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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2004/2023 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 e vertente tra
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maddalena Parte_1 Parte_2
Piazza giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pistininzi giusta procura in atti Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti < Accogliere lo spiegato appello e in riforma dell'ordinanza n. cron8881/2023, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 21-11-2023, condannare a Parte_3 corrispondere la somma di € 10.386,73(diecimilatrecentottantasei/73), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, in favore di e , per le causali di cui in narrativa b) Parte_1 Parte_2 condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, Parte_3
da distrarsi in favore del difensore antistatario >
Per l'appellato < Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia Cronol. 8881/2023 del 21.11.2023 R.G. n. 853/2022 e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore
costituito.>
Fatto e diritto e in data 3 giugno 2022 hanno presentato davanti al Tribunale Parte_1 Parte_2
di Vibo Valentia ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il risarcimento dei danni che hanno asserito avere subito per effetto della condotta di turbative del possesso di una servitù di passaggio dagli stessi esercitata da sempre sul fondo di precisando che dette condotte avrebbero impedito loro Parte_3
di fruire del raccolto di olive per le campagne olearia degli anni 2013 e 2015 che, sulla base di una perizia di parte, hanno indicato nell'importo di € 10386,73.
Hanno altresì precisato di avere già proposto nel 2013 ricorso per la tutela del possesso della dette servitù
davanti al Tribunale di Vibo Valentia, ottenendo un provvedimento favorevole già in fase cautelare nel
2014 confermato poi con la sentenza del 2021, ma che il resistente dopo essersi in un primo momento conformato al comando giudiziale ha successivamente posto in essere altre condotte di turbativa.
Alla domanda ha resistito deducendone l'inammissibilità per indeterminatezza e Parte_3
l'infondatezza nel merito.
Con ordinanza del 21 novembre 2023 il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda rilevando l'assoluta mancanza di prova dei fatti addotti a sostegno e l'impossibilità di surrogare l'onere probatorio gravante sul ricorrente con lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia E hanno Parte_1 Parte_2 proposto tempestivamente appello rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'appello ha resistito eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione Parte_3 dell'obbligo di specificità dei motivi e, nel merito, l'infondatezza.
Il consigliere istruttore alla prima udienza, ritenuto che la causa potesse essere definita con le modalità di cui all'art. 350bis c.p.c. ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni davanti a sé per poi rimettere la causa al collegio.
Per l'udienza del 2 ottobre 2024 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. entrambe le parti hanno depositato note contenti la precisazione delle conclusioni, quindi la causa è stata rimessa all'udienza collegiale del 12 marzo 2025.
Anche quest'ultima udienza è stata tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
Entrambe le parti hanno depositato note e la causa è stata trattenuta in decisione.
Con un unico articolato motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provate le condotte dei resistenti nonostante la produzione in giudizio di due querele e nonostante i ricorrenti avessero onestamente riconosciuto che inizialmente ci fosse stato un adeguamento al provvedimento di reintegra cui però erano seguite ulteriori condotte di spoglio da parte di . Pt_3
Hanno quindi precisato che a seguito di dette condotte essi hanno proposto un successivo ricorso possessorio nel 2015 proseguito fino al 29 settembre 2016 data in cui il giudizio si è estinto. Hanno ancora ulteriormente precisato che per l'anno 2013 le condotte di turbativa risultavano provate dal precedente giudizio possessorio e che per il 2015 il danno era diretta conseguenza dell'impedimento all'acceso già posto in essere.
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Deve qui in primo luogo rilevarsi che nel ricorso di primo grado erano ravvisabili effettivamente i profili di nullità tempestivamente eccepiti dalla controparte non solo per la assoluta genericità della condotta addebitata al resistente ma anche per l'evidente contraddittorietà nella esposizione della cronologia degli eventi: si è già detto che il ricorso è stato depositato nel giugno 2022 e in esso i ricorrenti lamentano non meglio precisate condotte di turbativa poste in essere dal resistente nell'ultimo quinquennio - che corrisponde al periodo 2017/2022 - ma poi chiedono il risarcimento dei danni relativi alle annate 2013 e
2015.
In ogni caso le prove prodotte a sostegno della condotta illecita in primo grado sono costituite esclusivamente dalle querele che, in quanto dichiarazioni unilaterali della parte, non hanno alcuna efficacia probatoria.
Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui fa riferimento, per la prima volta, ad un successivo giudizio possessorio instaurato nel 2015, così come inammissibile è tutta la produzione documentale allegata a sostegno solo in questo grado del giudizio.
Deve infine rilevarsi che in relazione alle condotte per le quali gli appellanti assumono che si fosse già
raggiunta la prova nel giudizio possessorio, che la sentenza che ha definito nel merito quel giudizio ha espressamente rigettato la domanda risarcitoria con consequenziale formazione del giudicato almeno in relazione a quella frazione temporale.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.
5 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno e ridotti della metà in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia resa nel giudizio 853/2022 e nei Parte_2
confronti di così provvede: Parte_3 rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 2906
per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 18 marzo 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2004/2023 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 e vertente tra
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maddalena Parte_1 Parte_2
Piazza giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pistininzi giusta procura in atti Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti < Accogliere lo spiegato appello e in riforma dell'ordinanza n. cron8881/2023, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 21-11-2023, condannare a Parte_3 corrispondere la somma di € 10.386,73(diecimilatrecentottantasei/73), ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, in favore di e , per le causali di cui in narrativa b) Parte_1 Parte_2 condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, Parte_3
da distrarsi in favore del difensore antistatario >
Per l'appellato < Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia Cronol. 8881/2023 del 21.11.2023 R.G. n. 853/2022 e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore
costituito.>
Fatto e diritto e in data 3 giugno 2022 hanno presentato davanti al Tribunale Parte_1 Parte_2
di Vibo Valentia ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il risarcimento dei danni che hanno asserito avere subito per effetto della condotta di turbative del possesso di una servitù di passaggio dagli stessi esercitata da sempre sul fondo di precisando che dette condotte avrebbero impedito loro Parte_3
di fruire del raccolto di olive per le campagne olearia degli anni 2013 e 2015 che, sulla base di una perizia di parte, hanno indicato nell'importo di € 10386,73.
Hanno altresì precisato di avere già proposto nel 2013 ricorso per la tutela del possesso della dette servitù
davanti al Tribunale di Vibo Valentia, ottenendo un provvedimento favorevole già in fase cautelare nel
2014 confermato poi con la sentenza del 2021, ma che il resistente dopo essersi in un primo momento conformato al comando giudiziale ha successivamente posto in essere altre condotte di turbativa.
Alla domanda ha resistito deducendone l'inammissibilità per indeterminatezza e Parte_3
l'infondatezza nel merito.
Con ordinanza del 21 novembre 2023 il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda rilevando l'assoluta mancanza di prova dei fatti addotti a sostegno e l'impossibilità di surrogare l'onere probatorio gravante sul ricorrente con lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia E hanno Parte_1 Parte_2 proposto tempestivamente appello rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'appello ha resistito eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione Parte_3 dell'obbligo di specificità dei motivi e, nel merito, l'infondatezza.
Il consigliere istruttore alla prima udienza, ritenuto che la causa potesse essere definita con le modalità di cui all'art. 350bis c.p.c. ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni davanti a sé per poi rimettere la causa al collegio.
Per l'udienza del 2 ottobre 2024 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. entrambe le parti hanno depositato note contenti la precisazione delle conclusioni, quindi la causa è stata rimessa all'udienza collegiale del 12 marzo 2025.
Anche quest'ultima udienza è stata tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
Entrambe le parti hanno depositato note e la causa è stata trattenuta in decisione.
Con un unico articolato motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provate le condotte dei resistenti nonostante la produzione in giudizio di due querele e nonostante i ricorrenti avessero onestamente riconosciuto che inizialmente ci fosse stato un adeguamento al provvedimento di reintegra cui però erano seguite ulteriori condotte di spoglio da parte di . Pt_3
Hanno quindi precisato che a seguito di dette condotte essi hanno proposto un successivo ricorso possessorio nel 2015 proseguito fino al 29 settembre 2016 data in cui il giudizio si è estinto. Hanno ancora ulteriormente precisato che per l'anno 2013 le condotte di turbativa risultavano provate dal precedente giudizio possessorio e che per il 2015 il danno era diretta conseguenza dell'impedimento all'acceso già posto in essere.
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Deve qui in primo luogo rilevarsi che nel ricorso di primo grado erano ravvisabili effettivamente i profili di nullità tempestivamente eccepiti dalla controparte non solo per la assoluta genericità della condotta addebitata al resistente ma anche per l'evidente contraddittorietà nella esposizione della cronologia degli eventi: si è già detto che il ricorso è stato depositato nel giugno 2022 e in esso i ricorrenti lamentano non meglio precisate condotte di turbativa poste in essere dal resistente nell'ultimo quinquennio - che corrisponde al periodo 2017/2022 - ma poi chiedono il risarcimento dei danni relativi alle annate 2013 e
2015.
In ogni caso le prove prodotte a sostegno della condotta illecita in primo grado sono costituite esclusivamente dalle querele che, in quanto dichiarazioni unilaterali della parte, non hanno alcuna efficacia probatoria.
Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui fa riferimento, per la prima volta, ad un successivo giudizio possessorio instaurato nel 2015, così come inammissibile è tutta la produzione documentale allegata a sostegno solo in questo grado del giudizio.
Deve infine rilevarsi che in relazione alle condotte per le quali gli appellanti assumono che si fosse già
raggiunta la prova nel giudizio possessorio, che la sentenza che ha definito nel merito quel giudizio ha espressamente rigettato la domanda risarcitoria con consequenziale formazione del giudicato almeno in relazione a quella frazione temporale.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.
5 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno e ridotti della metà in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia resa nel giudizio 853/2022 e nei Parte_2
confronti di così provvede: Parte_3 rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 2906
per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 18 marzo 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero