Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini -Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellante-
-
contro
-
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
rappresentati e difesi dall' Avv. Guido Giudice presso CP_4
il suo studio sito in Roma, alla Via Augusto Aubry n. 3 sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti
-Appellati -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:
rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di 1. costituzione e risposta e per l'effetto confermare il provvedimento di primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio. “
IN FATTO E DIRITTO
1. nata in [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente, nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_2
residente, nato in [...] il [...] ed ivi CP_3
residente, nata in [...] il [...] ed ivi CP_4
residente chiedevano di essere dichiarati cittadini italiani jure sanguinis.
I quattro ricorrenti ricostruivano così il loro albero genealogico.
(tradotto José) , cittadino italiano, nato in [...] Per_1 Per_2
Ligure - Comuneglia (SP) il 04.07.1832 emigrava in Argentina ed in data 07.12.1859 si univa in matrimonio prima con Per_3
la quale decedeva in data 17.11.1862; successivamente
[...]
in data 16.04.1863, si univa in matrimonio con la . Persona_4
Dalla loro unione nasceva in Argentina, il 20.11.1881, il IG.
Persona_5
Dall'unione more uxorio tra il IG. e la IG.ra Persona_6
consacrato in matrimonio solo in data Controparte_5
2 03.12.1915, nascevano in Argentina sette figli e tra questi la IG.ra
, nata in [...] il [...] Persona_7
legittimata da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio .
Quest'ultima, in data 15.12.1928, si univa in matrimonio con
[...]
e dalla loro unione nasceva in Argentina in data Persona_8
03.11.1931 il . Persona_9
, in data 05.01.1966, si univa Persona_9
in matrimonio con la IG.ra Persona_10
Dalla loro unione nasceva in Argentina in data
30.10.1966 odierna ricorrente . Persona_11
, in data 03.12.1993, si univa Persona_11
in matrimonio con il IG. CP_3
Dalla loro unione nascevano in Argentina tre figli: il IG. CP_2
, il 31.07.1996 ), il IG. il 22.06.1998 e
[...] CP_3
la IG.ra , odierni ricorrenti. CP_4
Si costituiva il Parte_1
2.Il Tribunale di Genova con sentenza n.282 del 25 gennaio 2024 accoglieva la domanda dei ricorrenti.
Il Tribunale riteneva sulla base della documentazione prodotta che la linea di discendenza dall'avo suddito del Regno di Sardegna e poi cittadino italiano fosse correttamente ricostruita .
Nessuno dei diversi discendenti aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione.
Circa la trasmissione della cittadinanza anche per via femminile richiamava gli interventi della Corte Costituzionale succedutisi nel tempo.
3.Il proponeva appello contro la sentenza. Parte_1
3 A suo avviso il Tribunale aveva errato il Tribunale a ritenere subito applicabile il Codice Civile del 1865, in realtà in vigore dal 1°
gennaio 1866, quando l'avo capostipite era emigrato dall'Italia
prima del 1859.
Era pertanto applicabile l'art. 37 del Codice Civile albertino per cui il suddito che emigrava con l'animo di non più ritornare perdeva la cittadinanza e la perdita si era verificata prima del codice del
1865.
Ai sensi poi dell'art. 6 del Codice Civile del 1865 il figlio di padre che aveva perso la cittadinanza era reputato straniero.
In comparsa conclusionale e memoria di replica ribadiva che una serie di elementi deponevano per l'animo di non più ritornare:
- La circostanza che il de cuius emigrò in Argentina (paese all'altro capo del mondo, in allora – ante 1861 – difficilissimamente raggiungibile) e ivi si stabilì;
- Che colà si sposò nel 1859 con una donna del luogo ( Per_3
);
[...]
- Che colà si risposò nel 1863 con altra donna del luogo ( Per_4
);
[...]
- Che colà stabilì la sua progenie tutta ed il proprio centro d'affari;
- Che colà morì nel 1911, senza mai essere rientrato in Italia, a più di cinquant'anni dalla data (più tarda possibile) della sua emigrazione.
Si costituivano gli appellati che domandavano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
4 collegio all'udienza del 20 febbraio 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
4.L'appello è infondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia nel 1861 siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi,
anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte
Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia il loro avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che però sostiene il appellante è che l'avo in Parte_1
questione aveva perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna
essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Il Ministero deduce che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso
( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si erano trasferiti e si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che
5 si era poi sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia.
E' una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza Parte_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
6 Non solo, l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
7 1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta da parte appellante: perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza Italia in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
8 In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
9 relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal contro la Parte_1
sentenza n.282 del 25 gennaio 2024 del Tribunale di Genova respinge
l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Spese del grado di appello compensate
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
10 Genova lì 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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