Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5649/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 5649/2019
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
NO (NA) al Corso Vittorio Emanuele III, n. 144/146 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Manzo (c.f. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in atti.
- ATTRICE
E
c.f. ) elettivamente domiciliata in Napoli alla via Controparte_1 P.IVA_1
Santa Maria della Libera n. 13 presso lo studio dell'Avv. Valentina Cappiello (c.f.
) e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Andrea Rescigno (c.f. ) C.F._4
- CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari
Conclusioni: per l'attore “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere tutte le domande formulate nei confronti della società apposta che qui si abbiano per ripetute e trascritte;
emettere tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso rigettando
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Per la convenuta “In via principale - rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi incluse le istanze istruttorie. In ogni caso - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver stipulato con la convenuta contratto di finanziamento nr. 044083438
e chiedeva accertarsi e dichiararsi l'usurarietà del predetto contratto ai sensi dell'art. 644
c.p. e la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle relative clausole, accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. come non dovute le somme a titolo di interessi versati e per l'effetto condannarsi la convenuta società alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi, oltre interessi legali. Chiedeva altresì condannarsi la convenuta società al pagamento della somma di €.22.639,36 a titolo di danni non patrimoniali. In subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'invalidità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto condannarsi la convenuta società al ricalcolo degli interessi secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti alla conclusione del contratto, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva la convenuta chiedendo rigettarsi le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali.
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Nel merito, la domanda avanzata dall'attrice nei confronti della società convenuta deve essere rigettata.
Preliminarmente è opportuno precisare che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Di conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. civ., Sez. U,
Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Ciò posto, dalla C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio - le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documenta- zione prodotta in atti - è emerso che “i tassi contrattualmente previsti dalla
[...]
non risultano essere ultralegali e che non sono mai stati realmente applicati CP_1
interessi usurari”.
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A tali conclusioni il C.T.U. perviene facendo applicazione dei criteri ermeneutici forniti dalle Sezioni Unite oltre che dei chiarimenti della Banca d'Italia del 3.07.2013 a mente dei quali: “anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali per poi determinare la soglia su tale importo”.
Nello specifico, il Consulente “ha calcolato il tasso soglia da confrontare con il tasso di mora previsto in contratto, ossia ha aggiunto 2,1 punti percentuali al TEG medio rilevato dai Decreti trimestrali nel trimestre 01/07/2011 – 30/09/2011, e poi per arrivare al tasso soglia, aumentando il valore precedentemente ottenuto di ¼ e sommando ulteriori 4 punti percentuali. Nel nostro caso abbiamo: TEG medio
(categoria “crediti personali”) = 11,20% + 2,1% = 13,30% + ¼ di 13,30= 16,62% + 4%
- 20,62%. Raggiunto tale risultato, passando alla lettura della proposta di finanziamento e della lettera di accettazione, si evince che il tasso di mora è pari all'1,5% mensile e, pertanto, al fine di poter rilevare l'eventuale superamento del tasso usurario, effettuando un confronto tra valori omogenei, lo stesso è stato convertito nel corrispondente tasso equivalente annuale, pari al 18,00%, ottenuto sulla base della seguente formula matematica di conversione dei tassi: i = im * 12. In conclusione, anche il tasso di mora pattuito non supera il tasso soglia come sopra rilevato.”
Le soluzioni adottate sono in linea con la giurisprudenza di legittimità maggioritaria successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite innanzi richiamate, a mente della quale “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
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1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024).
Quanto alla domanda spiegata in via subordinata, parimenti la stessa risulta infondata. L'attore deduce che “il TAEG concretamente applicato risulta maggiore rispetto a quello dichiarato dalla Banca” e da ciò discenderebbe, secondo la prospetta- zione attorea, la violazione dell'art. 117 TUB e l'applicazione del comma 7 della medesima norma a mente del quale “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
A ben vedere, pur a voler ritenere che vi sia discrasia tra TAEG applicato e TAEG pattuito (assunto smentito dalle risultanze istruttoria su cui v. infra), in realtà la conseguenza non sarebbe l'applicabilità del comma 7 della suindicata norma che, come
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sancito testualmente, si applica ai soli casi di violazione dei commi 4 e 6 e, cioè, ai casi di tassi non indicati o clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse.
Ad ogni modo, come anticipato, l'assunto di partenza risulta errato giacché dalla C.T.U.
è emerso che “Dalla lettura del TEG verificato dal sottoscritto CTU si può senz'altro affermare che corrisponde a quanto indicato dalla società finanziaria (9,05%) nella comunicazione di accettazione della proposta di finanziamento”. Ancorché detto indice rappresenti il tasso valido per il confronto con il tasso soglia, esso è stato calcolato con la stessa formula del TAEG e con inclusione dei medesimi costi inclusi nel TAEG.
Ne discende il rigetto delle domande avanzate, ivi compresa quella di risarcimento del danno non patrimoniale, oltretutto non provata.
Le spese, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5649/2019 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
, per l'effetto, Controparte_1
2) condanna , a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese di giudizio, che liquidano in €.2.540,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
data del deposito. CP_2
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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