve, invero, essere richiamata la dichiarazione del funzionario giudiziario
(depositata in data 16.06.2023) con la quale si attesta la conformità del contenuto del ricorso RG
1716/2022 depositato e iscritto a ruolo in data 08/09/2022 con quello depositato in data
07/09/2022, non iscritto, e si precisa che a causa di problemi tecnici è stato lavorato dalla
Cancelleria, e dunque iscritto a ruolo, solamente il 2° ricorso depositato il giorno 08/09/2022 e non il 1° depositato in data 07/09/2022. Ne discende che va considerata, al fine di valutare la tempestività dell'azione giudiziaria, la data del deposito del primo dei due ricorsi aventi analogo tenere, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza
3. Passando a verificare, nel merito, la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo dedotto in lite, osserva il Giudice che risulta dall'avviso di addebito impugnato che esso è costituito da contributi gestione commercianti relativi al periodo dal 01/2020 al 12/2020.
La ricorrente contesta la fondatezza di tale pretesa creditoria sulla base della circostanza che egli avrebbe cessato la propria attività di impresa individuale già molto prima, ovvero nell'anno
2016, quando ha ceduto l'attività di autonoleggio a . Pertanto, egli è rimasto solo Persona_1 formalmente titoale di impresa individuale fino al 27.07.2021, data della cancellazione d'ufficio per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Vale, allora, rammentare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. L., nella sentenza n. 8651 del 12.04.2010, secondo cui “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”.
Nel caso di specie, dunque, la circostanza – non contestata ex adverso e comunque emergente dalla visura camerale prodotta da parte ricorrente – che in data 24.11.2016 parte ricorrente abbia ceduto l'attività di autonoleggio a , costituisce senz'altro prova Persona_1 contraria idonea a superare la presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa.
A ciò va aggiunto che l' non ha né dedotto né offerto di dimostrare che a seguito CP_1 della cessione di azienda di cui si è detto il ricorrente abbia avviato altra attività commerciale.
4. Di qui la conclusione che la pretesa creditoria vantata dall'Istituto nei confronti del ricorrente con l'avviso di addebito n. 397 2022 00065094 37000 risulta processualmente infondata, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti nel periodo dal 01/2020 al 12/2020.
5. Resta pertanto assorbita la necessità di riflettere sulle ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
6. Alla luce delle svolte considerazioni l'opposizione va, dunque, accolta e va dichiarato che il ricorrente non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti da con l'avviso di addebito n. CP_1
397 2022 00065094 37000.
7. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento dei contributi richiesti da con l'avviso di addebito n. 397 2022 00065094 37000, non CP_1 sussistendo i presupposti per l'iscrizione di alla gestione commercianti nel Parte_1 periodo dal 01/2020 al 12/2020.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 1.018,90 di cui € 886,00 per compensi ed € 132,90 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 6.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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