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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5376/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.2.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Bolner, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Costantini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
, c.f. CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo D'Urbano, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso e del decreto ingiuntivo
APPELLATO
pagina 1 di 22
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 125/2010, R.G. n. 131/2010, emesso in data 4.2.2010, il tribunale di
Civitavecchia ingiungeva a , quale titolare della ditta individuale Euroglobal, il CP_2 pagamento, in favore di della somma di € 64.877,28, oltre interessi e Controparte_1
spese, sulla scorta delle fatture emesse dalla ricorrente per la fornitura di materiale edile di vario genere, rimaste insolute.
***
Proponeva opposizione lo IC, deducendo che:
- l'importo eventualmente dovuto a saldo delle fatture indicate in ricorso era di €
35.648,99 (tenuto conto della mancata consegna di materiale per € 190,01 di cui alla fattura n. 3999/2009, della nota di credito n. 9700591/2009 concernente la fattura n.
6953/2009 per l'importo di € 1.763,82, nonché dell'importo di € 24.000,00 già versato);
- per provvedere all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in località Marina di San Nicola, si recava più volte, sin dal novembre 2008, presso CP_2
la sede di al fine di acquistare beni e materiali, rappresentando in più Controparte_1 occasioni l'esigenza di trasferirsi con la propria famiglia nell'immobile entro il
30.4.2009;
- in data 22.12.2008 era stato redatto l'ordine, successivamente integrato nel febbraio
2009 relativamente al RQ;
- tuttavia, molti dei materiali consegnati non erano conformi agli ordini e alcuni beni non venivano consegnati, con innumerevoli inconvenienti e danni in capo all'opponente;
- tra questi, venivano consegnati, in data 4.4.2009, 220 mq. di RQ, tra l'altro senza la relativa scheda tecnica;
- il RQ, a metà aprile 2009, veniva posato da , posatore di Persona_1
fiducia della stessa , e, nei giorni successivi, iniziava ad evidenziare Controparte_1
la presenza di segni dovuti al calpestio e a mostrare la fuoriuscita di una sostanza gelatinosa tra un listello e l'altro;
- nonostante i trattamenti effettuati anche a cura della fornitrice del RQ, tra Pt_1
il maggio e il luglio 2009, questo continuava a presentare vizi e difetti tali da non renderlo conforme all'uso, come da relazione tecnica di parte;
pagina 2 di 22 - alla luce di tali considerazioni, il corrispettivo, anche in relazione ai vizi della boiserie e del rivestimento della scala interna, doveva essere ridotto ex art. 1492 c.c. di complessivi € 21.352,22, per cui l'importo eventualmente dovuto ammontava a €
14.296,77 (€ 35.648,99 - € 21.352,22);
- a ciò era da aggiungere il risarcimento dei numerosi e gravi danni patiti
Chiedeva, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo;
accertare che nulla era dovuto ad
[...]
; in accoglimento delle domande riconvenzionali, ridurre ex art. 1492 c.c. il prezzo CP_1 della fornitura dell'importo di € 21.352,22, ovvero di quello ritenuto di giustizia;
condannare al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., patrimoniale e non, da liquidarsi, Controparte_1 anche in via equitativa, ovvero ex art. 115 c.p.c., per quanto riguarda il danno materiale, in €
76.623,32 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre all'importo, eventualmente dovuto in caso di danni in fase di rimozione del RQ, nonché, per quanto riguarda il danno esistenziale, nella misura di € 800,00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2009 fino alla cessazione della situazione di danno;
compensare quanto eventualmente dovuto ad Controparte_1 con quanto liquidato in favore dell'opponente, con condanna di al Controparte_1
pagamento del residuo.
***
Si costituiva in giudizio l'opposta , deducendo, per ciò che ancora rileva, Controparte_1
che:
- il credito portato dalle fatture ammontava a € 61.602,02 e teneva conto del pagamento in acconto di € 24.000,00, come già rappresentato allo IC e al suo difensore;
- la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. in misura corrispondente al minor valore della cosa venduta non poteva consistere nell'abbattimento dell'intero prezzo contrattualmente convenuto per la vendita del bene risultato viziato, come chiesto dall'opponente;
- inoltre, l'azione di garanzia e le conseguenti domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni dovevano considerarsi inammissibili stante la decadenza per la mancata denuncia entro otto giorni dalla scoperta;
- né il RQ né le alzate erano state posate da , che si era limitata a Controparte_1
fornire il materiale, e gli inconvenienti lamentati non erano vizi del bene in sé, ma derivavano da circostanze manifestatesi dopo la posa e in connessione ai materiali utilizzati nella posa;
pagina 3 di 22 - i danni lamentati erano comunque sforniti di prova e nessuna voce di danno si era materializzata in effettivi esborsi da parte dell'opponente;
- eventuali vizi intrinseci del RQ erano ascrivibili alla produttrice Pt_1
Chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamare in causa quest'ultima e, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente nella minor somma di €
14.296,77, chiedeva di rigettare l'opposizione; in via gradata, accertata l'immunità da vizi del materiale consegnato, condannare l'opponente a pagare ad la somma di € Controparte_1
64.877,28, o quella ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori;
in via ulteriormente gradata, condannare a manlevare da ogni pregiudizio economico connesso Pt_1 Controparte_1
alle domande dello per i danni oggetto di causa. CP_2
***
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva sostenendo che: Parte_1
- il materiale fornito al momento della consegna non presentava alcun tipo di difetto, irregolarità o imperfezione delle superfici e dei materiali;
- a seguito dei sopralluoghi effettuati a cura di erano emersi gravi errori nella Pt_1
posa del pavimento;
- per correttezza nei confronti di , aveva messo a disposizione un Controparte_1
tecnico di propria fiducia per il ripristino del pavimento, offrendo la disponibilità ad accollarsi parte delle spese per l'intervento di quest'ultimo, e le due società avevano sottoscritto uno specifico accordo in data 25.6.2009;
- tuttavia, l'intervento di ripristino non era andato a buon fine a causa dell'elevato tasso di umidità sia ambientale sia del sottofondo;
- aveva provveduto ad inviare, su richiesta di , con fax del 23.7.2010, la Controparte_1
“scheda tecnica” del pavimento, nonostante avesse già allegato una “scheda prodotto” alla fornitura originaria del pavimento;
- l'attore non aveva denunciato i vizi del RQ entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.;
- il personale addetto alla posa avrebbe dovuto verificare se l'appartamento presentasse caratteristiche idonee, come suggerito dalla “scheda prodotto”;
- inoltre, la relazione tecnica prodotta dall'opponente non individuava le cause delle problematiche.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare la decadenza ex art. 1495 c.c.; nel merito, chiedeva di rigettare le domande e, in subordine, condannare la società convenuta al pagina 4 di 22 risarcimento del solo importo relativo al costo di riparazione del pavimento;
chiedeva altresì di condannare al pagamento dell'importo di € 1.380,00, oltre interessi, in forza Controparte_1 dell'accordo del 25.6.2009.
***
Con sentenza n. 683/2020, R.G. n. 1085/2010, pubblicata in data 7.8.2020, il tribunale di
Civitavecchia accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo;
accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e disponeva la riduzione del prezzo della fornitura, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 17.252,67 a saldo del corrispettivo dovuto, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condannava l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 33.604,12 oltre IVA, a titolo di risarcimento del danno, e oltre interessi dalla domanda;
rigettava per il resto la domanda riconvenzionale;
condannava a manlevare l'opposta dalle conseguenze economiche derivanti dalla sentenza e Parte_1
a pagare le spese di lite nella misura della metà in favore di ciascuna delle altre parti;
compensava le spese di lite per il resto e poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico di
Parte_1
Il giudice, dopo aver richiamato i principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in tema di valore probatorio della fattura, affermava che l'opposta aveva provato il contratto di fornitura di materiale edile di vario genere;
tuttavia, andavano detratte dall'importo di € 61.602,02 le somme oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, per le quali l'opposta non aveva fornito la prova o non aveva mosso contestazioni (€ 190,01 per materiale non consegnato, € 1.763,82 derivante dalla nota di credito n. 9/00591 ed € 24.000,00 a titolo di acconti); con particolare riguardo ai due acconti di € 12.000,00, riconosciuti dall'opposta, osservava che quest'ultima non aveva provato che erano stati già conteggiati nel ricorso, a decurtazione dell'importo di € 82.554,58, “… non essendo a tal fine sufficiente la lettera inviata all'odierno opponente dal legale della in Controparte_1 quanto documento proveniente dalla stessa parte onerata della prova”.
Quanto alla domanda riconvenzionale, respingeva l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opposta (secondo cui l'opponente, pur chiedendo la riduzione del prezzo, aveva in realtà chiesto la restituzione dell'intero importo versato quale corrispettivo della merce viziata, così pretendendo di ottenere gli effetti propri del diverso rimedio della risoluzione del contratto, senza però restituire il RQ), ritenendo che l'oggetto di causa non fosse costituito da tanti contratti di fornitura quante erano le specie di materiale fornito, poiché si trattava di un pagina 5 di 22 contratto unitario, relativo alla fornitura di materiale edile di vario tipo, ma avente la stessa destinazione;
inoltre l'ordine era stato disposto in un'unica soluzione, sicché doveva ritenersi ammissibile l'azione di riduzione del prezzo della fornitura volta ad escludere dal corrispettivo dovuto l'intero valore dei beni viziati.
Riteneva tardiva la denuncia dei vizi della boiserie e non integrata la prova del vizio del rivestimento della scala.
Con riguardo ai vizi del RQ, rigettava l'eccezione di decadenza, osservando che già nel giugno 2009 aveva inviato il proprio tecnico per eseguire un Pt_1 Parte_2
sopralluogo al fine di valutare i lamentati vizi della pavimentazione;
inoltre, il teste
[...]
aveva affermato che, dopo pochi giorni dalla posa in opera del RQ, lo stesso Per_1 presentava la fuoriuscita di una sostanza gelatinosa tra un listello e l'altro e lo aveva CP_2
contestato immediatamente la circostanza a , legale rappresentante di Testimone_1 [...]
. CP_1
Riduceva, quindi, il prezzo della fornitura in misura pari al valore commerciale della particolare tipologia del RQ all'epoca della fornitura stessa, accertato dal C.T.U. in €
15.329,60 oltre IVA al 20% (il vizio era tale da azzerare del tutto il valore commerciale del RQ, che non poteva che essere sostituito da altro RQ dello stesso tipo e pregio), avendo il C.T.U. verificato che era ancora in corso lo stato degenerativo del RQ e che era da escludere che i difetti riscontrati derivassero da errori o mancanze del direttore dei lavori e del posatore o “da una pessima gestione del sig. ”, e avendo concluso che il fenomeno era CP_2
dovuto ai difetti intrinseci del materiale fornito.
Quanto alla domanda risarcitoria, riconosceva all'opponente il danno patrimoniale costituito dal costo necessario per l'eliminazione dei difetti riscontrati nel RQ, mediante l'esecuzione delle lavorazioni indicate dal C.T.U., per un ammontare di € 33.604,12 oltre IVA.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Accoglieva la domanda di manleva spiegata da , poiché il vizio riscontrato Controparte_1
atteneva alle caratteristiche intrinseche del RQ ed era direttamente connesso agli obblighi contrattuali assunti da nei confronti del rivenditore . Pt_1 Controparte_1
***
Ha proposto appello articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte, previa Pt_1 sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, di dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c.; nel merito, rigettare le domande, dichiarando che nulla Pt_1
pagina 6 di 22 doveva alle controparti;
sempre in via principale, condannare a Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 1.380,00 oltre interessi di mora. Pt_1
***
Si è costituita, in data 9.11.2020, proponendo appello incidentale, articolato Controparte_1 in sette motivi, e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di rigettare ogni domanda ed eccezione e condannare a corrispondere il CP_2 corrispettivo residuo per la vendita dei beni descritti nelle fatture, pari ad € 56.600,75, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi;
in via di appello incidentale concorrente, rigettare integralmente la domanda di risarcimento dei danni formulata da
; in via subordinata, in caso di rigetto, anche solo parziale, dell'appello CP_2 incidentale, rigettare l'appello principale di con conseguente conferma della Pt_1
sentenza nella parte in cui ha condannato la predetta società alla manleva, con conseguente conferma del capo (implicito) della sentenza che ha assolto da ogni obbligo Controparte_1
e responsabilità verso ivi compreso quello relativo al concorso nelle spese di Pt_1
intervento del tecnico dalla stessa incaricato.
***
Si è costituito in data 30.12.2020, , chiedendo alla Corte, in via preliminare, di CP_2 dichiarare l'inammissibilità degli appelli proposti da e da;
in via Pt_1 Controparte_1 gradata, nel merito, rigettare entrambe le impugnazioni e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza.
***
Con ordinanza del 21.1.2021, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, riservando al merito ogni valutazione in ordine alle richieste istruttorie e rinviando per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 9.12.2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 20.2.2025, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
I procuratori di e di hanno tempestivamente depositato le CP_2 Controparte_1
note conclusionali in data 5.2.2025.
Il 19.2.2025 il procuratore di ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni, Pt_1 con cui ha chiesto, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 1 c.p.c., la fissazione di udienza successiva per la discussione orale.
pagina 7 di 22 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, si osserva che l'udienza per la discussione orale, come si è visto, è stata fissata con decreto del 9.12.2024, regolarmente comunicato alle parti, e non è stata disposta nella stessa udienza, sicché non ricorrono i presupposti per fissare una nuova udienza in base alla norma richiamata dall'appellante principale.
***
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità di entrambe le impugnazioni ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato , in quanto infondata. CP_2
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che gli appelli nel loro complesso non incorrano nella sanzione di inammissibilità, in quanto gli appellanti hanno sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e hanno indicato quale siano gli obiettivi delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Passando al merito, si esaminerà dapprima l'appello principale.
***
Il primo motivo denuncia “Contraddittoria, insufficiente ed incompleta motivazione con riguardo alla eccezione di decadenza svolta ai sensi dell'art. 1495 c.c.”
Lamenta l'appellante che il rigetto dell'eccezione di decadenza sarebbe frettoloso e non congruamente motivato;
infatti, l'opponente nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
pagina 8 di 22 c.p.c. si era limitato a formulare un generico capitolo di prova (cap. n. 9) con il quale chiedeva di provare di avere “immediatamente” contestato i vizi del RQ, senza circostanziare con precisione le date e le modalità di tali contestazioni;
era acclarato per tabulas che la fornitura era stata effettuata il 1°.4.2009, che la posa era stata effettuata a metà di aprile 2009 e che pochi giorni dopo la posa iniziavano già a manifestarsi i primi vizi, sicché il dies a quo da cui far decorrere il termine di otto giorni andava a coincidere con gli ultimi giorni del mese di aprile 2009; secondo il giudice, la contiguità temporale tra il manifestarsi dei difetti e il successivo intervento della società produttrice del 18.6.2009 costituirebbe una sorta di “prova implicita” circa l'avvenuta denuncia dei vizi, ma la circostanza richiamata non forniva in realtà alcun elemento in ordine alla sua tempestività e al rispetto dei termini decadenziali;
anche la testimonianza di andava valutata con particolare prudenza in quanto, in Persona_1
primo luogo, non aveva chiarito come e quando sarebbero state manifestate le doglianze e, in secondo luogo, lo stesso aveva riconosciuto di “non avere letto la scheda tecnica del Per_1 prodotto” e aveva riferito che “il tasso di umidità del massetto è stato misurato circa 20 gg. prima della posa”, ammettendo così la proprie responsabilità.
***
Il motivo è infondato per le ragioni che, ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata, di seguito si espongono.
L'art. 1495, comma 2, c.c., prevede che la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (Cass. n. 8775 del
03/04/2024).
Tale riconoscimento può essere univocamente desunto anche da comportamenti del venditore concretizzati dal compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia e ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta (Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 23970/2013)
o, ancora predisponga un'attività diretta al conseguimento o al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, senza necessità che a questi atti si accompagni pagina 9 di 22 l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi (Cass. n. 15758/2001;
Cass. n. 4893/2003; Cass. n. 7301/2010).
Ora, come dedotto dalla stessa (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione in primo Pt_1 grado), a seguito del sopralluogo congiunto del 18.6.2009 questa “metteva a disposizione per il ripristino del pavimento un tecnico di propria fiducia in persona del signor offrendo la Persona_2 disponibilità di accollarsi parte delle spese sostenende per l'intervento di quest'ultimo”; Controparte_1
accettava di buon grado la soluzione e le due società sottoscrivevano un accordo il
25.6.2009, per ripartire tra loro le spese dell'intervento del posatore “per iniziare ad Per_2 effettuare il ripristino dell'oliatura del pavimento” (all. 3 comparsa di costituzione in primo grado
; con missiva del 3.7.2009 indicava nel dettaglio le fasi dell'intervento del proprio Pt_1 incaricato, assicurando che il lavoro di ripristino sarebbe stato eseguito a regola d'arte (doc.
28 fascicolo di parte attrice); il 5.7.2009 “il signor si recava così presso l'abitazione del Persona_2
signor per iniziare i lavori di ripristino del RQ”. CP_2
Deve pertanto ritenersi che sia intervenuto, anche solo in forma tacita, quel riconoscimento dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, che, in base al disposto di cui all'articolo 1495, comma 2 c.c., esime il compratore dall'onere di denunziarli e sana gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi per omessa o tardiva denunzia, indipendentemente dall'ammissione del vizio o della responsabilità.
Ne consegue che, qualora il giudice del merito ritenga accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, non è necessario verificare se la denuncia degli stessi, da parte del compratore sia stata, o meno, tempestiva (Cass. n. 6073/1995).
***
Il secondo motivo denuncia “Contraddittoria, insufficiente ed incompleta motivazione con riguardo alla addebitabilità alla terza chiamata dello stato degenerativo del RQ”.
Lamenta l'appellante che il Tribunale sarebbe pervenuto ad addebitare i difetti a sul Pt_1 presupposto, peraltro del tutto fuorviante, che la perizia d'ufficio aveva acclarato la fuoriuscita di un fluido gelatinoso che provocava il deterioramento del RQ (pag. 3 della relazione) e aveva escluso che ciò fosse ascrivibile a soggetti terzi e diversi dalla (pag. 7 della Pt_1
relazione), nonostante al C.T.U. non fosse mai stato chiesto di accertare le cause della fuoriuscita, né di indagare se l'elevato grado di umidità riscontrato dai successivi posatori potesse essere stato l'elemento determinante nella formazione delle problematiche poi riscontrate, e sebbene avesse chiesto a più riprese una estensione del quesito Pt_1
peritale.
pagina 10 di 22 ***
Il motivo è infondato.
È vero che il quesito peritale non aveva ad oggetto l'accertamento delle cause dei vizi.
Tuttavia, il C.T.U., rispondendo alle note critiche del C.T.P. di (pag. 7 della Controparte_1 relazione) ribadisce che la fuoriuscita proviene dall'interno verso l'esterno e, cioè, dallo strato di base (in multistrato di betulla) verso la parte nobile (in rovere); spiega le ragioni per cui la fuoriuscita non dipende dal riscaldamento a pavimento e per cui non incide sul persistere dei vizi la mancata manutenzione periodica;
conclude che “anche se non richiesto, è da escludere che i difetti riscontrati derivino da errori o mancanze del direttore dei lavori e del posatore o da una pessima gestione del Sig. ”. CP_2
Ancora, il C.T.U., in merito ai rilievi mossi dai C.T.P. delle due società sulle temperature e sul tenore dell'umidità dell'aria, accerta che “le condizioni per la posa erano buone” (pagg. 8 e 15 della relazione, come da apposita tabella) ed esclude che lo shock termico possa essere stato causa dei difetti riscontrati (pag. 9 della relazione).
In merito ai rilievi del C.T.P. di il C.T.U. esclude “che i difetti riscontrati derivino dal corretto Pt_1 dimensionamento dell'impianto di riscaldamento o dalla presenza o meno del materassino isolante” (pag. 15 della relazione).
Deve dunque ritenersi che, pur in assenza della richiesta integrazione del quesito peritale, il tribunale abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie e abbia aderito, condividendole, alle conclusioni del C.T.U., dovendosi rammentare che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
n. 33742/2022).
La Corte condivide siffatta valutazione, atteso che le conclusioni dell'ausiliare, che ha risposto analiticamente alle osservazioni dei C.T.P., sono puntuali, coerenti e immuni da errori, sicché, sulla base delle stesse, correttamente il giudice ha ritenuto che il fenomeno riscontrato fosse dovuto ai difetti intrinseci del materiale fornito.
pagina 11 di 22 Nelle argomentazioni sin qui esposte rimane assorbita l'istanza di c.t.u. diretta ad accertare le cause dei difetti e, in particolare, se tra le stesse possa annoverarsi la elevata umidità riscontrata sul massetto.
***
Il terzo motivo, concernente le spese, sarà trattato appresso.
***
Il quarto motivo denuncia “Totale carenza di motivazione con riguardo alla richiesta azionata dalla terza chiamata di pagamento nei confronti di dell'importo di € 1.380”. Controparte_1
Lamenta l'appellante che la sentenza non avrebbe esaminato la domanda di condanna di al pagamento della somma di € 1.380,00, pari al “50 % delle spese dell'artigiano Controparte_1
intervenuto per eseguire le operazioni di ripristino del pavimento dopo la maldestra posa avvenuta da parte del
”, nonostante il teste escusso sul capitolo 25) della memoria Per_1 Testimone_2
istruttoria, avesse confermato che aveva omesso di provvedere a rifondere Controparte_1 alla l'importo di € 1.380,00. Pt_1
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve ritenersi che la domanda sia stata implicitamente disattesa dal tribunale, dal momento che, all'esito dell'istruttoria, è emerso che le spese erano direttamente correlate all'accertato inadempimento di che aveva fornito il RQ ad (cfr. Pt_1 Controparte_1
pag. 9 della sentenza), sicché, nel rapporto interno tra le due società, la prima non può pretendere il rimborso da parte della contraente non inadempiente.
In ogni caso, la fattura emessa dal posatore incaricato, ammontante complessivamente a €
2.760,00, non è quietanzata.
Nella prima memoria, ha contestato espressamente la pretesa, in quanto Controparte_1
infondata e non provata e, comunque, va detto che la non contestazione può riguardare solo fatti comuni alle parti, di talché non può mai ritenersi non contestato da (né Controparte_1 quindi provato) l'avvenuto pagamento a terzi (cioè al sig. da parte di Per_2 Pt_1
Né la prova dell'avvenuto pagamento dell'intero importo di € 2.760,00 può essere desunta dal fatto che il teste escusso alla udienza del 22.9.2011 e sentito sul capitolo Testimone_2
25) della memoria istruttoria del 14.3.2011, aveva riferito che non aveva Controparte_1 ancora provveduto a corrispondere a la somma di € 1.380,00 corrispondente alla Pt_1 sua quota parte per l'intervento.
La doglianza deve quindi essere respinta.
pagina 12 di 22 ***
Si procederà di seguito all'esame dell'appello incidentale.
***
Il primo motivo denuncia “Violazione dell'art.115 c.p.c. Violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice non avrebbe correttamente valutato il corredo probatorio, incorrendo in un duplice errore di valutazione: per non aver verificato che dall'estratto conto del 30.9.2009 l'ammontare delle vendite intercorse tra le parti tra la fine del 2008 e l'estate del
2009 era pari a € 82.554,58 e per avere erroneamente attribuito alle fatture depositate con la seconda memoria istruttoria un controvalore di € 61.602,02 anziché di € 73.289,19; il giudice avrebbe dovuto detrarre l'acconto di € 24.000,00 dalla somma di € 82.554,58 (ottenendo la somma residua di € 58.554,58) oppure, in subordine, dalla somma di € 73.289,19 (ottenendo la somma residua di € 49.289,19) qualora avesse ritenuto che il citato estratto conto non desse prova sufficiente del volume complessivo dei rapporti intercorsi;
dal primo dei detti importi o, in subordine, dal secondo, andavano poi effettivamente detratti l'importo di € 190,01 relativo all'articolo 501 indicato nella fattura 3999/2009 e l'importo di € 1.763,82, indicato dalla nota di credito n. 9/00591 del 27.10.2009, come correttamente, sul punto, statuito dal tribunale.
***
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Come si è visto, il giudice ha affermato che l'assunto dell'opposta, con riguardo alla già avvenuta decurtazione degli acconti dalla somma di € 82.554,58, era rimasto del tutto sfornito di prova, non ritenendo sufficienti la comunicazione del 16.10.2009 a firma del legale della stessa opposta (all. 2 del fascicolo monitorio) e l'allegato estratto conto del 30.9.2009, “in quanto documento proveniente dalla stessa parte onerata della prova”.
non ha, sul punto, criticato tale ragionamento, limitandosi a censurare una Controparte_1 asserita “completa obliterazione del citato estratto conto del 30 settembre 2009”, che notoriamente non può avere valore di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Difetta, quindi, una specifica critica al ragionamento del tribunale, dal quale invero l'appellante incidentale prescinde completamente.
Per quanto attiene all'importo di € 73.289,19 che deriverebbe dalla somma degli importi delle fatture depositate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il motivo è infondato.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto che, a fronte di forniture di Controparte_1
materiale edile di vario genere, aveva emesso ventuno fatture, per un importo complessivo pagina 13 di 22 pari a € 61.602,02 (il maggior importo ingiunto tiene conto degli interessi) e ha aggiunto che,
a fronte dell'emissione di dette fatture, lo aveva versato esclusivamente la somma di € CP_2
24.000,00 in due tranches, riconoscendo, quindi, in merito alle medesime fatture oggetto di ricorso, il pagamento di tale importo.
L'opponente ha contestato l'entità del credito, chiedendo di scomputare l'importo di €
24.000,00 dalla somma di € 61.602,02 oggetto del decreto ingiuntivo.
Ora, nel giudizio di opposizione, il creditore non è esonerato dall'onere di provare l'entità del credito vantato, laddove vi siano, come in questo caso, contestazioni da parte del debitore, sicché, di fronte all'ammissione di che, in riferimento alle fatture citate nel Controparte_1 ricorso, vi era stato un pagamento di € 24.000,00, e di fronte all'eccezione suddetta, deve ritenersi, come affermato condivisibimente dal giudice di primo grado, che la circostanza che tali pagamenti sarebbero stati già conteggiati nel calcolo della somma richiesta in sede di ricorso monitorio, a decurtazione dell'importo complessivo della fornitura per € 82.554,58, sia rimasta sfornita di prova, non essendo sufficiente la missiva del legale della ricorrente.
***
Il secondo motivo denuncia “Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Violazione sotto altro profilo, degli artt.
1492, 1493 e 1458 c.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione del prezzo (per avere lo IC richiesto non già la riduzione, bensì il totale
“azzeramento” del prezzo), ritenendo che si trattasse di un ordine di acquisto unitario
(assunto mai prospettato dal debitore); il giudice avrebbe così distorto la ricostruzione dei fatti emersa dagli atti di causa, attribuendo rilievo all'ordine del 22.12.2008, al quale parte opponente aveva fatto riferimento, peraltro espressamente ammettendo che detto ordine non riguardava il RQ (ordinato separatamente nel mese di febbraio 2009); evidente era la violazione dell'art. 115 c.p.c.; in ogni caso, anche a voler ammettere per pura ipotesi che il tribunale avesse fatto applicazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., la sentenza, sbrigativa e superficiale, sarebbe comunque viziata, atteso che si trattava di semplici contratti di compravendita di beni mobili conclusi tra due parti, ben distinti per oggetto e per prezzo, nonché per tempi di consegna e di esigibilità dei relativi corrispettivi, anche se, per ipotesi, conclusi tutti nello stesso momento.
***
Il motivo è infondato.
La qualificazione dei fatti, come della domanda, è riservata al giudice.
pagina 14 di 22 Il tribunale ha qualificato espressamente il rapporto negoziale tra le parti come contratto di fornitura, cui potevano applicarsi in via analogica le norme previste per i vizi della cosa venduta.
Così opinando, ha affermato che il contratto era unitario perché si trattava di fornitura di materiale edile di vario tipo, che aveva la stessa destinazione, effettuata sulla scorta dell'ordine del 22.12.2008 (circostanza comunque già dedotta dall'opponente in citazione, in cui si dava conto dell'integrazione dell'ordine quanto al RQ).
Trattasi infatti della fornitura dei materiali necessari ad effettuare la ristrutturazione dell'immobile dello IC.
Corretta è pertanto la valutazione operata dalla gravata sentenza, rimanendo estranee al contratto in questione le argomentazioni in tema di singole e autonome vendite di beni mobili.
La Suprema Corte, ribadendo un risalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
2231/1966 e Cass. n. 767/1957) ha di recente affermato che, poiché l'azione estimatoria tende a ristabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, il compratore, che sceglie questo rimedio, ha diritto alla differenza di valore determinata dai vizi stessi, riferita non al valore obiettivo della cosa, ma al prezzo convenuto (Cass. n. 1517/2022).
L'indagine del giudice deve essere diretta a determinare il minor prezzo che il compratore avrebbe pagato ove avesse avuto conoscenza dei vizi e la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta a seguito della riduzione di prezzo;
né può escludersi che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità
(cfr. Cass. 12852/2008; Cass. n. 11409/2008).
Alla luce di siffatti principi, corretta e immune da errori è la valutazione operata dal primo giudice, laddove ha disatteso l'eccezione di inammissibilità e ha affermato che il vizio accertato era tale da azzerare del tutto il valore commerciale del RQ, come ritenuto dal
C.T.U. (cfr. chiarimenti resi all'udienza del 5.12.2019).
Ne consegue che, a fronte del più ampio contratto di fornitura, l'azzeramento del prezzo del RQ si configura quale legittima riduzione e non si ha alcuna sovrapposizione con la risoluzione del contratto.
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Il terzo motivo denuncia “Violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 1495 c.c.”.
pagina 15 di 22 Lamenta l'appellante che, a fronte di un quadro probatorio incerto e discordante, il tribunale non avrebbe considerato che, per giurisprudenza di legittimità e di merito, incombe sul compratore l'onere di provare con assoluto rigore il rispetto del termine decadenziale della denuncia dei vizi;
invero, non sarebbe stata raggiunta alcuna prova attendibile del fatto che lo avesse denunciato nei termini decadenziali il vizio del RQ;
né il sopralluogo CP_2
effettuato dal personale tecnico di nel giugno 2009, né le prove testimoniali, infatti, Pt_1
avevano offerto conforto alla tesi della tempestività della denuncia.
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Il motivo deve essere respinto per le argomentazioni e le ragioni già esposte in relazione al primo motivo dell'appello principale, che riguardano non solo la fornitrice ma anche Pt_1
l'alienante , cui si rinvia. Controparte_1
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Il quarto motivo denuncia “Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2687 c.c.”.
Lamenta l'appellante che la sentenza avrebbe considerato implicitamente raggiunta la prova del nesso di causalità tra gli inconvenienti lamentati e la condotta del venditore, che in realtà si era limitato a vendere il RQ senza assumere alcun ruolo nella successiva attività di posa in opera, che era stata affidata a direttamente dallo (come Persona_1 CP_2 da questi ammesso attraverso il deposito, sub doc. 37, della lettera d'ordine o commissione con la quale il sottopose allo il preventivo delle opere commissionategli); Per_1 CP_2
perché operi la garanzia, che prescinde dalla colpa del venditore, resta a carico del compratore l'allegazione e la prova che l'inidoneità all'uso sia conseguenza del vizio intrinseco del bene;
nel caso di specie, a fronte delle analitiche contestazioni tanto del venditore quanto del produttore del RQ in ordine alle errate modalità di posa, il compratore non aveva assolto l'onere di provare che la posa era invece corretta quanto a rispetto delle condizioni ambientali e, soprattutto, di sufficiente asciugatura del sottostante massetto, né a tanto aveva provveduto la c.t.u., che non era chiamata “ad indagare sulle problematiche dell'umidità del massetto o dell'ambiente …”.
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Il motivo è infondato.
Come affermato dalla stessa appellante incidentale, l'obbligazione di garanzia prescinde dalla colpa del venditore e il compratore è gravato solo dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. S.U. n. 11748/2019).
Nella specie, la prova dei vizi è stata pacificamente offerta.
pagina 16 di 22 Quanto al nesso di causalità, è qui sufficiente rinviare alle argomentazioni e alle ragioni già esposte in riferimento al secondo motivo dell'appello principale, rammentandosi che il C.T.U., dopo aver descritto analiticamente provenienza e collocazione della fuoriuscita del materiale gelatinoso, ha escluso le possibili cause dei difetti che erano state ipotizzate da
[...]
e da il che è più che sufficiente a ricondurre il fenomeno a difetti CP_1 Pt_1
“intrinseci” del materiale fornito, come opinato dal primo giudice.
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Il quinto motivo è rubricato “In ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale per la parte relativa ai costi di rifacimento del RQ: violazione dell'art. 100 c.p.c. – Inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire”.
L'appellante lamenta che il tribunale avrebbe accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonostante lo non avesse sostenuto alcuna spesa e avesse chiesto, in CP_2
sostanza, una vera e propria anticipazione di somme destinate a un ipotetico e futuro intervento di ripristino;
diversamente dalle ipotesi di danno alla salute, nel caso in esame non poteva parlarsi di spese future necessarie e inevitabili, atteso che il predetto aveva continuato stabilmente a vivere nell'abitazione senza mai sostituire il RQ, tanto che era ancora presente nel 2014; inoltre, se è vero che l'azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle azioni di adempimento, di riduzione del prezzo, o di risoluzione del contratto, è anche vero che, quando l'azione di risarcimento tenda al ristoro, non già delle spese di eliminazione del vizio strumentali alla conservazione del bene acquistato, bensì delle spese connesse alla integrale sostituzione del bene viziato, essa si pone in rapporto di insanabile contraddizione con l'azione di riduzione del prezzo, che invece presuppone la conservazione del bene;
ciò sarebbe provato dalla locupletazione a favore dello , che ha beneficiato, da un lato, dell'azzeramento completo del prezzo del CP_2 pavimento acquistato e, dall'altro dell'ulteriore provvista rappresentata dal riconoscimento, in suo favore, tanto del costo della demolizione del pavimento, quanto del prezzo di acquisto di un nuovo pavimento della stessa specie.
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Il motivo è in parte fondato.
Ai sensi dell'art. 1494 c.c., l'interessato può chiedere in alternativa ovvero in cumulo con le azioni volte alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito, trattandosi di risarcimento per equivalente, in una somma riconosciuta indipendentemente dalla effettiva pagina 17 di 22 eliminazione dei vizi a cura del creditore e insuscettibile di variazioni in rapporto alla concreta entità della relativa spesa (Cass. n. 8336/1990).
Ne consegue, quanto al primo profilo della doglianza, che a nulla rileva che il compratore non abbia sostenuto alcun esborso e che, una volta ottenuto il risarcimento del danno, non abbia poi proceduto alla sostituzione del bene difettoso.
Quanto al secondo profilo, invece, ferma la proponibilità in via alternativa, o anche cumulativa, delle suddette azioni di adempimento, osserva la Corte che, una volta accolta la domanda di riduzione del prezzo con azzeramento dell'intera somma fatturata per l'acquisto del RQ, come indicata dal C.T.U. e riconosciuta dal giudice, possono e devono rientrare nel risarcimento del danno tutte le opere necessarie per rimuovere il RQ difettoso e per porre in opera il nuovo RQ, ma non anche il costo per l'acquisto del nuovo RQ.
Diversamente opinando, infatti, si verificherebbe proprio la lamentata locupletazione in capo al compratore e in danno del venditore: il primo, oltre a non pagare il prezzo del “vecchio” RQ, non pagherebbe neppure il prezzo del “nuovo”, che rientra nella somma risarcitoria posta a carico di;
il secondo, non percepisce il prezzo del RQ venduto Controparte_1
allo e dovrebbe pagare a questi (anche) la somma (risarcitoria) pari al controvalore di CP_2
un nuovo RQ.
In altre parole, il compratore otterrebbe il RQ a titolo gratuito.
Ne consegue che la sentenza deve essere riformata e il danno deve essere quantificato nella minor somma di € 18.920,22, pari alla differenza tra l'importo complessivo di € 33.604,12
(quantificato dal C.T.U. per i lavori di demolizione, posa in opera, fornitura di nuovo RQ, ecc.) e l'importo di € 14.683,90 (indicato sempre dal C.T.U. per la fornitura di RQ prefinito dello stesso valore e pregio del tipo scelto).
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Il sesto motivo denuncia “Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 1494 c.c.”.
Lamenta l'appellante che quanto osservato nel quarto motivo di appello varrebbe a maggior ragione con riguardo al capo della sentenza che ha accolto la domanda risarcitoria sull'implicito presupposto che fosse stata raggiunta la prova di una condotta negligente o imprudente o violativa di leggi e regole dell'arte da parte del venditore, prova che, al contrario,
l'attore in opposizione non aveva mai neppure tentato di dare, avendo anche omesso di indicare in cosa tali negligenze, imprudenze o violazioni di legge si sarebbero concretizzate;
inoltre, l'istruttoria aveva comunque restituito un quadro probatorio che avrebbe dovuto pagina 18 di 22 condurre ad escludere radicalmente qualsiasi responsabilità del venditore anche per i danni materiali lamentati dal compratore.
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Il motivo è infondato.
La domanda risarcitoria di natura contrattuale ex art. 1494 c.c. proposta dall'acquirente presuppone la colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi della cosa e può riguardare tutti i danni subiti dall'acquirente.
Il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass. n. 15824/2014; Cass. n.
6007/2008).
L'art. 1494 c.c. presuppone dunque la colpa dell'alienante, ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi che deve essere vinta dalla prova liberatoria dallo stesso fornita (Cass. n. 14665/2008).
Nella specie, tale prova liberatoria non è stata fornita da , la quale si è Controparte_1 sostanzialmente limitata a dedurre l'assenza di difetti e, al più, la riferibilità degli stessi al posatore o allo stesso compratore, senza allegare e provare di avere ignorato i vizi della cosa senza colpa, né di aver verificato la bontà della merce.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto, non avendo l'appellante incidentale superato la presunzione di colpa.
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Il settimo motivo denuncia “Violazione degli artt 112 c.p.c. e 116 c.p.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe, in primo luogo, accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni in misura ben superiore a quella reclamata dallo stesso attore in opposizione, che aveva quantificato i detti danni in complessivi € 20.227,44 (di cui € 4.400,00 per la rimozione del RQ ed € 15.827,44 per fornitura e posa di un nuovo pavimento), così violando l'art. 112 c.p.c.; in secondo luogo, avrebbe trascurato le osservazioni dei consulenti di parte di e in ordine alla praticabilità di soluzioni alternative alla Controparte_1 Pt_1
integrale sostituzione del RQ, che avrebbero meritato invece ben diversa considerazione;
pagina 19 di 22 infatti, se il giudice può limitarsi a richiamare la c.t.u. quale fonte del suo convincimento, deve tuttavia escludersi che tale principio valga anche con riferimento a quei casi in cui la relazione peritale rilevi profili di evidente illogicità e incongruenza, rappresentati, nel caso di specie, dall'avere declinato gli inviti dei consulenti di parte a considerare soluzioni alternative alla sostituzione del RQ, pur in presenza di un compratore che per anni aveva continuato ad utilizzarlo, e dal non essersi avveduto che la stima dei costi di sostituzione eccedeva addirittura quelli indicati dal compratore.
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Il motivo è infondato.
Va premesso che lo , con l'atto di citazione in opposizione, aveva chiesto, quanto al CP_2 RQ, somme ulteriori rispetto alle due voci indicate dall'appellante incidentale (cfr. pagg. 8
e 9 della citazione) e aveva chiesto riconoscersi quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, poi specificata negli scritti conclusivi.
Ma ciò che riveste carattere assorbente è che la somma, rideterminata come sopra dalla
Corte, per effetto dell'accoglimento del quinto motivo, è inferiore alla somma richiesta dall'attore-opponente per il RQ.
Per quanto attiene al secondo profilo, il giudice ha correttamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico, che, nella relazione, ha tenuto conto, replicandovi adeguatamente e in maniera puntuale, dei rilievi dei consulenti di parte.
Infatti, alla pag. 9 della relazione, il C.T.U. spiega che la soluzione alternativa alla demolizione totale del RQ, prospettata dal C.T.P. di , non sarebbe stata risolutiva e Controparte_1
non avrebbe eliminato tutti i difetti rilevati, ma soltanto due di questi.
Allo stesso modo, alla pag. 16, in risposta al C.T.P. di spiega che la soluzione Pt_1 alternativa non avrebbe arrestato l'affioramento del liquido gelatinoso, ma avrebbe eliminato solo momentaneamente due dei difetti rilevati.
Dalle risposte alle osservazioni, fornite dal C.T.U., l'appellante incidentale prescinde, limitandosi a una critica generica che non si confronta con il ragionamento seguito dall'ausiliare nel disattendere le soluzioni proposte.
Ne discende che, alla luce del principio di diritto sopra richiamato (Cass. n. 33742/2022 citata), la doglianza deve essere disattesa anche sotto questo secondo profilo.
***
In conclusione, per le ragioni sin qui illustrate, l'appello incidentale deve essere accolto limitatamente alla quantificazione del danno patrimoniale, che, in parziale riforma della pagina 20 di 22 gravata sentenza, confermata nel resto, deve essere determinato nella complessiva somma di € 18.920,22.
Su detta somma decorrono gli interessi dalla domanda, come statuito nell'impugnata sentenza, non impugnata sul punto.
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Rimane da trattare il terzo motivo dell'appello principale, che denuncia “Contraddittoria, insufficiente ed incompleta motivazione con riguardo alla addebitabilità delle spese di causa alla terza chiamata”.
Lamenta l'appellante che, a fronte di una richiesta di pagamento di circa € 200.000,00
(almeno laddove fosse stata accolta nella parte relativa al “danno esistenziale”), era stata riconosciuta la minor somma di € 16.351,45 (€ 33.604,12 - € 17.252,67), sicché la compensazione per metà sarebbe del tutto inadeguata, essendovi soccombenza totale dell'opponente, che si era visto rigettare gran parte delle richieste;
sarebbe stato dunque più corretto disporre una integrale compensazione delle spese di lite, come affermato dalla
Suprema Corte in caso di sproporzione tra quanto richiesto a titolo di risarcimento e quanto effettivamente liquidato (Cass. n. 17999/2020).
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Il motivo è assorbito nell'accoglimento del quinto motivo dell'appello incidentale, che non può non spiegare effetto sul terzo chiamato in causa, ora appellante principale, stante il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria.
E infatti, la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione
"ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite, che si è conclusa, in ragione delle esposte argomentazioni, con la conferma della condanna dello al pagamento della CP_2 somma di € 17.252,67 in favore di e, per effetto della riforma parziale, con Controparte_1 la condanna di al pagamento della somma di € 18.920,22 in favore dello Controparte_1
. CP_2
Alla luce di quanto sopra, ritiene la Corte che vi sia soccombenza reciproca, sicché ricorrono i presupposti per compensare per intero tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 21 di 22 Si condivide, da ultimo, la statuizione del primo giudice in ordine alle spese di c.t.u., espletata ai soli fini di accertare le condizioni del RQ, che va dunque confermata in ragione di quanto detto sopra.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 683/2020, R.G. n. 1085/2010, pubblicata il 7.8.2020, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione, assorbito il terzo motivo dell'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento della minor somma risarcitoria di € Controparte_1
18.920,22 in favore di , oltre interessi come determinati nella sentenza di CP_2
primo grado;
2) compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Roma, 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5376/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.2.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Bolner, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Costantini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
, c.f. CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo D'Urbano, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso e del decreto ingiuntivo
APPELLATO
pagina 1 di 22
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 125/2010, R.G. n. 131/2010, emesso in data 4.2.2010, il tribunale di
Civitavecchia ingiungeva a , quale titolare della ditta individuale Euroglobal, il CP_2 pagamento, in favore di della somma di € 64.877,28, oltre interessi e Controparte_1
spese, sulla scorta delle fatture emesse dalla ricorrente per la fornitura di materiale edile di vario genere, rimaste insolute.
***
Proponeva opposizione lo IC, deducendo che:
- l'importo eventualmente dovuto a saldo delle fatture indicate in ricorso era di €
35.648,99 (tenuto conto della mancata consegna di materiale per € 190,01 di cui alla fattura n. 3999/2009, della nota di credito n. 9700591/2009 concernente la fattura n.
6953/2009 per l'importo di € 1.763,82, nonché dell'importo di € 24.000,00 già versato);
- per provvedere all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in località Marina di San Nicola, si recava più volte, sin dal novembre 2008, presso CP_2
la sede di al fine di acquistare beni e materiali, rappresentando in più Controparte_1 occasioni l'esigenza di trasferirsi con la propria famiglia nell'immobile entro il
30.4.2009;
- in data 22.12.2008 era stato redatto l'ordine, successivamente integrato nel febbraio
2009 relativamente al RQ;
- tuttavia, molti dei materiali consegnati non erano conformi agli ordini e alcuni beni non venivano consegnati, con innumerevoli inconvenienti e danni in capo all'opponente;
- tra questi, venivano consegnati, in data 4.4.2009, 220 mq. di RQ, tra l'altro senza la relativa scheda tecnica;
- il RQ, a metà aprile 2009, veniva posato da , posatore di Persona_1
fiducia della stessa , e, nei giorni successivi, iniziava ad evidenziare Controparte_1
la presenza di segni dovuti al calpestio e a mostrare la fuoriuscita di una sostanza gelatinosa tra un listello e l'altro;
- nonostante i trattamenti effettuati anche a cura della fornitrice del RQ, tra Pt_1
il maggio e il luglio 2009, questo continuava a presentare vizi e difetti tali da non renderlo conforme all'uso, come da relazione tecnica di parte;
pagina 2 di 22 - alla luce di tali considerazioni, il corrispettivo, anche in relazione ai vizi della boiserie e del rivestimento della scala interna, doveva essere ridotto ex art. 1492 c.c. di complessivi € 21.352,22, per cui l'importo eventualmente dovuto ammontava a €
14.296,77 (€ 35.648,99 - € 21.352,22);
- a ciò era da aggiungere il risarcimento dei numerosi e gravi danni patiti
Chiedeva, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo;
accertare che nulla era dovuto ad
[...]
; in accoglimento delle domande riconvenzionali, ridurre ex art. 1492 c.c. il prezzo CP_1 della fornitura dell'importo di € 21.352,22, ovvero di quello ritenuto di giustizia;
condannare al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., patrimoniale e non, da liquidarsi, Controparte_1 anche in via equitativa, ovvero ex art. 115 c.p.c., per quanto riguarda il danno materiale, in €
76.623,32 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre all'importo, eventualmente dovuto in caso di danni in fase di rimozione del RQ, nonché, per quanto riguarda il danno esistenziale, nella misura di € 800,00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2009 fino alla cessazione della situazione di danno;
compensare quanto eventualmente dovuto ad Controparte_1 con quanto liquidato in favore dell'opponente, con condanna di al Controparte_1
pagamento del residuo.
***
Si costituiva in giudizio l'opposta , deducendo, per ciò che ancora rileva, Controparte_1
che:
- il credito portato dalle fatture ammontava a € 61.602,02 e teneva conto del pagamento in acconto di € 24.000,00, come già rappresentato allo IC e al suo difensore;
- la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. in misura corrispondente al minor valore della cosa venduta non poteva consistere nell'abbattimento dell'intero prezzo contrattualmente convenuto per la vendita del bene risultato viziato, come chiesto dall'opponente;
- inoltre, l'azione di garanzia e le conseguenti domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni dovevano considerarsi inammissibili stante la decadenza per la mancata denuncia entro otto giorni dalla scoperta;
- né il RQ né le alzate erano state posate da , che si era limitata a Controparte_1
fornire il materiale, e gli inconvenienti lamentati non erano vizi del bene in sé, ma derivavano da circostanze manifestatesi dopo la posa e in connessione ai materiali utilizzati nella posa;
pagina 3 di 22 - i danni lamentati erano comunque sforniti di prova e nessuna voce di danno si era materializzata in effettivi esborsi da parte dell'opponente;
- eventuali vizi intrinseci del RQ erano ascrivibili alla produttrice Pt_1
Chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamare in causa quest'ultima e, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente nella minor somma di €
14.296,77, chiedeva di rigettare l'opposizione; in via gradata, accertata l'immunità da vizi del materiale consegnato, condannare l'opponente a pagare ad la somma di € Controparte_1
64.877,28, o quella ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori;
in via ulteriormente gradata, condannare a manlevare da ogni pregiudizio economico connesso Pt_1 Controparte_1
alle domande dello per i danni oggetto di causa. CP_2
***
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva sostenendo che: Parte_1
- il materiale fornito al momento della consegna non presentava alcun tipo di difetto, irregolarità o imperfezione delle superfici e dei materiali;
- a seguito dei sopralluoghi effettuati a cura di erano emersi gravi errori nella Pt_1
posa del pavimento;
- per correttezza nei confronti di , aveva messo a disposizione un Controparte_1
tecnico di propria fiducia per il ripristino del pavimento, offrendo la disponibilità ad accollarsi parte delle spese per l'intervento di quest'ultimo, e le due società avevano sottoscritto uno specifico accordo in data 25.6.2009;
- tuttavia, l'intervento di ripristino non era andato a buon fine a causa dell'elevato tasso di umidità sia ambientale sia del sottofondo;
- aveva provveduto ad inviare, su richiesta di , con fax del 23.7.2010, la Controparte_1
“scheda tecnica” del pavimento, nonostante avesse già allegato una “scheda prodotto” alla fornitura originaria del pavimento;
- l'attore non aveva denunciato i vizi del RQ entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.;
- il personale addetto alla posa avrebbe dovuto verificare se l'appartamento presentasse caratteristiche idonee, come suggerito dalla “scheda prodotto”;
- inoltre, la relazione tecnica prodotta dall'opponente non individuava le cause delle problematiche.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare la decadenza ex art. 1495 c.c.; nel merito, chiedeva di rigettare le domande e, in subordine, condannare la società convenuta al pagina 4 di 22 risarcimento del solo importo relativo al costo di riparazione del pavimento;
chiedeva altresì di condannare al pagamento dell'importo di € 1.380,00, oltre interessi, in forza Controparte_1 dell'accordo del 25.6.2009.
***
Con sentenza n. 683/2020, R.G. n. 1085/2010, pubblicata in data 7.8.2020, il tribunale di
Civitavecchia accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo;
accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e disponeva la riduzione del prezzo della fornitura, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 17.252,67 a saldo del corrispettivo dovuto, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
condannava l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 33.604,12 oltre IVA, a titolo di risarcimento del danno, e oltre interessi dalla domanda;
rigettava per il resto la domanda riconvenzionale;
condannava a manlevare l'opposta dalle conseguenze economiche derivanti dalla sentenza e Parte_1
a pagare le spese di lite nella misura della metà in favore di ciascuna delle altre parti;
compensava le spese di lite per il resto e poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico di
Parte_1
Il giudice, dopo aver richiamato i principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in tema di valore probatorio della fattura, affermava che l'opposta aveva provato il contratto di fornitura di materiale edile di vario genere;
tuttavia, andavano detratte dall'importo di € 61.602,02 le somme oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, per le quali l'opposta non aveva fornito la prova o non aveva mosso contestazioni (€ 190,01 per materiale non consegnato, € 1.763,82 derivante dalla nota di credito n. 9/00591 ed € 24.000,00 a titolo di acconti); con particolare riguardo ai due acconti di € 12.000,00, riconosciuti dall'opposta, osservava che quest'ultima non aveva provato che erano stati già conteggiati nel ricorso, a decurtazione dell'importo di € 82.554,58, “… non essendo a tal fine sufficiente la lettera inviata all'odierno opponente dal legale della in Controparte_1 quanto documento proveniente dalla stessa parte onerata della prova”.
Quanto alla domanda riconvenzionale, respingeva l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opposta (secondo cui l'opponente, pur chiedendo la riduzione del prezzo, aveva in realtà chiesto la restituzione dell'intero importo versato quale corrispettivo della merce viziata, così pretendendo di ottenere gli effetti propri del diverso rimedio della risoluzione del contratto, senza però restituire il RQ), ritenendo che l'oggetto di causa non fosse costituito da tanti contratti di fornitura quante erano le specie di materiale fornito, poiché si trattava di un pagina 5 di 22 contratto unitario, relativo alla fornitura di materiale edile di vario tipo, ma avente la stessa destinazione;
inoltre l'ordine era stato disposto in un'unica soluzione, sicché doveva ritenersi ammissibile l'azione di riduzione del prezzo della fornitura volta ad escludere dal corrispettivo dovuto l'intero valore dei beni viziati.
Riteneva tardiva la denuncia dei vizi della boiserie e non integrata la prova del vizio del rivestimento della scala.
Con riguardo ai vizi del RQ, rigettava l'eccezione di decadenza, osservando che già nel giugno 2009 aveva inviato il proprio tecnico per eseguire un Pt_1 Parte_2
sopralluogo al fine di valutare i lamentati vizi della pavimentazione;
inoltre, il teste
[...]
aveva affermato che, dopo pochi giorni dalla posa in opera del RQ, lo stesso Per_1 presentava la fuoriuscita di una sostanza gelatinosa tra un listello e l'altro e lo aveva CP_2
contestato immediatamente la circostanza a , legale rappresentante di Testimone_1 [...]
. CP_1
Riduceva, quindi, il prezzo della fornitura in misura pari al valore commerciale della particolare tipologia del RQ all'epoca della fornitura stessa, accertato dal C.T.U. in €
15.329,60 oltre IVA al 20% (il vizio era tale da azzerare del tutto il valore commerciale del RQ, che non poteva che essere sostituito da altro RQ dello stesso tipo e pregio), avendo il C.T.U. verificato che era ancora in corso lo stato degenerativo del RQ e che era da escludere che i difetti riscontrati derivassero da errori o mancanze del direttore dei lavori e del posatore o “da una pessima gestione del sig. ”, e avendo concluso che il fenomeno era CP_2
dovuto ai difetti intrinseci del materiale fornito.
Quanto alla domanda risarcitoria, riconosceva all'opponente il danno patrimoniale costituito dal costo necessario per l'eliminazione dei difetti riscontrati nel RQ, mediante l'esecuzione delle lavorazioni indicate dal C.T.U., per un ammontare di € 33.604,12 oltre IVA.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Accoglieva la domanda di manleva spiegata da , poiché il vizio riscontrato Controparte_1
atteneva alle caratteristiche intrinseche del RQ ed era direttamente connesso agli obblighi contrattuali assunti da nei confronti del rivenditore . Pt_1 Controparte_1
***
Ha proposto appello articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte, previa Pt_1 sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, di dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c.; nel merito, rigettare le domande, dichiarando che nulla Pt_1
pagina 6 di 22 doveva alle controparti;
sempre in via principale, condannare a Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 1.380,00 oltre interessi di mora. Pt_1
***
Si è costituita, in data 9.11.2020, proponendo appello incidentale, articolato Controparte_1 in sette motivi, e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di rigettare ogni domanda ed eccezione e condannare a corrispondere il CP_2 corrispettivo residuo per la vendita dei beni descritti nelle fatture, pari ad € 56.600,75, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi;
in via di appello incidentale concorrente, rigettare integralmente la domanda di risarcimento dei danni formulata da
; in via subordinata, in caso di rigetto, anche solo parziale, dell'appello CP_2 incidentale, rigettare l'appello principale di con conseguente conferma della Pt_1
sentenza nella parte in cui ha condannato la predetta società alla manleva, con conseguente conferma del capo (implicito) della sentenza che ha assolto da ogni obbligo Controparte_1
e responsabilità verso ivi compreso quello relativo al concorso nelle spese di Pt_1
intervento del tecnico dalla stessa incaricato.
***
Si è costituito in data 30.12.2020, , chiedendo alla Corte, in via preliminare, di CP_2 dichiarare l'inammissibilità degli appelli proposti da e da;
in via Pt_1 Controparte_1 gradata, nel merito, rigettare entrambe le impugnazioni e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza.
***
Con ordinanza del 21.1.2021, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, riservando al merito ogni valutazione in ordine alle richieste istruttorie e rinviando per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 9.12.2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 20.2.2025, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
I procuratori di e di hanno tempestivamente depositato le CP_2 Controparte_1
note conclusionali in data 5.2.2025.
Il 19.2.2025 il procuratore di ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni, Pt_1 con cui ha chiesto, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 1 c.p.c., la fissazione di udienza successiva per la discussione orale.
pagina 7 di 22 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, si osserva che l'udienza per la discussione orale, come si è visto, è stata fissata con decreto del 9.12.2024, regolarmente comunicato alle parti, e non è stata disposta nella stessa udienza, sicché non ricorrono i presupposti per fissare una nuova udienza in base alla norma richiamata dall'appellante principale.
***
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità di entrambe le impugnazioni ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato , in quanto infondata. CP_2
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che gli appelli nel loro complesso non incorrano nella sanzione di inammissibilità, in quanto gli appellanti hanno sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e hanno indicato quale siano gli obiettivi delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Passando al merito, si esaminerà dapprima l'appello principale.
***
Il primo motivo denuncia “Contraddittoria, insufficiente ed incompleta motivazione con riguardo alla eccezione di decadenza svolta ai sensi dell'art. 1495 c.c.”
Lamenta l'appellante che il rigetto dell'eccezione di decadenza sarebbe frettoloso e non congruamente motivato;
infatti, l'opponente nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
pagina 8 di 22 c.p.c. si era limitato a formulare un generico capitolo di prova (cap. n. 9) con il quale chiedeva di provare di avere “immediatamente” contestato i vizi del RQ, senza circostanziare con precisione le date e le modalità di tali contestazioni;
era acclarato per tabulas che la fornitura era stata effettuata il 1°.4.2009, che la posa era stata effettuata a metà di aprile 2009 e che pochi giorni dopo la posa iniziavano già a manifestarsi i primi vizi, sicché il dies a quo da cui far decorrere il termine di otto giorni andava a coincidere con gli ultimi giorni del mese di aprile 2009; secondo il giudice, la contiguità temporale tra il manifestarsi dei difetti e il successivo intervento della società produttrice del 18.6.2009 costituirebbe una sorta di “prova implicita” circa l'avvenuta denuncia dei vizi, ma la circostanza richiamata non forniva in realtà alcun elemento in ordine alla sua tempestività e al rispetto dei termini decadenziali;
anche la testimonianza di andava valutata con particolare prudenza in quanto, in Persona_1
primo luogo, non aveva chiarito come e quando sarebbero state manifestate le doglianze e, in secondo luogo, lo stesso aveva riconosciuto di “non avere letto la scheda tecnica del Per_1 prodotto” e aveva riferito che “il tasso di umidità del massetto è stato misurato circa 20 gg. prima della posa”, ammettendo così la proprie responsabilità.
***
Il motivo è infondato per le ragioni che, ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata, di seguito si espongono.
L'art. 1495, comma 2, c.c., prevede che la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa (Cass. n. 8775 del
03/04/2024).
Tale riconoscimento può essere univocamente desunto anche da comportamenti del venditore concretizzati dal compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia e ciò si verifica allorquando il venditore provveda a effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta (Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 23970/2013)
o, ancora predisponga un'attività diretta al conseguimento o al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, senza necessità che a questi atti si accompagni pagina 9 di 22 l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi (Cass. n. 15758/2001;
Cass. n. 4893/2003; Cass. n. 7301/2010).
Ora, come dedotto dalla stessa (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione in primo Pt_1 grado), a seguito del sopralluogo congiunto del 18.6.2009 questa “metteva a disposizione per il ripristino del pavimento un tecnico di propria fiducia in persona del signor offrendo la Persona_2 disponibilità di accollarsi parte delle spese sostenende per l'intervento di quest'ultimo”; Controparte_1
accettava di buon grado la soluzione e le due società sottoscrivevano un accordo il
25.6.2009, per ripartire tra loro le spese dell'intervento del posatore “per iniziare ad Per_2 effettuare il ripristino dell'oliatura del pavimento” (all. 3 comparsa di costituzione in primo grado
; con missiva del 3.7.2009 indicava nel dettaglio le fasi dell'intervento del proprio Pt_1 incaricato, assicurando che il lavoro di ripristino sarebbe stato eseguito a regola d'arte (doc.
28 fascicolo di parte attrice); il 5.7.2009 “il signor si recava così presso l'abitazione del Persona_2
signor per iniziare i lavori di ripristino del RQ”. CP_2
Deve pertanto ritenersi che sia intervenuto, anche solo in forma tacita, quel riconoscimento dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, che, in base al disposto di cui all'articolo 1495, comma 2 c.c., esime il compratore dall'onere di denunziarli e sana gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi per omessa o tardiva denunzia, indipendentemente dall'ammissione del vizio o della responsabilità.
Ne consegue che, qualora il giudice del merito ritenga accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, non è necessario verificare se la denuncia degli stessi, da parte del compratore sia stata, o meno, tempestiva (Cass. n. 6073/1995).
***
Il secondo motivo denuncia “Contraddittoria, insufficiente ed incompleta motivazione con riguardo alla addebitabilità alla terza chiamata dello stato degenerativo del RQ”.
Lamenta l'appellante che il Tribunale sarebbe pervenuto ad addebitare i difetti a sul Pt_1 presupposto, peraltro del tutto fuorviante, che la perizia d'ufficio aveva acclarato la fuoriuscita di un fluido gelatinoso che provocava il deterioramento del RQ (pag. 3 della relazione) e aveva escluso che ciò fosse ascrivibile a soggetti terzi e diversi dalla (pag. 7 della Pt_1
relazione), nonostante al C.T.U. non fosse mai stato chiesto di accertare le cause della fuoriuscita, né di indagare se l'elevato grado di umidità riscontrato dai successivi posatori potesse essere stato l'elemento determinante nella formazione delle problematiche poi riscontrate, e sebbene avesse chiesto a più riprese una estensione del quesito Pt_1
peritale.
pagina 10 di 22 ***
Il motivo è infondato.
È vero che il quesito peritale non aveva ad oggetto l'accertamento delle cause dei vizi.
Tuttavia, il C.T.U., rispondendo alle note critiche del C.T.P. di (pag. 7 della Controparte_1 relazione) ribadisce che la fuoriuscita proviene dall'interno verso l'esterno e, cioè, dallo strato di base (in multistrato di betulla) verso la parte nobile (in rovere); spiega le ragioni per cui la fuoriuscita non dipende dal riscaldamento a pavimento e per cui non incide sul persistere dei vizi la mancata manutenzione periodica;
conclude che “anche se non richiesto, è da escludere che i difetti riscontrati derivino da errori o mancanze del direttore dei lavori e del posatore o da una pessima gestione del Sig. ”. CP_2
Ancora, il C.T.U., in merito ai rilievi mossi dai C.T.P. delle due società sulle temperature e sul tenore dell'umidità dell'aria, accerta che “le condizioni per la posa erano buone” (pagg. 8 e 15 della relazione, come da apposita tabella) ed esclude che lo shock termico possa essere stato causa dei difetti riscontrati (pag. 9 della relazione).
In merito ai rilievi del C.T.P. di il C.T.U. esclude “che i difetti riscontrati derivino dal corretto Pt_1 dimensionamento dell'impianto di riscaldamento o dalla presenza o meno del materassino isolante” (pag. 15 della relazione).
Deve dunque ritenersi che, pur in assenza della richiesta integrazione del quesito peritale, il tribunale abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie e abbia aderito, condividendole, alle conclusioni del C.T.U., dovendosi rammentare che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
n. 33742/2022).
La Corte condivide siffatta valutazione, atteso che le conclusioni dell'ausiliare, che ha risposto analiticamente alle osservazioni dei C.T.P., sono puntuali, coerenti e immuni da errori, sicché, sulla base delle stesse, correttamente il giudice ha ritenuto che il fenomeno riscontrato fosse dovuto ai difetti intrinseci del materiale fornito.
pagina 11 di 22 Nelle argomentazioni sin qui esposte rimane assorbita l'istanza di c.t.u. diretta ad accertare le cause dei difetti e, in particolare, se tra le stesse possa annoverarsi la elevata umidità riscontrata sul massetto.
***
Il terzo motivo, concernente le spese, sarà trattato appresso.
***
Il quarto motivo denuncia “Totale carenza di motivazione con riguardo alla richiesta azionata dalla terza chiamata di pagamento nei confronti di dell'importo di € 1.380”. Controparte_1
Lamenta l'appellante che la sentenza non avrebbe esaminato la domanda di condanna di al pagamento della somma di € 1.380,00, pari al “50 % delle spese dell'artigiano Controparte_1
intervenuto per eseguire le operazioni di ripristino del pavimento dopo la maldestra posa avvenuta da parte del
”, nonostante il teste escusso sul capitolo 25) della memoria Per_1 Testimone_2
istruttoria, avesse confermato che aveva omesso di provvedere a rifondere Controparte_1 alla l'importo di € 1.380,00. Pt_1
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve ritenersi che la domanda sia stata implicitamente disattesa dal tribunale, dal momento che, all'esito dell'istruttoria, è emerso che le spese erano direttamente correlate all'accertato inadempimento di che aveva fornito il RQ ad (cfr. Pt_1 Controparte_1
pag. 9 della sentenza), sicché, nel rapporto interno tra le due società, la prima non può pretendere il rimborso da parte della contraente non inadempiente.
In ogni caso, la fattura emessa dal posatore incaricato, ammontante complessivamente a €
2.760,00, non è quietanzata.
Nella prima memoria, ha contestato espressamente la pretesa, in quanto Controparte_1
infondata e non provata e, comunque, va detto che la non contestazione può riguardare solo fatti comuni alle parti, di talché non può mai ritenersi non contestato da (né Controparte_1 quindi provato) l'avvenuto pagamento a terzi (cioè al sig. da parte di Per_2 Pt_1
Né la prova dell'avvenuto pagamento dell'intero importo di € 2.760,00 può essere desunta dal fatto che il teste escusso alla udienza del 22.9.2011 e sentito sul capitolo Testimone_2
25) della memoria istruttoria del 14.3.2011, aveva riferito che non aveva Controparte_1 ancora provveduto a corrispondere a la somma di € 1.380,00 corrispondente alla Pt_1 sua quota parte per l'intervento.
La doglianza deve quindi essere respinta.
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Si procederà di seguito all'esame dell'appello incidentale.
***
Il primo motivo denuncia “Violazione dell'art.115 c.p.c. Violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice non avrebbe correttamente valutato il corredo probatorio, incorrendo in un duplice errore di valutazione: per non aver verificato che dall'estratto conto del 30.9.2009 l'ammontare delle vendite intercorse tra le parti tra la fine del 2008 e l'estate del
2009 era pari a € 82.554,58 e per avere erroneamente attribuito alle fatture depositate con la seconda memoria istruttoria un controvalore di € 61.602,02 anziché di € 73.289,19; il giudice avrebbe dovuto detrarre l'acconto di € 24.000,00 dalla somma di € 82.554,58 (ottenendo la somma residua di € 58.554,58) oppure, in subordine, dalla somma di € 73.289,19 (ottenendo la somma residua di € 49.289,19) qualora avesse ritenuto che il citato estratto conto non desse prova sufficiente del volume complessivo dei rapporti intercorsi;
dal primo dei detti importi o, in subordine, dal secondo, andavano poi effettivamente detratti l'importo di € 190,01 relativo all'articolo 501 indicato nella fattura 3999/2009 e l'importo di € 1.763,82, indicato dalla nota di credito n. 9/00591 del 27.10.2009, come correttamente, sul punto, statuito dal tribunale.
***
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Come si è visto, il giudice ha affermato che l'assunto dell'opposta, con riguardo alla già avvenuta decurtazione degli acconti dalla somma di € 82.554,58, era rimasto del tutto sfornito di prova, non ritenendo sufficienti la comunicazione del 16.10.2009 a firma del legale della stessa opposta (all. 2 del fascicolo monitorio) e l'allegato estratto conto del 30.9.2009, “in quanto documento proveniente dalla stessa parte onerata della prova”.
non ha, sul punto, criticato tale ragionamento, limitandosi a censurare una Controparte_1 asserita “completa obliterazione del citato estratto conto del 30 settembre 2009”, che notoriamente non può avere valore di prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Difetta, quindi, una specifica critica al ragionamento del tribunale, dal quale invero l'appellante incidentale prescinde completamente.
Per quanto attiene all'importo di € 73.289,19 che deriverebbe dalla somma degli importi delle fatture depositate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il motivo è infondato.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto che, a fronte di forniture di Controparte_1
materiale edile di vario genere, aveva emesso ventuno fatture, per un importo complessivo pagina 13 di 22 pari a € 61.602,02 (il maggior importo ingiunto tiene conto degli interessi) e ha aggiunto che,
a fronte dell'emissione di dette fatture, lo aveva versato esclusivamente la somma di € CP_2
24.000,00 in due tranches, riconoscendo, quindi, in merito alle medesime fatture oggetto di ricorso, il pagamento di tale importo.
L'opponente ha contestato l'entità del credito, chiedendo di scomputare l'importo di €
24.000,00 dalla somma di € 61.602,02 oggetto del decreto ingiuntivo.
Ora, nel giudizio di opposizione, il creditore non è esonerato dall'onere di provare l'entità del credito vantato, laddove vi siano, come in questo caso, contestazioni da parte del debitore, sicché, di fronte all'ammissione di che, in riferimento alle fatture citate nel Controparte_1 ricorso, vi era stato un pagamento di € 24.000,00, e di fronte all'eccezione suddetta, deve ritenersi, come affermato condivisibimente dal giudice di primo grado, che la circostanza che tali pagamenti sarebbero stati già conteggiati nel calcolo della somma richiesta in sede di ricorso monitorio, a decurtazione dell'importo complessivo della fornitura per € 82.554,58, sia rimasta sfornita di prova, non essendo sufficiente la missiva del legale della ricorrente.
***
Il secondo motivo denuncia “Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Violazione sotto altro profilo, degli artt.
1492, 1493 e 1458 c.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione del prezzo (per avere lo IC richiesto non già la riduzione, bensì il totale
“azzeramento” del prezzo), ritenendo che si trattasse di un ordine di acquisto unitario
(assunto mai prospettato dal debitore); il giudice avrebbe così distorto la ricostruzione dei fatti emersa dagli atti di causa, attribuendo rilievo all'ordine del 22.12.2008, al quale parte opponente aveva fatto riferimento, peraltro espressamente ammettendo che detto ordine non riguardava il RQ (ordinato separatamente nel mese di febbraio 2009); evidente era la violazione dell'art. 115 c.p.c.; in ogni caso, anche a voler ammettere per pura ipotesi che il tribunale avesse fatto applicazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., la sentenza, sbrigativa e superficiale, sarebbe comunque viziata, atteso che si trattava di semplici contratti di compravendita di beni mobili conclusi tra due parti, ben distinti per oggetto e per prezzo, nonché per tempi di consegna e di esigibilità dei relativi corrispettivi, anche se, per ipotesi, conclusi tutti nello stesso momento.
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Il motivo è infondato.
La qualificazione dei fatti, come della domanda, è riservata al giudice.
pagina 14 di 22 Il tribunale ha qualificato espressamente il rapporto negoziale tra le parti come contratto di fornitura, cui potevano applicarsi in via analogica le norme previste per i vizi della cosa venduta.
Così opinando, ha affermato che il contratto era unitario perché si trattava di fornitura di materiale edile di vario tipo, che aveva la stessa destinazione, effettuata sulla scorta dell'ordine del 22.12.2008 (circostanza comunque già dedotta dall'opponente in citazione, in cui si dava conto dell'integrazione dell'ordine quanto al RQ).
Trattasi infatti della fornitura dei materiali necessari ad effettuare la ristrutturazione dell'immobile dello IC.
Corretta è pertanto la valutazione operata dalla gravata sentenza, rimanendo estranee al contratto in questione le argomentazioni in tema di singole e autonome vendite di beni mobili.
La Suprema Corte, ribadendo un risalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
2231/1966 e Cass. n. 767/1957) ha di recente affermato che, poiché l'azione estimatoria tende a ristabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, il compratore, che sceglie questo rimedio, ha diritto alla differenza di valore determinata dai vizi stessi, riferita non al valore obiettivo della cosa, ma al prezzo convenuto (Cass. n. 1517/2022).
L'indagine del giudice deve essere diretta a determinare il minor prezzo che il compratore avrebbe pagato ove avesse avuto conoscenza dei vizi e la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta a seguito della riduzione di prezzo;
né può escludersi che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità
(cfr. Cass. 12852/2008; Cass. n. 11409/2008).
Alla luce di siffatti principi, corretta e immune da errori è la valutazione operata dal primo giudice, laddove ha disatteso l'eccezione di inammissibilità e ha affermato che il vizio accertato era tale da azzerare del tutto il valore commerciale del RQ, come ritenuto dal
C.T.U. (cfr. chiarimenti resi all'udienza del 5.12.2019).
Ne consegue che, a fronte del più ampio contratto di fornitura, l'azzeramento del prezzo del RQ si configura quale legittima riduzione e non si ha alcuna sovrapposizione con la risoluzione del contratto.
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Il terzo motivo denuncia “Violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 1495 c.c.”.
pagina 15 di 22 Lamenta l'appellante che, a fronte di un quadro probatorio incerto e discordante, il tribunale non avrebbe considerato che, per giurisprudenza di legittimità e di merito, incombe sul compratore l'onere di provare con assoluto rigore il rispetto del termine decadenziale della denuncia dei vizi;
invero, non sarebbe stata raggiunta alcuna prova attendibile del fatto che lo avesse denunciato nei termini decadenziali il vizio del RQ;
né il sopralluogo CP_2
effettuato dal personale tecnico di nel giugno 2009, né le prove testimoniali, infatti, Pt_1
avevano offerto conforto alla tesi della tempestività della denuncia.
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Il motivo deve essere respinto per le argomentazioni e le ragioni già esposte in relazione al primo motivo dell'appello principale, che riguardano non solo la fornitrice ma anche Pt_1
l'alienante , cui si rinvia. Controparte_1
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Il quarto motivo denuncia “Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2687 c.c.”.
Lamenta l'appellante che la sentenza avrebbe considerato implicitamente raggiunta la prova del nesso di causalità tra gli inconvenienti lamentati e la condotta del venditore, che in realtà si era limitato a vendere il RQ senza assumere alcun ruolo nella successiva attività di posa in opera, che era stata affidata a direttamente dallo (come Persona_1 CP_2 da questi ammesso attraverso il deposito, sub doc. 37, della lettera d'ordine o commissione con la quale il sottopose allo il preventivo delle opere commissionategli); Per_1 CP_2
perché operi la garanzia, che prescinde dalla colpa del venditore, resta a carico del compratore l'allegazione e la prova che l'inidoneità all'uso sia conseguenza del vizio intrinseco del bene;
nel caso di specie, a fronte delle analitiche contestazioni tanto del venditore quanto del produttore del RQ in ordine alle errate modalità di posa, il compratore non aveva assolto l'onere di provare che la posa era invece corretta quanto a rispetto delle condizioni ambientali e, soprattutto, di sufficiente asciugatura del sottostante massetto, né a tanto aveva provveduto la c.t.u., che non era chiamata “ad indagare sulle problematiche dell'umidità del massetto o dell'ambiente …”.
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Il motivo è infondato.
Come affermato dalla stessa appellante incidentale, l'obbligazione di garanzia prescinde dalla colpa del venditore e il compratore è gravato solo dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. S.U. n. 11748/2019).
Nella specie, la prova dei vizi è stata pacificamente offerta.
pagina 16 di 22 Quanto al nesso di causalità, è qui sufficiente rinviare alle argomentazioni e alle ragioni già esposte in riferimento al secondo motivo dell'appello principale, rammentandosi che il C.T.U., dopo aver descritto analiticamente provenienza e collocazione della fuoriuscita del materiale gelatinoso, ha escluso le possibili cause dei difetti che erano state ipotizzate da
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e da il che è più che sufficiente a ricondurre il fenomeno a difetti CP_1 Pt_1
“intrinseci” del materiale fornito, come opinato dal primo giudice.
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Il quinto motivo è rubricato “In ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale per la parte relativa ai costi di rifacimento del RQ: violazione dell'art. 100 c.p.c. – Inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire”.
L'appellante lamenta che il tribunale avrebbe accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonostante lo non avesse sostenuto alcuna spesa e avesse chiesto, in CP_2
sostanza, una vera e propria anticipazione di somme destinate a un ipotetico e futuro intervento di ripristino;
diversamente dalle ipotesi di danno alla salute, nel caso in esame non poteva parlarsi di spese future necessarie e inevitabili, atteso che il predetto aveva continuato stabilmente a vivere nell'abitazione senza mai sostituire il RQ, tanto che era ancora presente nel 2014; inoltre, se è vero che l'azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle azioni di adempimento, di riduzione del prezzo, o di risoluzione del contratto, è anche vero che, quando l'azione di risarcimento tenda al ristoro, non già delle spese di eliminazione del vizio strumentali alla conservazione del bene acquistato, bensì delle spese connesse alla integrale sostituzione del bene viziato, essa si pone in rapporto di insanabile contraddizione con l'azione di riduzione del prezzo, che invece presuppone la conservazione del bene;
ciò sarebbe provato dalla locupletazione a favore dello , che ha beneficiato, da un lato, dell'azzeramento completo del prezzo del CP_2 pavimento acquistato e, dall'altro dell'ulteriore provvista rappresentata dal riconoscimento, in suo favore, tanto del costo della demolizione del pavimento, quanto del prezzo di acquisto di un nuovo pavimento della stessa specie.
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Il motivo è in parte fondato.
Ai sensi dell'art. 1494 c.c., l'interessato può chiedere in alternativa ovvero in cumulo con le azioni volte alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito, trattandosi di risarcimento per equivalente, in una somma riconosciuta indipendentemente dalla effettiva pagina 17 di 22 eliminazione dei vizi a cura del creditore e insuscettibile di variazioni in rapporto alla concreta entità della relativa spesa (Cass. n. 8336/1990).
Ne consegue, quanto al primo profilo della doglianza, che a nulla rileva che il compratore non abbia sostenuto alcun esborso e che, una volta ottenuto il risarcimento del danno, non abbia poi proceduto alla sostituzione del bene difettoso.
Quanto al secondo profilo, invece, ferma la proponibilità in via alternativa, o anche cumulativa, delle suddette azioni di adempimento, osserva la Corte che, una volta accolta la domanda di riduzione del prezzo con azzeramento dell'intera somma fatturata per l'acquisto del RQ, come indicata dal C.T.U. e riconosciuta dal giudice, possono e devono rientrare nel risarcimento del danno tutte le opere necessarie per rimuovere il RQ difettoso e per porre in opera il nuovo RQ, ma non anche il costo per l'acquisto del nuovo RQ.
Diversamente opinando, infatti, si verificherebbe proprio la lamentata locupletazione in capo al compratore e in danno del venditore: il primo, oltre a non pagare il prezzo del “vecchio” RQ, non pagherebbe neppure il prezzo del “nuovo”, che rientra nella somma risarcitoria posta a carico di;
il secondo, non percepisce il prezzo del RQ venduto Controparte_1
allo e dovrebbe pagare a questi (anche) la somma (risarcitoria) pari al controvalore di CP_2
un nuovo RQ.
In altre parole, il compratore otterrebbe il RQ a titolo gratuito.
Ne consegue che la sentenza deve essere riformata e il danno deve essere quantificato nella minor somma di € 18.920,22, pari alla differenza tra l'importo complessivo di € 33.604,12
(quantificato dal C.T.U. per i lavori di demolizione, posa in opera, fornitura di nuovo RQ, ecc.) e l'importo di € 14.683,90 (indicato sempre dal C.T.U. per la fornitura di RQ prefinito dello stesso valore e pregio del tipo scelto).
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Il sesto motivo denuncia “Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 1494 c.c.”.
Lamenta l'appellante che quanto osservato nel quarto motivo di appello varrebbe a maggior ragione con riguardo al capo della sentenza che ha accolto la domanda risarcitoria sull'implicito presupposto che fosse stata raggiunta la prova di una condotta negligente o imprudente o violativa di leggi e regole dell'arte da parte del venditore, prova che, al contrario,
l'attore in opposizione non aveva mai neppure tentato di dare, avendo anche omesso di indicare in cosa tali negligenze, imprudenze o violazioni di legge si sarebbero concretizzate;
inoltre, l'istruttoria aveva comunque restituito un quadro probatorio che avrebbe dovuto pagina 18 di 22 condurre ad escludere radicalmente qualsiasi responsabilità del venditore anche per i danni materiali lamentati dal compratore.
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Il motivo è infondato.
La domanda risarcitoria di natura contrattuale ex art. 1494 c.c. proposta dall'acquirente presuppone la colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi della cosa e può riguardare tutti i danni subiti dall'acquirente.
Il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass. n. 15824/2014; Cass. n.
6007/2008).
L'art. 1494 c.c. presuppone dunque la colpa dell'alienante, ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi che deve essere vinta dalla prova liberatoria dallo stesso fornita (Cass. n. 14665/2008).
Nella specie, tale prova liberatoria non è stata fornita da , la quale si è Controparte_1 sostanzialmente limitata a dedurre l'assenza di difetti e, al più, la riferibilità degli stessi al posatore o allo stesso compratore, senza allegare e provare di avere ignorato i vizi della cosa senza colpa, né di aver verificato la bontà della merce.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto, non avendo l'appellante incidentale superato la presunzione di colpa.
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Il settimo motivo denuncia “Violazione degli artt 112 c.p.c. e 116 c.p.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe, in primo luogo, accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni in misura ben superiore a quella reclamata dallo stesso attore in opposizione, che aveva quantificato i detti danni in complessivi € 20.227,44 (di cui € 4.400,00 per la rimozione del RQ ed € 15.827,44 per fornitura e posa di un nuovo pavimento), così violando l'art. 112 c.p.c.; in secondo luogo, avrebbe trascurato le osservazioni dei consulenti di parte di e in ordine alla praticabilità di soluzioni alternative alla Controparte_1 Pt_1
integrale sostituzione del RQ, che avrebbero meritato invece ben diversa considerazione;
pagina 19 di 22 infatti, se il giudice può limitarsi a richiamare la c.t.u. quale fonte del suo convincimento, deve tuttavia escludersi che tale principio valga anche con riferimento a quei casi in cui la relazione peritale rilevi profili di evidente illogicità e incongruenza, rappresentati, nel caso di specie, dall'avere declinato gli inviti dei consulenti di parte a considerare soluzioni alternative alla sostituzione del RQ, pur in presenza di un compratore che per anni aveva continuato ad utilizzarlo, e dal non essersi avveduto che la stima dei costi di sostituzione eccedeva addirittura quelli indicati dal compratore.
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Il motivo è infondato.
Va premesso che lo , con l'atto di citazione in opposizione, aveva chiesto, quanto al CP_2 RQ, somme ulteriori rispetto alle due voci indicate dall'appellante incidentale (cfr. pagg. 8
e 9 della citazione) e aveva chiesto riconoscersi quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, poi specificata negli scritti conclusivi.
Ma ciò che riveste carattere assorbente è che la somma, rideterminata come sopra dalla
Corte, per effetto dell'accoglimento del quinto motivo, è inferiore alla somma richiesta dall'attore-opponente per il RQ.
Per quanto attiene al secondo profilo, il giudice ha correttamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico, che, nella relazione, ha tenuto conto, replicandovi adeguatamente e in maniera puntuale, dei rilievi dei consulenti di parte.
Infatti, alla pag. 9 della relazione, il C.T.U. spiega che la soluzione alternativa alla demolizione totale del RQ, prospettata dal C.T.P. di , non sarebbe stata risolutiva e Controparte_1
non avrebbe eliminato tutti i difetti rilevati, ma soltanto due di questi.
Allo stesso modo, alla pag. 16, in risposta al C.T.P. di spiega che la soluzione Pt_1 alternativa non avrebbe arrestato l'affioramento del liquido gelatinoso, ma avrebbe eliminato solo momentaneamente due dei difetti rilevati.
Dalle risposte alle osservazioni, fornite dal C.T.U., l'appellante incidentale prescinde, limitandosi a una critica generica che non si confronta con il ragionamento seguito dall'ausiliare nel disattendere le soluzioni proposte.
Ne discende che, alla luce del principio di diritto sopra richiamato (Cass. n. 33742/2022 citata), la doglianza deve essere disattesa anche sotto questo secondo profilo.
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In conclusione, per le ragioni sin qui illustrate, l'appello incidentale deve essere accolto limitatamente alla quantificazione del danno patrimoniale, che, in parziale riforma della pagina 20 di 22 gravata sentenza, confermata nel resto, deve essere determinato nella complessiva somma di € 18.920,22.
Su detta somma decorrono gli interessi dalla domanda, come statuito nell'impugnata sentenza, non impugnata sul punto.
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Rimane da trattare il terzo motivo dell'appello principale, che denuncia “Contraddittoria, insufficiente ed incompleta motivazione con riguardo alla addebitabilità delle spese di causa alla terza chiamata”.
Lamenta l'appellante che, a fronte di una richiesta di pagamento di circa € 200.000,00
(almeno laddove fosse stata accolta nella parte relativa al “danno esistenziale”), era stata riconosciuta la minor somma di € 16.351,45 (€ 33.604,12 - € 17.252,67), sicché la compensazione per metà sarebbe del tutto inadeguata, essendovi soccombenza totale dell'opponente, che si era visto rigettare gran parte delle richieste;
sarebbe stato dunque più corretto disporre una integrale compensazione delle spese di lite, come affermato dalla
Suprema Corte in caso di sproporzione tra quanto richiesto a titolo di risarcimento e quanto effettivamente liquidato (Cass. n. 17999/2020).
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Il motivo è assorbito nell'accoglimento del quinto motivo dell'appello incidentale, che non può non spiegare effetto sul terzo chiamato in causa, ora appellante principale, stante il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria.
E infatti, la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione
"ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite, che si è conclusa, in ragione delle esposte argomentazioni, con la conferma della condanna dello al pagamento della CP_2 somma di € 17.252,67 in favore di e, per effetto della riforma parziale, con Controparte_1 la condanna di al pagamento della somma di € 18.920,22 in favore dello Controparte_1
. CP_2
Alla luce di quanto sopra, ritiene la Corte che vi sia soccombenza reciproca, sicché ricorrono i presupposti per compensare per intero tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 21 di 22 Si condivide, da ultimo, la statuizione del primo giudice in ordine alle spese di c.t.u., espletata ai soli fini di accertare le condizioni del RQ, che va dunque confermata in ragione di quanto detto sopra.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 683/2020, R.G. n. 1085/2010, pubblicata il 7.8.2020, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione, assorbito il terzo motivo dell'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento della minor somma risarcitoria di € Controparte_1
18.920,22 in favore di , oltre interessi come determinati nella sentenza di CP_2
primo grado;
2) compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Roma, 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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