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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/12/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Rg. n. 365/2019 TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA UDIENZA DEL 16.12.2024 ore 13.11 E' comparso, per parte opponente, l'Avv. Spano, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Rassu, e per parte opposta l'Avv. Massimo Perra, in sostituzione degli Avv.ti Cosimo Cimmino e Anna Anita Mollo, i quale confermano le conclusioni e chiedono sentenza. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura del dispositivo. Il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.25 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 365/2019 pendente tra
( ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE RASSU, giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in OLBIA C.SO UMBERTO I, 103
CONTRO
( ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
COSIMO CIMMINO e ANNA ANITA MOLLO, giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio dei medesimi in NAPOLI CORSO UMBERTO I, 237
*****************
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la Parte_1
convenuta indicata in epigrafe, assumendo, che la pretesa creditoria avanzata dalla medesima fosse infondata, in quanto, sebbene non negasse la sussistenza del rapporto contrattuale di appalto, negava di essere debitrice dell'opposta, rilevando di aver già corrisposto in contanti la somma di € 38.000,00, come richiesto dal titolare dell'impresa e lamentando l'inadempimento della medesima, posto che aveva interrotto l'esecuzione dei lavori immotivatamente.
Chiedeva, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta, nonchè la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 20.000,00 o altra maggiore o minore accertata in corso di causa, in conseguenza del minor prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, il rigetto della domanda di risoluzione, nonché quella di condanna alla restituzione di somme, stante il mancato versamento di alcuna somma da parte dell'opponente, e quella di risarcimento del danno;
condannare l'opponente ex art. 96 cpc, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024 con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e merita, pertanto, di essere rigettata.
In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile
2005/15026, 2003/15186, 2002/6663). Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, si osserva come l'opposto, attore sostanziale, abbia agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di parte dei lavori previsti dal contratto di appalto intercorso con l'odierna opponente, la quale
– nell'atto introduttivo del presente giudizio - si è limitata a rilevare la mancata ultimazione da parte dell'opposta dei lavori previsti nel computo metrico del
07.12.2016, senza tuttavia contestare la sussistenza del rapporto contrattuale, nonché l'esecuzione delle opere, affermando che la stessa è stata parziale.
Al riguardo va rilevato che, a tenore dell'art. 115 cpc 1° c. “il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti….nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Va ricordato, inoltre, che la
Cassazione ha più volte ribadito la necessità per la parte convenuta (tale è
l'opponente) di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla parte attrice
(dunque l'ingiungente poi opposto) a fondamento della propria domanda, tanto da giungere a considerare come pacifici tra le parti, e non più oggetto di prova, i fatti non specificamente contestati dal convenuto.
Ad ogni buon conto si rileva come la prova testimoniale espletata abbia consentito all'opposta di dimostrare l'esecuzione di parte delle opere commissionate e di cui alle fotografie prodotte dalle parti. In particolare il testimone , direttore dei lavori, sentito all'udienza del 15.12.23 ha Testimone_1
così dichiarato: “Io ero direttore dei lavori e mi sono occupato di presentare la pratica in Comune presso lo sportello SUEP;
mi sono quindi occupato della pratica edilizia per la manutenzione straordinaria e modifiche interne dell'immobile che si trova a Olbia che ha due ingressi, uno da via Marche e l'altro sulla via retrostante, di proprietà di , che mi diede l'incarico di svolgere le predette attività. Ho Parte_1
comunicato al con l'inizio dei lavori, anche i dati relativi alla ditta CP_2
appaltatrice. Abbiamo iniziato le procedure di demolizione e poi abbiamo rifatto le murature, rinforzi strutturali e le opere morte degli infissi. Preciso che ogni settimana o dieci giorni passavo in cantiere a verificare i lavori. Io mi relazionavo con e , i quali sono andati avanti con i lavori, confidando per il Pt_2 Parte_3
rapporto che intercorreva con il nel fatto che quest'ultimo avrebbe iniziato ad Pt_1
eseguire i pagamenti. Invece successivamente i sigg.ri mi riferirono che non Pt_3
vi erano le condizioni per andare avanti con i lavori, poiché avevano anticipato troppi soldi, e che il non aveva pagato alcunchè.” Pt_1
Anche il teste ha confermato l'esecuzione dei lavori, Testimone_2
precisamente alla medesima udienza ha così dichiarato: “Io sono stato chiamato da , titolare della SP Costruzioni, perché durante l'esecuzione dei Testimone_3
lavori nell'immobile di proprietà di , era crollato parte dell'intradosso di Parte_1 un solaio e poiché io sono ingegnere il sig. mi diede incarico di stabilire quali Pt_1
interventi fossero necessari per mettere in sicurezza il solaio.
Io ho eseguito i calcoli strutturali e i disegni indicanti l'intervento da realizzare, di cui ho inoltrato pratica al SUEP. Successivamente io ho seguito i lavori di consolidamento fino al loro compimento che è stato se non ricordo male alla fine di febbraio 2017.”
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra citate, risultano processualmente provati i fatti costitutivi del credito dell'opposta, con conseguente diritto al compenso pattuito per i lavori eseguiti.
Inoltre, applicando i principi generali in tema di inadempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, mentre il creditore
è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte negoziale o legale del suo diritto,
(salva la non contestazione, come si è detto), il debitore opponente ha, invece,
l'onere di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, l'opponente - come detto - non contesta, al contrario conferma l'esecuzione dei lavori da parte dell'opposto, ma sostiene che gli stessi non siano stati portati a compimento. Ciò non toglie che l'appaltatore abbia diritto ad ottenere il compenso per le opere eseguite, così come dimostrato nel corso del giudizio.
In merito alla domanda di risarcimento dei danni formulata da parte opponente si rileva come la medesima sia rimasta totalmente sfornita di prova, in quanto non risulta dimostrato – come sostenuto dal medesimo - che la mancata conclusione dei lavori abbia impedito la vendita;
anzi risulta provato dal contratto di compravendita in atti che la stessa sia andata a buon fine;
sfornita di prova risulta invece la circostanza che la mancata conclusione dei lavori abbia fatto realizzare al medesimo un prezzo inferiore a quello che avrebbe ricavato con la vendita dell'immobile a lavori conclusi. Sulla base delle predette risultanze di causa va, dunque, rigettata l'opposizione e integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente in conseguenza della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 795/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 08.12.2018 e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società opposta che si liquidano in complessivi € 3.800,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 16/12/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 365/2019 pendente tra
( ), con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE RASSU, giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in OLBIA C.SO UMBERTO I, 103
CONTRO
( ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
COSIMO CIMMINO e ANNA ANITA MOLLO, giusta procura in atti ed elett.te dom.ta presso lo studio dei medesimi in NAPOLI CORSO UMBERTO I, 237
*****************
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio nanti l'intestato Tribunale la Parte_1
convenuta indicata in epigrafe, assumendo, che la pretesa creditoria avanzata dalla medesima fosse infondata, in quanto, sebbene non negasse la sussistenza del rapporto contrattuale di appalto, negava di essere debitrice dell'opposta, rilevando di aver già corrisposto in contanti la somma di € 38.000,00, come richiesto dal titolare dell'impresa e lamentando l'inadempimento della medesima, posto che aveva interrotto l'esecuzione dei lavori immotivatamente.
Chiedeva, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta, nonchè la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 20.000,00 o altra maggiore o minore accertata in corso di causa, in conseguenza del minor prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, il rigetto della domanda di risoluzione, nonché quella di condanna alla restituzione di somme, stante il mancato versamento di alcuna somma da parte dell'opponente, e quella di risarcimento del danno;
condannare l'opponente ex art. 96 cpc, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024 con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e merita, pertanto, di essere rigettata.
In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile
2005/15026, 2003/15186, 2002/6663). Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, si osserva come l'opposto, attore sostanziale, abbia agito per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di parte dei lavori previsti dal contratto di appalto intercorso con l'odierna opponente, la quale
– nell'atto introduttivo del presente giudizio - si è limitata a rilevare la mancata ultimazione da parte dell'opposta dei lavori previsti nel computo metrico del
07.12.2016, senza tuttavia contestare la sussistenza del rapporto contrattuale, nonché l'esecuzione delle opere, affermando che la stessa è stata parziale.
Al riguardo va rilevato che, a tenore dell'art. 115 cpc 1° c. “il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti….nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Va ricordato, inoltre, che la
Cassazione ha più volte ribadito la necessità per la parte convenuta (tale è
l'opponente) di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla parte attrice
(dunque l'ingiungente poi opposto) a fondamento della propria domanda, tanto da giungere a considerare come pacifici tra le parti, e non più oggetto di prova, i fatti non specificamente contestati dal convenuto.
Ad ogni buon conto si rileva come la prova testimoniale espletata abbia consentito all'opposta di dimostrare l'esecuzione di parte delle opere commissionate e di cui alle fotografie prodotte dalle parti. In particolare il testimone , direttore dei lavori, sentito all'udienza del 15.12.23 ha Testimone_1
così dichiarato: “Io ero direttore dei lavori e mi sono occupato di presentare la pratica in Comune presso lo sportello SUEP;
mi sono quindi occupato della pratica edilizia per la manutenzione straordinaria e modifiche interne dell'immobile che si trova a Olbia che ha due ingressi, uno da via Marche e l'altro sulla via retrostante, di proprietà di , che mi diede l'incarico di svolgere le predette attività. Ho Parte_1
comunicato al con l'inizio dei lavori, anche i dati relativi alla ditta CP_2
appaltatrice. Abbiamo iniziato le procedure di demolizione e poi abbiamo rifatto le murature, rinforzi strutturali e le opere morte degli infissi. Preciso che ogni settimana o dieci giorni passavo in cantiere a verificare i lavori. Io mi relazionavo con e , i quali sono andati avanti con i lavori, confidando per il Pt_2 Parte_3
rapporto che intercorreva con il nel fatto che quest'ultimo avrebbe iniziato ad Pt_1
eseguire i pagamenti. Invece successivamente i sigg.ri mi riferirono che non Pt_3
vi erano le condizioni per andare avanti con i lavori, poiché avevano anticipato troppi soldi, e che il non aveva pagato alcunchè.” Pt_1
Anche il teste ha confermato l'esecuzione dei lavori, Testimone_2
precisamente alla medesima udienza ha così dichiarato: “Io sono stato chiamato da , titolare della SP Costruzioni, perché durante l'esecuzione dei Testimone_3
lavori nell'immobile di proprietà di , era crollato parte dell'intradosso di Parte_1 un solaio e poiché io sono ingegnere il sig. mi diede incarico di stabilire quali Pt_1
interventi fossero necessari per mettere in sicurezza il solaio.
Io ho eseguito i calcoli strutturali e i disegni indicanti l'intervento da realizzare, di cui ho inoltrato pratica al SUEP. Successivamente io ho seguito i lavori di consolidamento fino al loro compimento che è stato se non ricordo male alla fine di febbraio 2017.”
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra citate, risultano processualmente provati i fatti costitutivi del credito dell'opposta, con conseguente diritto al compenso pattuito per i lavori eseguiti.
Inoltre, applicando i principi generali in tema di inadempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, mentre il creditore
è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte negoziale o legale del suo diritto,
(salva la non contestazione, come si è detto), il debitore opponente ha, invece,
l'onere di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, l'opponente - come detto - non contesta, al contrario conferma l'esecuzione dei lavori da parte dell'opposto, ma sostiene che gli stessi non siano stati portati a compimento. Ciò non toglie che l'appaltatore abbia diritto ad ottenere il compenso per le opere eseguite, così come dimostrato nel corso del giudizio.
In merito alla domanda di risarcimento dei danni formulata da parte opponente si rileva come la medesima sia rimasta totalmente sfornita di prova, in quanto non risulta dimostrato – come sostenuto dal medesimo - che la mancata conclusione dei lavori abbia impedito la vendita;
anzi risulta provato dal contratto di compravendita in atti che la stessa sia andata a buon fine;
sfornita di prova risulta invece la circostanza che la mancata conclusione dei lavori abbia fatto realizzare al medesimo un prezzo inferiore a quello che avrebbe ricavato con la vendita dell'immobile a lavori conclusi. Sulla base delle predette risultanze di causa va, dunque, rigettata l'opposizione e integralmente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente in conseguenza della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 795/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 08.12.2018 e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società opposta che si liquidano in complessivi € 3.800,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 16/12/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona