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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9675 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24046 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCARRONE MARCO _ con elezione di domicilio in VIA UGO OJETTI N.350
00156 ROMA;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 24046/2025 ritualmente notificato all' Parte_2 ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare
[...] di trovarsi nelle condizioni di cui all' art. art. 3 comma 3 l. n. 104/92, condizione che non era stata confermata in sede di visita di revisione. Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Il Sig. di anni 33, Parte_1 presenta: “Esiti di frattura scomposta ed esposta dell'articolazione tibio-peroneale sx con evoluzione in osteomielite cronica consistenti in anchilosi rettilinea della caviglia ed ipotrofia della muscolatura attivatrice della coscia e della gamba;
frattura da scoppio di L1-L2 trattate con intervento di stabilizzazione vertebrale mediante barre e viti con residua limitazione funzionale;
frattura della branca ischio- pubica sx, fratture costali multiple, frattura frontale sinistra trattata con intervento di neurochirugia, pregressa emorragia sub-aracnoidea quale esito di grave politrauma da precipitazione”. Da quanto sopra rilevato e discusso, posso rispondere come segue ai quesiti che mi sono stati posti:
- Vi è carenza dei requisiti sanitari per vedere riconosciuta la condizione di handicap in situazione di gravità.
- Si configura il requisito sanitario di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381 del DPR 495/1992).” Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma,2.10.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24046 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCARRONE MARCO _ con elezione di domicilio in VIA UGO OJETTI N.350
00156 ROMA;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 24046/2025 ritualmente notificato all' Parte_2 ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare
[...] di trovarsi nelle condizioni di cui all' art. art. 3 comma 3 l. n. 104/92, condizione che non era stata confermata in sede di visita di revisione. Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Il Sig. di anni 33, Parte_1 presenta: “Esiti di frattura scomposta ed esposta dell'articolazione tibio-peroneale sx con evoluzione in osteomielite cronica consistenti in anchilosi rettilinea della caviglia ed ipotrofia della muscolatura attivatrice della coscia e della gamba;
frattura da scoppio di L1-L2 trattate con intervento di stabilizzazione vertebrale mediante barre e viti con residua limitazione funzionale;
frattura della branca ischio- pubica sx, fratture costali multiple, frattura frontale sinistra trattata con intervento di neurochirugia, pregressa emorragia sub-aracnoidea quale esito di grave politrauma da precipitazione”. Da quanto sopra rilevato e discusso, posso rispondere come segue ai quesiti che mi sono stati posti:
- Vi è carenza dei requisiti sanitari per vedere riconosciuta la condizione di handicap in situazione di gravità.
- Si configura il requisito sanitario di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381 del DPR 495/1992).” Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma,2.10.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini