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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/12/2024, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1071 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Parte_1
Via Lagno n.74, presso lo studio dell'Avv.to Luigi Panico dal quale è rappresentata e difesa
Appellante
E
e Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2
pro tempore
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 1268/2024, in atti, con la quale il Tribunale – pur accogliento totalmente la domanda – compensava integralmente le spese di lite.
Il primo giudice ha compensato le spese in ragione della “novità della questione”.
Il gravame ha ad oggetto il solo governo delle spese per quanto attiene alla compensazione, ritenuta dall'appellante erronea ed ingiusta in quanto non osservante del principio della soccombenza e priva delle ragioni giustificative di legge.
Nonostante la regolarità della notifica, gli appellati non si sono costituiti.
La controversia alla presente udienza è discussa e decisa come da dispositivo in atti.
L'appello in ordine al governo delle spese è fondato e va accolto.
Nella presente controversia, l'odierna appellante è risultata vittoriosa rispetto alla domanda formulata e il primo Giudice ha motivato la compensazione in ragione della “novità della questione”.
Il motivo non può essere condiviso dal collegio.
Occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II,
c.p.c. applicabile a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre
2014), norma su cui è intervenuta la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo
2018.
Il giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva della sentenza ha affermato : ... che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. 16. Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l'azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni».
Infatti, dopo l'introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l'art. 9, comma
1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014,
n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi–
l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”
Alla luce di tale decisione e della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», come nella formulazione previgente, è possibile per il Giudice addivenire alla compensazione anche in altre ipotesi non tipizzate in base ad un procedimento valutativo che, soppesando la gravità delle ragioni che hanno determinato il comportamento processuale della parte soccombente ed ogni altro elemento rilevante, ne ravvisi l'idoneità a giustificare una deroga all'ordinario principio di cui all'art. 91, co. I, c.p.c. A tal fine, potranno, quindi, risultare ancora utili elementi di riferimento quelli che già in passato la giurisprudenza ha indicato come di particolare consistenza, quali ad esempio (oltre le oscillazioni giurisprudenziali), oggettive difficoltà di accertamenti in fatto incidenti sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, palesi sproporzioni tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, comportamenti extraprocessuali nonché processuali non plausibili della parte vittoriosa in relazione alle concrete risultanze processuali (cfr. Cass., SS. UU,
Sentenza n. 20598 del 30/07/2008, cit.).
Si sono registrati vari interventi della Suprema Corte, anche recenti, secondo cui
“Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, risultante dalle modifiche introdotte dal D.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. VI, Sentenza del 14/02/2019, n. 4360; Cass. Sez. VI, Sentenza del 18/02/2019,
n.4696). Secondo la Suprema Corte, peraltro, la statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633). Così ancora si è espressa la Corte: “L'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92
Cpc che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del Cpc”.
Quanto poi alla concreta applicazione dei principi richiamati ed alle concrete ipotesi in cui si possono estrinsecare le gravi ed eccezionali ragioni, la Suprema Corte ha rimarcato la necessità di una motivazione non meramente stereotipata delle ragioni della compensazione e la necessità di rifuggire da mere clausole di stile (così si è espressa “…Quanto al sindacato, in sede di legittimità, sulla regolamentazione delle spese, questa Corte è costante nell'affermare che in linea generale l'attore vittorioso, seppure in parte, non può essere condannato a rifondere le spese di lite alla controparte soccombente (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061).Per quel che concerne la compensazione, il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1, 14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424), l'esiguità della pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alla definizione della lite
(Cass., sez. VI-3, 1 giugno 2015, n. 11301), la contumacia della parte (Cass., sez.
III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la mera peculiarità della fattispecie (Cass., sez. VI-
5, 14 luglio 2016, n. 14411). Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi ed eccezionali ragioni indicate come giustificazione della compensazione, totale o parziale, siano illogiche o erronee (Cass., sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977).
A questa Corte è demandata, dunque, una verifica "in negativo" circa la non illogicità delle giustificazioni esposte, «in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che (…) caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)» (Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n. 21400, in motivazione). Ove, con riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata» (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione). In concreto, "anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza" possono essere annoverate tra le gravi ed eccezionali ragioni, sintomatiche "di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992, punto 2 del Considerato)” (Cassazione civile sez. lav., 23/08/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 23/08/2024), n.23051). Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione.
Ed allora, nel caso di specie, in astratto, verrebbe in rilievo la novità della questione trattata ed anche il fatto che sulla stessa si sia pronunciata la Suprema Corte nell'anno 2023, segnatamente con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 sulla scorta di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto.
Osserva la Corte di merito adita che anche la Corte di Giustizia è intervenuta già il
18 maggio 2022, osservando come il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato ( vedi Cass.
Richiamata).
In definitiva la Corte di giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa.
Questo riferimento a principi ormai immanenti deve comportare estrema prudenza nella valutazione del parametro della novità della questione trattata, già in assoluto.
Nel caso concreto, poi, non può sottacersi che il giudizio di primo grado è stato instaurato il 16.01.23, quando almeno la pronuncia della Corte di giustizia sopra richiamata era già intervenuta da tempo.
Anche questo giudizio di appello è stato introdotto - e si conclude oggi - ad oltre un anno dalla pronuncia della Suprema Corte ed oltre due anni da quella della Corte di
Giustizia.
Orbene, è questa la ragione per cui, ad oggi, non è dato confermare la decisone che questa stessa Corte ha espresso vari mesi fa che pure all'epoca era pienamente condivisibile.
Il decorso del tempo e le concrete modalità temporali del processo e delle decisioni giurisprudenziali rilevanti, come sopra appena evidenziate, non sono neutre e non possono essere ignorate. Nella specie la loro valutazione allontana inevitabilmente il profilo di novità della questione, anche in relazione all'intervento della Suprema Corte. Ciò a maggior ragione per il fatto che la clausola 4 di cui all'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è ormai principio immanente.
Va anche rilevato che il non ha proposto appello incidentale avverso la CP_1 sentenza di primo grado facendo acquiescenza all'accertamento del buon diritto dell'appellante, né ha provveduto, per quanto consta, a dare esecuzione alla stessa, circostanza che avrebbe potuto rendere la sua condotta processualmente valutabile.
Per le ragioni sopra esposte la motivazione resa dal primo giudice a sostegno della compensazione integrale delle spese non può essere condivisa ritenendosi ad oggi sufficientemente consolidati i termini della questione dedotta e la sua valutazione giurisprudenziale.
La sentenza di primo grado va, dunque, in parte qua riformata, in applicazione del principio della soccombenza, e il va condannato al pagamento delle spese CP_1
del primo grado di giudizio, compensate, tuttavia, per la metà in considerazione dell'intervento della Suprema Corte soltanto dopo il deposito del ricorso di primo grado.
Cedono a suo carico, stante la soccombenza, anche quelle del presente grado sempre compensate per la metà in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello.
Le spese sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e del numero delle parti, ai sensi per gli effetti del DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà; condanna gli appellati al pagamento della restante metà delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, già compensate, in € 660,00 per il primo grado ed in € 730,00 per il grado di appello oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Panico.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro