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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
NR. 7996 /2023 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott.ssa Marianna Molinario;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta in data 22.12.2023, da
, NATA A LETTERE (NA) IL 19/05/1945 ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avvocato Giacomo Donnarumma, c.f.:
e con lo stesso elettivamente domiciliata, in Santa Maria la Carità (NA), CodiceFiscale_2 alla Via Cappella dei Bisi, n. 83
contro
; CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti nel termine perentorio assegnato, come attestato dalla cancelleria;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario favorevole secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott .NOTARO : Per_1 condizione sanitaria accertata: indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 legge 104 del 1992; decorrenza: GENNAIO 2024
C O M P E N S A le spese della procedura, tenuto conto che il riconoscimento della condizione sanitaria per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 legge 104 del 1992) decorre da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche al deposito del ricorso giurisdizionale, ovvero da gennaio 2024 (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07; Cassazione civile sez. lav., 16 aprile 2009 n. 9081).
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato come in atti. CP_1
Si comunichi a cura della cancelleria.
Torre Annunziata, 28/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott.ssa Marianna Molinario;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta in data 22.12.2023, da
, NATA A LETTERE (NA) IL 19/05/1945 ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avvocato Giacomo Donnarumma, c.f.:
e con lo stesso elettivamente domiciliata, in Santa Maria la Carità (NA), CodiceFiscale_2 alla Via Cappella dei Bisi, n. 83
contro
; CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti nel termine perentorio assegnato, come attestato dalla cancelleria;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario favorevole secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott .NOTARO : Per_1 condizione sanitaria accertata: indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 legge 104 del 1992; decorrenza: GENNAIO 2024
C O M P E N S A le spese della procedura, tenuto conto che il riconoscimento della condizione sanitaria per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 legge 104 del 1992) decorre da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche al deposito del ricorso giurisdizionale, ovvero da gennaio 2024 (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07; Cassazione civile sez. lav., 16 aprile 2009 n. 9081).
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato come in atti. CP_1
Si comunichi a cura della cancelleria.
Torre Annunziata, 28/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario