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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6069 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3223/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 43/2021, deliberata e pubblicata il 13.1.2021 (n. 2107/2019 RG); restituzione di immobile – risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovannangelo de Giovanni (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
PPELLANTE
E
PROVINCIA di AVELLINO, p.i. P.IVA_1
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in persona del Presidente p.t., difesa dall'avv. Gennaro Galietta (c.f.
) e dall'avv. Oscar Mercolino (c.f. C.F._3
) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
Email_3
APPELLATA
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“…
2. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale per l'udienza del giorno 31.10.2019. Il ha Pt_1 allegato l'avvenuta occupazione da parte della di parte del proprio fondo sito CP_1 in Montoro Superiore alla località Corte o Flavita, identificato in Catasto con il foglio 9, particella 313, nell'ambito di lavori di realizzazione di ampliamento di strada provinciale.
Il ha proposto le seguenti domande nei confronti della : Pt_1 CP_1
“Perché con rigetto delle eccezioni spiegate dall' Amministrazione Controparte_2
, ed incidentalmente rilevandone l'inerzia rispetto alla proposta di cessione,
[...] onde sentir accogliere le presenti precisazioni e deduzioni nonché la presente domanda e per l'effetto in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intervento apprensivo nei termini sopra richiamati.
Salvo intervento di decreto sanante, condannare l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione dei suoli
[...] illegittimamente appresi sine titulo con riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
In ogni caso determinare e liquidare previo accertamento di CT, con rivalutazione ed interessi tutti, il risarcimento spettante all'attrice per periodo di occupazione illegittima con ogni maggiorazione per i titoli a causali sopra indicate, ponendovi condanna al risarcimento integrale di tutti tali danni in proprio favore a termini di quanto emergerà in istruttoria” (v. pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 1, c.p.c. di parte attrice, per comodità vengono riportate direttamente le conclusioni ivi indicate).
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Si è costituita tempestivamente la , la quale ha chiesto il rigetto delle domande CP_1 proposte dall'attore, rilevando che con atto del 16.7.2001 lo stesso aveva ceduto gratuitamente l'area di terreno oggetto delle sue domande alla . …”. CP_1
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“
3. Le domande proposte da parte attrice vanno rigettate.
In effetti, la ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione l'atto con il CP_1 quale in data 16.7.2001 l'attore ha ceduto gratuitamente alla la porzione di CP_1 fondo in relazione alla quale l'attore ha fatto valere le sue pretese restitutorie e risarcitorie nel presente giudizio.
Con riferimento alle deduzioni tempestivamente svolte dall'attore nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.° 1, c.p.c. per contestare l'efficacia di tale atto di cessione va osservato quanto segue.
In tale atto di cessione l'attore ha dichiarato di cedere la porzione di terreno predetta e non già di assumere il mero impegno di cedere tale porzione di terreno, il che va ritenuto ammissibile aderendo a quella dottrina che ritiene ammissibile la stipula di negozi ad effetti traslativi anche ai sensi dell'art. 1333 c.c.. Del resto, nel caso di specie nessun rifiuto dell'effetto traslativo vi è stato da parte della . Peraltro, pur volendo CP_1 ritenere necessaria l'accettazione della , la stessa può ritenersi certamente CP_1 integrata dal comportamento concludente della , la quale ha utilizzato, ormai CP_1 molti anni fa, tale porzione di terreno ceduta dall'attore per realizzare ampliamento della strada provinciale n.° 104, ha prodotto nel presente giudizio tale scrittura ed ha chiaramente manifestato la sua volontà di avvalersi della stessa.
Neppure viene in rilievo la necessità della trascrizione di tale scrittura nel presente giudizio nel quale non si valuta l'opponibilità di tale scrittura rispetto a terzi diversi dall'attore e dalla , bensì meramente la sua efficacia inter partes. CP_1
Neanche può dirsi che sia indeterminato l'oggetto della scrittura, perché nell'atto di cessione si indica chiaramente che la cessione riguarda una porzione di “larghezza minima di ml. 1,30 e massima di ml. 2,00 circa occorrente per l'allargamento della
Strada Provinciale”, nonché viene pure citato un grafico allegato (prodotto dalla
Provincia), che viene indicato come “parte integrante e sostanziale della medesima cessione” ed all'interno del quale viene identificata la striscia di terreno oggetto di cessione.
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Alla luce di quanto precede e dell'avvenuto perfezionamento della fattispecie traslativa relativa alla porzione di terreno per cui è causa alcuna acquisizione sanante può essere posta in essere dalla Provincia di un terreno già trasferitole.
Ne deriva il rigetto della domanda di restituzione avanzata dall'attore.
Tenuto conto di quanto osservato sinora, della volontarietà del trasferimento della porzione predetta ad opera dell'attore e dell'espressa dichiarazione contenuta in tale atto di non richiedere “alcuna indennità” pure le domande risarcitorie proposte dall'attore vanno respinte integralmente.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
b) del concreto valore della presente controversia;
c) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
e) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
B. ND l'attore al pagamento in favore della Parte_1 convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.100,00 Controparte_1 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge,
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
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IV sezione civile
“- in via principale dichiarare l'illegittimità totale o parziale dell'intervento apprensivo ed accertata la permanenza dell'occupazione condannare la CP_1
alla restituzione dei suoli per le estensioni equivalenti a quelli
[...] illegittimamente appresi in difetto di titolo.
In ogni caso determinare e liquidare previo accertamento di CT , con rivalutazione ed interessi tutti, il risarcimento spettante all'attrice per le occupazione illegittime riscontrate con ogni maggiorazione per i titoli a causali sopra indicate, ponendovi condanna al risarcimento integrale di tutti tali danni in proprio favore a termini di quanto emergerà in istruttoria.
Condannarsi alla refusione integrale delle spese e delle Controparte_1 competenze di doppio grado di lite, eventualmente con condanna a favore dello Stato nel caso permangano le condizioni di ammissione di cui sopra.”.
La , ha resistito all'impugnazione ed ha concluso Controparte_1 come segue:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
1. In rito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello ex art.
342 e 348 bis.
2. Rigettare, comunque, il gravame e confermare in toto la sentenza n. 43/2021 del
Giudice di Pace di Avellino, in persona del Giudice Dott. Marcello Polimeno, nella causa recante R.G. 2107/2019;
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con ordinanza in data 1.2.2022, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., formulata dalla . CP_1 CP_1
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 3.6.2025, verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a Controparte_1 norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
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IV sezione civile
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde Parte_1 ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Avellino e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
LA RESTITUZIONE DEL SUOLO OCCUPATO
ha dedotto, a sostegno del gravame, che l'atto di Parte_1 cessione del 16.7.2001 risulta condizionato dall'obbligo di una controprestazione, a carico della , quella di “… realizzare il muro di CP_1 confine installando superiormente la già esistente recinzione.”, per cui ha ritenuto che si trattasse di un contratto preliminare di permuta di cosa futura, rientrante
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IV sezione civile nella categoria “degli atti di acquisto a titolo oneroso”, soggetti al generale divieto enunciato dall'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228
(legge di stabilità per il 2013) ed all'osservanza di un peculiare regime vincolato nelle forme di cessione.
Ha sostenuto che gli accordi “sostitutivi e integrativi” devono essere preceduti da una determinazione preliminare dell'organo deputato ad adottare il provvedimento sostituito o condizionato dall'accordo, e, quanto agli accordi sostitutivi, sono sottoposti ai medesimi controlli amministrativi relativi al provvedimento sostituito. Ciò comporta evidentemente, che l'accordo laddove
(ipoteticamente) perfezionato non acquista efficacia se non una volta superata la fase di controllo.
Ha precisato che non vi è stata alcuna manifestazione di volontà della di accettare il trasferimento del suolo di cui alla p.lla 874 Controparte_1 del fol. 9, né di avvalersi dello stesso, come è confermato dalla relazione del
Servizio Espropriazioni in data 4.6.2019, ove afferma che “non è stato perfezionato alcun trasferimento della proprietà a favore del patrimonio dell' Controparte_3
”.
[...]
Ha ricordato che i lavori di ampliamento della sede stradale non erano stati preceduti da alcun vincolo preordinato all'esproprio, né da alcuna dichiarazione di pubblica utilità.
Ha lamentato che l'oggetto della scrittura 16.7.2001 era imprecisato, essendo individuato come “… cessione di un terreno occorrente per ampliare la strada provinciale 104 costeggiante la sua proprietà così come allegato nell'accluso grafico che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima cessione. …” e si prescindeva completamente dall'esatta identificazione e dal frazionamento catastale.
I motivi meritano accoglimento, entro i limiti che seguono.
Con la scrittura in data 16.7.2001, recante la sola sottoscrizione di
(ma non quella del legale rappresentante della Provincia di Parte_1
), il primo ha dichiarato “- di cedere gratuitamente il terreno occorrente per CP_1 ampliare il tratto della Strada Provinciale n. 104 costeggiante la sua proprietà, …;
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IV sezione civile
- di cedere il terreno di cui trattasi, non richiedendo alcuna indennità in quanto
l'Amministrazione Provinciale si impegna a realizzare il muro di confine installando superiormente la già esistente recinzione metallica;
- di accettare l'occupazione definitiva del terreno per un fronte di ml. 50,00 circa lungo la stessa Strada Provinciale ubicata all'interno della particella n. 313 del foglio n. 9, per una larghezza minima di ml. 1,30 e massima di ml. 2,00 circa occorrente per
l'allargamento della Strada Provinciale;
- di accettare l'occupazione temporanea, durante l'esecuzione dei lavori, di una ulteriore fascia di terreno, sempre della lunghezza di ml. 50,00 circa e di larghezza ml. 1,00 circa.“.
Punto in controversia è l'idoneità o meno della richiamata scrittura al trasferimento della proprietà della fascia di suolo in favore della CP_1
, tenuto conto che la strada è stata realizzata, così come anche il muro
[...] di confine, con la sovrastante recinzione metallica. Ritiene questa Corte che il trasferimento della proprietà, in favore dell'ente pubblico, non si è perfezionato, in considerazione, da un lato, dell'assoluta inefficacia giuridica dell'atto in esame, e, dall'altro lato, dell'irrilevanza della realizzazione dell'opera pubblica, in termini di comportamento concludente, da parte della . Controparte_1
In argomento, va segnalato che la stessa appellata, con la nota prot. 17498 in data 4.6.2019 (in atti), pur considerando di aver ottemperato alla scrittura del
16.7.2001, mediante la costruzione del muro e della recinzione, e di aver realizzato l'ampliamento della strada, ha riconosciuto che “… a oggi non è stato ancora perfezionato il relativo trasferimento di proprietà.”. In realtà, tale effetto non si può ritenere verificato, essendo mancato l'atto definitivo di trasferimento, nelle forme previste per i contratti pubblici.
La Corte di legittimità ha chiarito che “L'atto d'obbligo, sottoscritto dai proprietari, di cessione delle aree necessarie per la costruzione delle strade, al fine di conseguire l'autorizzazione a lottizzare, non è di per sè idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del trattandosi di atto preliminare, che al fine CP_4 di produrre l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale, restando escluso che in virtù di tale promessa di cessione, l'amministrazione possa ritenersi autorizzata all'occupazione dell'area, con la conseguenza che se ciò avvenga,
l'irreversibile trasformazione del fondo rappresenta un fatto illecito, da cui scaturisce il
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IV sezione civile
diritto del proprietario al risarcimento del danno.“ (Cass. n. 9762/2011; Cass. n.
1320/2000).
L'applicazione del principio di diritto appena richiamato alla fattispecie, comporta che, non essendo stato dato alcun seguito alla scrittura del 16.7.2001, né mediante l'espropriazione per pubblica utilità della fascia di suolo, né mediante l'acquisizione sanante ex art. 42 d.p.r. 327/2001, né, ancora, mediante qualsivoglia altro atto in forma scritta e/o in forma pubblica recante l'estrinsecazione della volontà della di acquisire in Controparte_1 proprietà il sedime sub p.lla 313 del fol. 9, il cespite è rimasto nella proprietà di
. Parte_1
Si manifesta del tutto inappropriato il richiamo all'art. 1333 cod. civ., eseguito dal Tribunale irpino, laddove argomenta che la volontà unilateralmente espressa (soltanto) da può realizzare la Parte_1 stipula di un negozio ad effetto traslativo ed aggiunge, a conferma, che “… nessun rifiuto dell'effetto traslativo vi è stato da parte della …” ed, ancora, CP_1 che “… pur volendo ritenere necessaria l'accettazione della , la stessa può CP_1 ritenersi certamente integrata dal comportamento concludente della , la quale CP_1 ha utilizzato, ormai molti anni fa, tale porzione di terreno ceduta dall'attore per realizzare ampliamento della strada provinciale n.° 104, ha prodotto nel presente giudizio tale scrittura ed ha chiaramente manifestato la sua volontà di avvalersi della stessa.”.
Sul punto, è dirimente osservare che la norma citata statuisce che:
“La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.”. Tuttavia, nel caso in scrutinio, si rileva che la dichiarazione unilaterale in data 16.7.2001 non contiene affatto “obbligazioni solo per il proponente”, perché, a fronte della cessione, da parte di , la Provincia di ha assunto l'obbligazione di Parte_1 CP_1
“… realizzare il muro di confine installando superiormente la già esistente recinzione metallica.”. Da ciò deriva, non soltanto che la vicenda negoziale esorbita dall'ambito di applicazione del richiamato art. 1333 cod. civ., trattandosi, piuttosto, di un contratto bilaterale (a prestazioni corrispettive), ma anche che,
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IV sezione civile conseguentemente, non assumono alcuna rilevanza né il mancato rifiuto dell'ente provinciale, né la spontanea realizzazione del muro di delimitazione della strada.
Ed allora, la sentenza del Tribunale di primo grado va riformata nella parte in cui ha ritenuto come realizzato il passaggio della proprietà del sedime alla Provincia di , il quale sedime è rimasto nella sfera dominicale di CP_1
, il quale a buon diritto ne ha chiesto la restituzione. Parte_1
Le Sezioni Unite della Corte Suprema, con sentenza n. 735/2015, hanno predicato che “In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in
"buona e debita forma", comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della
P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente.” (conformi: Cass. n. 22929/2017; Cass. n.
1804/2013). La costante giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), ha riaffermato la contrarietà alla Convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio (Cass., ss.uu., n. 705/2013).
Nella vicenda in scrutinio, come già detto, non si è avuto né un trasferimento a titolo negoziale, né un trasferimento a titolo espropriativo per pubblica utilità, per cui la proprietà è rimasta nella titolarità di Parte_1
il quale ha diritto alla restituzione del suolo, così come ha richiesto.
[...]
A tal punto, questa Corte deve rilevare che l'appellante ha richiesto, sia nel giudizio di primo grado che con l'atto introduttivo del gravame, la sola restituzione del terreno, ma non l'equivalente pecuniario, così come era nella sua disponibilità. Nell'atto di appello si leggono, infatti, le conclusioni così formulate: “in via principale dichiarare l'illegittimità totale o parziale dell'intervento apprensivo ed accertata la permanenza dell'occupazione condannare la CP_1
alla restituzione dei suoli per le estensioni equivalenti a quelli
[...]
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IV sezione civile
illegittimamente appresi in difetto di titolo.” e non si rinviene alcuna istanza (di rinuncia al diritto di proprietà e) di condanna della al Controparte_1 pagamento del valore del suolo appreso. La conseguenza, in punto di diritto, è che questa Corte deve conformare la propria pronuncia alla domanda dell'appellante, senza poter/dover pronunciare in alcun modo sul pagamento dell'equivalente pecuniario, in osservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.).
L'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (Cass. n. 22929/2017), sicchè, nella vicenda in esame, è possibile la sola restituzione, non essendovi stato né accordo transattivo, né domanda di usucapione in favore della CP_1
, né, infine, rinuncia al diritto, da parte di , neanche
[...] Parte_1 nella forma implicita manifestata dalla richiesta di risarcimento del valore del suolo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del
Tribunale di Avellino dev'essere riformata mediante condanna della
[...]
alla restituzione, in favore di , del suolo appreso CP_1 Parte_1 illegittimamente in Montoro Superiore (Avellino), frazione S. Eustachio, in catasto alla partita 2589, fol. 9, p.lla 313.
IL RISARCIMENTO DEI DANNI ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente Parte_1 rigettato la domanda di risarcimento danni per l'occupazione, sia della parte dedicata a sede viaria (mq. 53), che per la parte eccedente (mq. 50) ed ancora residuante sulla p.lla 313, avendo esso attore riscontrato che era stata appresa un'estensione di oltre mq. 100, oltre quella di mq. 53.
Ha richiesto, quindi, darsi accesso a consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del danno.
Il motivo merita reiezione.
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IV sezione civile
Con la scrittura privata in data 16.7.2001, ha dichiarato Parte_1 di “cedere gratuitamente il terreno occorrente per ampliare il tratto della strada
Provinciale n. 104”, senza richiesta di alcun risarcimento, indennità o ristoro economico, se non la mera costruzione del muro di recinzione (“… non richiedendo alcuna indennità in quanto l'Amministrazione Provinciale si impegna a realizzare il muro di confine installando superiormente la già esistente recinzione metallica;
”). Il consenso all'occupazione ha riguardato sia la striscia di suolo destinata stabilmente all'ampliamento della sede stradale (individuata in quella con “larghezza minima di ml. 1,30 e massima di ml. 2,00 circa …”), sia l'ulteriore fascia necessaria durante l'esecuzione dei lavori.
Il consenso prestato dall'avente diritto, dunque, esclude in sé qualsivoglia comportamento illecito della , che ha agito Controparte_1 con perfetta buona fede e consapevolezza di non ledere alcun diritto del proprietario. A fronte dell'esplicita dichiarazione di di Parte_1 conferire il sedime “… non richiedendo alcuna indennità …”, si manifesta singolare ed ingiustificata la sua richiesta attuale di risarcimento danni, avanzata in questo giudizio.
E' appena il caso di evidenziare che la scrittura in data 16.7.2001, mentre
– in ragione delle considerazioni sopra espresse – non è idonea al trasferimento della proprietà immobiliare in favore della Provincia di , per la CP_1 mancanza dei requisiti di forma e di sostanza necessari nell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, risulta, invece, efficace in relazione alla mera obbligazione unilaterale, assunta dal dichiarante, di non richiedere alcun risarcimento per l'occupazione del terreno, questa non essendo soggetta ad alcun requisito di forma e di sostanza.
La preclusione al risarcimento deve valere indiscutibilmente per la porzione destinata a strada e che, comunque, verrà ad essere restituita per effetto di questa sentenza, ma anche per l'ulteriore “fascia di terreno … della lunghezza di ml. 50,00 circa e di larghezza ml. 1,00 circa.”. In relazione a quest'ultima, la Corte rileva che non ha fornito alcuna prova Parte_1 né dell'effettiva occupazione e né per quale periodo di tempo sia rimasta impegnata dal cantiere, tenuto conto che si è trattato di “… occupazione
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IV sezione civile
temporanea, durante l'esecuzione dei lavori …” che, per sua stessa natura è venuta a cessare al momento del completamento della strada.
A ciò va aggiunto, che, nella perizia di parte appellante, redatta dal geom. , non v'è alcun cenno all'occupazione temporanea Persona_1 della striscia di terreno in discorso, né alle sue dimensioni, né al periodo dell'occupazione effettiva, ma viene menzionata soltanto la porzione destinata ad ampliamento della strada (la p.lla 874 del fol. 9, di circa mq. 53, con valore di
€ 3.180,00).
, peraltro, si è limitato ad invocare il risarcimento senza Parte_1 offrire nessun elemento in ordine alla possibile e concreta utilizzazione del sedime che gli sarebbe stata impedita, tenuto conto che si tratta di un nastro di suolo di ridotta consistenza ed a ridosso della strada provinciale.
La rilevata carenza probatoria in ordine alla reale perdita di disponibilità dell'area ed al periodo di tempo durante il quale si è protratta, esclude che possa farsi luogo alla consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dall'appellante.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n.
10941/2023; Cass. n. 29100/2020; Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 9318/2016). Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. n. 3191 del 14.2.2006; Cass. n.
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IV sezione civile
3881 del 2006; Cass. n. 1020 del 2006; Cass. n. 26083 del 2005; Cass. n. 6396 del
2004; Cass. n. 9060 del 2003; Cass. n. 5422 del 2002).
In ragione delle valutazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni.
LE SPESE DEL PRIMO GRADO
ha lamentato l'erronea regolamentazione delle spese Parte_1 del primo grado, mediante l'affermazione che “Il principio di commisurazione di soccombenza di cui all'art 91 cpc agli esiti di lite, sono direttamente proporzionale all'accoglimento dei motivi e delle argomentazioni giuridiche sin qui sviluppate.”.
La Corte deve provvedere a rideterminare le spese del primo grado, in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello, nel modo che segue.
LE SPESE DOPPIO GRADO DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che possono essere compensate per intero tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza parziale (art. 92 comma II cod. proc. civ.), derivante dall'accoglimento della domanda di restituzione del terreno e, per converso, dal rigetto della domanda di risarcimento danni.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 43/2021, deliberata e pubblicata il 13.1.2021 (n. 2107/2019 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
2) in riforma della sentenza impugnata, condanna la , Controparte_1 in persona del Presidente p.t., alla restituzione, in favore di Parte_1
del suolo in Montoro Superiore (Avellino), frazione S. Eustachio,
[...] in catasto alla partita 2589, fol. 9, p.lla 313;
3) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 11 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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