Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5299/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione del 2.4.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5299 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'av dio elett.nte domicilia, sito a Caserta, viale dei Bersaglieri n. 32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 244 dell'1.7.2023, notificato il 16.2.2024, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 13.12.2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 13.6.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato 14.3.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunto in Italia nel 2015 e di avere formulato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione di Caserta l'11.11.2015; di essere rimasto sul territorio nazionale e di avere cominciato a svolgere lavori irregolari come bracciante agricolo, giardiniere e manovale;
di avere trascorso cinque anni in tale condizione di precarietà per decidere di trasferirsi in Olanda, dove è rimasto per circa sei mesi in un centro di accoglienza per migranti, per essere nuovamente respinto in Italia;
di essere rientrato nel territorio nazionale nel 2020 e di avere ricevuto un decreto di pagina 1 di 6
di essersi stabilito nella zona di Castelvolturno, venendo inserito nel progetto
“PassaParola” di Cidis Onlus, ed avendo l'occasione di partecipare ad un corso di lingua italiana L2 della durata di 80 ore, conseguendo il relativo attestato;
di essere entrato in contatto con il “Comitato per il Centro Sociale Odv” che, nel dicembre 2022, lo supportava nella proposizione dell'istanza di protezione speciale;
di essersi sradicato dal di Per_1 essere presente sul territorio nazionale da circa 9 anni e di essersi integrato, in re, nell'area di Castelvolturno, entrando in contatto, negli ultimi anni, con diverse associazioni del territorio, partecipando ad alcuni progetti finalizzati all'inclusione sociale e alla formazione;
di temere il rimpatrio che lo costringerebbe ad affrontare le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento in un paese da quale manca da anni. Chiedeva, dunque, che gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D. Lgs. 286/98 (come modificato dal D.L. 130/2020, convertito in Legge 173/2020, applicabile al caso di specie ex art. 15 D.L. 130/2020, art. 7 co. 2 D.L. 20/2023, circolare – Controparte_1
Commissione nazionale per il diritto di asilo n. 204 del 13.03.202 gli atti fossero trasmessi alla Questura competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.2 D. Lgs. 286/98 e art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il 6.4.2024 il si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 18.4.2024, il Tribunale rigettava la domanda cautelare, rilevando l'assenza di indici d'integrazione nel territorio nazionale e di condizioni oggettive nel paese di origine che lo potessero esporre al rischio di una deprivazione dei diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana o d'insicurezza. Fissava, altresì, per il 4.2.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 4.2.2025. Le parti si richiamavano alle rispettive conclusioni. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., per il 2.4.2025. All'udienza del 2.4.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione sulla medesima. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì pagina 2 di 6 ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). pagina 3 di 6 Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso concreto, nel corso del giudizio, dopo l'adozione dell'ordinanza del 18.4.2024, il ricorrente è riuscito a dimostrare, con plurimi indizi, l'apprezzabile consistenza della rete sociale che è riuscito a costruirsi, grazie allo svolgimento di attività di volontariato nell'associazione “Movimento Migranti e Rifugiati ODV” e negli altri enti a quest'ultima uniti nella promozione di politiche in favore dei migranti. L'1.2.2025, invero, egli ha depositato una relazione redatta dalla coordinatrice dell'area legale ed inclusione sociale della predetta associazione, corredata Parte_2 dalla copia del documento d'identità della medesima, in cui è det rta: “il Sig.
nato il [...] in dimorante in [...] frequenta Parte_1 Per_1 ranti e Rifugiati di Casert " pagina 4 di 6 Il sig. partecipa alle assemblee settimanali che si tengono ogni giovedì presso il Centro Pt_1
Fernandes e s o staff del Movimento a gestire gli sportelli informativi socio-legali che si tengono il martedì ed il giovedì sempre presso il Centro Fernandes. E' un punto di riferimento delle Associazioni nell'area di Pescopagano e Destra Volturno dove egli dimora, per quando bisogna organizzare assemblee con gli immigrati del posto o quando si devono fare sopralluoghi nell'area per inchieste o mappature del territorio (vedasi la foto in allegato che I ritrae in una casa di un lavoratore immigrato in occasione della visita del Vescovo di Caserta). Ha partecipato alle manifestazioni organizzate a Napoli e Caserta per i dei migranti e CP_2 rifugiati e continua ad impegnarsi tutt'oggi presso l'associazione. Le associazioni di cui sopra hanno preso in carico la sua situazione legale dei documenti ai fini d fargli ottenere un permesso di soggiorno con il quale il sig. potrebbe regolarizzare i suoi rapporti di Pt_1 lavoro saltuari che oggi intrattiene. Ad oggi, infatti, non ha un lavoro stabile a causa de fatto di non avere un permesso di soggiorno ma si impegna quotidianamente nella ricerca di lavori, seppur saltuari e giornalieri, che gli garantiscano una propria dipendenza economica e poter sopravvivere dignitosamente. Questa situazione lo porta spesso ad avere un atteggiamento di scoraggiamento e forte preoccupazione per il suo futuro ed è proprio grazie all'impegno presso la rete di associazioni che riesce a trovare il coraggio di andare avanti e a non perdere la speranza di potersi costruire un futuro in Italia. Qualora avesse un permesso di soggiorno o una ricevuta di richiesta/rilascio di un permesso di soggiorno, la scrivente associazione si impegnerebbe ad Includerlo nei corsi di formazione professionale retribuiti e nel progetto di supporto all'inserimento abitativo che attiverà nei prossimi mesi grazie all'aggiudicazione del Progetto SUPREME 2- CUP G29G23000930007 (FAMI); CUP G29G24000150007 (FSE+), EMANATO Controparte_3
FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI RIVOLTI AI CITTADINI DEI PAESI TERZI, REGOLARMENTE SOGGIORNANTI, VITTIME O POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO.” Il contenuto di tale documento può essere utilizzato come prova in favore del ricorrente, in quanto sostenuto dal deposito di tre tessere che attestano la sua iscrizione al Movimento Migranti e Rifugiati di Caserta ODV negli anni 2023, 2024 e 2025 ed avvalorano l'impegno sociale rappresentato nel suddetto scritto (cfr. sul valore probatorio da attribuire allo scritto proveniente da terzi, Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.792, secondo cui
“Gli scritti provenienti da un terzo, i quali, invero, pur non potendo produrre gli effetti di piena prova e non essendo soggetti al regime sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. né a quello processuale previsto dall'art. 214 c.p.c., possono solo essere liberamente apprezzati dal giudice nel loro valore meramente indiziario, ragion per cui il loro contenuto deve essere supportato da ulteriori elementi che ne confortino l'attendibilità e la verosimiglianza e, quindi, supportino la possibilità per il giudice di merito di conferire a essi il valore di prova effettivamente convincente”). Tali elementi, considerati unitamente alla pluriennale presenza dell'istante sul territorio nazionale ed all'assenza di legami con il paese di origine, inducono a concludere che il radicamento sul territorio nazionale lo ha reso inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i rapporti che ha intessuto nello svolgimento CP_4 dell' à di volontariato (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di pagina 5 di 6 stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C. Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato. In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'11.4.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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