TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4959/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4959/2021 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BONOMO MARIA, presso il C.F._1
cui studio, in Noto, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente contro
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CAPORICCI ARMANDO, presso il cui studio, in
Cassino, Corso della Repubblica n. 144, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 Opposta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 7 ottobre 2021 dall'ex moglie chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei CP_1
titoli esecutivi posti a base del precetto opposto;
nel merito, di ritenere e dichiarare o invalido detto atto di precetto, inammissibile l'azione esecutiva esercitata dalla SI.ra
, l'insussistenza e la parziale prescrizione di crediti vantati dalla stessa. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare, l'invalidità dell'atto di precetto per difetto di procura al difensore;
l'invalidità del precetto per omessa notifica in forma esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 218/2015 resa dal pagina 2 di 10 Tribunale di Cassino;
nel merito, la compensazione le somme a lui dovute dalla SI.ra a titolo di conguaglio per l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale CP_1
acquistata dai coniugi – in regime di comunione dei beni, ammontante Pt_1 CP_1
ad € 107.733,27, oltre interessi e spese di procedura, con la sentenza resa dalla Corte
d'Appello di Roma n. 3244 del 16 maggio 2018.
Eccepiva, in subordine, la prescrizione dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati fino al mese di marzo 2013, per complessivi €. 13.582,00.
Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, CP_1
contestando tutto quanto eccepito dal in via preliminare e rilevando la non Pt_1
compensabilità del credito rappresentato dall'assegno di mantenimento determinato;
infine, contestava quanto sostenuto da parte opponente in ordine alla eccepita prescrizione del credito.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto, con ordinanza resa il 18 maggio 2023 in sede di reclamo, la stessa istanza di sospensiva veniva accolta.
Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto c.p.c., e in assenza di attività istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. per le difese finali.
In sede di comparsa conclusionale, parte opposta ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa in favore del Tribunale di Cassino;
con la memoria di replica parte opponente ha rilevato la tardività di tale eccezione.
***
2. In primo luogo, deve rilevarsi la palese tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte opposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
pagina 3 di 10 Invero, come correttamente evidenziato dall'opponente, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., se ad eccepire l'incompetenza per materia, valore e territorio (derogabile o inderogabile) è il convenuto, il relativo rilievo dovrà essere effettuato a pena di decadenza nella comparsa di risposta immediatamente depositata: il primo comma dell'art. 38 del c.p.c. richiede che la parte che eccepisce l'incompetenza non soltanto deve farlo a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma dovrà anche depositare tale comparsa in cancelleria entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 del c.p.c.; la costituzione oltre il suddetto termine comporta che l'eccezione di incompetenza contenuta nella comparsa di risposta verrà considerata come tardivamente sollevata.
Se invece a rilevare che l'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è il giudice ex officio, tale rilievo potrà effettuarsi entro e non oltre la prima udienza di trattazione (dunque, anche successivamente al termine di tempestiva costituzione in giudizio del convenuto); evenienza che, nel caso di specie, non si è verificata.
Nel consegue l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio.
3. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è infondata e deve essere rigettata.
3.1. L'eccezione di invalidità del precetto per difetto di procura deve ritenersi priva di pregio, atteso che l'atto di precetto, pur rientrando tra gli atti di parte regolati dall'art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di giudizio, bensì un atto stragiudiziale e come tale può essere validamente sottoscritto dal creditore personalmente ovvero da un suo procuratore “ab negotia”.
Il fatto che la procura sia conferita ad un avvocato non cambia la natura sostanziale della rappresentanza, restando, pertanto, irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata al debitore.
È quindi valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto gli conferisce la procura dopo la notifica dello stesso, perché la ratifica del pagina 4 di 10 “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Nella specie, la procura alle liti risulta essere stata conferita in sede di comparsa di costituzione e risposta, mediante atto sottoscritto dalla SI.ra in data 24 gennaio CP_1
2022.
3.2. Si ritiene, altresì, in fondata l'eccezione d'invalidità dell'atto di precetto opposto per asserita omessa notifica in forma esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 218/2015 resa dal Tribunale ordinario di Cassino.
Al riguardo, va evidenziato che sulla stessa sentenza non poteva essere apposta alcuna formula esecutiva non contenendo nella parte dispositiva alcuna condanna.
4. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. è parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Con l'atto di opposizione, eccepisce alla ex moglie Parte_1 CP_1
la compensazione dei crediti dallo stesso vantati a titolo di conguaglio per
[...]
l'assegnazione alla opposta, in sede di sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma n.
3244/2018, della casa coniugale acquistata dai coniugi - , per un Pt_1 CP_1
importo di €. 107.500,00; e che in forza di tale sentenza egli aveva notificato atto di precetto, per un importo di €. 88.833,27, somma determinata dalla somma dell'importo dovuto a titolo di conguaglio, oltre interessi e spese di procedura, detratta la somma di €.
28,900,00 pretesa dalla SI.ra a titolo di assegni di mantenimento. CP_1
La domanda, sotto tale profilo è infondata, in quanto trattasi di crediti, quelli derivanti dall'assegno di mantenimento, non possono essere compensati, in ragione della natura dell'assegno che il è obbligato a corrispondere alla a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli, come stabilito dal decreto di omologazione del 1° febbraio 2008 dal Tribunale di Cassino, modificato dal decreto emesso in data 24 marzo 2010, di pagina 5 di 10 revoca dell'obbligo posto a carico del di corrispondere l'assegno di Pt_1
mantenimento a favore della moglie e del figlio , nonché dalla predetta sentenza CP_2
n. 3244/2018 resa dalla Corte d'Appello di Roma, che aveva determinato l'obbligo in capo al del pagamento dell'assegno di mantenimento solo in favore della figlia Pt_1
pari ad €. 300,00 mensili. Persona_1
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta comunque la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass., Ord. n. 11689 del
14.5.2018).
Considerato, infatti, che – sebbene con l'assegnazione della casa coniugale debba ritenersi che al coniuge assegnatario sia attribuito un diritto personale di godimento e che pertanto le spese ordinarie di conservazione e gestione del bene incombano sul coniuge assegnatario, in ogni caso, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. n.
23569/2016).
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare.
Tuttavia, il giudice non può modificare il contenuto del titolo esecutivo, essendogli precluso – secondo l'interpretazione di recente data dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cass., 20 maggio 2020, n. 9686) distinguere, nell'ambito dell'unitario assegno di mantenimento spettante al coniuge, una componente propriamente alimentare da una componente effettivamente dovuta a titolo di mantenimento.
pagina 6 di 10 4.2. Meritevole di accoglimento deve ritenersi, invece, l'eccezione di prescrizione del credito preteso in relazione ai ratei maturati fino al mese di gennaio 2013.
Invero, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.
Ciò in quanto detto assegno si ricollega ad obbligazioni di durata, caratterizzate da una causa debendi continuativa (nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura) e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo.
Poiché, dunque, gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo, essi formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro, ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.
In relazione a tali obbligazioni, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione non può decorrere unitariamente, in quanto l'interesse tutelato si attualizza in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché,
pagina 7 di 10 anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può “essere fatto valere”.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 12333/1998), alla base di tali obbligazioni non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e, quindi, singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere.
Vertendosi in tema di obbligazioni periodiche, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., il termine prescrizionale è quello di cinque anni, decorrente da ciascun momento a partire dal quale il diritto può essere fatto tempo per tempo valere, coincidente con la scadenza individuata nel titolo.
Con riguardo al caso in esame, parte dei ratei vantati dalla reclamata e oggetto dell'atto di precetto opposto appaiono effettivamente prescritti, in particolare quelli dovuti sino al
10 gennaio 2013, con la notifica dell'atto di precetto.
Occorre sottolineare che la disposizione di cui all'art. 2944 c.c. comporta l'interruzione della prescrizione ma solo dei ratei non ancora prescritti: la S.C. ha affermato che il pagamento anche pure in acconto non implica necessariamente rinuncia alla prescrizione, ove maturata (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 03/11/2021)
24/12/2021, n. 41489; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 09/06/2011, Rv. 618219;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007, Rv. 600782. In quest'ultima sentenza è stato affermato che in tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta "ex lege" rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta).
pagina 8 di 10 Tenuto cono di quanto precede a ritenendo prescritti i ratei maturati sino alla data del 10 gennaio 2013, la somma precettata va certamente decurtato per un importo di €.
13.852,00, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno di mantenimento determinato inizialmente dal decreto di omologazione della separazione consensuale del 30 gennaio
2008 reso dal Tribunale di Cassino sino al 24 marzo 20210, dei pagamenti eseguiti dal SI. nel periodo in questione, pari ad €. 11.148,00, come riconosciuto dalla Pt_1
stessa parte precettante;
nonché dell'ammontare dell'assegno d mantenimento rideterminato dal decreto reso ex art. 710 c.p.c. in data 24 marzo 2010 dallo stesso
Tribunale di Cassino su ricorso proposto dal SI. di modifica delle condizioni di Pt_1
separazione, calcolato sino al gennaio 2013.
Inoltre, è da rilevare che il Tribunale di Cassino, con decreto emesso ex art. 9 della legge n. 898/1970 in data 9 giugno 2021, ha revocato l'assegno di mantenimento di €. 300,00 in favore della figlia e che la Corte di Appello di Roma, con decreto Persona_1
reso in data 6 febbraio 2023 a seguito di reclamo promosso dal ha Parte_1
determinato la decorrenza della revoca del detto assegno dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo innanzi al Tribunale Cassinate, segnatamente nell'ottobre 2019.
Conseguentemente, tutte le somme per i ratei per il mantenimento della figlia Per_1
precettate dalla dal mese di novembre 2019 a tutto giugno 2021, per un CP_1
importo di €. 6.000,00, non sono dovute.
Tenuto conto che l'odierno opponente, oltre all'importo di €. 11.148,00 sopra indicato, ha pacificamente versato in seguito l'ulteriore somma di €. 600,00, ne deriva che il
è ancora tenuto a versare alla per conto della figlia Pt_1 CP_1 [...]
la somma di €. 18.500,00, così determinata: €. 10.400,00 in relazione a quanto Per_1
statuito dal Tribunale di Cassino con decreto ex art. 710 c.p.c. in data 24 marzo 2010 per i ratei maturati da febbraio 2013, dell'importo di €. 200,00 mensili, non coperti da prescrizione e sino alla sentenza n. 4009/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Roma,
pagina 9 di 10 che ha aumentato l'importo dell'assegno ad €. 300,00 mensili, con decorrenza da giugno
2017; quindi, l'ulteriore importo di €. 8.700,00 in forza del provvedimento da ultimo citato, sino alla data di novembre 2019, data di presentazione del ricorso ex art. 9 della legge 898/1970 da parte del con detrazione della somma di €. 600,00. Pt_1
5. L'esito del giudizio costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice monocratico dott. Domenico Stilo, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4959/2021 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) ridetermina l'importo di cui al precetto notificato da in data 10 CP_1
gennaio 2018 a e dichiara quest'ultimo tenuto al pagamento della Parte_1
somma di €. 18.500,00 in favore di a titolo di mantenimento della figlia CP_1
oltre interessi calcolati dalla singola mensilità dovuta;
Persona_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4959/2021 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BONOMO MARIA, presso il C.F._1
cui studio, in Noto, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente contro
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CAPORICCI ARMANDO, presso il cui studio, in
Cassino, Corso della Repubblica n. 144, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 Opposta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 7 ottobre 2021 dall'ex moglie chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei CP_1
titoli esecutivi posti a base del precetto opposto;
nel merito, di ritenere e dichiarare o invalido detto atto di precetto, inammissibile l'azione esecutiva esercitata dalla SI.ra
, l'insussistenza e la parziale prescrizione di crediti vantati dalla stessa. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare, l'invalidità dell'atto di precetto per difetto di procura al difensore;
l'invalidità del precetto per omessa notifica in forma esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 218/2015 resa dal pagina 2 di 10 Tribunale di Cassino;
nel merito, la compensazione le somme a lui dovute dalla SI.ra a titolo di conguaglio per l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale CP_1
acquistata dai coniugi – in regime di comunione dei beni, ammontante Pt_1 CP_1
ad € 107.733,27, oltre interessi e spese di procedura, con la sentenza resa dalla Corte
d'Appello di Roma n. 3244 del 16 maggio 2018.
Eccepiva, in subordine, la prescrizione dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati fino al mese di marzo 2013, per complessivi €. 13.582,00.
Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, CP_1
contestando tutto quanto eccepito dal in via preliminare e rilevando la non Pt_1
compensabilità del credito rappresentato dall'assegno di mantenimento determinato;
infine, contestava quanto sostenuto da parte opponente in ordine alla eccepita prescrizione del credito.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto, con ordinanza resa il 18 maggio 2023 in sede di reclamo, la stessa istanza di sospensiva veniva accolta.
Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto c.p.c., e in assenza di attività istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. per le difese finali.
In sede di comparsa conclusionale, parte opposta ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa in favore del Tribunale di Cassino;
con la memoria di replica parte opponente ha rilevato la tardività di tale eccezione.
***
2. In primo luogo, deve rilevarsi la palese tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte opposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
pagina 3 di 10 Invero, come correttamente evidenziato dall'opponente, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., se ad eccepire l'incompetenza per materia, valore e territorio (derogabile o inderogabile) è il convenuto, il relativo rilievo dovrà essere effettuato a pena di decadenza nella comparsa di risposta immediatamente depositata: il primo comma dell'art. 38 del c.p.c. richiede che la parte che eccepisce l'incompetenza non soltanto deve farlo a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma dovrà anche depositare tale comparsa in cancelleria entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 del c.p.c.; la costituzione oltre il suddetto termine comporta che l'eccezione di incompetenza contenuta nella comparsa di risposta verrà considerata come tardivamente sollevata.
Se invece a rilevare che l'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è il giudice ex officio, tale rilievo potrà effettuarsi entro e non oltre la prima udienza di trattazione (dunque, anche successivamente al termine di tempestiva costituzione in giudizio del convenuto); evenienza che, nel caso di specie, non si è verificata.
Nel consegue l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio.
3. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è infondata e deve essere rigettata.
3.1. L'eccezione di invalidità del precetto per difetto di procura deve ritenersi priva di pregio, atteso che l'atto di precetto, pur rientrando tra gli atti di parte regolati dall'art. 125 c.p.c., non è un atto introduttivo di giudizio, bensì un atto stragiudiziale e come tale può essere validamente sottoscritto dal creditore personalmente ovvero da un suo procuratore “ab negotia”.
Il fatto che la procura sia conferita ad un avvocato non cambia la natura sostanziale della rappresentanza, restando, pertanto, irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata al debitore.
È quindi valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto gli conferisce la procura dopo la notifica dello stesso, perché la ratifica del pagina 4 di 10 “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Nella specie, la procura alle liti risulta essere stata conferita in sede di comparsa di costituzione e risposta, mediante atto sottoscritto dalla SI.ra in data 24 gennaio CP_1
2022.
3.2. Si ritiene, altresì, in fondata l'eccezione d'invalidità dell'atto di precetto opposto per asserita omessa notifica in forma esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 218/2015 resa dal Tribunale ordinario di Cassino.
Al riguardo, va evidenziato che sulla stessa sentenza non poteva essere apposta alcuna formula esecutiva non contenendo nella parte dispositiva alcuna condanna.
4. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. è parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Con l'atto di opposizione, eccepisce alla ex moglie Parte_1 CP_1
la compensazione dei crediti dallo stesso vantati a titolo di conguaglio per
[...]
l'assegnazione alla opposta, in sede di sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma n.
3244/2018, della casa coniugale acquistata dai coniugi - , per un Pt_1 CP_1
importo di €. 107.500,00; e che in forza di tale sentenza egli aveva notificato atto di precetto, per un importo di €. 88.833,27, somma determinata dalla somma dell'importo dovuto a titolo di conguaglio, oltre interessi e spese di procedura, detratta la somma di €.
28,900,00 pretesa dalla SI.ra a titolo di assegni di mantenimento. CP_1
La domanda, sotto tale profilo è infondata, in quanto trattasi di crediti, quelli derivanti dall'assegno di mantenimento, non possono essere compensati, in ragione della natura dell'assegno che il è obbligato a corrispondere alla a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli, come stabilito dal decreto di omologazione del 1° febbraio 2008 dal Tribunale di Cassino, modificato dal decreto emesso in data 24 marzo 2010, di pagina 5 di 10 revoca dell'obbligo posto a carico del di corrispondere l'assegno di Pt_1
mantenimento a favore della moglie e del figlio , nonché dalla predetta sentenza CP_2
n. 3244/2018 resa dalla Corte d'Appello di Roma, che aveva determinato l'obbligo in capo al del pagamento dell'assegno di mantenimento solo in favore della figlia Pt_1
pari ad €. 300,00 mensili. Persona_1
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta comunque la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass., Ord. n. 11689 del
14.5.2018).
Considerato, infatti, che – sebbene con l'assegnazione della casa coniugale debba ritenersi che al coniuge assegnatario sia attribuito un diritto personale di godimento e che pertanto le spese ordinarie di conservazione e gestione del bene incombano sul coniuge assegnatario, in ogni caso, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. n.
23569/2016).
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare.
Tuttavia, il giudice non può modificare il contenuto del titolo esecutivo, essendogli precluso – secondo l'interpretazione di recente data dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cass., 20 maggio 2020, n. 9686) distinguere, nell'ambito dell'unitario assegno di mantenimento spettante al coniuge, una componente propriamente alimentare da una componente effettivamente dovuta a titolo di mantenimento.
pagina 6 di 10 4.2. Meritevole di accoglimento deve ritenersi, invece, l'eccezione di prescrizione del credito preteso in relazione ai ratei maturati fino al mese di gennaio 2013.
Invero, in tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.
Ciò in quanto detto assegno si ricollega ad obbligazioni di durata, caratterizzate da una causa debendi continuativa (nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura) e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo.
Poiché, dunque, gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo, essi formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro, ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.
In relazione a tali obbligazioni, alla stregua di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione non può decorrere unitariamente, in quanto l'interesse tutelato si attualizza in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché,
pagina 7 di 10 anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può “essere fatto valere”.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 12333/1998), alla base di tali obbligazioni non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e, quindi, singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere.
Vertendosi in tema di obbligazioni periodiche, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., il termine prescrizionale è quello di cinque anni, decorrente da ciascun momento a partire dal quale il diritto può essere fatto tempo per tempo valere, coincidente con la scadenza individuata nel titolo.
Con riguardo al caso in esame, parte dei ratei vantati dalla reclamata e oggetto dell'atto di precetto opposto appaiono effettivamente prescritti, in particolare quelli dovuti sino al
10 gennaio 2013, con la notifica dell'atto di precetto.
Occorre sottolineare che la disposizione di cui all'art. 2944 c.c. comporta l'interruzione della prescrizione ma solo dei ratei non ancora prescritti: la S.C. ha affermato che il pagamento anche pure in acconto non implica necessariamente rinuncia alla prescrizione, ove maturata (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 03/11/2021)
24/12/2021, n. 41489; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 09/06/2011, Rv. 618219;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007, Rv. 600782. In quest'ultima sentenza è stato affermato che in tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta "ex lege" rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta).
pagina 8 di 10 Tenuto cono di quanto precede a ritenendo prescritti i ratei maturati sino alla data del 10 gennaio 2013, la somma precettata va certamente decurtato per un importo di €.
13.852,00, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno di mantenimento determinato inizialmente dal decreto di omologazione della separazione consensuale del 30 gennaio
2008 reso dal Tribunale di Cassino sino al 24 marzo 20210, dei pagamenti eseguiti dal SI. nel periodo in questione, pari ad €. 11.148,00, come riconosciuto dalla Pt_1
stessa parte precettante;
nonché dell'ammontare dell'assegno d mantenimento rideterminato dal decreto reso ex art. 710 c.p.c. in data 24 marzo 2010 dallo stesso
Tribunale di Cassino su ricorso proposto dal SI. di modifica delle condizioni di Pt_1
separazione, calcolato sino al gennaio 2013.
Inoltre, è da rilevare che il Tribunale di Cassino, con decreto emesso ex art. 9 della legge n. 898/1970 in data 9 giugno 2021, ha revocato l'assegno di mantenimento di €. 300,00 in favore della figlia e che la Corte di Appello di Roma, con decreto Persona_1
reso in data 6 febbraio 2023 a seguito di reclamo promosso dal ha Parte_1
determinato la decorrenza della revoca del detto assegno dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo innanzi al Tribunale Cassinate, segnatamente nell'ottobre 2019.
Conseguentemente, tutte le somme per i ratei per il mantenimento della figlia Per_1
precettate dalla dal mese di novembre 2019 a tutto giugno 2021, per un CP_1
importo di €. 6.000,00, non sono dovute.
Tenuto conto che l'odierno opponente, oltre all'importo di €. 11.148,00 sopra indicato, ha pacificamente versato in seguito l'ulteriore somma di €. 600,00, ne deriva che il
è ancora tenuto a versare alla per conto della figlia Pt_1 CP_1 [...]
la somma di €. 18.500,00, così determinata: €. 10.400,00 in relazione a quanto Per_1
statuito dal Tribunale di Cassino con decreto ex art. 710 c.p.c. in data 24 marzo 2010 per i ratei maturati da febbraio 2013, dell'importo di €. 200,00 mensili, non coperti da prescrizione e sino alla sentenza n. 4009/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Roma,
pagina 9 di 10 che ha aumentato l'importo dell'assegno ad €. 300,00 mensili, con decorrenza da giugno
2017; quindi, l'ulteriore importo di €. 8.700,00 in forza del provvedimento da ultimo citato, sino alla data di novembre 2019, data di presentazione del ricorso ex art. 9 della legge 898/1970 da parte del con detrazione della somma di €. 600,00. Pt_1
5. L'esito del giudizio costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice monocratico dott. Domenico Stilo, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4959/2021 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) ridetermina l'importo di cui al precetto notificato da in data 10 CP_1
gennaio 2018 a e dichiara quest'ultimo tenuto al pagamento della Parte_1
somma di €. 18.500,00 in favore di a titolo di mantenimento della figlia CP_1
oltre interessi calcolati dalla singola mensilità dovuta;
Persona_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 10 di 10