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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 107/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 107 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Domenico P.IVA_1
Minasi del Foro di Palmi), e (C.F.: – Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Concetto Pirrottina del Foro di Palmi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, la parte riassumente – con atto di citazione iscritto a ruolo l'8 febbraio 2019
– ha introdotto dinanzi a questa Corte il giudizio rescissorio, domandando l'annullamento della sentenza 6/2009 emessa dal Tribunale di Palmi: quanto sopra, in virtù della sentenza della Suprema Corte n. 30729/2018, con cui veniva cassata la sentenza 333/2017 della Corte
d'appello di Reggio Calabria.
3. Il convenuto (in riassunzione) ha resistito, rimarcando innanzitutto la carenza di legittimazione (sostanziale e processuale) in capo alla riassumente (in ragione della risalente cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese), concludendo per la declaratoria d'inammissibilità della riassunzione, nonché – nel merito – per la reiezione integrale delle domande.
4. All'esito dello scambio ex art. 190 c.p.c., e della camera di consiglio del 10 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte nel prosieguo.
5. Occorre immediatamente evidenziare come abbia introdotto la fase Parte_1 rescissoria qui delibata ancorché la medesima risultasse estinta da più d'un decennio.
6. Rammentata – infatti – l'autonomia del giudizio di riassunzione (il quale, pur ripristinando
– nel grado d'appello – la cognizione della Corte qui adita, sebbene limitatamente ai profili dedotti all'attenzione di essa dalla Corte nomofilattica), è giocoforza evidenziare l'assorbente circostanza per la quale la procura ad litem (formata per l'instaurazione della riassunzione) avrebbe dovuto essere rilasciata dai soci della compagine estinta, e non – come invece avvenuto – dal rappresentante legale della società, siccome a) non più qualificabile in termini di soggetto giuridico esistente, e b) nemmeno beneficiaria di quell'ultrattività del mandato difensivo, la cui efficacia – come puntualizzato appresso – non avrebbe potuto travalicare i limiti (temporali e processuali) dello specifico grado giudiziale (nel cui ambito il fenomeno interruttivo si sia verificato).
6.1. Come puntualizzato, invero, da Cass., Sez. I Civ., sent. n. 15489/2000 (con orientamento consolidatosi) – «Il giudizio di rinvio non è configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma fase del giudizio. Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto».
7. Eppure, il mandato difensivo (speso nel presente giudizio di riassunzione) risulta – più precipuamente – conferito (all'avvocato Antonio Domenico Minasi) da Parte_1
, nella sua dichiarata condizione d'amministratore sociale (di
[...] Parte_1 [...]
. Parte_3
2 7.1. Una tale attribuzione d'incarico, quindi, è affetta da nullità, insanabile ai sensi dell'ultimo inciso di cui all'art. 182 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), il quale preclude la regolarizzazione del difetto di rappresentanza in presenza di decadenze maturate: situazione esattamente occorsa, nella specie.
7.2. Nella vicenda in commento, invero, la decadenza si è concretizzata in virtù della perentorietà del termine assegnato per la riassunzione della causa, ex art. 392 c.p.c.
8. Richiamati tali argomenti, pertanto, l'atto introduttivo del presente giudizio rescindente va dichiarato inammissibile, poiché – avendo il rappresentante legale di perso Parte_1
previamente la rappresentanza della società a seguito della cancellazione: fatto avvenuto
(finanche) prima della proposizione del giudizio per cassazione – non era legittimato Pt_1
a conferire alcun mandato difensivo, per la proposizione – nella carica (di rappresentante sociale) – della presente fase rescissoria: donde l'inammissibilità della domanda (come riproposta in appello, a seguito di rinvio dalla Cassazione), e l'estinzione dell'«intero processo».
9. Ferme le (dirimenti) conclusioni appena rassegnate, non è superfluo precisare – a ogni buon conto – come la doglianza avversaria (secondo la quale l'agente in riassunzione sia compagine priva di legittimazione, essendo intervenuta – giusta l'inconfutata documentazione versata alla causa – la cancellazione di essa dal Registro delle Imprese il 16 febbraio 2012, per scioglimento), non potrebbe essere valorizzata in concreto.
10. La Corte di cassazione, infatti, nel rimettere il giudizio alla Corte territoriale, ha statuito in ordine a profili rispetto ai quali la questione dell'estinzione (antecedente) della società deve ritenersi inevitabilmente assorbita, con conseguente impossibilità – per il giudice del rinvio – di ridiscuterla o porla (a qualsiasi titolo) a base della propria pronuncia (definitoria del giudizio rescissorio, pedissequo all'avvenuta cassazione della prima sentenza d'appello).
11. Pur essendo, infatti, indiscussa la fissazione – da parte della Corte Suprema – dei principi secondo cui: a) «La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l'estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza d'un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione» (come puntualizzato – ex plurimis – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 13183/2017), e b) «L'evento [interruttivo: ossia la cancellazione della compagine dal
3 Registro delle imprese, n.d.r.] non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci atteso che la “stabilizzazione processuale” di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (cfr. Cassazione 6070/2013, 12539/2013,
6072/2013, 11344/2013, 24962/2013, 25507/2013, 664/2014, 665/2014, 1865/2014,
4156/2014, 4157/2014, 4158/2014, 10508/2014, 10509/2014, 10510/2014, 10511/2014,
10512/2014, 13456/2014, 20047/2014, 20048/2014, 20049/2014, 21188/2014, 5951/2015,
13026/2015, 19611/2015)», nella specie la valorizzazione d'un tale profilo (pur astrattamente immaginabile per mera ipotesi argomentativa, giacché la sentenza d'appello n. 337/2017, poi cassata, veniva emanata il 28 novembre 2016, quando – cioè – la società risultava oramai cancellata dal Registro delle imprese: di talché non si sarebbe nemmeno potuto teoricamente introdurre – avverso la ridetta sentenza della Corte territoriale – il ricorso per cassazione n.
20623/2017) è inibita dal tenore della pronuncia di legittimità, la quale – pronunciandosi su profili diversi – ha reso irretrattabile il dato dell'esistenza in vita della compagine: circostanza non recuperabile al processo in questa sua fase rescissoria (poiché fatto antecedente all'introduzione del ricorso per Cassazione, e quindi sopravanzato dalla decisione della Corte nomofilattica).
12. A ogni modo, proprio la sussistenza d'un irrimediabile difetto di rappresentanza – nei termini descritti in esordio di questa motivazione – non apre ad alcun margine di valorizzazione nel merito dell'atto di riassunzione della società (e della relativa domanda giudiziale), militando per l'inammissibilità della riassunzione qui scrutinata.
13. In considerazione della natura della pronuncia, con particolare riferimento alla rilevazione officiosa d'un difetto di rappresentanza in capo alla riassumente, e della soggezione – di quest'ultima, così come del processo (di riassunzione) introdotto dalla stessa – al regime processuale contemplato originariamente dall'art. 182, II c., c.p.c., risulta consigliabile la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti: ciò, per tutti i gradi del giudizio, destinato all'estinzione (in virtù e con gli effetti dell'art. 393 c.p.c.).
14. Alla luce dell'esito dell'appello (riassunto), va – da ultimo – dato atto (ai sensi e a fini dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002) dell'adozione d'una pronuncia d'inammissibilità dell'appello, demandando alla Cancelleria la verifica dell'eventuale obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente a quello del contributo unificato (dovuto per l'iscrizione a ruolo dell'atto di riassunzione).
4
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale Parte_4
pro tempore, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_2
così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di ogni grado del processo;
- dà, infine atto – ai sensi e a fini dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma
1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'adozione d'una pronuncia d'inammissibilità dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 107 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Domenico P.IVA_1
Minasi del Foro di Palmi), e (C.F.: – Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Concetto Pirrottina del Foro di Palmi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, la parte riassumente – con atto di citazione iscritto a ruolo l'8 febbraio 2019
– ha introdotto dinanzi a questa Corte il giudizio rescissorio, domandando l'annullamento della sentenza 6/2009 emessa dal Tribunale di Palmi: quanto sopra, in virtù della sentenza della Suprema Corte n. 30729/2018, con cui veniva cassata la sentenza 333/2017 della Corte
d'appello di Reggio Calabria.
3. Il convenuto (in riassunzione) ha resistito, rimarcando innanzitutto la carenza di legittimazione (sostanziale e processuale) in capo alla riassumente (in ragione della risalente cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese), concludendo per la declaratoria d'inammissibilità della riassunzione, nonché – nel merito – per la reiezione integrale delle domande.
4. All'esito dello scambio ex art. 190 c.p.c., e della camera di consiglio del 10 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte nel prosieguo.
5. Occorre immediatamente evidenziare come abbia introdotto la fase Parte_1 rescissoria qui delibata ancorché la medesima risultasse estinta da più d'un decennio.
6. Rammentata – infatti – l'autonomia del giudizio di riassunzione (il quale, pur ripristinando
– nel grado d'appello – la cognizione della Corte qui adita, sebbene limitatamente ai profili dedotti all'attenzione di essa dalla Corte nomofilattica), è giocoforza evidenziare l'assorbente circostanza per la quale la procura ad litem (formata per l'instaurazione della riassunzione) avrebbe dovuto essere rilasciata dai soci della compagine estinta, e non – come invece avvenuto – dal rappresentante legale della società, siccome a) non più qualificabile in termini di soggetto giuridico esistente, e b) nemmeno beneficiaria di quell'ultrattività del mandato difensivo, la cui efficacia – come puntualizzato appresso – non avrebbe potuto travalicare i limiti (temporali e processuali) dello specifico grado giudiziale (nel cui ambito il fenomeno interruttivo si sia verificato).
6.1. Come puntualizzato, invero, da Cass., Sez. I Civ., sent. n. 15489/2000 (con orientamento consolidatosi) – «Il giudizio di rinvio non è configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma fase del giudizio. Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto».
7. Eppure, il mandato difensivo (speso nel presente giudizio di riassunzione) risulta – più precipuamente – conferito (all'avvocato Antonio Domenico Minasi) da Parte_1
, nella sua dichiarata condizione d'amministratore sociale (di
[...] Parte_1 [...]
. Parte_3
2 7.1. Una tale attribuzione d'incarico, quindi, è affetta da nullità, insanabile ai sensi dell'ultimo inciso di cui all'art. 182 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), il quale preclude la regolarizzazione del difetto di rappresentanza in presenza di decadenze maturate: situazione esattamente occorsa, nella specie.
7.2. Nella vicenda in commento, invero, la decadenza si è concretizzata in virtù della perentorietà del termine assegnato per la riassunzione della causa, ex art. 392 c.p.c.
8. Richiamati tali argomenti, pertanto, l'atto introduttivo del presente giudizio rescindente va dichiarato inammissibile, poiché – avendo il rappresentante legale di perso Parte_1
previamente la rappresentanza della società a seguito della cancellazione: fatto avvenuto
(finanche) prima della proposizione del giudizio per cassazione – non era legittimato Pt_1
a conferire alcun mandato difensivo, per la proposizione – nella carica (di rappresentante sociale) – della presente fase rescissoria: donde l'inammissibilità della domanda (come riproposta in appello, a seguito di rinvio dalla Cassazione), e l'estinzione dell'«intero processo».
9. Ferme le (dirimenti) conclusioni appena rassegnate, non è superfluo precisare – a ogni buon conto – come la doglianza avversaria (secondo la quale l'agente in riassunzione sia compagine priva di legittimazione, essendo intervenuta – giusta l'inconfutata documentazione versata alla causa – la cancellazione di essa dal Registro delle Imprese il 16 febbraio 2012, per scioglimento), non potrebbe essere valorizzata in concreto.
10. La Corte di cassazione, infatti, nel rimettere il giudizio alla Corte territoriale, ha statuito in ordine a profili rispetto ai quali la questione dell'estinzione (antecedente) della società deve ritenersi inevitabilmente assorbita, con conseguente impossibilità – per il giudice del rinvio – di ridiscuterla o porla (a qualsiasi titolo) a base della propria pronuncia (definitoria del giudizio rescissorio, pedissequo all'avvenuta cassazione della prima sentenza d'appello).
11. Pur essendo, infatti, indiscussa la fissazione – da parte della Corte Suprema – dei principi secondo cui: a) «La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l'estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza d'un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione» (come puntualizzato – ex plurimis – da Cass., Sez. Lav., sent. n. 13183/2017), e b) «L'evento [interruttivo: ossia la cancellazione della compagine dal
3 Registro delle imprese, n.d.r.] non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci atteso che la “stabilizzazione processuale” di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (cfr. Cassazione 6070/2013, 12539/2013,
6072/2013, 11344/2013, 24962/2013, 25507/2013, 664/2014, 665/2014, 1865/2014,
4156/2014, 4157/2014, 4158/2014, 10508/2014, 10509/2014, 10510/2014, 10511/2014,
10512/2014, 13456/2014, 20047/2014, 20048/2014, 20049/2014, 21188/2014, 5951/2015,
13026/2015, 19611/2015)», nella specie la valorizzazione d'un tale profilo (pur astrattamente immaginabile per mera ipotesi argomentativa, giacché la sentenza d'appello n. 337/2017, poi cassata, veniva emanata il 28 novembre 2016, quando – cioè – la società risultava oramai cancellata dal Registro delle imprese: di talché non si sarebbe nemmeno potuto teoricamente introdurre – avverso la ridetta sentenza della Corte territoriale – il ricorso per cassazione n.
20623/2017) è inibita dal tenore della pronuncia di legittimità, la quale – pronunciandosi su profili diversi – ha reso irretrattabile il dato dell'esistenza in vita della compagine: circostanza non recuperabile al processo in questa sua fase rescissoria (poiché fatto antecedente all'introduzione del ricorso per Cassazione, e quindi sopravanzato dalla decisione della Corte nomofilattica).
12. A ogni modo, proprio la sussistenza d'un irrimediabile difetto di rappresentanza – nei termini descritti in esordio di questa motivazione – non apre ad alcun margine di valorizzazione nel merito dell'atto di riassunzione della società (e della relativa domanda giudiziale), militando per l'inammissibilità della riassunzione qui scrutinata.
13. In considerazione della natura della pronuncia, con particolare riferimento alla rilevazione officiosa d'un difetto di rappresentanza in capo alla riassumente, e della soggezione – di quest'ultima, così come del processo (di riassunzione) introdotto dalla stessa – al regime processuale contemplato originariamente dall'art. 182, II c., c.p.c., risulta consigliabile la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti: ciò, per tutti i gradi del giudizio, destinato all'estinzione (in virtù e con gli effetti dell'art. 393 c.p.c.).
14. Alla luce dell'esito dell'appello (riassunto), va – da ultimo – dato atto (ai sensi e a fini dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002) dell'adozione d'una pronuncia d'inammissibilità dell'appello, demandando alla Cancelleria la verifica dell'eventuale obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente a quello del contributo unificato (dovuto per l'iscrizione a ruolo dell'atto di riassunzione).
4
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale Parte_4
pro tempore, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_2
così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di ogni grado del processo;
- dà, infine atto – ai sensi e a fini dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma
1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dell'adozione d'una pronuncia d'inammissibilità dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5