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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2111/2021 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Barbara Maseri
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) CONVENUTI C.F._3
con l'avv. Andrea Finzi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del mandato per violazione dell'obbligo di iscrizione nell'apposito albo previsto dalla legge, con riferimento ai convenuti e CP_1
e, per l'effetto, condannare i convenuti singolarmente e/o in solido a restituire CP_2
la somma di euro 175.000,00 ovvero di ogni altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta
pagina 1 di 10 di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del mandato per violazione dell'obbligo di iscrizione nell'apposito albo previsto dalla legge e, per l'effetto, condannare il dott a restituire anche la CP_1
somma di euro 4.781,85 per compensi non dovuti;
il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione accertare e dichiarare che l'attività espletata dai convenuti ha costituito esercizio abusivo di attività riservata e, per l'effetto, pronunciare la nullità/inesistenza del negozio e/o di ogni singolo investimento finanziario concluso sulla piattaforma on line
Interactive Brokers e per l'effetto, condannare i convenuti singolarmente e/o in solido a restituire la somma di euro 175.000,00 ovvero di ogni altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata: pronunciare la nullità/ annullabilità/risoluzione di tutti gli ordini di acquisto/ vendita di prodotti finanziari conclusi sulla piattaforma on line Interactive Brokers per grave inadempimento dei convenuti degli obblighi di comportamento ex TUF e regolamento come in narrativa e per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i CP_3
convenuti in solido e/o singolarmente alla restituzione all'attore della somma di €. 175.000 o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso: dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido e/o singolarmente al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore a causa dei comportamenti meglio specificati in atti;
danni tutti che si quantificano nella somma di €.
175.000 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, onorari del giudizio, oltre maggiorazione 15% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria….”
Per parte convenuta:
“respingersi le domande attoree per tutti i motivi in atti
Spese integralmente rifuse, con ogni accessorio di legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
pagina 2 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
conveniva in giudizio e deducendo, in fatto, che: Parte_1 CP_2 CP_1
- nel giugno 2019 egli aveva incontrato, a Verona, il dott. il quale lo aveva CP_2
invitato a sottoscrivere un contratto di mandato nonché un contratto con il broker Interactive
Brokers – IBKR (di seguito: Interactive Brokers), broker che fornisce a trader istituzionali e professionali accesso diretto (“online”) a servizi di esecuzione e compensazione di prodotti finanziari negoziati elettronicamente;
- il contratto con il broker gli era stato presentato già compilato e nessuna copia dello stesso gli era stata consegnata dal CP_1
- una volta operativo il conto presso Interactive Brokers, egli aveva effettuato tre bonifici (€
100.000,00, € 25.000,00 ed € 50.000,00) accreditando la complessiva somma di € 175.000,00;
- su richiesta dei convenuti egli aveva poi consegnato a le credenziali per CP_2
accedere ed operare sul predetto conto;
- nessuno dei due convenuti aveva mai fornito ad esso attore un programma di attività specificando i contenuti del servizio di consulenza;
- in data 13.1.20 egli si era recato presso lo studio dei convenuti in Verona dove gli era stato consegnato un prospetto della propria situazione patrimoniale, pari ad € 146.624,00, dalla quale risultava un rendimento, al lordo delle imposte, pari al 26,26%;
- successivamente, anche a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, egli non aveva più incontrato i convenuti;
- in data 1.6.20 egli aveva ricevuto una email nella quale gli comunicava che CP_2
“la leva finanziaria….si è tramutata in una trappola a causa della mancanza di liquidità e dell'incremento dei margini di sicurezza richiesti”, in sostanza, la perdita di tutti i risparmi;
- egli non aveva mai avuto contezza delle operazioni effettuate dai convenuti sul proprio conto acceso presso Interactive – Brokers;
tutto ciò premesso, in diritto, deduceva l'abusiva prestazione di servizi e attività di pagina 3 di 10 investimento da parte dei convenuti in assenza delle necessarie autorizzazioni ed in assenza di iscrizione nell'apposito Albo, con conseguente nullità del contratto di mandato e delle singole operazioni effettuate e, in subordine, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale in capo ai convenuti non avendo questi mai acquisito informazioni né sulla situazione personale e finanziaria di esso attore né sulle relative preferenze in merito agli investimenti né fornito all'attore informazioni sui prodotti finanziari acquistati e sui relativi rischi.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di €
175.000,00, o di altra somma ritenuta dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 4.781,85, versata a CP_1
titolo di compenso, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituivano i convenuti contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza in data 8.5.25 a seguito di trattazione scritta dell'udienza.
L'attore ha chiesto in via principale dichiararsi la nullità del contratto di mandato stipulato con i convenuti trattandosi di soggetti che svolgevano abusivamente l'attività
d'intermediazione finanziaria e la condanna alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di compenso ed al risarcimento del danno rappresentato dall'importo investito e successivamente perduto.
I convenuti, costituendosi, premesso che il rapporto di mandato era intervenuto con il solo limitandosi a prestare collaborazione nello studio del padre CP_1 CP_2
svolgendo compiti di segreteria e contabilità e, se del caso, di corrispondenza con i clienti, hanno dedotto: 1) che l'attività di trading svolta da era consistita unicamente nel CP_1
“suggerire – in base alle proprie ricerche – l'impiego dei fondi”, conferiti autonomamente dall'attore mediante bonifici effettuati sul conto corrente acceso presso Interactive Brokers,
“eventualmente provvedendo all'acquisto degli strumenti sulla base dell'apposito mandato conferitogli” (pag. 5 comparsa); 2) che la suddetta attività di trading era stata svolta dall'attore pagina 4 di 10 in forza della propria qualifica di dottore commercialista iscritto alla sezione A dell'Albo
Professionale; hanno, quindi, richiamato l'art. 1 del D.Lgvo 139/2005 il quale (comma III lett.
g) riconosce espressamente “Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo” competenza tecnica per l'espletamento, tra le altre, dell'attività di “predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio di investimento”; 3) che l'attività svolta da non poteva in ogni caso CP_1
essere qualificata quale esercizio abusivo di intermediazione finanziaria difettando i requisiti della “professionalità” e della “pubblicità”. Hanno poi contestato la fondatezza della domanda risarcitoria in assenza di prova in merito al nesso causale tra le asserite violazioni precontrattuali o il dedotto inadempimento contrattuale e il danno lamentato richiamando altresì il disposto dell'art. 1227 c.c.
La domanda volta a dichiarare la nullità del mandato conferito al convenuto CP_1
fondata.
[...]
Deve premettersi che, secondo un indirizzo ormai consolidato della S.C., “il reato di abusivismo finanziario di cui al d. Igs. n. 58 del 1998, art. 166, sussiste solo se l'esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico” (Cass.
27246/2013 richiamata anche da Cass. pen. 25160/15). Infatti, - osserva la Corte – “una lettura sistematica dell'art. 166 che tenga conto dell'art. 18 dello stesso TUF, il quale statuisce che
“l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”, giustifica la conclusione della necessità di quei requisiti nel caso di chi eserciti abusivamente, cioè senza abilitazione, tali attività. Se infatti oggetto di abilitazione è solo l'esercizio professionale e nei confronti del pubblico, la previsione del reato, data la scelta dell'incriminazione per rinvio, non può che riguardare lo svolgimento di un'attività che assuma tali caratteri senza essere accompagnata dalla necessaria abilitazione. Il che significa che l'occasionalità o la predefinizione dei destinatari dell'attività ne esclude la tipicità sia ai fini dell'abilitazione, sia, a maggior ragione, ai fini della configurabilità del reato [...]. In definitiva sembra potersi affermare, anche alla stregua
pagina 5 di 10 della previsione, tra le attività di intermediazione finanziaria, della negoziazione per contro proprio, il cui significato non appare pienamente in linea con il concetto di professionalità nella sua più tecnica accezione, che l'interpretazione più aderente alla formulazione ed alla ratio dell'art. 166 TUF, il quale prevede un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori, sia quella che, da un lato, esclude dall'area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo invece una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, dall'altro esige che essi siano indirizzati al pubblico, tuttavia nel limitato senso di soggetti qualitativamente non predeterminati” (ibid). Osserva poi la Corte
“E' dunque da ritenere che la fattispecie astratta disegnata dalla norma incriminatrice, pur non descrivendo una ipotesi di reato proprio, richieda uno svolgimento di servizi od attività di investimento, come pure una gestione collettiva di risparmi altrui, esercitati nei riguardi di una clientela tendenzialmente indeterminata: il legislatore mira certamente a sanzionare l'ingresso, in settori peculiari, di soggetti che non possano garantire una sufficiente qualificazione professionale, ed in vista di tale obiettivo ha previsto la rilevanza penale di condotte, da chiunque realizzate, tali da potersi ritenere inserite in attività rivolte al pubblico. D'altro canto, ben può darsi che simili condotte vengano accertate nell'ambito dei rapporti del soggetto attivo con un unico cliente: ma ciò non comporta - afferendo tale aspetto al ben diverso tema della prova della responsabilità - che laddove siano dimostrati contatti con un solo investitore si debba ipso facto escludere, che la presupposta attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità” (Cass. 25160/15).
Ora, ritiene questo giudice che l'attività svolta dal convenuto vada CP_1 indubbiamente qualificata come esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria.
In primo luogo, con riferimento al mandato conferito, deve ritenersi non contestato che lo stesso corrisponda, quanto alle attività in concreto affidate al a quanto indicato nel CP_1 documento n.2) prodotto dall'attore e 1) prodotto dai convenuti;
se, infatti, è vero che il documento prodotto dall'attore è privo si sottoscrizione e, quindi, del tutto irrilevante, mentre il documento prodotto dall'attore, firmato, è incompleto mancando la parte del paragrafo i) che pagina 6 di 10 recita “(i) Per consulenza sull'investimento si intende la prestazione di raccomandazioni”, gli stessi convenuti (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale) concordano nel ritenere che i due documenti rechino “sostanzialmente lo stesso testo”; pertanto, esaminando congiuntamente i due documenti può ritenersi pacificamente che il mandato, conferito espressamente al solo consisteva nella “consulenza ed assistenza per l'acquisto delle varie attività CP_1
finanziarie nonché l'amministrazione dell'Operatività del Conto”; in particolare: l'attività di a) consulenza sull'investimento (voce i) viene definita nel documento come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate strettamente collegate a una o più operazioni di acquisto relative a uno o più strumenti finanziari, rilasciate in base a Sue considerazioni, studi e ricerche aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengano previsioni sull'andamento futuro e che, quindi, esplicitamente o implicitamente, forniscano un consiglio in base alle caratteristiche del tipo di investimento che intendo eseguire, come descritto nelle premesse”;
l'attività di b) Amministrazione dell'Operatività del Conto viene, invece, definita come “il mandato, da ritenersi conferito con la presente lettera d'incarico, ad eseguire in mia vece tutte le Operazioni sul Conto che a suo giudizio riterrà utili e/o indispensabili come descritto nella premessa 1.6 allo scopo di perseguire il massimo rendimento dell'investimento”. Nella citata premessa sono poi indicate, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, dette “Operazioni” ovvero: acquisto e vendita, anche allo scoperto, di strumenti finanziari di vario genere, quali ad esempio azioni, obbligazioni, valute, indici, materie prime, futures, opzioni ecc.
Ciò detto, è evidente che il mandato conferito al on possa ritenersi riconducibile CP_1 all'attività consentita ai commercialisti iscritti nella Sezione A dell'apposito Albo in base al
D.Lgvo 139/2005 (e, comunque, di tale iscrizione il convenuto neppure ha fornito prova) non esaurendosi nella mera “predisposizione di studi e ricerche” ed estrinsecandosi in una vera e propria attività di acquisto/vendita di prodotti finanziari di vario genere.
Risultano altresì sussistenti i requisiti della professionalità e della pubblicità sopra richiamati.
Dalla corrispondenza email prodotta da parte attrice (cfr. doc. 4 -12) si evince infatti che l'attività finanziaria svolta da con la collaborazione del figlio CP_1 CP_2
pagina 7 di 10 concerneva diversi “clienti”. La circostanza è stata poi confermata dal teste Testimone_1 soggetto che, come l'attore, si era servito dell'attività dei convenuti per la gestione di operazioni di investimento;
il teste ha, infatti, riferito che i convenuti gli erano stato descritti come “capaci e seri nel settore, facevano investimenti” ed avevano come clienti imprenditori e professionisti in Veneto e nella provincia di Bergamo. Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal il fatto che egli sia stato cliente dei convenuti e che, a seguito Tes_1 delle perdite subite, abbia sottoscritto un accordo con questi ultimi, non è certamente sufficiente a minare la credibilità del teste. Del resto, che i perassero per diversi clienti CP_1
è confermato, come si è detto, dalla documentazione sopra richiamata.
In conclusione, dunque, sulla base degli elementi che precedono, è da ritenere che l'attività svolta per conto dell'attore non rappresentava un evento saltuario ma si inseriva nell'ambito di una più generale attività professionale, svolta dai Maggi – soggetti noti nel settore - nell'interesse di molteplici soggetti.
Al fatto che il convenuto abbia esercitato l'attività di intermediazione CP_1
finanziaria in difetto del necessario titolo autorizzativo, ex art. 31 e 166 del D.lgs 58/98, previsto a tutela non già dell'interesse particolare dell'investitore, ma di quello generale al corretto funzionamento del mercato finanziario, alla luce dell'importanza che tale settore riveste per l'andamento dell'intero sistema economico, consegue la nullità del mandato conferito dall'attore.
La domanda va invece rigettata nei confronti del convenuto essendo CP_2 stato il mandato pacificamente conferito (come si desume dalla documentazione citata) al solo
CP_1
Stante la nullità del mandato, va, accolta la domanda volta alla restituzione dell'importo versato a titolo di compenso pari ad € 4.781,85 al convenuto (cfr. doc. 6 attore). CP_1
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti dei due convenuti.
Non è in contestazione che alla data del 1.6.20 l'investimento dell'attore si era pagina 8 di 10 praticamente azzerato (cfr. doc. 4); non vi è dubbio poi che, in base alle considerazioni che precedono, l'attività di negoziazione di titoli svolta dal con la collaborazione del CP_1
figlio, non poteva essere esercitata in assenza della prescritta abilitazione.
La domanda va, però, rigettata dovendosi nella fattispecie applicarsi l'art. 1227 II comma c.c.
Da un lato, infatti, la circostanza che l'attore abbia fatto quanto meno un prelevamento dal conto Interactive Brokers nel corso del rapporto (come si evince dalla fattura prodotta proprio dall'attore – doc. 6) comprova che lo stesso aveva la possibilità di operare sul conto e, quindi, di rendersi autonomamente conto, con l'uso dell'ordinaria diligenza, della rischiosità dei titoli acquistati, e nonostante ciò li ha conservati nel proprio patrimonio;
dall'altro, non vi è dubbio che l'attore fosse, sin dall'inizio, perfettamente consapevole dell'alta rischiosità delle operazioni che avrebbe potuto effettuare il – ma confidasse nella nota esperienza dello CP_1
stesso – come si evince sia dalle dichiarazioni contenute nel mandato (ove l'attore affermava di
“avere piena conoscenza degli strumenti e dei mercati finanziari nonché una notevole propensione al rischio derivante dall'operatività in strumenti finanziari”), che dal fatto che, anni prima, egli si era già rivolto a conferendogli, nel 2014, sempre mandato ad CP_1
operare finanziariamente per proprio conto (cfr. doc. 2 convenuti), rapporto caratterizzato da un andamento altalenante tra cospicui guadagni ed altrettante importanti perdite (la circostanza – allegata in comparsa dai convenuti – non è stata specificatamente contestata dall'attore), e conclusosi qualche anno dopo, con il ritiro dal conto delle proprie disponibilità.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite tra l'attore e con condanna di quest'ultimo al pagamento dei restanti due terzi delle CP_1 spese liquidate, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media, come in dispositivo.
La soccombenza dell'attore in riferimento a tutte le domande svolte nei confronti di giustifica la condanna del primo alle spese di lite liquidate come in CP_2
dispositivo.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del contratto di mandato sottoscritto tra l'attore e CP_1
2) condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.781,85 CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) compensa per un terzo le spese di lite tra l'attore e il convenuto e, per CP_1
l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento dei restanti due terzi delle spese, liquidate per l'intero in € 10.860,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
5) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_2
liquidate in complessivi € 10.860,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 06/10/2025
Il Giudice
IN MA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IN MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2111/2021 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Barbara Maseri
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) CONVENUTI C.F._3
con l'avv. Andrea Finzi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del mandato per violazione dell'obbligo di iscrizione nell'apposito albo previsto dalla legge, con riferimento ai convenuti e CP_1
e, per l'effetto, condannare i convenuti singolarmente e/o in solido a restituire CP_2
la somma di euro 175.000,00 ovvero di ogni altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta
pagina 1 di 10 di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del mandato per violazione dell'obbligo di iscrizione nell'apposito albo previsto dalla legge e, per l'effetto, condannare il dott a restituire anche la CP_1
somma di euro 4.781,85 per compensi non dovuti;
il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione accertare e dichiarare che l'attività espletata dai convenuti ha costituito esercizio abusivo di attività riservata e, per l'effetto, pronunciare la nullità/inesistenza del negozio e/o di ogni singolo investimento finanziario concluso sulla piattaforma on line
Interactive Brokers e per l'effetto, condannare i convenuti singolarmente e/o in solido a restituire la somma di euro 175.000,00 ovvero di ogni altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata: pronunciare la nullità/ annullabilità/risoluzione di tutti gli ordini di acquisto/ vendita di prodotti finanziari conclusi sulla piattaforma on line Interactive Brokers per grave inadempimento dei convenuti degli obblighi di comportamento ex TUF e regolamento come in narrativa e per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i CP_3
convenuti in solido e/o singolarmente alla restituzione all'attore della somma di €. 175.000 o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso: dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido e/o singolarmente al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore a causa dei comportamenti meglio specificati in atti;
danni tutti che si quantificano nella somma di €.
175.000 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, onorari del giudizio, oltre maggiorazione 15% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria….”
Per parte convenuta:
“respingersi le domande attoree per tutti i motivi in atti
Spese integralmente rifuse, con ogni accessorio di legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
pagina 2 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
conveniva in giudizio e deducendo, in fatto, che: Parte_1 CP_2 CP_1
- nel giugno 2019 egli aveva incontrato, a Verona, il dott. il quale lo aveva CP_2
invitato a sottoscrivere un contratto di mandato nonché un contratto con il broker Interactive
Brokers – IBKR (di seguito: Interactive Brokers), broker che fornisce a trader istituzionali e professionali accesso diretto (“online”) a servizi di esecuzione e compensazione di prodotti finanziari negoziati elettronicamente;
- il contratto con il broker gli era stato presentato già compilato e nessuna copia dello stesso gli era stata consegnata dal CP_1
- una volta operativo il conto presso Interactive Brokers, egli aveva effettuato tre bonifici (€
100.000,00, € 25.000,00 ed € 50.000,00) accreditando la complessiva somma di € 175.000,00;
- su richiesta dei convenuti egli aveva poi consegnato a le credenziali per CP_2
accedere ed operare sul predetto conto;
- nessuno dei due convenuti aveva mai fornito ad esso attore un programma di attività specificando i contenuti del servizio di consulenza;
- in data 13.1.20 egli si era recato presso lo studio dei convenuti in Verona dove gli era stato consegnato un prospetto della propria situazione patrimoniale, pari ad € 146.624,00, dalla quale risultava un rendimento, al lordo delle imposte, pari al 26,26%;
- successivamente, anche a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, egli non aveva più incontrato i convenuti;
- in data 1.6.20 egli aveva ricevuto una email nella quale gli comunicava che CP_2
“la leva finanziaria….si è tramutata in una trappola a causa della mancanza di liquidità e dell'incremento dei margini di sicurezza richiesti”, in sostanza, la perdita di tutti i risparmi;
- egli non aveva mai avuto contezza delle operazioni effettuate dai convenuti sul proprio conto acceso presso Interactive – Brokers;
tutto ciò premesso, in diritto, deduceva l'abusiva prestazione di servizi e attività di pagina 3 di 10 investimento da parte dei convenuti in assenza delle necessarie autorizzazioni ed in assenza di iscrizione nell'apposito Albo, con conseguente nullità del contratto di mandato e delle singole operazioni effettuate e, in subordine, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale in capo ai convenuti non avendo questi mai acquisito informazioni né sulla situazione personale e finanziaria di esso attore né sulle relative preferenze in merito agli investimenti né fornito all'attore informazioni sui prodotti finanziari acquistati e sui relativi rischi.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di €
175.000,00, o di altra somma ritenuta dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 4.781,85, versata a CP_1
titolo di compenso, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituivano i convenuti contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza in data 8.5.25 a seguito di trattazione scritta dell'udienza.
L'attore ha chiesto in via principale dichiararsi la nullità del contratto di mandato stipulato con i convenuti trattandosi di soggetti che svolgevano abusivamente l'attività
d'intermediazione finanziaria e la condanna alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di compenso ed al risarcimento del danno rappresentato dall'importo investito e successivamente perduto.
I convenuti, costituendosi, premesso che il rapporto di mandato era intervenuto con il solo limitandosi a prestare collaborazione nello studio del padre CP_1 CP_2
svolgendo compiti di segreteria e contabilità e, se del caso, di corrispondenza con i clienti, hanno dedotto: 1) che l'attività di trading svolta da era consistita unicamente nel CP_1
“suggerire – in base alle proprie ricerche – l'impiego dei fondi”, conferiti autonomamente dall'attore mediante bonifici effettuati sul conto corrente acceso presso Interactive Brokers,
“eventualmente provvedendo all'acquisto degli strumenti sulla base dell'apposito mandato conferitogli” (pag. 5 comparsa); 2) che la suddetta attività di trading era stata svolta dall'attore pagina 4 di 10 in forza della propria qualifica di dottore commercialista iscritto alla sezione A dell'Albo
Professionale; hanno, quindi, richiamato l'art. 1 del D.Lgvo 139/2005 il quale (comma III lett.
g) riconosce espressamente “Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo” competenza tecnica per l'espletamento, tra le altre, dell'attività di “predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio di investimento”; 3) che l'attività svolta da non poteva in ogni caso CP_1
essere qualificata quale esercizio abusivo di intermediazione finanziaria difettando i requisiti della “professionalità” e della “pubblicità”. Hanno poi contestato la fondatezza della domanda risarcitoria in assenza di prova in merito al nesso causale tra le asserite violazioni precontrattuali o il dedotto inadempimento contrattuale e il danno lamentato richiamando altresì il disposto dell'art. 1227 c.c.
La domanda volta a dichiarare la nullità del mandato conferito al convenuto CP_1
fondata.
[...]
Deve premettersi che, secondo un indirizzo ormai consolidato della S.C., “il reato di abusivismo finanziario di cui al d. Igs. n. 58 del 1998, art. 166, sussiste solo se l'esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico” (Cass.
27246/2013 richiamata anche da Cass. pen. 25160/15). Infatti, - osserva la Corte – “una lettura sistematica dell'art. 166 che tenga conto dell'art. 18 dello stesso TUF, il quale statuisce che
“l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”, giustifica la conclusione della necessità di quei requisiti nel caso di chi eserciti abusivamente, cioè senza abilitazione, tali attività. Se infatti oggetto di abilitazione è solo l'esercizio professionale e nei confronti del pubblico, la previsione del reato, data la scelta dell'incriminazione per rinvio, non può che riguardare lo svolgimento di un'attività che assuma tali caratteri senza essere accompagnata dalla necessaria abilitazione. Il che significa che l'occasionalità o la predefinizione dei destinatari dell'attività ne esclude la tipicità sia ai fini dell'abilitazione, sia, a maggior ragione, ai fini della configurabilità del reato [...]. In definitiva sembra potersi affermare, anche alla stregua
pagina 5 di 10 della previsione, tra le attività di intermediazione finanziaria, della negoziazione per contro proprio, il cui significato non appare pienamente in linea con il concetto di professionalità nella sua più tecnica accezione, che l'interpretazione più aderente alla formulazione ed alla ratio dell'art. 166 TUF, il quale prevede un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori, sia quella che, da un lato, esclude dall'area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo invece una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, dall'altro esige che essi siano indirizzati al pubblico, tuttavia nel limitato senso di soggetti qualitativamente non predeterminati” (ibid). Osserva poi la Corte
“E' dunque da ritenere che la fattispecie astratta disegnata dalla norma incriminatrice, pur non descrivendo una ipotesi di reato proprio, richieda uno svolgimento di servizi od attività di investimento, come pure una gestione collettiva di risparmi altrui, esercitati nei riguardi di una clientela tendenzialmente indeterminata: il legislatore mira certamente a sanzionare l'ingresso, in settori peculiari, di soggetti che non possano garantire una sufficiente qualificazione professionale, ed in vista di tale obiettivo ha previsto la rilevanza penale di condotte, da chiunque realizzate, tali da potersi ritenere inserite in attività rivolte al pubblico. D'altro canto, ben può darsi che simili condotte vengano accertate nell'ambito dei rapporti del soggetto attivo con un unico cliente: ma ciò non comporta - afferendo tale aspetto al ben diverso tema della prova della responsabilità - che laddove siano dimostrati contatti con un solo investitore si debba ipso facto escludere, che la presupposta attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità” (Cass. 25160/15).
Ora, ritiene questo giudice che l'attività svolta dal convenuto vada CP_1 indubbiamente qualificata come esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria.
In primo luogo, con riferimento al mandato conferito, deve ritenersi non contestato che lo stesso corrisponda, quanto alle attività in concreto affidate al a quanto indicato nel CP_1 documento n.2) prodotto dall'attore e 1) prodotto dai convenuti;
se, infatti, è vero che il documento prodotto dall'attore è privo si sottoscrizione e, quindi, del tutto irrilevante, mentre il documento prodotto dall'attore, firmato, è incompleto mancando la parte del paragrafo i) che pagina 6 di 10 recita “(i) Per consulenza sull'investimento si intende la prestazione di raccomandazioni”, gli stessi convenuti (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale) concordano nel ritenere che i due documenti rechino “sostanzialmente lo stesso testo”; pertanto, esaminando congiuntamente i due documenti può ritenersi pacificamente che il mandato, conferito espressamente al solo consisteva nella “consulenza ed assistenza per l'acquisto delle varie attività CP_1
finanziarie nonché l'amministrazione dell'Operatività del Conto”; in particolare: l'attività di a) consulenza sull'investimento (voce i) viene definita nel documento come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate strettamente collegate a una o più operazioni di acquisto relative a uno o più strumenti finanziari, rilasciate in base a Sue considerazioni, studi e ricerche aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengano previsioni sull'andamento futuro e che, quindi, esplicitamente o implicitamente, forniscano un consiglio in base alle caratteristiche del tipo di investimento che intendo eseguire, come descritto nelle premesse”;
l'attività di b) Amministrazione dell'Operatività del Conto viene, invece, definita come “il mandato, da ritenersi conferito con la presente lettera d'incarico, ad eseguire in mia vece tutte le Operazioni sul Conto che a suo giudizio riterrà utili e/o indispensabili come descritto nella premessa 1.6 allo scopo di perseguire il massimo rendimento dell'investimento”. Nella citata premessa sono poi indicate, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, dette “Operazioni” ovvero: acquisto e vendita, anche allo scoperto, di strumenti finanziari di vario genere, quali ad esempio azioni, obbligazioni, valute, indici, materie prime, futures, opzioni ecc.
Ciò detto, è evidente che il mandato conferito al on possa ritenersi riconducibile CP_1 all'attività consentita ai commercialisti iscritti nella Sezione A dell'apposito Albo in base al
D.Lgvo 139/2005 (e, comunque, di tale iscrizione il convenuto neppure ha fornito prova) non esaurendosi nella mera “predisposizione di studi e ricerche” ed estrinsecandosi in una vera e propria attività di acquisto/vendita di prodotti finanziari di vario genere.
Risultano altresì sussistenti i requisiti della professionalità e della pubblicità sopra richiamati.
Dalla corrispondenza email prodotta da parte attrice (cfr. doc. 4 -12) si evince infatti che l'attività finanziaria svolta da con la collaborazione del figlio CP_1 CP_2
pagina 7 di 10 concerneva diversi “clienti”. La circostanza è stata poi confermata dal teste Testimone_1 soggetto che, come l'attore, si era servito dell'attività dei convenuti per la gestione di operazioni di investimento;
il teste ha, infatti, riferito che i convenuti gli erano stato descritti come “capaci e seri nel settore, facevano investimenti” ed avevano come clienti imprenditori e professionisti in Veneto e nella provincia di Bergamo. Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal il fatto che egli sia stato cliente dei convenuti e che, a seguito Tes_1 delle perdite subite, abbia sottoscritto un accordo con questi ultimi, non è certamente sufficiente a minare la credibilità del teste. Del resto, che i perassero per diversi clienti CP_1
è confermato, come si è detto, dalla documentazione sopra richiamata.
In conclusione, dunque, sulla base degli elementi che precedono, è da ritenere che l'attività svolta per conto dell'attore non rappresentava un evento saltuario ma si inseriva nell'ambito di una più generale attività professionale, svolta dai Maggi – soggetti noti nel settore - nell'interesse di molteplici soggetti.
Al fatto che il convenuto abbia esercitato l'attività di intermediazione CP_1
finanziaria in difetto del necessario titolo autorizzativo, ex art. 31 e 166 del D.lgs 58/98, previsto a tutela non già dell'interesse particolare dell'investitore, ma di quello generale al corretto funzionamento del mercato finanziario, alla luce dell'importanza che tale settore riveste per l'andamento dell'intero sistema economico, consegue la nullità del mandato conferito dall'attore.
La domanda va invece rigettata nei confronti del convenuto essendo CP_2 stato il mandato pacificamente conferito (come si desume dalla documentazione citata) al solo
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Stante la nullità del mandato, va, accolta la domanda volta alla restituzione dell'importo versato a titolo di compenso pari ad € 4.781,85 al convenuto (cfr. doc. 6 attore). CP_1
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti dei due convenuti.
Non è in contestazione che alla data del 1.6.20 l'investimento dell'attore si era pagina 8 di 10 praticamente azzerato (cfr. doc. 4); non vi è dubbio poi che, in base alle considerazioni che precedono, l'attività di negoziazione di titoli svolta dal con la collaborazione del CP_1
figlio, non poteva essere esercitata in assenza della prescritta abilitazione.
La domanda va, però, rigettata dovendosi nella fattispecie applicarsi l'art. 1227 II comma c.c.
Da un lato, infatti, la circostanza che l'attore abbia fatto quanto meno un prelevamento dal conto Interactive Brokers nel corso del rapporto (come si evince dalla fattura prodotta proprio dall'attore – doc. 6) comprova che lo stesso aveva la possibilità di operare sul conto e, quindi, di rendersi autonomamente conto, con l'uso dell'ordinaria diligenza, della rischiosità dei titoli acquistati, e nonostante ciò li ha conservati nel proprio patrimonio;
dall'altro, non vi è dubbio che l'attore fosse, sin dall'inizio, perfettamente consapevole dell'alta rischiosità delle operazioni che avrebbe potuto effettuare il – ma confidasse nella nota esperienza dello CP_1
stesso – come si evince sia dalle dichiarazioni contenute nel mandato (ove l'attore affermava di
“avere piena conoscenza degli strumenti e dei mercati finanziari nonché una notevole propensione al rischio derivante dall'operatività in strumenti finanziari”), che dal fatto che, anni prima, egli si era già rivolto a conferendogli, nel 2014, sempre mandato ad CP_1
operare finanziariamente per proprio conto (cfr. doc. 2 convenuti), rapporto caratterizzato da un andamento altalenante tra cospicui guadagni ed altrettante importanti perdite (la circostanza – allegata in comparsa dai convenuti – non è stata specificatamente contestata dall'attore), e conclusosi qualche anno dopo, con il ritiro dal conto delle proprie disponibilità.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite tra l'attore e con condanna di quest'ultimo al pagamento dei restanti due terzi delle CP_1 spese liquidate, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media, come in dispositivo.
La soccombenza dell'attore in riferimento a tutte le domande svolte nei confronti di giustifica la condanna del primo alle spese di lite liquidate come in CP_2
dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del contratto di mandato sottoscritto tra l'attore e CP_1
2) condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.781,85 CP_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4) compensa per un terzo le spese di lite tra l'attore e il convenuto e, per CP_1
l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento dei restanti due terzi delle spese, liquidate per l'intero in € 10.860,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
5) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_2
liquidate in complessivi € 10.860,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 06/10/2025
Il Giudice
IN MA
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