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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5456/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Tomaselli CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. M. Bolognini
in punto a: Associazione in partecipazione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 30/9/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo TRunale di DE, contrariis rejectis:
- Revocare Decreto Ingiuntivo n. 1664/2023 (R.G. n. 4016/2023), datato 4 luglio 2023, emesso dal TRunale di DE, in persona del Dott. Giuseppe Pagliani, in quanto infondato ed illegittimo, in fatto, in diritto, e con riferimento al quantum, per i motivi esposti in narrativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e clausola di anticipazione al sottoscritto procuratore antistatario.”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo TRunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
- NEL MERITO -
- RIGETTARE la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando l'impugnato decreto in ogni sua parte e capo e, comunque, CONDANNARE in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore del Sig. la somma di Euro Controparte_1 60.000,00 o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dal dì del dovuto (05/10/2021, data di conclusione della operazione immobiliare) sino all'effettivo soddisfo;
- accertata la responsabilità per lite temeraria della società opponente, CONDANNARLA al pagamento di quanto risulterà di giustizia anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 96 cpc, per le causali sopra riferite;
- IN OGNI CASO, vittoria di spese e di compensi professionali, oltre maggiorazione 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), rimborso forfettario 15% ex art. 2, co. 2, DM n. 55/14, IVA e CPA come per legge;
- IN VIA ISTRUTTORIA -
- RIGETTARE la prova per testi ex adverso richiesta in sede di terza memoria integrativa ex art. 171- ter, n. 3 c.p.c., per i motivi di cui al verbale di udienza del 06/03/2024”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie l'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1664 del 4/7/2023 emesso dal TRunale di DE, (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 60.000,00, oltre interessi e spese), ritualmente notificatogli, con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo PEC in data 6/7/2023.
Il convenuto opposto allega di essere creditore della somma ingiunta sulla base di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale del
22/9/2020, concluso con la società odierna opponente in qualità di associante, allo scopo di compiere un'operazione immobiliare di acquisto, ristrutturazione e rivendita di un immobile ubicato in DE, Via Mascagni 156, al piano 3°, a titolo di restituzione del capitale apportato, prevista in detto contratto in misura integrale dopo la conclusione dell'affare e indipendentemente dal suo esito economico, con produzione o meno di eventuali utili o perdite, non essendo riuscito ad ottenere il pagamento in via bonaria.
4. Nel merito, l'opponente eccepisce l'inesigibilità del credito vantato dal convenuto opposto, non essendo ancora stato redatto il rendiconto dell'operazione, con conseguente determinazione degli utili e delle perdite -ai quali pure è parametrato il credito- e non essendo prevista, negli accordi contrattuali, una espressa pattuizione di esonero o limitazione alle perdite dell'associazione, prevista dall'art. 2553 C.c..
Pertanto, le allegazioni delle parti, quanto alla descrizione dei fatti storici, non sono sostanzialmente contestate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 C.p.c., in ordine
2 a varie circostanze di fatto, per le quali opera il principio generale per cui un fatto non contestato non richiede di essere provato (art. 115, 1° c., C.p.c.,). In particolare, nella presente vicenda sono elementi pacifici la sussistenza e lo svolgimento del rapporto di associazione in partecipazione, la avvenuta conclusione dell'affare e il mancato pagamento a parte convenuta delle somme richieste.
5. Con l'ordinanza del 6/3/2024, con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era stato, tra l'altro, osservato:
< monitorio) prevede, quanto ai diritti dell'associato, che:
<3.1 L'ASSOCIATO, a fronte dell'integrale e puntuale adempimento al suo obbligo di apporto, avrà diritto di ricevere dall'ASSOCIANTE, oltre all'integrale restituzione del capitale apportato, una somma di denaro pari alla percentuale proporzionale degli utili che deriveranno dalla conclusione dell'operazione immobiliare sopra descritta, di cui si allega il relativo Conto Economico>>; gli articoli successivi contengono pattuizioni contrattuali che attengono esclusivamente al calcolo ed alla ripartizione degli (eventuali) utili, senza altro disciplinare circa la restituzione dell'apporto; atteso il testo negoziale, non appare controvertibile che detta clausola configura una disciplina convenzionale della determinazione delle perdite dell'associato, nel senso di escludere che le perdite possano intaccare l'apporto iniziale, del quale viene espressamente stabilito il diritto all'integrale restituzione;
tale disciplina non è incompatibile con il disposto dell'art. 2553 C.c. nella parte in cui prevede che le perdite non possono superare il valore dell'apporto, perché tale previsione non impedisce di stabilire che l'apporto stesso possa escluso dalle perdite;
al riguardo va condiviso il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza, secondo la quale: anzitutto, <Al contratto di associazione in partecipazione non si applica il divieto del patto leonino, dettato in materia societaria dall'art. 2265 c.c., ai sensi del quale
è vietato che uno o più soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite>> (Cass. I, 01/10/2008, n. 24376; Cass. I, 10/08/2017, n. 19937); pertanto, <le parti hanno facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite (cosiddetta cointeressenza impropria)>> (Cass. I,
23/01/1996, n. 503; Cass. I, 01/10/2008, n. 24376);
3 conseguentemente: <le parti, nella loro autonomia, possono convenzionalmente escludere la partecipazione alle perdite>> (TR. Milano, 01/04/2004, in: Giustizia a
Milano 2004, 46; TR. Milano, V, 18/10/2006, n. 11289, in: Giustizia a Milano 2006,
10, 70; Corte app. Messina, 14/11/1988, in: Giust. civ. 1989, I, 1212); nel caso di specie, quindi, risulta assolto, da parte dell'associato l'onere probatorio richiamato dalla stessa giurisprudenza (Cass. III, 15/7/2008, n. 19444), di dimostrare di essere stato pattiziamente esentato dalla partecipazione alle perdite stesse, in quanto la previsione contrattuale di obbligo di restituzione in ogni caso dell'apporto integra, come già rilevato, un espresso -e parziale- limite all'entità delle perdite, che in ogni caso non possono intaccare l'apporto stesso>>.
6. L'istruttoria svolta non ha, poi, fornito elementi di giudizio ulteriori di segno difforme da quanto già valutato con la riportata ordinanza.
D'altronde, all'udienza successiva a detta ordinanza, le parti hanno chiesto rinvio per trattative e l'udienza è stata a tal fine rinviata al 18/2/2025; senonché, in data 13/2/25, il Difensore dell'opponente ha rinunciato al mandato senza essere in seguito sostituito, ed infatti non è più comparso in udienza, mentre parte convenuta ha proseguito il giudizio dichiarando alla predetta udienza che l'accordo transattivo fatto dalle parti non è stato rispettato da parte attrice dopo il pagamento della prima rata delle quattro previste.
Anche il descritto comportamento processuale è inequivocabile, a conferma dell'infondatezza dell'opposizione svolta;
infatti, nel contratto di associazione in partecipazione in esame, in deroga al disposto dell'art. 2553 C.c, è stato pattiziamente convenuto l'esonero dell'associato dalla partecipazione alle perdite, dal momento che nell'art. 3.1 (doc. n. 1 fasc. monitorio) viene prevista la restituzione integrale dell'apporto versato; viene, dunque, contrattualmente escluso che la quota di capitale apportato dal ricorrente possa subire diminuzione, anche per il caso che l'operazione avesse esito economico negativo, a differenza della regolamentazione della quota di partecipazione agli utili, la cui ripartizione è proporzionale, secondo la disciplina prevista dagli artt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 e 4.2 del contratto;
in definitiva, come già rilevato nella menzionata ordinanza, la totale esclusione dalle perdite equivale a stabilire in ogni caso la restituzione dell'intero apporto, al momento della chiusura del rapporto, che -a norma dall'art.
6.1 del contratto stesso- non si verifica con l'emissione del rendiconto (rilevante solo ai fini della quantificazione della quota
4 di utili) ma alla conclusione della operazione immobiliare, nella specie indiscutibilmente avvenuta.
7. A quanto precede consegue che l'opposizione è parzialmente fondata con riferimento all'obbligo restitutorio. Per quanto attiene, tuttavia, all'entità del dovuto, come dichiarato dalle stesse parti, in corso di causa si sono svolte trattative, con trasferimenti di denaro, poi non concluse ed abbandonate. Occorre, quindi, determinare il saldo aggiornato di dare e avere tra le parti.
In proposito parte attrice ha documentato il seguente svolgimento dei fatti: con ordinanza 6/3/2024 è stata disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
il decreto ingiuntivo è stato registrato con spese pari ad € 1.921,00;
a seguito di procedura esecutiva di pignoramento presso terzi in danno di Parte_1
(R.Es. n. 821/2024; G.E. Dr. G. Ravenna), il TRunale di DE, con ordinanza
[...] del 07/06/2024, ha assegnato in conto maggiore avere in favore di CP_1
la somma di € 23.104,08 <da imputarsi dapprima alle spese per la
[...] redazione del precetto e per la presente procedura, riconosciute in €. 2.193,45 per esborsi ed €.1.840,00 per compensi (già comprensivi del 15% per spese generali) oltre Iva e Cpa, nonché alle spese di registrazione della presente ordinanza;
l'eventuale residuo alle spese liquidate nel provvedimento giudiziario costituente titolo, oltre Iva e Cpa, nonché agli interessi maturati e maturandi fino al saldo, al tasso e dall'epoca stabiliti in detto provvedimento, sulla somma capitale di €.
60.000,00, infine al capitale>>;
l'ordinanza di assegnazione è stata registrata con spese pari ad € 200,00; sempre in corso di causa, in data 24/7/2024, ha corrisposto al Parte_1 convenuto opposto la somma in acconto di € 12.402,52, da imputarsi CP_1 secondo i criteri di legge.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta per effetto del decreto ingiuntivo ammonta ad € 71.402,10 (di cui: € 60.000,00 per capitale;
€ 6.156,36 per interessi;
€ 3.324,74 per spese legali liquidate;
€ 1.921,00 per spese di registrazione decreto ingiuntivo); l'incasso della somma di € 23.104,08 nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, è da imputarsi come da ordinanza (€ 4.528,04 alle spese legali liquidate nella procedura esecutiva;
€ 200,00 alle spese di registrazione della ordinanza di assegnazione;
€ 3.324,74 alle spese legali liquidate nella procedura monitoria;
€ 1.921,00 alle spese di registrazione del decreto
5 ingiuntivo;
€ 6.156,36 agli interessi come da titolo;
€ 6.973,94, quale residuo in conto capitale); la somma di versata dal debitore in corso di causa (€ 12.402,52), è da imputarsi interamente in conto capitale.
In definitiva, il residuo dovuto ammonta ad € (60.000 -6.973,94 -
12.402,52=) 40.623,54 per quanto riguarda il capitale.
8. In base alle risultanze sopra esposte, pertanto, l'opposizione è risultata parzialmente fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato l'inadempimento per la somma sopra individuata, minore di quella recata dal provvedimento monitorio opposto, e non sussistendo dubbio sul fatto che la diversa e minore somma richiesta spetti all'opposto, l'opponente -non risultando nemmeno poste da porre in compensazione- va condannato al pagamento di quanto dovuto ed accertato nel presente giudizio di cognizione.
In questi casi, infatti, si afferma che <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, sicché il giudice, che riconosca parzialmente fondata l'opposizione, magari a seguito di pagamento intervenuto medio tempore, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario>> (TR. DE (Salvatore) 21/9/2017,
n. 1639).
La somma dovuta ammonta ad € 40.623,54, oltre interessi di mora come richiesti e concessi in sede di decreto ingiuntivo (legali, senza rivalutazione), dalla data di decorrenza (2/10/25) fino alla data di effettivo saldo.
9. Non è, invece, fondata, la domanda riconvenzionale di parte convenuta di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I°
e/o III° co. C.p.c., introdotta solo in comparsa conclusionale (cfr., al riguardo: TR.
DE -Primiceri- 11/2/2020, n, 202); infatti, per la condanna per lite temeraria non basta la semplice prospettazione di tesi giuridiche infondate (TR. DE
(Pagliani), 1/9/2017, n. 1463; TR. DE (Pagliani), 11/9/2017, n. 1538; TR.
DE (Rovatti), 15/1/2018, n. 23; TR. DE (Pagliani), 23/5/2018, n. 920;
TR. DE (Pagliani), 7/6/2018, n. 1047; TR. DE (Pagliani), 7/6/2018, n.
1049; TR. DE (Pagliani), 20/6/2018, n. 1131; TR. DE (Rovatti),
6 28/6/2018, n. 1201; TR. DE (Pagliani), 29/3/2019, n. 516; TR. DE
(Pagliani), 16/5/2019, n. 769; TR DE (Pagliani), 13/12/2019, n. 1901; TR
DE (Grandi), 21/12/2019, n. 1975; TR DE (Rovatti), 23/12/2019, n. 1999;
TR DE (Pagliani), 3/1/2020, n. 1; TR DE (Grandi), 4/5/2020, n. 498;
TR DE (Pagliani), 30/6/2020, n. 739; TR DE (Grandi), 8/7/2020, n.
768; TR DE (Grandi), 15/7/2020, n. 841; TR DE (Grandi), 21/7/2020, n.
871; TR DE (Grandi), 23/9/2020, n. 995; TR DE (Pagliani), 3/11/2020,
n. 1315; TR DE (Grandi), 5/11/2020, n. 1334; TR DE (Grandi),
24/11/2020, n. 1465; TR DE (Pagliani), 26/11/2020, n. 1480; TR DE
(Pagliani), 1/12/2020, n. 1512; TR DE (Grandi), 3/12/2020, n. 1518; TR
DE (Pagliani), 9/12/2020, n. 1551; TR DE (Grandi), 17/3/2021, n. 448;
TR DE (Grandi), 6/5/2021, n. 751; TR. DE (Grandi), 16/11/2021, n.1525;
TR DE (Grandi), 23/11/2021, n. 1592; TR. DE (Grandi), 14/12/2021, n.
1684; TR DE (Grandi), 19/1/2022, n. 44; TR. DE (Pagliani), 14/5/2024,
n. 1074; TR. DE (Grandi), 5/12/2024, n. 1775), inoltre, nel caso di specie, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una causa infondata
(interamente risarcito con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza, la domanda riconvenzionale del convenuto risulta infondata (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”:
TR. DE (Cortelloni), 16/9/2017, n. 1601; TR. DE (Cortelloni), 18/9/2017,
n. 1602; TR DE (Grandi), 16/3/2022, n. 321; TR DE (Grandi),
25/3/2022, n. 372).
10. Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti),
19/9/18, n. 2327; TR DE (Pagliani), 12/2/2023, n. 34; TR DE (Pagliani),
2/3/2023, n. 362; TR DE (Pagliani), 19/10/2023, n. 1730) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte attrice, con conseguente condanna alle spese processuali -per valore dichiarato econdo il criterio del decisum, bassa complessità, e con esclusione della fase istruttoria- che si liquidano come in dispositivo.
7
P. Q. M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1664 emesso dal TRunale di Mo 023, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna la a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di € 40.623,5 gali come richiest
[...] in sede di decreto ingiuntivo dalla data del 2/10/25 fino a quella di effettivo saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica;
dichiara tenuta e condanna la a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese processuali del p pposizione, ch
[...]
€ 3.341,90, di cui € 435,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in DE, il giorno 20/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5456/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. G. Tomaselli CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. M. Bolognini
in punto a: Associazione in partecipazione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 30/9/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo TRunale di DE, contrariis rejectis:
- Revocare Decreto Ingiuntivo n. 1664/2023 (R.G. n. 4016/2023), datato 4 luglio 2023, emesso dal TRunale di DE, in persona del Dott. Giuseppe Pagliani, in quanto infondato ed illegittimo, in fatto, in diritto, e con riferimento al quantum, per i motivi esposti in narrativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e clausola di anticipazione al sottoscritto procuratore antistatario.”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo TRunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
- NEL MERITO -
- RIGETTARE la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando l'impugnato decreto in ogni sua parte e capo e, comunque, CONDANNARE in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore del Sig. la somma di Euro Controparte_1 60.000,00 o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dal dì del dovuto (05/10/2021, data di conclusione della operazione immobiliare) sino all'effettivo soddisfo;
- accertata la responsabilità per lite temeraria della società opponente, CONDANNARLA al pagamento di quanto risulterà di giustizia anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 96 cpc, per le causali sopra riferite;
- IN OGNI CASO, vittoria di spese e di compensi professionali, oltre maggiorazione 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), rimborso forfettario 15% ex art. 2, co. 2, DM n. 55/14, IVA e CPA come per legge;
- IN VIA ISTRUTTORIA -
- RIGETTARE la prova per testi ex adverso richiesta in sede di terza memoria integrativa ex art. 171- ter, n. 3 c.p.c., per i motivi di cui al verbale di udienza del 06/03/2024”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie l'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1664 del 4/7/2023 emesso dal TRunale di DE, (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 60.000,00, oltre interessi e spese), ritualmente notificatogli, con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo PEC in data 6/7/2023.
Il convenuto opposto allega di essere creditore della somma ingiunta sulla base di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale del
22/9/2020, concluso con la società odierna opponente in qualità di associante, allo scopo di compiere un'operazione immobiliare di acquisto, ristrutturazione e rivendita di un immobile ubicato in DE, Via Mascagni 156, al piano 3°, a titolo di restituzione del capitale apportato, prevista in detto contratto in misura integrale dopo la conclusione dell'affare e indipendentemente dal suo esito economico, con produzione o meno di eventuali utili o perdite, non essendo riuscito ad ottenere il pagamento in via bonaria.
4. Nel merito, l'opponente eccepisce l'inesigibilità del credito vantato dal convenuto opposto, non essendo ancora stato redatto il rendiconto dell'operazione, con conseguente determinazione degli utili e delle perdite -ai quali pure è parametrato il credito- e non essendo prevista, negli accordi contrattuali, una espressa pattuizione di esonero o limitazione alle perdite dell'associazione, prevista dall'art. 2553 C.c..
Pertanto, le allegazioni delle parti, quanto alla descrizione dei fatti storici, non sono sostanzialmente contestate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 C.p.c., in ordine
2 a varie circostanze di fatto, per le quali opera il principio generale per cui un fatto non contestato non richiede di essere provato (art. 115, 1° c., C.p.c.,). In particolare, nella presente vicenda sono elementi pacifici la sussistenza e lo svolgimento del rapporto di associazione in partecipazione, la avvenuta conclusione dell'affare e il mancato pagamento a parte convenuta delle somme richieste.
5. Con l'ordinanza del 6/3/2024, con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era stato, tra l'altro, osservato:
< monitorio) prevede, quanto ai diritti dell'associato, che:
<3.1 L'ASSOCIATO, a fronte dell'integrale e puntuale adempimento al suo obbligo di apporto, avrà diritto di ricevere dall'ASSOCIANTE, oltre all'integrale restituzione del capitale apportato, una somma di denaro pari alla percentuale proporzionale degli utili che deriveranno dalla conclusione dell'operazione immobiliare sopra descritta, di cui si allega il relativo Conto Economico>>; gli articoli successivi contengono pattuizioni contrattuali che attengono esclusivamente al calcolo ed alla ripartizione degli (eventuali) utili, senza altro disciplinare circa la restituzione dell'apporto; atteso il testo negoziale, non appare controvertibile che detta clausola configura una disciplina convenzionale della determinazione delle perdite dell'associato, nel senso di escludere che le perdite possano intaccare l'apporto iniziale, del quale viene espressamente stabilito il diritto all'integrale restituzione;
tale disciplina non è incompatibile con il disposto dell'art. 2553 C.c. nella parte in cui prevede che le perdite non possono superare il valore dell'apporto, perché tale previsione non impedisce di stabilire che l'apporto stesso possa escluso dalle perdite;
al riguardo va condiviso il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza, secondo la quale: anzitutto, <Al contratto di associazione in partecipazione non si applica il divieto del patto leonino, dettato in materia societaria dall'art. 2265 c.c., ai sensi del quale
è vietato che uno o più soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite>> (Cass. I, 01/10/2008, n. 24376; Cass. I, 10/08/2017, n. 19937); pertanto, <le parti hanno facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite (cosiddetta cointeressenza impropria)>> (Cass. I,
23/01/1996, n. 503; Cass. I, 01/10/2008, n. 24376);
3 conseguentemente: <le parti, nella loro autonomia, possono convenzionalmente escludere la partecipazione alle perdite>> (TR. Milano, 01/04/2004, in: Giustizia a
Milano 2004, 46; TR. Milano, V, 18/10/2006, n. 11289, in: Giustizia a Milano 2006,
10, 70; Corte app. Messina, 14/11/1988, in: Giust. civ. 1989, I, 1212); nel caso di specie, quindi, risulta assolto, da parte dell'associato l'onere probatorio richiamato dalla stessa giurisprudenza (Cass. III, 15/7/2008, n. 19444), di dimostrare di essere stato pattiziamente esentato dalla partecipazione alle perdite stesse, in quanto la previsione contrattuale di obbligo di restituzione in ogni caso dell'apporto integra, come già rilevato, un espresso -e parziale- limite all'entità delle perdite, che in ogni caso non possono intaccare l'apporto stesso>>.
6. L'istruttoria svolta non ha, poi, fornito elementi di giudizio ulteriori di segno difforme da quanto già valutato con la riportata ordinanza.
D'altronde, all'udienza successiva a detta ordinanza, le parti hanno chiesto rinvio per trattative e l'udienza è stata a tal fine rinviata al 18/2/2025; senonché, in data 13/2/25, il Difensore dell'opponente ha rinunciato al mandato senza essere in seguito sostituito, ed infatti non è più comparso in udienza, mentre parte convenuta ha proseguito il giudizio dichiarando alla predetta udienza che l'accordo transattivo fatto dalle parti non è stato rispettato da parte attrice dopo il pagamento della prima rata delle quattro previste.
Anche il descritto comportamento processuale è inequivocabile, a conferma dell'infondatezza dell'opposizione svolta;
infatti, nel contratto di associazione in partecipazione in esame, in deroga al disposto dell'art. 2553 C.c, è stato pattiziamente convenuto l'esonero dell'associato dalla partecipazione alle perdite, dal momento che nell'art. 3.1 (doc. n. 1 fasc. monitorio) viene prevista la restituzione integrale dell'apporto versato; viene, dunque, contrattualmente escluso che la quota di capitale apportato dal ricorrente possa subire diminuzione, anche per il caso che l'operazione avesse esito economico negativo, a differenza della regolamentazione della quota di partecipazione agli utili, la cui ripartizione è proporzionale, secondo la disciplina prevista dagli artt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 e 4.2 del contratto;
in definitiva, come già rilevato nella menzionata ordinanza, la totale esclusione dalle perdite equivale a stabilire in ogni caso la restituzione dell'intero apporto, al momento della chiusura del rapporto, che -a norma dall'art.
6.1 del contratto stesso- non si verifica con l'emissione del rendiconto (rilevante solo ai fini della quantificazione della quota
4 di utili) ma alla conclusione della operazione immobiliare, nella specie indiscutibilmente avvenuta.
7. A quanto precede consegue che l'opposizione è parzialmente fondata con riferimento all'obbligo restitutorio. Per quanto attiene, tuttavia, all'entità del dovuto, come dichiarato dalle stesse parti, in corso di causa si sono svolte trattative, con trasferimenti di denaro, poi non concluse ed abbandonate. Occorre, quindi, determinare il saldo aggiornato di dare e avere tra le parti.
In proposito parte attrice ha documentato il seguente svolgimento dei fatti: con ordinanza 6/3/2024 è stata disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
il decreto ingiuntivo è stato registrato con spese pari ad € 1.921,00;
a seguito di procedura esecutiva di pignoramento presso terzi in danno di Parte_1
(R.Es. n. 821/2024; G.E. Dr. G. Ravenna), il TRunale di DE, con ordinanza
[...] del 07/06/2024, ha assegnato in conto maggiore avere in favore di CP_1
la somma di € 23.104,08 <da imputarsi dapprima alle spese per la
[...] redazione del precetto e per la presente procedura, riconosciute in €. 2.193,45 per esborsi ed €.1.840,00 per compensi (già comprensivi del 15% per spese generali) oltre Iva e Cpa, nonché alle spese di registrazione della presente ordinanza;
l'eventuale residuo alle spese liquidate nel provvedimento giudiziario costituente titolo, oltre Iva e Cpa, nonché agli interessi maturati e maturandi fino al saldo, al tasso e dall'epoca stabiliti in detto provvedimento, sulla somma capitale di €.
60.000,00, infine al capitale>>;
l'ordinanza di assegnazione è stata registrata con spese pari ad € 200,00; sempre in corso di causa, in data 24/7/2024, ha corrisposto al Parte_1 convenuto opposto la somma in acconto di € 12.402,52, da imputarsi CP_1 secondo i criteri di legge.
Pertanto, la somma complessivamente dovuta per effetto del decreto ingiuntivo ammonta ad € 71.402,10 (di cui: € 60.000,00 per capitale;
€ 6.156,36 per interessi;
€ 3.324,74 per spese legali liquidate;
€ 1.921,00 per spese di registrazione decreto ingiuntivo); l'incasso della somma di € 23.104,08 nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, è da imputarsi come da ordinanza (€ 4.528,04 alle spese legali liquidate nella procedura esecutiva;
€ 200,00 alle spese di registrazione della ordinanza di assegnazione;
€ 3.324,74 alle spese legali liquidate nella procedura monitoria;
€ 1.921,00 alle spese di registrazione del decreto
5 ingiuntivo;
€ 6.156,36 agli interessi come da titolo;
€ 6.973,94, quale residuo in conto capitale); la somma di versata dal debitore in corso di causa (€ 12.402,52), è da imputarsi interamente in conto capitale.
In definitiva, il residuo dovuto ammonta ad € (60.000 -6.973,94 -
12.402,52=) 40.623,54 per quanto riguarda il capitale.
8. In base alle risultanze sopra esposte, pertanto, l'opposizione è risultata parzialmente fondata e va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto: accertato l'inadempimento per la somma sopra individuata, minore di quella recata dal provvedimento monitorio opposto, e non sussistendo dubbio sul fatto che la diversa e minore somma richiesta spetti all'opposto, l'opponente -non risultando nemmeno poste da porre in compensazione- va condannato al pagamento di quanto dovuto ed accertato nel presente giudizio di cognizione.
In questi casi, infatti, si afferma che <nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, sicché il giudice, che riconosca parzialmente fondata l'opposizione, magari a seguito di pagamento intervenuto medio tempore, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario>> (TR. DE (Salvatore) 21/9/2017,
n. 1639).
La somma dovuta ammonta ad € 40.623,54, oltre interessi di mora come richiesti e concessi in sede di decreto ingiuntivo (legali, senza rivalutazione), dalla data di decorrenza (2/10/25) fino alla data di effettivo saldo.
9. Non è, invece, fondata, la domanda riconvenzionale di parte convenuta di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I°
e/o III° co. C.p.c., introdotta solo in comparsa conclusionale (cfr., al riguardo: TR.
DE -Primiceri- 11/2/2020, n, 202); infatti, per la condanna per lite temeraria non basta la semplice prospettazione di tesi giuridiche infondate (TR. DE
(Pagliani), 1/9/2017, n. 1463; TR. DE (Pagliani), 11/9/2017, n. 1538; TR.
DE (Rovatti), 15/1/2018, n. 23; TR. DE (Pagliani), 23/5/2018, n. 920;
TR. DE (Pagliani), 7/6/2018, n. 1047; TR. DE (Pagliani), 7/6/2018, n.
1049; TR. DE (Pagliani), 20/6/2018, n. 1131; TR. DE (Rovatti),
6 28/6/2018, n. 1201; TR. DE (Pagliani), 29/3/2019, n. 516; TR. DE
(Pagliani), 16/5/2019, n. 769; TR DE (Pagliani), 13/12/2019, n. 1901; TR
DE (Grandi), 21/12/2019, n. 1975; TR DE (Rovatti), 23/12/2019, n. 1999;
TR DE (Pagliani), 3/1/2020, n. 1; TR DE (Grandi), 4/5/2020, n. 498;
TR DE (Pagliani), 30/6/2020, n. 739; TR DE (Grandi), 8/7/2020, n.
768; TR DE (Grandi), 15/7/2020, n. 841; TR DE (Grandi), 21/7/2020, n.
871; TR DE (Grandi), 23/9/2020, n. 995; TR DE (Pagliani), 3/11/2020,
n. 1315; TR DE (Grandi), 5/11/2020, n. 1334; TR DE (Grandi),
24/11/2020, n. 1465; TR DE (Pagliani), 26/11/2020, n. 1480; TR DE
(Pagliani), 1/12/2020, n. 1512; TR DE (Grandi), 3/12/2020, n. 1518; TR
DE (Pagliani), 9/12/2020, n. 1551; TR DE (Grandi), 17/3/2021, n. 448;
TR DE (Grandi), 6/5/2021, n. 751; TR. DE (Grandi), 16/11/2021, n.1525;
TR DE (Grandi), 23/11/2021, n. 1592; TR. DE (Grandi), 14/12/2021, n.
1684; TR DE (Grandi), 19/1/2022, n. 44; TR. DE (Pagliani), 14/5/2024,
n. 1074; TR. DE (Grandi), 5/12/2024, n. 1775), inoltre, nel caso di specie, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una causa infondata
(interamente risarcito con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza, la domanda riconvenzionale del convenuto risulta infondata (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”:
TR. DE (Cortelloni), 16/9/2017, n. 1601; TR. DE (Cortelloni), 18/9/2017,
n. 1602; TR DE (Grandi), 16/3/2022, n. 321; TR DE (Grandi),
25/3/2022, n. 372).
10. Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti),
19/9/18, n. 2327; TR DE (Pagliani), 12/2/2023, n. 34; TR DE (Pagliani),
2/3/2023, n. 362; TR DE (Pagliani), 19/10/2023, n. 1730) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte attrice, con conseguente condanna alle spese processuali -per valore dichiarato econdo il criterio del decisum, bassa complessità, e con esclusione della fase istruttoria- che si liquidano come in dispositivo.
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P. Q. M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, in parziale accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1664 emesso dal TRunale di Mo 023, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuta e condanna la a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di € 40.623,5 gali come richiest
[...] in sede di decreto ingiuntivo dalla data del 2/10/25 fino a quella di effettivo saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel decreto opposto, e le relative spese per imposta di registro, bolli copie e notifica;
dichiara tenuta e condanna la a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese processuali del p pposizione, ch
[...]
€ 3.341,90, di cui € 435,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in DE, il giorno 20/10/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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