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Sentenza 9 marzo 2024
Sentenza 9 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/03/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1715/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1715/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Beato Angelico, 1 20133 Milano presso lo studio dell'avv. Tedoldi Luigi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Chiossetto, 7 20122 CP_1 P.IVA_2
Milano presso lo studio dell'avv. Sala Marianna, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Cavour, 9 Parte_2 C.F._1
21100 SE presso lo studio dell'avv. Chiaravalli Mariano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
Conclusioni per Pt_1 Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
2163/2022 pubblicata l'11.3.2022, così giudicare: nel merito: visti gli artt. 141 e 142 Cod. Ass. e ritenuta fondata in fatto e diritto la surrogazione dell'attrice (appellante), condannare in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, nella propria qualità di assicuratore del motociclo tg. DW27800, sul quale era trasportata la sig.ra PE
nonché in solido il litisconsorte necessario nella propria qualità di
[...] Parte_2 proprietario/conducente del suddetto veicolo, a rimborsare l'importo di FR.SV. 74.444,20.=, al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento, quali importi allo stato erogati dalla , Controparte_2 assicuratore sociale dell'infortunata, nonché le ulteriori somme che l'attrice (appellante) dovesse sostenere fino alla
pagina 1 di 14 chiusura della malattia. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, nonché interessi ex art.
1284, c. 4, c.c. dal dovuto al saldo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ammettere prova orale per testi e interrogatorio formale degli appellati sulle seguenti circostanze: AN DEBEATUR: 1) Vero che il giorno
30/06/2016, verso le ore 14.15, la sig.ra si trovava trasportata sul motociclo tg. DW27800, di proprietà Persona_1 e condotto dal marito , assicurato presso l con polizza n. 235628149. 2) Vero che nel Parte_2 Controparte_1 territorio del Comune di Luvinate (VA) lo stesso percorreva la via Vittorio Veneto – in direzione di Barasso – ed, in prossimità dell'incrocio con via Cavour, in fase di sorpasso della colonna dei veicoli, veniva a collisione con la Fiat
500L tg. ET021PV, di proprietà e condotta da , il quale stava svoltando a sinistra. 3) Vero che sul Controparte_3 posto sono intervenuti i Carabinieri di SE, i quali, eseguiti gli accertamenti ed i rilievi fotoplanimetrici, hanno elevato contravvenzione al sig. per violazione dell'art. 148/12-16 Cod. Strad. (SORPASSO Parte_2 ALL'INTERSEZIONE). Si indicano i testimoni: - – via Fidanza, 27 – 21025 - Comerio (VA); - Persona_1 Carabinieri di SE – Agenti Sigg. e;
- – via Cavour, 3 – Luvinate Testimone_1 Tes_2 Controparte_3 (VA). QUANTUM DEBEATUR: 4) Vero che a seguito della rovinosa caduta sul manto stradale la sig.ra PE riportava gravi lesioni, in conseguenza delle quali veniva trasportata all' di SE, dove restava
[...] Org_1 ricoverata dal 30/06/2016 al 5/7/2016, per essere successivamente trasferita in clinica riabilitativa con diagnosi:
“Frattura pluriframmmentaria scomposta sovradiacondiloidea con esposizione puntiforme dell'omero distale destro;
Frattura polo distale di rotula destra;
Ferita lacero contusa della regione mediale del ginocchio destro con degloving distale coscia e gamba destra ed escoriazioni multiple”. 5) Vero che l'entità delle lesioni, patite in conseguenza del sinistro stradale, sono state puntualmente descritte nella perizia medico-legale della dott.ssa del Persona_2 18/02/2017 (doc. 3) e nella perizia del medicofiduciario della del dott. del 23/02/2017 (doc. Org_2 Persona_3 4), nonché nella DOCUMENTAZIONE MEDICA (docc. 5 e 5 bis – ATTI MEDICI) contenente referti OSP. di SE –
Scheda Nosologica Individuale “ di SE – Certificazione del dott. di Organizzazione_3 Persona_4 SE – – Osp. di SE – Organizzazione_4 Org_5 Organizzazione_6
– Certificazione Dott. – Dott. –
[...] Persona_5 Persona_6 Organizzazione_7 Org_ di (VA) – , ecc. 6) Vero che la malattia non può essere
[...] Org_8 Organizzazione_10 considerata chiusa, atteso che l'infortunata dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per l'asportazione del materiale di sintesi. Pertanto l'attrice (appellante) dovrà sostenere ulteriori esborsi, per i quali formula fin d'ora l'intenzione di rivalersi. 7) Vero che la sig.ra all'epoca era alle dipendenze dell' di Persona_1 Org_11 Lugano (CH), in qualità di venditrice con reddito mensile di FR.SV. 2.200,00.= mensili. 8) Vero che il datore di lavoro, in conformità alla Legge Federale Svizzera contro gli Infortuni e le Malattie dei Dipendenti (LAINF), è assicurato presso l'attrice con polizza n° 14'494'431. 9) Vero che la , in virtù del patto Controparte_2 contrattuale, ad oggi ha erogato prestazioni assistenziali per FR.SV. 74.444,20.= a titolo di indennità giornaliera, spese ospedaliere, assistenziali e medico farmaceutiche. 10) Vero che l' era stata messa a conoscenza Controparte_1 dell'esistenza della rivalsa della , quale assicuratore sociale, con raccomandata Controparte_2 Org con ricevuta di ritorno di quest'ultima del 25/07/2016 e successiva raccomandata del 10/11/2016, nonché con Pec dell'avv. Luigi Tedoldi del 4/9/2017. 11) Vero che, come accennato, il motociclo Piaggio X10 tg. DW2780, su cui era trasportata la lesionata, intestato e condotto da , era assicurato presso l' (pol. 1-1622- Parte_2 Controparte_1 5-235628149 – sin. 1/1622/99/063617). 12) Vero che le indennità giornaliere sono state corrisposte dalla
[...]
al datore di lavoro di Lugano (CH) Controparte_2 Org_11
Con Conclusioni per
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito, in via principale respingere l'appello proposto da , perché infondato in Controparte_4 fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata;
- nel merito, in via subordinata in ipotesi di riforma, limitare il rimborso dovuto da a Controparte_1 [...] Co
a quanto risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. IN VIA ISTRUTTORIA si Controparte_4 oppone all'ammissione della prova orale formulata da parte appellante per i motivi meglio supra espressi. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da porsi a carico dell'appellante.
pagina 2 di 14 Per Parte_2 in via principale A) Respingere l'appello proposto da poiché Controparte_4 infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 2163/2022, emessa dal Tribunale di
Milano in data 08.03.2022 e pubblicata in data 11.03.2022; B) Con rifusione delle spese e delle competenze anche del presente grado di giudizio. in via subordinata
C) In ipotesi di riforma della sentenza n. 2163/2022, emessa dal Tribunale di Milano in data 08.03.2022 e pubblicata in data 11.03.2022, dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_5 sede in Milano C.so Como n. 17, tenuta a garantire e manlevare da qualsiasi somma che lo Parte_2 stesso fosse tenuto a corrispondere all'attrice appellante e da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivagli ad esito del presente giudizio, in virtù del contratto di assicurazione n. 1-1622-5-235628149 avente per oggetto la garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del motociclo Piaggio Tg
DW27800 di proprietà e condotto da al momento del sinistro occorso in Luvinate il 30.06.2016; Parte_2 D) Condannare la parte che risulterà soccombente alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza n 2163 del 2022, pubblicata il 11.3.2022, ha rigettato la domanda avanzata da ( in avanti ) nei confronti di Parte_1 Pt_1
e di avente ad oggetto il rimborso della somma che la Controparte_6 Parte_2 compagnia svizzera ha dedotto di avere erogato in qualità di assicuratore sociale a Persona_1 Contr dichiarando assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_2 Cont Ha pertanto condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti e Pt_1
Parte_2
In particolare aveva allegato: che in virtù della legge federale svizzera contemplante Pt_1
l'assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie dei dipendenti ( LAINF) aveva contratto polizza in favore di che costui era datore di lavoro di danneggiata in qualità Org_11 Persona_1 di trasportata a seguito di sinistro verificatosi il 30.6.2016 mentre era a bordo del veicolo condotto da di avere erogato in favore di costei, al momento dell'atto introduttivo del Parte_2 giudizio, l'importo di euro 74.444,20, riconosciutele a titolo di indennità giornaliera e per spese mediche e chirurgiche, dovendo tale importo subire aggiornamenti in ragione del previsto intervento Cont chirurgico per asportazione di materiale di sintesi;
di avere messo a conoscenza assicuratrice del motociclo su cui era trasportata della esistenza della surroga. PE
Aveva chiesto infine, in applicazione degli artt. 141 e 142 Cod. Ass.ni la condanna di CP_1
nella qualità di assicuratore del motociclo tg. DW27800, sul quale era trasportata la sig.ra
[...] nochè di nella qualità di proprietario/conducente del suddetto Persona_1 Parte_2 veicolo, a rimborsare l'importo di FR.SV. 74.444,20 al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento, e allo stato erogati, “nonché le ulteriori somme che l'attrice dovesse sostenere fino alla chiusura della malattia”, il tutto oltre a rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, nonché interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal dovuto al saldo.
pagina 3 di 14 Cont Si era costituita che aveva preliminarmente eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, avuto riguardo al richiamato “nuovo intervento chirurgico”, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo a in ragione dell' intervenuta domanda di surroga Pt_1 anche da parte della di Compensazione di Bellinzona, nonché per avere Org_13 PE sottoscritto dichiarazione ex art. 142, II° comma, Cod. Ass. relativamente al danno biologico temporaneo e permanente, escludendo le spese mediche e la inabilità temporanea lavorativa. Cont Nel merito contestava l'an debeatur, deducendo come dovesse essere oggetto di accertamento l'esatto ammontare, nonché l'oggetto delle erogazioni asseritamene effettuate a favore della sig.ra dai e dalla nonché il quantum, in assenza di una indicazione PE Pt_1 Org_13 analitica delle singole poste di danno asseritamente risarcite, sulla base di documentazione in parte non riferibile alla sig.ra in parte relativa a prestazioni sanitarie non riconducibili alle lesioni PE patite dalla danneggiata, peraltro sostenute in “regime di solvenza” piuttosto che in ospedali pubblici o accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si costituiva nei cui confronti era stata disposta integrazione del contraddittorio, il quale, Parte_2 contestata la sussistenza di una sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro, chiedeva il Cont rigetto dell'avversa pretesa, in subordine che fosse tenuta a garantire e manlevare quanto fosse stato tenuto a pagare all'attrice.
Il tribunale, rigettata preliminarmente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, rigettata l'eccezione declinata come difetto di legitimatio ad causam di , nel merito, ha ritenuto fondata l'eccezione per mancanza di prova della titolarità del Pt_1 diritto, avuto riguardo all'assenza di prova dei pagamenti asseritamente effettuati da in Pt_1 favore di Il tribunale ha pertanto dichiarata assorbita la domanda di manleva di PE Parte_2 Cont nei confronti di
Avverso tale sentenza ha proposto appello , lamentando l'erronea disamina di atti e Pt_1 documenti che proverebbero sia l'an che il quantum debeatur, avuto riguardo al fatto che il
Tribunale avrebbe erroneamente statuito sulla non chiara riferibilità della notifica di infortunio prodotta da , nonché sulla assenza di prova della avvenuta erogazione delle somme al datore Pt_1 Cont di lavoro e non a atteso che non avrebbe contestato l'avvenuto pagamento. PE
E' stata altresì avanzata istanza di sospensione della esecutività della sentenza.
Cont e si sono costituiti depositando le rispettive comparse di costituzione, chiedendo il Parte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
All'udienza di prima comparizione del 10.11.2022 parte appellante ha rinunciato all'istanza Pt_1 di sospensione ed il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del 22.6.2023 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 14 Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La causa è stata decisa in sede di camera di consiglio del 25.10.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello è fondato.
La sentenza impugnata si fonda essenzialmente sulla ritenuta omessa prova della titolarità del diritto di surrogarsi, avendo il tribunale ritenuto che la documentazione prodotta non desse conto dei perfezionati pagamenti in favore di PE
Seppure la sentenza non abbia ritenuto le circostanze rilevanti al fine del decidere, la circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento rende opportuno precisare: Cont a)che la ha inviato note ( docc. 1,4,51 fasc. I grado con cui ha Organizzazione_14 dichiarato di volere interrompere la prescrizione “facendo seguito all'avviso di rivalsa del 19.4.2018”, nota quest'ultima mai prodotta, senza dichiarare di volere esercitare il diritto, sicchè Cont Org_1 non è provato che abbia ricevuto richiesta di surroga da parte della in ogni caso la surroga è stata esercitata da già dal 25 luglio 2016 ( doc 8 fasc. I grado ); Pt_1 Pt_1
b)che la dichiarazione ex art 142 cod ass. rilasciata da in data 17.10.2017 (doc. 3 fasc. I PE Cont grado è inopponibile a che già in precedenza, con raccomandata del 25.7.2016, Pt_1 Cont notificata il 22.8.2016 ( doc. 8 fasc. cartaceo I grado ), aveva comunicato ad di volersi Pt_1 rivalere di quanto anticipato a titolo “di costi di trattamento medico e perdita di salario”, indicando Org_ espressamente assicurata per il tramite del datore di lavoro ( doc. 8 fasc. Persona_1 Cont appello ), dichiarazione di cui ha accusato ricezione anche a fronte delle interlocuzioni su Pt_1 ccedutesi tra le due imprese assicuratrici (docc. 14,15,16 fasc. I grado ). Sul punto è utile Pt_1 richiamare come “ il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c.). Nella materia dell'assicurazione r.c.a. poi, la legge ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti. L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d'un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione
a quest'ultimo. L'assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all'assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 cod. ass.).” ( Cass. III Civile sent. n° 14981 dell'11/05/2022).
pagina 5 di 14 Cont Tra l'altro la dichiarazione di ha ad oggetto la ricezione da parte di del risarcimento da PE danno biologico, posta di danno non coperta dall'assicuratore sociale e non passibile di surroga (
Cass Sez. 3, Sentenza n. 20747 del 26/10/2004), a fronte della rinuncia a ulteriore ristoro per invalidità permanente da parte di , eccetto le poste per inabilità temporanea a spese mediche. Pt_1
La surrogazione dell'assicuratore è disciplinata dall'art 1916 c.c. e costituisce una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, che si realizza quando l'assicuratore comunica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento dell'indennizzo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. La surroga determina quindi ope legis la sostituzione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, nella cui posizione sostanziale e processuale l'assicuratore subentra comportando la sua estromissione dal rapporto (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015). E' stato in proposito anche chiarito che “la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato prevista dall'art. 1916 cod. civ., integra una forma di successione a titolo particolare nel credito alla prestazione risarcitoria, il che significa che, con la relativa azione, l'assicuratore deduce un diritto proprio e non già, in via di legittimazione straordinaria, il diritto dell'assicurato. Vale a dire che l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione o il pagamento dell'indennità all'effettivo "assicurato", costituiscono un presupposto perché l'assicuratore acquisti, per successione ex lege, la titolarità del diritto al risarcimento del danno che era già dell'assicurato; e non perché acquisti la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al medesimo risarcimento del quale sia ancora titolare l'assicurato. Quindi, fermo restando che col proporre l'azione ex art. 1916 Cod. civ. l'assicuratore deduce in giudizio un diritto del quale assume di essere titolare per l'intervenuto successione all'assicurato, la questione sulla sussistenza degli anzidetti requisiti ha natura sostanziale e di merito, perché, appunto, attiene all'accertamento dell'avvenuto successione dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato e, quindi, della titolarità dello stesso diritto da parte dell'assicuratore”(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 7300 del 1991).
Non ha costituito oggetto di contraddittorio la pacifica operatività ed azionabilità in giudizio del diritto di surroga da parte dell'assicuratore sociale (svizzero ovvero italiano) nell'altro Stato, previsto dal “Secondo Accordo Aggiuntivo” firmato a Berna il 2/4/1980 in relazione alla
Convenzione del 14/12/1962 (resa esecutiva in Italia mediante la legge di ratifica n. 1781 del
31.10.1963), stipulata dalla Repubblica Italiana e dalla Confederazione Svizzera relativamente alla sicurezza sociale. Pertanto, essendo fondato affermare riveste la posizione di assicuratore Pt_1 sociale elvetico, vige il principio dettato dall'art 142 Cod. ass. secondo cui “dopo la comunicazione da parte dell' ente di volersi avvalere del diritto di surroga, l'assicuratore non potrà sottrarsi agli adempimenti previsti dalla citata norma e non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato, neppure in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva” (Cass. III sent. n° 14981 dell'11/05/2022; Cass., 27869/2017; Cass., 8527/2004; Cass., 3806/1998). D'altra parte la stessa Cont parte appellata ha affermato che “Le prestazioni di e della Pt_1 Org_13 rappresentano, per analogia, l'equivalente delle erogazioni elargite dall' ai lavoratori CP_7 Org_ italiani, o dall' per invalidità civile” ( comparsa costituzione I grado e comparsa costituzione
II grado).
pagina 6 di 14 Emerge pertanto che la surroga è operante in favore del gestore dell'assicurazione sociale non solo dopo l'effettiva corresponsione della prestazione, ma dal momento in cui tale ente dichiara al terzo responsabile ovvero al suo assicuratore di aver ammesso l'assicurato-danneggiato all'indennizzo, con ciò preavvertendolo di voler esercitare la surroga. In tal senso è stato chiarito che “Il principio fissato dall'art. 1916 cod. civ. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità,subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: ) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile CP_7 dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che qualora la capitalizzazione della rendita erogata superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun altra somma è dovuta a quest'ultimo”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6797 del 05/05/2003).
La ricostruzione dell'istituto della surroga come peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato comporta altresì che nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato (cfr. ex plurimis
Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015 Cass. 05 maggio 2003, n. 6797).
E' accertato che ha agito in qualità di assicuratore sociale (art. 142 Cod. Ass.ni) secondo la Pt_1
Legge Federale Svizzera
Contro
Gli Infortuni E Le Malattie Dei Dipendenti intestata al datore di lavoro dell'infortunata (cfr. doc. n 7). In forza di tale polizza il lavoratore in Org_11 caso di infortunio ha diritto a percepire le prestazioni per rimborso spese mediche e indennità giornaliera ( p.16 e ss. atto di appello).
ha prodotto unitamente all'atto di citazione “notifica di infortunio ” da cui si evince la Pt_1 CP_8 denominazione della ditta , il nome dell'infortunato il luogo e la Org_11 Persona_1 descrizione dell'infortunio, il posto abituale di lavoro dell'infortunato “negozio”, la dinamica del sinistro che ha visto trasportata da coniuge di e dipendente anch'egli di PE Parte_2 PE
sul motociclo di costui ( docc. 27 fasc. I grado ).La notifica contiene il riferimento CP_9 Pt_1 Org_ agli estremi del conto corrente di
Risulta pertanto che ha provato l'an debeatur, avendo provato l'esistenza della polizza Pt_1 Org_ stipulata dal datore di lavoro e la richiesta di volere esercitare la surroga, incontestata per contro la sussistenza del sinistro e la addebitabilità a punti sui quali è da registrarsi il Parte_2 giudicato.
pagina 7 di 14 Cont In ultima analisi non ha neanche contestato l'avvenuto pagamento delle prestazioni avendo articolato l'eccezione nei limitati termini “ non ha chiarito il dubbio né ha specificato le poste Pt_1 risarcitorie a cui avrebbe diritto. Le prestazioni di e della Cassa Cantonale rappresentano, Pt_1 Org_ per analogia, l'equivalente delle erogazioni elargite dall' ai lavoratori italiani, o dall' CP_7 per invalidità civile;
pertanto, è evidente che nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, occorrerà accertare, con la massima precisione, l'esatto ammontare, nonché l'oggetto delle erogazioni asseritamente effettuate a favore della sig.ra dai due istituti, al fine di evitare PE indebite duplicazioni delle prestazioni, a danno della convenuta” ( comparsa costituzione appello).
Il fascicolo di primo grado contiene documentazione inerente l'infortunio, i referti rilasciati a e le cartelle cliniche, e, nella fascicolazione al n 6) documentazione varia avente ad oggetto PE prove di pagamento e corrispondenza intercorsa sia con che con documentazione PE Parte_2 rimessa mediante deposito in via telematica avente ad oggetto “n.34 attestati di pagamento” e Orga
“conferma bancaria ( doc. 6 bis ter fasc. I grado ), documenti depositati con la prima Pt_1 memoria ex art 183 co 6 n 1 cpc. Cont Con la memoria di replica tempestivamente depositata il 15.7.2019 ha preso posizione affermando “Ci si domanda se l'invocata lex helvetica a cui fa riferimento controparte preveda il risarcimento anche di poste risarcitorie basate su documentazione in parte non riferibile alla sig.ra PE
(vedasi doc. 6, pag. 21 e 34 - fascicolo attoreo), in parte relativa a prestazioni sanitarie non riconducibili alle lesioni patite dalla danneggiata in conseguenza al sinistro del 30.6.16 (vedasi doc. 6, “controllo ginecologico” pag. 13; “visita oculistica” pag. 22 - fascicolo attoreo); in parte inidonea a dimostrare la congruità delle singole liquidazioni effettuate a favore della sig.ra Pare difficile, tanto che - in PE mancanza di prova contraria - gli esborsi asseritamente effettuati sinora, non possono che considerarsi Cont arbitrari e certamente non opponibili alla Compagnia”.In sede di comparsa conclusionale avuto riguardo all'an debeatur, ha ribadito “Si constata che controparte non ha dimostrato la fondatezza delle richieste economiche, né ha fornito alcuna indicazione analitica delle singole voci di danno asseritamente risarcite, sulla base di documentazione in parte non riferibile alla sig.ra PE
(vedasi doc. 6, pag. 21 e 34 - fascicolo attoreo), in parte relativa a prestazioni sanitarie non riconducibili alle lesioni patite dalla danneggiata in conseguenza al sinistro del 30.6.16 (vedasi doc. 6, “controllo ginecologico” pag. 13; “visita oculistica” pag. 22 - fascicolo attoreo); in parte inidonea a dimostrare la congruità delle singole liquidazioni effettuate a favore della sig.ra
” PE
in sede di atto di appello ha dovuto ammettere la non immediata illeggibilità della Pt_1 documentazione versata affermando che il doc. 6 consiste in “un documento composto da n. 58 pagine costituite dalle pezze contabili (scontrini, ricevute, fatture ecc.) e dai report di Pt_1 riepilogativi dei conteggi delle indennità e spese liquidate a favore dell'assicurata, il cui dettaglio, unitamente ai 34 attestati di avvenuto pagamento, è stato riprodotto sub doc. 6 bis.”
Ciò premesso, pur dovendosi dare atto che la produzione attorea è stata versata in maniera massiva e che è manchevole una specifica indicazione delle poste componenti l'oggetto della domanda, cristallizzata con l'atto introduttivo nel rimborso di euro 74.444,20 Fr.Sv. , ciò non ha impedito ad pagina 8 di 14 Cont di contraddire l'avversa pretesa sotto il profilo della riferibilità della documentazione alle lesioni patite a seguito di sinistro da e della loro congruità, con ciò delineando il perimetro PE delle proprie contestazioni.
Viene in rilievo il principio secondo cui “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni” (Sez. U -
, Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. Sez. 3, 7 aprile
2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass. Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976).
E' stato inoltre chiarito che l'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove
(documentali e non) “senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice”(Cass
Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016).
La documentazione versata è classificabile in: a) note aventi ad oggetto “conteggi indennità giornaliera”; b) note per spese di trasporto effettuate da e nel futuro;
c) Parte_3 Pt_4 fatture per prestazioni fisiatriche e strumentali rese dalla struttura d)fatture per Org_3 prestazioni specialistiche.
Vale richiamare che la giurisprudenza ha affermato il principio, trasponibile nel caso di specie, secondo cui“L' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio CP_7 per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965, cosi come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.P.R. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta”(Cass
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3296 del 12/02/2018), principio trasponibile nel caso in esame. Cont Ciò premesso viene in rilievo come non abbia specificatamente contraddetto, come era suo onere, che non abbia corrisposto quanto oggetto della somma individuata in domanda. Pt_1 Cont Piuttosto le eccezioni di sembrano appuntarsi, da un lato, sul pagamento a persona diversa dall'avente diritto, dall'altro sulla legittimità e congruità delle pretese di . Pt_1
Quanto al primo profilo la documentazione che attiene a “conteggio indennità giornaliera”, da luglio 2016 ad agosto 2017, individuano l'assicurata a cui spetta l'indennità in e Persona_1 Org_ quale datore di lavoro destinatario della comunicazione, sul cui conto, come da comunicazione di surroga, sono transitate le somme. Non vi sono pertanto dubbi sul destinatario dell'indennità, Org_ l'assicurata e sul sottoscrittore la polizza il datore di lavoro Il dettaglio dei PE CP_8 pagamenti corrisposti (doc. 6 ter all. seconda memoria ex art 183 c.p.c depositata il Pt_1
12.7.2019) non è stato tempestivamente contestato.
pagina 9 di 14 Per altro verso, seppure alcuni documenti versati, comunque riportanti causale “ , Persona_1 evento del 30 giugno 2016”, siano indirizzati a ( p.16, p.22 doc. 6 fascicolo I grado Parte_2 telematico ) la circostanza è facilmente spiegabile con il fatto che non è contestato Pt_1 Parte_2 sia coniuge di e che in tale qualità si è interfacciato con anche per quanto di PE Pt_1 competenza della moglie (doc. 9 fasc. appello ). Tale dato smentisce platealmente quanto Pt_1 affermato negli atti difensivi dall'appellato avendo addirittura costui interloquito in via Parte_2 diretta con sulle spettanze di Pt_1 PE
In ordine al quantum, a fronte della produzione perfezionata da , avente ad oggetto “n° 34 Pt_1 attestati di pagamento a titolo di indennità giornaliera, spese mediche, ospedaliere, assistenziali, farmaceutiche e fisioterapiche, pari al petitum dell'atto di citazione”, non viene in rilievo l'intervenuto pagamento da parte di , non specificatamente contestato, quanto la circostanza Pt_1 che “ le prestazioni sanitarie non – siano-riconducibili alle lesioni patite dalla danneggiata in conseguenza al sinistro del 30.6.16”.
Quanto alla congruità delle indennità erogate trattasi di contestazione articolata in termini generici, in assenza di una esaustiva puntuale indicazione di quali voci di spesa non siano coperte dalla polizza CP_8
E' accertata ed incontestata l'entità e la natura delle lesioni subite da in conseguenza del PE sinistro stradale, puntualmente descritte nella perizia medico-legale della dott.ssa Persona_2 del 18/02/2017 (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado ). Pt_1
Va richiamato che la polizza (doc.7 fasc. I grado ) copre le spese sostenute per CP_8 Pt_1 infortuni per cure ambulatoriali e ospedaliere, mezzi ausiliari e trasporti, la diaria e la rendita di invalidità.
Il limite della surroga è costituito dall'effettivo esborso effettuato dall'ente previdenziale, o assicuratore pubblico, che può fornire prova dell'ammontare della somma in via documentale (Cass.
n. 21540 del 15/10/2007 ).Orbene in ragione del regime di diritto internazionale vigente di cui si è sopra fatto cenno, in particolare in virtù dell'art. 21 bis del Secondo Accordo Aggiuntivo, “Qualora una persona abbia diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno sopravvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente e qualora essa abbia diritto di richiedere ad un terzo la riparazione di tale danno in virtù della legislazione di quest'ultimo Stato, tale Stato riconosce all'istituto del primo Stato, che ha concesso le prestazioni, il diritto di essere surrogato nel diritto alla riparazione secondo la legislazione che gli è applicabile”. Emerge pertanto gli Stati contraenti sono tenuti a rispettare le norme e i criteri adottati nello Stato in cui il trattamento previdenziale e assistenziale è stato erogato.
Non vi è dunque spazio per sindacare le valutazioni mediche che costituiscono il presupposto della erogazione della indennità giornaliera fino ad agosto 2017, né per le censure sulla congruità delle spese esposte. Per completezza è da osservare che è incontestato che è stata ricoverata PE presso l' di SE (denominata , e in seguito presso la Org_17 Organizzazione_18
” di SE, entrambe strutture facenti parte del sistema sanitario regionale e Organizzazione_3
pagina 10 di 14 nazionale, e che la polizza non prevede specificatamente che le cure ambulatoriali non potessero essere erogate in regime privatistico.
Le uniche voci di spesa, oggetto di specifica eccezione, non riconducibili al sinistro sono da individuarsi nel “controllo ginecologico” e “visita oculistica” ( doc 6 pag. 13; pag. 22 fascicolo I grado telematico ). Pt_1
Infine, a fronte dell'incontestato esborso della somma fatta oggetto di domanda da parte di , Pt_1 pari a , e di documentazione attestante la riferibilità degli esborsi al sinistro, le C.F._2 Cont contestazioni di sono pertinenti nella misura in cui individuano due voci di spesa non linearmente riconducibili al sinistro e alla operatività della polizza , per l'importo indicato di CP_8 euro 304,00, essendo gli importi indicati in atti in tale valuta.
2. Da quanto sopra esposto consegue che a deve essere riconosciuto il rimborso dell'importo Pt_1 che consegue dalla detrazione di euro 304,00 dalla somma di FR.SV. 74.444,20, importo da attualizzassi in euro al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento. La richiesta avente ad oggetto quanto l'appellante “dovesse sostenere fino alla chiusura della malattia” non può trovare ingresso. Infatti poiché la surrogazione realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, il credito resta immutato con tutte le sue caratteristiche - contenuto, accessori, eccezioni opponibili- ed il il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum. Presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato, e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato sicchè l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacchè per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito ( Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 aprile 2021, n. 10374;
Cass. n. 4347 del 23/02/2009).
Costituisce orientamento giurisprudenziale costante che il credito per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, fatto valere in via di surrogazione nei confronti del terzo responsabile del fatto illecito, ha natura di credito di valore e non di valuta. Poiché l'ente erogatore subentra nella medesima posizione ed entità sussistente all'atto della insorgenza del credito del danneggiato la comunicazione (e richiesta di rimborso) dell'istituto di assicurazione sociale non costituisce fatto costitutivo di quel diritto. L'assicurazione ha pertanto diritto alla reintegrazione nell'identica posizione che avrebbe in assenza della passività patrimoniale subita effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009
Sez. L, Sentenza n. 7479 del 05/06/2000).E' stato pertanto affermato che “deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale
pagina 11 di 14 opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta”(Cass Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015).
All'importo capitale dovuto vanno pertanto applicati rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'erogazione dell'indennità sino al saldo. Cont
3. ha chiesto il rimborso dell'importo sia da parte di impresa che ha assicurato per la Pt_1 responsabilità civile verso terzi il motoveicolo Piaggio Tg DW27800 di proprietà di su Parte_2 cui era trasportata sia da parte di conducente del mezzo assicurato. Persona_1 Parte_2
Va premesso che “nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti: a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro); b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato” ( Cass sez III n. 14981/22).
Orbene esercitando il diritto di surroga è succeduto alla danneggiata sicchè è Pt_1 PE subentrata nel credito dell'assicurata “verso i terzi responsabili”, cioè nei confronti del responsabile Contr e la sua assicurazione Parte_2
La Suprema Corte ha affermato altresì che “tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva.Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito
(anche se maturati prima della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.Il trasferimento a titolo particolare, dall'assicurato all'assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto”.
(Cassazione civile sez. III, 14/10/2016 n.20740). non ha contestato la responsabilità per il Parte_2 Cont sinistro, né l'esistenza del rapporto contrattuale con svolgendo rispetto alla pretesa di Pt_1 Cont una difesa adesiva alle argomentazioni svolte da
Pertanto ha diritto ad ottenere la condanna in via solidale del danneggiante e della sua Pt_1 assicurazione al rimborso di quanto erogato a PE
Cont
4. ha chiesto di essere manlevato da per quanto dovesse essere tenuto a versare alla Parte_2 Cont danneggiata E' pacifico che abbia concluso con contratto per la responsabilità PE Parte_2 civile in forza di polizza n. 1-1622-5-235628149 avente per oggetto la garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del motociclo Piaggio Tg DW27800, di proprietà e condotto da al momento del sinistro occorso in Luvinate il 30.06.2016. Parte_2 pagina 12 di 14 Cont non ha contraddetto tale pretesa, né ha eccepito alcunchè in ordine al regime del rapporto in essere
Cont deve pertanto essere condannata a tenere indenne il suo assicurato/ danneggiante da quanto costui sia chiamato a rifondere alla danneggiata PE
5. All'esito delle considerazioni svolte l'appello di deve pertanto essere accolto, e, in riforma Pt_1 Cont dell'impugnata sentenza, l'appellata e soccombenti, devono essere condannati, in Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese del primo e secondo grado.
Deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n.
23226; 30 agosto 2010 n. 18337).
Le spese vengono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando per il primo grado lo scaglione previsto per le cause di valore compreso nello scaglione da €52.0001 ad euro € 260.001, secondo i valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi quella istruttoria in primo grado, assente tale fase in secondo grado.
Cont Nel rapporto interno tra e le spese devono essere compensate, non avendo svolto Parte_2 argomenti di difesa utili a contrastare la richiesta di Parte_2
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. Sentenza n. Controparte_2
2163/20 pubblicata il 11.3.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, condanna in solido con Controparte_6 Parte_2
a rimborsare a l'importo di FR.SV. 74.444,20
[...] Controparte_2 al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento, al netto di euro 304,00, oltre, sulla somma così determinata, rivalutazione e interessi dalla data della erogazione al saldo;
2) condanna e in solido tra loro al pagamento in Controparte_6 Parte_2 favore di. delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi euro 11.268,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario, e per il secondo grado in complessivi euro 9.991,00, oltre iva,
c.p.a. e rimborso spese forfettario;
3) condanna a mantenere indenne dalle somme che Controparte_6 Parte_2 costui sarà tenuto a corrispondere a in forza dei Controparte_4 superiori i capi 1) e 2 ); pagina 13 di 14 4) compensa le spese di lite del primo e secondo grado tra e Controparte_6 [...]
Parte_2
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.10.2023
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Maria Teresa Brena
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il doc 5 A) prodotto nel grado di appello contiene nota avente il medesimo contenuto datata 28.6.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere
dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1715/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Beato Angelico, 1 20133 Milano presso lo studio dell'avv. Tedoldi Luigi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Chiossetto, 7 20122 CP_1 P.IVA_2
Milano presso lo studio dell'avv. Sala Marianna, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Cavour, 9 Parte_2 C.F._1
21100 SE presso lo studio dell'avv. Chiaravalli Mariano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
Conclusioni per Pt_1 Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
2163/2022 pubblicata l'11.3.2022, così giudicare: nel merito: visti gli artt. 141 e 142 Cod. Ass. e ritenuta fondata in fatto e diritto la surrogazione dell'attrice (appellante), condannare in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, nella propria qualità di assicuratore del motociclo tg. DW27800, sul quale era trasportata la sig.ra PE
nonché in solido il litisconsorte necessario nella propria qualità di
[...] Parte_2 proprietario/conducente del suddetto veicolo, a rimborsare l'importo di FR.SV. 74.444,20.=, al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento, quali importi allo stato erogati dalla , Controparte_2 assicuratore sociale dell'infortunata, nonché le ulteriori somme che l'attrice (appellante) dovesse sostenere fino alla
pagina 1 di 14 chiusura della malattia. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, nonché interessi ex art.
1284, c. 4, c.c. dal dovuto al saldo. Vinte le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ammettere prova orale per testi e interrogatorio formale degli appellati sulle seguenti circostanze: AN DEBEATUR: 1) Vero che il giorno
30/06/2016, verso le ore 14.15, la sig.ra si trovava trasportata sul motociclo tg. DW27800, di proprietà Persona_1 e condotto dal marito , assicurato presso l con polizza n. 235628149. 2) Vero che nel Parte_2 Controparte_1 territorio del Comune di Luvinate (VA) lo stesso percorreva la via Vittorio Veneto – in direzione di Barasso – ed, in prossimità dell'incrocio con via Cavour, in fase di sorpasso della colonna dei veicoli, veniva a collisione con la Fiat
500L tg. ET021PV, di proprietà e condotta da , il quale stava svoltando a sinistra. 3) Vero che sul Controparte_3 posto sono intervenuti i Carabinieri di SE, i quali, eseguiti gli accertamenti ed i rilievi fotoplanimetrici, hanno elevato contravvenzione al sig. per violazione dell'art. 148/12-16 Cod. Strad. (SORPASSO Parte_2 ALL'INTERSEZIONE). Si indicano i testimoni: - – via Fidanza, 27 – 21025 - Comerio (VA); - Persona_1 Carabinieri di SE – Agenti Sigg. e;
- – via Cavour, 3 – Luvinate Testimone_1 Tes_2 Controparte_3 (VA). QUANTUM DEBEATUR: 4) Vero che a seguito della rovinosa caduta sul manto stradale la sig.ra PE riportava gravi lesioni, in conseguenza delle quali veniva trasportata all' di SE, dove restava
[...] Org_1 ricoverata dal 30/06/2016 al 5/7/2016, per essere successivamente trasferita in clinica riabilitativa con diagnosi:
“Frattura pluriframmmentaria scomposta sovradiacondiloidea con esposizione puntiforme dell'omero distale destro;
Frattura polo distale di rotula destra;
Ferita lacero contusa della regione mediale del ginocchio destro con degloving distale coscia e gamba destra ed escoriazioni multiple”. 5) Vero che l'entità delle lesioni, patite in conseguenza del sinistro stradale, sono state puntualmente descritte nella perizia medico-legale della dott.ssa del Persona_2 18/02/2017 (doc. 3) e nella perizia del medicofiduciario della del dott. del 23/02/2017 (doc. Org_2 Persona_3 4), nonché nella DOCUMENTAZIONE MEDICA (docc. 5 e 5 bis – ATTI MEDICI) contenente referti OSP. di SE –
Scheda Nosologica Individuale “ di SE – Certificazione del dott. di Organizzazione_3 Persona_4 SE – – Osp. di SE – Organizzazione_4 Org_5 Organizzazione_6
– Certificazione Dott. – Dott. –
[...] Persona_5 Persona_6 Organizzazione_7 Org_ di (VA) – , ecc. 6) Vero che la malattia non può essere
[...] Org_8 Organizzazione_10 considerata chiusa, atteso che l'infortunata dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per l'asportazione del materiale di sintesi. Pertanto l'attrice (appellante) dovrà sostenere ulteriori esborsi, per i quali formula fin d'ora l'intenzione di rivalersi. 7) Vero che la sig.ra all'epoca era alle dipendenze dell' di Persona_1 Org_11 Lugano (CH), in qualità di venditrice con reddito mensile di FR.SV. 2.200,00.= mensili. 8) Vero che il datore di lavoro, in conformità alla Legge Federale Svizzera contro gli Infortuni e le Malattie dei Dipendenti (LAINF), è assicurato presso l'attrice con polizza n° 14'494'431. 9) Vero che la , in virtù del patto Controparte_2 contrattuale, ad oggi ha erogato prestazioni assistenziali per FR.SV. 74.444,20.= a titolo di indennità giornaliera, spese ospedaliere, assistenziali e medico farmaceutiche. 10) Vero che l' era stata messa a conoscenza Controparte_1 dell'esistenza della rivalsa della , quale assicuratore sociale, con raccomandata Controparte_2 Org con ricevuta di ritorno di quest'ultima del 25/07/2016 e successiva raccomandata del 10/11/2016, nonché con Pec dell'avv. Luigi Tedoldi del 4/9/2017. 11) Vero che, come accennato, il motociclo Piaggio X10 tg. DW2780, su cui era trasportata la lesionata, intestato e condotto da , era assicurato presso l' (pol. 1-1622- Parte_2 Controparte_1 5-235628149 – sin. 1/1622/99/063617). 12) Vero che le indennità giornaliere sono state corrisposte dalla
[...]
al datore di lavoro di Lugano (CH) Controparte_2 Org_11
Con Conclusioni per
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito, in via principale respingere l'appello proposto da , perché infondato in Controparte_4 fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata;
- nel merito, in via subordinata in ipotesi di riforma, limitare il rimborso dovuto da a Controparte_1 [...] Co
a quanto risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. IN VIA ISTRUTTORIA si Controparte_4 oppone all'ammissione della prova orale formulata da parte appellante per i motivi meglio supra espressi. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da porsi a carico dell'appellante.
pagina 2 di 14 Per Parte_2 in via principale A) Respingere l'appello proposto da poiché Controparte_4 infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 2163/2022, emessa dal Tribunale di
Milano in data 08.03.2022 e pubblicata in data 11.03.2022; B) Con rifusione delle spese e delle competenze anche del presente grado di giudizio. in via subordinata
C) In ipotesi di riforma della sentenza n. 2163/2022, emessa dal Tribunale di Milano in data 08.03.2022 e pubblicata in data 11.03.2022, dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_5 sede in Milano C.so Como n. 17, tenuta a garantire e manlevare da qualsiasi somma che lo Parte_2 stesso fosse tenuto a corrispondere all'attrice appellante e da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivagli ad esito del presente giudizio, in virtù del contratto di assicurazione n. 1-1622-5-235628149 avente per oggetto la garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del motociclo Piaggio Tg
DW27800 di proprietà e condotto da al momento del sinistro occorso in Luvinate il 30.06.2016; Parte_2 D) Condannare la parte che risulterà soccombente alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza n 2163 del 2022, pubblicata il 11.3.2022, ha rigettato la domanda avanzata da ( in avanti ) nei confronti di Parte_1 Pt_1
e di avente ad oggetto il rimborso della somma che la Controparte_6 Parte_2 compagnia svizzera ha dedotto di avere erogato in qualità di assicuratore sociale a Persona_1 Contr dichiarando assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_2 Cont Ha pertanto condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti e Pt_1
Parte_2
In particolare aveva allegato: che in virtù della legge federale svizzera contemplante Pt_1
l'assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie dei dipendenti ( LAINF) aveva contratto polizza in favore di che costui era datore di lavoro di danneggiata in qualità Org_11 Persona_1 di trasportata a seguito di sinistro verificatosi il 30.6.2016 mentre era a bordo del veicolo condotto da di avere erogato in favore di costei, al momento dell'atto introduttivo del Parte_2 giudizio, l'importo di euro 74.444,20, riconosciutele a titolo di indennità giornaliera e per spese mediche e chirurgiche, dovendo tale importo subire aggiornamenti in ragione del previsto intervento Cont chirurgico per asportazione di materiale di sintesi;
di avere messo a conoscenza assicuratrice del motociclo su cui era trasportata della esistenza della surroga. PE
Aveva chiesto infine, in applicazione degli artt. 141 e 142 Cod. Ass.ni la condanna di CP_1
nella qualità di assicuratore del motociclo tg. DW27800, sul quale era trasportata la sig.ra
[...] nochè di nella qualità di proprietario/conducente del suddetto Persona_1 Parte_2 veicolo, a rimborsare l'importo di FR.SV. 74.444,20 al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento, e allo stato erogati, “nonché le ulteriori somme che l'attrice dovesse sostenere fino alla chiusura della malattia”, il tutto oltre a rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, nonché interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal dovuto al saldo.
pagina 3 di 14 Cont Si era costituita che aveva preliminarmente eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, avuto riguardo al richiamato “nuovo intervento chirurgico”, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo a in ragione dell' intervenuta domanda di surroga Pt_1 anche da parte della di Compensazione di Bellinzona, nonché per avere Org_13 PE sottoscritto dichiarazione ex art. 142, II° comma, Cod. Ass. relativamente al danno biologico temporaneo e permanente, escludendo le spese mediche e la inabilità temporanea lavorativa. Cont Nel merito contestava l'an debeatur, deducendo come dovesse essere oggetto di accertamento l'esatto ammontare, nonché l'oggetto delle erogazioni asseritamene effettuate a favore della sig.ra dai e dalla nonché il quantum, in assenza di una indicazione PE Pt_1 Org_13 analitica delle singole poste di danno asseritamente risarcite, sulla base di documentazione in parte non riferibile alla sig.ra in parte relativa a prestazioni sanitarie non riconducibili alle lesioni PE patite dalla danneggiata, peraltro sostenute in “regime di solvenza” piuttosto che in ospedali pubblici o accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si costituiva nei cui confronti era stata disposta integrazione del contraddittorio, il quale, Parte_2 contestata la sussistenza di una sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro, chiedeva il Cont rigetto dell'avversa pretesa, in subordine che fosse tenuta a garantire e manlevare quanto fosse stato tenuto a pagare all'attrice.
Il tribunale, rigettata preliminarmente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, rigettata l'eccezione declinata come difetto di legitimatio ad causam di , nel merito, ha ritenuto fondata l'eccezione per mancanza di prova della titolarità del Pt_1 diritto, avuto riguardo all'assenza di prova dei pagamenti asseritamente effettuati da in Pt_1 favore di Il tribunale ha pertanto dichiarata assorbita la domanda di manleva di PE Parte_2 Cont nei confronti di
Avverso tale sentenza ha proposto appello , lamentando l'erronea disamina di atti e Pt_1 documenti che proverebbero sia l'an che il quantum debeatur, avuto riguardo al fatto che il
Tribunale avrebbe erroneamente statuito sulla non chiara riferibilità della notifica di infortunio prodotta da , nonché sulla assenza di prova della avvenuta erogazione delle somme al datore Pt_1 Cont di lavoro e non a atteso che non avrebbe contestato l'avvenuto pagamento. PE
E' stata altresì avanzata istanza di sospensione della esecutività della sentenza.
Cont e si sono costituiti depositando le rispettive comparse di costituzione, chiedendo il Parte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
All'udienza di prima comparizione del 10.11.2022 parte appellante ha rinunciato all'istanza Pt_1 di sospensione ed il Collegio ha rinviato la causa all'udienza del 22.6.2023 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 14 Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La causa è stata decisa in sede di camera di consiglio del 25.10.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello è fondato.
La sentenza impugnata si fonda essenzialmente sulla ritenuta omessa prova della titolarità del diritto di surrogarsi, avendo il tribunale ritenuto che la documentazione prodotta non desse conto dei perfezionati pagamenti in favore di PE
Seppure la sentenza non abbia ritenuto le circostanze rilevanti al fine del decidere, la circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento rende opportuno precisare: Cont a)che la ha inviato note ( docc. 1,4,51 fasc. I grado con cui ha Organizzazione_14 dichiarato di volere interrompere la prescrizione “facendo seguito all'avviso di rivalsa del 19.4.2018”, nota quest'ultima mai prodotta, senza dichiarare di volere esercitare il diritto, sicchè Cont Org_1 non è provato che abbia ricevuto richiesta di surroga da parte della in ogni caso la surroga è stata esercitata da già dal 25 luglio 2016 ( doc 8 fasc. I grado ); Pt_1 Pt_1
b)che la dichiarazione ex art 142 cod ass. rilasciata da in data 17.10.2017 (doc. 3 fasc. I PE Cont grado è inopponibile a che già in precedenza, con raccomandata del 25.7.2016, Pt_1 Cont notificata il 22.8.2016 ( doc. 8 fasc. cartaceo I grado ), aveva comunicato ad di volersi Pt_1 rivalere di quanto anticipato a titolo “di costi di trattamento medico e perdita di salario”, indicando Org_ espressamente assicurata per il tramite del datore di lavoro ( doc. 8 fasc. Persona_1 Cont appello ), dichiarazione di cui ha accusato ricezione anche a fronte delle interlocuzioni su Pt_1 ccedutesi tra le due imprese assicuratrici (docc. 14,15,16 fasc. I grado ). Sul punto è utile Pt_1 richiamare come “ il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c.). Nella materia dell'assicurazione r.c.a. poi, la legge ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti. L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d'un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione
a quest'ultimo. L'assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all'assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 cod. ass.).” ( Cass. III Civile sent. n° 14981 dell'11/05/2022).
pagina 5 di 14 Cont Tra l'altro la dichiarazione di ha ad oggetto la ricezione da parte di del risarcimento da PE danno biologico, posta di danno non coperta dall'assicuratore sociale e non passibile di surroga (
Cass Sez. 3, Sentenza n. 20747 del 26/10/2004), a fronte della rinuncia a ulteriore ristoro per invalidità permanente da parte di , eccetto le poste per inabilità temporanea a spese mediche. Pt_1
La surrogazione dell'assicuratore è disciplinata dall'art 1916 c.c. e costituisce una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, che si realizza quando l'assicuratore comunica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento dell'indennizzo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. La surroga determina quindi ope legis la sostituzione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, nella cui posizione sostanziale e processuale l'assicuratore subentra comportando la sua estromissione dal rapporto (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015). E' stato in proposito anche chiarito che “la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato prevista dall'art. 1916 cod. civ., integra una forma di successione a titolo particolare nel credito alla prestazione risarcitoria, il che significa che, con la relativa azione, l'assicuratore deduce un diritto proprio e non già, in via di legittimazione straordinaria, il diritto dell'assicurato. Vale a dire che l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione o il pagamento dell'indennità all'effettivo "assicurato", costituiscono un presupposto perché l'assicuratore acquisti, per successione ex lege, la titolarità del diritto al risarcimento del danno che era già dell'assicurato; e non perché acquisti la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al medesimo risarcimento del quale sia ancora titolare l'assicurato. Quindi, fermo restando che col proporre l'azione ex art. 1916 Cod. civ. l'assicuratore deduce in giudizio un diritto del quale assume di essere titolare per l'intervenuto successione all'assicurato, la questione sulla sussistenza degli anzidetti requisiti ha natura sostanziale e di merito, perché, appunto, attiene all'accertamento dell'avvenuto successione dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato e, quindi, della titolarità dello stesso diritto da parte dell'assicuratore”(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 7300 del 1991).
Non ha costituito oggetto di contraddittorio la pacifica operatività ed azionabilità in giudizio del diritto di surroga da parte dell'assicuratore sociale (svizzero ovvero italiano) nell'altro Stato, previsto dal “Secondo Accordo Aggiuntivo” firmato a Berna il 2/4/1980 in relazione alla
Convenzione del 14/12/1962 (resa esecutiva in Italia mediante la legge di ratifica n. 1781 del
31.10.1963), stipulata dalla Repubblica Italiana e dalla Confederazione Svizzera relativamente alla sicurezza sociale. Pertanto, essendo fondato affermare riveste la posizione di assicuratore Pt_1 sociale elvetico, vige il principio dettato dall'art 142 Cod. ass. secondo cui “dopo la comunicazione da parte dell' ente di volersi avvalere del diritto di surroga, l'assicuratore non potrà sottrarsi agli adempimenti previsti dalla citata norma e non potrà opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato, neppure in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva” (Cass. III sent. n° 14981 dell'11/05/2022; Cass., 27869/2017; Cass., 8527/2004; Cass., 3806/1998). D'altra parte la stessa Cont parte appellata ha affermato che “Le prestazioni di e della Pt_1 Org_13 rappresentano, per analogia, l'equivalente delle erogazioni elargite dall' ai lavoratori CP_7 Org_ italiani, o dall' per invalidità civile” ( comparsa costituzione I grado e comparsa costituzione
II grado).
pagina 6 di 14 Emerge pertanto che la surroga è operante in favore del gestore dell'assicurazione sociale non solo dopo l'effettiva corresponsione della prestazione, ma dal momento in cui tale ente dichiara al terzo responsabile ovvero al suo assicuratore di aver ammesso l'assicurato-danneggiato all'indennizzo, con ciò preavvertendolo di voler esercitare la surroga. In tal senso è stato chiarito che “Il principio fissato dall'art. 1916 cod. civ. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità,subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: ) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile CP_7 dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che qualora la capitalizzazione della rendita erogata superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun altra somma è dovuta a quest'ultimo”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6797 del 05/05/2003).
La ricostruzione dell'istituto della surroga come peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato comporta altresì che nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato (cfr. ex plurimis
Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015 Cass. 05 maggio 2003, n. 6797).
E' accertato che ha agito in qualità di assicuratore sociale (art. 142 Cod. Ass.ni) secondo la Pt_1
Legge Federale Svizzera
Contro
Gli Infortuni E Le Malattie Dei Dipendenti intestata al datore di lavoro dell'infortunata (cfr. doc. n 7). In forza di tale polizza il lavoratore in Org_11 caso di infortunio ha diritto a percepire le prestazioni per rimborso spese mediche e indennità giornaliera ( p.16 e ss. atto di appello).
ha prodotto unitamente all'atto di citazione “notifica di infortunio ” da cui si evince la Pt_1 CP_8 denominazione della ditta , il nome dell'infortunato il luogo e la Org_11 Persona_1 descrizione dell'infortunio, il posto abituale di lavoro dell'infortunato “negozio”, la dinamica del sinistro che ha visto trasportata da coniuge di e dipendente anch'egli di PE Parte_2 PE
sul motociclo di costui ( docc. 27 fasc. I grado ).La notifica contiene il riferimento CP_9 Pt_1 Org_ agli estremi del conto corrente di
Risulta pertanto che ha provato l'an debeatur, avendo provato l'esistenza della polizza Pt_1 Org_ stipulata dal datore di lavoro e la richiesta di volere esercitare la surroga, incontestata per contro la sussistenza del sinistro e la addebitabilità a punti sui quali è da registrarsi il Parte_2 giudicato.
pagina 7 di 14 Cont In ultima analisi non ha neanche contestato l'avvenuto pagamento delle prestazioni avendo articolato l'eccezione nei limitati termini “ non ha chiarito il dubbio né ha specificato le poste Pt_1 risarcitorie a cui avrebbe diritto. Le prestazioni di e della Cassa Cantonale rappresentano, Pt_1 Org_ per analogia, l'equivalente delle erogazioni elargite dall' ai lavoratori italiani, o dall' CP_7 per invalidità civile;
pertanto, è evidente che nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, occorrerà accertare, con la massima precisione, l'esatto ammontare, nonché l'oggetto delle erogazioni asseritamente effettuate a favore della sig.ra dai due istituti, al fine di evitare PE indebite duplicazioni delle prestazioni, a danno della convenuta” ( comparsa costituzione appello).
Il fascicolo di primo grado contiene documentazione inerente l'infortunio, i referti rilasciati a e le cartelle cliniche, e, nella fascicolazione al n 6) documentazione varia avente ad oggetto PE prove di pagamento e corrispondenza intercorsa sia con che con documentazione PE Parte_2 rimessa mediante deposito in via telematica avente ad oggetto “n.34 attestati di pagamento” e Orga
“conferma bancaria ( doc. 6 bis ter fasc. I grado ), documenti depositati con la prima Pt_1 memoria ex art 183 co 6 n 1 cpc. Cont Con la memoria di replica tempestivamente depositata il 15.7.2019 ha preso posizione affermando “Ci si domanda se l'invocata lex helvetica a cui fa riferimento controparte preveda il risarcimento anche di poste risarcitorie basate su documentazione in parte non riferibile alla sig.ra PE
(vedasi doc. 6, pag. 21 e 34 - fascicolo attoreo), in parte relativa a prestazioni sanitarie non riconducibili alle lesioni patite dalla danneggiata in conseguenza al sinistro del 30.6.16 (vedasi doc. 6, “controllo ginecologico” pag. 13; “visita oculistica” pag. 22 - fascicolo attoreo); in parte inidonea a dimostrare la congruità delle singole liquidazioni effettuate a favore della sig.ra Pare difficile, tanto che - in PE mancanza di prova contraria - gli esborsi asseritamente effettuati sinora, non possono che considerarsi Cont arbitrari e certamente non opponibili alla Compagnia”.In sede di comparsa conclusionale avuto riguardo all'an debeatur, ha ribadito “Si constata che controparte non ha dimostrato la fondatezza delle richieste economiche, né ha fornito alcuna indicazione analitica delle singole voci di danno asseritamente risarcite, sulla base di documentazione in parte non riferibile alla sig.ra PE
(vedasi doc. 6, pag. 21 e 34 - fascicolo attoreo), in parte relativa a prestazioni sanitarie non riconducibili alle lesioni patite dalla danneggiata in conseguenza al sinistro del 30.6.16 (vedasi doc. 6, “controllo ginecologico” pag. 13; “visita oculistica” pag. 22 - fascicolo attoreo); in parte inidonea a dimostrare la congruità delle singole liquidazioni effettuate a favore della sig.ra
” PE
in sede di atto di appello ha dovuto ammettere la non immediata illeggibilità della Pt_1 documentazione versata affermando che il doc. 6 consiste in “un documento composto da n. 58 pagine costituite dalle pezze contabili (scontrini, ricevute, fatture ecc.) e dai report di Pt_1 riepilogativi dei conteggi delle indennità e spese liquidate a favore dell'assicurata, il cui dettaglio, unitamente ai 34 attestati di avvenuto pagamento, è stato riprodotto sub doc. 6 bis.”
Ciò premesso, pur dovendosi dare atto che la produzione attorea è stata versata in maniera massiva e che è manchevole una specifica indicazione delle poste componenti l'oggetto della domanda, cristallizzata con l'atto introduttivo nel rimborso di euro 74.444,20 Fr.Sv. , ciò non ha impedito ad pagina 8 di 14 Cont di contraddire l'avversa pretesa sotto il profilo della riferibilità della documentazione alle lesioni patite a seguito di sinistro da e della loro congruità, con ciò delineando il perimetro PE delle proprie contestazioni.
Viene in rilievo il principio secondo cui “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni” (Sez. U -
, Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. Sez. 3, 7 aprile
2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass. Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976).
E' stato inoltre chiarito che l'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove
(documentali e non) “senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice”(Cass
Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016).
La documentazione versata è classificabile in: a) note aventi ad oggetto “conteggi indennità giornaliera”; b) note per spese di trasporto effettuate da e nel futuro;
c) Parte_3 Pt_4 fatture per prestazioni fisiatriche e strumentali rese dalla struttura d)fatture per Org_3 prestazioni specialistiche.
Vale richiamare che la giurisprudenza ha affermato il principio, trasponibile nel caso di specie, secondo cui“L' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio CP_7 per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965, cosi come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.P.R. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta”(Cass
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3296 del 12/02/2018), principio trasponibile nel caso in esame. Cont Ciò premesso viene in rilievo come non abbia specificatamente contraddetto, come era suo onere, che non abbia corrisposto quanto oggetto della somma individuata in domanda. Pt_1 Cont Piuttosto le eccezioni di sembrano appuntarsi, da un lato, sul pagamento a persona diversa dall'avente diritto, dall'altro sulla legittimità e congruità delle pretese di . Pt_1
Quanto al primo profilo la documentazione che attiene a “conteggio indennità giornaliera”, da luglio 2016 ad agosto 2017, individuano l'assicurata a cui spetta l'indennità in e Persona_1 Org_ quale datore di lavoro destinatario della comunicazione, sul cui conto, come da comunicazione di surroga, sono transitate le somme. Non vi sono pertanto dubbi sul destinatario dell'indennità, Org_ l'assicurata e sul sottoscrittore la polizza il datore di lavoro Il dettaglio dei PE CP_8 pagamenti corrisposti (doc. 6 ter all. seconda memoria ex art 183 c.p.c depositata il Pt_1
12.7.2019) non è stato tempestivamente contestato.
pagina 9 di 14 Per altro verso, seppure alcuni documenti versati, comunque riportanti causale “ , Persona_1 evento del 30 giugno 2016”, siano indirizzati a ( p.16, p.22 doc. 6 fascicolo I grado Parte_2 telematico ) la circostanza è facilmente spiegabile con il fatto che non è contestato Pt_1 Parte_2 sia coniuge di e che in tale qualità si è interfacciato con anche per quanto di PE Pt_1 competenza della moglie (doc. 9 fasc. appello ). Tale dato smentisce platealmente quanto Pt_1 affermato negli atti difensivi dall'appellato avendo addirittura costui interloquito in via Parte_2 diretta con sulle spettanze di Pt_1 PE
In ordine al quantum, a fronte della produzione perfezionata da , avente ad oggetto “n° 34 Pt_1 attestati di pagamento a titolo di indennità giornaliera, spese mediche, ospedaliere, assistenziali, farmaceutiche e fisioterapiche, pari al petitum dell'atto di citazione”, non viene in rilievo l'intervenuto pagamento da parte di , non specificatamente contestato, quanto la circostanza Pt_1 che “ le prestazioni sanitarie non – siano-riconducibili alle lesioni patite dalla danneggiata in conseguenza al sinistro del 30.6.16”.
Quanto alla congruità delle indennità erogate trattasi di contestazione articolata in termini generici, in assenza di una esaustiva puntuale indicazione di quali voci di spesa non siano coperte dalla polizza CP_8
E' accertata ed incontestata l'entità e la natura delle lesioni subite da in conseguenza del PE sinistro stradale, puntualmente descritte nella perizia medico-legale della dott.ssa Persona_2 del 18/02/2017 (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado ). Pt_1
Va richiamato che la polizza (doc.7 fasc. I grado ) copre le spese sostenute per CP_8 Pt_1 infortuni per cure ambulatoriali e ospedaliere, mezzi ausiliari e trasporti, la diaria e la rendita di invalidità.
Il limite della surroga è costituito dall'effettivo esborso effettuato dall'ente previdenziale, o assicuratore pubblico, che può fornire prova dell'ammontare della somma in via documentale (Cass.
n. 21540 del 15/10/2007 ).Orbene in ragione del regime di diritto internazionale vigente di cui si è sopra fatto cenno, in particolare in virtù dell'art. 21 bis del Secondo Accordo Aggiuntivo, “Qualora una persona abbia diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno sopravvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente e qualora essa abbia diritto di richiedere ad un terzo la riparazione di tale danno in virtù della legislazione di quest'ultimo Stato, tale Stato riconosce all'istituto del primo Stato, che ha concesso le prestazioni, il diritto di essere surrogato nel diritto alla riparazione secondo la legislazione che gli è applicabile”. Emerge pertanto gli Stati contraenti sono tenuti a rispettare le norme e i criteri adottati nello Stato in cui il trattamento previdenziale e assistenziale è stato erogato.
Non vi è dunque spazio per sindacare le valutazioni mediche che costituiscono il presupposto della erogazione della indennità giornaliera fino ad agosto 2017, né per le censure sulla congruità delle spese esposte. Per completezza è da osservare che è incontestato che è stata ricoverata PE presso l' di SE (denominata , e in seguito presso la Org_17 Organizzazione_18
” di SE, entrambe strutture facenti parte del sistema sanitario regionale e Organizzazione_3
pagina 10 di 14 nazionale, e che la polizza non prevede specificatamente che le cure ambulatoriali non potessero essere erogate in regime privatistico.
Le uniche voci di spesa, oggetto di specifica eccezione, non riconducibili al sinistro sono da individuarsi nel “controllo ginecologico” e “visita oculistica” ( doc 6 pag. 13; pag. 22 fascicolo I grado telematico ). Pt_1
Infine, a fronte dell'incontestato esborso della somma fatta oggetto di domanda da parte di , Pt_1 pari a , e di documentazione attestante la riferibilità degli esborsi al sinistro, le C.F._2 Cont contestazioni di sono pertinenti nella misura in cui individuano due voci di spesa non linearmente riconducibili al sinistro e alla operatività della polizza , per l'importo indicato di CP_8 euro 304,00, essendo gli importi indicati in atti in tale valuta.
2. Da quanto sopra esposto consegue che a deve essere riconosciuto il rimborso dell'importo Pt_1 che consegue dalla detrazione di euro 304,00 dalla somma di FR.SV. 74.444,20, importo da attualizzassi in euro al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento. La richiesta avente ad oggetto quanto l'appellante “dovesse sostenere fino alla chiusura della malattia” non può trovare ingresso. Infatti poiché la surrogazione realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, il credito resta immutato con tutte le sue caratteristiche - contenuto, accessori, eccezioni opponibili- ed il il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum. Presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato, e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato sicchè l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacchè per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito ( Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 aprile 2021, n. 10374;
Cass. n. 4347 del 23/02/2009).
Costituisce orientamento giurisprudenziale costante che il credito per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, fatto valere in via di surrogazione nei confronti del terzo responsabile del fatto illecito, ha natura di credito di valore e non di valuta. Poiché l'ente erogatore subentra nella medesima posizione ed entità sussistente all'atto della insorgenza del credito del danneggiato la comunicazione (e richiesta di rimborso) dell'istituto di assicurazione sociale non costituisce fatto costitutivo di quel diritto. L'assicurazione ha pertanto diritto alla reintegrazione nell'identica posizione che avrebbe in assenza della passività patrimoniale subita effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009
Sez. L, Sentenza n. 7479 del 05/06/2000).E' stato pertanto affermato che “deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale
pagina 11 di 14 opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta”(Cass Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015).
All'importo capitale dovuto vanno pertanto applicati rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'erogazione dell'indennità sino al saldo. Cont
3. ha chiesto il rimborso dell'importo sia da parte di impresa che ha assicurato per la Pt_1 responsabilità civile verso terzi il motoveicolo Piaggio Tg DW27800 di proprietà di su Parte_2 cui era trasportata sia da parte di conducente del mezzo assicurato. Persona_1 Parte_2
Va premesso che “nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti: a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro); b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato” ( Cass sez III n. 14981/22).
Orbene esercitando il diritto di surroga è succeduto alla danneggiata sicchè è Pt_1 PE subentrata nel credito dell'assicurata “verso i terzi responsabili”, cioè nei confronti del responsabile Contr e la sua assicurazione Parte_2
La Suprema Corte ha affermato altresì che “tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva.Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito
(anche se maturati prima della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.Il trasferimento a titolo particolare, dall'assicurato all'assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto”.
(Cassazione civile sez. III, 14/10/2016 n.20740). non ha contestato la responsabilità per il Parte_2 Cont sinistro, né l'esistenza del rapporto contrattuale con svolgendo rispetto alla pretesa di Pt_1 Cont una difesa adesiva alle argomentazioni svolte da
Pertanto ha diritto ad ottenere la condanna in via solidale del danneggiante e della sua Pt_1 assicurazione al rimborso di quanto erogato a PE
Cont
4. ha chiesto di essere manlevato da per quanto dovesse essere tenuto a versare alla Parte_2 Cont danneggiata E' pacifico che abbia concluso con contratto per la responsabilità PE Parte_2 civile in forza di polizza n. 1-1622-5-235628149 avente per oggetto la garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del motociclo Piaggio Tg DW27800, di proprietà e condotto da al momento del sinistro occorso in Luvinate il 30.06.2016. Parte_2 pagina 12 di 14 Cont non ha contraddetto tale pretesa, né ha eccepito alcunchè in ordine al regime del rapporto in essere
Cont deve pertanto essere condannata a tenere indenne il suo assicurato/ danneggiante da quanto costui sia chiamato a rifondere alla danneggiata PE
5. All'esito delle considerazioni svolte l'appello di deve pertanto essere accolto, e, in riforma Pt_1 Cont dell'impugnata sentenza, l'appellata e soccombenti, devono essere condannati, in Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese del primo e secondo grado.
Deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n.
23226; 30 agosto 2010 n. 18337).
Le spese vengono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando per il primo grado lo scaglione previsto per le cause di valore compreso nello scaglione da €52.0001 ad euro € 260.001, secondo i valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi quella istruttoria in primo grado, assente tale fase in secondo grado.
Cont Nel rapporto interno tra e le spese devono essere compensate, non avendo svolto Parte_2 argomenti di difesa utili a contrastare la richiesta di Parte_2
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. Sentenza n. Controparte_2
2163/20 pubblicata il 11.3.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, condanna in solido con Controparte_6 Parte_2
a rimborsare a l'importo di FR.SV. 74.444,20
[...] Controparte_2 al cambio corrente al momento dell'effettivo pagamento, al netto di euro 304,00, oltre, sulla somma così determinata, rivalutazione e interessi dalla data della erogazione al saldo;
2) condanna e in solido tra loro al pagamento in Controparte_6 Parte_2 favore di. delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi euro 11.268,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettario, e per il secondo grado in complessivi euro 9.991,00, oltre iva,
c.p.a. e rimborso spese forfettario;
3) condanna a mantenere indenne dalle somme che Controparte_6 Parte_2 costui sarà tenuto a corrispondere a in forza dei Controparte_4 superiori i capi 1) e 2 ); pagina 13 di 14 4) compensa le spese di lite del primo e secondo grado tra e Controparte_6 [...]
Parte_2
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.10.2023
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Maria Teresa Brena
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il doc 5 A) prodotto nel grado di appello contiene nota avente il medesimo contenuto datata 28.6.2022