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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2625/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14318/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007299800000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2806/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259007299800000 per l'importo complessivo non specificato notificata in data 19.06.2025, ha proposto ricorso in data 23.07.2025, depositandolo in data
26.07.2025 avente n. di R.G. 14318/2025, eccependo:
– la avvenuta prescrizione della pretesa tributaria per mancata notifica degli atti prodromici;
– azione di accertamento negativo del debito.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce Agenzia Entrate SI che insiste per la pretesa tributaria e deposita relate relative alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, e le relative ricevute pec risultano depositate in formato .eml. Quanto al merito si osserva che parte resistente ha provato l'interruzione del termine di prescrizione, depositando le relate di notifica delle cartelle
10020140026797051000, 10020150009923501000, 10020150014488177000, 10020160019689991000 sottese alla intimazione di pagamento n. 10020259007299800000. Nello specifico la cartella di pagamento n. 10020140026797051000 è stata notifica in data 11.10.2014, mediante consegna avvenuta a mezzo messo notificatore nelle mani di persona dichiaratasi familiare convivente del destinatario (madre), la cartella di pagamento n. 10020150009923501000, è stata notificata in data 22.4.2015, mediante raccomandata A/r recapitata per il tramite del servizio postale nazionale direttamente nelle mani del destinatario, le cartelle di pagamento nn. 10020150014488177000 e 10020160019689991000 sono state notificate rispettivamente in data 20.7.2015 e 16.2.2017, mediante deposito presso la casa comunale del Comune di residenza del destinatario ex art. 26 DPR 602/73 e 140 c.p.c. Da tali premesse, ovvero dalla notifica delle cartelle, costituente atto prodromico rispetto al gravato provvedimento, consegue che la intimazione impugnata, in quanto validamente preceduta dalla notifica dei suindicati atti impositivi (divenuti definitivi per mancata impugnazione) non integra a sua volta un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme Ordinanza n. 883/2022, n. 8198/2022, n. 714/2022, n. 3005/2020). Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 400,00 (euro quattrocento / 00), il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
NS VI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14318/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007299800000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2806/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259007299800000 per l'importo complessivo non specificato notificata in data 19.06.2025, ha proposto ricorso in data 23.07.2025, depositandolo in data
26.07.2025 avente n. di R.G. 14318/2025, eccependo:
– la avvenuta prescrizione della pretesa tributaria per mancata notifica degli atti prodromici;
– azione di accertamento negativo del debito.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce Agenzia Entrate SI che insiste per la pretesa tributaria e deposita relate relative alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, e le relative ricevute pec risultano depositate in formato .eml. Quanto al merito si osserva che parte resistente ha provato l'interruzione del termine di prescrizione, depositando le relate di notifica delle cartelle
10020140026797051000, 10020150009923501000, 10020150014488177000, 10020160019689991000 sottese alla intimazione di pagamento n. 10020259007299800000. Nello specifico la cartella di pagamento n. 10020140026797051000 è stata notifica in data 11.10.2014, mediante consegna avvenuta a mezzo messo notificatore nelle mani di persona dichiaratasi familiare convivente del destinatario (madre), la cartella di pagamento n. 10020150009923501000, è stata notificata in data 22.4.2015, mediante raccomandata A/r recapitata per il tramite del servizio postale nazionale direttamente nelle mani del destinatario, le cartelle di pagamento nn. 10020150014488177000 e 10020160019689991000 sono state notificate rispettivamente in data 20.7.2015 e 16.2.2017, mediante deposito presso la casa comunale del Comune di residenza del destinatario ex art. 26 DPR 602/73 e 140 c.p.c. Da tali premesse, ovvero dalla notifica delle cartelle, costituente atto prodromico rispetto al gravato provvedimento, consegue che la intimazione impugnata, in quanto validamente preceduta dalla notifica dei suindicati atti impositivi (divenuti definitivi per mancata impugnazione) non integra a sua volta un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme Ordinanza n. 883/2022, n. 8198/2022, n. 714/2022, n. 3005/2020). Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 400,00 (euro quattrocento / 00), il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
NS VI