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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di PE di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. 670/2024 promosso Da rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Parte_1
Giuseppe Lentini.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Li Vigni e Carmelo Pietro Russo.
APPELLATA
E nei confronti di
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6/2/2007 aveva agito Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Palermo contro l' chiedendone la Controparte_1 condanna al riconoscimento di un indennizzo per l'illecito arricchimento conseguito allo sfruttamento di due applicativi informatici - denominati Flow e Poly – creati e messi a disposizione dal ricorrente sulla base di incarichi informali conferitigli tra il 2004 e il 2007 dall'allora direttore generale . Controparte_2
In subordine aveva chiesto la condanna dello al risarcimento del danno per il CP_2 falso affidamento ingenerato in ordine alla validità dei suddetti incarichi professionali. Nel contraddittorio delle parti , la causa era stata istruita con prova testimoniale e c.t.u. , indi, disposto il mutamento del rito e trasferita la trattazione dell'affare dinanzi al giudice del lavoro, con sentenza n. 808/2014 del 2/4/2014 il G.L. aveva accolto la domanda principale di indebito arricchimento e condannato l' di al pagamento di un CP_1 CP_1 indennizzo pari ad € 435.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Aveva ritenuto il Tribunale la sussistenza di tutti presupposti costitutivi dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. e segnatamente dell'ingiustificato arricchimento in capo all' che CP_1 aveva tratto utilità dagli elaborati informatici offerti dal ,del corrispondente Parte_1 impoverimento del prestatore e della residualità dell'azione. La sentenza di primo grado veniva impugnata dall' dinanzi a questa Corte di CP_1
PE la quale, con sentenza n. 913/2016 del 3/11/2016 ne disponeva integrale riforma.
Sul presupposto che l'incarico di collaborazione fosse stato conferito nell'ambito del rapporto di continuità assistenziale intercorrente con il – medico di guardia Parte_1 per 24 ore settimanali incrementate fino a 38 ore per remunerare l'opera professionale aggiuntiva – riteneva la che il fosse stato adeguatamente retribuito di Pt_2 Parte_1 tale plus-orario avendo percepito per un numero complessivo di ore aggiuntive pari a 1.333 l'importo di € 27.297,04 e che pertanto difettasse nell'impianto teorico sotteso alla domanda di arricchimento il connotato tipizzato dalla sussidiarietà/ residualità dell'azione, stante che ogni eventuale doglianza in merito alla adeguatezza del compenso avrebbe potuto e dovuto essere proposta nelle forme dell'azione contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c.. ovvero delle tutele riconosciute a favore d dell'autore di invenzione di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 D. Lgs n. 30/2005. La Corte si pronunciava altresì sulla concorrente domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti di decretandone il rigetto in ragione della Controparte_2 carenza allegatoria di quelli che dovevano essere i profili di imputazione soggettiva della responsabilità e di identificazione del pregiudizio sofferto. Sul ricorso proposto dal , con sentenza n. 7178/2024 del 18/3/2024 la Corte di Parte_1 cassazione ha annullato la sentenza di questa Corte di PE nel punto della ritenuta carenza del requisito della sussidiarietà e restituito gli atti per un nuovo esame dalla controversia con limitato riferimento ai profili inerenti il riconoscimento e la quantificazione dell'indennizzo spettante al Parte_1
Nel dettaglio la S.C. ha osservato che:
-l'azione in astratto a disposizione del ricorrente era quella contrattuale ex art. 1453 c.c. volta all'esatto adempimento della convenzione conclusa con gli organi dell' a CP_1 seguito del conferimento dell'incarico professionale ma tale tutela gli era stata preclusa dalla mancata stipulazione di un accordo scritto;
-stante la nullità del titolo potenzialmente azionabile e non sussistendo concorrenti ed alternative ragioni di diniego derivanti da prescrizione, decadenza ovvero da carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito e, ancora, da illiceità per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso il requisito della sussidiarietà dell'azione che , di contro, si stagliava come unico rimedio esperibile dal ricorrente allo scopo di ottenere il compenso riconosciutogli dall'ordinamento per la prestazione espletata. Ciò posto, la S.C. ha quindi investito questo giudice di rinvio dell'accertamento in ordine alla fondatezza dell'azione e della determinazione dell'indennizzo spettante al Parte_1 formulando il seguente principio di diritto.
“ L'ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l'attività svolta in suo favore, può proporre l'azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno”. Con ricorso in data 7/6/2024 Il ha riassunto il giudizio dianzi a questa Corte Parte_1 di PE (in diversa composizione) chiedendo pronunciarsi condanna dell' di CP_1
al pagamento dell'indennizzo da commisurarsi all'entità della diminuzione CP_1 patrimoniale subita dal prestatore di valore non inferiore ad € 500.000,00.
Resiste l' che contrappone oggi per la prima volta il concorso di Controparte_1 responsabilità del rispetto ad una condotta ingannevole che avrebbe Parte_1 contribuito a non formalizzare i termini dell'accordo e chiede ammettersi quale prova documentale una c.t.p. contabile recante l'indicazione dei parametri per la determinazione del valore dell'opera svolta dal ritenendola integrazione Parte_1 necessaria allo scopo di dare attuazione al dettato della Corte di Cassazione.
In via istruttoria insiste affinché la Corte disponga nuova c.t.u. per la quantificazione dell'indennizzo dovuto. Tanto premesso deve anzitutto disporsi l'espunzione e la non utilizzabilità della c.t.p. introdotta nell'ambito dell'odierno giudizio di rinvio avuto riguardo al contenuto della stessa, la quale , quand'anche funzionale e coerente con l'accertamento devoluto a questa Corte territoriale, appare tardivo rispetto ad un tema di indagine che già configurava profilo immanente alla controversia nel momento della sua proposizione in giudizio ed ai suoi sviluppi istruttori nel corso dei due gradi di merito. D'altra parte, è noto che il giudizio di rinvio si definisce come giudizio a struttura vincolata in quanto la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata (Cass. n. 4018 del 23/02/2006). Preclusa pertanto l'introduzione del nuovo tema di indagine riguardante un non meglio precisato concorso concausale del rispetto alla nullità delle intese negoziali Parte_1 intercorse con gli organi dell' , il compito devoluto a questo giudice è quello di CP_1 accertare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione costituiti dallo spostamento patrimoniale privo di giusta causa a favore dell' e dalla correlata diminuzione CP_1 patrimoniale subita dal per l'attività posta in essere nella elaborazione dei due Parte_1 applicativi informatici . Tanto alla luce dei criteri dettati dalla Corte di cassazione dei costi ed esborsi sopportati, del sacrificio di tempo, delle energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno. L'applicazione del principio postula anzitutto come patrimonio acquisito al processo che la P.A. “committente” abbia di fatto tratto un'apprezzabile utilità dallo sfruttamento dei due software. Siffatto elemento è stato ricavato attendibilmente sulla scorta delle prove testimoniali e delle indagini affidate al c.t.u. ing. dalle quali è risultato che i due sistemi Per_1 informatici denominati Flow e Poly sono stati utilizzati il primo per circa un triennio dal settembre 2004 al marzo 2007 e il secondo per circa un anno da marzo 2006 a marzo 2006 a servizio di diverse strutture sanitarie rientranti nella rete di competenza dell' CP_1
ed hanno generato delle funzionalità originali e innovative nella gestione di
[...] procedure informatiche finalizzate all'aggiornamento degli elenchi anagrafici degli assistiti a carico dell' - suscettibili di generare un possibile risparmio di spesa CP_3 per l'azienda pari ad € 5.620.176,00 - ed alla gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) a servizio di diversi poliambulatori . Ha precisato al riguardo il c.t.u. che i “softwares oggetto di controversia appaiono ben commisurati allo svolgimento dei compiti istituzionali che l' deve assolvere “ (…) e che CP_1
l'utilizzo effettivo, che è stato accertato da parte del personale dell' del Parte_3 Parte_4
della Direzione del Distretto 11 e del , non può che avere prodotto
[...] Parte_5 sensibili effetti migliorativi in termini di razionalizzazione della domanda (..)” . Il c.t.u. ha pur tuttavia ritenuto di parametrare l'entità del depauperamento patrimoniale patito dal prestatore sul “valore della consulenza prestata dall'attore” che lo ha condotto a valutare congruo un importo pari a € 345.00,00 (per il programma Flow) e “sul valore del software Poly” per il quale ha confermato l'importo stimato di € 90.000,00. Dovendosi tuttavia commisurare l'importo dovuto alla minor somma tra arricchimento dell'utilizzatore e diminuzione patrimoniale del prestatore , l'indagine da espletare non può attestarsi sulla valorizzazione della prestazione professionale in termini di compenso
/remunerazione astrattamente riconoscibile all'autore degli elaborati, soggiacendo tale nozione ad un parametro che necessariamente include una componente economica esorbitante rispetto ai costi, al tempo impiegato ed alle energie fisiche e mentali applicate nell'attività creativa.
In tale ottica allora , se appare lecito procedere in base al criterio suggerito dal c.t.u. Ing.
[...]
(cfr. relazione denominata supplemento di c.t.u. ) di considerare quattro Per_1 macroattività riconducibili alla prestazione e lo sviluppo temporale stimato per due figure professionali (n. 300 giorni per il quale Project manager e n. 330 giorni per il Parte_1 collaboratore quale Sistemista Senior) e commisurato il valore della prestazione ad € 640/die per il Project manager ed € 450/die per il Sistemista) non può ignorarsi il fatto che l'impegno creativo del ha coinciso con la prestazione di continuità Parte_1 assistenziale che lo vincolava contrattualmente con l' per 24 ore settimanali . CP_1
Di tal che, ancorchè possa plausibilmente riconoscersi per intero il costo sostenuto per la remunerazione del collaboratore (stimato in € 148.500,00) , quanto al tempo occupato direttamente dal esso va necessariamente riproporzionato in ragione del Parte_1 primario concorrente impiego professionale. Un parametro apprezzabile al riguardo risulta essere quello che emerge dall'accertamento compiuto del giudizio di merito il quale ha esposto un complessivo plus-orario espletato dal dal settembre 2004 al 2007 pari a 1.333 ore lavorative. Parte_1
Spalmato tale dato orario su un impegno di sei ore giornaliere che il Parte_1 avrebbe potuto dedicare mediamente all'attività volta alla realizzazione degli applicativi, risulteranno occupati 222 giorni che moltiplicati per il valore unitario estrapolato dal c.t.u.(€ 640) determinano un importo pari ad € 142.080,00 Complessivamente e per arrotondamento spetteranno al a titolo di Parte_1 indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita complessivi € 291.000,00. Tale importo, configurante un indennizzo adeguato alla reintegrazione del patrimonio del destinatario, assume la natura di credito di valore e in quanto tale è soggetto a rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di esaurimento della prestazione - coincidente con la data di proposizione dell'originario ricorso (6/2/2007) -nonché agli interessi legali non trattandosi propriamente di credito di lavoro.
Di tanto dovrà essere pronunciata la parziale riforma della sentenza di primo grado. Fermo restando quanto statuito dalla sentenza di primo grado in ordine alle spese del giudizio, devono esser regolate secondo soccombenza e poste a carico dell' CP_1 le spese del grado di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio liquidate come nel dispositivo che segue. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del contumace CP_2
il quale non risulta destinatario di autonomi motivi di doglianza nell'ambito
[...] dell'odierno giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, nella contumacia di che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 808/2024 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Palermo in data 2 aprile 2014, ridetermina in complessivi € 291.000,00 l'indennizzo dovuto dall' a quale indebito CP_1 Parte_1 arricchimento e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 del predetto importo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire Parte_1 dal 6 febbraio 2007 fino all'effettivo soddisfo. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna l' al pagamento in favore del delle spese del CP_1 Parte_1 giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 6.780,00 per il giudizio di appello, € 5.387,00 per il giudizio di cassazione ed € 7.120,00 per il giudizio di rinvio, oltre , per tutti i gradi in parola , spese generali, iva e cpa in quanto dovuti. Compensa le spese dei predetti gradi del giudizio nei confronti di . Controparte_2
Palermo 13 marzo 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria