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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente rel./est.
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. R.g. 1562/2023, promossa da
Codice Fiscale n° in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Gennaro Melchiorre e Camillo Santagata;
- appellante principale -
avverso la sentenza n. 2580/2023 emessa il 20/10/2023 dal Tribunale di Foggia pubblicata il
24/10/2023, e notificata a il 08/11/2023 resa nel giudizio RG n. 2699/2022 Parte_1
nei confronti di
C.F , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpaolo CP_1 C.F._1
Impagnatiello e Gianni Cerisano;
- appellata -
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nino Controparte_2
Sebastiano Matassa;
- appellante incidentale –
pagina 1 di 21 Oggetto: appello in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del 22.04.2025.
Fatto.
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., impugnava l'ingiunzione di CP_1
pagamento n. 55502200000044 notificatagli il 11/03/2022, emessa il 12/01/2022 con cui quale concessionaria del per la riscossione delle Parte_1 Controparte_2
entrate comunali tributarie ed extratributarie, gli ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 269.611,03 a titolo di recupero delle maggiori indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza di aree PEEP, determinate a seguito di opposizione alla stima con sentenze definitive in relazione ad alcuni terreni ricompresi nel Comparto Edificatorio C1/1 Poggio del Sole-Galluccio, ma appartenenti a Per_ soggetti (eredi , , e , eredi ) non Persona_1 CP_3 CP_2 Persona_3
aderenti alla Convenzione urbanistica stipulata il 26.11.1999, tra il ed i Controparte_2
proprietari consorziati nel Consorzio “Il Galluccio II”.
Evidenziava l'insussistenza di un titolo idoneo a sorreggere l'azione di riscossione, contestava l'an e il quantum del credito preteso, per motivi legati alla procedura di esproprio seguita dall'Ente comunale, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
Tempestivamente costituitosi, il preliminarmente, eccepiva il difetto di Controparte_2
giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo e l'inammissibilità dell'avversa opposizione per acquiescenza dell'opponente alle note comunali (prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot.
n. 8202 del 04.07.2017) su cui si fondava l'ingiunzione, tramite le quali il responsabile di settore aveva quantificato il debito, assumendo la piena legittimità dell'ingiunzione, in quanto emessa in applicazione della regola del perfetto pareggio economico.
Si costituiva altresì la la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Parte_1
dell'opposizione, assumendo che l'ingiunzione fosse impugnabile esclusivamente per vizi propri e, nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione, deducendo la legittimità dell'ingiunzione impugnata, l'esclusiva legittimazione dell'ente impositore a contraddire su questioni inerenti la formazione della pretesa creditoria e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione.
Con sentenza n. 2580/2023, pubblicata in data 24.10.2023, il Tribunale di Foggia, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva l'opposizione spiegata da sulla CP_1
scorta della carenza di un atto qualificabile come avviso di accertamento, idoneo a fondare l'azione di pagina 2 di 21 riscossione e del difetto di titolarità passiva dell'ingiunta rispetto al rapporto controverso;
per l'effetto, annullava l'ingiunzione impugnata e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di appello notificato il 06.12.2024, la previa istanza di inibitoria ex art. 283 Parte_1
c.p.c., ha impugnato detta sentenza unicamente in ordine al capo di condanna alle spese di lite, lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c., per non aver il Giudice di prime cure considerato che l'appellante risultava vittoriosa in relazione ai motivi di opposizione come formulati nei suoi confronti, avendo la stessa correttamente contro dedotto in ordine alle eccezioni dell'opponente rigettate dal
Tribunale.
Segnatamente, esponeva di aver eccepito:
✓ la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai motivi imputabili unicamente all'ente impositore (di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12);
✓ la legittimazione formale dell'ingiunzione;
✓ l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
Il Tribunale aveva accolto le proprie eccezioni, di fatto rigettando l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, cosicché, il fatto che il primo giudice avesse accolto l'opposizione per motivi non imputabili al concessionario non poteva comportarne la condanna alle spese, in quanto, alla stregua delle motivazioni della sentenza, era risultata - pure con riferimento alla eccepita prescrizione - totalmente vittoriosa e, quindi, non soccombente nel giudizio di prime cure.
Con comparsa depositata il 05.01.2025, si costituiva tempestivamente il Controparte_2
, il quale, previa istanza di inibitoria ex art. 283 c.c., resisteva all'appello principale e
[...]
proponeva autonomo appello incidentale, affidandolo a quattro motivi.
Premetteva, in fatto:
✓ che, per poter edificare quanto previsto nel Piano Regolatore, i proprietari dei , Parte_2
denominato “Poggio del Sole – Galluccio”, avevano presentato al Comune il relativo piano esecutivo, successivamente approvato con le delibere consiliari n. 73/1992, n. 186/1993 e n.
43/1994 e con la delibera di Giunta comunale n. 201/1997;
✓ che il detto piano esecutivo consentiva la realizzazione di 138.000 metri cubi di edilizia, di cui
69.000 mc. destinati all'edilizia privata (lotti dal n. 1 al n. 64/bis) e 69.000 mc. destinati all'edilizia residenziale pubblica (lotti dal n. 66 al n. 74), come riportato dai punti XXIV e XXV
pagina 3 di 21 della Convenzione urbanistica stipulata il 26.11.1999 tra il e i Controparte_2
proprietari consorziati;
✓ che, pertanto, i privati si erano riuniti in un Consorzio, al fine di procedere all'edificazione, ad eccezione di alcuni proprietari, che si erano rifiutati di aderire all'iniziativa;
✓ che, dunque, i privati consorziati avevano chiesto al (in base all'art. 23 della legge CP_2
1150/1942) di espropriare i suoli dei proprietari non aderenti al Consorzio, per assegnarli ai consorziati, come previsto al paragrafo XXII della Convenzione, la quale però, all'art. 9, prevedeva a carico dei consorziati aderenti l'obbligo di rimborso al dei costi di CP_2
esproprio;
✓ che, una volta eseguiti gli espropri, i consorziati intraprendevano una serie di controversie giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esatta determinazione delle indennità, che venivano definitivamente determinate con le sentenze della Corte d'Appello di Bari n. 496/2010, n.
506/2010, n. 1402/2012, ormai passate in giudicato;
✓ che, eseguiti i pagamenti degli importi liquidati con le pronunce della Corte di appello nn. 496
e 506 del 2010 e n. 1402 del 2012 a favore degli eredi dei sigg. e Per_1 CP_3
stabiliva di procedere al recupero pro-quota delle somme nei confronti dei privati Per_3
aderenti al consorzio;
✓ che, in adempimento della deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 23.05.2017, il
Responsabile di settore, con distinte note prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del
04.07.2017, invitava e diffidava i consorziati a rimborsare il Comune dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree espropriate, avvertendo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto al recupero delle somme in via giudiziale;
✓ che, stante il mancato riscontro alle predette diffide, il aveva affidato la riscossione CP_2
delle somme predette alla società incaricata per il recupero dei crediti comunali, ovvero la la quale aveva notificato l'ingiunzione opposta non soltanto ai firmatari Parte_1
della Convenzione, ma anche a tutti i coobbligati in solido, ex art. 9 e 22 della convenzione sottoscritta il 26.11.1999;
✓ che sussisteva la violazione dell'art. 11, co. 5, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 133, co. 1, lett.
a), n. 2, C.P.A., per aver il Giudice di prime cure dichiarato la propria giurisdizione, laddove, invece, le domande proposte in primo grado avevano ad oggetto l'esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione edilizia e, come tali, rientranti nella giurisdizione esclusiva del pagina 4 di 21 G.A., come peraltro riconosciuto dal TAR di Bari (con le sentenze nn. 884, 886, 887, 889 e 892 del 2023), negli analoghi giudizi introdotti dagli altri obbligati;
✓ che la sentenza era errata per aver escluso la legittimazione passiva dell'opponente per insussistenza del vincolo solidale, con violazione degli artt. 1273 e 1294 c.c. nonché la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (violazione del principio del c.d. pareggio economico);
✓ che, nel caso in esame:
a) non ricorreva un'ipotesi di accollo liberatorio, posto che la cessione del debito non liberava il cedente se non quando il creditore vi avesse acconsentito, sicché restava ferma la presunzione di solidarietà;
b) l'art. 22 della Convenzione non poteva essere interpretato nel senso che la vendita del bene avrebbe comportato l'estinzione dell'obbligazione nei confronti dei consorziati alienanti;
c) il giudice aveva violato il principio del pareggio economico, che trovava la sua collocazione nell'art. 35 della legge 865/1971, per cui eventuali clausole che impedivano concretamente il raggiungimento di tale pareggio dovevano ritenersi nulle;
✓ che, sulla medesima questione, si era peraltro espresso il giudice amministrativo con le sentenze nn. 884, 886, 887, 889, 892 del 2023, con cui aveva escluso la fattispecie dell'accollo liberatorio e ritenuto sussistente la legittimazione passiva del cedente;
✓ che l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in ordine ad un accollo liberatorio del
“anticipato”, contrastava non solo con la causa tipica dell'accollo liberatorio (in cui il CP_2
creditore presta la sua adesione e libera il debitore solo dopo aver verificato le garanzie offerte dal nuovo debitore), ma conduceva addirittura alla nullità della clausola, in quanto avrebbe costituito una rinuncia alle garanzie apprestate dal sistema attraverso il principio della solidarietà, non consentita alla P.A., in quanto lesiva del principio del pareggio economico;
✓ che sussisteva la violazione dell'art. 2, R.D. n. 639/1910, nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per acquiescenza e tardività, sulla scorta della non idoneità delle note presupposte a divenire definitive per mancata tempestiva impugnazione, posto che l'accertamento del credito era divenuto definitivo, stante il fatto che lo strumento dell'ingiunzione fiscale non richiedeva un “atto impositivo”, ma la mera ricognizione del credito, come le diffide, che nel caso di specie erano state poste alla base dell'ingiunzione;
pagina 5 di 21 ✓ che sussisteva la violazione degli artt. 4 ss., D.M. n. 55/2014, laddove il Tribunale non aveva considerato che la controversia presentava caratteristiche analoghe a giudizi instaurati dinanzi al Tar, per cui il Giudice avrebbe dovuto calcolare il compenso considerando la serialità delle controversie, il valore del primo giudizio e commisurando il compenso degli altri giudizi al 20% dell'importo del primo.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Si costituiva infine resistendo all'appello principale, ritenendone l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza, nonché all'appello incidentale, esponendo:
✓ quanto al primo motivo, che si trattava di una controversia di natura meramente patrimoniale, nella quale il non aveva adottato alcun provvedimento autoritativo, ma soltanto atti CP_2
paritetici, con cui aveva quantificato gli importi del credito di natura contrattuale sulla base di una mera operazione matematica, priva di discrezionalità;
✓ che sussisteva il suo difetto di legittimazione passiva, posto che:
a) non era tra i firmatari della Convenzione del 1999 (essendo subentrata nella compagine dei proprietari soltanto nel 2000, con atto di compravendita a rogito del notaio del Persona_4
6.12.2000 (successivamente integrato con atto di compravendita a rogito dello stesso Notaio
del 12.8.2002, entrambi in atti); Persona_4
b) non era più proprietario di alcun cespite coinvolto, atteso che, con scrittura privata del
15.3.2006, autenticata dal Notaio in pari data (in atti), egli, unitamente ai Persona_5
signori , avevano venduto alla società AL Controparte_4 Controparte_5
OS s.n.c., in persona del legale rappresentante sig. i diritti immobiliari Controparte_6
acquistati con gli atti compravendita richiamati nei punti precedenti, ossia i diritti pari a 1/3 dei lotti 11, 12, 13, 14, nonché delle quote dei lotti 30 e 64/S;
c) in tale atto, le parti avevano fatto espresso riferimento alla Convenzione urbanistica del '99, ai sensi dell'art. 22.
L'art. 4 di tale ultima scrittura (al pari dell'art. 2 del precedente atto di compravendita) contiene un espresso richiamo alla Convenzione urbanistica del 26/11/1999, avendo la parte acquirente dichiarato “di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi, gli oneri, le limitazioni e le facoltà scaturenti dal citato atto di convenzione edilizia e di regolamentazione di volumetria per notaio
pagina 6 di 21 Signore di Manfredonia in data 26/11/1999, obbligandosi al rispetto di tale atto sia nei Per_4
rapporti con il Comune, sia nei rapporti con gli altri convenzionati…”.;
d) l'interpretazione dell'art. 22 offerta dalla controparte risultava infondata, posto che, da un lato, non si comprendevano le ragioni per cui il avrebbe voluto inserire una clausola CP_2
disciplinante i rapporti interni tra debitore cedente e debitore cessionario e, dall'altro, la funzione della clausola non era quella di rafforzare la garanzia del CP_2
✓ che, quanto al terzo motivo d'appello, ovvero la tardività della opposizione per acquiescenza alla procedura di ingiunzione fiscale, il credito oggetto di ingiunzione era privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e mancava un atto idoneo a costituire titolo esecutivo, trattandosi di meri inviti e diffide al pagamento, privi di valore accertativo del credito ed inidonei a divenire definitivi, tant'è che costituivano “avvio del procedimento”, prefigurando una successiva ordinaria azione in giudizio per la tutela dei crediti della p.a.;
✓ che ciascuna delle controversie asseritamente “seriali” presentava profili fattuali specifici e che il non aveva neppure mai chiesto la riunione dei giudizi, Controparte_2 CP_2
comunque non suscettibili di trattazione congiunta.
Tanto premesso, riproponeva le doglianze formulate nell'ambito del secondo motivo di opposizione
(inesistenza dei crediti per nullità del decreto di esproprio, insussistenza del credito per sopravvenuta nullità e/o inefficacia dell'art. 9 della Convenzione urbanistica del 26.11.1999; inesistenza del credito azionato per inutilità del decreto di esproprio di aree di proprietà comunale gravate da uso civico;
necessità di rideterminazione del valore di acquisizione del suolo al netto degli oneri di affrancazione;
inopponibilità all'opponente delle sentenze che avevano deciso i giudizi intentati dai signori
, e nei confronti del;
inammissibilità della Per_1 CP_3 Per_3 Controparte_2
richiesta di rimborso degli oneri di occupazione d'urgenza; abnormità dell'importo ingiunto per illegittima imposizione del vincolo di solidarietà e violazione dell'art. 9 Convenzione nonché degli artt.
1292 e 1294 c.c.; erronea determinazione degli interessi), concludendo per il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale e per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 20.04.2024, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria, rinviando la causa per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusionali e repliche.
All'udienza del 22.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
pagina 7 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per un esame in ordine logico delle questioni, appare opportuno muovere dal tempestivo appello incidentale spiegato dal . Controparte_2
Il primo motivo si è incentrato sull'erronea statuizione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della giurisdizione del G.O., in contrasto con plurimi pronunciamenti del TAR Puglia investito della medesima questione, che aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del
G.A.
Va premesso che la sentenza impugnata ha escluso la giurisdizione del G.A. evidenziando che: “… per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A. laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione ex post solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento” (Cass. SS.UU. 2009/n. 7573; conf. Cass. SS.UU. 2011/n. 17142; Cass. SS.UU. 2016/n.
20419; Cass. SS.UU. 2020/n. 25575; Cass. SS.UU. 2021/n. 16083); tale ultima ipotesi rientra invero
“…nella clausola di deroga di cui all'art. 133, co. 1 lett. b) Dlg.vo 2010/n. 104 la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (sic Cass.
SS.UU. 2021/n. 5423). Nella fattispecie, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., non sono in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della Convenzione del 1999, ma discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta”.
Con riferimento alle pronunce del Tar Puglia citate dal , il primo giudice Controparte_2
ha osservato che “ … la diversa conclusione (affermazione della giurisdizione del G.A.) cui è pervenuto il TAR Puglia nell'impugnata sentenza n. 884/2023 prodotta dal in Controparte_2
allegato alla propria memoria di replica è evidentemente determinata dal fatto che, come emerge dalla lettura per esteso della stessa pronuncia, in quel giudizio (a differenza che nel presente) è stata
pagina 8 di 21 specificamente chiesta l'invalidazione e/o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art.
9 della Convenzione del 1999, venendo così in rilievo una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241, la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.”.
A giudizio di questa Corte, la motivazione va condivisa in quanto del tutto conforme a diritto.
Le controversie promosse dall'Ente concedente, per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici, ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono, infatti, alla giurisdizione del giudice ordinario. (v. Cass. sez. unite, n. 16083 del 9.6.2021).
La S.C., nella sentenza n. 5423/2021, ha impartito il principio per cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione "ex post" come avvenuto nel caso che ci occupa - la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, ipotesi, quest'ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133 c.p.c., comma 1, lett. b), nella parte in cui esclude dall'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (in tali termini v., più recentemente, anche l'ordinanza di queste SU n. 25575/2020), come statuito con l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato”.
Tale indirizzo interpretativo merita di essere confermato, posto che - nella fattispecie in questione - non viene in rilievo alcun esercizio di potestà discrezionale amministrativa né l'assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio, ma il petitum sostanziale investe solo la misura del rimborso pagina 9 di 21 dovuto al pro-quota dai consorziati e dai loro aventi causa, a seguito dell'assegnazione di CP_2
suoli espropriati a soggetti non aderenti al consorzio edificatorio, per effetto di definitive determinazioni dell'indennità di esproprio sostenute dal nell'ambito Controparte_2
del comparto edificatorio da destinare agli interventi di edilizia residenziale convenzionati.
Nell'individuazione del soggetto debitore, quando non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e, in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A., appartiene alla giurisdizione del G.O. (Cass., Sez. U., 11/10/2016, n.
20419).
Né contraddice il principio di diritto affermato la previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di beni pubblici, giacché la giurisdizione in parola, nella materia di che trattasi, si rende riconoscibile "… solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (v. ancora Cass., Sez. U., 26/02/2021, n. 5423).
Nella fattispecie presa in considerazione dal Tar Puglia, invece, si controverteva della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del 1999, ovvero di una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241 (la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.).
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
Con il secondo motivo, il ha censurato la decisione di primo grado sul rilievo che il giudice CP_2
avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva del sulla base di una CP_1
interpretazione errata dell'art. 22 della Convenzione, stipulata con i consorziati del comparto C1 in data 26.11.1999, in tal modo violando gli artt. 1362, 1273 e 1294 c.c.
pagina 10 di 21 A giudizio del la decisione era diametralmente opposta a quella assunta Controparte_2
dal TAR in una fattispecie analoga, che invece aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della ricorrente, escludendo la sussistenza di un accollo liberatorio ex art. 1273 c.c., come invece dedotto dal primo giudice nella decisione impugnata.
Il non avrebbe, infatti, aderito al contratto stipulato dall'opponente e, quindi, il CP_2
cedente/alienante non sarebbe stato affatto liberato dai suoi obblighi;
negli atti di acquisto esibiti, vi era stato solo un generico riferimento alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione, rispetto alla quale l'opponente non era stata neppure parte, sicché non poteva neppure giovarsene.
Anche tale motivo è infondato.
Mette conto rilevare, che il ha individuato, quali soggetti obbligati in solido al rimborso dei CP_2
maggiori costi di acquisizione delle aree, sia gli originari firmatari della Convenzione del 1999 (aderenti al consorzio) sia i loro aventi causa (tra cui l'odierna appellata), ritenendo sussistente un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra i comproprietari del medesimo lotto.
Secondo il primo giudice, non è “originario consorziato (in quanto non figura tra i CP_1
firmatari della Convenzione del 1999), né può qualificarsi allo stato come un'avente causa, perché attualmente privo di qualsiasi diritto di proprietà/comproprietà in relazione ai lotti n. 11, 12, 13 e 14, cui si riferisce l'ingiunzione ad esso notificata. Risulta infatti dagli atti che il medesimo ha acquistato, insieme ad altri, le particelle ricadenti nei lotti in questione solo in un secondo momento e con atto di compravendita per notar N. Signore del 6/12/2000; che, con successiva scrittura privata autenticata dallo stesso notaio in data 15/03/2006, ha poi ceduto i propri diritti di comproprietà sulle medesime particelle (oltre che su altre) alla AL OS snc” e pertanto doveva ritenersi che - contenendo l'art. 4 di tale ultima scrittura (al pari dell'art. 2 del precedente atto di compravendita) un espresso richiamo alla Convenzione urbanistica del 26/11/1999, avendo la parte acquirente dichiarato “di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi, gli oneri, le limitazioni e le facoltà scaturenti dal citato atto di convenzione edilizia e di regolamentazione di volumetria per notaio di Manfredonia in Persona_4
data 26/11/1999, obbligandosi al rispetto di tale atto sia nei rapporti con il sia nei rapporti CP_2
con gli altri convenzionati…”, che tale richiamo aveva determinato il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sulla società avente causa dell'opponente.
Pertanto, dopo la pattuizione di cui all'art. 9 della Convenzione (“i privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni ad espropriarsi, in quanto di proprietà di soggetti non aderenti al
Consorzio … ciascuno proporzionalmente alla superficie dei terreni originariamente posseduta nel
pagina 11 di 21 comparto così come indicato per ciascuno in premessa …”), l'art. 22 della Convenzione precisava testualmente che “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
A detta del primo Giudice, quindi, l'unica interpretazione “possibile” dell'art. 22, inserito nella
Convenzione era che,“… in caso di trasferimento dei lotti e/o delle costruzioni, rimarrebbe “un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo, l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal creditore ai sensi CP_2
dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla convenzione tra debitore e terzo) proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22”.
Avendo il richiamato nell'atto di compravendita, con il nuovo acquirente, l'art. 22 della CP_1
convenzione, non vi era più alcun obbligo solidale per il pagamento di tali costi, in quanto aveva trasferito l'obbligo di rimborso in capo al successivo acquirente (che l'aveva accettato) sicché non era più legittimato passivo.
A parere di questo Collegio, detta interpretazione della clausola di cui all'art. 22 della Convenzione (tra il comune di e gli aderenti al consorzio), pur con le dovute precisazioni è Controparte_2
condivisibile in quanto conforme a diritto.
Giova rammentare che l'art. 22 della convenzione predetta, nel porre a carico delle parti l'obbligo di inserire il richiamo alla medesima convenzione (per tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato) nei successivi atti di cessione, di alienazione e/o di trasferimento dei diritti sui lotti di appartenenza ovvero sui fabbricati, prevede espressamente che “in mancanza (di tale richiamo, n.d.r.), il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa Convenzione”.
Letteralmente, l'inciso “in mancanza” sta a significare che, per evitare di essere attinto dalle obbligazioni di rimborso contenute nella convenzione per gli oneri di esproprio, ogni cedente avrebbe pagina 12 di 21 dovuto inserire (e fare accettare al cessionario e/o acquirente) nell'atto di cessione e/o trasferimento, il richiamo agli obblighi contenuti nella convenzione, pena la permanenza nei suoi confronti del vincolo di solidarietà negli obblighi di rimborso;
nella clausola, è contenuto l'espresso avvertimento che, appunto, “in mancanza” (di tale richiamo), detto vincolo di solidarietà sarebbe stato vigente.
Appare invero evidente che, laddove il non avesse inteso liberare i danti causa, non avrebbe CP_2
avuto alcun motivo di inserire l'inciso “in mancanza”: nel caso di specie, in base all'atto di compravendita (tra il e la AL OS snc), l'obbligazione di pagamento degli oneri di CP_1
esproprio, per effetto dell'inserimento nell'atto del richiamo alla Convenzione (compreso l'art. 22), si è trasmessa in capo al successivo cessionario, che se l'è espressamente accollata col suo atto di acquisto.
L'argomentazione secondo cui il non avrebbe aderito al contratto Controparte_2
stipulato fra e IN snc. e che l'eventuale l'accollo non avrebbe potuto essere CP_1
liberatorio, con la conseguenza che il debitore cedente non sarebbe stato liberato dai suoi obblighi, si scontra con il disposto letterale e sistematico dell'art. 22 della Convenzione predetta, che prevede, appunto, l'esclusione della solidarietà in caso di richiamo e accettazione ed il meccanismo traslativo del rimborso.
Quanto al dedotto difetto dell'adesione del creditore, va detto che la previsione dell'art. 22 della
Convenzione può essere intesa come un assenso preventivo del creditore alla liberazione del cedente o dante causa, in quanto espressione di un accollo liberatorio “anticipatamente” prestato dal Comune creditore;
sul punto, la Suprema Corte ha previsto che l'adesione del creditore all'accollo liberatorio di cui al secondo comma dell'art. 1273 c.c. possa essere data anche in via preventiva (v. Cass. 60/2222;
Cass. 135/2012)) e anche per comportamento concludente (v. Cass. 5403/85).
Ne deriva che, avendo il Comune di autorizzato l'inserimento - nei successivi atti di Controparte_2
alienazione e/o cessione - del richiamo alla Convenzione del 99, esso ha espressamente acconsentito alla liberazione del debitore originario, nelle ipotesi di integrale richiamo del disposto della convenzione e di accettazione da parte dell'acquirente e/o cessionario.
Non è, invece, da condividersi l'interpretazione del primo Giudice secondo cui, nell'ipotesi di mancato inserimento, da parte del cedente, nell'atto di cessione, del richiamo alla convenzione e di mancata accettazione da parte del cessionario, questi rimanga obbligato “in solido” con il cessionario.
Nella specie infatti non siamo in presenza di una obbligazione propter rem che vincolerebbe, indipendentemente dal suo espresso richiamo, non solo il cedente, ma anche il cessionario.
pagina 13 di 21 Recentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 8774/2024) ha espresso il principio secondo cui, perché l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari (se essi non se la sono espressamente accollata con il loro atto di acquisto), “è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il comune e il concessionario” (v. cit. sent.).
Si legge, nella sentenza richiamata, che l'obbligazione di rimborso di cui all'art.35 della legge n.
865/1971 di per sé “non esige il subentro dei successivi acquirenti e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del concessionario, che, peraltro, ha tutto l'interesse, a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione;
inoltre lo stesso comune può esigere l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione. Se tuttavia neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro, l'obbligazione di rimborso ex art. 35 L. 865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari perché tale effetto non è previsto dalla legge;
inoltre la trascrizione, se pur rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa”.
Pertanto, l'obbligazione di rimborso degli oneri di espropriazione, non costituendo un'obbligazione propter rem, è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale (Sez. 2, n. 16401 del
28.6.2013; Sez. 3, n. 16999 del 20.8.2015).
In conclusione può affermarsi che, laddove una tale obbligazione non sia stata dunque assunta dal cessionario/acquirente, in forza di una espressa previsione negoziale (nella specie, tramite il richiamo espresso ed accettazione della convenzione nell'atto successivo), detto obbligo sussisterà nei soli confronti del cedente, non potendo certo considerarsi il cessionario obbligato “in solido” col cedente, in difetto di un titolo idoneo a vincolare il cessionario stesso all'obbligazione di tener indenne il dai costi sostenuti per l'acquisto dei suoli mediante le procedure espropriative. CP_2
La Suprema corte - con motivazione che il Collegio condivide pienamente - ha difatti disatteso l'opzione interpretativa secondo cui, in omaggio all'esigenza pubblicistica preminente del pareggio di bilancio, l'obbligazione di rimborso deve gravare sui successivi acquirenti degli immobili costruiti sui terreni espropriati, in guisa di obbligazione propter rem, con inserzione automatica della relativa clausola nelle convenzioni.
Dunque, se non risulti che la Convenzione fra il e il Consorzio Controparte_2 CP_2
(comparto C1) sia stata richiamata nell'atto di cessione, prevedendo così l'obbligo di rimborso in capo pagina 14 di 21 ai successivi aventi causa, il solo soggetto obbligato (e non in solido) al rimborso degli oneri di espropriazione sia il cedente.
Riguardo al principio del c.d. pareggio economico, la Suprema Corte, ha chiarito che esso sta a significare che, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della L. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al - in CP_2
applicazione del principio di perfetto pareggio economico - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio;
il può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi CP_2
realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese. (Sez. 1, n. 21572 del
7.7.2022; Sez. 1, n. 14782 del 10.7.2020, Sez. 1, n. 13595 del 21.7.2020; Sez. 1, 18.5.2017, n. 12545).
Sostenere, quindi, che l'interpretazione fornita dal primo giudice vanificherebbe - con la liberazione del cedente dal vincolo di solidarietà – il principio del cd. pareggio economico e comporterebbe una riduzione delle garanzie, non si ritiene conferente, posto che – come affermato appunto nella sentenza della S.C. n. 8774/2024 - la norma dell'art. 35 predetto, di per sé, non esige il subentro dei cessionari e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del solo assegnatario dei terreni espropriati.
In altri termini, il meccanismo della solidarietà non è obbligatorio e, nella specie, è prevista una clausola di conguaglio che attribuisce all'Ente il diritto di chiedere il pagamento dei costi sopportati nei confronti del firmatario la convenzione, oppure anche dei soggetti da questi aventi causa ed acquirenti delle singole unità immobiliari, consentendo al cedente di liberarsi e di trasferire l'obbligazione sull'avente causa in forza della “relatio” contenuta nella convenzione.
Detta interpretazione non contrasta con il principio pubblicistico del c.d. pareggio economico, che serve appunto a trasferire la responsabilità di tener indenne il in capo a chi ha conseguito CP_2
l'unità immobiliare costruita sul terreno espropriato.
L'obiezione secondo cui, pur ipotizzando un meccanismo traslativo di accollo, esso regolerebbe solo i rapporti interni (tra cedente e cessionario) e non quelli esterni, trovando la propria disciplina nella prima parte dell'articolo 22 della convenzione (che prevede “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi
pagina 15 di 21 titolo, di ogni singolo privato”), non si ritiene condivisibile in quanto non considera il secondo periodo della clausola, che prevede appunto che “… in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato
(proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Val bene rilevare, a tal proposito, che, come noto, in tema di ermeneutica contrattuale, secondo la regola dell'interpretazione sistematica, le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (articolo 1363 del
Cc).
L'interprete, quindi, non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un "iter" che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto.
Nel caso di specie, non è possibile disgiungere la prima parte della clausola, che prevede il meccanismo dell'accollo con l'adesione del creditore, dalla seconda parte della stessa, laddove si prevede il meccanismo della liberazione del debitore.
Sul punto, la figura dell'accollo interno (o semplice), non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata, ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile cfr. Cass n. 14372/2018) senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione.
Il terzo accollante, pertanto, assolve al proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo (art. 1180 cod. civ.), o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che adempiuto.
Diversamente, l'accollo esterno ex articolo 1273 c.c. si configura secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante come contratto a favore di terzo, sicché l'accordo tra il terzo accollante ed il debitore (accollato) attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo se privativo) e direttamente dell'accollante.
pagina 16 di 21 L'adesione del creditore all'accollo sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa pattuizione, già perfezionatasi con il semplice scambio delle volontà di accollante ed accollato.
Come recentemente ricordato dalla Corte di legittimità, “nell'ipotesi di accollo c.d. semplice, l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.”
“Con l'accollo semplice, quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo” (Cass. Civ. sez. II n. 38225 del 3/12/2021).
Nella specie, il ha preteso il rimborso della quota al proprio in forza di questo CP_2 CP_1
accollo contenuto nella convenzione, sicché ritenere che il terzo accollante si impegni nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore significherebbe negare il presupposto stesso della obbligazione di rimborso pretesa dal CP_2
Il terzo motivo di appello incidentale col quale il si duole della Controparte_2
violazione dell'art. 2 del RD n. 639/2010, in quanto il avrebbe prestato acquiescenza alle CP_1
due note trasmesse dal comune all'agente della riscossione, ritenute alla stregua di diffide ad adempiere e non di atti di natura prodromica o preliminare, in quanto contenenti accertamenti già definitivi, è ugualmente infondato, posto che le note in quesitone (note prot. 7033/2017 e 8202/2017) non erano altro che meri inviti o diffide di pagamento privi di valore accertativo.
In tali note si precisava espressamente di costituire “avvio del procedimento” e si prefigurava una successiva ordinaria azione in giudizio per la tutela dei crediti patrimoniali dell'Amministrazione, cosicché, in nessun caso potevano qualificarsi come avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Del resto, nell'analoga controversia promossa dinanzi al Tar da , il ha preso CP_7 CP_2
posizione evidenziando trattarsi di meri atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza procedimentale pagina 17 di 21 insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza, per cui il motivo, oltre che confutato dalle stesse argomentazioni del appare contraddetto altresì dal fatto che, costituendo avvio del CP_2
procedimento, è prevista la facoltà perni destinatari di presentare memorie e documenti nonché è precisato che, in mancanza di pagamento spontaneo, l'esazione delle somme sarebbe avvenuta in via coattiva.
È, allora, da escludersi decisamente che dette note potessero qualificarsi come atti impositivi all'esito di un procedimento di accertamento della pretesa creditoria, e precludessero al privato di contestare l'atto di ingiunzione non avente neppure natura fiscale ma civilistica, in quanto nascente dal rapporto privatistico tra i consorziati del comparto C1 e il comune.
Con il quarto motivo, il oppone il tribunale di Foggia, nella persona del medesimo giudice, CP_2
avesse deciso controversie proposte da altri proprietari, rappresentati dai medesimi procuratori, rispetto alle quali il tribunale si era espresso con le sentenze 2576, 2577, 2580, 2581, 2582 sulla base della medesima motivazione;
cosicché, trattandosi di controversie seriali e avuto riguardo al concreto apporto difensivo, il primo giudice avrebbe dovuto applicare gli onorari al minimo, mentre invece aveva applicato il parametro medio.
Anche il predetto motivo non coglie nel segno.
Rileva la Corte che ciascuno dei giudizi pur aventi ad oggetto questioni giuridiche comuni si fondava su presupposti fattuali differenti (nella specie il non era firmatario della convenzione, ma CP_1
avente causa da un firmatario e, a sua volta, aveva ceduto a terzi i suoi diritti) e dunque, il CP_2
che infatti non aveva neppure chiesto la riunione dei giudizi, non può oggi affermarne l'identità tale da presupporre un identico apporto difensivo.
La liquidazione degli onorari secondo i valori medi e non secondo i minimi tariffari – come vorrebbe il
– è condivisa da questa Corte in quanto congrua in relazione alle questioni da trattare, e CP_2
pertanto la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014,
è infondata.
Passando all'esame dell'appello principale proposto dalla rileva la Corte che esso è Parte_1
manifestamente infondato.
Nella sentenza di primo grado è stato richiamato il consolidato principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in
pagina 18 di 21 essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che
l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. 13.6.2018, n. 15390;
Cass. 9.7.2020, n. 14502; Cass. 23.4.2019, n. 11157; Cass. 30.5.2018, n. 13537).
Pertanto, nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato non costituisce ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 - 01).
Con la pronuncia n. 8496 del 2016 la S.C. ha chiarito che "(....) se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” in quanto più rispondente alla ratio della normativa di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.
Laddove, quindi, si ritenesse che l'opposizione sia stata accolta per motivi attinenti all'ente impositore e non in base a motivi imputabili al concessionario, ciò sarebbe in contrasto con la giurisprudenza richiamata, che appunto evidenzia come tale circostanza rilevi solo nei rapporti interni e non verso l'opponente; peraltro, anche se l'eccezione di prescrizione e la legittimità formale della ingiunzione sono state rigettate, la domanda diretta a far dichiarare inammissibile (o comunque, a fare rigettare pagina 19 di 21 integralmente l'opposizione), spiegata dal concessionario, è stata ritenuta infondata, con la conseguenza che la debba considerarsi soccombente nel giudizio di primo grado. Parte_1
In altri termini, nel giudizio di primo grado la società concessionaria non si è limitata a difendere il proprio operato riversando sull'ente impositore la responsabilità dell'imposizione illegittima, ma ha svolto difese dirette a ottenere il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità dell'intera opposizione.
Pertanto, la decisione del primo giudice è del tutto condivisibile.
Peraltro, l'agente della riscossione non si è limitato a inoltrare sull'ente impositore la responsabilità dell'imposizione, chiedendo l'estromissione del giudizio, ma ha svolto pure difese dirette a ottenere il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità dell'intera opposizione.
L'appello principale è dunque infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza di ciascuna delle parti appellanti, principale e incidentale, e separatamente liquidate in relazione al valore dei singoli atti di appello, segnatamente, con riferimento alla che ha impugnato solo il capo delle spese ricompreso nello scaglione Parte_1
di €.26.000,00, con riferimento al che ha impugnato la sentenza sotto Controparte_2
diversi profili che investono l'ordinanza ingiunzione nel suo complesso del valore di € 269.611,03 compreso nello scaglione sino a €.520.000,00.
Le spese sono quindi liquidate nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria e tra minimi e medi per le altre tre fasi), tenuto conto della non particolare difficoltà e del numero inferiore delle questioni trattate in sede di gravame (rispetto al giudizio di primo grado) e dell'attività difensiva svolta. Le spese devono ritenersi interamente compensate tra la ed il Parte_1 Controparte_2
che sono state rispettivamente evocate in giudizio solo ai fini della integrità del
[...]
contraddittorio.
A giudizio della Corte non può farsi luogo alla condanna solidale avendo le parti proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando l'eventuale comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto (Cass. n. 16116/2024).
Il rigetto integrale delle impugnazioni comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in capo agli appellanti principale e incidentale dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_2
2580/2023 emessa il 20/10/2023 dal tribunale di Foggia, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.360,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- - dichiara tenuta e condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 14.000,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n.
115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti principale e incidentale.
Così deciso in Bari il 22.4.2025
Il Presidente rel./est.
Dr.ssa Maria Mitola
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