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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 19 novembre 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difenso dall'Avv. Carlo Carpanelli presso il cui studio in Pogliano Milanese, via
Morgagni, 40, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...], il [...] Cod. Fisc Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Andrea Zappa presso il cui studio in Milano, Corso Magenta n.
56 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
********************************************************************************
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024 , premesso di aver instaurato una Parte_1
Per_ relazione sentimentale con da cui nascevano le figlie (il 1.02.2017) e Controparte_1
(il 28.02.2021), chiedeva di disporre anche in via cautelare e urgente l'affidamento super Per_2
esclusivo a sé delle figlie minori, il collocamento delle medesime presso di sé, la regolamentazione della frequentazione materna con i tempi e le modalità più opportune e tutelanti per le figlie, nonché di porsi a carico della madre un contributo nell'importo ritenuto di giustizia per il mantenimento indiretto delle figlie.
Con provvedimento del 26.11.2024 il Giudice Delegato fissava udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. al
3.4.2025.
Con istanza urgente del 28.11.2024 il padre, riferendo di condotte inappropriate della madre che in assenza di regolamentazione aveva manifestato l'intenzione di portare via con sé le figlie, chiedeva disporsi la sospensione delle frequentazioni.
Con provvedimento del 29.11.2024 il Giudice Delegato riqualificata l'istanza ai sensi dell'art. 473 bis
15 c.p.c. e ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva che la frequentazione materna avvenisse con le dette modalità: “ Dispone che la frequentazione materna abbia luogo solo alla presenza del padre e/o di persona di sua fiducia, una volta a settimana nel pomeriggio, oltre alla possibilità per la madre di videochiamare le minori sul cellulare del padre, alla presenza dello stesso, tre volte a settimana a giorni alterni”; rinviava per la conferma, modifica, revoca del provvedimento all'udienza del
12.12.2024.
Con memoria difensiva del 18 dicembre 2024 nell'ambito del procedimento Controparte_1 ex art. 473 bis 15 c.p.c. in modifica del provvedimenti reso su riportato chiedeva l'ampliamento del suo diritto di visita;
riservava al termine per la costituzione nel giudizio di merito la proposizione delle ulteriori domande relativamente all'affidamento, collocamento, diritto di vista e contribuzione economica sulle minori.
All'udienza del 19 dicembre 2024 comparivano le parti che sentite raggiungevano un accordo sulle frequentazioni madre/figlie e chiedevano quindi al Giudice delegato la modifica in conformità del provvedimento assunto ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. in data 29.11.2024; convenivano anche sull'intervento dei Servizi Sociali per la presa in carico;
il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva così assunta il Giudice adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“ vista la comparsa di costituzione della resistente depositata in data 18/12/24, visti gli esiti dell'udienza del 19/12/24 con le concordi richieste delle parti;
pagina 2 di 5 visto l'art. 473 bis. 15 c.p.c.;
P.Q.M.
A parziale modifica del provvedimento reso inaudita altera parte in data 29/11/24:
1) Dispone che la frequentazione materna delle figlie minori, che vivono con il padre presso
l'abitazione dei nonni paterni, avvenga con i seguenti tempi e modalità: alla presenza del ricorrente o di persona di sua fiducia, due pomeriggi a settimana, oltre al sabato o la domenica pomeriggio;
quindi, durante la settimana dalle ore 16.30 all'uscita di scuola alle ore 18.30; madre si recherà davanti alla scuola e attenderà l'uscita delle bambine che verranno prelevate dal padre;
nel we, di mattina o di pomeriggio, per circa due ore, previo accordo tra genitori da prendersi almeno il giorno prima;
2) Conferma quanto disposto nel provvedimento del 29/11/24 in ordine alle videochiamate da effettuarsi nei giorni in cui la madre non incontra le figlie;
3) Dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di effettuare un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare in oggetto, compresi i nonni e zii paterni, sulle competenze genitoriali delle parti, sull'adeguatezza dei contesti abitativi dei genitori, sulle condizioni di benessere psicofisico delle minori, sulla qualità della relazione intrattenuta dalle stesse con ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile alla valutazione del regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente agli interessi delle minori medesime ed indicando gli interventi necessari o anche solo opportuni in favore dei genitori e delle figlie, nell'interesse prioritario delle medesime;
4) Spese al definitivo.
Con comparsa del 28.02.2024 la convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori, il collocamento prevalente delle medesime presso di sé, frequentazioni padre/figlie con i tempi e le modalità in atti indicate, prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali, nonché di porre a carico del padre un contributo economico nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 80% delle spese straordinarie.
Alla udienza di comparizione ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 3 aprile 2025 le parti davano concordemente atto di aver ripreso la loro relazione sentimentale, di aver ricostituito il nucleo nella casa familiare;
il difensore di parte attrice avendo rinunciato al mandato chiedeva assegnarsi termine per consentire al di munirsi di nuovo difensore;
parte convenuta chiedeva invece che venisse dichiarata la Parte_1
cessazione della materia del contendere con revoca del provvedimento cautelare.; il Giudice assegnava alle parti termine al 14 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
pagina 3 di 5 Le parti con le note scritte del 8.5.2025 chiedevano concordemente che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con revoca del provvedimento reso ai sensi dell'art. 473 bis 15
c.p.c.; spese compensate.
Con provvedimento del 14.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Sulla cessazione della materia del contendere
In considerazione del fatto che parti hanno ripreso la relazione sentimentale interrotta, ricostituendo il nucleo familiare e tornando a convivere nella casa familiare con le due figlie minori, va pronunciata, come richiesto concordemente dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Va, altresì, revocato il provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 24 dicembre 2025 non essendo più attuali le statuizioni ivi contenute avendo le parti ripreso a convivere con le figlie minori.
Trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni
Gli atti del presente procedimento devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Milano per le eventuali determinazioni di competenza nell'interesse delle minori.
Spese di lite
Le spese di lite atteso l'esito del giudizio devono essere compensate in conformità, peraltro, alle concordi richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE a cura della Cancelleria la trasmissione urgente degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per quanto eventualmente di competenza.
Si comunchi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 28 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 19 novembre 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difenso dall'Avv. Carlo Carpanelli presso il cui studio in Pogliano Milanese, via
Morgagni, 40, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...], il [...] Cod. Fisc Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Andrea Zappa presso il cui studio in Milano, Corso Magenta n.
56 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
********************************************************************************
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024 , premesso di aver instaurato una Parte_1
Per_ relazione sentimentale con da cui nascevano le figlie (il 1.02.2017) e Controparte_1
(il 28.02.2021), chiedeva di disporre anche in via cautelare e urgente l'affidamento super Per_2
esclusivo a sé delle figlie minori, il collocamento delle medesime presso di sé, la regolamentazione della frequentazione materna con i tempi e le modalità più opportune e tutelanti per le figlie, nonché di porsi a carico della madre un contributo nell'importo ritenuto di giustizia per il mantenimento indiretto delle figlie.
Con provvedimento del 26.11.2024 il Giudice Delegato fissava udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. al
3.4.2025.
Con istanza urgente del 28.11.2024 il padre, riferendo di condotte inappropriate della madre che in assenza di regolamentazione aveva manifestato l'intenzione di portare via con sé le figlie, chiedeva disporsi la sospensione delle frequentazioni.
Con provvedimento del 29.11.2024 il Giudice Delegato riqualificata l'istanza ai sensi dell'art. 473 bis
15 c.p.c. e ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva che la frequentazione materna avvenisse con le dette modalità: “ Dispone che la frequentazione materna abbia luogo solo alla presenza del padre e/o di persona di sua fiducia, una volta a settimana nel pomeriggio, oltre alla possibilità per la madre di videochiamare le minori sul cellulare del padre, alla presenza dello stesso, tre volte a settimana a giorni alterni”; rinviava per la conferma, modifica, revoca del provvedimento all'udienza del
12.12.2024.
Con memoria difensiva del 18 dicembre 2024 nell'ambito del procedimento Controparte_1 ex art. 473 bis 15 c.p.c. in modifica del provvedimenti reso su riportato chiedeva l'ampliamento del suo diritto di visita;
riservava al termine per la costituzione nel giudizio di merito la proposizione delle ulteriori domande relativamente all'affidamento, collocamento, diritto di vista e contribuzione economica sulle minori.
All'udienza del 19 dicembre 2024 comparivano le parti che sentite raggiungevano un accordo sulle frequentazioni madre/figlie e chiedevano quindi al Giudice delegato la modifica in conformità del provvedimento assunto ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. in data 29.11.2024; convenivano anche sull'intervento dei Servizi Sociali per la presa in carico;
il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva così assunta il Giudice adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“ vista la comparsa di costituzione della resistente depositata in data 18/12/24, visti gli esiti dell'udienza del 19/12/24 con le concordi richieste delle parti;
pagina 2 di 5 visto l'art. 473 bis. 15 c.p.c.;
P.Q.M.
A parziale modifica del provvedimento reso inaudita altera parte in data 29/11/24:
1) Dispone che la frequentazione materna delle figlie minori, che vivono con il padre presso
l'abitazione dei nonni paterni, avvenga con i seguenti tempi e modalità: alla presenza del ricorrente o di persona di sua fiducia, due pomeriggi a settimana, oltre al sabato o la domenica pomeriggio;
quindi, durante la settimana dalle ore 16.30 all'uscita di scuola alle ore 18.30; madre si recherà davanti alla scuola e attenderà l'uscita delle bambine che verranno prelevate dal padre;
nel we, di mattina o di pomeriggio, per circa due ore, previo accordo tra genitori da prendersi almeno il giorno prima;
2) Conferma quanto disposto nel provvedimento del 29/11/24 in ordine alle videochiamate da effettuarsi nei giorni in cui la madre non incontra le figlie;
3) Dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di effettuare un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare in oggetto, compresi i nonni e zii paterni, sulle competenze genitoriali delle parti, sull'adeguatezza dei contesti abitativi dei genitori, sulle condizioni di benessere psicofisico delle minori, sulla qualità della relazione intrattenuta dalle stesse con ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile alla valutazione del regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente agli interessi delle minori medesime ed indicando gli interventi necessari o anche solo opportuni in favore dei genitori e delle figlie, nell'interesse prioritario delle medesime;
4) Spese al definitivo.
Con comparsa del 28.02.2024 la convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori, il collocamento prevalente delle medesime presso di sé, frequentazioni padre/figlie con i tempi e le modalità in atti indicate, prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali, nonché di porre a carico del padre un contributo economico nella misura di euro 400,00 mensili oltre al 80% delle spese straordinarie.
Alla udienza di comparizione ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 3 aprile 2025 le parti davano concordemente atto di aver ripreso la loro relazione sentimentale, di aver ricostituito il nucleo nella casa familiare;
il difensore di parte attrice avendo rinunciato al mandato chiedeva assegnarsi termine per consentire al di munirsi di nuovo difensore;
parte convenuta chiedeva invece che venisse dichiarata la Parte_1
cessazione della materia del contendere con revoca del provvedimento cautelare.; il Giudice assegnava alle parti termine al 14 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
pagina 3 di 5 Le parti con le note scritte del 8.5.2025 chiedevano concordemente che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con revoca del provvedimento reso ai sensi dell'art. 473 bis 15
c.p.c.; spese compensate.
Con provvedimento del 14.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Sulla cessazione della materia del contendere
In considerazione del fatto che parti hanno ripreso la relazione sentimentale interrotta, ricostituendo il nucleo familiare e tornando a convivere nella casa familiare con le due figlie minori, va pronunciata, come richiesto concordemente dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Va, altresì, revocato il provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 24 dicembre 2025 non essendo più attuali le statuizioni ivi contenute avendo le parti ripreso a convivere con le figlie minori.
Trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni
Gli atti del presente procedimento devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Milano per le eventuali determinazioni di competenza nell'interesse delle minori.
Spese di lite
Le spese di lite atteso l'esito del giudizio devono essere compensate in conformità, peraltro, alle concordi richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE a cura della Cancelleria la trasmissione urgente degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per quanto eventualmente di competenza.
Si comunchi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 28 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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